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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 14/07/2025, n. 606 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 606 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
N. 450/2022 R.G.
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Modena, in persona del Giudice del Lavoro dott. Vincenzo Conte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I grado iscritta al N. 450/2022 R.G. promossa da
(C.F.: , nato in [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
l'11.11.1958 e residente in [...]-6, rappresentato e difeso dall'Avv. Gianluca Sibani;
RICORRENTE contro
Controparte_1
(C.F.: ), in persona del per l'Emilia-Romagna,
[...] P.IVA_1 Controparte_2 con sede in Roma, via IV Novembre n. 144, elettivamente domiciliato presso l'ufficio dell'Avvocatura della sede di Modena, via Cesare Costa n. 29/31, rappresentato e CP_1
difeso dall'Avv. Maria Elena Cocciolo;
RESISTENTE
Avente ad oggetto: malattia professionale
CONCLUSIONI
Il procuratore del ricorrente conclude come da note finali del 30.04.2025: “- in via principale, chiede disporsi la rinnovazione della CTU medicolegale;
- in subordine, insiste per l'accoglimento integrale delle rassegnate conclusioni. Con vittoria di spese;
pagina 1 di 10 - in estremo subordine, nel denegato caso di rigetto del ricorso attoreo, compensare integralmente le spese del giudizio.”
Il procuratore dell' conclude come da note finali del 30.04.2025: “riportandosi CP_1 integralmente alle conclusioni della ctu medico legale - del tutto corretta e in linea con i criteri scientifici - si oppone ad eventuali istanze di rinnovo della stessa ed insiste CP_1 per il rigetto della domanda.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 442 c.p.c. del 26.05.2022, esponeva: Parte_1
- di aver lavorato nel gennaio 1989 come saldatore presso Santunione S.r.l., da marzo
'89 a luglio '91 come levigatore di mattonelle in ceramica presso Vecchia Legatoria
Fioranese, da agosto '91 a marzo 2004 come addetto alla modellazione di vasconi in plastica presso Lep S.r.l. e da settembre a novembre 2004 come ceramista presso Etjca
S.p.A.;
- che a decorrere da gennaio 2005 prestava attività lavorativa alle dipendenze dell' con mansioni di addetto alla “macellazione sporca” Parte_2
presso il “reparto tripperia”;
- che sino al mese di ottobre 2019 provvedeva al carico, allo stoccaggio e alla movimentazione delle interiora degli animali macellati (circa 1800 per turno di lavoro), per 8 ore al giorno e per cinque giorni alla settimana;
- che, in particolare, espletava le seguenti mansioni: depositava il cuore degli animali macellati in cassette di plastica del peso, una volta riempite, di circa 20 kg ciascuna;
le stesse venivano movimentate manualmente ed impilate su di una pedana munita di ruote, sino ad un'altezza massima di 2 m;
detta pedana, del peso a pieno di circa 400 kg, veniva, infine, spinta, sempre manualmente, ad una distanza di circa 50 m;
depositava il cuore degli animali macellati in 6 bacinelle (cd. arcelle) del peso complessivo di circa
260-270 kg che spostava manualmente ad una distanza di circa 100 metri;
trainava e spingeva con l'ausilio di un transpallet 6 carrelli, per un peso di 240 kg, ripieni di omento di maiale macellato;
ogni 30 minuti, prelevava ed appendeva alla giostra il fegato degli animali macellati sino a raggiungere un peso complessivo di 280 kg;
dopo avervi impilato manualmente sino ad un'altezza di 2 m le cassette plastiche ripiene di pagina 2 di 10 trippa degli animali macellati, di circa 20 kg ciascuna, spingeva e trainava manualmente la pedana munita di ruote per circa 20 m;
prelevava ed appendeva alla giostra i polmoni, il cuore e la lingua degli animali macellati sino ad un'altezza di 2 m per un peso complessivo di 360 kg, per poi spostarla ad una distanza di 100 m;
trainando e spingendo un transpallet, spostava 6 bacinelle (cd. arcelle) ripiene di trippa degli animali macellati per una distanza di 30 m;
impilava su di un carrello munito di ruote, sino ad un'altezza massima di 2 m, cassette di plastica del peso di circa 20 kg contenenti la lingua degli animali macellati;
spostava, con l'aiuto del transpallet, la paletta di carico su cui erano state depositate le cassette di plastica ripiene della milza degli animali macellati, del peso di circa 20 kg;
spostava le cassette di plastica, di circa 20 kg ciascuna, ripiene del fegato malato degli animali macellati, depositate su una pedana di carico, del peso complessivo di 270 kg, con l'aiuto del transpallet;
spostava la bracchetta dopo avere impilato le singole cassette di plastica, di circa 20 kg ciascuna, su di una pedana sino ad un'altezza di 2 m;
- che dal 2007 al 2019 svolgeva, per tutto il turno di lavoro, mansioni ad alto rischio di sovraccarico biomeccanico per gli arti superiori, sollevando, spingendo, trainando e collocando manualmente in altezza pesi elevati, sino a 2 m da terra, con ritmi di lavoro altrettanto gravosi e in assenza di qualsiasi ausilio, salvo il transpallet utilizzato per trainare o spingere i carichi più elevati;
- che subiva un primo infortunio sul lavoro nel mese di gennaio 2016;
- che in data 26.10.2019 presentava denuncia di malattia professionale per le lesioni da sovraccarico biomeccanico subite alla spalla destra;
- che l' rigettava la domanda con la seguente motivazione: “il rischio CP_1 lavorativo…non è idoneo a provocare la malattia denunciata” (cfr. provvedimento del
28.12.2019);
- che avverso tale decisione presentava rituale opposizione amministrativa in data
06.03.2020, definita negativamente a seguito di Collegiale medica.
Ciò premesso in fatto, il ricorrente chiedeva accertarsi che la malattia denunciata era da ricondursi tra le malattie tabellate ex D.M. 09.04.2019 (o, in subordine, tra quelle non tabellate ex artt. 2 e 131, d.p.r. n. 1124/1965) e, per l'effetto, dichiararsi l'origine professionale dei postumi invalidanti alla spalla destra (“rottura SVSP e tendinopatia pagina 3 di 10 degenerativa del capolungo bicipite spalla destra”) e condannarsi l' ad erogare CP_1
l'indennizzo in capitale commisurato ad un danno biologico del 12% (oppure ad un grado di menomazione maggiore o minore, comunque non inferiore al 6%), a decorrere dal giorno della domanda amministrativa (26.10.2019).
2. L' , tempestivamente costituitosi in giudizio, eccepiva l'infondatezza in fatto CP_1
e in diritto della domanda attorea, instando per il rigetto del ricorso. L' negava CP_1
l'eziologia professionale della patologia denunciata, trattandosi di malattia a genesi multifattoriale;
contestava, infine, la percentuale di danno, come quantificata dal ricorrente, in quanto non rispondente ai valori tabellari del D. Lgs. n. 38/2000.
3. Sul merito
3.1. - addetto alla macellazione presso il “reparto tripperia” Parte_1 dell' - ha visto rigettarsi la domanda amministrativa di Parte_2 riconoscimento della malattia professionale, presentata in data 26.10.2019, per carenza di rischio lavorativo (cfr. nota del 28.12.2019: “il rischio lavorativo cui è stato esposto non è idoneo a provocare la malattia denunciata” 1). Giudizio confermato dalla Collegiale medica con provvedimento del 17.09.2020. 2
3.2. Parte attrice deduce che le lesioni alla spalla destra (“rottura svsp e severa tendinopatia degenerativa del clb della spalla dx”) sono correlate al sovraccarico biomeccanico degli arti superiori, ai microtraumi, ai movimenti ripetuti, nonché alle posture incongrue assunte nel corso dell'attività di addetto alla macellazione.
3.3. Gli esiti dell'istruttoria hanno escluso la sussistenza sia del rischio lavorativo, sia del nesso eziologico tra attività lavorativa e patologia sofferta dal ricorrente. 3 e 4 - entrambi colleghi del ricorrente, il Controparte_3 Persona_1
primo dal 2007 e il secondo dal 2015 -, pur confermando le attività e le mansioni indicate nei capitoli di prova, hanno dichiarato che le operazioni di movimentazione e sollevamento dei carichi venivano eseguite da con l'aiuto di altro Parte_1 collega (e, in caso di necessità, anche di una terza persona), ovvero con l'ausilio di un transpallet e di un montacarichi elettrico. I testimoni hanno riferito circostanze dirimenti in ordine all'insussistenza del rischio lavorativo. Essi, infatti, hanno precisato che: a) le cassette di plastica venivano sollevate vuote;
b) l'attività di impilamento veniva eseguita insieme ad altro dipendente;
c) lo spostamento delle cassette veniva effettuato con un transpallet elettrico e che i carrelli venivano movimentati con un montacarichi elettrico agganciato con una catena.
Dette dichiarazioni, convergenti e univoche, non inficiate da evidenze di segno contrario, avvalorano quanto riportato nel Documento di valutazione dei rischi (redatto nel 2019), dal quale si ricava che l'addetto alla macellazione non è esposto al rischio di sovraccarico biomeccanico agli arti superiori. 5 Tali circostanze sono state riscontrate anche dal CTU, il quale ha confermato che le cassette vengono impilate vuote ad un'altezza massima di
180 cm, evidenziando come il riempimento della cd. “giostra” con il fegato venga effettuato non in altezza ma attraverso un meccanismo che consente l'abbassamento delle barre. 6
Le modalità di espletamento dell'attività lavorativa - come emergenti dalle deposizioni testimoniali, dalle foto e dal DVR - escludono la riconducibilità della malattia denunciata tra quelle tabellate ex D.M. 08.04.2000. Difatti, la voce n. 78 ricollega le malattie da sovraccarico biomeccanico agli arti superiori alle lavorazioni, svolte in modo abituale, che le cassette come quelle di frutta”; sul cap. 15: “sì, specifico che tutte le mansioni di cui ai capitoli erano svolte con l'aiuto di un'altra persona, specifico anche che laddove si parla di carrello, il carrello ha le ruote e veniva attaccato con una catena al montacarico elettrico, quindi, il carrello non veniva spinto a mano ma trainato col montacarico.” 4 Cfr. dichiarazioni : “sul cap. 4: “io ho visto lavorare non da solo ma con una Persona_1 Pt_1 persona fissa, per 8 ore, 5 giorni a settimana”; sul cap. 5: “lavoravano sempre due persone, c'era il transpallet con cui movimentavano i pallets su cui avevano caricato le cassette e poi c'era il muletto elettrico, non ricordo il peso delle casse, non è tanto”; sul cap. 6: “io ho sempre visto due persone, non l'ho mai visto lavorare solo, c'era il transpallet e il muletto;
lavoravo da un'altra parte e lo vedevo quando passavo per fare la pausa”; sul cap. 8: “la giostra è circa un metro e sessanta di altezza, lui prendeva un fegato alla volta di circa un chilo e lo appendeva alla giostra che era composta di vari piani che venivano riempiti sulla base dell'ordine del cliente”; sul cap. 9: “prendeva una cassetta vuota e la riempiva e poi ne poneva sopra un'altra e la riempiva e così via, le cassette erano già posizionate sul transpallet”; sul cap. 10: “ho visto che vi poneva fegato, cuore, non ero sempre lì”; sul cap. 11: “non ho visto”; sul cap.12: “il meccanismo era il medesimo per i vari pezzi di animale”; sul cap. 13, 14 e 15: “ho già risposto.” 5 Cfr. doc. 6 (pag. 47) fascicolo . CP_1 6 Cfr. pag. 16-23 CTU. pagina 5 di 10 comportano a carico della spalla movimenti ripetuti e mantenimento prolungato di posture incongrue. 7 Anche il D.M. 10.06.2014 connette l'origine professionale alle mansioni lavorative che comportino microtraumi e posture incongrue, “per attività eseguite con ritmi continui e ripetitivi per almeno la metà del tempo del turno lavorativo”. 8
Come testé esposto, le emergenze processuali non hanno confermato la prospettazione attorea in ordine al sovraccarico biomeccanico agli arti superiori, né il mantenimento di posture incongrue per più della metà dell'orario lavorativo.
3.4. Per le ragioni esposte, deve escludersi che la patologia denunciata rientri fra quelle tabellate. Tale inquadramento produce conseguenze sul regime probatorio da applicare alla fattispecie in esame. Grava, infatti, sul lavoratore che affermi la dipendenza della malattia da una causa di servizio l'onere di dedurre e provare i fatti costitutivi del diritto, dimostrando la riconducibilità dell'affezione denunciata alle modalità concrete di svolgimento della prestazione lavorativa (cfr. Cass. n. 21825/2014, Cass. n.
10818/2013). Secondo il consolidato insegnamento giurisprudenziale, “in tema di malattia professionale derivante da lavorazione non tabellata o ad eziologia multifattoriale, la prova della causa di lavoro grava sul lavoratore e deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'origine professionale, questa può essere ravvisata in un rilevante grado di probabilità” (Cass. n. 8773/2018).
Ebbene, gli accertamenti peritali hanno escluso che la patologia denunciata dal sig. sia correlata all'attività lavorativa espletata alle dipendenze dell' Pt_1 Parte_2
[...]
Il CTU, esaminando la documentazione fotografica (rappresentativa dei luoghi e degli strumenti di lavoro 9), l'anamnesi lavorativa, il quadro clinico del periziando, le mansioni lavorative e le deposizioni dei colleghi di lavoro, ha riconosciuto la correttezza della valutazione clinica dei sanitari , escludendo non solo la presenza di fattori di rischio CP_1
lavorativo per il distretto interessato dalla malattia, ma anche la sussistenza di una eziopatogenesi lavorativa delle problematiche alla spalla destra. 10 Sentita a chiarimenti, la dott.ssa richiamando la letteratura scientifica in materia, ha indicando i fattori Tes_1 causali che hanno determinato l'insorgenza della patologia (a genesi multifattoriale):
“dalla letteratura scientifica consultata emerge che tra i fattori che possono favorire la patologia alla cuffia dei rotatori della spalla vi sono: varianti anatomiche dell'acromio; alternazioni della cinetica scapolo-omerale, congenite e cinetiche;
alterazioni posturali del soggetto;
deficit del funzionamento dei muscoli che contengono la testa dell'omero in sede;
problemi di alterata funzionalità dei muscoli pettorali. Queste informazioni sono reperibili nello studio scientifico del 2010 “Mechanisms of rotatro cuff tendinopathy: intrinsic, extrinsic, or both”; lo studio del 2014 “A Systematic review and pooled analysis of the prevalence of rotator cuff disease with increasing age” riconduce i problemi in esame al normale invecchiamento. Ritengo che i problemi del ricorrente siano correlati al normale invecchiamento oppure ai fattori elencati in precedenza;
rilevo che quando il ricorrente ha iniziato ad avere i problemi alla spalla aveva già 58 anni;
il ricorrente aveva anche problemi posturali. Adr: a mio giudizio ha inquadrato correttamente CP_1
l'infortunio del 2016, riconoscendo una temporanea senza postumi, in un quadro di preesistente tendinopatia degenerativa” (cfr. verbale d'udienza del 18.03.2025).
Alla luce del criterio giuridico del "più probabile che non" - “il quale impone al giudice di dare prevalenza alla spiegazione causale che si presenta come più probabile, tenuto conto della comparazione tra le diverse spiegazioni alternative, attenendosi nella valutazione ad un concetto di probabilità non necessariamente statistico, ma altresì logico, tale per cui, nella comparazione tra due o più possibili spiegazioni di un evento, una di esse prevale sulle altre in ragione dei suoi riscontri probatori o della sua coerenza intrinseca o di altro criterio di giudizio valido a sorreggere la decisione” (cfr. Cass. n.
25805/2024) -, deve ritenersi sussistente un fattore eziologico (extralavorativo) alternativo ed autonomo, in grado di giustificare l'insorgenza dei postumi invalidanti di che trattasi (condizione degenerativa preesistente e normale invecchiamento). Come chiarito dal CTU, “i fattori esterni al lavoro sono preponderanti e prevalenti e portano ad 10 Cfr. pag. 23 CTU: “Non è stata sufficientemente provata l'etiologia professionale della malattia denunciata vista la ricostruzione confusa delle mansioni per altro non comprovata dalle dichiarazioni dei colleghi di lavoro che invece avvalorano quanto rinvenibile nel DVR e nelle dichiarazioni fornite dalla ditta.” pagina 7 di 10 escludere una correlazione causale con l'attività lavorativa” (cfr. verbale d'udienza del
18.03.2025).
A fronte di tali evidenze, spettava all'attore fornire la prova di specifici fattori di rischio, dotati di autonoma ed esclusiva portata eziologica, in grado di confermare il nesso di causalità fra attività lavorativa ed evento dannoso.
3.5. L'ausiliario del giudice ha adottato un metodo di indagine serio e razionale, provvedendo ad accertamenti dettagliati e approfonditi. Trattasi di indagine tecnica che questo giudice reputa di dover condividere e fare propria, in quanto le motivazioni sono esaustive, prive di vizi logici e aderenti alla documentazione sanitaria.
Il CTU ha esaminato le osservazioni critiche del CTP attoreo, fornendo risposte chiare ed esaustive, pienamente condivisibili, alle quali si rinvia integralmente: “[…] Con specifico riferimento al DVR il CTU ha esaminato con attenzione le mansioni così come dichiarate dal Pz, analizzando anche le foto prodotte nonché le testimonianze dei Colleghi di lavoro. Il primo Collega ha asserito di essere stato collega di lavoro del Per_1 ricorrente per 4 anni da luglio 2015, ergo prima del 2019 data del DVR;
il secondo ha asserito di essere stato collega di lavoro dell'Attore dal 2007 al 2019, CP_3 quindi sempre prima della data del DVR. Ciò che è risultato interessante sono state le dichiarazioni di questi 2 Colleghi circa le mansioni svolte dal ricorrente:
• in terma di riempimento delle cassette cfr. risposta al capitolo 9 a pag 12 della CTU):
“prendeva una cassetta vuota e la riempiva e poi ne poneva sopra un'altra e la riempiva e così via, le cassette erano già posizionate sul transpallet”; per cui se l'altezza della pila era 160 cm. nessuna delle cassette veniva sollevata piena ma al contrario quando era ancora vuota veniva impilata sulle altre e poi riempita;
stesso discorso se invece la pila era alta cm. 180. Pertanto nessuna delle cassette era sollevata a pieno carico sopra l'altezza delle spalle;
• in tema di lavoro da solo: entrambi i testimoni hanno dichiarato che la lavorazione avveniva sempre in due persone ed a volte tre. (cfr. risposte cap. 4,5 e 6 pag 11 e 12 della CTU e risposte capitoli 5,7 e 9 pag 13 della CTU);
• in tema di spostamento manuale di carichi: i testimoni hanno detto che i tanspallet erano elettrici, spostati in 2 persone e i carelli venivano invece movimentati con l'aiuto pagina 8 di 10 di un montacarichi che si attaccava tramite una catena. (cfr. risposta capitolo 15 pag
14 della CTU)
Risulta pertanto ben evidente che tutte queste dichiarazioni e le foto riportate in CTU confermano quanto al DVR, nonostante questo sia stato redatto nel 2019.” 11
Stante l'esaustività dell'elaborato peritale e la rispondenza delle valutazioni cliniche alla criteriologia medico-legale, va respinta l'istanza di rinnovazione della CTU formulata nelle note finali del 30.04.2025.
3.6. Per tutto quanto sopra esposto, deve rigettarsi la domanda attorea, in quanto è stato dimostrato in giudizio, a mezzo dell'istruttoria orale e della CTU medico-legale,
l'insorgenza non professionale della malattia denunciata dal sig. correlata invece a Pt_1 fattori patogeni di origine extralavorativa.
4. Sulle spese di lite
4.1. Con la sentenza n. 77/2018 la Corte Costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 92, comma 2 c.p.c. nella parte in cui non consente di compensare parzialmente o per intero le spese di lite ove ricorrano gravi ed eccezionali ragioni, diverse da quelle tipizzate dal legislatore. Secondo la Corte, devono ritenersi riconducibili alla clausola generale delle “gravi ed eccezionali ragioni” tutte quelle ipotesi analoghe a quelle tipizzate espressamente nell'art. 92 co. 2 c.p.c., ovvero che siano di pari o maggiore gravità ed eccezionalità, con la conseguenza che “l'assoluta novità della questione trattata” e il “mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti” assumono la sola funzione di parametro di riferimento per la determinazione dell'area di operatività della norma e non un ruolo tipizzante esclusivo.
4.2. La particolarità della vicenda esaminata e le incertezze in ordine all'origine professionale della malattia denunciata giustificano la compensazione integrale delle spese di lite, ai sensi dell'art. 92 c.p.c.
Per le stesse ragioni le spese della CTU medico-legale devono essere poste a carico delle parti, nella misura del 50% ciascuna.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, in persona del Giudice del Lavoro dott. Vincenzo Conte, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione respinta: 11 Cfr. pagg. 25-27 CTU. pagina 9 di 10 1) RIGETTA il ricorso;
2) DICHIARA integralmente compensate le spese di lite;
3) PONE le spese della CTU medico-legale definitivamente a carico delle parti, nella misura del 50% ciascuna;
4) FISSA termine di giorni sessanta per il deposito della motivazione.
Modena, 10 giugno 2025
Il Giudice del Lavoro dott. Vincenzo Conte
pagina 10 di 10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. doc.ti 20,21 fascicolo ricorrente. 2 Cfr. doc.ti 22,23,24 fascicolo ricorrente. 3 Cfr. dichiarazioni “sul cap. 4: “confermo questi dati”; sul cap. 5: “queste Controparte_3 mansioni sono fatte con l'aiuto di un'altra persona o anche di una terza persona, delle volte gli hanno contestato che riempiva le cassette di più di quello che era previsto per fare prima”; sul cap. 6: “sì, utilizzava il montacarico o elettrico o manuale”; sul cap. 7: “sì dove si mettono le cassette, ma tutte queste mansioni le svolgeva con l'aiuto di un compagno e anche, in caso di necessità, del capo turno”; sul cap. 8:
“sì”; sul cap. 9: “sì sempre con l'aiuto di una persona che gli dava una mano a spingerlo dentro la cella”; sul cap. 10: “sì le giostre hanno sopra i ganci e sotto le ruote”; sul cap. 11: “sì”; sul cap. 12: “sì”; sul cap. 13: “sì c'è stato un periodo in cui lo facevano dentro un grande contenitore e dopo invece in cassette da 20 kg”; sul cap. 14: “sì anche questo sistema era con grandi bidoni e dopo hanno cambiato sistema con pagina 4 di 10 7 Cfr. doc. 25 fascicolo ricorrente. 8 Cfr. doc. 26 fascicolo ricorrente. 9 Cfr. doc.ti 3-12 fascicolo ricorrente. pagina 6 di 10
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Modena, in persona del Giudice del Lavoro dott. Vincenzo Conte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I grado iscritta al N. 450/2022 R.G. promossa da
(C.F.: , nato in [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
l'11.11.1958 e residente in [...]-6, rappresentato e difeso dall'Avv. Gianluca Sibani;
RICORRENTE contro
Controparte_1
(C.F.: ), in persona del per l'Emilia-Romagna,
[...] P.IVA_1 Controparte_2 con sede in Roma, via IV Novembre n. 144, elettivamente domiciliato presso l'ufficio dell'Avvocatura della sede di Modena, via Cesare Costa n. 29/31, rappresentato e CP_1
difeso dall'Avv. Maria Elena Cocciolo;
RESISTENTE
Avente ad oggetto: malattia professionale
CONCLUSIONI
Il procuratore del ricorrente conclude come da note finali del 30.04.2025: “- in via principale, chiede disporsi la rinnovazione della CTU medicolegale;
- in subordine, insiste per l'accoglimento integrale delle rassegnate conclusioni. Con vittoria di spese;
pagina 1 di 10 - in estremo subordine, nel denegato caso di rigetto del ricorso attoreo, compensare integralmente le spese del giudizio.”
Il procuratore dell' conclude come da note finali del 30.04.2025: “riportandosi CP_1 integralmente alle conclusioni della ctu medico legale - del tutto corretta e in linea con i criteri scientifici - si oppone ad eventuali istanze di rinnovo della stessa ed insiste CP_1 per il rigetto della domanda.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 442 c.p.c. del 26.05.2022, esponeva: Parte_1
- di aver lavorato nel gennaio 1989 come saldatore presso Santunione S.r.l., da marzo
'89 a luglio '91 come levigatore di mattonelle in ceramica presso Vecchia Legatoria
Fioranese, da agosto '91 a marzo 2004 come addetto alla modellazione di vasconi in plastica presso Lep S.r.l. e da settembre a novembre 2004 come ceramista presso Etjca
S.p.A.;
- che a decorrere da gennaio 2005 prestava attività lavorativa alle dipendenze dell' con mansioni di addetto alla “macellazione sporca” Parte_2
presso il “reparto tripperia”;
- che sino al mese di ottobre 2019 provvedeva al carico, allo stoccaggio e alla movimentazione delle interiora degli animali macellati (circa 1800 per turno di lavoro), per 8 ore al giorno e per cinque giorni alla settimana;
- che, in particolare, espletava le seguenti mansioni: depositava il cuore degli animali macellati in cassette di plastica del peso, una volta riempite, di circa 20 kg ciascuna;
le stesse venivano movimentate manualmente ed impilate su di una pedana munita di ruote, sino ad un'altezza massima di 2 m;
detta pedana, del peso a pieno di circa 400 kg, veniva, infine, spinta, sempre manualmente, ad una distanza di circa 50 m;
depositava il cuore degli animali macellati in 6 bacinelle (cd. arcelle) del peso complessivo di circa
260-270 kg che spostava manualmente ad una distanza di circa 100 metri;
trainava e spingeva con l'ausilio di un transpallet 6 carrelli, per un peso di 240 kg, ripieni di omento di maiale macellato;
ogni 30 minuti, prelevava ed appendeva alla giostra il fegato degli animali macellati sino a raggiungere un peso complessivo di 280 kg;
dopo avervi impilato manualmente sino ad un'altezza di 2 m le cassette plastiche ripiene di pagina 2 di 10 trippa degli animali macellati, di circa 20 kg ciascuna, spingeva e trainava manualmente la pedana munita di ruote per circa 20 m;
prelevava ed appendeva alla giostra i polmoni, il cuore e la lingua degli animali macellati sino ad un'altezza di 2 m per un peso complessivo di 360 kg, per poi spostarla ad una distanza di 100 m;
trainando e spingendo un transpallet, spostava 6 bacinelle (cd. arcelle) ripiene di trippa degli animali macellati per una distanza di 30 m;
impilava su di un carrello munito di ruote, sino ad un'altezza massima di 2 m, cassette di plastica del peso di circa 20 kg contenenti la lingua degli animali macellati;
spostava, con l'aiuto del transpallet, la paletta di carico su cui erano state depositate le cassette di plastica ripiene della milza degli animali macellati, del peso di circa 20 kg;
spostava le cassette di plastica, di circa 20 kg ciascuna, ripiene del fegato malato degli animali macellati, depositate su una pedana di carico, del peso complessivo di 270 kg, con l'aiuto del transpallet;
spostava la bracchetta dopo avere impilato le singole cassette di plastica, di circa 20 kg ciascuna, su di una pedana sino ad un'altezza di 2 m;
- che dal 2007 al 2019 svolgeva, per tutto il turno di lavoro, mansioni ad alto rischio di sovraccarico biomeccanico per gli arti superiori, sollevando, spingendo, trainando e collocando manualmente in altezza pesi elevati, sino a 2 m da terra, con ritmi di lavoro altrettanto gravosi e in assenza di qualsiasi ausilio, salvo il transpallet utilizzato per trainare o spingere i carichi più elevati;
- che subiva un primo infortunio sul lavoro nel mese di gennaio 2016;
- che in data 26.10.2019 presentava denuncia di malattia professionale per le lesioni da sovraccarico biomeccanico subite alla spalla destra;
- che l' rigettava la domanda con la seguente motivazione: “il rischio CP_1 lavorativo…non è idoneo a provocare la malattia denunciata” (cfr. provvedimento del
28.12.2019);
- che avverso tale decisione presentava rituale opposizione amministrativa in data
06.03.2020, definita negativamente a seguito di Collegiale medica.
Ciò premesso in fatto, il ricorrente chiedeva accertarsi che la malattia denunciata era da ricondursi tra le malattie tabellate ex D.M. 09.04.2019 (o, in subordine, tra quelle non tabellate ex artt. 2 e 131, d.p.r. n. 1124/1965) e, per l'effetto, dichiararsi l'origine professionale dei postumi invalidanti alla spalla destra (“rottura SVSP e tendinopatia pagina 3 di 10 degenerativa del capolungo bicipite spalla destra”) e condannarsi l' ad erogare CP_1
l'indennizzo in capitale commisurato ad un danno biologico del 12% (oppure ad un grado di menomazione maggiore o minore, comunque non inferiore al 6%), a decorrere dal giorno della domanda amministrativa (26.10.2019).
2. L' , tempestivamente costituitosi in giudizio, eccepiva l'infondatezza in fatto CP_1
e in diritto della domanda attorea, instando per il rigetto del ricorso. L' negava CP_1
l'eziologia professionale della patologia denunciata, trattandosi di malattia a genesi multifattoriale;
contestava, infine, la percentuale di danno, come quantificata dal ricorrente, in quanto non rispondente ai valori tabellari del D. Lgs. n. 38/2000.
3. Sul merito
3.1. - addetto alla macellazione presso il “reparto tripperia” Parte_1 dell' - ha visto rigettarsi la domanda amministrativa di Parte_2 riconoscimento della malattia professionale, presentata in data 26.10.2019, per carenza di rischio lavorativo (cfr. nota del 28.12.2019: “il rischio lavorativo cui è stato esposto non è idoneo a provocare la malattia denunciata” 1). Giudizio confermato dalla Collegiale medica con provvedimento del 17.09.2020. 2
3.2. Parte attrice deduce che le lesioni alla spalla destra (“rottura svsp e severa tendinopatia degenerativa del clb della spalla dx”) sono correlate al sovraccarico biomeccanico degli arti superiori, ai microtraumi, ai movimenti ripetuti, nonché alle posture incongrue assunte nel corso dell'attività di addetto alla macellazione.
3.3. Gli esiti dell'istruttoria hanno escluso la sussistenza sia del rischio lavorativo, sia del nesso eziologico tra attività lavorativa e patologia sofferta dal ricorrente. 3 e 4 - entrambi colleghi del ricorrente, il Controparte_3 Persona_1
primo dal 2007 e il secondo dal 2015 -, pur confermando le attività e le mansioni indicate nei capitoli di prova, hanno dichiarato che le operazioni di movimentazione e sollevamento dei carichi venivano eseguite da con l'aiuto di altro Parte_1 collega (e, in caso di necessità, anche di una terza persona), ovvero con l'ausilio di un transpallet e di un montacarichi elettrico. I testimoni hanno riferito circostanze dirimenti in ordine all'insussistenza del rischio lavorativo. Essi, infatti, hanno precisato che: a) le cassette di plastica venivano sollevate vuote;
b) l'attività di impilamento veniva eseguita insieme ad altro dipendente;
c) lo spostamento delle cassette veniva effettuato con un transpallet elettrico e che i carrelli venivano movimentati con un montacarichi elettrico agganciato con una catena.
Dette dichiarazioni, convergenti e univoche, non inficiate da evidenze di segno contrario, avvalorano quanto riportato nel Documento di valutazione dei rischi (redatto nel 2019), dal quale si ricava che l'addetto alla macellazione non è esposto al rischio di sovraccarico biomeccanico agli arti superiori. 5 Tali circostanze sono state riscontrate anche dal CTU, il quale ha confermato che le cassette vengono impilate vuote ad un'altezza massima di
180 cm, evidenziando come il riempimento della cd. “giostra” con il fegato venga effettuato non in altezza ma attraverso un meccanismo che consente l'abbassamento delle barre. 6
Le modalità di espletamento dell'attività lavorativa - come emergenti dalle deposizioni testimoniali, dalle foto e dal DVR - escludono la riconducibilità della malattia denunciata tra quelle tabellate ex D.M. 08.04.2000. Difatti, la voce n. 78 ricollega le malattie da sovraccarico biomeccanico agli arti superiori alle lavorazioni, svolte in modo abituale, che le cassette come quelle di frutta”; sul cap. 15: “sì, specifico che tutte le mansioni di cui ai capitoli erano svolte con l'aiuto di un'altra persona, specifico anche che laddove si parla di carrello, il carrello ha le ruote e veniva attaccato con una catena al montacarico elettrico, quindi, il carrello non veniva spinto a mano ma trainato col montacarico.” 4 Cfr. dichiarazioni : “sul cap. 4: “io ho visto lavorare non da solo ma con una Persona_1 Pt_1 persona fissa, per 8 ore, 5 giorni a settimana”; sul cap. 5: “lavoravano sempre due persone, c'era il transpallet con cui movimentavano i pallets su cui avevano caricato le cassette e poi c'era il muletto elettrico, non ricordo il peso delle casse, non è tanto”; sul cap. 6: “io ho sempre visto due persone, non l'ho mai visto lavorare solo, c'era il transpallet e il muletto;
lavoravo da un'altra parte e lo vedevo quando passavo per fare la pausa”; sul cap. 8: “la giostra è circa un metro e sessanta di altezza, lui prendeva un fegato alla volta di circa un chilo e lo appendeva alla giostra che era composta di vari piani che venivano riempiti sulla base dell'ordine del cliente”; sul cap. 9: “prendeva una cassetta vuota e la riempiva e poi ne poneva sopra un'altra e la riempiva e così via, le cassette erano già posizionate sul transpallet”; sul cap. 10: “ho visto che vi poneva fegato, cuore, non ero sempre lì”; sul cap. 11: “non ho visto”; sul cap.12: “il meccanismo era il medesimo per i vari pezzi di animale”; sul cap. 13, 14 e 15: “ho già risposto.” 5 Cfr. doc. 6 (pag. 47) fascicolo . CP_1 6 Cfr. pag. 16-23 CTU. pagina 5 di 10 comportano a carico della spalla movimenti ripetuti e mantenimento prolungato di posture incongrue. 7 Anche il D.M. 10.06.2014 connette l'origine professionale alle mansioni lavorative che comportino microtraumi e posture incongrue, “per attività eseguite con ritmi continui e ripetitivi per almeno la metà del tempo del turno lavorativo”. 8
Come testé esposto, le emergenze processuali non hanno confermato la prospettazione attorea in ordine al sovraccarico biomeccanico agli arti superiori, né il mantenimento di posture incongrue per più della metà dell'orario lavorativo.
3.4. Per le ragioni esposte, deve escludersi che la patologia denunciata rientri fra quelle tabellate. Tale inquadramento produce conseguenze sul regime probatorio da applicare alla fattispecie in esame. Grava, infatti, sul lavoratore che affermi la dipendenza della malattia da una causa di servizio l'onere di dedurre e provare i fatti costitutivi del diritto, dimostrando la riconducibilità dell'affezione denunciata alle modalità concrete di svolgimento della prestazione lavorativa (cfr. Cass. n. 21825/2014, Cass. n.
10818/2013). Secondo il consolidato insegnamento giurisprudenziale, “in tema di malattia professionale derivante da lavorazione non tabellata o ad eziologia multifattoriale, la prova della causa di lavoro grava sul lavoratore e deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'origine professionale, questa può essere ravvisata in un rilevante grado di probabilità” (Cass. n. 8773/2018).
Ebbene, gli accertamenti peritali hanno escluso che la patologia denunciata dal sig. sia correlata all'attività lavorativa espletata alle dipendenze dell' Pt_1 Parte_2
[...]
Il CTU, esaminando la documentazione fotografica (rappresentativa dei luoghi e degli strumenti di lavoro 9), l'anamnesi lavorativa, il quadro clinico del periziando, le mansioni lavorative e le deposizioni dei colleghi di lavoro, ha riconosciuto la correttezza della valutazione clinica dei sanitari , escludendo non solo la presenza di fattori di rischio CP_1
lavorativo per il distretto interessato dalla malattia, ma anche la sussistenza di una eziopatogenesi lavorativa delle problematiche alla spalla destra. 10 Sentita a chiarimenti, la dott.ssa richiamando la letteratura scientifica in materia, ha indicando i fattori Tes_1 causali che hanno determinato l'insorgenza della patologia (a genesi multifattoriale):
“dalla letteratura scientifica consultata emerge che tra i fattori che possono favorire la patologia alla cuffia dei rotatori della spalla vi sono: varianti anatomiche dell'acromio; alternazioni della cinetica scapolo-omerale, congenite e cinetiche;
alterazioni posturali del soggetto;
deficit del funzionamento dei muscoli che contengono la testa dell'omero in sede;
problemi di alterata funzionalità dei muscoli pettorali. Queste informazioni sono reperibili nello studio scientifico del 2010 “Mechanisms of rotatro cuff tendinopathy: intrinsic, extrinsic, or both”; lo studio del 2014 “A Systematic review and pooled analysis of the prevalence of rotator cuff disease with increasing age” riconduce i problemi in esame al normale invecchiamento. Ritengo che i problemi del ricorrente siano correlati al normale invecchiamento oppure ai fattori elencati in precedenza;
rilevo che quando il ricorrente ha iniziato ad avere i problemi alla spalla aveva già 58 anni;
il ricorrente aveva anche problemi posturali. Adr: a mio giudizio ha inquadrato correttamente CP_1
l'infortunio del 2016, riconoscendo una temporanea senza postumi, in un quadro di preesistente tendinopatia degenerativa” (cfr. verbale d'udienza del 18.03.2025).
Alla luce del criterio giuridico del "più probabile che non" - “il quale impone al giudice di dare prevalenza alla spiegazione causale che si presenta come più probabile, tenuto conto della comparazione tra le diverse spiegazioni alternative, attenendosi nella valutazione ad un concetto di probabilità non necessariamente statistico, ma altresì logico, tale per cui, nella comparazione tra due o più possibili spiegazioni di un evento, una di esse prevale sulle altre in ragione dei suoi riscontri probatori o della sua coerenza intrinseca o di altro criterio di giudizio valido a sorreggere la decisione” (cfr. Cass. n.
25805/2024) -, deve ritenersi sussistente un fattore eziologico (extralavorativo) alternativo ed autonomo, in grado di giustificare l'insorgenza dei postumi invalidanti di che trattasi (condizione degenerativa preesistente e normale invecchiamento). Come chiarito dal CTU, “i fattori esterni al lavoro sono preponderanti e prevalenti e portano ad 10 Cfr. pag. 23 CTU: “Non è stata sufficientemente provata l'etiologia professionale della malattia denunciata vista la ricostruzione confusa delle mansioni per altro non comprovata dalle dichiarazioni dei colleghi di lavoro che invece avvalorano quanto rinvenibile nel DVR e nelle dichiarazioni fornite dalla ditta.” pagina 7 di 10 escludere una correlazione causale con l'attività lavorativa” (cfr. verbale d'udienza del
18.03.2025).
A fronte di tali evidenze, spettava all'attore fornire la prova di specifici fattori di rischio, dotati di autonoma ed esclusiva portata eziologica, in grado di confermare il nesso di causalità fra attività lavorativa ed evento dannoso.
3.5. L'ausiliario del giudice ha adottato un metodo di indagine serio e razionale, provvedendo ad accertamenti dettagliati e approfonditi. Trattasi di indagine tecnica che questo giudice reputa di dover condividere e fare propria, in quanto le motivazioni sono esaustive, prive di vizi logici e aderenti alla documentazione sanitaria.
Il CTU ha esaminato le osservazioni critiche del CTP attoreo, fornendo risposte chiare ed esaustive, pienamente condivisibili, alle quali si rinvia integralmente: “[…] Con specifico riferimento al DVR il CTU ha esaminato con attenzione le mansioni così come dichiarate dal Pz, analizzando anche le foto prodotte nonché le testimonianze dei Colleghi di lavoro. Il primo Collega ha asserito di essere stato collega di lavoro del Per_1 ricorrente per 4 anni da luglio 2015, ergo prima del 2019 data del DVR;
il secondo ha asserito di essere stato collega di lavoro dell'Attore dal 2007 al 2019, CP_3 quindi sempre prima della data del DVR. Ciò che è risultato interessante sono state le dichiarazioni di questi 2 Colleghi circa le mansioni svolte dal ricorrente:
• in terma di riempimento delle cassette cfr. risposta al capitolo 9 a pag 12 della CTU):
“prendeva una cassetta vuota e la riempiva e poi ne poneva sopra un'altra e la riempiva e così via, le cassette erano già posizionate sul transpallet”; per cui se l'altezza della pila era 160 cm. nessuna delle cassette veniva sollevata piena ma al contrario quando era ancora vuota veniva impilata sulle altre e poi riempita;
stesso discorso se invece la pila era alta cm. 180. Pertanto nessuna delle cassette era sollevata a pieno carico sopra l'altezza delle spalle;
• in tema di lavoro da solo: entrambi i testimoni hanno dichiarato che la lavorazione avveniva sempre in due persone ed a volte tre. (cfr. risposte cap. 4,5 e 6 pag 11 e 12 della CTU e risposte capitoli 5,7 e 9 pag 13 della CTU);
• in tema di spostamento manuale di carichi: i testimoni hanno detto che i tanspallet erano elettrici, spostati in 2 persone e i carelli venivano invece movimentati con l'aiuto pagina 8 di 10 di un montacarichi che si attaccava tramite una catena. (cfr. risposta capitolo 15 pag
14 della CTU)
Risulta pertanto ben evidente che tutte queste dichiarazioni e le foto riportate in CTU confermano quanto al DVR, nonostante questo sia stato redatto nel 2019.” 11
Stante l'esaustività dell'elaborato peritale e la rispondenza delle valutazioni cliniche alla criteriologia medico-legale, va respinta l'istanza di rinnovazione della CTU formulata nelle note finali del 30.04.2025.
3.6. Per tutto quanto sopra esposto, deve rigettarsi la domanda attorea, in quanto è stato dimostrato in giudizio, a mezzo dell'istruttoria orale e della CTU medico-legale,
l'insorgenza non professionale della malattia denunciata dal sig. correlata invece a Pt_1 fattori patogeni di origine extralavorativa.
4. Sulle spese di lite
4.1. Con la sentenza n. 77/2018 la Corte Costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 92, comma 2 c.p.c. nella parte in cui non consente di compensare parzialmente o per intero le spese di lite ove ricorrano gravi ed eccezionali ragioni, diverse da quelle tipizzate dal legislatore. Secondo la Corte, devono ritenersi riconducibili alla clausola generale delle “gravi ed eccezionali ragioni” tutte quelle ipotesi analoghe a quelle tipizzate espressamente nell'art. 92 co. 2 c.p.c., ovvero che siano di pari o maggiore gravità ed eccezionalità, con la conseguenza che “l'assoluta novità della questione trattata” e il “mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti” assumono la sola funzione di parametro di riferimento per la determinazione dell'area di operatività della norma e non un ruolo tipizzante esclusivo.
4.2. La particolarità della vicenda esaminata e le incertezze in ordine all'origine professionale della malattia denunciata giustificano la compensazione integrale delle spese di lite, ai sensi dell'art. 92 c.p.c.
Per le stesse ragioni le spese della CTU medico-legale devono essere poste a carico delle parti, nella misura del 50% ciascuna.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, in persona del Giudice del Lavoro dott. Vincenzo Conte, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione respinta: 11 Cfr. pagg. 25-27 CTU. pagina 9 di 10 1) RIGETTA il ricorso;
2) DICHIARA integralmente compensate le spese di lite;
3) PONE le spese della CTU medico-legale definitivamente a carico delle parti, nella misura del 50% ciascuna;
4) FISSA termine di giorni sessanta per il deposito della motivazione.
Modena, 10 giugno 2025
Il Giudice del Lavoro dott. Vincenzo Conte
pagina 10 di 10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. doc.ti 20,21 fascicolo ricorrente. 2 Cfr. doc.ti 22,23,24 fascicolo ricorrente. 3 Cfr. dichiarazioni “sul cap. 4: “confermo questi dati”; sul cap. 5: “queste Controparte_3 mansioni sono fatte con l'aiuto di un'altra persona o anche di una terza persona, delle volte gli hanno contestato che riempiva le cassette di più di quello che era previsto per fare prima”; sul cap. 6: “sì, utilizzava il montacarico o elettrico o manuale”; sul cap. 7: “sì dove si mettono le cassette, ma tutte queste mansioni le svolgeva con l'aiuto di un compagno e anche, in caso di necessità, del capo turno”; sul cap. 8:
“sì”; sul cap. 9: “sì sempre con l'aiuto di una persona che gli dava una mano a spingerlo dentro la cella”; sul cap. 10: “sì le giostre hanno sopra i ganci e sotto le ruote”; sul cap. 11: “sì”; sul cap. 12: “sì”; sul cap. 13: “sì c'è stato un periodo in cui lo facevano dentro un grande contenitore e dopo invece in cassette da 20 kg”; sul cap. 14: “sì anche questo sistema era con grandi bidoni e dopo hanno cambiato sistema con pagina 4 di 10 7 Cfr. doc. 25 fascicolo ricorrente. 8 Cfr. doc. 26 fascicolo ricorrente. 9 Cfr. doc.ti 3-12 fascicolo ricorrente. pagina 6 di 10