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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 11/06/2025, n. 480 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 480 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVIGO
- SEZIONE CIVILE -
Il Tribunale di Rovigo, in composizione monocratica ed in persona del dott. Nicola Del Vecchio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 434/2024 R.G. promossa da
DA
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Parte_1 C.F._1
Palisi, elettivamente domiciliato come in atti;
- attore -
nei confronti di
Controparte_1
(C.F./P.IVA , in persona del legale rappresentante pro tempore, in qualità di
[...] P.IVA_1
mandataria di (C.F./ P. IVA ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Lorenzo Locatelli, elettivamente domiciliata come in atti;
-convenuta -
e di
C.F. , contumace Controparte_3 C.F._2
- convenuta contumace –
CONCLUSIONI
Per l'attore: come da verbale di udienza dell'11.6.2025
Per la convenuta costituita: come da verbale di udienza dell'11.6.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione depositato il 14.3.2024 ha chiesto la condanna dei Parte_1
convenuti in solido al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, quantificati in euro
1 36.973,08, in esito all'accertamento della responsabilità di nella causazione del Controparte_3
sinistro stradale verificatosi il 17.7.2023.
In particolare, l'attore ha dedotto che alla predetta data, mentre aveva regolarmente impegnato a mezzo della propria auto l'intersezione tra SS 16 e Viale Porta Adige direzione Rovigo-Padova, è entrato in collisione con l'autoveicolo condotto dalla proveniente a forte velocità dall'opposta direzione, CP_3 non riuscendo ad evitare l'impatto.
Parte attrice ha quindi dedotto di aver inutilmente chiesto il risarcimento dei danni da lui subiti in conseguenza del sinistro alla propria Compagnia Assicuratrice, come quantificati dal consulente di parte, e pertanto ha invocato nell'odierno procedimento la responsabilità in solido della quale CP_3
responsabile civile, e di quale compagnia assicuratrice della convenuta per la RCA Controparte_2
obbligatoria.
Da ultimo, il ha chiesto l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio volta alla Pt_1
ricostruzione della dinamica del sinistro, e di una CTU medico-legale al fine valutare il pregiudizio alla salute dallo stesso patito.
In data 18.6.2024 si è costituita in giudizio la Controparte_1
in qualità di mandataria di chiedendo il rigetto di tutte le
[...] Controparte_2 pretese formulate dell'attore, attesa la responsabilità in via esclusiva del in ordine alla Pt_1 causazione del sinistro, ovvero, in via subordinata, la riduzione dell'importo da corrispondersi alla controparte in via risarcitoria.
All'esito dell'udienza di comparizione personale dell'11.9.2024, il giudice ha disposto il mutamento del rito da ordinario a semplificato di cognizione, fissato l'udienza di discussione ex art. 281 duodecies
c.p.c., disponendone lo svolgimento nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.
Depositate le memorie ex art. 281 duodecies, comma 4, c.p.c., all'esito dell'udienza del 4.12.2024, il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione ha fissato l'udienza di discussione ex art. 281 sexies
c.p.c.
2. Anzitutto deve essere dichiarata la contumacia della convenuta in quanto, Controparte_3
nonostante la regolarità della notifica, la stessa non ha provveduto alla costituzione in giudizio.
2.1. Nel merito, risulta provato che il veicolo condotto dall'attore, che viaggiava in direzione Rovigo-
Padova, sia entrato in collisione con l'autoveicolo condotto dall' nei pressi dell'intersezione con CP_3 la S.S.16, in località Rovigo, allorquando quest'ultima, che sopraggiungeva dall'opposta direzione, aveva intrapreso la manovra di svolta a sinistra.
2 Tale ricostruzione trova riscontro nel verbale redatto dagli Agenti di Polizia Municipale di Rovigo, intervenuti nell'immediatezza del fatto e nell'allegato schizzo planimetrico (Cfr. doc. 1, parte attrice), oltre che dalle deduzioni delle parti in lite.
Secondo la versione offerta dal , tuttavia, la responsabilità del sinistro sarebbe da ricondursi Pt_1 esclusivamente alla condotta tenuta dalla atteso che quest'ultima avrebbe intrapreso la CP_3 manovra di svolta incurante della circostanza che il veicolo attoreo avesse già impegnato l'incrocio dopo lo stop.
Diversamente, la compagnia assicuratrice convenuta ha evidenziato che lo stato dei luoghi e i rilievi eseguiti dagli agenti intervenuti comproverebbero l'esclusiva responsabilità del sinistro in capo al
, a cui peraltro è stata comminata la sanzione per non avere assicurato la precedenza in Pt_1 violazione dell'art. 145, comma 5 C.d.s..
Orbene, in punto di diritto, è noto che “in tema di sinistri derivanti dalla circolazione stradale,
l'apprezzamento del giudice di merito relativo alla ricostruzione della dinamica dell'incidente, all'accertamento della condotta dei conducenti dei veicoli, alla sussistenza o meno della colpa dei soggetti coinvolti e alla loro eventuale gradazione, al pari dell'accertamento dell'esistenza dell'esclusione del rapporto di causalità tra i comportamenti dei singoli soggetti e l'evento dannoso, si concreta in un giudizio di mero fatto, sottratto al sindacato di legittimità, qualora il ragionamento posto a base delle conclusioni sia caratterizzato da completezza, correttezza e coerenza dal punto di vista logico – giuridico” (Cass. Civ. n. 14358 del 5.6.2018).
Tanto premesso, sia alla luce delle deduzioni delle parti che dei documenti prodotti, non appare revocabile in dubbio la responsabilità del in ordine alla causazione del sinistro de quo. Pt_1
In primo luogo, dall'esame dei luoghi ove è occorso il sinistro, come peraltro dedotto dallo stesso attore, nel tratto di strada in questione ai veicoli transitanti lungo Viale Porta Adige con direzione
Padova è imposto l'obbligo di arrestare la marcia prima di impegnare l'incrocio al fine di garantire la precedenza ai veicoli provenienti in senso contrario di marcia con direzione Ferrara dalla S.S.16, intenzionati a svoltare alla propria sinistra, attesa la presenza della segnaletica di stop.
Come statuito sul punto dalla Suprema Corte “l'obbligo imposto ai conducenti di veicoli di arrestare la marcia e cedere la precedenza nei due sensi, quando vi sia un cartello di stop in prossimità di un crocevia, ha carattere rigido, con la conseguenza che la fermata a detto segnale deve effettuarsi almeno per un attimo quando l'area del crocevia è libera, mentre deve protrarsi, in caso di
3 sopravvenienza di veicoli sulla strada che si sta per imboccare, il tempo necessario a consentire a tutti detti veicoli di passare con precedenza” (Cass. Civ. n. 4055 del 19.2.2009).
In altre parole, l'attore, al momento dell'arresto del proprio mezzo in prossimità dello stop, avrebbe dovuto sincerarsi dell'assenza di veicoli lungo la corsia di canalizzazione in procinto di svoltare a sinistra o, comunque, in avvicinamento per compiere tale manovra.
2.2 Tanto premesso deve osservarsi che dalla documentazione acquisita nel corso del giudizio è desumibile che il non abbia adempiuto con diligenza agli obblighi imposti dal Codice della Pt_1
Strada in presenza della segnaletica di stop, anche alla luce della sopra richiamata interpretazione della
Suprema Corte.
In particolare, è desumibile dal verbale di intervento redatto dagli Agenti di Polizia Municipale, nonché dal rilievo planimetrico del sinistro stradale (Cfr. doc. 1, parte attrice) che la collisione fra le due vetture antagoniste abbia interessato la porzione centro sinistra della parte frontale del veicolo condotto dall'attore e la parte anteriore destra del mezzo condotto dalla convenuta.
Ebbene, tenuto conto del punto di impatto tra i veicoli, in particolare di quello della convenuta, può desumersi che l'autovettura del ha colpito il veicolo condotto dall' nel momento in cui Pt_1 CP_3 quest'ultima aveva già intrapreso la manovra di svolta, con la conseguenza che la condotta di guida dallo stesso tenuta deve ritenersi, oltreché impudente e imperita, anche evidentemente omissiva dell'obbligo di assicurare la precedenza all'altra vettura.
A sostegno di tale disamina, può essere altresì valorizzata la circostanza che gli agenti verbalizzanti intervenuti in loco hanno sanzionato la condotta di guida tenuta dall'attore, avendo riscontrato la violazione del disposto di cui all'art. 145, comma 5, C.d.s, mentre nessuna infrazione al Codice della
Strada è risultata addebitabile alla CP_3
Circa il valore probatorio dei rilievi del sinistro e dello stesso verbale di contestazione, vale precisare che, secondo un orientamento pacifico, “gli atti redatti dai pubblici ufficiali in occasione di un sinistro stradale hanno piena efficacia probatoria, ai sensi dell'art. 2700 c.c., solo circa la provenienza di essi dal pubblico ufficiale che li ha formati e i fatti che lo stesso attesti essere avvenuti in sua presenza ed essere stati da lui compiuti, ma non anche con riferimento alle modalità del sinistro stesso che vengono riferite non per constatazione diretta ma in virtù di presunzioni o di personali considerazioni logiche”
(Cass. Civ. n. 22662/2008); tuttavia, le ulteriori circostanze di fatto che egli segnali di avere accertato nel corso dell'indagine, per averle apprese da terzi o in seguito ad altri accertamenti, “costituiscono
4 materiale probatorio liberamente valutabile ed apprezzabile dal giudice, unitamente alle altre risultanze istruttorie raccolte o richieste dalle parti” (Cfr. Cass. Civ. n. 9037 dell'1.4.2019).
Dunque, non risulta affatto privo di rilievo quanto accertato direttamente dagli agenti della polizia locale intervenuti, con particolare riferimento allo stato dei luoghi ed alla riscontrata posizione dei veicoli, risultata dall'impatto tra gli stessi.
2.3 Ciò posto, la deduzione di parte attrice di aver impegnato anticipatamente il crocevia non può assumere rilevanza al fine di escludere la responsabilità esclusiva del , dal momento che, come Pt_1 evidenziato dalla Corte di legittimità, “la precedenza cronologica o di fatto può rilevare, ai fini di escludere la sua responsabilità, solo se l'introduzione nell'area di incrocio è avvenuta con tale anticipo da consentire il compimento dell'attraversamento senza porre in pericolo il conducente favorito (il quale non deve essere costretto a ricorrere a manovre di emergenza) e non in caso di avvenuta collisione, costituendo quest'ultima la prova dell'errore di valutazione delle circostanze di tempo e di luogo per l'immissione” (Cfr. Cass. Civ. n. 1992 del 18.1.2024).
Alla luce di quanto precisato, non vi è dubbio che il abbia tenuto una condotta in violazione Pt_1 dell'obbligo stabilito dall'art. 145 del Codice della Strada e pertanto deve essere ritenuto pienamente responsabile in ordine alla causazione del sinistro.
Neppure può ritenersi favorevole all'attore quanto indicato dagli agenti intervenuti circa la posizione di stasi delle vetture accertata dopo il sinistro, dal momento che in conseguenza della collisione l'autovettura dell' risultava ruotata verso sinistra, contrariamente al veicolo attoreo il quale CP_3
“ruotava leggermente verso destra nel senso longitudinale anteriore posteriore” (Cfr. doc. 1 di parte attrice).
Ebbene, la posizione dei veicoli accertata nell'immediatezza dell'incidente non comprova che la convenuta abbia effettivamente invaso la corsia opposta per anticipare la manovra di svolta, circostanza quest'ultima dedotta dall'attore ed evidenziata nella perizia di parte dallo stesso depositata (Cfr. doc. 7 di parte attrice, pag. 11), quanto piuttosto che la stessa abbia dovuto correggere la manovra di svolta a sinistra al fine di evitare l'impatto con il veicolo condotto dal , attesa la violazione dell'obbligo Pt_1 di arrestare il veicolo e di dare la precedenza all'altra vettura.
Peraltro, alla luce dei principi sopra richiamati, lo stesso evento dell'impatto è prova inequivoca, e non superata, dell'errore di valutazione commesso dal , che assume rilevanza causale assorbente, Pt_1
tale da elidere ogni nesso di riferibilità causale alla condotta della nella determinazione del CP_3
sinistro.
5 3. Nondimeno, occorre confrontarsi con il disposto dell'art. 2054 c.c., il quale stabilisce che “il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno” e che “Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli”.
In altri termini, la norma in esame, stabilisce una presunzione di eguale responsabilità tra tutti i conducenti dei veicoli coinvolti in un sinistro stradale.
In proposito, la Suprema Corte ha in particolare chiarito che “nel caso di scontro tra veicoli, ove il giudice abbia accertato la colpa di uno dei conducenti, non può, per ciò solo, ritenere superata la presunzione posta a carico dell'altro dall'art. 2054 c.c., comma 2, c.c. ma è tenuto a verificare in concreto se quest'ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida corretta” (Cfr. Cass. Civ. Sez. 3,
Ord. n. 33483 del 19.12.2024).
Pertanto, l'accertamento della responsabilità in capo all'attore non libera per ciò stesso la convenuta dalla presunzione di responsabilità concorrente di cui all'art. 2054, comma 2, c.c. sopra richiamato.
D'altronde, tuttavia, la presunzione in parola ha funzione sussidiaria, operando soltanto nel caso in cui le risultanze probatorie non consentano di accertare in modo concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso e di attribuire le effettive responsabilità del sinistro;
ne consegue che l'accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti libera l'altro dalla presunzione della concorrente responsabilità di cui all' art. 2054, comma 2, c.c., nonché dall'onere di dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno ( art. 2054, comma 1, c.c. ) e che la prova liberatoria per il superamento di detta presunzione di colpa non deve necessariamente essere fornita in modo diretto - e cioè dimostrando di non aver arrecato apporto causale alla produzione del sinistro - ma può anche indirettamente risultare tramite l'accertamento del collegamento eziologico esclusivo dell'evento dannoso con il comportamento del conducente antagonista (Cfr. Cass. Civ. Sez. III, n.
12884 del 13.5.2021; Cass. Civ. n. 9353 del 4.4.2019).
3.1. Ai fini di provare una presunta corresponsabilità della nella causazione del sinistro è CP_3 necessario vagliare in dettaglio le complessive contestazioni mosse dall'attore in relazione alla condotta di guida della controparte, suffragate dalla perizia di parte dallo stesso allegata, laddove in particolare viene sostenuto che quest'ultima avrebbe violato l'art. 145, comma 1 C.d.s. per non aver prestato massima attenzione approssimandosi ad un'ampia intersezione, nonché l'art. 146, comma 1, C.d.s. per
6 aver oltrepassato una doppia linea continua e non aver così osservato un comportamento imposto dalla segnaletica stradale (cfr. pag. 11, doc. 7, parte attrice).
Ebbene, tali censure non hanno trovato idoneo riscontro all'esito della fase istruttoria.
È verificabile per tabulas (Cfr. doc. 1, documentazione fotografica, parte attrice) che i veicoli provenienti dalla S.S.16, che occupano la corsia di canalizzazione in procinto di svoltare a sinistra, non abbiano alcun obbligo di dare precedenza, dovendo invece attenersi al divieto di invadere la corsia destinata ai veicoli provenienti dall'opposta direzione di marcia, in presenza della doppia striscia continua a sinistra.
Parte attrice non ha offerto sufficiente prova in ordine all'asserite violazioni da parte della conducente antagonista delle norme del Codice della Strada sopra richiamate, né del nesso di causalità tra tale asserita condotta e l'evento dannoso in concreto verificatosi, anche tenuto conto del più rigoroso onere probatorio posto a suo carico alla luce della contumacia della CP_3
A tal proposito, questo giudicante reputa condivisibile il principio per il quale, nel giudizio per il risarcimento dei danni causati da un sinistro stradale, anche la mancata contestazione, ad opera, della compagnia assicuratrice, della responsabilità del proprio assicurato, rimasto contumace, non esonera l'attore dell'assolvimento dell'onere probatorio a suo carico, evenienza ipotizzabile solo quando il difetto di contestazione sia riferibile alle parti avversarie regolarmente costituite in giudizio, potendo, pertanto, assumere rilievo come mera circostanza di fatto liberamente apprezzabile dal giudice, in applicazione l'art. 2733, comma 3, c.c. (Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 21096 del 19/10/2016).
3.2 Ciò posto, si richiama anzitutto quanto già in precedenza asserito in ordine al punto di collisione fra le due autovetture, nonché alla posizione dei veicoli accertata dagli agenti nell'immediatezza del sinistro, quali argomenti di per sé idonei ad escludere che parte convenuta, al fine di intraprendere la manovra di svolta a sinistra, abbia invaso la corsia destinata ai veicoli intenti a confluire nella S.S.16 dall'opposta direzione di marcia.
Nondimeno, è inoltre riscontrabile dalla documentazione fotografica versata in atti (Cfr. doc. 1 di parte attrice) che l'impatto tra i due veicoli sia avvenuto in ogni caso in un punto in cui la doppia striscia continua non era più presente, allorquando il non aveva ancora impegnato la corsia di Pt_1
immissione alla S.S.16.
E ancora, anche a voler aderire alla ricostruzione della dinamica offerta dal tecnico di parte attrice in ordine all'asserita anticipazione della manovra di svolta da parte della conducente della Jeep rispetto al
7 punto di interruzione della doppia linea continua, non vi è prova del nesso causale tra tale presunta condotta e il sinistro verificatosi in concreto.
Trattasi, peraltro, di circostanza che depone in senso del tutto sfavorevole all'attore, posto che l'eventuale anticipazione della manovra di svolta, in un punto in cui è presente la striscia continua, avrebbe dovuto consentire allo stesso di avere tempo e spazio per evitare l'impatto, a Pt_1
differenza di quanto effettivamente occorso.
Pertanto, non è possibile in ogni caso affermare la sussistenza di una relazione causale tra la presunta condotta di guida tenuta dall' in violazione delle prescrizioni del Codice della Strada e l'evento CP_3
dannoso verificatosi.
3.3 D'altro canto, invece, la violazione da parte del dell'obbligo di cui all'art. 145, comma 5, Pt_1
C.d.s., e dunque di garantire la precedenza in presenza della segnaletica di stop, risulta di per sé condotta idonea ad ascrivere la responsabilità dell'incidente sotto il profilo eziologico esclusivamente in capo all'attore.
Infatti, la presunzione di eguale colpevolezza dettata dall'art. 2054, comma 2, c.c. opera sempre sul piano della relazione causale tra la violazione delle regole di condotta, specifiche o generiche e l'evento di danno. Ove risulti che quella violazione, pur sussistente o non escludibile, non abbia avuto incidenza causale, tale accertamento potendo compiersi, come detto, anche indirettamente sulla base della valutazione del rilievo causale assorbente rivestito in concreto dalla condotta colposa dell'altro conducente – non v'è ragione di ritenere non superata quella presunzione – una diversa interpretazione finendo con l'attribuire alla norma un significato ed una valenza sanzionatoria che non ha (Cfr. Cass.
Civ. n. 19115 del 2020, ove sulla base di tali principi la S.C. ha evidenziato l'assorbente valenza causativa della relativa condotta colposa nella dinamica del sinistro, per l'improvvisa invasione della carreggiata, con esclusione di responsabilità del conducente, nonostante marciasse a velocità sostenuta, circostanza non avente efficacia causale in relazione al sinistro).
Ne discende che nel caso di esame è possibile ricondurre eziologicamente l'evento di danno in concreto verificatosi esclusivamente alla condotta omissiva riferibile all'attore rispetto all'obbligo di dare precedenza in presenza di apposita segnaletica, non soltanto sotto il profilo della causalità materiale tra tale comportamento e l'evento dannoso, ma anche sotto il profilo della c.d. causalità della colpa, ossia della dimostrazione del nesso in concreto tra la condotta violatrice e l'evento.
La condotta colposa attribuita al assume pertanto efficacia assorbente sul piano causale del Pt_1
sinistro per cui è causa, con la conseguenza che il conducente antagonista risulta liberato dalla
8 presunzione della responsabilità concorrente di cui all'art. 2054 c.c., comma 2, nonché dall'obbligo di provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno (Cfr. Cass. Civ. n. 7439 del 31.3.2011; Cass.
Civ. n. 12610 del 22.5.2018).
Diversamente invece, alla luce di quanto precisato, nessuno specifico addebito è possibile muovere alla condotta di guida tenuta dalla non essendo stata fornita da parte attrice prova idonea e CP_3
confortante in ordine alle asserite violazioni al Codice della Strada, ma soprattutto risultando del tutto esclusa la relazione causale, tanto materiale quanto sotto il profilo della colpevolezza, tra tali comportamenti e il sinistro occorso nelle modalità sopra accertate.
4. Con riferimento alla sollevata richiesta di parte attrice dell'espletamento di una C.T.U. dinamica ricostruttiva, la stessa risulta inammissibile in quanto meramente esplorativa, dal momento che è onere dell'attore fornire la prova in ordine alla effettiva dinamica del sinistro, come specificamente allegata, e di aver avuto un comportamento conforme alle prescrizioni imposte dal Codice della Strada, dal momento che “la consulenza tecnica d'ufficio ha la funzione di fornire all'attività valutativa del giudice l'apporto di cognizioni tecniche che egli non possiede, ma non è certo destinata ad esonerare le parti dalla prova dei fatti dalle stesse dedotti e posti a base delle rispettive richieste, fatti che devono essere dimostrati dalle medesime alla stregua dei criteri di ripartizione dell'onere della prova previsti dall'art. 2697 cod. civ.” (Cfr. ex multis Cass. Civ. n. 21412 del 5.10.2006).
In questa prospettiva, non può non porsi in rilievo che parte attrice non ha formulato specifiche istanze istruttorie volte a fornire la prova circa l'effettiva dinamica del sinistro, come dalla stessa allegata.
6. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano, come da dispositivo, ai sensi del D.M.
55 del 2014, tenuto conto del valore della causa e dell'attività in concreto svolta.
Nulla invece occorre statuire con riferimento ai rapporti processuali tra l'attore e la convenuta rimasta contumace, atteso che in relazione alla regolamentazione delle spese di lite, vale osservare che la condanna alle spese non può essere pronunciata in favore della parte contumace risultata vittoriosa
(Cfr. Cass. Civ. n. 15135 del 22.7.16; Cass. Civ. n. 18806 del 23.9.15; Cass. Civ. n. 17432 del
18.8.2011).
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovigo definitivamente decidendo, ogni altra istanza disattesa o assorbita, nel procedimento n. 434/2024 R.G. così provvede: dichiara la contumacia di Controparte_3
rigetta la domanda;
9 condanna l'attore al pagamento, in favore della convenuta costituita, delle spese di lite, liquidate in euro 4.411,00 per compensi, oltre spese forfettarie al 15%, I.V.A. e C.p.a. come per legge;
nulla sulle spese con riferimento alla convenuta rimasta contumace.
Così deciso in Rovigo, 11.6.2025
Il Giudice
Dott. Nicola Del Vecchio
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVIGO
- SEZIONE CIVILE -
Il Tribunale di Rovigo, in composizione monocratica ed in persona del dott. Nicola Del Vecchio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 434/2024 R.G. promossa da
DA
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Parte_1 C.F._1
Palisi, elettivamente domiciliato come in atti;
- attore -
nei confronti di
Controparte_1
(C.F./P.IVA , in persona del legale rappresentante pro tempore, in qualità di
[...] P.IVA_1
mandataria di (C.F./ P. IVA ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Lorenzo Locatelli, elettivamente domiciliata come in atti;
-convenuta -
e di
C.F. , contumace Controparte_3 C.F._2
- convenuta contumace –
CONCLUSIONI
Per l'attore: come da verbale di udienza dell'11.6.2025
Per la convenuta costituita: come da verbale di udienza dell'11.6.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione depositato il 14.3.2024 ha chiesto la condanna dei Parte_1
convenuti in solido al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, quantificati in euro
1 36.973,08, in esito all'accertamento della responsabilità di nella causazione del Controparte_3
sinistro stradale verificatosi il 17.7.2023.
In particolare, l'attore ha dedotto che alla predetta data, mentre aveva regolarmente impegnato a mezzo della propria auto l'intersezione tra SS 16 e Viale Porta Adige direzione Rovigo-Padova, è entrato in collisione con l'autoveicolo condotto dalla proveniente a forte velocità dall'opposta direzione, CP_3 non riuscendo ad evitare l'impatto.
Parte attrice ha quindi dedotto di aver inutilmente chiesto il risarcimento dei danni da lui subiti in conseguenza del sinistro alla propria Compagnia Assicuratrice, come quantificati dal consulente di parte, e pertanto ha invocato nell'odierno procedimento la responsabilità in solido della quale CP_3
responsabile civile, e di quale compagnia assicuratrice della convenuta per la RCA Controparte_2
obbligatoria.
Da ultimo, il ha chiesto l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio volta alla Pt_1
ricostruzione della dinamica del sinistro, e di una CTU medico-legale al fine valutare il pregiudizio alla salute dallo stesso patito.
In data 18.6.2024 si è costituita in giudizio la Controparte_1
in qualità di mandataria di chiedendo il rigetto di tutte le
[...] Controparte_2 pretese formulate dell'attore, attesa la responsabilità in via esclusiva del in ordine alla Pt_1 causazione del sinistro, ovvero, in via subordinata, la riduzione dell'importo da corrispondersi alla controparte in via risarcitoria.
All'esito dell'udienza di comparizione personale dell'11.9.2024, il giudice ha disposto il mutamento del rito da ordinario a semplificato di cognizione, fissato l'udienza di discussione ex art. 281 duodecies
c.p.c., disponendone lo svolgimento nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.
Depositate le memorie ex art. 281 duodecies, comma 4, c.p.c., all'esito dell'udienza del 4.12.2024, il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione ha fissato l'udienza di discussione ex art. 281 sexies
c.p.c.
2. Anzitutto deve essere dichiarata la contumacia della convenuta in quanto, Controparte_3
nonostante la regolarità della notifica, la stessa non ha provveduto alla costituzione in giudizio.
2.1. Nel merito, risulta provato che il veicolo condotto dall'attore, che viaggiava in direzione Rovigo-
Padova, sia entrato in collisione con l'autoveicolo condotto dall' nei pressi dell'intersezione con CP_3 la S.S.16, in località Rovigo, allorquando quest'ultima, che sopraggiungeva dall'opposta direzione, aveva intrapreso la manovra di svolta a sinistra.
2 Tale ricostruzione trova riscontro nel verbale redatto dagli Agenti di Polizia Municipale di Rovigo, intervenuti nell'immediatezza del fatto e nell'allegato schizzo planimetrico (Cfr. doc. 1, parte attrice), oltre che dalle deduzioni delle parti in lite.
Secondo la versione offerta dal , tuttavia, la responsabilità del sinistro sarebbe da ricondursi Pt_1 esclusivamente alla condotta tenuta dalla atteso che quest'ultima avrebbe intrapreso la CP_3 manovra di svolta incurante della circostanza che il veicolo attoreo avesse già impegnato l'incrocio dopo lo stop.
Diversamente, la compagnia assicuratrice convenuta ha evidenziato che lo stato dei luoghi e i rilievi eseguiti dagli agenti intervenuti comproverebbero l'esclusiva responsabilità del sinistro in capo al
, a cui peraltro è stata comminata la sanzione per non avere assicurato la precedenza in Pt_1 violazione dell'art. 145, comma 5 C.d.s..
Orbene, in punto di diritto, è noto che “in tema di sinistri derivanti dalla circolazione stradale,
l'apprezzamento del giudice di merito relativo alla ricostruzione della dinamica dell'incidente, all'accertamento della condotta dei conducenti dei veicoli, alla sussistenza o meno della colpa dei soggetti coinvolti e alla loro eventuale gradazione, al pari dell'accertamento dell'esistenza dell'esclusione del rapporto di causalità tra i comportamenti dei singoli soggetti e l'evento dannoso, si concreta in un giudizio di mero fatto, sottratto al sindacato di legittimità, qualora il ragionamento posto a base delle conclusioni sia caratterizzato da completezza, correttezza e coerenza dal punto di vista logico – giuridico” (Cass. Civ. n. 14358 del 5.6.2018).
Tanto premesso, sia alla luce delle deduzioni delle parti che dei documenti prodotti, non appare revocabile in dubbio la responsabilità del in ordine alla causazione del sinistro de quo. Pt_1
In primo luogo, dall'esame dei luoghi ove è occorso il sinistro, come peraltro dedotto dallo stesso attore, nel tratto di strada in questione ai veicoli transitanti lungo Viale Porta Adige con direzione
Padova è imposto l'obbligo di arrestare la marcia prima di impegnare l'incrocio al fine di garantire la precedenza ai veicoli provenienti in senso contrario di marcia con direzione Ferrara dalla S.S.16, intenzionati a svoltare alla propria sinistra, attesa la presenza della segnaletica di stop.
Come statuito sul punto dalla Suprema Corte “l'obbligo imposto ai conducenti di veicoli di arrestare la marcia e cedere la precedenza nei due sensi, quando vi sia un cartello di stop in prossimità di un crocevia, ha carattere rigido, con la conseguenza che la fermata a detto segnale deve effettuarsi almeno per un attimo quando l'area del crocevia è libera, mentre deve protrarsi, in caso di
3 sopravvenienza di veicoli sulla strada che si sta per imboccare, il tempo necessario a consentire a tutti detti veicoli di passare con precedenza” (Cass. Civ. n. 4055 del 19.2.2009).
In altre parole, l'attore, al momento dell'arresto del proprio mezzo in prossimità dello stop, avrebbe dovuto sincerarsi dell'assenza di veicoli lungo la corsia di canalizzazione in procinto di svoltare a sinistra o, comunque, in avvicinamento per compiere tale manovra.
2.2 Tanto premesso deve osservarsi che dalla documentazione acquisita nel corso del giudizio è desumibile che il non abbia adempiuto con diligenza agli obblighi imposti dal Codice della Pt_1
Strada in presenza della segnaletica di stop, anche alla luce della sopra richiamata interpretazione della
Suprema Corte.
In particolare, è desumibile dal verbale di intervento redatto dagli Agenti di Polizia Municipale, nonché dal rilievo planimetrico del sinistro stradale (Cfr. doc. 1, parte attrice) che la collisione fra le due vetture antagoniste abbia interessato la porzione centro sinistra della parte frontale del veicolo condotto dall'attore e la parte anteriore destra del mezzo condotto dalla convenuta.
Ebbene, tenuto conto del punto di impatto tra i veicoli, in particolare di quello della convenuta, può desumersi che l'autovettura del ha colpito il veicolo condotto dall' nel momento in cui Pt_1 CP_3 quest'ultima aveva già intrapreso la manovra di svolta, con la conseguenza che la condotta di guida dallo stesso tenuta deve ritenersi, oltreché impudente e imperita, anche evidentemente omissiva dell'obbligo di assicurare la precedenza all'altra vettura.
A sostegno di tale disamina, può essere altresì valorizzata la circostanza che gli agenti verbalizzanti intervenuti in loco hanno sanzionato la condotta di guida tenuta dall'attore, avendo riscontrato la violazione del disposto di cui all'art. 145, comma 5, C.d.s, mentre nessuna infrazione al Codice della
Strada è risultata addebitabile alla CP_3
Circa il valore probatorio dei rilievi del sinistro e dello stesso verbale di contestazione, vale precisare che, secondo un orientamento pacifico, “gli atti redatti dai pubblici ufficiali in occasione di un sinistro stradale hanno piena efficacia probatoria, ai sensi dell'art. 2700 c.c., solo circa la provenienza di essi dal pubblico ufficiale che li ha formati e i fatti che lo stesso attesti essere avvenuti in sua presenza ed essere stati da lui compiuti, ma non anche con riferimento alle modalità del sinistro stesso che vengono riferite non per constatazione diretta ma in virtù di presunzioni o di personali considerazioni logiche”
(Cass. Civ. n. 22662/2008); tuttavia, le ulteriori circostanze di fatto che egli segnali di avere accertato nel corso dell'indagine, per averle apprese da terzi o in seguito ad altri accertamenti, “costituiscono
4 materiale probatorio liberamente valutabile ed apprezzabile dal giudice, unitamente alle altre risultanze istruttorie raccolte o richieste dalle parti” (Cfr. Cass. Civ. n. 9037 dell'1.4.2019).
Dunque, non risulta affatto privo di rilievo quanto accertato direttamente dagli agenti della polizia locale intervenuti, con particolare riferimento allo stato dei luoghi ed alla riscontrata posizione dei veicoli, risultata dall'impatto tra gli stessi.
2.3 Ciò posto, la deduzione di parte attrice di aver impegnato anticipatamente il crocevia non può assumere rilevanza al fine di escludere la responsabilità esclusiva del , dal momento che, come Pt_1 evidenziato dalla Corte di legittimità, “la precedenza cronologica o di fatto può rilevare, ai fini di escludere la sua responsabilità, solo se l'introduzione nell'area di incrocio è avvenuta con tale anticipo da consentire il compimento dell'attraversamento senza porre in pericolo il conducente favorito (il quale non deve essere costretto a ricorrere a manovre di emergenza) e non in caso di avvenuta collisione, costituendo quest'ultima la prova dell'errore di valutazione delle circostanze di tempo e di luogo per l'immissione” (Cfr. Cass. Civ. n. 1992 del 18.1.2024).
Alla luce di quanto precisato, non vi è dubbio che il abbia tenuto una condotta in violazione Pt_1 dell'obbligo stabilito dall'art. 145 del Codice della Strada e pertanto deve essere ritenuto pienamente responsabile in ordine alla causazione del sinistro.
Neppure può ritenersi favorevole all'attore quanto indicato dagli agenti intervenuti circa la posizione di stasi delle vetture accertata dopo il sinistro, dal momento che in conseguenza della collisione l'autovettura dell' risultava ruotata verso sinistra, contrariamente al veicolo attoreo il quale CP_3
“ruotava leggermente verso destra nel senso longitudinale anteriore posteriore” (Cfr. doc. 1 di parte attrice).
Ebbene, la posizione dei veicoli accertata nell'immediatezza dell'incidente non comprova che la convenuta abbia effettivamente invaso la corsia opposta per anticipare la manovra di svolta, circostanza quest'ultima dedotta dall'attore ed evidenziata nella perizia di parte dallo stesso depositata (Cfr. doc. 7 di parte attrice, pag. 11), quanto piuttosto che la stessa abbia dovuto correggere la manovra di svolta a sinistra al fine di evitare l'impatto con il veicolo condotto dal , attesa la violazione dell'obbligo Pt_1 di arrestare il veicolo e di dare la precedenza all'altra vettura.
Peraltro, alla luce dei principi sopra richiamati, lo stesso evento dell'impatto è prova inequivoca, e non superata, dell'errore di valutazione commesso dal , che assume rilevanza causale assorbente, Pt_1
tale da elidere ogni nesso di riferibilità causale alla condotta della nella determinazione del CP_3
sinistro.
5 3. Nondimeno, occorre confrontarsi con il disposto dell'art. 2054 c.c., il quale stabilisce che “il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno” e che “Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli”.
In altri termini, la norma in esame, stabilisce una presunzione di eguale responsabilità tra tutti i conducenti dei veicoli coinvolti in un sinistro stradale.
In proposito, la Suprema Corte ha in particolare chiarito che “nel caso di scontro tra veicoli, ove il giudice abbia accertato la colpa di uno dei conducenti, non può, per ciò solo, ritenere superata la presunzione posta a carico dell'altro dall'art. 2054 c.c., comma 2, c.c. ma è tenuto a verificare in concreto se quest'ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida corretta” (Cfr. Cass. Civ. Sez. 3,
Ord. n. 33483 del 19.12.2024).
Pertanto, l'accertamento della responsabilità in capo all'attore non libera per ciò stesso la convenuta dalla presunzione di responsabilità concorrente di cui all'art. 2054, comma 2, c.c. sopra richiamato.
D'altronde, tuttavia, la presunzione in parola ha funzione sussidiaria, operando soltanto nel caso in cui le risultanze probatorie non consentano di accertare in modo concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso e di attribuire le effettive responsabilità del sinistro;
ne consegue che l'accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti libera l'altro dalla presunzione della concorrente responsabilità di cui all' art. 2054, comma 2, c.c., nonché dall'onere di dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno ( art. 2054, comma 1, c.c. ) e che la prova liberatoria per il superamento di detta presunzione di colpa non deve necessariamente essere fornita in modo diretto - e cioè dimostrando di non aver arrecato apporto causale alla produzione del sinistro - ma può anche indirettamente risultare tramite l'accertamento del collegamento eziologico esclusivo dell'evento dannoso con il comportamento del conducente antagonista (Cfr. Cass. Civ. Sez. III, n.
12884 del 13.5.2021; Cass. Civ. n. 9353 del 4.4.2019).
3.1. Ai fini di provare una presunta corresponsabilità della nella causazione del sinistro è CP_3 necessario vagliare in dettaglio le complessive contestazioni mosse dall'attore in relazione alla condotta di guida della controparte, suffragate dalla perizia di parte dallo stesso allegata, laddove in particolare viene sostenuto che quest'ultima avrebbe violato l'art. 145, comma 1 C.d.s. per non aver prestato massima attenzione approssimandosi ad un'ampia intersezione, nonché l'art. 146, comma 1, C.d.s. per
6 aver oltrepassato una doppia linea continua e non aver così osservato un comportamento imposto dalla segnaletica stradale (cfr. pag. 11, doc. 7, parte attrice).
Ebbene, tali censure non hanno trovato idoneo riscontro all'esito della fase istruttoria.
È verificabile per tabulas (Cfr. doc. 1, documentazione fotografica, parte attrice) che i veicoli provenienti dalla S.S.16, che occupano la corsia di canalizzazione in procinto di svoltare a sinistra, non abbiano alcun obbligo di dare precedenza, dovendo invece attenersi al divieto di invadere la corsia destinata ai veicoli provenienti dall'opposta direzione di marcia, in presenza della doppia striscia continua a sinistra.
Parte attrice non ha offerto sufficiente prova in ordine all'asserite violazioni da parte della conducente antagonista delle norme del Codice della Strada sopra richiamate, né del nesso di causalità tra tale asserita condotta e l'evento dannoso in concreto verificatosi, anche tenuto conto del più rigoroso onere probatorio posto a suo carico alla luce della contumacia della CP_3
A tal proposito, questo giudicante reputa condivisibile il principio per il quale, nel giudizio per il risarcimento dei danni causati da un sinistro stradale, anche la mancata contestazione, ad opera, della compagnia assicuratrice, della responsabilità del proprio assicurato, rimasto contumace, non esonera l'attore dell'assolvimento dell'onere probatorio a suo carico, evenienza ipotizzabile solo quando il difetto di contestazione sia riferibile alle parti avversarie regolarmente costituite in giudizio, potendo, pertanto, assumere rilievo come mera circostanza di fatto liberamente apprezzabile dal giudice, in applicazione l'art. 2733, comma 3, c.c. (Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 21096 del 19/10/2016).
3.2 Ciò posto, si richiama anzitutto quanto già in precedenza asserito in ordine al punto di collisione fra le due autovetture, nonché alla posizione dei veicoli accertata dagli agenti nell'immediatezza del sinistro, quali argomenti di per sé idonei ad escludere che parte convenuta, al fine di intraprendere la manovra di svolta a sinistra, abbia invaso la corsia destinata ai veicoli intenti a confluire nella S.S.16 dall'opposta direzione di marcia.
Nondimeno, è inoltre riscontrabile dalla documentazione fotografica versata in atti (Cfr. doc. 1 di parte attrice) che l'impatto tra i due veicoli sia avvenuto in ogni caso in un punto in cui la doppia striscia continua non era più presente, allorquando il non aveva ancora impegnato la corsia di Pt_1
immissione alla S.S.16.
E ancora, anche a voler aderire alla ricostruzione della dinamica offerta dal tecnico di parte attrice in ordine all'asserita anticipazione della manovra di svolta da parte della conducente della Jeep rispetto al
7 punto di interruzione della doppia linea continua, non vi è prova del nesso causale tra tale presunta condotta e il sinistro verificatosi in concreto.
Trattasi, peraltro, di circostanza che depone in senso del tutto sfavorevole all'attore, posto che l'eventuale anticipazione della manovra di svolta, in un punto in cui è presente la striscia continua, avrebbe dovuto consentire allo stesso di avere tempo e spazio per evitare l'impatto, a Pt_1
differenza di quanto effettivamente occorso.
Pertanto, non è possibile in ogni caso affermare la sussistenza di una relazione causale tra la presunta condotta di guida tenuta dall' in violazione delle prescrizioni del Codice della Strada e l'evento CP_3
dannoso verificatosi.
3.3 D'altro canto, invece, la violazione da parte del dell'obbligo di cui all'art. 145, comma 5, Pt_1
C.d.s., e dunque di garantire la precedenza in presenza della segnaletica di stop, risulta di per sé condotta idonea ad ascrivere la responsabilità dell'incidente sotto il profilo eziologico esclusivamente in capo all'attore.
Infatti, la presunzione di eguale colpevolezza dettata dall'art. 2054, comma 2, c.c. opera sempre sul piano della relazione causale tra la violazione delle regole di condotta, specifiche o generiche e l'evento di danno. Ove risulti che quella violazione, pur sussistente o non escludibile, non abbia avuto incidenza causale, tale accertamento potendo compiersi, come detto, anche indirettamente sulla base della valutazione del rilievo causale assorbente rivestito in concreto dalla condotta colposa dell'altro conducente – non v'è ragione di ritenere non superata quella presunzione – una diversa interpretazione finendo con l'attribuire alla norma un significato ed una valenza sanzionatoria che non ha (Cfr. Cass.
Civ. n. 19115 del 2020, ove sulla base di tali principi la S.C. ha evidenziato l'assorbente valenza causativa della relativa condotta colposa nella dinamica del sinistro, per l'improvvisa invasione della carreggiata, con esclusione di responsabilità del conducente, nonostante marciasse a velocità sostenuta, circostanza non avente efficacia causale in relazione al sinistro).
Ne discende che nel caso di esame è possibile ricondurre eziologicamente l'evento di danno in concreto verificatosi esclusivamente alla condotta omissiva riferibile all'attore rispetto all'obbligo di dare precedenza in presenza di apposita segnaletica, non soltanto sotto il profilo della causalità materiale tra tale comportamento e l'evento dannoso, ma anche sotto il profilo della c.d. causalità della colpa, ossia della dimostrazione del nesso in concreto tra la condotta violatrice e l'evento.
La condotta colposa attribuita al assume pertanto efficacia assorbente sul piano causale del Pt_1
sinistro per cui è causa, con la conseguenza che il conducente antagonista risulta liberato dalla
8 presunzione della responsabilità concorrente di cui all'art. 2054 c.c., comma 2, nonché dall'obbligo di provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno (Cfr. Cass. Civ. n. 7439 del 31.3.2011; Cass.
Civ. n. 12610 del 22.5.2018).
Diversamente invece, alla luce di quanto precisato, nessuno specifico addebito è possibile muovere alla condotta di guida tenuta dalla non essendo stata fornita da parte attrice prova idonea e CP_3
confortante in ordine alle asserite violazioni al Codice della Strada, ma soprattutto risultando del tutto esclusa la relazione causale, tanto materiale quanto sotto il profilo della colpevolezza, tra tali comportamenti e il sinistro occorso nelle modalità sopra accertate.
4. Con riferimento alla sollevata richiesta di parte attrice dell'espletamento di una C.T.U. dinamica ricostruttiva, la stessa risulta inammissibile in quanto meramente esplorativa, dal momento che è onere dell'attore fornire la prova in ordine alla effettiva dinamica del sinistro, come specificamente allegata, e di aver avuto un comportamento conforme alle prescrizioni imposte dal Codice della Strada, dal momento che “la consulenza tecnica d'ufficio ha la funzione di fornire all'attività valutativa del giudice l'apporto di cognizioni tecniche che egli non possiede, ma non è certo destinata ad esonerare le parti dalla prova dei fatti dalle stesse dedotti e posti a base delle rispettive richieste, fatti che devono essere dimostrati dalle medesime alla stregua dei criteri di ripartizione dell'onere della prova previsti dall'art. 2697 cod. civ.” (Cfr. ex multis Cass. Civ. n. 21412 del 5.10.2006).
In questa prospettiva, non può non porsi in rilievo che parte attrice non ha formulato specifiche istanze istruttorie volte a fornire la prova circa l'effettiva dinamica del sinistro, come dalla stessa allegata.
6. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano, come da dispositivo, ai sensi del D.M.
55 del 2014, tenuto conto del valore della causa e dell'attività in concreto svolta.
Nulla invece occorre statuire con riferimento ai rapporti processuali tra l'attore e la convenuta rimasta contumace, atteso che in relazione alla regolamentazione delle spese di lite, vale osservare che la condanna alle spese non può essere pronunciata in favore della parte contumace risultata vittoriosa
(Cfr. Cass. Civ. n. 15135 del 22.7.16; Cass. Civ. n. 18806 del 23.9.15; Cass. Civ. n. 17432 del
18.8.2011).
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovigo definitivamente decidendo, ogni altra istanza disattesa o assorbita, nel procedimento n. 434/2024 R.G. così provvede: dichiara la contumacia di Controparte_3
rigetta la domanda;
9 condanna l'attore al pagamento, in favore della convenuta costituita, delle spese di lite, liquidate in euro 4.411,00 per compensi, oltre spese forfettarie al 15%, I.V.A. e C.p.a. come per legge;
nulla sulle spese con riferimento alla convenuta rimasta contumace.
Così deciso in Rovigo, 11.6.2025
Il Giudice
Dott. Nicola Del Vecchio
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