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4 gennaio 1957
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13 marzo 1958
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14 maggio 1964
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26 maggio 1971
26 maggio 1971
Art. 4.
E' istituito il ruolo del personale di dattilografia, comprendente cinquecento unita'. (1) (3) ((6)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 20 febbraio 1958, n.58 ha disposto (con l'art. 1) che "Il ruolo del personale di dattilografia, istituito con la legge 27 dicembre 1956, n. 1444 , e' aumentato di mille e duecento unita'." --------------- AGGIORNAMENTO (3) La L. 11 aprile 1964, n.264 ha disposto (con l'art. 1) che "Il ruolo del personale di dattilografia, istituito con legge 27 dicembre 1956, n. 1444 , e successivamente aumentato con legge 20 febbraio 1958, n. 58 , e' ulteriormente aumentato di settecento unita'." --------------- AGGIORNAMENTO (6) La L. 31 marzo 1971, n.274 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il ruolo del personale di dattilografia, istituito con legge 27 dicembre 1956, n. 1444 , e' sostituito da quello di cui alla tabella A allegata al presente decreto. L'aumento dei quattromila posti e' cosi' ripartito: ottocento dal 1 luglio 1971; cinquecento dal 1 luglio 1972; milletrecento dal 1 luglio 1973 e i restanti millequattrocento posti dal 1 luglio 1974."
E' istituito il ruolo del personale di dattilografia, comprendente cinquecento unita'. (1) (3) ((6)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 20 febbraio 1958, n.58 ha disposto (con l'art. 1) che "Il ruolo del personale di dattilografia, istituito con la legge 27 dicembre 1956, n. 1444 , e' aumentato di mille e duecento unita'." --------------- AGGIORNAMENTO (3) La L. 11 aprile 1964, n.264 ha disposto (con l'art. 1) che "Il ruolo del personale di dattilografia, istituito con legge 27 dicembre 1956, n. 1444 , e successivamente aumentato con legge 20 febbraio 1958, n. 58 , e' ulteriormente aumentato di settecento unita'." --------------- AGGIORNAMENTO (6) La L. 31 marzo 1971, n.274 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il ruolo del personale di dattilografia, istituito con legge 27 dicembre 1956, n. 1444 , e' sostituito da quello di cui alla tabella A allegata al presente decreto. L'aumento dei quattromila posti e' cosi' ripartito: ottocento dal 1 luglio 1971; cinquecento dal 1 luglio 1972; milletrecento dal 1 luglio 1973 e i restanti millequattrocento posti dal 1 luglio 1974."
Giurisprudenza • 1
- 1. Corte Cost., sentenza 02/04/1986, n. 73Provvedimento: […] Per tale tipo di rapporto, conservato in vigore fino al 31 dicembre 1972, anche dopo l'istituzione, cioè, del ruolo del personale di dattilografia (art. 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1444), varie norme di legge hanno determinato, da un lato, la misura del compenso (nel periodo per cui è causa, l'art. 3 della legge 28 luglio 1960, n. 777 e l'art. 3 della legge 20 dicembre 1962, n. 1719) ed hanno precisato, dall'altro, che l'assunzione poteva comportare un rapporto protraentesi nel tempo, senza soluzione di continuità. […]Leggi di più...
- non fondatezza della questione.·
- cancellerie giudiziarie·
- asserita lesione del principio del compenso equo e sufficiente·
- asserita violazione del principio di uguaglianza·
- controllo ai fini dell'osservanza del principio della retribuzione sufficiente·
- dattilografi ed amanuensi giudiziari retribuiti con i proventi della cancelleria·
- singole prestazioni enucleabili dal complesso dell'attivita'·
- retribuzione con una quota dei proventi di cancelleria·
- esclusione. ordinamento giudiziario·
- lavoro autonomo·
- personale addetto ai lavori di copiatura·
- entita'·
- omesso riconoscimento delle correlative garanzie giuridico-economiche·
- sent. 73/86 a. ordinamento giudiziario·
- possibile instaurazione di rapporto atteggiantesi, in concreto, come lavoro subordinato