Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 02/01/2025, n. 72 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 72 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 10238/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Terza Sezione Civile
Nella persona del dott. Gaetano Cataldo, in funzione di Giudice
Unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero in epigrafe promossa da
( ), con l'avv. Rosario Lo Parte_1 C.F._1
Faro; contro
Controparte_1
( ), contumace;
C.F._2
e
( ), in proprio e quale Controparte_2 C.F._3
rappresentante della Logistica e Servizi s.r.l. ( , P.IVA_1 con l'avv. Salvatore Sorbello;
e
(C.F. – Controparte_3 P.IVA_2
P.IVA ), con l'avv. Antonino Lanza. P.IVA_3
Conclusioni: come da verbale del 20 dicembre 2024.
***
Concisa e succinta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ex art. 132 c. p. c. ed ex art. 118 disp. att. c. p. c.
______________
1
Essa va invece rigettata nei confronti del sig. (pacifico Controparte_2 essendo che egli non è proprietario dell'area di cantiere in cui è occorsa la caduta) e dichiarata improcedibile nei confronti dell'appaltatore
[...]
(cui contrattualmente era stata affidata la custodia della detta Controparte_1 area), a causa del fallimento di quest'ultimo. Tale improcedibilità fa venire meno pure la domanda inizialmente proposta dal detto nei CP_1
confronti del proprio assicuratore. Tranciante sul punto è il fatto che non si verte in ispecie in materia nella quale il danneggiato abbia azione diretta nei confronti dell'assicuratore (per l'ipotesi di sinistro stradale, in cui al danneggiato compete azione diretta nei confronti dell'assicuratore, la S. C. opera invece diversi distinguo [v. da ultimo Cassazione civile sez. VI,
22/11/2017, n. 27756], ma mantiene pur sempre ferma l'improcedibilità nei confronti del fallimento [nonché la “rilevabilità d'ufficio in ogni stato e grado di tale vizio”], secondo quanto correttamente argomentato in questo giudizio dalla difesa di . CP_3
Dalla prova orale raccolta, e segnatamente dalle deposizioni rese dai sigg.ri e sulla cui attendibilità non sono stati Testimone_1 Tes_2
sollevati rilievi ex art. 252 c. p. c., è credibilmente emerso, anche con l'ausilio delle riproduzioni fotografiche allegate alla richiesta di archiviazione prodotta come all. 1 da parte attrice (riproduzioni fotografiche sottoposte ai testi, come da verbale dell'udienza del 16 gennaio 2024), che, sì come prospettato nell'atto introduttivo, il sig. messo un piede in Pt_1
2 fallo sull'orlo di un marciapiede, è precipitato nel vuoto a causa della profonda depressione scavata proprio a margine del marciapiede dall'impresa del sig. su suolo della Logistica e Servizi s. r. l.: di guisa CP_1
che va affermata la sussistenza del nesso eziologico tra il danno alla salute poi riportato dall'attore e la “cosa” in custodia di appaltatore e proprietario.
In pari tempo, ancora a lume della prova per testi, delle riproduzioni fotografiche dei luoghi, nonché della pacifica circostanza che la caduta è avvenuta di notte in prossimità di un tratto di strada non illuminato, deve tuttavia affermarsi ex officio il concorso colposo del danneggiato c. c.: palese essendo che lo stato dei luoghi or ora descritto postulava un onere di diligenza, ovverosia di cautela nell'approssimarsi al ciglio della strada, che nel caso di specie non è stato adempiuto. Sarebbe bastato per scongiurare la caduta munirsi di una luce minima per rischiarare il ciglio del marciapiede.
Ai sensi del primo comma dell'art. 1227 c. c., il risarcimento va pertanto diminuito nella misura del 50%.
Competono dunque al sig. complessivi Euro 22.161,25 (pari alla Parte_1
metà di Euro 44.322,5, somma liquidata in base alle risultanze della c. t. u.
Per_ medico legale del Dott. e alle più recenti tabelle del Tribunale di
Milano, senza aumento in via di personalizzazione, in difetto di prospettazione sul punto).
Debito di valore, da devalutarsi fino al momento del sinistro, indi da rivalutarsi, secondo gli indici Istat di riferimento, anno per anno, fino al dì di pubblicazione della presente decisione;
su ciascun importo annuale vanno applicati i cd. interessi compensativi, nella misura legale, secondo l'anno di riferimento.
Secondo soccombenza, Logistica e Servizi s.r.l. deve rifondere Parte_1
delle spese di lite, da liquidarsi in Euro 759,00 per spese vive e in Euro
7.254,00 per compensi al difensore (in base ai parametri previsti dal D. M.
55/2014, sì come aggiornati con D. M. 147/2022, per le quattro fasi espletate ed in riferimento allo scaglione relativo alle cause di valore compreso tra
Euro 26.001,00 ed Euro 52.000,00, secondo il criterio del decisum ex art. 5, co. 1, del D. M. 55 cit.).
3 Corrispondentemente, il sig. deve rifondere il sig. Parte_1 CP_2
delle spese di lite, da liquidarsi in Euro 7.254,00 per compensi al
[...]
difensore.
Le spese di c. t. u. vanno poste a carico del sig. e di Logistica e Servizi Pt_1
s.r.l. in parti uguali, donde ove anticipate da parte attrice, Logistica e Servizi
s.r.l. è condannata alla corrispondente rifusione.
Le spese sostenute per la lite da parte dell'assicuratore rimangono a suo carico, nessuna delle altre parti essendo soccombente nei suoi confronti.
P. Q. M.
Definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. in epigrafe,
condanna Logistica e Servizi s.r.l. a pagare al sig. la somma di Parte_1
Euro 22.161,25, con devalutazione, rivalutazione e interessi come da parte motiva, nonché a rifonderlo delle spese di lite, che liquida in Euro 759,00 per spese vive e in Euro 7.254,00 per compensi al difensore, oltre c. p. a. e i. v.
a. come per legge, rimborso a forfait come da d. m. cit.;
rigetta la domanda nei confronti del sig. e condanna Controparte_2
a rifondere il detto sig. delle spese di lite, Parte_1 Controparte_2
che liquida in complessivi Euro Euro 7.254,00 oltre c. p. a. e i. v. a. come per legge, rimborso a forfait come da d. m. cit.;
dichiara improcedibile la domanda nei confronti di , nonché CP_1
quella di nei confronti del proprio assicuratore. CP_1
Catania il 2 gennaio 2025.
Il Giudice
Dott. Gaetano Cataldo
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