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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 29/09/2025, n. 13314 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13314 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica in persona della dott.ssa Chiara Serafini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al N. 48336 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, riservata in decisione con provvedimento del 21.03.2025, vertente tra
TRA
Parte_1
elettivamente domiciliato in Roma, in via Aureliana n. 2, presso lo studio dell'avv. Renato Verrengia e dell'avv. Mario De Michele, che lo rappresentano e difendono giusta procura in atti;
- attore –
CONTRO
l' Controparte_1
elettivamente domiciliata in Roma, in via Mario Fani n. 20, presso lo studio dell'avv. Gianluca De
Micco Padula, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
- convenuta –
NONCHE' CONTRO
Controparte_2
- convenuto contumace -
OGGETTO: domanda di risarcimento dei danni derivanti da sinistro stradale.
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 20.3.2025.
pagina 1 di 8 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha convenuto in giudizio l e Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 chiedendo accertarsi la responsabilità di nella causazione del sinistro avvenuto il Controparte_2
31.03.2018 a Roma e per l'effetto, condannarsi l' al risarcimento dei Controparte_1 danni subiti.
A fondamento della domanda, l'attore ha dedotto che il 31.03.2018 il motoveicolo SH targato
X6R8MT, condotto da , sul quale viaggiava nella qualità di trasportato, veniva Persona_1 travolto dall'autovettura AUDI TT targata DP648JT condotta dal proprietario il quale CP_3 provenendo da via Perano, si immetteva su via Del Fosso Dell'Osa, diretto verso Lunghezza, senza concedere la dovuta precedenza ai veicoli in transito.
Per effetto del sinistro l'attore subiva lesioni personali, che venivano solo parzialmente risarcite dall'assicurazione, mediante il versamento della somma di euro 15.500,00.
L'attore ha quindi chiesto la condanna dell'assicurazione al risarcimento dell'ulteriore danno subito e ha chiesto disporsi la trasmissione di copia della sentenza all'Ivass, ai sensi dell'art. 148 comma decimo d.lgs. n. 209/2005
L ha chiesto il rigetto delle domande proposte in quanto infondate, in Controparte_1 difetto di prova della dinamica del sinistro e della qualità di trasportato in capo all'attore.
L'assicurazione ha altresì contestato la quantificazione del danno prospettata dalla controparte, ritenendo satisfattiva la somma già corrisposta in sede stragiudiziale. Da ultimo, l'
[...] ha chiesto ordinarsi all'attore l'integrazione del contraddittorio nei confronti Controparte_1 dell' nella qualità di impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della strada, CP_4 alla quale sarebbe stata formulata analoga richiesta risarcitoria da parte dell'attore.
è rimasto contumace. Controparte_2
Disattesa l'istanza di integrazione del contraddittorio nei confronti dell' essendo rimessa CP_4 alle parti la facoltà di chiamare in causa terzi, nelle fattispecie diverse da quelle di litisconsorzio necessario, la causa, all'esito dell'istruttoria svolta, è stata trattenuta in decisione.
2. Secondo la prospettazione difensiva dell'attore il motoveicolo SH targato X6R8MT, al momento del sinistro, sarebbe stato condotto da . Persona_1
pertanto, sarebbe rimasto coinvolto nell'incidente nella qualità di mero trasportato. La Parte_1 circostanza è stata espressamente contestata dall'assicurazione.
Premesso che l'istruttoria svolta ha confermato che si trovava bordo del motoveicolo al Parte_1 momento dell'impatto (cfr. al riguardo la relazione del personale di Polizia del Commissariato pagina 2 di 8 , che ha prestato i primi soccorsi e ha rinvenuto l'attore ferito, riverso a terra, e il verbale di CP_5
Pronto Soccorso, presso il quale l'attore è stato trasportato direttamente dall'ambulanza intervenuta sul luogo del sinistro), va osservato che l'onere della prova in ordine alla qualità di trasportato in capo ad non risulta essere stato assolto, non risultando acquisiti elementi istruttori a sostegno Parte_1 degli assunti difensivi attorei.
Il personale della Polizia del Commissariato e della Polizia di Roma Capitale è infatti CP_5 intervenuto dopo l'impatto e non risultano essere stati rinvenuti testimoni in grado di descrivere la dinamica dell'incidente.
Né al riguardo potrebbero essere valorizzate le dichiarazioni rese da alla Polizia di Persona_1
Roma Capitale (cfr. le risultanze del verbale in atti e, in particolare, le dichiarazioni rese da Persona_1
mentre si trovava nel Pronto Soccorso del Policlinico di Tor Vergata, mediante l'ausilio di un
[...] traduttore), non solo in quanto assunte al di fuori del processo e in difetto di qualsiasi contraddittorio con la controparte, ma altresì in ragione degli evidenti profili di incapacità a testimoniare, trattandosi di soggetto che ha riportato danni per effetto dell'incidente.
3. Tanto premesso, deve evidenziarsi che l'attore ha in ogni caso proposto l'azione diretta dall'art. 144
d.lgs. n. 209/2005, sicché deve procedersi all'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti.
All'esito dell'istruttoria svolta non può, tuttavia, ritenersi raggiunta prova adeguata della dinamica del sinistro.
Dal verbale della Polizia di Roma Capitale, intervenuta circa 1 ora e 12 minuti dopo il sinistro, emerge che l'incidente è avvenuto intorno alle ore 13.20, all'incrocio tra via del Fosso dell'Osa e via Perano.
L'impatto è avvenuto tra il motoveicolo SH targato X6R8MT, che percorreva via Fosso dell'Osa, e l'autovettura condotta da , che provenendo da Via Perano, nel tentativo di immettersi in Controparte_2 via Fosso dell'Osa, svoltava verso sinistra.
In difetto di testimoni del sinistro e non potendosi avvalere del modulo di constatazione amichevole del sinistro prodotto in atti, in quanto sottoscritto da uno soltanto dei conducenti, l'unico ulteriore elemento istruttorio relativo alla dinamica dell'incidente è costituito dalla relazione del personale di
Polizia del Commissariato , intervenuto nell'immediatezza dell'incidente, e dallo schizzo CP_5 planimetrico ad essa allegato, dal quale emerge che l'attore è stato rinvenuto riverso a terra sulla corsia di marcia opposta a quella percorsa dal ciclomotore, dove è stata altresì rinvenuta una traccia ematica.
In difetto, tuttavia, di qualsiasi elemento istruttorio idoneo ad accertare l'effettiva posizione dei veicoli prima del sinistro e le rispettive di velocità, che possono aver determinato uno spostamento dei mezzi dalla traiettoria di marcia a causa dell'impatto, non è possibile desumere se effettivamente il veicolo pagina 3 di 8 condotto dall'attore abbia invaso, prima del sinistro, la corsia di marcia opposta, per superare le auto incolonnate, come sostenuto dall'assicurazione.
Anche il punto di impatto del motoveicolo sull'autovettura, che risulta essere stata attinta sullo spigolo anteriore destro, non consente di ritenere provata con certezza l'invasione della corsia opposta da parte del motociclo, in difetto di sicuri elementi di riscontro in ordine alla posizione dei mezzi prima del sinistro
Deve quindi trovare applicazione, nella specie, la presunzione disciplinata dall'art. 2054 comma secondo c.c.
Al riguardo la giurisprudenza di legittimità ha affermato che in tema di responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, la presunzione di pari responsabilità stabilita dall'art. 2054, comma 2,
c.c., per il caso di scontro di veicoli, ricorre non solo nei casi in cui sia certo l'atto che ha causato il sinistro ma sia incerto il grado di colpa attribuibile ai diversi conducenti, ma anche quando non sia possibile accertare il comportamento specifico che ha causato il danno, con la conseguenza che, in tutti i casi in cui sia ignoto l'atto generatore del sinistro, causa presunta dell'evento devono ritenersi in eguale misura i comportamenti di entrambi i conducenti coinvolti nello scontro, anche se solo uno di essi abbia riportato danni (Cass. n. 15736/2022)
Nella specie, in difetto di prova adeguata della dinamica del sinistro, deve essere affermato che il sinistro per cui è causa è ascrivibile alla concorrente, pari responsabilità di e di Controparte_2
Parte_1
4. Per la liquidazione del danno non patrimoniale devono essere applicate le tabelle del danno biologico utilizzate dal Tribunale di Roma, aggiornate al 2025.
Al riguardo non si ignora che con sentenza n. 12408/2011 la giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto alle tabelle milanesi la valenza di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni contenute negli artt. 1226 e 2056 c.c., salva la sussistenza in concreto di circostanze idonee a giustificare il ricorso ad un diverso criterio, nell'ottica di assicurare una uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi. Si reputa, tuttavia, che l'utilizzo dei parametri contenuti nelle tabelle uniformemente utilizzate dal Tribunale di Roma garantisca adeguatamente il principio dell'equità, intesa non solo come “regola del caso concreto”, ma anche come “parità di trattamento”. La giurisprudenza di legittimità ha in passato più volte precisato la non vincolatività delle tabelle elaborate presso il tribunale di appartenenza (e, quindi, a maggior ragione quelle in uso presso diverso ufficio giudiziario), in quanto non rientranti nelle nozioni di fatto di comune esperienza, né recepite in norme di diritto appartenenti necessariamente alla conoscenza del magistrato (cfr. Cass. n. 394/2007; Cass. n.
13130/2006; Cass. n. 27723/2005), sicché è stato affermato il principio secondo cui il giudice ben può pagina 4 di 8 adottare le tabelle in uso presso altro ufficio giudiziario, pur essendo tenuto, in questo caso, a dare ragione della diversa scelta (cfr. Cass. n. 14776/2006; Cass. n. 13130/2006; Cass. n. 4186/2004). Anche
l'esame delle più recenti pronunce (cfr. Cass. n. 17018/2018) esclude che le tabelle di Milano assurgano a parametro inderogabilmente vincolante, atteso che le stesse vengono valorizzate in quanto, elaborate successivamente all'esito delle pronunzie delle Sezioni Unite del 2008, determinano il valore finale del punto utile al calcolo del danno biologico da invalidità permanente tenendo conto di tutte le componenti non patrimoniali, compresa quella già qualificata in termini di “danno morale”, nei sistemi tabellari precedenti liquidata invece separatamente. Sulla base di tale premessa, la Corte di Cassazione ha ritenuto incongrua la motivazione della sentenza che liquidi il danno alla salute con l'impiego di tabelle diverse da quelle di Milano senza renderne nota la provenienza e la cui elaborazione non consideri tutte le componenti non patrimoniali di questa tipologia di danno, tra le quali il danno morale.
La precisazione appena esposta permette di affermare che la deroga alle tabelle di Milano è pienamente legittima se viene indicata la provenienza delle tabelle applicate e se il sistema adottato soddisfa l'esigenza di una liquidazione omnicomprensiva.
Tanto premesso le tabelle di Roma non contravvengono agli anzidetti principi, atteso che per la liquidazione della componente di “sofferenza” viene utilizzato il sistema di applicazione di un “range” percentuale sul danno tabellare, peraltro progressivo a scaglioni di dieci punti in dieci punti, sicché ad ogni punto di invalidità è riferibile, secondo parametri prestabiliti ed oggettivi (secondo l'età e i postumi riportati) suscettibili di un affinamento in base alla valutazione equitativa del giudice riferita alle caratteristiche del caso concreto, il valore finale del risarcimento comprensivo anche del c.d. danno morale.
In conclusione si ritiene che l'esigenza di garantire la parità di trattamento di casi analoghi possa essere del pari soddisfatta attraverso l'utilizzo dei parametri contenuti nella tabella uniformemente utilizzata dal Tribunale di Roma, elaborata in relazione alla media dei risarcimenti liquidati in loco, secondo un sistema di risarcimento non standardizzato (come quello milanese, che offre limitati spazi di personalizzazione) in cui viene individuato un valore base fisso del danno biologico (secondo i menzionati indici parametrati all'età e ai postumi riportati dal danneggiato) che viene integrato, in una prospettiva di ampia personalizzazione, mediante il potere equitativo del giudice applicato in ragione del caso concreto e dei fatti allegati e provati dalla parte.
Alla luce di quanto sopra, il danno all'integrità psicofisica subito da va liquidato, tenuto Parte_1 conto dell'età dell'attore all'epoca del sinistro (25 anni) e dell'entità dei postumi permanenti (9,5%), nella misura di euro 21.138,19 in base ai parametri fissati dalla tabella utilizzata dal Tribunale di Roma per l'anno 2025. pagina 5 di 8 Per quanto concerne il danno biologico da invalidità temporanea assoluta e relativa, la predetta tabella prevede un valore attualizzato di euro 130,25 al giorno per l'invalidità temporanea assoluta, mentre quello per l'invalidità temporanea parziale è liquidato con una riduzione in percentuale.
Il danno biologico di tipo temporaneo deve quindi essere stimato equitativamente nella misura di euro
1.953,75 per il periodo di invalidità temporanea assoluta (euro 130,25 x 15 giorni), in euro 1.953,75 per il periodo di invalidità temporanea parziale al 50% (50% di 130,25 =65,12; euro 65,12 x 30 giorni= euro 1.953,6) e in euro 621,2 per il periodo di invalidità temporanea parziale al 25% (25% di 130,25
-32,56; euro 32,56 x 20 giorni= euro 651,2).
Il danno non patrimoniale subito dall'attore deve quindi essere determinato nella somma complessiva di euro 25.696,89 (euro 21.138,19 euro 1.953,75 + euro 1.953,75 + euro 651,2).
Va, altresì, riconosciuta una maggiorazione della predetta somma in ragione delle sofferenze morali interiori che l'attore ha patito a seguito delle lesioni subite, tenuto conto anche conto dei trattamenti sanitari ai quali è stato sottoposto, che va liquidato nella misura di euro 3.100,00.
Il danno non patrimoniale subito dall'attore ammonta pertanto alla somma complessiva di euro
28.796,89.
Il predetto importo non è suscettibile di ulteriore personalizzazione, non avendo l'attore dedotto circostanze specifiche ed eccezionali dalle quali desumere che lo stesso abbia subito un pregiudizio non patrimoniale ulteriore rispetto a quello già liquidato in modo forfettario ricorrendo alle Tabelle. Infatti, si osserva in giurisprudenza che “il grado di invalidità permanente indicato da un "barème" medico legale esprime in misura percentuale la sintesi di tutte le conseguenze ordinarie che una determinata menomazione si presume riverberi sullo svolgimento delle attività comuni ad ogni persona;
in particolare, le conseguenze possono distinguersi in due gruppi: quelle necessariamente comuni a tutte le persone che dovessero patire quel particolare grado di invalidità e quelle peculiari del caso concreto che abbiano reso il pregiudizio patito dalla vittima diverso e maggiore rispetto ai casi consimili. Tanto le prime quanto le seconde costituiscono forme di manifestazione del danno non patrimoniale aventi identica natura che vanno tutte considerate in ossequio al principio dell'integralità del risarcimento, senza, tuttavia, incorrere in duplicazioni computando lo stesso aspetto due o più volte sulla base di diverse, meramente formali, denominazioni”. Ne consegue, pertanto, che “soltanto in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali allegate dal danneggiato, che rendano il danno più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione” (cfr. Cass., sez. IV-3, 7 maggio 2018, n. 10912; Cass. Sez. III, 7 novembre 2014, n. 23778). Queste circostanze che consentono pagina 6 di 8 di discostarsi dalla previsione tabellare, siccome integranti “fatto costitutivo” della pretesa dedotta in giudizio, devono essere allegate in modo circostanziato nell'atto introduttivo di giudizio e non possono dunque risolversi in mere enunciazioni generiche, astratte o ipotetiche (cfr. Cass., sez. III, 18 novembre
2014, n. 24471).
Deve invece essere riconosciuto in favore dell'attrice il rimborso delle spese mediche sostenute e ritenute congrue dal CTU pari alla somma complessiva di euro 1.116,52, per un importo finale di euro
29.913,41 (euro 28.796,89 + euro 1.116,52).
Tenuto conto del concorso di colpa ex art. 2054 comma secondo c.c. il risarcimento dovuto in favore dell'attore deve essere determinato nella somma complessiva di euro 14.956,70 (euro 29.913,41/2)
4. L'attore ha domandato il rimborso delle spese di assistenza stragiudiziale, di natura legale e di natura medica
Le spese di assistenza stragiudiziale hanno natura di danno emergente consistente nel costo sostenuto per l'attività svolta nella fase pre-contenziosa, con la conseguenza che il loro rimborso è soggetto ai normali oneri di domanda, allegazione e prova e che, anche se la liquidazione deve avvenire necessariamente secondo le tariffe forensi (Cass. 4 novembre 2020 n. 24481).
La quantificazione del compenso dovuto per tale attività, se determinata in misura compresa tra i minimi e i massimi tariffari, costituisce oggetto di apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità (Cass. 2 febbraio 2018 n. 2644).
Nella specie risulta documentata l'attività svolta dall'avv. De Michele nella fase precontenziosa (cfr. all. 1 e 2 del fascicolo di parte, le richieste stragiudiziali di pagamento dell'indennizzo).
Risulta allegato progetto di fattura (cfr. all. 37 fascicolo di primo grado), con il quale i compensi per la fase stragiudiziale sono stati richiesti nella somma complessiva di euro 1500,99, somma comprensiva degli accessori di legge
La richiesta appare congrua, tenuto conto dei parametri previsti dal D.M. 55/2014 nella formulazione applicabile ratione temporis, anteriore alle modifiche introdotte dal D.M. 147/2022 (tenuto conto del momento in cui l'attività stragiudiziale si è conclusa).
Risulta altresì congrua la somma pretesa dalla dott.ssa , per l'assistenza Parte_2 stragiudiziale medico- legale, pari alla somma complessiva di euro 488,00 (cfr. all. 38 fascicolo di parte attrice).
5. Al fine di determinare la somma complessivamente dovuta in favore dell'attore, occorre preliminarmente richiamare i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità, per la quale:
“Le spese per l'attività di assistenza stragiudiziale, consistenti nel costo sostenuto per l'attività svolta da un legale nella fase pre-contenziosa, hanno natura di danno emergente, dovendo pertanto essere pagina 7 di 8 liquidate in favore del danneggiato anche nel caso in cui quest'ultimo si sia fatto assistere da un avvocato dichiaratosi antistatario” (Cass. n. 15265/2023).
Il danno complessivamente subito dall'attore deve quindi essere determinato nella somma complessiva di euro 16.945,69 (euro 14.956,70 + euro 1.500,99 + euro 488,00).
Da tale importo deve essere detratto l'acconto di euro 15.550,00 corrisposto dall'assicurazione con assegno dell'11.02.109, pari alla somma attualizzata di euro 18.460,50 (indice FOI 1,191).
Da quanto precede discende che il credito risarcitorio vantato dall'attore è stato integralmente soddisfatto.
La domanda di risarcimento dell'ulteriore danno subito deve pertanto essere rigettata.
6. L'esito del giudizio impone il rigetto dell'istanza di trasmissione della sentenza all'Ivass ai sensi dell'art. 148 comma decimo d.lgs. n. 209/2005
7. Le spese processuali devono essere integralmente compensate tra le parti, considerato l'esito del giudizio in ordine all'accertamento della dinamica del sinistro e la conseguente riconosciuta pari responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti e, in ogni caso, in ragione dell'oggettiva difficoltà dell'accertamento di fatto sotteso alla decisione.
Le spese della CTU restano a carico dell'attore.
PQM
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da nei Parte_1 confronti di e dell' ogni diversa istanza eccezione, Controparte_2 Controparte_1 deduzione, disattesa così provvede: dichiara che il sinistro avvenuto a Roma, tra Via Fosso dell'Osa e Via Perano il 31.03.2018, è ascrivile alla pari concorrente responsabilità di e di Controparte_2 Parte_1 rigetta le ulteriori domande proposte;
compensa integralmente le spese processuali tra le parti. pone le spese della ctu definitivamente a carico dell'attore.
Roma, 29.09.2025 Il giudice dott.ssa Chiara Serafini
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