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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 28/01/2025, n. 107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 107 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3137/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Mariangela Mastro ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3137/2017 promossa
da
( ), Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. MASSIMO AMBROSI, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Sant'Onofrio di Campli (TE), Via Paolini 2;
ATTRICE
contro
( , Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. SIGMAR FRATTARELLI, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Alba Adriatica (TE), Via S.S.16 Adriatica 7/C;
CONVENUTA
OGGETTO: successione ereditaria.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni dell'11 giugno
2024.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ai sensi dell'art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c., come modificato dall'art. 45 co. 17 della legge 18 giugno
2009 n. 69, la presente sentenza viene motivata attraverso una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, sicché, nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini del decidere, le posizioni delle parti possono essenzialmente riepilogarsi come di seguito.
1 Con atto di citazione regolarmente notificato ha convenuto in giudizio Parte_1 dinanzi all'intestato Tribunale e chiedendo l'accoglimento Controparte_1 CP_2 delle seguenti conclusioni:
1) preliminarmente, accertare la natura simulata dell'atto pubblico di compravendita del
18.9.2007 (rep. 159429, racc. 36631), dichiarandone la natura di donazione indiretta fatta alla coerede;
Controparte_1
2) sempre preliminarmente, accertare che le somme depositate nel libretto di deposito a risparmio esistente presso la filiale di Teramo via Cona di , nonché nel CP_3 conto corrente bancario esistente presso la filiale di Teramo via Cona della
[...]
sono state alimentate in maniera esclusiva con la pensione del de Controparte_4 cuius e, per l'effetto, la natura di donazione indiretta della disposta cointestazione;
3) disporre, per l'effetto, la collazione nella massa ereditaria del sig. Parte_2 dell'immobile sito in Tortoreto (TE) traversa via A. MO, ed ivi catastalmente coerenziato al fg. 26, p.lla 2930, sub 68, nonché della somma di € 12.051,24 pari a quella eccedente il 50%, già formalmente intestato al de cuius;
4) col favore delle spese del giudizio.
I fatti posti a fondamento della domanda, per come prospettati nell'atto di citazione, possono essere così compendiati:
- era deceduto in Teramo il 29 febbraio 2016, lasciando quali proprie Parte_2 eredi la moglie (odierna convenuta) e le figlie CP_2 CP_1
(anch'essa convenuta) e (attrice);
[...] Parte_1
- nell'asse ereditario dovevano essere ricompresi i seguenti beni: 1) quota di proprietà pari a ½ dell'appartamento sito in Teramo via Cona 104/H, catastalmente contraddistinto al fg. 67, particella 215, sub 7, cat. A/2, vani 7, rendita € 903,80; 2) intera proprietà dell'appartamento sito in Tortoreto traversa via A. MO, catastalmente contraddistinto al fg. 26, p.lla 2930, sub 68, cat. A/2 vani 4, rendita € 351,19; 3) Libretto di deposito a risparmio n. 62194/44675218, cointestato con recante un saldo attivo CP_2 all'epoca del decesso di € 19.115,61; 4) conto corrente n. 90234, cointestato con aperto presso filiale di Teramo Cona, recante CP_2 Controparte_4 un saldo attivo all'epoca del decesso di € 4.986,88; 5) autovettura Seat Ibiza targata
CN587ED;
- il cespite sub 2) – l'appartamento di Tortoreto – era formalmente intestato alla convenuta quale nuda proprietaria, ma era stato interamente Controparte_1 acquistato con il denaro del de cuius, che aveva versato a tal fine € 70.000,00, così configurandosi una donazione indiretta, come tale soggetta alla disciplina della collazione;
- dal conto corrente bancario, in una data compresa tra il 10 e il 18 novembre 2014, era stata prelevata la somma di € 19.000,00, successivamente versata nel libretto postale, e poi prelevata in un'unica soluzione da in data 8 marzo 2016, ossia CP_2 dopo la morte del de cuius;
- il richiamato prelievo, secondo la ricostruzione dell'attrice, era da intendersi in conto di legittima, e il relativo importo era da ricomprendersi nella massa ereditaria;
inoltre, tutte
2 le somme presenti, al momento del decesso, sul libretto postale e sul conto corrente, erano di proprietà esclusiva del de cuius, pertanto dovevano interamente confluire nell'asse ereditario.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 21 maggio 2018, si sono costituite in giudizio e contestando recisamente la domanda attrice. Controparte_1 CP_2
Le difese spiegate dalle convenute possono essere così riassunte:
- contrariamente a quanto affermato dall'attrice, secondo cui l'asse ereditario di era da suddividersi in tre quote uguali, con testamento pubblico del Parte_2
26 maggio 2012 ricevuto dal Notaio Dott. - rep. n.455, il de cuius aveva Persona_1 lasciato l'intera quota disponibile alla moglie sicché la corretta CP_2 ripartizione doveva ritenersi la seguente: 1/4 (quota disponibile); 1/4 CP_2
(quota legittima); 1/4 (quota legittima); 1/4 CP_2 Controparte_1
(quota legittima); Parte_1
- l'immobile sito in Tortoreto non poteva entrare a far parte della massa ereditaria come preteso dall'attrice, in primo luogo perché il de cuius e la moglie erano CP_2 in regime di comunione di beni, per cui il 50% della somma di € 70.000,00 non era del padre ma della madre e non poteva trattarsi, di conseguenza, di una donazione di un immobile fatta in vita dal de cuius;
- l'importo complessivo della compravendita era stato pari a € 77.000,00 di cui € 70.000,00 (settantamila) a mezzo dell'assegno circolare ottenuto dal sig. Parte_2
e € 7.000,00 (settemila) versati invece in contanti dalla convenuta
[...]
Controparte_1
- sia il conto corrente che il libretto di risparmio erano cointestati tra il de cuius e la moglie per cui solo il 50% delle somme ivi presenti al momento del CP_2 decesso potevano entrare a far parte dell'asse ereditario, ciò anche in ragione del regime di comunione esistente tra i coniugi, per cui tutte le somme entrate nel libretto di deposito a risparmio e nel conto corrente dovevano considerarsi ex lege di pertinenza di entrambi i coniugi a titolo di comunione de residuo;
- in ogni caso, la cointestazione tra il de cuius e la non poteva considerarsi CP_2 una forma di donazione indiretta, in difetto dell'animus donandi;
- era comunque necessario procedere alla divisione della massa ereditaria, formata esclusivamente da: 1) quota pari a 1/2 dell'appartamento sito in Teramo alla Via Cona
n.104/h; 2) 50% delle somme depositate nel libretto di deposito a risparmio e nel conto corrente, pari a € 12.051,24; 3) autovettura Seat Ibiza targata CN587ED.
Hanno chiesto, quindi, l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, provvedere e disporre come appresso:
- accertare e dichiarare la inammissibilità e infondatezza in fatto e in diritto della domanda attorea diretta al riconoscimento della collazione relativa all'immobile sito in Tortoreto - traversa Via DO MO e delle somme esistenti nel libretto di deposito a risparmio e nel conto corrente richiamati in narrativa, con conseguente integrale rigetto della stessa;
3 - condannare l'attrice al pagamento delle spese di lite;
- accertare e dichiarare che nella massa ereditaria rientrano esclusivamente la quota pari a 1/2 dell'appartamento sito in Teramo alla Via Cona n.104/H, il 50% delle somme depositate nel libretto di deposito a risparmio e nel conto corrente, e l'autovettura Seat Ibiza targata CN587ED, e che le quote ereditarie di rispettiva spettanza su tali beni sono le seguenti: 1/4 (quota disponibile), 1/4 CP_2
(quota legittima), 1/4 (quota legittima), 1/4 (quota CP_2 Controparte_1 Parte_1 legittima);
- dichiarare lo scioglimento della comunione ereditaria procedendosi alla divisione dei beni ereditari secondo le rispettive quote;
- nominare a tal fine un consulente tecnico d'ufficio per la formazione della massa che dovrà essere divisa e delle singole quote;
- ordinare la divisione dei cespiti con attribuzione ai singoli partecipanti della quota ad ognuno spettante;
- porre le spese della divisione a carico dei condividenti e, in caso di opposizione, condannare
l'attrice al pagamento delle spese di lite”.
Con la prima memoria ex art. 183 comma VI c.p.c., preso atto delle difese spiegate dalle convenute, parte attrice ha precisato le proprie conclusioni come di seguito:
“Voglia l'Onorevole Tribunale di Teramo, in composizione monocratica
- Accertare e dichiarare la natura di donazione indiretta da parte del cuius in favore della figlia
dell'appartamento sito in Tortoreto (TE) traversa di via A. MO catastalmente Controparte_1 contraddistinto al foglio 26 particella 2930 sub. 68 cat. A/2 vani 4 rendita € 351,19 attuata mediante l'atto di acquisto del 18.9.2007 da parte della stessa, per i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, assoggettare il medesimo immobile a collazione in natura. In subordine, ritenere integrata l'ipotesi donazione indiretta parziale e, per l'effetto, assoggettare a collazione in natura la parte dell'immobile percentualmente corrispondente al valore di € 70.000,00 (porzione pari al 90,909 %). In via ulteriormente gradata, ritenere integrata la fattispecie di donazione diretta di danaro, per la complessiva somma di € 70.000,00, da assoggettare a collazione per imputazione;
- Accertare e dichiarare che le somme presenti al momento della morte del Sig. Parte_2 sul conto corrente N. 90234, aperto presso la Filiale di Teramo Cona, ammontante Controparte_4
a € 4.986,88, cointestato tra i coniugi , e sul libretto di deposito a risparmio, anch'esso Parte_2 cointestato con la Sig.ra , N. 62194/44675218, ammontante a € 19.115,61 erano di esclusiva CP_2 titolarità del Sig. per i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, assoggettare le Parte_2 medesime a collazione;
- Con riferimento alla domanda riconvenzionale, spiegata da controparte, di scioglimento della comunione ereditaria, così statuisca: Circa la determinazione delle singole quote ereditarie: un quarto in favore della Sig. quale legittimaria, un quarto in favore della figlia Sig.ra CP_2 CP_1 quale legittimaria, un quarto in favore della figlia Sig.ra quale legittimaria, un
[...] Parte_1 quarto in favore della moglie Sig.ra a titolo di quota disponibile così come a lei devoluta in CP_2 occasione de testamento pubblico del 26.05.2012 ricevuto dal Notaio Dott. rep. N. 455. In Persona_1
4 ogni caso con obbligo di rendiconto a carico delle convenute, considerato che tutto l'asse ereditario è nel loro esclusivo possesso. In ordine alla corretta individuazione del patrimonio del de cuius da assoggettare
a divisione, lo stesso voglia ricomprendere: Quota pari a ½ dell'appartamento sito in Teramo alla Via
Cona n. 104/h; 100% delle somme depositate sul libretto di deposito a risparmio cointestato con la Sig.ra
N. 62194/44675218, ammontanti a € 19.115,61; 100% delle somme presenti sul conto CP_2 corrente cointestato con la Sig.ra N. 90234, aperto presso la Filiale CP_2 Controparte_4 di Teramo Cona, ammontante a € 4.986,88; Autovettura Seat Ibiza tg. CN587ED; Intera proprietà dell'immobile sito in Tortoreto Via A. MO TE catastalmente contraddistinto al foglio 26 particella 2930 sub. 68 cat. A/2 vani 4 rendita € 351,19 o, in subordine, parte dell'immobile percentualmente corrispondente al valore di € 70.000,00 (porzione pari al 90,909 %) nella denegata ipotesi in cui si ritenesse integrata la fattispecie di donazione indiretta parziale nei termini sopra riferiti, oppure, in via ulteriormente gradata, la somma di € 70.000,00 a titolo di donazione diretta.
- Con vittoria di spese e compensi professionali del presente grado di giudizio”.
La causa è stata istruita in via documentale, nonché mediante prove orali;
all'udienza del 24 maggio 2022 è stata disposta l'interruzione del processo, stante l'intervenuto decesso della convenuta CP_2
in data 12 aprile 2022. Il 4 luglio 2022 il processo è stato riassunto da il 22
[...] Parte_1 ottobre 2022 si è costituita, all'esito della riassunzione, Controparte_1
All'udienza dell'11 giugno 2024, la causa è stata assunta in decisione, sulle conclusioni contestualmente declinate dalle parti, con assegnazione dei termini ordinari ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La controversia oggi sottoposta al vaglio del Tribunale scaturisce dal decesso di Parte_2 che, venuto a mancare il 29 febbraio 2016, ha lasciato quali proprie eredi l'attrice Parte_1
(figlia) e le originarie convenute (moglie) e (figlia). Nel corso CP_2 Controparte_1 del processo, è deceduta anche la convenuta lasciando a sua volta quali eredi le due figlie CP_2 ed dalle quali il processo è stato proseguito. Pt_1 CP_1
I – COLLAZIONE DELL'IMMOBILE SITO IN TORTORETO.
odierna attrice, ha chiesto – in primo luogo – accertarsi la natura simulata Parte_1 dell'atto pubblico di compravendita del 18 settembre 2007, invocandone la natura di donazione indiretta in favore dell'erede Controparte_1
Nell'atto di citazione, l'attrice ha evidenziato che il bene, formalmente intestato alla sorella, era stato acquistato di fatto dal padre con assegno circolare di € 70.000,00 emesso da Banca Tercas serie V n.
64-00399636/07: la circostanza, oltre a essere documentata, non sembra essere oggetto di contestazione da parte della convenuta, che nella stessa comparsa di costituzione e risposta ha dichiarato: “l'importo complessivo della compravendita è stato pari a € 77.000,00 di cui € 70.000,00 a mezzo dell'assegno circolare ottenuto dal sig. e € 7.000,00, versati invece dall'odierna convenuta sig.ra Parte_2
” (cfr. pag. 3 comparsa di costituzione e risposta). Per tale via, parte convenuta ha Controparte_1 ritenuto non potersi trattare, nella fattispecie, di donazione indiretta dell'immobile, avendo il donante pagato solo una parte del prezzo del bene.
5 Appare dirimente, a questo punto, verificare se – come sostenuto da parte convenuta – il prezzo di acquisto dell'immobile di Tortoreto sia stato interamente versato dal de cuius, come affermato da parte attrice (che, preso atto delle difese della sorella, ha affermato che anche gli ulteriori 7.000,00 euro erano stati versati dal padre), ovvero se abbia in qualche modo partecipato con i propri Controparte_1 mezzi all'acquisto.
A tal riguardo, deve ritenersi significativa la testimonianza resa all'udienza del 15 luglio 2021 dal teste , il quale, interrogato in merito alla circostanza n.1 di cui alla seconda memoria ex art. 183 Tes_1 comma VI c.p.c. di parte attrice (Vero che, in occasione dell'atto pubblico di compravendita in data
18/09/2007 notar rep. 159429, racc. 36631, veniva pagata alla ditta venditrice Per_1 Controparte_5 la complessiva somma di € 77.000,00 (diconsi settantasettemila/00), di cui € 7.000,00 per I.V.A.,
[...] attraverso le seguenti modalità: € 7.000,00 a mezzo di denaro contante fornito dal Sig. Parte_2 ed € 70.000,00 a mezzo assegno circolare di pari importo, intestato alla parte venditrice ed emesso da
Banca Tercas, il giorno 17.9.2007?) ha reso la seguente dichiarazione: “Confermo la circostanza, io ero presente quale procuratore della e ricordo la dazione di € 7.000,00 in contanti dal Controparte_5 oltre alla consegna dell'assegno per € 70.000,00. Non so di chi fosse la provvista del Parte_2 contante, io ho solo avuto a che fare con sig. ”. Parte_2
Il teste ha inoltre, confermato la circostanza sub 4 di cui alla medesima memoria 183 comma VI di parte attrice (Vero che tutte le spese per l'atto notarile ivi compreso l'onorario del notaio venivano corrisposte dal Sig. ), dichiarando che: “Confermo, ricordo che si occupava di tutto Parte_2
. Parte_2
Di contro, parte convenuta non ha dimostrato in alcun modo di aver provveduto, sia pure in parte, al pagamento del prezzo dell'immobile, sicché deve ritenersi provato che l'intero importo sia stato corrisposto dal de cuius . Parte_2
Sussistono, infatti, sussistono plurimi indizi, contemporaneamente muniti dei necessari requisiti della gravità, della precisione e della concordanza, tali da condurre, a norma dell'art. 2729 c.c., rubricato
“presunzioni semplici”, verso la conclusione della provenienza esclusiva, proprio dal patrimonio di delle risorse pecuniarie utilizzate per il pagamento del corrispettivo della vendita oggi Parte_2 impugnata, stipulata per atto pubblico, in Alba Adriatica, il giorno 18 settembre 2007, a ministero del
Notaio Persona_1
La circostanza, come detto pacifica, che il de cuius abbia provveduto senz'altro al pagamento di una significativa parte del prezzo (€ 70.000,00) appare di per sé altamente indicativa dell'impegno sostenuto da costui nell'acquisto dell'immobile.
Inoltre, il teste , venditore dell'immobile oggetto di interesse e indifferente alle parti, Tes_1 oltre ad aver assistito alla materiale consegna di € 7.000,00 in contanti, da parte del de cuius, al momento della stipula dell'atto notarile, ha riferito chiaramente di aver interloquito esclusivamente con
[...]
in occasione dell'acquisto del bene, e che il de cuius si era fatto carico anche delle spese notarili. Parte_2
Inoltre, come si è detto, parte convenuta non ha fornito alcuna prova di aver contribuito al pagamento, pur in parte, del prezzo di acquisto dell'immobile: la documentazione prodotta in data 1° marzo
2023, è senza meno inammissibile in quanto tardiva, ed è – in ogni caso – irrilevante ai fini che qui interessano: le fatture prodotte, rimesse dal venditore, a per € 38.500,00 e a Controparte_1
6 e per il restante importo, nulla provano in ordine Parte_2 CP_2 all'individuazione del soggetto che materialmente ha sostenuto i relativi esborsi, anche perché le informazioni ivi contenute contrastano con quanto ammesso dalla stessa convenuta, ossia che € 70.000,00 erano provenienti dai risparmi del de cuius.
Ad ogni buon conto, la convenuta non è stata in grado di addurre alcuna verosimile circostanza sulla cui base possa oggi ritenersi che ella disponesse, effettivamente, dell'ingente quantitativo di danaro che è stato speso per l'acquisto dell'immobile.
Non sfugga, da ultimo, la circostanza che, nell'ambito del richiamato atto pubblico di compravendita, si osserva un assordante silenzio circa l'identità del solvens, nel senso che, pur dichiarandosi il dato storico dell'integrale versamento del corrispettivo pattuito, nulla viene detto circa l'autore del pagamento medesimo, nonché circa le modalità e, soprattutto, la tempistica di esecuzione dello stesso.
In particolare, non si fa menzione della provenienza del pagamento in oggetto dal patrimonio dell'odierna convenuta, ad onta della sua veste ufficiale di acquirente, quale nuda proprietaria, del bene immobile trasferitole a titolo oneroso. A tal riguardo, vorrebbe dimostrare di aver Controparte_1 sostenuto il pagamento di parte del prezzo dell'immobile, per € 7.000,00, richiamando il testo dell'atto pubblico, ove, all'art. II, si afferma che: “…Euro 77.000,00, che viene pagato ora dalla parte acquirente alla parte venditrice quanto ad Euro 7.000,00 (settemila/00) a mezzo moneta contante avente corso legale,
e quanto ad Euro 70.000 (settantamila/00) a mezzo assegno circolare di pari importo intestato alla parte venditrice”: la difesa della convenuta ritiene che l'esplicita menzione della “parte acquirente” renderebbe evidente il riferimento alla convenuta , omettendo – però – di considerare che con Controparte_1
l'atto pubblico in discussione mentre ha acquistato la nuda proprietà, il de cuius e Controparte_1 hanno acquistato l'usufrutto vita natural durante, sicché anch'essi configuravano in sede CP_2 di stipula quali “parti acquirenti”, di guisa che il generico riferimento, nel testo del richiamato atto alla
“parte acquirente” non rende noto chi di fatto abbia sostenuto l'esborso.
I richiamati elementi unitariamente considerati tracciano un quadro pienamente compatibile con l'assunto attoreo della esclusiva provenienza, proprio dal patrimonio del padre defunto, del denaro utilizzato per la corresponsione del saldo del prezzo. Non persuade, a tal proposito, la tesi sostenuta dalle convenute circa la parziale provenienza, del denaro utilizzato per l'acquisto, da parte della in regime di CP_2 comunione di beni con il , non essendovi prova alcuna che le risorse pecuniarie impiegate Parte_2 provenissero dalla comunione e rammentandosi come, pur in regime di comunione, taluni beni conservano il loro carattere personale (art. 179 c.c.)
Appurato che il prezzo per l'acquisto dell'immobile di Tortoreto era stato interamente pagato dal de cuius deve essere delibata positivamente la domanda di accertamento della simulazione Parte_2 proposta da parte attrice, dovendosi senz'altro ritenere sussistente una donazione indiretta effettuata dal de cuius in favore della figlia CP_1
Invero, l'intestazione in nome del figlio di un bene immobile acquistato dai genitori configura una donazione indiretta dell'immobile, sia nel caso di acquisto da parte del figlio con il denaro appositamente fornito dai genitori, sia nel caso di pagamento contestuale da parte dei genitori, sia nel caso di conclusione del contratto da parte dei genitori a favore del figlio;
infatti, “nell'ipotesi di acquisto di un immobile con denaro proprio del disponente ed intestazione ad altro soggetto, che il disponente intende in tal modo
7 beneficiare, la compravendita costituisce strumento formale per il trasferimento del bene ed il corrispondente arricchimento del patrimonio del destinatario e, quindi, integra - anche ai fini della collazione - donazione indiretta del bene stesso e non del danaro” (Cass. Civ., Sez. II, Sentenza n. 13619 del 30/5/2017).
Deve, pertanto, essere accolta la domanda di collazione dell'intero bene immobile, posto che, a seguito del decesso della convenuta venuto definitivamente meno il suo diritto di CP_2 usufrutto (art. 1014 c.c.), ed essendosi consolidata la piena proprietà in capo a il Controparte_1 bene donato deve essere soggetto a collazione quanto alla piena proprietà. Ai sensi dell'art. 746 c.p.c., al donatario sarà rimessa la scelta tra il conferimento per imputazione o il Controparte_1 conferimento in natura, a meno che il bene non sia stato medio tempore alienato o ipotecato (art. 747 c.c.), dovendosi in tal caso procedere necessariamente per imputazione.
II – COLLAZIONE DELLE SOMME DEPOSITATE NEL LIBRETTO DI DEPOSITO A RISPARMIO PRESSO LA
FILIALE POSTE ITALIANE DI TERAMO VIA CONA E DEL CONTO CORRENTE ESISTENTE PRESSO LA FILIALE
DI TERAMO VIA CONA, BANCA POPOLARE DI CP_4
Parte attrice ravvisa, poi, nella cointestazione del libretto di deposito a risparmio e del conto corrente, una donazione indiretta da parte del defunto in favore della moglie Parte_2 CP_2
chiedendo – pertanto – la collazione delle somme presenti sul libretto ed eccedenti la percentuale del
[...]
50%, già caduta pacificamente in successione.
La domanda si fonda sul presupposto i predetti conti erano alimentati esclusivamente da
[...]
con la propria pensione. Parte_2
Premesso che la domanda, a seguito dell'intervenuto decesso della e del subentro – CP_2 nella sua posizione – delle figlie e odierne parti processuali, non ha più ragion d'essere, Pt_1 CP_1 in quanto le somme di cui è richiesta la collazione in ogni caso andranno a confluire nella massa ereditaria facente capo alla da dividersi in parti uguali tra le due figlie, il Tribunale osserva quanto segue, CP_2 comunque rilevante ai fini della domanda di divisione ereditaria.
La cointestazione attribuisce a ciascun intestatario, a norma dell'art. 1298, co. 2, cod. civ., la contitolarità per parti uguali del saldo attivo del conto stesso, a meno che non venga dimostrato che le somme versate siano di pertinenza soltanto di uno dei correntisti, che non può ritenersi raggiunta soltanto per il fatto che l'alimentazione del conto sia avvenuta da parte di uno solo tra loro: invero, affinché possa configurarsi una donazione indiretta della metà degli importi depositati nel tempo su un conto da uno soltanto dei correntisti, è necessario dare la prova dell'animus donandi che ha assistito ogni singolo versamento, che, in questo caso, è del tutto assente.
Nel caso di specie, inoltre, i coniugi erano in regime di comunione dei beni, ciò che rende ancor più evidente la fondatezza della domanda.
III – DOMANDE RICONVENZIONALI PROPOSTE DA PARTE CONVENUTA.
Per evidenti motivi, la domanda di rimborso spese proposta dalla nei confronti CP_2 dell'attrice non ha più ragion d'essere, essendo la stessa attrice subentrata alla in qualità di CP_2 erede, unitamente alla sorella Ed infatti, in comparsa conclusionale parte convenuta insiste CP_1
8 unicamente per il rigetto della domanda attorea e per l'accoglimento della domanda riconvenzionale di divisione.
Quanto a quest'ultima, essendo ricompresi nell'asse ereditario beni immobili, è necessario verificare preliminarmente sia l'esistenza del diritto di proprietà su detti beni in capo al defunto al momento dell'apertura della successione, sia la successiva permanenza del diritto in capo agli eredi, sia, infine, l'assenza di iscrizioni ipotecarie;
tali accertamenti, da effettuare d'ufficio in quanto indispensabili al fine di verificare sia la legittimazione attiva e passiva delle parti sia l'integrità del contraddittorio, richiedono necessariamente l'esame delle trascrizioni eseguite presso i registri immobiliari, le quali costituiscono l'unico strumento di pubblicità previsto dall'ordinamento in relazione ai diritti reali sui beni immobili.
Nell'adìre il giudice per la divisione di comunione ereditaria, è indispensabile l'allegazione alla domanda dei certificati storici catastali e della documentazione concernente le iscrizioni e le trascrizioni relativamente ai beni nell'ultimo ventennio, quanto meno della relazione notarile in sostituzione, attestante le risultanze delle visure catastali e dei registri immobiliari: ciò è indispensabile per verificare le condizioni dell'azione di divisione, quali l'effettiva esistenza del diritto dominicale in capo alle parti del giudizio (ai fini della legittimazione attiva e passiva) e l'esistenza o meno di altri eventuali litisconsorti necessari
(creditori o aventi causa da un partecipante alla comunione) ex artt. 1113 c.c. e 784 c.p.c.
A tale esigenza può sovraintendere d'ufficio il giudice della divisione, il quale può ordinare alle parti la produzione della documentazione occorrente (in tal senso da ultimo Cass. n. 10067/2020).
La causa deve, pertanto, essere rimessa sul ruolo e, previo invito delle parti alla produzione della documentazione poc'anzi richiamata, potrà procedersi alla divisione della massa ereditaria del de cuius
, composta, all'esito di quanto statuito con la presente sentenza, da: Parte_2
1) quota di proprietà pari a ½ dell'appartamento sito in Teramo via Cona 104/H, catastalmente contraddistinto al fg. 67, particella 215, sub 7, cat. A/2, vani 7, rendita € 903,80;
2) intera proprietà dell'appartamento sito in Tortoreto traversa via A. MO, catastalmente contraddistinto al fg. 26, p.lla 2930, sub 68, cat. A/2 vani 4, rendita € 351,19;
3) 50% delle somme esistenti sul libretto di deposito a risparmio n. 62194/44675218 al momento della successione, recante un saldo attivo all'epoca del decesso di € 19.115,61;
4) 50% delle somme esistenti sul conto corrente n. 90234 aperto presso filiale Controparte_4 di Teramo Via Cona, recante un saldo attivo all'epoca del decesso di € 4.986,88;
5) autovettura Seat Ibiza targata CN587ED.
Anche sulla domanda di rendiconto si deciderà all'esito del supplemento istruttorio.
Quanto alla governo delle spese di lite, si provvederà al definitivo.
p.q.m.
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica in persona del Giudice dott.ssa Mariangela
Mastro, non definitivamente decidendo la causa iscritta al n. 3137/2017 R.G., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa ed assorbita, così provvede:
1) DICHIARA aperta la successione di , deceduto in Teramo il 29 febbraio Parte_2
2016;
2) DICHIARA che la compravendita del 18 settembre 2009 dissimula una donazione indiretta in favore della convenuta da parte del de cuius Controparte_1 [...]
; Parte_2
9 3) in accoglimento della domanda di collazione, tenuta Parte_3
a conferire in collazione alla massa ereditaria l'immobile sito in Tortoreto (TE) traversa di via DO MO catastalmente contraddistinto al foglio 26 particella 2930 sub. 68 cat.
A/2 vani 4 rendita € 351,19; 4) RIGETTA la domanda attorea di collazione delle somme presenti sul libretto di deposito a risparmio presso la filiale di Teramo Via Cona e del conto corrente CP_3 esistente presso la filiale di Teramo via Cona, Controparte_4
5) DISPONE come da separata ordinanza per il prosieguo del giudizio;
6) spese al definitivo.
Così deciso, in Teramo, il giorno 27 gennaio 2025.
Il Giudice
Mariangela Mastro
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Mariangela Mastro ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3137/2017 promossa
da
( ), Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. MASSIMO AMBROSI, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Sant'Onofrio di Campli (TE), Via Paolini 2;
ATTRICE
contro
( , Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. SIGMAR FRATTARELLI, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Alba Adriatica (TE), Via S.S.16 Adriatica 7/C;
CONVENUTA
OGGETTO: successione ereditaria.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni dell'11 giugno
2024.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ai sensi dell'art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c., come modificato dall'art. 45 co. 17 della legge 18 giugno
2009 n. 69, la presente sentenza viene motivata attraverso una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, sicché, nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini del decidere, le posizioni delle parti possono essenzialmente riepilogarsi come di seguito.
1 Con atto di citazione regolarmente notificato ha convenuto in giudizio Parte_1 dinanzi all'intestato Tribunale e chiedendo l'accoglimento Controparte_1 CP_2 delle seguenti conclusioni:
1) preliminarmente, accertare la natura simulata dell'atto pubblico di compravendita del
18.9.2007 (rep. 159429, racc. 36631), dichiarandone la natura di donazione indiretta fatta alla coerede;
Controparte_1
2) sempre preliminarmente, accertare che le somme depositate nel libretto di deposito a risparmio esistente presso la filiale di Teramo via Cona di , nonché nel CP_3 conto corrente bancario esistente presso la filiale di Teramo via Cona della
[...]
sono state alimentate in maniera esclusiva con la pensione del de Controparte_4 cuius e, per l'effetto, la natura di donazione indiretta della disposta cointestazione;
3) disporre, per l'effetto, la collazione nella massa ereditaria del sig. Parte_2 dell'immobile sito in Tortoreto (TE) traversa via A. MO, ed ivi catastalmente coerenziato al fg. 26, p.lla 2930, sub 68, nonché della somma di € 12.051,24 pari a quella eccedente il 50%, già formalmente intestato al de cuius;
4) col favore delle spese del giudizio.
I fatti posti a fondamento della domanda, per come prospettati nell'atto di citazione, possono essere così compendiati:
- era deceduto in Teramo il 29 febbraio 2016, lasciando quali proprie Parte_2 eredi la moglie (odierna convenuta) e le figlie CP_2 CP_1
(anch'essa convenuta) e (attrice);
[...] Parte_1
- nell'asse ereditario dovevano essere ricompresi i seguenti beni: 1) quota di proprietà pari a ½ dell'appartamento sito in Teramo via Cona 104/H, catastalmente contraddistinto al fg. 67, particella 215, sub 7, cat. A/2, vani 7, rendita € 903,80; 2) intera proprietà dell'appartamento sito in Tortoreto traversa via A. MO, catastalmente contraddistinto al fg. 26, p.lla 2930, sub 68, cat. A/2 vani 4, rendita € 351,19; 3) Libretto di deposito a risparmio n. 62194/44675218, cointestato con recante un saldo attivo CP_2 all'epoca del decesso di € 19.115,61; 4) conto corrente n. 90234, cointestato con aperto presso filiale di Teramo Cona, recante CP_2 Controparte_4 un saldo attivo all'epoca del decesso di € 4.986,88; 5) autovettura Seat Ibiza targata
CN587ED;
- il cespite sub 2) – l'appartamento di Tortoreto – era formalmente intestato alla convenuta quale nuda proprietaria, ma era stato interamente Controparte_1 acquistato con il denaro del de cuius, che aveva versato a tal fine € 70.000,00, così configurandosi una donazione indiretta, come tale soggetta alla disciplina della collazione;
- dal conto corrente bancario, in una data compresa tra il 10 e il 18 novembre 2014, era stata prelevata la somma di € 19.000,00, successivamente versata nel libretto postale, e poi prelevata in un'unica soluzione da in data 8 marzo 2016, ossia CP_2 dopo la morte del de cuius;
- il richiamato prelievo, secondo la ricostruzione dell'attrice, era da intendersi in conto di legittima, e il relativo importo era da ricomprendersi nella massa ereditaria;
inoltre, tutte
2 le somme presenti, al momento del decesso, sul libretto postale e sul conto corrente, erano di proprietà esclusiva del de cuius, pertanto dovevano interamente confluire nell'asse ereditario.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 21 maggio 2018, si sono costituite in giudizio e contestando recisamente la domanda attrice. Controparte_1 CP_2
Le difese spiegate dalle convenute possono essere così riassunte:
- contrariamente a quanto affermato dall'attrice, secondo cui l'asse ereditario di era da suddividersi in tre quote uguali, con testamento pubblico del Parte_2
26 maggio 2012 ricevuto dal Notaio Dott. - rep. n.455, il de cuius aveva Persona_1 lasciato l'intera quota disponibile alla moglie sicché la corretta CP_2 ripartizione doveva ritenersi la seguente: 1/4 (quota disponibile); 1/4 CP_2
(quota legittima); 1/4 (quota legittima); 1/4 CP_2 Controparte_1
(quota legittima); Parte_1
- l'immobile sito in Tortoreto non poteva entrare a far parte della massa ereditaria come preteso dall'attrice, in primo luogo perché il de cuius e la moglie erano CP_2 in regime di comunione di beni, per cui il 50% della somma di € 70.000,00 non era del padre ma della madre e non poteva trattarsi, di conseguenza, di una donazione di un immobile fatta in vita dal de cuius;
- l'importo complessivo della compravendita era stato pari a € 77.000,00 di cui € 70.000,00 (settantamila) a mezzo dell'assegno circolare ottenuto dal sig. Parte_2
e € 7.000,00 (settemila) versati invece in contanti dalla convenuta
[...]
Controparte_1
- sia il conto corrente che il libretto di risparmio erano cointestati tra il de cuius e la moglie per cui solo il 50% delle somme ivi presenti al momento del CP_2 decesso potevano entrare a far parte dell'asse ereditario, ciò anche in ragione del regime di comunione esistente tra i coniugi, per cui tutte le somme entrate nel libretto di deposito a risparmio e nel conto corrente dovevano considerarsi ex lege di pertinenza di entrambi i coniugi a titolo di comunione de residuo;
- in ogni caso, la cointestazione tra il de cuius e la non poteva considerarsi CP_2 una forma di donazione indiretta, in difetto dell'animus donandi;
- era comunque necessario procedere alla divisione della massa ereditaria, formata esclusivamente da: 1) quota pari a 1/2 dell'appartamento sito in Teramo alla Via Cona
n.104/h; 2) 50% delle somme depositate nel libretto di deposito a risparmio e nel conto corrente, pari a € 12.051,24; 3) autovettura Seat Ibiza targata CN587ED.
Hanno chiesto, quindi, l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, provvedere e disporre come appresso:
- accertare e dichiarare la inammissibilità e infondatezza in fatto e in diritto della domanda attorea diretta al riconoscimento della collazione relativa all'immobile sito in Tortoreto - traversa Via DO MO e delle somme esistenti nel libretto di deposito a risparmio e nel conto corrente richiamati in narrativa, con conseguente integrale rigetto della stessa;
3 - condannare l'attrice al pagamento delle spese di lite;
- accertare e dichiarare che nella massa ereditaria rientrano esclusivamente la quota pari a 1/2 dell'appartamento sito in Teramo alla Via Cona n.104/H, il 50% delle somme depositate nel libretto di deposito a risparmio e nel conto corrente, e l'autovettura Seat Ibiza targata CN587ED, e che le quote ereditarie di rispettiva spettanza su tali beni sono le seguenti: 1/4 (quota disponibile), 1/4 CP_2
(quota legittima), 1/4 (quota legittima), 1/4 (quota CP_2 Controparte_1 Parte_1 legittima);
- dichiarare lo scioglimento della comunione ereditaria procedendosi alla divisione dei beni ereditari secondo le rispettive quote;
- nominare a tal fine un consulente tecnico d'ufficio per la formazione della massa che dovrà essere divisa e delle singole quote;
- ordinare la divisione dei cespiti con attribuzione ai singoli partecipanti della quota ad ognuno spettante;
- porre le spese della divisione a carico dei condividenti e, in caso di opposizione, condannare
l'attrice al pagamento delle spese di lite”.
Con la prima memoria ex art. 183 comma VI c.p.c., preso atto delle difese spiegate dalle convenute, parte attrice ha precisato le proprie conclusioni come di seguito:
“Voglia l'Onorevole Tribunale di Teramo, in composizione monocratica
- Accertare e dichiarare la natura di donazione indiretta da parte del cuius in favore della figlia
dell'appartamento sito in Tortoreto (TE) traversa di via A. MO catastalmente Controparte_1 contraddistinto al foglio 26 particella 2930 sub. 68 cat. A/2 vani 4 rendita € 351,19 attuata mediante l'atto di acquisto del 18.9.2007 da parte della stessa, per i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, assoggettare il medesimo immobile a collazione in natura. In subordine, ritenere integrata l'ipotesi donazione indiretta parziale e, per l'effetto, assoggettare a collazione in natura la parte dell'immobile percentualmente corrispondente al valore di € 70.000,00 (porzione pari al 90,909 %). In via ulteriormente gradata, ritenere integrata la fattispecie di donazione diretta di danaro, per la complessiva somma di € 70.000,00, da assoggettare a collazione per imputazione;
- Accertare e dichiarare che le somme presenti al momento della morte del Sig. Parte_2 sul conto corrente N. 90234, aperto presso la Filiale di Teramo Cona, ammontante Controparte_4
a € 4.986,88, cointestato tra i coniugi , e sul libretto di deposito a risparmio, anch'esso Parte_2 cointestato con la Sig.ra , N. 62194/44675218, ammontante a € 19.115,61 erano di esclusiva CP_2 titolarità del Sig. per i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, assoggettare le Parte_2 medesime a collazione;
- Con riferimento alla domanda riconvenzionale, spiegata da controparte, di scioglimento della comunione ereditaria, così statuisca: Circa la determinazione delle singole quote ereditarie: un quarto in favore della Sig. quale legittimaria, un quarto in favore della figlia Sig.ra CP_2 CP_1 quale legittimaria, un quarto in favore della figlia Sig.ra quale legittimaria, un
[...] Parte_1 quarto in favore della moglie Sig.ra a titolo di quota disponibile così come a lei devoluta in CP_2 occasione de testamento pubblico del 26.05.2012 ricevuto dal Notaio Dott. rep. N. 455. In Persona_1
4 ogni caso con obbligo di rendiconto a carico delle convenute, considerato che tutto l'asse ereditario è nel loro esclusivo possesso. In ordine alla corretta individuazione del patrimonio del de cuius da assoggettare
a divisione, lo stesso voglia ricomprendere: Quota pari a ½ dell'appartamento sito in Teramo alla Via
Cona n. 104/h; 100% delle somme depositate sul libretto di deposito a risparmio cointestato con la Sig.ra
N. 62194/44675218, ammontanti a € 19.115,61; 100% delle somme presenti sul conto CP_2 corrente cointestato con la Sig.ra N. 90234, aperto presso la Filiale CP_2 Controparte_4 di Teramo Cona, ammontante a € 4.986,88; Autovettura Seat Ibiza tg. CN587ED; Intera proprietà dell'immobile sito in Tortoreto Via A. MO TE catastalmente contraddistinto al foglio 26 particella 2930 sub. 68 cat. A/2 vani 4 rendita € 351,19 o, in subordine, parte dell'immobile percentualmente corrispondente al valore di € 70.000,00 (porzione pari al 90,909 %) nella denegata ipotesi in cui si ritenesse integrata la fattispecie di donazione indiretta parziale nei termini sopra riferiti, oppure, in via ulteriormente gradata, la somma di € 70.000,00 a titolo di donazione diretta.
- Con vittoria di spese e compensi professionali del presente grado di giudizio”.
La causa è stata istruita in via documentale, nonché mediante prove orali;
all'udienza del 24 maggio 2022 è stata disposta l'interruzione del processo, stante l'intervenuto decesso della convenuta CP_2
in data 12 aprile 2022. Il 4 luglio 2022 il processo è stato riassunto da il 22
[...] Parte_1 ottobre 2022 si è costituita, all'esito della riassunzione, Controparte_1
All'udienza dell'11 giugno 2024, la causa è stata assunta in decisione, sulle conclusioni contestualmente declinate dalle parti, con assegnazione dei termini ordinari ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La controversia oggi sottoposta al vaglio del Tribunale scaturisce dal decesso di Parte_2 che, venuto a mancare il 29 febbraio 2016, ha lasciato quali proprie eredi l'attrice Parte_1
(figlia) e le originarie convenute (moglie) e (figlia). Nel corso CP_2 Controparte_1 del processo, è deceduta anche la convenuta lasciando a sua volta quali eredi le due figlie CP_2 ed dalle quali il processo è stato proseguito. Pt_1 CP_1
I – COLLAZIONE DELL'IMMOBILE SITO IN TORTORETO.
odierna attrice, ha chiesto – in primo luogo – accertarsi la natura simulata Parte_1 dell'atto pubblico di compravendita del 18 settembre 2007, invocandone la natura di donazione indiretta in favore dell'erede Controparte_1
Nell'atto di citazione, l'attrice ha evidenziato che il bene, formalmente intestato alla sorella, era stato acquistato di fatto dal padre con assegno circolare di € 70.000,00 emesso da Banca Tercas serie V n.
64-00399636/07: la circostanza, oltre a essere documentata, non sembra essere oggetto di contestazione da parte della convenuta, che nella stessa comparsa di costituzione e risposta ha dichiarato: “l'importo complessivo della compravendita è stato pari a € 77.000,00 di cui € 70.000,00 a mezzo dell'assegno circolare ottenuto dal sig. e € 7.000,00, versati invece dall'odierna convenuta sig.ra Parte_2
” (cfr. pag. 3 comparsa di costituzione e risposta). Per tale via, parte convenuta ha Controparte_1 ritenuto non potersi trattare, nella fattispecie, di donazione indiretta dell'immobile, avendo il donante pagato solo una parte del prezzo del bene.
5 Appare dirimente, a questo punto, verificare se – come sostenuto da parte convenuta – il prezzo di acquisto dell'immobile di Tortoreto sia stato interamente versato dal de cuius, come affermato da parte attrice (che, preso atto delle difese della sorella, ha affermato che anche gli ulteriori 7.000,00 euro erano stati versati dal padre), ovvero se abbia in qualche modo partecipato con i propri Controparte_1 mezzi all'acquisto.
A tal riguardo, deve ritenersi significativa la testimonianza resa all'udienza del 15 luglio 2021 dal teste , il quale, interrogato in merito alla circostanza n.1 di cui alla seconda memoria ex art. 183 Tes_1 comma VI c.p.c. di parte attrice (Vero che, in occasione dell'atto pubblico di compravendita in data
18/09/2007 notar rep. 159429, racc. 36631, veniva pagata alla ditta venditrice Per_1 Controparte_5 la complessiva somma di € 77.000,00 (diconsi settantasettemila/00), di cui € 7.000,00 per I.V.A.,
[...] attraverso le seguenti modalità: € 7.000,00 a mezzo di denaro contante fornito dal Sig. Parte_2 ed € 70.000,00 a mezzo assegno circolare di pari importo, intestato alla parte venditrice ed emesso da
Banca Tercas, il giorno 17.9.2007?) ha reso la seguente dichiarazione: “Confermo la circostanza, io ero presente quale procuratore della e ricordo la dazione di € 7.000,00 in contanti dal Controparte_5 oltre alla consegna dell'assegno per € 70.000,00. Non so di chi fosse la provvista del Parte_2 contante, io ho solo avuto a che fare con sig. ”. Parte_2
Il teste ha inoltre, confermato la circostanza sub 4 di cui alla medesima memoria 183 comma VI di parte attrice (Vero che tutte le spese per l'atto notarile ivi compreso l'onorario del notaio venivano corrisposte dal Sig. ), dichiarando che: “Confermo, ricordo che si occupava di tutto Parte_2
. Parte_2
Di contro, parte convenuta non ha dimostrato in alcun modo di aver provveduto, sia pure in parte, al pagamento del prezzo dell'immobile, sicché deve ritenersi provato che l'intero importo sia stato corrisposto dal de cuius . Parte_2
Sussistono, infatti, sussistono plurimi indizi, contemporaneamente muniti dei necessari requisiti della gravità, della precisione e della concordanza, tali da condurre, a norma dell'art. 2729 c.c., rubricato
“presunzioni semplici”, verso la conclusione della provenienza esclusiva, proprio dal patrimonio di delle risorse pecuniarie utilizzate per il pagamento del corrispettivo della vendita oggi Parte_2 impugnata, stipulata per atto pubblico, in Alba Adriatica, il giorno 18 settembre 2007, a ministero del
Notaio Persona_1
La circostanza, come detto pacifica, che il de cuius abbia provveduto senz'altro al pagamento di una significativa parte del prezzo (€ 70.000,00) appare di per sé altamente indicativa dell'impegno sostenuto da costui nell'acquisto dell'immobile.
Inoltre, il teste , venditore dell'immobile oggetto di interesse e indifferente alle parti, Tes_1 oltre ad aver assistito alla materiale consegna di € 7.000,00 in contanti, da parte del de cuius, al momento della stipula dell'atto notarile, ha riferito chiaramente di aver interloquito esclusivamente con
[...]
in occasione dell'acquisto del bene, e che il de cuius si era fatto carico anche delle spese notarili. Parte_2
Inoltre, come si è detto, parte convenuta non ha fornito alcuna prova di aver contribuito al pagamento, pur in parte, del prezzo di acquisto dell'immobile: la documentazione prodotta in data 1° marzo
2023, è senza meno inammissibile in quanto tardiva, ed è – in ogni caso – irrilevante ai fini che qui interessano: le fatture prodotte, rimesse dal venditore, a per € 38.500,00 e a Controparte_1
6 e per il restante importo, nulla provano in ordine Parte_2 CP_2 all'individuazione del soggetto che materialmente ha sostenuto i relativi esborsi, anche perché le informazioni ivi contenute contrastano con quanto ammesso dalla stessa convenuta, ossia che € 70.000,00 erano provenienti dai risparmi del de cuius.
Ad ogni buon conto, la convenuta non è stata in grado di addurre alcuna verosimile circostanza sulla cui base possa oggi ritenersi che ella disponesse, effettivamente, dell'ingente quantitativo di danaro che è stato speso per l'acquisto dell'immobile.
Non sfugga, da ultimo, la circostanza che, nell'ambito del richiamato atto pubblico di compravendita, si osserva un assordante silenzio circa l'identità del solvens, nel senso che, pur dichiarandosi il dato storico dell'integrale versamento del corrispettivo pattuito, nulla viene detto circa l'autore del pagamento medesimo, nonché circa le modalità e, soprattutto, la tempistica di esecuzione dello stesso.
In particolare, non si fa menzione della provenienza del pagamento in oggetto dal patrimonio dell'odierna convenuta, ad onta della sua veste ufficiale di acquirente, quale nuda proprietaria, del bene immobile trasferitole a titolo oneroso. A tal riguardo, vorrebbe dimostrare di aver Controparte_1 sostenuto il pagamento di parte del prezzo dell'immobile, per € 7.000,00, richiamando il testo dell'atto pubblico, ove, all'art. II, si afferma che: “…Euro 77.000,00, che viene pagato ora dalla parte acquirente alla parte venditrice quanto ad Euro 7.000,00 (settemila/00) a mezzo moneta contante avente corso legale,
e quanto ad Euro 70.000 (settantamila/00) a mezzo assegno circolare di pari importo intestato alla parte venditrice”: la difesa della convenuta ritiene che l'esplicita menzione della “parte acquirente” renderebbe evidente il riferimento alla convenuta , omettendo – però – di considerare che con Controparte_1
l'atto pubblico in discussione mentre ha acquistato la nuda proprietà, il de cuius e Controparte_1 hanno acquistato l'usufrutto vita natural durante, sicché anch'essi configuravano in sede CP_2 di stipula quali “parti acquirenti”, di guisa che il generico riferimento, nel testo del richiamato atto alla
“parte acquirente” non rende noto chi di fatto abbia sostenuto l'esborso.
I richiamati elementi unitariamente considerati tracciano un quadro pienamente compatibile con l'assunto attoreo della esclusiva provenienza, proprio dal patrimonio del padre defunto, del denaro utilizzato per la corresponsione del saldo del prezzo. Non persuade, a tal proposito, la tesi sostenuta dalle convenute circa la parziale provenienza, del denaro utilizzato per l'acquisto, da parte della in regime di CP_2 comunione di beni con il , non essendovi prova alcuna che le risorse pecuniarie impiegate Parte_2 provenissero dalla comunione e rammentandosi come, pur in regime di comunione, taluni beni conservano il loro carattere personale (art. 179 c.c.)
Appurato che il prezzo per l'acquisto dell'immobile di Tortoreto era stato interamente pagato dal de cuius deve essere delibata positivamente la domanda di accertamento della simulazione Parte_2 proposta da parte attrice, dovendosi senz'altro ritenere sussistente una donazione indiretta effettuata dal de cuius in favore della figlia CP_1
Invero, l'intestazione in nome del figlio di un bene immobile acquistato dai genitori configura una donazione indiretta dell'immobile, sia nel caso di acquisto da parte del figlio con il denaro appositamente fornito dai genitori, sia nel caso di pagamento contestuale da parte dei genitori, sia nel caso di conclusione del contratto da parte dei genitori a favore del figlio;
infatti, “nell'ipotesi di acquisto di un immobile con denaro proprio del disponente ed intestazione ad altro soggetto, che il disponente intende in tal modo
7 beneficiare, la compravendita costituisce strumento formale per il trasferimento del bene ed il corrispondente arricchimento del patrimonio del destinatario e, quindi, integra - anche ai fini della collazione - donazione indiretta del bene stesso e non del danaro” (Cass. Civ., Sez. II, Sentenza n. 13619 del 30/5/2017).
Deve, pertanto, essere accolta la domanda di collazione dell'intero bene immobile, posto che, a seguito del decesso della convenuta venuto definitivamente meno il suo diritto di CP_2 usufrutto (art. 1014 c.c.), ed essendosi consolidata la piena proprietà in capo a il Controparte_1 bene donato deve essere soggetto a collazione quanto alla piena proprietà. Ai sensi dell'art. 746 c.p.c., al donatario sarà rimessa la scelta tra il conferimento per imputazione o il Controparte_1 conferimento in natura, a meno che il bene non sia stato medio tempore alienato o ipotecato (art. 747 c.c.), dovendosi in tal caso procedere necessariamente per imputazione.
II – COLLAZIONE DELLE SOMME DEPOSITATE NEL LIBRETTO DI DEPOSITO A RISPARMIO PRESSO LA
FILIALE POSTE ITALIANE DI TERAMO VIA CONA E DEL CONTO CORRENTE ESISTENTE PRESSO LA FILIALE
DI TERAMO VIA CONA, BANCA POPOLARE DI CP_4
Parte attrice ravvisa, poi, nella cointestazione del libretto di deposito a risparmio e del conto corrente, una donazione indiretta da parte del defunto in favore della moglie Parte_2 CP_2
chiedendo – pertanto – la collazione delle somme presenti sul libretto ed eccedenti la percentuale del
[...]
50%, già caduta pacificamente in successione.
La domanda si fonda sul presupposto i predetti conti erano alimentati esclusivamente da
[...]
con la propria pensione. Parte_2
Premesso che la domanda, a seguito dell'intervenuto decesso della e del subentro – CP_2 nella sua posizione – delle figlie e odierne parti processuali, non ha più ragion d'essere, Pt_1 CP_1 in quanto le somme di cui è richiesta la collazione in ogni caso andranno a confluire nella massa ereditaria facente capo alla da dividersi in parti uguali tra le due figlie, il Tribunale osserva quanto segue, CP_2 comunque rilevante ai fini della domanda di divisione ereditaria.
La cointestazione attribuisce a ciascun intestatario, a norma dell'art. 1298, co. 2, cod. civ., la contitolarità per parti uguali del saldo attivo del conto stesso, a meno che non venga dimostrato che le somme versate siano di pertinenza soltanto di uno dei correntisti, che non può ritenersi raggiunta soltanto per il fatto che l'alimentazione del conto sia avvenuta da parte di uno solo tra loro: invero, affinché possa configurarsi una donazione indiretta della metà degli importi depositati nel tempo su un conto da uno soltanto dei correntisti, è necessario dare la prova dell'animus donandi che ha assistito ogni singolo versamento, che, in questo caso, è del tutto assente.
Nel caso di specie, inoltre, i coniugi erano in regime di comunione dei beni, ciò che rende ancor più evidente la fondatezza della domanda.
III – DOMANDE RICONVENZIONALI PROPOSTE DA PARTE CONVENUTA.
Per evidenti motivi, la domanda di rimborso spese proposta dalla nei confronti CP_2 dell'attrice non ha più ragion d'essere, essendo la stessa attrice subentrata alla in qualità di CP_2 erede, unitamente alla sorella Ed infatti, in comparsa conclusionale parte convenuta insiste CP_1
8 unicamente per il rigetto della domanda attorea e per l'accoglimento della domanda riconvenzionale di divisione.
Quanto a quest'ultima, essendo ricompresi nell'asse ereditario beni immobili, è necessario verificare preliminarmente sia l'esistenza del diritto di proprietà su detti beni in capo al defunto al momento dell'apertura della successione, sia la successiva permanenza del diritto in capo agli eredi, sia, infine, l'assenza di iscrizioni ipotecarie;
tali accertamenti, da effettuare d'ufficio in quanto indispensabili al fine di verificare sia la legittimazione attiva e passiva delle parti sia l'integrità del contraddittorio, richiedono necessariamente l'esame delle trascrizioni eseguite presso i registri immobiliari, le quali costituiscono l'unico strumento di pubblicità previsto dall'ordinamento in relazione ai diritti reali sui beni immobili.
Nell'adìre il giudice per la divisione di comunione ereditaria, è indispensabile l'allegazione alla domanda dei certificati storici catastali e della documentazione concernente le iscrizioni e le trascrizioni relativamente ai beni nell'ultimo ventennio, quanto meno della relazione notarile in sostituzione, attestante le risultanze delle visure catastali e dei registri immobiliari: ciò è indispensabile per verificare le condizioni dell'azione di divisione, quali l'effettiva esistenza del diritto dominicale in capo alle parti del giudizio (ai fini della legittimazione attiva e passiva) e l'esistenza o meno di altri eventuali litisconsorti necessari
(creditori o aventi causa da un partecipante alla comunione) ex artt. 1113 c.c. e 784 c.p.c.
A tale esigenza può sovraintendere d'ufficio il giudice della divisione, il quale può ordinare alle parti la produzione della documentazione occorrente (in tal senso da ultimo Cass. n. 10067/2020).
La causa deve, pertanto, essere rimessa sul ruolo e, previo invito delle parti alla produzione della documentazione poc'anzi richiamata, potrà procedersi alla divisione della massa ereditaria del de cuius
, composta, all'esito di quanto statuito con la presente sentenza, da: Parte_2
1) quota di proprietà pari a ½ dell'appartamento sito in Teramo via Cona 104/H, catastalmente contraddistinto al fg. 67, particella 215, sub 7, cat. A/2, vani 7, rendita € 903,80;
2) intera proprietà dell'appartamento sito in Tortoreto traversa via A. MO, catastalmente contraddistinto al fg. 26, p.lla 2930, sub 68, cat. A/2 vani 4, rendita € 351,19;
3) 50% delle somme esistenti sul libretto di deposito a risparmio n. 62194/44675218 al momento della successione, recante un saldo attivo all'epoca del decesso di € 19.115,61;
4) 50% delle somme esistenti sul conto corrente n. 90234 aperto presso filiale Controparte_4 di Teramo Via Cona, recante un saldo attivo all'epoca del decesso di € 4.986,88;
5) autovettura Seat Ibiza targata CN587ED.
Anche sulla domanda di rendiconto si deciderà all'esito del supplemento istruttorio.
Quanto alla governo delle spese di lite, si provvederà al definitivo.
p.q.m.
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica in persona del Giudice dott.ssa Mariangela
Mastro, non definitivamente decidendo la causa iscritta al n. 3137/2017 R.G., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa ed assorbita, così provvede:
1) DICHIARA aperta la successione di , deceduto in Teramo il 29 febbraio Parte_2
2016;
2) DICHIARA che la compravendita del 18 settembre 2009 dissimula una donazione indiretta in favore della convenuta da parte del de cuius Controparte_1 [...]
; Parte_2
9 3) in accoglimento della domanda di collazione, tenuta Parte_3
a conferire in collazione alla massa ereditaria l'immobile sito in Tortoreto (TE) traversa di via DO MO catastalmente contraddistinto al foglio 26 particella 2930 sub. 68 cat.
A/2 vani 4 rendita € 351,19; 4) RIGETTA la domanda attorea di collazione delle somme presenti sul libretto di deposito a risparmio presso la filiale di Teramo Via Cona e del conto corrente CP_3 esistente presso la filiale di Teramo via Cona, Controparte_4
5) DISPONE come da separata ordinanza per il prosieguo del giudizio;
6) spese al definitivo.
Così deciso, in Teramo, il giorno 27 gennaio 2025.
Il Giudice
Mariangela Mastro
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