Sentenza 15 gennaio 1999
Massime • 1
Il D.M. n. 585 del 1985, che ha inserito tra le prestazioni stragiudiziali rese dagli avvocati anche l'attività arbitrale, prevedendo, al punto nove della tabella, onorari da un minimo di tre a un massimo di otto milioni per controversie del valore fino a L. 50.000.000, e onorari via via superiori determinati "sul maggior valore delle controversie", va interpretato nel senso che, per le controversie eccedenti il suddetto valore, alla base di onorario prevista per le controversie inferiori ai 50.000.000 debba essere aggiunto il solo importo previsto (ovviamente entro il limite minimo e massimo) per lo scaglione corrispondente al valore della controversia, dovendosi perciò escludere che allo scaglione tariffario relativo al valore della controversia si debba sommare ogni scaglione inferiore intermedio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 15/01/1999, n. 371 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 371 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Alfredo ROCCHI - Presidente -
Dott. Giammarco CAPPUCCIO - Consigliere -
Dott. Vincenzo FERRO - Consigliere -
Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI - Rel. Consigliere -
Dott. Giuseppe Maria BERRUTI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
NV SE, LI IS, elettivamente domiciliati in ROMA PIAZZA TREVI 86, presso l'avvocato BARBANTINI MARIA TERESA, che li rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrenti -
contro
C.S.M. CENTRO SVILUPPO MATERIALI SpA, A.T.M.C. ECOLOGIA Srl;
- intimati -
e sul 2^ ricorso n^ 13158/96 proposto da:
CENTRO SVILUPPO MATERIALI SpA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FEDERICO CESI 21, presso l'avvocato MASSIMO GRECO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato CUOMO ULLOA ALBERTO, giusta mandato in calce al controricorso e ricorso incidentale;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
NV SE, LI IS, A.T.M.C. ECOLOGIA Srl;
- intimati -
avverso l'ordinanza del Tribunale di GENOVA depositata il 26/07/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/09/98 dal Consigliere Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI;
udito per il resistente e ricorrente incidentale, l'Avvocato Cuomo Ulloa, che ha chiesto il rigetto del ricorso principale;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. Giovanni LO CASCIO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso principale con l'assorbimento dell'ultimo motivo;
l'accoglimento del ricorso incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ordinanza del 23 - 26 luglio 1996 il Presidente del Tribunale di Genova liquidava in favore degli avvocati Giambattista Petrelli, Marco Prosperetti e Giuseppe Benvenuti, il primo quale presidente , gli altri due quali componenti del collegio arbitrale che aveva deciso la controversia insorta tra la A.T.M.C. Ecologia s.r.l. e la C.S.M. Centro Sviluppo Materiali s.p.a., rispettivamente la somma di L. 68.200.000 in favore del primo e quella di L. 51.150.000 in favore di ciascuno degli altri.
Osservava in motivazione l'organo decidente che andava applicata la tariffa forense di cui al d.m. 5 ottobre 1994 n. 585 , vigente al momento della pronuncia del lodo, e non quella operante all'epoca dell'inizio della procedura arbitrale;
che al fini della liquidazione del compenso il valore della causa doveva identificarsi nella somma complessivamente attribuita dagli arbitri alla parte vincitrice per capitale, rivalutazione ed interessi, pari a circa L.900.000.000 , in applicazione dell'art. 6 n. 1 delle disposizioni relative alle prestazioni giudiziali mi materia civile;
che il compenso minimo e massimo previsto dalla voce n. 9 della tariffa in materia stragiudiziale per gli scaglioni superiori a quello base andava determinato sommando i compensi previsti per tutti gli scaglioni inferiori;
che in concreto il compenso era liquidabile per l'intero collegio nell'importo complessivo di L. 170.500.000, tenuto conto che la somma attribuita alla parte vincitrice si avvicinava al massimo dello scaglione e che la causa,. istruita con l'assunzione di impegnative prove orali, si era rivelata abbastanza complessa . Avverso tale ordinanza hanno proposto ricorso per cassazione gli avvocati Benvenuti e Petrelli deducendo quattro motivi. La Centro Sviluppo Materiali s.p.a. ha resistito con controricorso ed ha proposto ricorso incidentale fondato su un unico motivo. Alla precedente udienza del 16 marzo 1998 questa Suprema Corte rilevato che il controricorso e ricorso incidentale non era stato notificato alla A.T.M.C. Ecologia s.r.l., ha ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti di detta società. Effettuata la relativa notifica nel termine all'uopo concesso , è stata nuovamente fissata l'udienza di discussione . MOTIVI DELLA DECISIONE
Va innanzi tutto disposta la riunione del ricorso principale e di quello incidentale, ai sensi dell'art. 335 c.p.c., in quanto concernenti il medesimo provvedimento .
Con il primo motivo di ricorso, denunciando falsa applicazione dell'art. 6 della tariffa forense relativa alle prestazioni in materia civile approvata con d.m. 5 ottobre 1994 n. 585 e violazione dell'art. 5 della tariffa forense in materia stragiudiziale approvata con lo stesso d.m., si deduce che erroneamente il presidente, peraltro in evidente contraddizione con la corretta premessa che andava applicata la tariffa professionale vigente per gli onorari e le indennità spettanti in materia stragiudiziale, ha ritenuto doversi aver riguardo alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata, in applicazione dell'art. 6 comma 1 della tariffa in materia giudiziale civile .
Con il secondo motivo si denuncia illogicità e contraddittorietà della motivazione nel punto in cui , sull'erroneo presupposto dell'applicabilità dell'art. 6 comma 1 , relativo alle prestazioni giudiziali in materia civile, si è identificato il valore della pratica con la somma attribuita alla parte vincitrice. Con il terzo motivo si denuncia ancora omissione e/o insufficienza di motivazione circa la determinazione del valore da prendere in considerazione per la liquidazione del compenso.
Con il quarto motivo , denunciando violazione di legge, si sostiene che per effetto degli errori innanzi denunciati il giudicante ha violato il principio di inderogabilità della tariffa professionale vigente.
Tali motivi vanno esaminati congiuntamente, per la loro logica connessione.
Essi sono fondati.
Come risulta dall'esposizione in fatto che precede, il presidente del Tribunale ha ritenuto applicabile nella specie il d.m. 5 ottobre 1994 n. 585, vigente al momento della pronuncia del lodo, di approvazione della delibera del Consiglio nazionale forense in data 12 giugno 1993, il quale - come è noto - ha con disposizione innovativa inserito tra le prestazioni in materia stragiudiziale anche l'attività arbitrale , determinando l'onorario dovuto all'avvocato quale arbitro unico o al collegio arbitrale composto di avvocati (rispettivamente n. 8 e 9 della relativa tabella ).
Poiché su tale affermazione nessuna delle parti ha formulato censure - essendosi limitata la controricorrente ha denunciare in sede di ricorso incidentale - come tra breve si esporrà - l'erronea interpretazione ed applicazione della tabella relativa agli onorari in materia stragiudiziale di cui al citato d.m., deve ritenersi che sul punto si sia formato il giudicato.
La predeterminazione in via normativa dell'onorario spettante all'avvocato per l'attività in questione comporta che il potere di liquidazione dell'onorario affidato al presidente del tribunale dall'art. 814 c.p.c. - esercitabile secondo la disciplina precedente con piena libertà di scegliere , secondo il prudente apprezzamento dell'organo decidente , i criteri di valutazione più adeguati in concreto all'oggetto della controversia, alla natura ed all'entità dei compiti attribuiti agli arbitri, ricorrendo eventualmente, soltanto in via sussidiaria, alle tariffe di particolari professioni (v. per tutte Cass. 1997 n. 6507) - può ora esprimersi soltanto nell'ambito dei limiti minimo e massimo previsti dalla tabella. Tanto premesso, va rilevato che l'art. 5 delle norme generali in materia di attività stragiudiziale detta disposizioni specifiche per la determinazione del valore in tale settore di attività , prevedendo in particolare al primo comma che il valore della pratica o dell'affare si determina a norma del codice di procedura civile, ossia secondo i principi generali posti dagli artt. 10 e ss. c.p.c. Appare pertanto evidente l'errore del provvedimento impugnato per aver richiamato ed applicato l'art. 6 delle disposizioni relative alle prestazioni giudiziali , ed in particolare la norma che nella liquidazione degli onorari a carico del soccombente dispone pur sempre che il valore della causa sia determinato a norma del codice di procedura civile, ma conferisce al giudice la facoltà di aver riguardo , in relazione ai giudizi per pagamento di somme , ed al fine di moderare la rivalsa delle spese entro i limiti del valore giudizialmente accertato, alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata .
Spetterà pertanto al giudice del rinvio procedere alla determinazione del valore della controversia arbitrale secondo la norma innanzi indicata .
Con l'unico motivo del ricorso incidentale , denunciando violazione della tabella ( voce 9 ) allegata alla tariffa degli onorari ed indennità spettanti agli avvocati in materia stragiudiziale approvata con d.m. 5 ottobre 1994 n. 585 , si deduce che il presidente del Tribunale ha errato nel ritenere che ai fini della determinazione dell'onorario si dovesse sommare allo scaglione tariffario relativo al valore della controversia ogni scaglione inferiore , dovendosi invece considerare soltanto lo scaglione corrispondente al valore della pratica.
La censura merita accoglimento , nei limiti che saranno ora precisati. Come è noto, il punto 9 della tabella relativa all'attività del collegio arbitrale prevede onorari da un minimo di L.
3.000.000 ad un massimo di L.
8.000.000 per controversie del valore fino a L. 50.000.000 ed onorari via via superiori " sul maggior valore " delle controversie : la questione posta nel motivo di ricorso investe il significato e l'incidenza dell'espressione " sul maggior valore " nel sistema di quantificazione dell'onorario delineato dal richiamato punto 9. Ritiene la Corte che la disposizione in esame debba essere correttamente interpretata nel senso che per le controversie di valore superiore a L. 50.000.000 gli onorari previsti in relazione a cause non eccedenti tale valore vanno comunque corrisposti, costituendo essi la base minima di liquidazione, e che ad essi debba essere aggiunto il solo importo previsto , ovviamente entro il limite minimo e massimo , per lo scagli corrispondente al valore della causa . Ciò vale a dire che l'onorario aggiuntivo deve essere applicato una sola volta, in relazione al valore della pratica e quindi al corrispondente scaglione di riferimento.
Tale lettura appare suffragata da argomenti di carattere letterale e logico innanzi tutto, sotto il primo profilo, è evidente che l'espressione innanzi richiamata resterebbe priva di ogni rilievo ove si accedesse alla diversa interpretazione prospettata dalla controricorrente , secondo la quale sarebbe applicabile il solo scaglione corrispondente al valore della controversia. Un ulteriore elemento in tal senso , sempre sul piano letterale, è desumibile dal capoverso successivo, che nel regolare gli onorari per le controversie di valore superiore a L. 50.000.000.000 fa riferimento a quelli indicati "nello scaglione precedente" , con la previsione aggiuntiva dello 0,50% sulla parte eccedente detto valore . Il riferimento al singolare all'ultimo scaglione e la limitata applicazione di detta percentuale aggiuntiva alla parte eccedente consente agevolmente di ravvisare la piena autonomia ed autosufficienza - salvo il richiamato limite minimo dettato per le controversie fino a L. 50.000.000 - dei valori via via previsti in successione.
La lettura suindicata appare altresì conforme all'impostazione complessiva delle tariffe professionali, che nella determinazione degli onorari in tutti i settori di attività previsti indicano importi gradualmente crescenti in funzione del valore delle controversie, e tuttavia con margini di sovrapposizione tra importi progressivi nei limiti minimo e massimo. Nel sistema così delineato è invero ben possibile - e nella pratica frequentemente avviene - che per una controversia di minor valore sia liquidato un onorario maggiore, nel rispetto beninteso dei minimi e dei massimi, rispetto a quello di una controversia di valore più elevato, ma di minor complessità.
Coerente con tale impostazione appare anche la diversa tecnica di aumento degli onorari adottata nella disposizione relativa alla redazione dei contratti e degli altri atti indicati nel n. 2 lett. f) della stessa tabella, che fa anch'essa riferimento al " maggior valore " , prevedendo tuttavia percentuali via via decrescenti su detto maggior valore , in modo da garantire la necessaria gradualità in relazione a valori crescenti , secondo il criterio generale innanzi richiamato.
Al contrario, l'interpretazione seguita nel provvedimento impugnato - secondo la quale , una volta individuato il valore della controversia, si dovrebbe sommare al relativo scaglione tariffario ogni scaglione inferiore - vale a conferire un'estrema rigidità alle tariffe, così da comportare , come ha correttamente rilevato la ricorrente in via incidentale, che una sola lira di maggior valore faccia elevare l'onorario minimo e massimo in misura notevolissima ed in modo del tutto irrazionale .provvedimento impugnato deve essere pertanto cassato e la causa rinviata ad altro giudice, che si designa nel presidente del Tribunale di Genova in persona di altro magistrato, che pronuncerà anche sulle spese di questo giudizio di cassazione.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE Riunisce i ricorsi e li accoglie entrambi. Cassa e rinvia anche per le spese al presidente del Tribunale di Genova in persona di altro magistrato.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della I sezione civile il 30 settembre 1998. Depositato in Cancelleria il 15 gennaio 1999.