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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 29/07/2025, n. 1119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1119 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
Corte d'Appello di Catania
Sezione Seconda Civile
_________ composta dai magistrati dr Giovanni Dipietro Presidente dr Massimo Lo Truglio Consigliere dr Francesco Billè Giudice Ausiliario rel. ha emesso la seguente
Sentenza nella causa civile iscritta al n. 502/2024 R.G.,
Promossa da
, in persona del legale rappresentante pro-tempore (c.f. ), Parte_1 P.IVA_1
e in persona del legale rappresentante pro-tempore (c.f. Parte_2
, rappresentate e difese, giusta procura in atti, dall'avv. Maurizio Calabrò; P.IVA_2
APPELLANTI
Contro
, nato a [...] il [...] (cf. ) e Controparte_1 CodiceFiscale_1 Parte_3
, nata a [...] il [...] (cf. ), in proprio e quali eredi
[...] C.F._2 di , nata a [...] il [...] e deceduta l'11.09.2020, rappresentati e Persona_1 difesi, giusta procura in atti, dall'avv. Filippo Zappalà;
APPELLATI E NEI CONFRONTI DI
, nato ad [...] il [...](cf. ); Controparte_2 C.F._3
APPELLATO CONTUMACE
*****
La causa è stata posta in decisione all'esito dell'udienza di discussione orale del 13 maggio 2025.
La Corte ha osservato:
Svolgimento del processo
Con sentenza n. 390, pubblicata il 22 gennaio 2024, resa nel giudizio iscritto al n.
4032/2020 R.G., il giudice unico del Tribunale di Catania, in accoglimento della domanda
[... proposta da e nei confronti di Controparte_1 Controparte_2 Parte_3
ed , così statuiva: “...... viene dichiarato non dovuto il Controparte_3 Parte_2 credito di cui alla fattura n atti di € 22.900,00 e condanna altresì le convenute in solido Pt_2 tra loro al pagamento della somma di € 5.582,28 a titolo di risarcimento del danno emergente per il rimborso di tutti i costi sostenuti, nonché l'importo di € 13.167,40 per il pregiudizio subito all'integrità psico-fisica per come quantificato in parte motiva della sentenza;
per il principio della soccombenza condanna le società convenute, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, alla rifusione delle spese processuali ......”.
A sostegno di tale pronuncia rilevava il primo giudice che “..... la verifica del contatore non è avvenuta in loco ed in presenza di controparte ...... diversamente i tecnici Pt_2 intervenuti, in presenza dei carabinieri e – sicuramente – della sig.ra non hanno Per_1 neppure relazionato quest'ultima della procedura in atto circa la sostituzione del contatore danneggiato, con le garanzie previste dalla normativa esaminata, ma hanno operato, in assoluta autonomia ed in assenza di contraddittorio .... Pure la successiva verifica in laboratorio del 12/03/2015, sempre in assenza dell'utente, risulta sotto questo profilo illegittima: la lettera di convocazione richiamata nel verbale di verifica e prodotta da controparte (prot. 0800682 del 15/09/2014) indicava l'invito alla partecipazione alle operazioni di verifica per il giorno 18/10/2014 ed, inoltre, manca la prova della effettiva spedizione e ricevimento della lettera stessa ..... Il consulente del Giudice, procedendo alla verifica dell'errore di misura attraverso ben tre prove, con tre diversi carichi elettrici, rilevava che in tutte e tre le prove il contatore registrava energia e potenza entro i limiti previsti dalla normativa tecnica vigente ..... Sulla scorta di queste risultanze il CTU ...... ha ritenuto infondata la ricostruzione dei consumi: la registrazione dell'energia entro i limiti previsti dalla normativa tecnica vigente, non consentiva dunque l'operazione di ricostruzione dei consumi ..... I crolli di consumo rilevati in sede di consulenza derivano verosimilmente dalla documentata situazione dello stato di salute del sig. (marito defunto dell'originaria CP_1 attrice) .... quando costui subiva ricoveri in ospedale ... inoltre proprio nel novembre 2011 avveniva il decesso del sig. con diminuzione stabile dei consumi medi giornalieri CP_1
a partire dal gennaio 2012 .... come ha ritenuto il CTU si tratta, comunque, di una riduzione del 50% e non del 95% ipotizzato da controparte, risultando palesemente plausibile ....... il dimezzamento dei consumi di un nucleo familiare ridotto ad un solo componente per l'avvenuto decesso dell'altro .... Alla luce di tale quadro l non ha dato prova della Pt_2 sussistenza del credito per consumi inesistenti, tanto è vero che è emersa la illegittimità della sospensione per morosità operata da per infondatezza della pretesa Pt_2 creditoria ...... Il peggioramento della condizione di salute della sig.ra causato Per_1 dall'abbandono della propria abitazione e dal dover affrontare la situazione creatasi con il fornitore di energia elettrica .... è dimostrata dalla relazione psicologica del 2016, da cui si evince chiaramente il nesso causale tra la sintomatologia manifestatasi ed il subito distacco dell'utenza domestica, aggravata dall'esorbitante richiesta economica annessa ...... Il perito legale, senza considerare la successiva degenerazione in condizione cronica della vasculopatia, ha inquadrato in via assolutamente precauzionale il disturbo dell'adattamento nella tipologia non complicata, rientrante nell'arco valutativo 6-10%. Per la valutazione minimale del 6% ..... in base alla tabella di calcolo specificamente individuata per i danni biologici di lieve entità per il Danno biologico permanente € 5.274,03; Invalidità temporanea totale € 4.274,10; Invalidità temporanea parziale al 50% € 1.424,70 e un Danno morale di €
2.194,57 ............ per il totale generale di € 13.167,40. L'attrice ha richiesto il risarcimento anche dei danni patrimoniali nella misura di € 1.000,00 (v. fatture ai docc. H) per la perizia elaborata dall'ing. ante giudizio, nonché per la sua attività di CTP nel procedimento Per_2 ex art. 700 c.p.c. (spese non liquidate nella fase cautelare); € 452,40 per spese registrazione
Ordinanze (v. docc. I con attestazione bancaria di pagamento); € 1.300,00 per i costi legali delle due diffide e richiesta di informazioni ai Carabinieri del 26/01/2016; le richieste di certificati carichi pendenti e casellario con relativa disamina;
nonché il costo della mediazione alla Camera di commercio di Catania (ai docc. L) ed, infine, € 1.829,88 per l'assistenza legale nella negoziazione assistita secondo la tariffa (v. docc. F), espletata prima dell'incardinamento dell'odierno giudizio. Sono dovute, infine, le spese della consulenza medico-legale pari ad € 1.000,00 (come da pagamenti all. nella seconda mem.
183 cpc). Le spese per il totale di € 5.582,28 sono dovute come documentalmente dimostrato”. Avverso tale sentenza e hanno interposto Parte_1 Parte_2 appello con atto di citazione notificato in data 10 aprile 2024, sulla base di due ragioni di censura.
Si sono costituiti in giudizio e resistendo al gravame Controparte_1 Parte_3
e chiedendone il rigetto.
Non si costituiva in giudizio . Controparte_2
La causa è stata posta in decisione all'esito dell'udienza di discussione orale del 13 maggio 2025.
Motivi della decisione
Va anzitutto dichiarata la contumacia di non costituitosi in giudizio Controparte_2 nonostante sia stato regolarmente chiamato a parteciparvi.
Con il primo motivo dell'impugnazione, le società appellanti deducono che dalla incontrovertibile circostanza della manomissione del misuratore, come documentata dal verbale di verifica e conclamata dalla CTU esperita nella fase cautelare, sarebbe dovuto scaturire il rigetto della domanda attorea.
Sostengono che il primo giudice ha integralmente trascurato le conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio, espletata nella fase cautelare precedente il giudizio, che ha inequivocabilmente confermato la manomissione interna del misuratore;
che il primo giudice si è limitato ad attenzionare la sola parte di elaborato peritale riguardante la ricostruzione dei consumi.
Il motivo è infondato.
Privo di pregio si appalesa il rilievo delle appellanti ed Parte_1 [...]
in merito alla legittimità del loro operato e alla correttezza della Parte_2 contabilizzazione dell'energia fraudolentemente prelevata, per effetto della manomissione del misuratore, dovendosi condividere l'apprezzamento del primo giudice in ordine alla erroneità della ricostruzione dei consumi rilevati da all'esito della verifica Parte_1 eseguita sul misuratore installato presso l'utenza della Per_1
Osserva, al riguardo, la Corte che la ha instaurato procedimento d'urgenza Per_1 al fine di ottenere l'immediato ripristino della somministrazione di energia elettrica sospesa a cagione del mancato pagamento della fattura di € 22.900,00, emessa da Parte_2
a seguito della ricostruzione dei consumi asseritamente sfuggiti al misuratore manomesso.
Orbene, all'esito degli accertamenti svolti in sede di indagine peritale espletata ai fine di “accertare la asserita manomissione del misuratore de quo e l'incidenza della stessa sui consumi de quibus nonché la correttezza o meno della ricostruzione dei consumi operata da parte resistente”, è emerso che l'accertata manomissione non ha comportato sottrazione di consumi.
Rileva il CTU che “Per verificare l'incidenza della manomissione sui consumi registrati dal contatore, si è proceduto a verificare l'accuratezza dello stesso contatore collegandolo a un carico fittizio e registrando mediante apposito strumento di misura l'errore commesso nella lettura di potenza ed energia. Lo strumento di misura utilizzato per la verifica, PWS 2.3
PLUS – 50085.01, SN 43561 (Foto 13), era correttamente calibrato come da certificato di calibrazione in corso di validità allegato alla presente relazione. In sede di operazioni peritali
è stato accertato che lo strumento registra energia e potenza con un errore percentuale sempre contenuto entro il -3%, ovvero entro i limiti stabiliti dalla normativa tecnica vigente.
I report delle misure eseguite sono allegati alla presente relazione. Il fatto che la manomissione non abbia alterato le misurazioni di energia e potenza è dovuto al fatto che la vite dell'interruttore che serve a serrare il cavo che alimenta la fase dell'utenza non era stretta fino in fondo. Quindi, il cavo di corto circuito di colore bianco-rosso, che avrebbe dovuto alterare la misurazione della corrente, di fatto non ha comportato alcun contatto e non è entrato in gioco”.
A conclusione dell'indagine tecnica, ritiene il CTU “che la ricostruzione dei consumi operata dal Distributore sia infondata. Infatti, dalla verifica eseguita in occasione delle operazioni peritali è emerso come il contatore registrasse l'energia entro i limiti previsti dalla normativa tecnica vigente, e come non fosse pertanto necessario procedere a un'operazione di ricostruzione dei consumi. Vero è che il contatore appariva manomesso al suo interno, vista la presenza di un cavo sulla sonda di comparazione della corrente elettrica che avrebbe potuto alterare le misura dell'energia. Tuttavia, il cavo non era correttamente collegato e, di conseguenza, non era tale da comportare l'alterazione nella registrazione dei consumi”.
Attese le conclusioni, che la Corte condivide, cui è pervenuto il CTU, deve trovare conferma l'apprezzamento del primo giudice riguardo alla erroneità della ricostruzione dei consumi operata da e della fattura emessa da in base Parte_1 Parte_2
a tale ricostruzione, conseguendone il rigetto del motivo d'appello.
Con il secondo motivo, le società appellanti si dolgono della ritenuta sussistenza dei danni dedotti dalle controparti.
Sostengono che manca il nesso causale tra la sentenza penale di assoluzione del il danno reputazionale richiesto;
che il somministrato ha l'obbligo di custodire con CP_1 la diligenza del buon padre di famiglia gli impianti, quali il contatore di energia elettrica;
che, il tribunale, in assenza di istruttoria, ha riconosciuto l'importo di € 13.167,40 per il pregiudizio subito all'integrità psico-fisica della a fronte di una richiesta risarcitoria di € Per_1
8.0000,00 formulata dalla ricorrente, esclusivamente su una allegazione unilaterale e in presenza di contestazione;
che la sentenza, pertanto, è erronea poiché il giudice avrebbe dovuto rigettare la domanda attorea per assenza di prova sul quantum.
Il motivo è parzialmente fondato.
Giova premettere che nessuna censura risulta in concreto svolta dalle società appellanti in relazione al danno patrimoniale, liquidato in misura pari a € 5.582,28, essendo concentrate le svolte doglianze sulla liquidazione del riconosciuto danno non patrimoniale da lesione dell'integrità psico-fisica dell'attrice . Per_1
Riguardo a tale posta risarcitoria, non è condivisibile il percorso argomentativo che ha condotto il primo giudice a riconoscere la sussistenza di un danno biologico di natura psichica in capo alla valutato nella misura del 6%, sulla base del ritenuto “nesso Per_1 causale tra la sintomatologia manifestatasi ed il subito distacco dell'utenza domestica”.
Rileva il primo giudice, basandosi esclusivamente sulle allegazioni di parte attrice, che “Altra perizia 02/2019-12/2021, redatta da medico-legale specializzato in psichiatria e psicologia forense, attesta che – in un contesto di un quadro psichico sicuramente migliorato
– le richieste di pagamento inviate anche dopo la conclusione del pregresso iter giudiziario contro favorevole all'utente, hanno comunque contribuito a “mantenere in vita” tale Pt_2 sintomatologia, cosicché' nel verbale relativo alla visita di invalidità civile del 2019
(consultabile presso l ) viene riscontrata una cerebrovasculopatia, aggravata CP_4 dall'evento stressogeno sofferto fra novembre 2015 e Maggio 2016 (a pagg. 8 e segg. della perizia). Inoltre, il referto medico 18/08/2020 rilasciato dall'Ospedale San Vincenzo di
Taormina, poco prima della morte della paziente, attesta l'evoluzione in stato di cronicità dell'accertata vasculopatia cerebrale (doc. prodotto con la memoria ex art. 183, n. 2, c.p.c.).
Il perito legale, senza considerare la successiva degenerazione in condizione cronica della vasculopatia, ha inquadrato in via assolutamente precauzionale il disturbo dell'adattamento nella tipologia non complicata, rientrante nell'arco valutativo 6-10%”.
Orbene, è stata prodotta in giudizio relazione psicologica redatta dalla dott.ssa
, “Psicologa-Psicoterapeuta sistemico relazionale”, da cui risulta che a Persona_3 seguito del distacco dell'utenza di energia elettrica la è stata costretta ad Per_1 abbandonare la propria abitazione per trasferirsi presso la figlia e che tale situazione ha comportato l'insorgenza di “disturbi del sonno, umore irritabile piuttosto che francamente triste, associato a deterioramento cognitivo, spiccata componente ansiosa e somatizzazioni ipocondriache”.
Rileva, tuttavia, la consulente che “I sintomi depressivi e ansiogeni hanno, comunque, iniziato a subire sensibili miglioramenti nel corso del mese di marzo u.s, quando la paziente
è rientrata nella propria abitazione, riacquistando le “consuete abitudini” di vita. In considerazione dei significativi miglioramenti ottenuti, il medico curante ha ritenuto sospendere la somministrazione farmacologica, mentre la sottoscritta ha previsto, oltre le otto sedute effettuate con cadenza settimanale, precauzionalmente qualche altro incontro,
a distanza di giorni 15, fino alla “normalizzazione della situazione”. Alcuni eventi positivi, definiti come Positive Life Change (PLC), favorirebbero, infatti, la guarigione dei disturbi depressivi ed ansiosi. Si tratta di eventi che comportano importanti cambiamenti, o che neutralizzano i life events: nel caso di specie, il supporto farmacologico e psicologico intervenuto nel momento virulento ed il successivo “ritorno” alle proprie abitudini di vita ed alla ritrovata quotidianità hanno fatto si che i comportamenti degenerativi, manifestati dalla paziente, iniziassero a scemare rapidamente, fino al “ripristino” di una situazione di normalità emotiva e psichica”.
Alla luce di tali risultanze, non è condivisibile l'apprezzamento del primo giudice circa la sussistenza di postumi di carattere permanente in capo alla risultando riscontrato Per_1 dal consulente il “ripristino di una situazione di normalità emotiva e psichica”, né vi è prova della sussistenza di un nesso di causalità tra le vicende che hanno riguardato la sospensione della fornitura di energia elettrica e la riscontrata cerebrovasculopatia, il cui aggravamento, peraltro, non è documentato da certificazione medica.
Va, pertanto, disattesa la domanda risarcitoria in relazione al dedotto pregiudizio dell'integrità psico-fisica di , siccome insussistente e, comunque, non provato, Persona_1 imponendosi l'annullamento del capo della sentenza che ha riconosciuto il risarcimento di tale pregiudizio.
Avuto riguardo all'esito complessivo della lite, ritiene equo la Corte compensare nella misura di due terzi le spese di entrambi i gradi del giudizio, ponendo solidalmente a carico di ed il restante terzo. Parte_1 Parte_2
Dette spese si liquidano, siccome in dispositivo, in base al d.m. n. 55/2014, come integrato dal D.M. Giustizia 13.08.2022 n. 147, tenuto conto del valore della controversia
(fascia euro 5.200,01-26.000,00) e dell'attività difensiva effettivamente svolta. A tal ultimo riguardo, va liquidata, per il presente grado di appello, la maggiorazione del 10% ai sensi dell'art. 4, comma 2 del d.m. n. 55/2014 per l'assistenza in giudizi contro più soggetti (Cass.
S.U. Sentenza n. 31030 del 27/11/2019).
Per questi Motivi
La Corte di Appello, definitivamente decidendo sul gravame proposto da
[...]
ed , avverso la sentenza n. 390, resa nel giudizio iscritto Controparte_3 Parte_2 al n. 4032/2020 R.G., pubblicata in data 22 gennaio 2024, del tribunale di Catania, in parziale accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza impugnata, così statuisce: annulla il capo della stessa sentenza con cui ed sono Parte_1 Parte_2 state condannate al risarcimento del danno non patrimoniale;
compensa per due terzi le spese del giudizio di primo grado e condanna in solido
[...]
ed a rifondere, in favore di Controparte_3 Parte_2 Controparte_1 CP_2
e il restante terzo, che liquida in complessivi € 1692,50 (ivi
[...] Parte_3 compresi €. 306,50 per la fase di studio, €. 259,00 per la fase introduttiva, € 560,00 per la fase di trattazione e istruttoria e € 567,00 per la fase decisoria), oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie nella misura del 15%; compensa per due terzi le spese del presente grado del giudizio e condanna in solido ed a rifondere, in favore di e Parte_1 Parte_2 Controparte_1 Pt_3
il restante terzo, che liquida in complessivi € 1936,50 (ivi compresi €. 378,00 per
[...] la fase di studio, €. 307,00 per la fase introduttiva, € 614,50 per la fase di trattazione e istruttoria e € 637,00 per la fase decisoria), oltre la somma di € 193,65 ex art. 4, comma 2 del d.m. n. 55/2014, IVA, CPA e rimborso spese forfettarie nella misura del 15%; conferma per il resto la sentenza impugnata.
Così deciso in Catania, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della
Corte, il 28 luglio 2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott. Francesco Billè Dott. Giovanni Dipietro