Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 30/05/2025, n. 787 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 787 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
285 / 2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI IVREA
Composto da:
Dott. Alessandro SCIALABBA PRESIDENTE rel./est.
Dott.ssa Rossella MASTROPIETRO GIUDICE
Dott. Alberto BALZANI GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 285/20227 R.G. FA promossa da
Parte_1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Nulli in forza di procura speciale in atti;
[...]
parte attrice contro
e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
Persone elettivamente domiciliate presso lo studio dell'avv. Peroglio in forza di procura speciale in atti;
parti convenute
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
avente per oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio;
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte attrice :
Contrariis reiectis, voglia il Tribunale
In via principale
Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra il signor e la Parte_1
signora celebrato con rito concordatario nel Comune di Collegno il 18/07/1992 Persona_1
statuendo altresì che
RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI
Ciascun coniuge è dotato di reddito proprio e pertanto continuerà a provvedere autonomamente al proprio mantenimento, escludendosi qualsiasi reciproca pretesa patrimoniale per il rispettivo mantenimento.
Ogni altro rapporto economico tra i coniugi è stato prima d'ora definito e risolto secondo gli accordi assunti in sede di separazione e pertanto nulla è più dovuto reciprocamente.
RAPPORTI PATRIMONIALI CON LE FIGLIE
L'obbligo del padre, signor , di contribuzione al mantenimento delle figlie Parte_1 CP_2
e previsto dalle condizioni della separazione omologata in data 22/10/2008 si consideri cessato CP_3
con decorrenza dalla data del rispettivo raggiungimento della maggior età, ex art. 337 septies c.c. per aver le figlie violato costantemente il dovere di rispetto del padre, alle stesse imposto dal dettato dell'art. 315 bis c.c..
Con ampia riserva di ripetere quanto versato indebitamente a mani della moglie, dalle rispettive date.
In via di subordine sul punto il ricorrente chiede che il Tribunale, accertato il raggiungimento dell'indipendenza economica da parte di una o di entrambe le figlie, alla luce anche dell'ineludibile dovere di autodeterminazione che incombe su ciascun soggetto, voglia accertare e dichiarare l'intervenuta cessazione dell'obbligo del padre di corresponsione del contributo al mantenimento con decorrenza per ciascuna delle figlie dalla data del raggiungimento della rispettiva indipendenza, che per quanto riguarda la figlia non CP_3
potrà essere successivo al giugno 2019, in ragione di quanto affermato dalla medesima con la comparsa di costituzione mentre per la figlia non potrà essere successivo al mese di dicembre CP_2 dell'anno 2021 in ragione di quanto ulteriormente emerso nelle more del giudizio (infatti per l'anno
2022 la signora risulterebbe aver avuto redditi propri). Anche in questo caso con ampia riserva CP_2
di ripetere quanto versato indebitamente a mani della moglie, dalle rispettive date, a causa dell'omissione di informazioni da parte della medesima e delle figlie.
In via di ulteriore subordine sul punto il ricorrente invoca comunque la revisione da parte del Giudice, eventualmente anche in via equitativa, dell'importo del contributo mensile al mantenimento cui il medesimo debba essere considerato tenuto nei confronti della figlia , con riduzione dello stesso CP_2 in misura proporzionale all'entità dei redditi – pur in ipotesi non completamente sufficienti a garantire l'autonomia economica – che la figlia risulti eventualmente percepire in via continuativa nonché in ragione della diminuzione progressiva subìta dai redditi lavorativi percepiti nell'ultimo triennio dall'obbligato. In ogni caso
- nella denegata e non creduta ipotesi che codesto Tribunale ritenga tuttora sussistente l'obbligo del padre di contribuire al mantenimento di entrambe o di una delle figlie, in qualsivoglia misura, stabilire che tale obbligo contributivo debba essere assolto dall'obbligato direttamente nei confronti delle beneficiarie o della beneficiaria e stabilire altresì il termine ultimo sino al quale tale obbligo debba essere assolto dal padre nel caso in cui la beneficiaria non raggiunga l'indipendenza economica.
- con obbligo in capo alle figlie o alla figlia beneficiarie/a del contributo, di informativa trimestrale al padre circa la situazione personale sino al raggiungimento dell'autonomia economica e/o alla cessazione dell'obbligo paterno di contribuzione.
- Con vittoria delle spese ed onorari del presente giudizio, oltre spese generali, IVA e CPA nella misura di legge.
Per parte convenuta
Per la sig.ra Persona_1
- Dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto con rito concordatario in data 18.07.1992 tra i sigg.ri e , iscritto nel registro degli atti di matrimonio del Parte_1 Persona_1
Comune di Collegno mandando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza ed ogni altro consequenziale effetto di legge;
-Disporre per i motivi di cui in narrativa la revoca dell'assegno di mantenimento per la figlia
[...]
a far data dal mese di giugno 2019 in forza del raggiungimento dell'autosufficienza CP_3
economica.
- Per Controparte_3
accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva di atteso che la Controparte_3 medesima non ha fatto richiesta di versamento diretto dell'assegno e conseguentemente condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali in suo favore;
Per Atteso Controparte_2 che la medesima non intende insistere nella richiesta dell'assegno di mantenimento confermare il provvedimento presidenziale del 18.3.23 da intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
In ogni caso respingere le domande tutte spiegate dal ricorrente in punto assegno di mantenimento.
- Con il favore delle spese e onorari di giudizio oltre spese generali nella misura del 15%, iva e cpa di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premessa in fatto. I signori e hanno contratto matrimonio con rito Parte_1 Controparte_1
concordatario nel Comune di Collegno in data 18.7.92, matrimonio trascritto nei registri di Stato
Civile di detto Comune.
Dal matrimonio sono nati le figlie (30.8.94) e (19.1.98). CP_2 CP_3
I coniugi sono legalmente separati in forza di verbale di separazione consensuale del 14.10.08 avanti il Tribunale di Ivrea, omologato con decreto in data 22.10.08.
Con ricorso iscritto a ruolo in data 2.2.2022 la parte ricorrente chiedeva di Parte_1
voler pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con altre statuizioni.
La parte resistente si costituiva.
In esito alle udienze del 12.12.22 e del 3.3.23, il presidente così, tra le altre cose, provvedeva con ordinanza 18.3.23:
< - Dichiara cessato in capo al padre l'obbligo a versare l'assegno di mantenimento per dal CP_3
giugno 2019;
- Dichiara cessato in capo al padre l'obbligo a versare l'assegno di mantenimento – come stabilito in fase separatizia – per a decorrere dal mese di aprile 2024 incluso CP_2
>
Con provvedimento 2.7.23 il Presidente disponeva correggersi la suddetta ordinanza presidenziale nei seguenti termini:
<
- Dichiara cessato in capo al padre l'obbligo a versare l'assegno di mantenimento – come stabilito in fase separatizia – per a decorrere dal mese di aprile 2023 incluso CP_2
-
Il G.I., con ordinanza 26.2.24, ordinava alle parti il deposito di documentazione reddituale.
Dopo il deposito di note scritte, in sostituzione dell'udienza dell'8.1.25, la causa veniva rimessa in decisione sulle conclusioni di cui in epigrafe e con assegnazione dei termini di rito.
Il P.M., a cui venivano trasmessi gli atti in data 9.1.25, non faceva pervenire alcuna opposizione.
Sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio merita accoglimento, risultando integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898, così come modificato dalla legge 6 maggio 2015, n. 55.
I coniugi sono legalmente separati da anni.
Si presume la continuità dello stato di separazione, poiché non vi è stata eccezione della parte convenuta che, anzi, ha aderito alla domanda. Appare dunque provato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non possa essere ricostituita e pertanto la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898, così come modificato dalla legge 6 maggio 2015, n. 55.
Sulla domanda di mantenimento della prole
In ordine alle statuizioni economiche va osservato quanto segue:
° all'udienza presidenziale del 12.12.18 dichiarava di vivere in casa di Parte_1
proprietà e di lavorare come impiegato con uno stipendio mensile di circa euro 2300,00.
Ad ottobre 2024 lo stipendio netto è di euro 2.515,00.
° nel 2021, come da documentazione prodotta, percepiva un reddito lordo da Persona_1
lavoro dipendente di euro 24.541,00 e risultava comproprietaria di due immobili per la quota del 50%.
Nel 2023 essa autocertifica un reddito netto di euro 22.715,00.
° all'udienza presidenziale del 12.12.18 così dichiarava: Controparte_2
“ io vivo con mia madre in Leinì. Frequento l'Università facoltà lingue, mi piace. Attualmente lavoro solo tramite MAD e l'idea è quella di entrare in graduatoria. Io spero entro un paio d'anni di laurearmi e entrare in graduatoria. Le rappresento che nello scorso anno scolastico 2020-2021 ho percepito in tutto circa 1400 euro annuali. L'anno di immatricolazione alla magistrale è 2020, per la triennale sono andata fuori corso.”
Nella comparsa di costituzione riferisce, a pag. 12, di avere conseguito la laurea triennale in Lingue nel 2020.
° all'udienza presidenziale del 12.12.18 così dichiarava: Controparte_3
“ io lavoro a Rivarolo, in ANFASS, assunta a tempo indeterminato da agosto 2020. Percepisco circa
1300 euro netti al mese.”
Nella comparsa di costituzione, a pag. 12, è scritto che “sia la sig.ra che la sig.ra Controparte_3 si associano alla richiesta di revoca dell'assegno di mantenimento con decorrenza dal mese CP_1 di giugno 2019”.
Orbene il Tribunale osserva che la richiesta formulata dal ricorrente, in via principale, fin dal ricorso introduttivo e mantenuta nelle conclusioni, è priva di fondamento perché il mantenimento della prole e l'eventuale revoca dello stesso sono indipendenti dal “dovere di rispetto verso il padre”.
Quanto alla figlia cui è stato notificato il ricorso introduttivo, essa, costituendosi, ha svolto le CP_3
sue argomentazioni difensive peraltro, almeno in parte, aderendo alla domanda del padre.
Nel merito, il provvedimento presidenziale, in quanto del tutto condivisibile, deve essere qui confermato. Invero per il principio della autoresponsabilità, va dichiarato cessato in capo al padre l'obbligo di mantenimento della figlia a decorrere dal mese di aprile 2023 incluso, posto che a quella data CP_2
la figlia, con titolo di studio ed esperienza lavorativa, aveva quasi 29 anni.
Parimenti, in base alla stessa richiesta delle convenute, va dichiarato cessato in capo al padre l'obbligo di mantenimento della figlia a decorrere dal mese di giugno 2019, quando essa era ultra CP_3
ventunenne.
Sulle spese di lite.
Il Tribunale, in ragione della natura costitutiva necessaria della pronuncia sul vincolo matrimoniale, della assenza di attività istruttoria orale e dell'esito del giudizio, compensa le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ivrea, in composizione collegiale, ogni diversa istanza, domanda od eccezione disattesa, viste le conclusioni del P.M., così provvede:
- Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra e in Collegno in data 18.7.92, matrimonio Parte_1 Persona_1
trascritto nei registri di Stato Civile di detto Comune (atto n. 83, parte II, serie A);
- Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Collegno di provvedere alle incombenze di legge;
- Dichiara cessato in capo al padre l'obbligo a versare l'assegno di mantenimento per dal CP_3
giugno 2019;
- Dichiara cessato in capo al padre l'obbligo a versare l'assegno di mantenimento – come stabilito in fase separatizia – per a decorrere dal mese di aprile 2023 incluso CP_2
- Compensa le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Ivrea in data 29.5.2025.
IL PRESIDENTE est.
Alessandro SCIALABBA