Cass. civ., sez. I, sentenza 15/01/1999, n. 371
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Sentenza 15 gennaio 1999

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Il D.M. n. 585 del 1985, che ha inserito tra le prestazioni stragiudiziali rese dagli avvocati anche l'attività arbitrale, prevedendo, al punto nove della tabella, onorari da un minimo di tre a un massimo di otto milioni per controversie del valore fino a L. 50.000.000, e onorari via via superiori determinati "sul maggior valore delle controversie", va interpretato nel senso che, per le controversie eccedenti il suddetto valore, alla base di onorario prevista per le controversie inferiori ai 50.000.000 debba essere aggiunto il solo importo previsto (ovviamente entro il limite minimo e massimo) per lo scaglione corrispondente al valore della controversia, dovendosi perciò escludere che allo scaglione tariffario relativo al valore della controversia si debba sommare ogni scaglione inferiore intermedio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 15/01/1999, n. 371
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 371
    Data del deposito : 15 gennaio 1999

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