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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 30/04/2025, n. 546 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 546 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 23860/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Terza Minori
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Claudia Gheri Presidente relatrice
Francesco Rinaldi Giudice
Andrea Marchesi Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 23860/2024 R.G. promosso da
(C.F. , elettivamente domiciliato a Soresina (CR) presso lo Parte_1 C.F._1 studio dell'Avv. PACIFICI CATERINA che lo rappresenta e difende in forza di procura in calce al ricorso e
C.F. ) elettivamente domiciliata a Soresina (CR) presso lo Parte_2 C.F._2 studio dell'Avv. PACIFICI CATERINA che la rappresenta e difende in forza di procura in calce al ricorso
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
(come da note scritte depositate in vista dell'udienza del 11.4.2025)
“Che l'Ill.mo Tribunale di Brescia voglia OMOLOGARE la separazione consensuale dei signori Parte_2
e alle seguenti condizioni:
[...] Parte_1
a)- Autorizzare i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
b)- affidare la figlia minore di anni 6, in via condivisa, alla madre e al padre, i quali eserciteranno Per_1 concordemente la responsabilità genitoriale, con l'impegno ad adottare insieme tutte le decisioni di maggior
1 interesse che la riguardano, con collocamento e residenza della minore presso la madre in Desenzano (Bs),
Via Gramsci n. 36A.
c)- Autorizzare l'esercizio del diritto di visita padre-figlia, a settimane alterne, nella modalità che segue: settimana con il weekend: venerdì dalle ore 17,00/18,00 (in base a quando il padre termina di lavorare), il papà andrà a prendere ovunque si trovi (con la mamma o con la nonna, ecc…) e la terrà con sè sino Per_1
alla domenica alle ore 18,00, salvo diverso accordo. settimana senza weekend: il giovedì dalle ore 17,00/18,00 (in base a quando il padre termina di lavorare), il papà andrà a prendere ovunque si trovi (con la mamma o con la nonna, ecc…) e la terrà con sè Per_1
sino al sabato verso le 16,30, salvo diverso accordo.
Vacanze natalizie.
Nel periodo natalizio, i genitori terranno con sé una settimana ciascuno, ad anni alterni, dal 23 al 30 Per_1 dicembre con un genitore e dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro genitore, salvo diverso accordo.
Vacanze pasquali.
I genitori si suddivideranno ad anni alterni il periodo di vacanze pasquali. Per le altre ricorrenze e festività del calendario varrà il principio dell'alternanza, salvo diverso accordo.
Vacanze estive. potrà trascorrere con ciascun genitore 2 settimane di vacanze estive anche in maniera non Per_1
consecutiva.
I rispettivi periodi di vacanza con la figlia andranno preventivamente concordati tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno: in caso di mancata comunicazione e/o accordo, il diritto di scelta spetterà ad anni pari alla madre e ad anni dispari al padre.
d)- disporre a carico del padre il versamento mensile alla sig.ra a titolo di contributo al mantenimento Pt_2 per la figlia di €. 1.000,00= (euromille/00), rivalutabile annualmente, nella misura del 100%, Per_1
secondo gli indici Istat (indice di riferimento mese di gennaio).
e)- disporre che i genitori si faranno carico delle spese straordinarie relative alla figlia nella misura Per_1
del 50% ciascuno, secondo il protocollo in uso presso il Tribunale di Brescia;
f)- disporre che il padre percepirà il 100% dell'assegno Unico per la figlia minore.
g)- dare atto che i coniugi hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti ed in grado di mantenersi e di mantenere ciascuna con i propri redditi, rinunciando a richiedersi un assegno di Per_1
mantenimento per sé.
h)- dare atto che la signora si impegna a continuare a pagare regolarmente la rata mensile di euro Pt_2
472,00 relativa al contratto di mutuo intestato a impegnandosi nel più breve tempo possibile, Parte_1
ad intestare alla stessa il contratto di mutuo.
i)- dare atto che i coniugi hanno dichiarato di avere regolato fra loro, con le pattuizioni di cui al presente ricorso per separazione personale consensuale - anche in via transattiva e novativa - ogni questione di
2 carattere economico-patrimoniale sorta prima e/o in costanza di convivenza coniugale e/o di separazione di fatto.
l)- dare atto che i coniugi hanno dichiarato di avere già prima d'ora diviso il denaro oggetto del comune risparmio, e di nulla più avere a pretendere l'uno dall'altro per alcun titolo o ragione, fatto salvo l'esatto adempimento di quanto stabilito nel presente ricorso, ogni azione, eccezione, pretesa e rivalsa al riguardo dai medesimi sin da ora rinunciata e rimossa.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario a VEROLANUOVA (BS) in data 27.6.2014, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di VEROLANUOVA al n. 6, parte II, serie A, anno 2014, con il regime patrimoniale della comunione dei beni, modificato successivamente con convenzione notarile di adozione del regime della separazione dei beni.
Dall'unione è nata la figlia il 5.11.2018. Per_1
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione, rinunciando altresì all'impugnazione dell'emananda sentenza.
***
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge, nonché all'interesse della figlia della coppia che si
è omesso di sentire in quanto l'ascolto sarebbe stato superfluo in considerazione della tenera età di Per_1
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150, comma
1, c.c. e 473-bis.51 c.p.c.: omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396; dispone la compensazione integrale delle spese di lite fra le parti.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del giorno 17.4.2025.
La Presidente estensora
Claudia Gheri
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Terza Minori
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Claudia Gheri Presidente relatrice
Francesco Rinaldi Giudice
Andrea Marchesi Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 23860/2024 R.G. promosso da
(C.F. , elettivamente domiciliato a Soresina (CR) presso lo Parte_1 C.F._1 studio dell'Avv. PACIFICI CATERINA che lo rappresenta e difende in forza di procura in calce al ricorso e
C.F. ) elettivamente domiciliata a Soresina (CR) presso lo Parte_2 C.F._2 studio dell'Avv. PACIFICI CATERINA che la rappresenta e difende in forza di procura in calce al ricorso
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
(come da note scritte depositate in vista dell'udienza del 11.4.2025)
“Che l'Ill.mo Tribunale di Brescia voglia OMOLOGARE la separazione consensuale dei signori Parte_2
e alle seguenti condizioni:
[...] Parte_1
a)- Autorizzare i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
b)- affidare la figlia minore di anni 6, in via condivisa, alla madre e al padre, i quali eserciteranno Per_1 concordemente la responsabilità genitoriale, con l'impegno ad adottare insieme tutte le decisioni di maggior
1 interesse che la riguardano, con collocamento e residenza della minore presso la madre in Desenzano (Bs),
Via Gramsci n. 36A.
c)- Autorizzare l'esercizio del diritto di visita padre-figlia, a settimane alterne, nella modalità che segue: settimana con il weekend: venerdì dalle ore 17,00/18,00 (in base a quando il padre termina di lavorare), il papà andrà a prendere ovunque si trovi (con la mamma o con la nonna, ecc…) e la terrà con sè sino Per_1
alla domenica alle ore 18,00, salvo diverso accordo. settimana senza weekend: il giovedì dalle ore 17,00/18,00 (in base a quando il padre termina di lavorare), il papà andrà a prendere ovunque si trovi (con la mamma o con la nonna, ecc…) e la terrà con sè Per_1
sino al sabato verso le 16,30, salvo diverso accordo.
Vacanze natalizie.
Nel periodo natalizio, i genitori terranno con sé una settimana ciascuno, ad anni alterni, dal 23 al 30 Per_1 dicembre con un genitore e dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro genitore, salvo diverso accordo.
Vacanze pasquali.
I genitori si suddivideranno ad anni alterni il periodo di vacanze pasquali. Per le altre ricorrenze e festività del calendario varrà il principio dell'alternanza, salvo diverso accordo.
Vacanze estive. potrà trascorrere con ciascun genitore 2 settimane di vacanze estive anche in maniera non Per_1
consecutiva.
I rispettivi periodi di vacanza con la figlia andranno preventivamente concordati tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno: in caso di mancata comunicazione e/o accordo, il diritto di scelta spetterà ad anni pari alla madre e ad anni dispari al padre.
d)- disporre a carico del padre il versamento mensile alla sig.ra a titolo di contributo al mantenimento Pt_2 per la figlia di €. 1.000,00= (euromille/00), rivalutabile annualmente, nella misura del 100%, Per_1
secondo gli indici Istat (indice di riferimento mese di gennaio).
e)- disporre che i genitori si faranno carico delle spese straordinarie relative alla figlia nella misura Per_1
del 50% ciascuno, secondo il protocollo in uso presso il Tribunale di Brescia;
f)- disporre che il padre percepirà il 100% dell'assegno Unico per la figlia minore.
g)- dare atto che i coniugi hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti ed in grado di mantenersi e di mantenere ciascuna con i propri redditi, rinunciando a richiedersi un assegno di Per_1
mantenimento per sé.
h)- dare atto che la signora si impegna a continuare a pagare regolarmente la rata mensile di euro Pt_2
472,00 relativa al contratto di mutuo intestato a impegnandosi nel più breve tempo possibile, Parte_1
ad intestare alla stessa il contratto di mutuo.
i)- dare atto che i coniugi hanno dichiarato di avere regolato fra loro, con le pattuizioni di cui al presente ricorso per separazione personale consensuale - anche in via transattiva e novativa - ogni questione di
2 carattere economico-patrimoniale sorta prima e/o in costanza di convivenza coniugale e/o di separazione di fatto.
l)- dare atto che i coniugi hanno dichiarato di avere già prima d'ora diviso il denaro oggetto del comune risparmio, e di nulla più avere a pretendere l'uno dall'altro per alcun titolo o ragione, fatto salvo l'esatto adempimento di quanto stabilito nel presente ricorso, ogni azione, eccezione, pretesa e rivalsa al riguardo dai medesimi sin da ora rinunciata e rimossa.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario a VEROLANUOVA (BS) in data 27.6.2014, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di VEROLANUOVA al n. 6, parte II, serie A, anno 2014, con il regime patrimoniale della comunione dei beni, modificato successivamente con convenzione notarile di adozione del regime della separazione dei beni.
Dall'unione è nata la figlia il 5.11.2018. Per_1
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione, rinunciando altresì all'impugnazione dell'emananda sentenza.
***
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge, nonché all'interesse della figlia della coppia che si
è omesso di sentire in quanto l'ascolto sarebbe stato superfluo in considerazione della tenera età di Per_1
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150, comma
1, c.c. e 473-bis.51 c.p.c.: omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396; dispone la compensazione integrale delle spese di lite fra le parti.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del giorno 17.4.2025.
La Presidente estensora
Claudia Gheri
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