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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 13/05/2025, n. 3873 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3873 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 39051/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Decima Sezione Civile
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, dott. Marco Carbonaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di primo grado iscritto al n. R.G. 39051/2020 avente ad oggetto: responsabilità da circolazione stradale promosso da:
C.F. ), Parte_1 C.F._1
C.F. ), entrambi con il patrocinio dell'avv. SALVATORE Parte_2 C.F._2
PETILLO elettivamente domiciliati presso il difensore;
parte attrice contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MAURIZIO ROMAGNOLI Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata presso il difensore;
C.F. ), CONTUMACE;
Controparte_2 C.F._3
(C.F. ), CONTUMACE;
Parte_3 C.F._4 parte convenuta
(C.F. ), quale impresa designata ex art. 286 cod. ass. (FGVS), Controparte_3 P.IVA_2 con il patrocinio dell'avv. EMILIO TRUCCO elettivamente domiciliata presso il difensore;
terza chiamata
e con l'intervento di
(C.F. ), Controparte_4 C.F._5
(C.F. ), Controparte_5 C.F._6
(C.F. ), CP_6 C.F._7
(C.F. ), tutti con il patrocinio dell'avv. MAURO CP_7 C.F._8
LONGO elettivamente domiciliati presso il difensore. pagina 1 di 15 litisconsorti necessari intervenuti
CONCLUSIONI
Parte attrice
Come da memoria ex. art. 183, comma 6, n.1 c.p.c. richiamata all'udienza dell'08.01.2025.
Parte convenuta CP_1
Come da foglio di p.c. depositato il 07.01.2025 e richiamato all'udienza dell'08.01.2025.
Parte chiamata CP_3
Come da foglio di p.c. depositato il 07.01.2025 e richiamato all'udienza dell'08.01.2025.
Parte intervenuta Controparte_8
Come da conclusioni dell'atto di intervento richiamate all'udienza dell'08.01.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Ai sensi degli articoli 132, comma 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
A norma dell'art. 16 bis, comma 9 octies d.l. 179/2012, la presente sentenza viene redatta in maniera sintetica e l'esame delle questioni seguirà il criterio della ragione più liquida (cfr. Cass. S.U.
9936/2014; Cass. 17214/2016).
1. Oggetto del giudizio e svolgimento del processo
(classe 1970) e (classe 1995), rispettivamente marito e figlia di Parte_1 Parte_2 Pt_4
(1968 – 2009), esponevano che la loro congiunta era deceduta in Pomezia il 25 maggio 2009
[...] allorquando conduceva la propria autovettura (sulla quale era trasportata anche l'attrice Parte_2 stessa) e veniva violentemente urtata dall'autovettura NC RA tg BP977AC (condotta da
[...]
e di proprietà di ), decedendo pressoché immediatamente a causa delle CP_9 Parte_3 gravi lesioni riportate.
Dalle allegazioni e produzioni attoree emergeva, inoltre, che il conducente era stato CP_9 condannato in sede penale, con sentenza definitiva, a pena di giustizia per il reato di omicidio colposo nonché al risarcimento del danno in favore delle parti civili – coincidenti con tutti gli attori e intervenuti nel presente procedimento – da liquidarsi in sede civile, con concessione tuttavia di una provvisionale di 150.000 euro a favore degli odierni attori (da intendersi dunque in 75.000 euro ciascuno) e di 30.000 euro per ciascuno degli odierni intervenuti;
la domanda risarcitoria verso il responsabile civile ( , quale impresa designata ex art. 286 cod. ass.) era stata tuttavia CP_10 rigettata per difetto di prova dell'assenza di copertura assicurativa.
I due attori, pertanto, sulla base anche dell'accertamento penale, ritenendo che il veicolo condotto dal dovesse dunque considerarsi assicurato da al momento del sinistro in forza CP_9 Controparte_1 di polizza con scadenza naturale al 19.06.2009, convenivano in giudizio, avanti a questo Tribunale, il conducente la proprietaria e l'asserito assicuratore , chiedendone CP_9 Parte_3 Controparte_1 pagina 2 di 15 la solidale condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti, quantificati in circa 1.000.000 euro complessivi.
Nella contumacia di e , si costituiva eccependo, in via preliminare, CP_9 Parte_3 CP_1 difetto di legittimazione passiva in quanto la polizza assicurativa RC auto era stata asseritamente sospesa dalla titolare in data 19.05.2009, sicché al momento del sinistro l'autoveicolo doveva Parte_3 ritenersi non assicurato, con conseguente legittimazione passiva del Fondo di Garanzia per le vittime della strada e, dunque, dell'impresa designata ai sensi dell'art. 286 cod. ass. per la liquidazione dei danni cagionati da veicoli non assicurati ai sensi dell'art. 283 lett. b), impresa che, nel caso di specie
(sinistri occorsi in Lazio nel 2009) doveva individuarsi in , ora incorporata in CP_10 [...]
. CP_3
Veniva dunque autorizzata, su istanza di parte attrice, la chiamata in causa di , la Controparte_3 quale si costituiva e, sostenendo al contrario la piena operatività della copertura assicurativa di CP_1 eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, chiedendo in ogni caso il rigetto delle domande attoree.
Con l'atto di citazione del terzo parte attrice formulava domanda risarcitoria anche nei confronti della terza chiamata nel subordinato caso di accertamento dell'inoperatività della polizza CP_3 CP_1
La causa veniva istruita mediante escussione di un testimone (con delega al Tribunale di Foggia ex art. 203 c.p.c.) ed acquisizione di documentazione Inps.
Con comparsa del 22.05.2023 intervenivano in giudizio Controparte_4 Controparte_5 CP_6
e rispettivamente padre, madre e germani della defunta
[...] CP_7 Parte_4 rappresentando di avere in precedenza avviato un giudizio risarcitorio avanti al Tribunale di Velletri, conclusosi con ordinanza declaratoria di incompetenza nel febbraio 2023, e di voler quindi coltivare le proprie domande in questa sede nei confronti dei convenuti e, in subordine, di CP_3
La causa veniva riassegnata a questo Giudice in data 01.09.2023, al termine di periodo annuale di esonero dalle funzioni giurisdizionali per attività internazionale, e con ordinanza del 19.10.2023 questo
Giudice chiariva che, al di là della dichiarazione di incompetenza pronunziata dal Tribunale di Velletri, era chiaro che il Giudice laziale avesse rilevato un litisconsorzio necessario tra odierni attori e intervenuti ai sensi dell'art. 140 comma 3 cod. ass., sicché la posizione degli intervenuti doveva qualificarsi non come parti costituitesi in riassunzione né come intervenienti volontari bensì come litisconsorti necessari intervenuti, cui non si applicavano le preclusioni per i terzi intervenienti volontari.
Assicurato il contraddittorio sulle domande dei litisconsorti intervenuti, la causa veniva ritenuta matura e indi trattenuta in decisione all'udienza dell'8 gennaio 2025 sulle conclusioni richiamate in epigrafe.
2. Legittimazione passiva di , quale impresa designata ex art. 286 cod. ass. Controparte_3
Svolta questa doverosa ricostruzione del complesso iter processuale, occorre delibare la fondamentale questione preliminare relativa all'operatività o meno di una copertura assicurativa all'epoca del sinistro.
pagina 3 di 15 Ritiene il Tribunale che al momento del sinistro (25.05.2009) la polizza assicurativa stipulata con fosse sospesa e non operativa, sicché, vertendosi nell'ipotesi di cui all'art. 283 lett. b) Controparte_1 cod. ass., responsabile per la liquidazione dei danni è il Fondo di Garanzia per le vittime della strada, per mezzo dell'impresa designata . Controparte_3
Premette il Tribunale che al procedimento penale nei confronti del ha partecipato la sola Pt_5
e il procedimento si è concluso con la condanna del solo al risarcimento del CP_11 CP_9 danno, non ritenendo i Giudici penali sufficientemente provata la scopertura assicurativa;
la Corte
d'Appello di Roma, inoltre, ha precisato che il rigetto della domanda nei confronti del Fondo si traduceva in una esclusione del responsabile civile dal giudizio che “non pregiudica l'esercizio in sede civile dell'azione” … “nei confronti dell'uno o dell'altro responsabile civile” (pag. 21 doc. F2 att.).
Ritiene anche questo Tribunale che le definitive statuizioni penali non precludano la riproposizione della domanda nei confronti del Fondo di Garanzia.
L'art. 651 c.p.p. stabilisce l'efficacia preclusiva del giudicato penale in sede civile soltanto in relazione alle statuizioni di accertamento della responsabilità dell'imputato a tutela del diritto risarcitorio del danneggiato nei confronti di costui o del responsabile civile ma non estende, attesa anche la necessità di stretta interpretazione delle norme sull'efficacia extrapenale del giudicato penale (cfr. Cass. 13016/2006), l'efficacia preclusiva anche alla statuizione di rigetto dell'azione civile verso il responsabile civile, che deve piuttosto qualificarsi, come osservato dalla Corte d'appello romana, come esclusione del responsabile civile, impregiudicata la facoltà di riproporre tale domanda in sede civile.
Né potrebbe richiamarsi l'efficacia preclusiva del giudicato di assoluzione anche nei confronti del responsabile civile, ai sensi dell'art 652 c.p.p., poiché trattasi di conseguenza dell'accertamento della non colpevolezza dell'imputato mentre, nel caso in esame, l'imputato è stato condannato e vi è stato poi rigetto della sola domanda risarcitoria verso il responsabile civile.
Ciò premesso, il Tribunale ritiene sufficientemente dimostrata la sospensione volontaria della polizza assicurativa a partire dal 19.05.2009, alla luce dei seguenti elementi: CP_1
- il testimone , che ai fini dell'attendibilità non collabora con da Testimone_1 CP_1 circa 10 anni, ha confermato sotto giuramento che la si era recata nell'agenzia Parte_3 assicurativa per sospendere la polizza dal 19.05.2009 riconsegnando l'originale del contrassegno;
- i limiti di prova testimoniale in relazione ai rapporti assicurativi (art. 1888 c.c.) rilevano nei rapporti contrattuali tra contraente e assicuratore ma non nel rapporto tra assicuratore e terzi danneggiati che, estranei al rapporto contrattuale, vantino diritti nei confronti dell'assicuratore;
- la testimonianza del è l'unico elemento probatorio chiaro e univoco nel suo Tes_1 contenuto in un quadro nebuloso e risulta, nondimeno, corroborato e confermato da altri elementi, consentendo al Tribunale di giungere a ritenere dimostrata la sospensione della polizza;
pagina 4 di 15 - la banca dati informatica ANIA, consultata dalla polizia stradale nell'immediatezza del sinistro, riportava una validità della polizza fino al 19.05.2009 (cfr. pag. 7 sent. Trib. Velletri, doc. F1 att., e doc. 7 , motivo per cui gli operanti indicarono tale data a pag. 6 del verbale (doc. E CP_1 att.) e sanzionarono poi i convenuti (circostanza pacifica tra le parti) per violazione dell'obbligo di assicurazione RC ai sensi dell'art. 193 cod. strada;
- i documenti prodotti da corroborano la prova della sospensione il 19.05.2009: CP_1
▪ il doc. 6 è un elenco di movimenti dell'agenzia assicurativa del 19.05.2009 e tra i CP_12 movimenti compare anche la sospensione della polizza della;
Parte_3
▪ il doc. 7 è l'estratto della banca dati Ania che riporta espressamente la sospensione della copertura il 19.05.2009, confermata anche dal doc. 9; a riguardo è vero che il doc. 7 indica il
19/05/2009 come “data scadenza copertura” ma poi specifica nel campo “causale”
“interruzione copertura – sospensione” tant'è che nel campo “data scadenza mora” è indicata la stessa data del 19/05/2009 allorquando, evidentemente, se si fosse trattato di una scadenza naturale della polizza, la data di “scadenza mora” sarebbe stata 15 gg dopo la scadenza copertura, ai sensi dell'art. 1901 comma 2 c.c.;
▪ il doc. 8 è il contrassegno assicurativo originale che riporta la scadenza originaria del
19.06.2009 e che risulta trasmesso via fax in data 19 maggio (come sufficientemente leggibile in alto a sinistra) con l'annotazione “polizza da sospendere”;
- nonostante le plurime contestazioni di e dei danneggiati, anche in relazione CP_3 all'autenticità e attendibilità delle prove documentali dianzi esposte, troppi sono gli elementi che depongono nel senso dell'effettiva sospensione volontaria della polizza in data 19.05.2009 e che non possono essere trascurati, non trovando del resto plausibile e convincente spiegazione logica l'affermazione della non verificazione di tale sospensione a fronte di tali e tanti elementi: perché, in particolare, sarebbe stata iscritta la sospensione in banca dati – elemento inconfutabilmente accertato dalla polizia locale al momento stesso del sinistro – se tale sospensione non fosse stata effettivamente richiesta?
- la “tolleranza” di cui all'art. 1901 comma 2 c.c. non si applica ai casi di sospensione volontaria della copertura assicurativa;
- i molteplici riscontri documentali e la chiara testimonianza del , pertanto, Tes_1 consentono di ritenere dimostrato che la convenuta abbia chiesto e ottenuto la Parte_3 sospensione della polizza assicurativa in data 19.05.2009, sicché la polizza non era CP_1 operante il giorno del sinistro (25.05.2009).
Esclusa dunque l'operatività della polizza deve dichiararsi il difetto di legittimazione passiva di CP_1
in quanto parte attrice ha formulato una domanda risarcitoria nei confronti di chi, Controparte_1 secondo la sua prospettazione, era legittimato a resistere in ragione di un rapporto assicurativo che si è rivelato inesistente al momento del sinistro.
pagina 5 di 15 L'assenza tout court della copertura assicurativa priva dunque della legittimazione passiva a CP_1 resistere ad una domanda che, secondo la prospettazione degli attori stessi, era stata avanzata nei suoi confronti in qualità di assicuratore per la RC auto del veicolo della . Parte_3
Tutte le domande degli attori e degli intervenuti contro devono dunque essere dichiarate CP_1 improponibili tout court.
Poiché, dunque, è risultato provato che il veicolo non era coperto da assicurazione, legittimata a resistere alle domande degli attori e degli altri congiunti intervenuti è invece , ai Controparte_3 sensi dell'art. 283 lett. b) cod. ass. e quale impresa designata ex art. 286 cod. ass.
3. Accertamento della responsabilità
La responsabilità del è coperta dal giudicato penale ex art. 651 c.p.p. e la sua responsabilità CP_9 esclusiva nella causazione del sinistro e del decesso della non è per vero contestata da Pt_4 CP_3 costituita e risulta altresì dimostrata dalla documentazione in atti, in particolare dall'approfondita perizia disposta dalla Corte d'appello penale di Roma (doc. B att.) che ha accertato come il sinistro si sia verificato in conseguenza dell'invasione di corsia da parte del che si è poi scontrato con CP_9 la vettura della che procedeva a velocità entro i limiti. Pt_4
Deve dunque dichiararsi il responsabile in via esclusiva del sinistro sicché egli, la CP_9 proprietaria del veicolo , ai sensi dell'art. 2054 comma 3 c.c., e Parte_3 Controparte_3
, ai sensi dell'art. 286 cod. ass., devono essere condannati, in solido tra loro, al risarcimento dei
[...] danni patiti dagli attori e dai terzi litisconsorti intervenuti.
4. Quantificazione dei danni risarcibili
In ordine ai danni risarcibili, si esaminano dapprima le domande infondate.
Gli intervenuti (genitori e fratelli della de cuius) domandano risarcimento del danno “tanatologico”, qualificato come “danno da perdita della vita” (cfr. pag. 13 atto di intervento), domanda manifestamente infondata per l'assorbente ragione che gli intervenuti non hanno né vantato né dimostrato la loro qualità di eredi della Premesso che eredi legittimi della de cuius sono, salvo Pt_4 rinunzia, esclusivamente coniuge e figlia (odierni attori) (artt. 566, 568, 581 c.c.), gli intervenuti, per poter vantare diritti iure haereditatis, avrebbero dovuto previamente dimostrare la loro qualità di eredi,
o per testamento o ex lege, in virtù di eventuale rinunzia di coniuge e figlia della de cuius, prova che non è stata fornita, con conseguente rigetto della domanda.
Gli attori (coniuge e figlia della de cuius) domandano risarcimento del danno biologico e la domanda è infondata.
Essi si limitano a lamentare una grave alterazione dell'integrità psicofisica in virtù dell'improvviso decesso del/la coniuge/madre e chiedono che tale danno biologico sia riconosciuto “basandosi su semplici presunzioni” (pag. 7 citazione).
Producono, poi, come doc. 4, una perizia medico legale di parte sull'attrice del dicembre 2011 da Pt_2 cui emergerebbe una depressione reattiva cronicizzata ed una nevrosi traumatica, di cui poi non viene fornito alcun ulteriore riscontro documentale e, in presenza effettiva di una patologia così grave e pagina 6 di 15 cronica, è del tutto inverosimile che dal 2011 ad oggi non vi siano stati ulteriori accertamenti, diagnosi psichiatriche, percorsi di cura, prescrizioni farmacologiche etc.
Parte attrice, invece, non offre alcun ulteriore e più recente elemento da cui poter desumere, anche in via presuntiva, l'insorgenza effettiva di un danno biologico che, come tale, deve essere suscettibile di accertamento medico-legale. Il solo fatto del decesso della congiunta, pur in circostanze traumatiche e in presenza della figlia tredicenne, e i meri documenti del 2011 non consentono di presumere la sussistenza di un danno biologico, ulteriore rispetto al danno morale per sofferenza da perdita del rapporto parentale, di cui infra.
Gli attori domandano poi risarcimento del danno patrimoniale da lucro cessante per venir meno di contributo economico della de cuius e la domanda è parzialmente fondata per la sola attrice Pt_2
[...]
Gli attori allegano che la de cuius contribuisse considerevolmente al menage familiare ma di tale allegazione viene fornita una prova del tutto insufficiente, consistente nella produzione di una unica busta paga della de cuius per il mese di febbraio 2009, busta paga di circa 1.350 euro netti da cui si evince che ella era stata assunta a gennaio 2009 con contratto a tempo determinato (durata ignota).
Nulla allega e dimostra parte attrice circa le condizioni economiche della de cuius in un contesto temporale più ampio (alcuni anni prima del decesso) e tale da consentire di desumere e presumere quale fosse il suo reddito medio nel corso del tempo e quale fosse la quota destinata al menage familiare e al mantenimento della prole.
Sulla base di una sola busta paga mensile, non è possibile ritenere provato, nemmeno per presunzioni, che la de cuius contribuisse al menage familiare e in particolare al mantenimento del coniuge.
Può soltanto ritenersi provato, per presunzioni, un suo necessario contributo al mantenimento della prole, trattandosi di obbligo insopprimibile e connesso alla responsabilità genitoriale stessa (art. 315-bis e 316-bis c.c.).
Attesa l'assenza di documentazione circa l'evoluzione reddituale della de cuius, può quantificarsi il contributo al mantenimento della figlia nella misura minima di 150 euro mensili (pari al contributo minimo che usualmente viene disposto in sede di separazione o divorzio a carico anche dei genitori disoccupati), dal decesso sino al raggiungimento della maggiore età della figlia. venticinquenne Per_1 all'epoca di avvio della causa, non ha dimostrato né per vero allegato di non essere (o non essere stata) economicamente autosufficiente dopo il raggiungimento della maggiore età (ad es. per ragioni di studio) (cfr. pag. 10 citazione) sicchè il risarcimento deve essere limitato al compimento dei 18 anni, avvenuto il 4 agosto 2013.
Trattasi dunque di 51 mesi (da giugno 2009 ad agosto 2013 compresi), sicché il danno patrimoniale della figlia ammonta a
7.150 euro, oltre rivalutazione dal singolo “rateo” mensile alla sentenza Pt_2 nonché interessi al tasso legale (1284 comma 1 c.c.), stimato equo da questo Tribunale, sulla somma originaria rivalutata anno per anno;
sulla somma complessiva così ottenuta decorreranno interessi al medesimo tasso legale dalla sentenza al saldo.
pagina 7 di 15 Gli attori e i terzi intervenuti domandano, infine e soprattutto, risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, dovendo assorbirsi in tale voce di danno anche quello che gli attori lamentano come danno “esistenziale”.
La domanda è fondata per tutti i richiedenti, nei limiti di cui appresso.
Il Tribunale, esclusa ogni affermazione di danno in re ipsa, richiama i principi affermati dalla Suprema
Corte, ad esempio nella sentenza n. 3767/2018, secondo cui “nel caso di morte di un prossimo congiunto (coniuge, genitore, figlio, fratello), l'esistenza stessa del rapporto di parentela deve far presumere, secondo l'id quod plerumque accidit, la sofferenza del familiare superstite, giacché tale conseguenza è per comune esperienza, di norma, connaturale all'essere umano. Naturalmente si tratterà pur sempre di una praesumptio hominis, con la conseguente possibilità per il convenuto di dedurre e provare l'esistenza di circostanze concrete dimostrative dell'assenza di un legame affettivo tra la vittima ed il superstite”.
In detta sentenza la Corte ha quindi affermato il seguente principio di diritto, che questo Tribunale ritiene di condividere:
“L'uccisione di una persona fa presumere da sola, ex art. 2727 c.c., una conseguente sofferenza morale in capo ai genitori, al coniuge, ai figli od ai fratelli della vittima, a nulla rilevando né che la vittima ed il superstite non convivessero, né che fossero distanti (circostanze, queste ultime, le quali potranno essere valutate ai fini del quantum debeatur). Nei casi suddetti è pertanto onere del convenuto provare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, e che di conseguenza la morte della prima non abbia causato pregiudizi non patrimoniali di sorta al secondo”.
Nel caso di specie, dunque, vi sono sufficienti elementi per ritenere provato, in punto an, il danno lamentato dagli attori: la vittima era coniugata con l'attore e perdurava la convivenza Pt_2 matrimoniale con coniuge e figlia minorenne (cfr. doc. 5 att.); gli intervenuti sono genitori e germani non conviventi della de cuius.
Considerate queste circostanze di fatto, considerata la presunzione di cui al principio di diritto dianzi richiamato e considerata altresì l'assenza di allegazione, da parte dei convenuti, di alcuna circostanza idonea a dimostrare l'assenza di rapporti affettivi tra la vittima e i superstiti, questo Tribunale ritiene provata la sussistenza, in capo a parte attrice e ai litisconsorti intervenuti, del danno morale da sofferenza per la morte della congiunta, peraltro già accertato anche in sede penale, con statuizione definitiva.
In ordine al quantum, il Tribunale osserva quanto segue.
Il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale è necessariamente liquidato in via equitativa ai sensi degli articoli 1226 e 2056 c.c. e tale liquidazione in via equitativa deve tenere adeguatamente conto di tutte le rilevanti circostanze del caso concreto e, al contempo, assicurare uniformità rispetto a casi analoghi (cfr. Cass. 10579/2021).
Proprio al fine di assicurare tale uniformità di giudizio, questo Tribunale richiama gli innovativi principi inaugurati da Cass. 10579/2021 e ritiene che tale voce di danno debba essere liquidata in pagina 8 di 15 applicazione di “una tabella basata sul sistema a punti, che preveda, oltre l'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, da indicare come indefettibili, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella”.
In applicazione di tale principio di diritto, che fornisce un ulteriore ed utile criterio orientativo nell'esercizio del potere di liquidazione equitativa del danno, questo Tribunale fa applicazione delle
Tabelle a punti 2024 in uso presso il Tribunale di Milano per la liquidazione del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, Tabelle che risultano conformi alle recenti indicazioni della Suprema Corte, prevedendo il criterio a punto, un valore medio del punto basato sui precedenti e l'indicazione di punteggi per specifici parametri (tra cui quelli indicati come indefettibili dalla
Cassazione stessa), con possibilità altresì di applicare un correttivo finale, al ricorrere di circostanze particolari.
In base a tali Tabelle, si attribuiscono punti in relazione all'età della vittima primaria, all'età della vittima secondaria, all'eventuale convivenza con il de cuius, alla sopravvivenza di altri congiunti ed alla qualità e intensità della specifica relazione affettiva perduta.
La somma dei punti così individuata si moltiplica per il “valore punto” (pari a 3.911 euro e 1.698 euro per fratelli/nipoti), pervenendo così all'importo monetario liquidabile, nei limiti del cap individuato in
391.103,18 euro (nel caso della perdita del genitore, figlio, coniuge/convivente more uxorio) e in
169.830,60 euro (nel caso della perdita di fratello/nipote).
Deve, infine, osservarsi che talune delle circostanze prese in esame dalle Tabelle (età, convivenza, presenza di altri congiunti superstiti) possono essere agevolmente dimostrate, anche documentalmente.
La prova dell'intensità e qualità del rapporto perduto, invece, è meno agevole e puntuale e potrà essere raggiunta anche in via presuntiva, sulla base sia degli altri parametri (età, convivenza, etc.) sia dell'allegazione e dimostrazione, da parte del danneggiato, di specifiche circostanze di fatto attinenti alla relazione.
Applicando i principi sin qui espressi e le Tabelle 2024 del Tribunale al caso di specie, il danno non patrimoniale patito dagli attori e dagli intervenuti per la perdita di può essere quantificato Parte_4 come segue.
Per il parametro A (età della vittima, 40 anni) devono riconoscersi 22 punti per coniuge, figlia e genitori e 16 punti per i fratelli.
Per il parametro B (età del danneggiato) devono riconoscersi 22 punti al marito, 26 punti alla figlia, 16 punti ai genitori, 16 punti alla sorella e 18 punti al fratello CP_6 CP_2
pagina 9 di 15 Per il parametro C (convivenza) possono essere riconosciuti 16 punti soltanto a marito e figlia (cfr. doc.
5) mentre nessun punto può essere riconosciuto agli altri congiunti, che del resto allegano essi stessi di non essere conviventi, pur reclamando poi 8 punti a tale titolo.
Nessuno punto può essere riconosciuto ad alcuno dei richiedenti per il parametro D (presenza/assenza di altri congiunti superstiti).
Su tale aspetto, il Tribunale osserva quanto segue.
Nella quantificazione del danno da perdita del rapporto parentale, il focus per la quantificazione del danno deve essere il danneggiato superstite perché è la sua sofferenza che deve essere monetizzata.
Pertanto, tale sofferenza può presumersi attutita se il superstite può beneficiare della presenza di altri suoi familiari stretti (ascendenti, discendenti, fratelli, coniuge) che possano contribuire a colmare parzialmente il “vuoto” causato dalla morte del congiunto, sicché deve prendersi come riferimento il nucleo del danneggiato, che non sempre coincide con quello del de cuius, di talché la sofferenza dell'attore danneggiato non può ritenersi automaticamente attutita dalla presenza di altri familiari del de cuius con i quali egli non ha più alcun legame particolarmente rilevante (ad es. il coniuge del de cuius per i genitori del defunto o, viceversa, i genitori del de cuius che fanno parte del nucleo stretto del de cuius ma non hanno un legame particolare con il coniuge vedovo).
Ritiene, inoltre, il Tribunale che il riconoscimento di punti in base al “parametro D” sia subordinato alla prova specifica e rigorosa dell'assenza di altri superstiti ovvero del numero di congiunti superstiti e dell'assenza di ulteriori superstiti da parte dell'attore danneggiato, non potendosi desumere dal silenzio serbato sul punto o dall'assenza di documentazione circa la composizione del nucleo familiare che non vi siano altri congiunti superstiti e che, quindi, per ciò solo, i punti debbano essere riconosciuti.
Considerato, infatti, che l'onere di provare sussistenza e quantum dei danni-conseguenza ricade in capo all'attore danneggiato, l'assenza di altri congiunti superstiti (o la presenza di pochi congiunti superstiti)
è un fatto costitutivo, in punto quantum, della voce di danno non patrimoniale lamentato dalla parte attrice danneggiata e, come tale, dev'essere da questa provato, anche considerato il principio di vicinanza della prova.
Siccome, dunque, l'assenza di altri congiunti superstiti – o la presenza di 1-3 superstiti, secondo le indicazioni tabellari – è un elemento che concorre alla formazione e alla quantificazione del danno patito, spetta al richiedente fornire la prova precisa ed esaustiva di tale circostanza, senza che possa presumersi tale assenza di superstiti dall'assenza di documenti sul punto o, tantomeno, addossarsi sul danneggiante convenuto l'onere di dimostrare la presenza di superstiti, giacché, così facendo, si trasformerebbe indebitamente un elemento costitutivo della voce di danno-conseguenza lamentata (con onere della prova in capo all'attore) in un elemento limitativo del diritto risarcitorio (con onere della prova in capo al convenuto), in violazione dell'art. 2697 c.c.
Né può dirsi che trattasi di fatto negativo soggetto a probatio diabolica, in quanto il numero o l'assenza di stretti congiunti superstiti è dimostrabile, in modo non gravoso, mediante la produzione dei certificati anagrafici, anche storici, e mediante la ricostruzione del nucleo familiare del de cuius e/o del congiunto danneggiato che agisce per il risarcimento del danno. pagina 10 di 15 L'attribuzione di punti in base al parametro D presuppone, dunque, una chiara allegazione da parte dell'attore dell'assenza tout court o del numero di congiunti superstiti (presenza/assenza di discendenti, ascendenti, coniuge, fratelli etc.), con adeguata illustrazione dei rapporti di parentela ed una altrettanto chiara dimostrazione documentale della composizione del nucleo familiare superstite (potendo il principio di non specifica contestazione operare soltanto a fronte di una chiara e specifica allegazione di chi siano i congiunti superstiti e del fatto che non ve ne siano di ulteriori).
E, come detto, l'allegazione dev'essere chiaramente e specificamente svolta negli atti processuali, prima del maturare delle preclusioni assertive e con indicazione specifica dei documenti a supporto, senza che possa riversarsi sul Tribunale l'onere, in assenza di specifica allegazione della parte, di andare a ricercare autonomamente nella mole di documenti prodotti tracce o indizi circa la presenza/assenza di altri superstiti e circa la composizione del nucleo familiare.
In difetto di prova diretta e rigorosa dell'assenza tout court di altri congiunti superstiti ovvero di un numero di superstiti tra 1 e 3 (la Tabella considera sino a 3 superstiti) e dell'assenza di ulteriori superstiti, non potrà riconoscersi alcun punto in base al parametro D, in quanto dovrà ritenersi che il danneggiato non ha fornito sufficiente prova, in parte qua, del suo danno-conseguenza, in relazione a quella quota di danno morale aggiuntiva connessa alla “maggior” sofferenza per l'assenza o per la limitata presenza di congiunti superstiti in grado di attutire il dolore per la perdita del congiunto.
Nel caso di specie, come anticipato, nessun punto può essere attribuito ad alcuno degli attori e intervenuti per il parametro D, in quanto:
- conserva quantomeno il legame con la figlia e non ha specificamente allegato e Parte_1 adeguatamente dimostrato l'assenza di ulteriori propri congiunti (ad es. genitori o fratelli);
- conserva quantomeno il legame con il padre e i nonni materni e non ha Parte_2 specificamente allegato e adeguatamente dimostrato l'assenza di ulteriori propri congiunti (ad es. nonni paterni);
- i genitori della de cuius conservano quantomeno il legame reciproco e con i due figli e CP_2
e non hanno specificamente allegato e adeguatamente dimostrato l'assenza di ulteriori CP_6 propri congiunti (ad es. propri fratelli);
- i germani della de cuius conservano quantomeno il legame reciproco e con i due genitori e non hanno specificamente allegato e adeguatamente dimostrato l'assenza di ulteriori propri congiunti (ad es. coniugi e figli).
Quanto al parametro E, possono riconoscersi 15 punti a genitori, coniuge e germani avendo essi allegato un rapporto assiduo e costante con la de cuius ma coerente con lo stretto legame di parentela, non emergendo un rapporto di straordinaria intensità, rientrando nell'id quod plerumque accidit che con il coniuge, i genitori e i fratelli vi sia un rapporto assiduo che comprenda anche contatti quotidiani e frequentazioni durante festività e occorrenze, come altresì offerto di provare, invero assai genericamente, dagli intervenuti (capi 10-14).
pagina 11 di 15 25 punti devono invece essere riconosciuti alla figlia minore, in quanto, sebbene l'età sia già stata valorizzata con il parametro B, i 26 punti per tale parametro coprono una fascia d'età molto ampia (11-
20 anni) e deve essere adeguatamente valorizzato il diverso impatto che la perdita di un genitore può avere su un giovane adulto di 20 anni piuttosto che su un bambino di 11 anni o, come nel caso di specie, di una ragazza appena adolescente di 13 anni.
Il legame di presumibile estrema intensità che vi è tra una tredicenne e la propria giovane madre, perduta improvvisamente in un incidente nel quale la stessa minore fu coinvolta, impone il riconoscimento di 25 punti per il parametro E, impedendo l'assenza di offerta di ulteriori specifiche prove il riconoscimento del punteggio massimo di 30.
In conclusione, i punti e i danni risarcibili ammontano, per ciascun danneggiato, come segue:
(marito): 75 punti (22 + 22 + 16 + 0 + 15), pari a 293.325 euro (75 * 3.911). Parte_1
(figlia): 89 punti (22 + 26 + 16 + 0 + 25), pari a 348.079 euro (89 * 3.911), da ritenersi Parte_2 nei limiti del domandato, dovendosi considerare come limite della domanda la somma degli importi richiesti a titolo sia di danno morale che di danno c.d. esistenziale, pari a circa 410.000 euro.
(padre): 53 punti (22 + 16 + 0 + 0 + 15), pari a 207.283 euro (53 * 3.911). Controparte_4
(madre): 53 punti (22 + 16 + 0 + 0 + 15), pari a 207.283 euro (53 * 3.911). Controparte_5
(sorella): 47 punti (16 + 16 + 0 + 0 + 15), pari a 79.806 euro (47 * 1.698). CP_6
(fratello): 49 punti (16 + 18 + 0 + 0 + 15), pari a 83.202 euro (49 * 1.698). CP_7
Agli attori e ai litisconsorti necessari costituitisi deve dunque essere liquidato il danno nella misura dianzi indicata, che risulta complessivamente contenuto entro i limiti dei massimali di cui agli articoli
128 e 283 comma 4 cod. ass. vigenti ratione temporis, pari a 5 milioni di euro per i danni alle persone.
A tale danno, liquidato in moneta attuale, deve essere aggiunta, quale stima del danno da mora, una somma pari agli interessi al tasso legale di cui all'art. 1284 comma 1 c.c., stimato equo da questo
Tribunale, calcolati sulle predette somme, devalutate alla data del decesso della (25.05.2009) e Pt_4 poi rivalutate anno per anno, secondo i principi di cui a Cass. S.U. 1712/1995 e Cass. 19987/2016; sulle somme complessive così ottenute decorreranno interessi al medesimo tasso legale dalla sentenza al saldo.
Tali importi comprendono le provvisionali già liquidate dal Giudice penale (75.000 euro per ciascun attore e 30.000 euro per ciascun intervenuto – cfr. pag. 8 sent. Trib. Velletri doc. F1). Sebbene parte attrice abbia dichiarato che le provvisionali non sono state pagate (pag. 3 conclusionale), deve naturalmente disporsi che dal danno non patrimoniale liquidato deve dedursi quanto eventualmente pagato dal a titolo di provvisionale in esecuzione della sentenza penale definitiva, con la CP_9 conseguenza che rivalutazione e interessi decorreranno sull'intero danno dal decesso della al Pt_4 pagamento della provvisionale e soltanto sul residuo da tale momento alla presente sentenza.
All'attrice è riconosciuta, come già esposto, anche la somma di
7.150 euro a titolo di Parte_2 danno patrimoniale da lucro cessante.
pagina 12 di 15 Gli attori domandano poi il rimborso delle spese di assistenza legale stragiudiziale ante causam per circa 35.000 euro, come da preavviso di parcella dell'avv. sub doc. L. Pt_6
Come noto, tali spese costituiscono una voce di danno emergente (cfr. Cass. S.U. 16990/2017; Cass.
24481/2020) che deve essere adeguatamente allegata e provata.
Parte attrice, a sostegno di tale pretesa, connessa peraltro a parcella emessa nel settembre 2020, documenta in realtà soltanto alcune lettere e diffide del 2009 (doc. G e I) e, dunque, un'attività relativamente modesta e non implicante gravosa attività stragiudiziale (ad es. redazione di pareri e contratti).
Considerato che tale voce di danno può riguardare soltanto attività stragiudiziale dotata di autonoma rilevanza (cfr. art. 20 comma 1 DM 55/2014) rispetto alla fase giudiziale e certamente non attività di assistenza professionale connessa al procedimento penale, che è già stata liquidata dal Giudice penale
(cfr. pag. 8 sent. Trib. Velletri sub doc. F1), questo Tribunale ritiene che la spesa possa essere riconosciuta, attesa la dimostrazione di una pur esigua attività di assistenza ante causam, ma deve essere liquidata nel ben inferiore e più congruo importo di
5.000 euro, oltre interessi al tasso legale dalla sentenza al saldo, in assenza di prova del momento dell'esborso.
5. Spese di lite
Per la particolarità della vicenda e per l'incertezza della questione, anche alla luce dell'esito del procedimento penale, che aveva escluso la legittimazione passiva del Fondo di Garanzia ipotizzando invece (quantomeno in primo grado) una legittimazione di sussistono gravi ed eccezionali CP_1 ragioni per compensare integralmente le spese di lite tra attori e litisconsorti intervenuti, da un lato, e
, dall'altro lato, assorbita naturalmente la domanda ex art. 96 c.p.c. proposta dai Controparte_1 litisconsorti intervenuti, alla luce della reiezione di tutte le domande nei confronti di CP_1
Tra attori/intervenuti e le spese sono invece compensate per un quarto in Controparte_13 ragione del rigetto di talune voci di danno e dell'accoglimento della domanda in misura sensibilmente inferiore al petitum, con a carico dei predetti convenuti i residui tre quarti, liquidati, in applicazione degli importi e dei parametri generali previsti dal D.M. 55/2014 (e succ. mod.) per le cause di valore compreso tra 520.000 e 1.000.000 di euro (in relazione al decisum sia per gli attori che per gli intervenuti), nella misura di cui al dispositivo, compresa nella fase istruttoria l'assunzione della prova delegata a Foggia ed esclusa detta fase istruttoria per i litisconsorti, che si sono costituiti ad istruttoria ormai conclusa;
distrazione a favore dei difensori, dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis,
DICHIARA il difetto di legittimazione passiva di a resistere a tutte le domande Controparte_1 formulate da e Parte_1 Parte_2 Controparte_4 Controparte_5 CP_6 nei suoi confronti e per l'effetto, CP_7
DICHIARA tutte tali domande improponibili nei confronti di;
Controparte_1
pagina 13 di 15 preso atto del giudicato penale di condanna ai sensi dell'art. 651 c.p.p. (sent. Trib. Velletri del
17.02.2014, confermata nei successivi gradi),
DICHIARA responsabile del sinistro occorso in Pomezia in data 25.05.2009, che ha CP_9 causato il decesso di e per l'effetto, Parte_4
ritenuta l'operatività dell'articolo 283 comma 1 lett. b) d.lgs. 209/2005, visti gli articoli 2054 c.c. e 286 d.lgs. 209/2005,
CO , (quale impresa designata a CP_9 Parte_3 Controparte_3 liquidare i sinistri per il Fondo di Garanzia per le vittime della strada), in solido tra loro, a pagare le seguenti somme:
- a titolo di danno non patrimoniale, a: la somma di 293.325 euro; Parte_1 la somma di 348.079 euro;
Parte_2 la somma di 207.283 euro; Controparte_4 la somma di 207.283 euro; Controparte_5 la somma di 79.806 euro;
CP_6
la somma di 83.202 euro;
CP_7 oltre rivalutazione e interessi come da motivazione e previa sottrazione di quanto eventualmente già pagato da a titolo di provvisionale in esecuzione del giudicato penale;
CP_9
- a titolo di danno patrimoniale, a: la somma di
7.150 euro, oltre rivalutazione e interessi come da motivazione;
Parte_2
e in solido tra loro, la somma di
5.000 euro, oltre interessi al Parte_1 Parte_2 tasso legale (art. 1284 comma 1 c.c.), dalla sentenza al saldo;
RIGETTA le ulteriori domande proposte da parte attrice e dai litisconsorti intervenuti;
COMPENSA integralmente le spese di lite tra attori e intervenuti, da un lato, e , Controparte_1 dall'altro lato;
COMPENSA per un quarto le spese di lite tra attori e intervenuti, da un lato, e CP_9
e , dall'altro lato;
Parte_3 Controparte_3
CO e , in solido tra loro, a CP_9 Parte_3 Controparte_3 rimborsare a e in solido, i residui tre quarti delle spese, che si liquidano Parte_1 Parte_2 in euro 18.000 per compensi (euro 3.500 per fase di studio;
euro 2.500 per fase introduttiva;
euro 6.000 per fase istruttoria ed euro 6.000 per fase decisionale) – oltre 15% per spese generali forfetarie, imposte e contributi previdenziali di legge – ed euro 1.285 per esborsi (3/4 C.U. e marca), con distrazione a favore dei difensori, dichiaratisi antistatari, ciascuno per quanto di ragione in relazione alla durata del mandato;
CO e , in solido tra loro, a CP_9 Parte_3 Controparte_3 rimborsare a e in solido, i residui Controparte_4 Controparte_5 CP_6 CP_7
pagina 14 di 15 tre quarti delle spese, che si liquidano in euro 12.000 per compensi (euro 3.500 per fase di studio;
euro
2.500 per fase introduttiva ed euro 6.000 per fase decisionale), oltre 15% per spese generali forfetarie, imposte e contributi previdenziali di legge, con distrazione a favore dell'avv. Mauro Longo, dichiaratosi antistatario;
Così deciso in Milano, il 13 maggio 2025
Il Giudice
Marco Carbonaro
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Decima Sezione Civile
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, dott. Marco Carbonaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di primo grado iscritto al n. R.G. 39051/2020 avente ad oggetto: responsabilità da circolazione stradale promosso da:
C.F. ), Parte_1 C.F._1
C.F. ), entrambi con il patrocinio dell'avv. SALVATORE Parte_2 C.F._2
PETILLO elettivamente domiciliati presso il difensore;
parte attrice contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MAURIZIO ROMAGNOLI Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata presso il difensore;
C.F. ), CONTUMACE;
Controparte_2 C.F._3
(C.F. ), CONTUMACE;
Parte_3 C.F._4 parte convenuta
(C.F. ), quale impresa designata ex art. 286 cod. ass. (FGVS), Controparte_3 P.IVA_2 con il patrocinio dell'avv. EMILIO TRUCCO elettivamente domiciliata presso il difensore;
terza chiamata
e con l'intervento di
(C.F. ), Controparte_4 C.F._5
(C.F. ), Controparte_5 C.F._6
(C.F. ), CP_6 C.F._7
(C.F. ), tutti con il patrocinio dell'avv. MAURO CP_7 C.F._8
LONGO elettivamente domiciliati presso il difensore. pagina 1 di 15 litisconsorti necessari intervenuti
CONCLUSIONI
Parte attrice
Come da memoria ex. art. 183, comma 6, n.1 c.p.c. richiamata all'udienza dell'08.01.2025.
Parte convenuta CP_1
Come da foglio di p.c. depositato il 07.01.2025 e richiamato all'udienza dell'08.01.2025.
Parte chiamata CP_3
Come da foglio di p.c. depositato il 07.01.2025 e richiamato all'udienza dell'08.01.2025.
Parte intervenuta Controparte_8
Come da conclusioni dell'atto di intervento richiamate all'udienza dell'08.01.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Ai sensi degli articoli 132, comma 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
A norma dell'art. 16 bis, comma 9 octies d.l. 179/2012, la presente sentenza viene redatta in maniera sintetica e l'esame delle questioni seguirà il criterio della ragione più liquida (cfr. Cass. S.U.
9936/2014; Cass. 17214/2016).
1. Oggetto del giudizio e svolgimento del processo
(classe 1970) e (classe 1995), rispettivamente marito e figlia di Parte_1 Parte_2 Pt_4
(1968 – 2009), esponevano che la loro congiunta era deceduta in Pomezia il 25 maggio 2009
[...] allorquando conduceva la propria autovettura (sulla quale era trasportata anche l'attrice Parte_2 stessa) e veniva violentemente urtata dall'autovettura NC RA tg BP977AC (condotta da
[...]
e di proprietà di ), decedendo pressoché immediatamente a causa delle CP_9 Parte_3 gravi lesioni riportate.
Dalle allegazioni e produzioni attoree emergeva, inoltre, che il conducente era stato CP_9 condannato in sede penale, con sentenza definitiva, a pena di giustizia per il reato di omicidio colposo nonché al risarcimento del danno in favore delle parti civili – coincidenti con tutti gli attori e intervenuti nel presente procedimento – da liquidarsi in sede civile, con concessione tuttavia di una provvisionale di 150.000 euro a favore degli odierni attori (da intendersi dunque in 75.000 euro ciascuno) e di 30.000 euro per ciascuno degli odierni intervenuti;
la domanda risarcitoria verso il responsabile civile ( , quale impresa designata ex art. 286 cod. ass.) era stata tuttavia CP_10 rigettata per difetto di prova dell'assenza di copertura assicurativa.
I due attori, pertanto, sulla base anche dell'accertamento penale, ritenendo che il veicolo condotto dal dovesse dunque considerarsi assicurato da al momento del sinistro in forza CP_9 Controparte_1 di polizza con scadenza naturale al 19.06.2009, convenivano in giudizio, avanti a questo Tribunale, il conducente la proprietaria e l'asserito assicuratore , chiedendone CP_9 Parte_3 Controparte_1 pagina 2 di 15 la solidale condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti, quantificati in circa 1.000.000 euro complessivi.
Nella contumacia di e , si costituiva eccependo, in via preliminare, CP_9 Parte_3 CP_1 difetto di legittimazione passiva in quanto la polizza assicurativa RC auto era stata asseritamente sospesa dalla titolare in data 19.05.2009, sicché al momento del sinistro l'autoveicolo doveva Parte_3 ritenersi non assicurato, con conseguente legittimazione passiva del Fondo di Garanzia per le vittime della strada e, dunque, dell'impresa designata ai sensi dell'art. 286 cod. ass. per la liquidazione dei danni cagionati da veicoli non assicurati ai sensi dell'art. 283 lett. b), impresa che, nel caso di specie
(sinistri occorsi in Lazio nel 2009) doveva individuarsi in , ora incorporata in CP_10 [...]
. CP_3
Veniva dunque autorizzata, su istanza di parte attrice, la chiamata in causa di , la Controparte_3 quale si costituiva e, sostenendo al contrario la piena operatività della copertura assicurativa di CP_1 eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, chiedendo in ogni caso il rigetto delle domande attoree.
Con l'atto di citazione del terzo parte attrice formulava domanda risarcitoria anche nei confronti della terza chiamata nel subordinato caso di accertamento dell'inoperatività della polizza CP_3 CP_1
La causa veniva istruita mediante escussione di un testimone (con delega al Tribunale di Foggia ex art. 203 c.p.c.) ed acquisizione di documentazione Inps.
Con comparsa del 22.05.2023 intervenivano in giudizio Controparte_4 Controparte_5 CP_6
e rispettivamente padre, madre e germani della defunta
[...] CP_7 Parte_4 rappresentando di avere in precedenza avviato un giudizio risarcitorio avanti al Tribunale di Velletri, conclusosi con ordinanza declaratoria di incompetenza nel febbraio 2023, e di voler quindi coltivare le proprie domande in questa sede nei confronti dei convenuti e, in subordine, di CP_3
La causa veniva riassegnata a questo Giudice in data 01.09.2023, al termine di periodo annuale di esonero dalle funzioni giurisdizionali per attività internazionale, e con ordinanza del 19.10.2023 questo
Giudice chiariva che, al di là della dichiarazione di incompetenza pronunziata dal Tribunale di Velletri, era chiaro che il Giudice laziale avesse rilevato un litisconsorzio necessario tra odierni attori e intervenuti ai sensi dell'art. 140 comma 3 cod. ass., sicché la posizione degli intervenuti doveva qualificarsi non come parti costituitesi in riassunzione né come intervenienti volontari bensì come litisconsorti necessari intervenuti, cui non si applicavano le preclusioni per i terzi intervenienti volontari.
Assicurato il contraddittorio sulle domande dei litisconsorti intervenuti, la causa veniva ritenuta matura e indi trattenuta in decisione all'udienza dell'8 gennaio 2025 sulle conclusioni richiamate in epigrafe.
2. Legittimazione passiva di , quale impresa designata ex art. 286 cod. ass. Controparte_3
Svolta questa doverosa ricostruzione del complesso iter processuale, occorre delibare la fondamentale questione preliminare relativa all'operatività o meno di una copertura assicurativa all'epoca del sinistro.
pagina 3 di 15 Ritiene il Tribunale che al momento del sinistro (25.05.2009) la polizza assicurativa stipulata con fosse sospesa e non operativa, sicché, vertendosi nell'ipotesi di cui all'art. 283 lett. b) Controparte_1 cod. ass., responsabile per la liquidazione dei danni è il Fondo di Garanzia per le vittime della strada, per mezzo dell'impresa designata . Controparte_3
Premette il Tribunale che al procedimento penale nei confronti del ha partecipato la sola Pt_5
e il procedimento si è concluso con la condanna del solo al risarcimento del CP_11 CP_9 danno, non ritenendo i Giudici penali sufficientemente provata la scopertura assicurativa;
la Corte
d'Appello di Roma, inoltre, ha precisato che il rigetto della domanda nei confronti del Fondo si traduceva in una esclusione del responsabile civile dal giudizio che “non pregiudica l'esercizio in sede civile dell'azione” … “nei confronti dell'uno o dell'altro responsabile civile” (pag. 21 doc. F2 att.).
Ritiene anche questo Tribunale che le definitive statuizioni penali non precludano la riproposizione della domanda nei confronti del Fondo di Garanzia.
L'art. 651 c.p.p. stabilisce l'efficacia preclusiva del giudicato penale in sede civile soltanto in relazione alle statuizioni di accertamento della responsabilità dell'imputato a tutela del diritto risarcitorio del danneggiato nei confronti di costui o del responsabile civile ma non estende, attesa anche la necessità di stretta interpretazione delle norme sull'efficacia extrapenale del giudicato penale (cfr. Cass. 13016/2006), l'efficacia preclusiva anche alla statuizione di rigetto dell'azione civile verso il responsabile civile, che deve piuttosto qualificarsi, come osservato dalla Corte d'appello romana, come esclusione del responsabile civile, impregiudicata la facoltà di riproporre tale domanda in sede civile.
Né potrebbe richiamarsi l'efficacia preclusiva del giudicato di assoluzione anche nei confronti del responsabile civile, ai sensi dell'art 652 c.p.p., poiché trattasi di conseguenza dell'accertamento della non colpevolezza dell'imputato mentre, nel caso in esame, l'imputato è stato condannato e vi è stato poi rigetto della sola domanda risarcitoria verso il responsabile civile.
Ciò premesso, il Tribunale ritiene sufficientemente dimostrata la sospensione volontaria della polizza assicurativa a partire dal 19.05.2009, alla luce dei seguenti elementi: CP_1
- il testimone , che ai fini dell'attendibilità non collabora con da Testimone_1 CP_1 circa 10 anni, ha confermato sotto giuramento che la si era recata nell'agenzia Parte_3 assicurativa per sospendere la polizza dal 19.05.2009 riconsegnando l'originale del contrassegno;
- i limiti di prova testimoniale in relazione ai rapporti assicurativi (art. 1888 c.c.) rilevano nei rapporti contrattuali tra contraente e assicuratore ma non nel rapporto tra assicuratore e terzi danneggiati che, estranei al rapporto contrattuale, vantino diritti nei confronti dell'assicuratore;
- la testimonianza del è l'unico elemento probatorio chiaro e univoco nel suo Tes_1 contenuto in un quadro nebuloso e risulta, nondimeno, corroborato e confermato da altri elementi, consentendo al Tribunale di giungere a ritenere dimostrata la sospensione della polizza;
pagina 4 di 15 - la banca dati informatica ANIA, consultata dalla polizia stradale nell'immediatezza del sinistro, riportava una validità della polizza fino al 19.05.2009 (cfr. pag. 7 sent. Trib. Velletri, doc. F1 att., e doc. 7 , motivo per cui gli operanti indicarono tale data a pag. 6 del verbale (doc. E CP_1 att.) e sanzionarono poi i convenuti (circostanza pacifica tra le parti) per violazione dell'obbligo di assicurazione RC ai sensi dell'art. 193 cod. strada;
- i documenti prodotti da corroborano la prova della sospensione il 19.05.2009: CP_1
▪ il doc. 6 è un elenco di movimenti dell'agenzia assicurativa del 19.05.2009 e tra i CP_12 movimenti compare anche la sospensione della polizza della;
Parte_3
▪ il doc. 7 è l'estratto della banca dati Ania che riporta espressamente la sospensione della copertura il 19.05.2009, confermata anche dal doc. 9; a riguardo è vero che il doc. 7 indica il
19/05/2009 come “data scadenza copertura” ma poi specifica nel campo “causale”
“interruzione copertura – sospensione” tant'è che nel campo “data scadenza mora” è indicata la stessa data del 19/05/2009 allorquando, evidentemente, se si fosse trattato di una scadenza naturale della polizza, la data di “scadenza mora” sarebbe stata 15 gg dopo la scadenza copertura, ai sensi dell'art. 1901 comma 2 c.c.;
▪ il doc. 8 è il contrassegno assicurativo originale che riporta la scadenza originaria del
19.06.2009 e che risulta trasmesso via fax in data 19 maggio (come sufficientemente leggibile in alto a sinistra) con l'annotazione “polizza da sospendere”;
- nonostante le plurime contestazioni di e dei danneggiati, anche in relazione CP_3 all'autenticità e attendibilità delle prove documentali dianzi esposte, troppi sono gli elementi che depongono nel senso dell'effettiva sospensione volontaria della polizza in data 19.05.2009 e che non possono essere trascurati, non trovando del resto plausibile e convincente spiegazione logica l'affermazione della non verificazione di tale sospensione a fronte di tali e tanti elementi: perché, in particolare, sarebbe stata iscritta la sospensione in banca dati – elemento inconfutabilmente accertato dalla polizia locale al momento stesso del sinistro – se tale sospensione non fosse stata effettivamente richiesta?
- la “tolleranza” di cui all'art. 1901 comma 2 c.c. non si applica ai casi di sospensione volontaria della copertura assicurativa;
- i molteplici riscontri documentali e la chiara testimonianza del , pertanto, Tes_1 consentono di ritenere dimostrato che la convenuta abbia chiesto e ottenuto la Parte_3 sospensione della polizza assicurativa in data 19.05.2009, sicché la polizza non era CP_1 operante il giorno del sinistro (25.05.2009).
Esclusa dunque l'operatività della polizza deve dichiararsi il difetto di legittimazione passiva di CP_1
in quanto parte attrice ha formulato una domanda risarcitoria nei confronti di chi, Controparte_1 secondo la sua prospettazione, era legittimato a resistere in ragione di un rapporto assicurativo che si è rivelato inesistente al momento del sinistro.
pagina 5 di 15 L'assenza tout court della copertura assicurativa priva dunque della legittimazione passiva a CP_1 resistere ad una domanda che, secondo la prospettazione degli attori stessi, era stata avanzata nei suoi confronti in qualità di assicuratore per la RC auto del veicolo della . Parte_3
Tutte le domande degli attori e degli intervenuti contro devono dunque essere dichiarate CP_1 improponibili tout court.
Poiché, dunque, è risultato provato che il veicolo non era coperto da assicurazione, legittimata a resistere alle domande degli attori e degli altri congiunti intervenuti è invece , ai Controparte_3 sensi dell'art. 283 lett. b) cod. ass. e quale impresa designata ex art. 286 cod. ass.
3. Accertamento della responsabilità
La responsabilità del è coperta dal giudicato penale ex art. 651 c.p.p. e la sua responsabilità CP_9 esclusiva nella causazione del sinistro e del decesso della non è per vero contestata da Pt_4 CP_3 costituita e risulta altresì dimostrata dalla documentazione in atti, in particolare dall'approfondita perizia disposta dalla Corte d'appello penale di Roma (doc. B att.) che ha accertato come il sinistro si sia verificato in conseguenza dell'invasione di corsia da parte del che si è poi scontrato con CP_9 la vettura della che procedeva a velocità entro i limiti. Pt_4
Deve dunque dichiararsi il responsabile in via esclusiva del sinistro sicché egli, la CP_9 proprietaria del veicolo , ai sensi dell'art. 2054 comma 3 c.c., e Parte_3 Controparte_3
, ai sensi dell'art. 286 cod. ass., devono essere condannati, in solido tra loro, al risarcimento dei
[...] danni patiti dagli attori e dai terzi litisconsorti intervenuti.
4. Quantificazione dei danni risarcibili
In ordine ai danni risarcibili, si esaminano dapprima le domande infondate.
Gli intervenuti (genitori e fratelli della de cuius) domandano risarcimento del danno “tanatologico”, qualificato come “danno da perdita della vita” (cfr. pag. 13 atto di intervento), domanda manifestamente infondata per l'assorbente ragione che gli intervenuti non hanno né vantato né dimostrato la loro qualità di eredi della Premesso che eredi legittimi della de cuius sono, salvo Pt_4 rinunzia, esclusivamente coniuge e figlia (odierni attori) (artt. 566, 568, 581 c.c.), gli intervenuti, per poter vantare diritti iure haereditatis, avrebbero dovuto previamente dimostrare la loro qualità di eredi,
o per testamento o ex lege, in virtù di eventuale rinunzia di coniuge e figlia della de cuius, prova che non è stata fornita, con conseguente rigetto della domanda.
Gli attori (coniuge e figlia della de cuius) domandano risarcimento del danno biologico e la domanda è infondata.
Essi si limitano a lamentare una grave alterazione dell'integrità psicofisica in virtù dell'improvviso decesso del/la coniuge/madre e chiedono che tale danno biologico sia riconosciuto “basandosi su semplici presunzioni” (pag. 7 citazione).
Producono, poi, come doc. 4, una perizia medico legale di parte sull'attrice del dicembre 2011 da Pt_2 cui emergerebbe una depressione reattiva cronicizzata ed una nevrosi traumatica, di cui poi non viene fornito alcun ulteriore riscontro documentale e, in presenza effettiva di una patologia così grave e pagina 6 di 15 cronica, è del tutto inverosimile che dal 2011 ad oggi non vi siano stati ulteriori accertamenti, diagnosi psichiatriche, percorsi di cura, prescrizioni farmacologiche etc.
Parte attrice, invece, non offre alcun ulteriore e più recente elemento da cui poter desumere, anche in via presuntiva, l'insorgenza effettiva di un danno biologico che, come tale, deve essere suscettibile di accertamento medico-legale. Il solo fatto del decesso della congiunta, pur in circostanze traumatiche e in presenza della figlia tredicenne, e i meri documenti del 2011 non consentono di presumere la sussistenza di un danno biologico, ulteriore rispetto al danno morale per sofferenza da perdita del rapporto parentale, di cui infra.
Gli attori domandano poi risarcimento del danno patrimoniale da lucro cessante per venir meno di contributo economico della de cuius e la domanda è parzialmente fondata per la sola attrice Pt_2
[...]
Gli attori allegano che la de cuius contribuisse considerevolmente al menage familiare ma di tale allegazione viene fornita una prova del tutto insufficiente, consistente nella produzione di una unica busta paga della de cuius per il mese di febbraio 2009, busta paga di circa 1.350 euro netti da cui si evince che ella era stata assunta a gennaio 2009 con contratto a tempo determinato (durata ignota).
Nulla allega e dimostra parte attrice circa le condizioni economiche della de cuius in un contesto temporale più ampio (alcuni anni prima del decesso) e tale da consentire di desumere e presumere quale fosse il suo reddito medio nel corso del tempo e quale fosse la quota destinata al menage familiare e al mantenimento della prole.
Sulla base di una sola busta paga mensile, non è possibile ritenere provato, nemmeno per presunzioni, che la de cuius contribuisse al menage familiare e in particolare al mantenimento del coniuge.
Può soltanto ritenersi provato, per presunzioni, un suo necessario contributo al mantenimento della prole, trattandosi di obbligo insopprimibile e connesso alla responsabilità genitoriale stessa (art. 315-bis e 316-bis c.c.).
Attesa l'assenza di documentazione circa l'evoluzione reddituale della de cuius, può quantificarsi il contributo al mantenimento della figlia nella misura minima di 150 euro mensili (pari al contributo minimo che usualmente viene disposto in sede di separazione o divorzio a carico anche dei genitori disoccupati), dal decesso sino al raggiungimento della maggiore età della figlia. venticinquenne Per_1 all'epoca di avvio della causa, non ha dimostrato né per vero allegato di non essere (o non essere stata) economicamente autosufficiente dopo il raggiungimento della maggiore età (ad es. per ragioni di studio) (cfr. pag. 10 citazione) sicchè il risarcimento deve essere limitato al compimento dei 18 anni, avvenuto il 4 agosto 2013.
Trattasi dunque di 51 mesi (da giugno 2009 ad agosto 2013 compresi), sicché il danno patrimoniale della figlia ammonta a
7.150 euro, oltre rivalutazione dal singolo “rateo” mensile alla sentenza Pt_2 nonché interessi al tasso legale (1284 comma 1 c.c.), stimato equo da questo Tribunale, sulla somma originaria rivalutata anno per anno;
sulla somma complessiva così ottenuta decorreranno interessi al medesimo tasso legale dalla sentenza al saldo.
pagina 7 di 15 Gli attori e i terzi intervenuti domandano, infine e soprattutto, risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, dovendo assorbirsi in tale voce di danno anche quello che gli attori lamentano come danno “esistenziale”.
La domanda è fondata per tutti i richiedenti, nei limiti di cui appresso.
Il Tribunale, esclusa ogni affermazione di danno in re ipsa, richiama i principi affermati dalla Suprema
Corte, ad esempio nella sentenza n. 3767/2018, secondo cui “nel caso di morte di un prossimo congiunto (coniuge, genitore, figlio, fratello), l'esistenza stessa del rapporto di parentela deve far presumere, secondo l'id quod plerumque accidit, la sofferenza del familiare superstite, giacché tale conseguenza è per comune esperienza, di norma, connaturale all'essere umano. Naturalmente si tratterà pur sempre di una praesumptio hominis, con la conseguente possibilità per il convenuto di dedurre e provare l'esistenza di circostanze concrete dimostrative dell'assenza di un legame affettivo tra la vittima ed il superstite”.
In detta sentenza la Corte ha quindi affermato il seguente principio di diritto, che questo Tribunale ritiene di condividere:
“L'uccisione di una persona fa presumere da sola, ex art. 2727 c.c., una conseguente sofferenza morale in capo ai genitori, al coniuge, ai figli od ai fratelli della vittima, a nulla rilevando né che la vittima ed il superstite non convivessero, né che fossero distanti (circostanze, queste ultime, le quali potranno essere valutate ai fini del quantum debeatur). Nei casi suddetti è pertanto onere del convenuto provare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, e che di conseguenza la morte della prima non abbia causato pregiudizi non patrimoniali di sorta al secondo”.
Nel caso di specie, dunque, vi sono sufficienti elementi per ritenere provato, in punto an, il danno lamentato dagli attori: la vittima era coniugata con l'attore e perdurava la convivenza Pt_2 matrimoniale con coniuge e figlia minorenne (cfr. doc. 5 att.); gli intervenuti sono genitori e germani non conviventi della de cuius.
Considerate queste circostanze di fatto, considerata la presunzione di cui al principio di diritto dianzi richiamato e considerata altresì l'assenza di allegazione, da parte dei convenuti, di alcuna circostanza idonea a dimostrare l'assenza di rapporti affettivi tra la vittima e i superstiti, questo Tribunale ritiene provata la sussistenza, in capo a parte attrice e ai litisconsorti intervenuti, del danno morale da sofferenza per la morte della congiunta, peraltro già accertato anche in sede penale, con statuizione definitiva.
In ordine al quantum, il Tribunale osserva quanto segue.
Il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale è necessariamente liquidato in via equitativa ai sensi degli articoli 1226 e 2056 c.c. e tale liquidazione in via equitativa deve tenere adeguatamente conto di tutte le rilevanti circostanze del caso concreto e, al contempo, assicurare uniformità rispetto a casi analoghi (cfr. Cass. 10579/2021).
Proprio al fine di assicurare tale uniformità di giudizio, questo Tribunale richiama gli innovativi principi inaugurati da Cass. 10579/2021 e ritiene che tale voce di danno debba essere liquidata in pagina 8 di 15 applicazione di “una tabella basata sul sistema a punti, che preveda, oltre l'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, da indicare come indefettibili, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella”.
In applicazione di tale principio di diritto, che fornisce un ulteriore ed utile criterio orientativo nell'esercizio del potere di liquidazione equitativa del danno, questo Tribunale fa applicazione delle
Tabelle a punti 2024 in uso presso il Tribunale di Milano per la liquidazione del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, Tabelle che risultano conformi alle recenti indicazioni della Suprema Corte, prevedendo il criterio a punto, un valore medio del punto basato sui precedenti e l'indicazione di punteggi per specifici parametri (tra cui quelli indicati come indefettibili dalla
Cassazione stessa), con possibilità altresì di applicare un correttivo finale, al ricorrere di circostanze particolari.
In base a tali Tabelle, si attribuiscono punti in relazione all'età della vittima primaria, all'età della vittima secondaria, all'eventuale convivenza con il de cuius, alla sopravvivenza di altri congiunti ed alla qualità e intensità della specifica relazione affettiva perduta.
La somma dei punti così individuata si moltiplica per il “valore punto” (pari a 3.911 euro e 1.698 euro per fratelli/nipoti), pervenendo così all'importo monetario liquidabile, nei limiti del cap individuato in
391.103,18 euro (nel caso della perdita del genitore, figlio, coniuge/convivente more uxorio) e in
169.830,60 euro (nel caso della perdita di fratello/nipote).
Deve, infine, osservarsi che talune delle circostanze prese in esame dalle Tabelle (età, convivenza, presenza di altri congiunti superstiti) possono essere agevolmente dimostrate, anche documentalmente.
La prova dell'intensità e qualità del rapporto perduto, invece, è meno agevole e puntuale e potrà essere raggiunta anche in via presuntiva, sulla base sia degli altri parametri (età, convivenza, etc.) sia dell'allegazione e dimostrazione, da parte del danneggiato, di specifiche circostanze di fatto attinenti alla relazione.
Applicando i principi sin qui espressi e le Tabelle 2024 del Tribunale al caso di specie, il danno non patrimoniale patito dagli attori e dagli intervenuti per la perdita di può essere quantificato Parte_4 come segue.
Per il parametro A (età della vittima, 40 anni) devono riconoscersi 22 punti per coniuge, figlia e genitori e 16 punti per i fratelli.
Per il parametro B (età del danneggiato) devono riconoscersi 22 punti al marito, 26 punti alla figlia, 16 punti ai genitori, 16 punti alla sorella e 18 punti al fratello CP_6 CP_2
pagina 9 di 15 Per il parametro C (convivenza) possono essere riconosciuti 16 punti soltanto a marito e figlia (cfr. doc.
5) mentre nessun punto può essere riconosciuto agli altri congiunti, che del resto allegano essi stessi di non essere conviventi, pur reclamando poi 8 punti a tale titolo.
Nessuno punto può essere riconosciuto ad alcuno dei richiedenti per il parametro D (presenza/assenza di altri congiunti superstiti).
Su tale aspetto, il Tribunale osserva quanto segue.
Nella quantificazione del danno da perdita del rapporto parentale, il focus per la quantificazione del danno deve essere il danneggiato superstite perché è la sua sofferenza che deve essere monetizzata.
Pertanto, tale sofferenza può presumersi attutita se il superstite può beneficiare della presenza di altri suoi familiari stretti (ascendenti, discendenti, fratelli, coniuge) che possano contribuire a colmare parzialmente il “vuoto” causato dalla morte del congiunto, sicché deve prendersi come riferimento il nucleo del danneggiato, che non sempre coincide con quello del de cuius, di talché la sofferenza dell'attore danneggiato non può ritenersi automaticamente attutita dalla presenza di altri familiari del de cuius con i quali egli non ha più alcun legame particolarmente rilevante (ad es. il coniuge del de cuius per i genitori del defunto o, viceversa, i genitori del de cuius che fanno parte del nucleo stretto del de cuius ma non hanno un legame particolare con il coniuge vedovo).
Ritiene, inoltre, il Tribunale che il riconoscimento di punti in base al “parametro D” sia subordinato alla prova specifica e rigorosa dell'assenza di altri superstiti ovvero del numero di congiunti superstiti e dell'assenza di ulteriori superstiti da parte dell'attore danneggiato, non potendosi desumere dal silenzio serbato sul punto o dall'assenza di documentazione circa la composizione del nucleo familiare che non vi siano altri congiunti superstiti e che, quindi, per ciò solo, i punti debbano essere riconosciuti.
Considerato, infatti, che l'onere di provare sussistenza e quantum dei danni-conseguenza ricade in capo all'attore danneggiato, l'assenza di altri congiunti superstiti (o la presenza di pochi congiunti superstiti)
è un fatto costitutivo, in punto quantum, della voce di danno non patrimoniale lamentato dalla parte attrice danneggiata e, come tale, dev'essere da questa provato, anche considerato il principio di vicinanza della prova.
Siccome, dunque, l'assenza di altri congiunti superstiti – o la presenza di 1-3 superstiti, secondo le indicazioni tabellari – è un elemento che concorre alla formazione e alla quantificazione del danno patito, spetta al richiedente fornire la prova precisa ed esaustiva di tale circostanza, senza che possa presumersi tale assenza di superstiti dall'assenza di documenti sul punto o, tantomeno, addossarsi sul danneggiante convenuto l'onere di dimostrare la presenza di superstiti, giacché, così facendo, si trasformerebbe indebitamente un elemento costitutivo della voce di danno-conseguenza lamentata (con onere della prova in capo all'attore) in un elemento limitativo del diritto risarcitorio (con onere della prova in capo al convenuto), in violazione dell'art. 2697 c.c.
Né può dirsi che trattasi di fatto negativo soggetto a probatio diabolica, in quanto il numero o l'assenza di stretti congiunti superstiti è dimostrabile, in modo non gravoso, mediante la produzione dei certificati anagrafici, anche storici, e mediante la ricostruzione del nucleo familiare del de cuius e/o del congiunto danneggiato che agisce per il risarcimento del danno. pagina 10 di 15 L'attribuzione di punti in base al parametro D presuppone, dunque, una chiara allegazione da parte dell'attore dell'assenza tout court o del numero di congiunti superstiti (presenza/assenza di discendenti, ascendenti, coniuge, fratelli etc.), con adeguata illustrazione dei rapporti di parentela ed una altrettanto chiara dimostrazione documentale della composizione del nucleo familiare superstite (potendo il principio di non specifica contestazione operare soltanto a fronte di una chiara e specifica allegazione di chi siano i congiunti superstiti e del fatto che non ve ne siano di ulteriori).
E, come detto, l'allegazione dev'essere chiaramente e specificamente svolta negli atti processuali, prima del maturare delle preclusioni assertive e con indicazione specifica dei documenti a supporto, senza che possa riversarsi sul Tribunale l'onere, in assenza di specifica allegazione della parte, di andare a ricercare autonomamente nella mole di documenti prodotti tracce o indizi circa la presenza/assenza di altri superstiti e circa la composizione del nucleo familiare.
In difetto di prova diretta e rigorosa dell'assenza tout court di altri congiunti superstiti ovvero di un numero di superstiti tra 1 e 3 (la Tabella considera sino a 3 superstiti) e dell'assenza di ulteriori superstiti, non potrà riconoscersi alcun punto in base al parametro D, in quanto dovrà ritenersi che il danneggiato non ha fornito sufficiente prova, in parte qua, del suo danno-conseguenza, in relazione a quella quota di danno morale aggiuntiva connessa alla “maggior” sofferenza per l'assenza o per la limitata presenza di congiunti superstiti in grado di attutire il dolore per la perdita del congiunto.
Nel caso di specie, come anticipato, nessun punto può essere attribuito ad alcuno degli attori e intervenuti per il parametro D, in quanto:
- conserva quantomeno il legame con la figlia e non ha specificamente allegato e Parte_1 adeguatamente dimostrato l'assenza di ulteriori propri congiunti (ad es. genitori o fratelli);
- conserva quantomeno il legame con il padre e i nonni materni e non ha Parte_2 specificamente allegato e adeguatamente dimostrato l'assenza di ulteriori propri congiunti (ad es. nonni paterni);
- i genitori della de cuius conservano quantomeno il legame reciproco e con i due figli e CP_2
e non hanno specificamente allegato e adeguatamente dimostrato l'assenza di ulteriori CP_6 propri congiunti (ad es. propri fratelli);
- i germani della de cuius conservano quantomeno il legame reciproco e con i due genitori e non hanno specificamente allegato e adeguatamente dimostrato l'assenza di ulteriori propri congiunti (ad es. coniugi e figli).
Quanto al parametro E, possono riconoscersi 15 punti a genitori, coniuge e germani avendo essi allegato un rapporto assiduo e costante con la de cuius ma coerente con lo stretto legame di parentela, non emergendo un rapporto di straordinaria intensità, rientrando nell'id quod plerumque accidit che con il coniuge, i genitori e i fratelli vi sia un rapporto assiduo che comprenda anche contatti quotidiani e frequentazioni durante festività e occorrenze, come altresì offerto di provare, invero assai genericamente, dagli intervenuti (capi 10-14).
pagina 11 di 15 25 punti devono invece essere riconosciuti alla figlia minore, in quanto, sebbene l'età sia già stata valorizzata con il parametro B, i 26 punti per tale parametro coprono una fascia d'età molto ampia (11-
20 anni) e deve essere adeguatamente valorizzato il diverso impatto che la perdita di un genitore può avere su un giovane adulto di 20 anni piuttosto che su un bambino di 11 anni o, come nel caso di specie, di una ragazza appena adolescente di 13 anni.
Il legame di presumibile estrema intensità che vi è tra una tredicenne e la propria giovane madre, perduta improvvisamente in un incidente nel quale la stessa minore fu coinvolta, impone il riconoscimento di 25 punti per il parametro E, impedendo l'assenza di offerta di ulteriori specifiche prove il riconoscimento del punteggio massimo di 30.
In conclusione, i punti e i danni risarcibili ammontano, per ciascun danneggiato, come segue:
(marito): 75 punti (22 + 22 + 16 + 0 + 15), pari a 293.325 euro (75 * 3.911). Parte_1
(figlia): 89 punti (22 + 26 + 16 + 0 + 25), pari a 348.079 euro (89 * 3.911), da ritenersi Parte_2 nei limiti del domandato, dovendosi considerare come limite della domanda la somma degli importi richiesti a titolo sia di danno morale che di danno c.d. esistenziale, pari a circa 410.000 euro.
(padre): 53 punti (22 + 16 + 0 + 0 + 15), pari a 207.283 euro (53 * 3.911). Controparte_4
(madre): 53 punti (22 + 16 + 0 + 0 + 15), pari a 207.283 euro (53 * 3.911). Controparte_5
(sorella): 47 punti (16 + 16 + 0 + 0 + 15), pari a 79.806 euro (47 * 1.698). CP_6
(fratello): 49 punti (16 + 18 + 0 + 0 + 15), pari a 83.202 euro (49 * 1.698). CP_7
Agli attori e ai litisconsorti necessari costituitisi deve dunque essere liquidato il danno nella misura dianzi indicata, che risulta complessivamente contenuto entro i limiti dei massimali di cui agli articoli
128 e 283 comma 4 cod. ass. vigenti ratione temporis, pari a 5 milioni di euro per i danni alle persone.
A tale danno, liquidato in moneta attuale, deve essere aggiunta, quale stima del danno da mora, una somma pari agli interessi al tasso legale di cui all'art. 1284 comma 1 c.c., stimato equo da questo
Tribunale, calcolati sulle predette somme, devalutate alla data del decesso della (25.05.2009) e Pt_4 poi rivalutate anno per anno, secondo i principi di cui a Cass. S.U. 1712/1995 e Cass. 19987/2016; sulle somme complessive così ottenute decorreranno interessi al medesimo tasso legale dalla sentenza al saldo.
Tali importi comprendono le provvisionali già liquidate dal Giudice penale (75.000 euro per ciascun attore e 30.000 euro per ciascun intervenuto – cfr. pag. 8 sent. Trib. Velletri doc. F1). Sebbene parte attrice abbia dichiarato che le provvisionali non sono state pagate (pag. 3 conclusionale), deve naturalmente disporsi che dal danno non patrimoniale liquidato deve dedursi quanto eventualmente pagato dal a titolo di provvisionale in esecuzione della sentenza penale definitiva, con la CP_9 conseguenza che rivalutazione e interessi decorreranno sull'intero danno dal decesso della al Pt_4 pagamento della provvisionale e soltanto sul residuo da tale momento alla presente sentenza.
All'attrice è riconosciuta, come già esposto, anche la somma di
7.150 euro a titolo di Parte_2 danno patrimoniale da lucro cessante.
pagina 12 di 15 Gli attori domandano poi il rimborso delle spese di assistenza legale stragiudiziale ante causam per circa 35.000 euro, come da preavviso di parcella dell'avv. sub doc. L. Pt_6
Come noto, tali spese costituiscono una voce di danno emergente (cfr. Cass. S.U. 16990/2017; Cass.
24481/2020) che deve essere adeguatamente allegata e provata.
Parte attrice, a sostegno di tale pretesa, connessa peraltro a parcella emessa nel settembre 2020, documenta in realtà soltanto alcune lettere e diffide del 2009 (doc. G e I) e, dunque, un'attività relativamente modesta e non implicante gravosa attività stragiudiziale (ad es. redazione di pareri e contratti).
Considerato che tale voce di danno può riguardare soltanto attività stragiudiziale dotata di autonoma rilevanza (cfr. art. 20 comma 1 DM 55/2014) rispetto alla fase giudiziale e certamente non attività di assistenza professionale connessa al procedimento penale, che è già stata liquidata dal Giudice penale
(cfr. pag. 8 sent. Trib. Velletri sub doc. F1), questo Tribunale ritiene che la spesa possa essere riconosciuta, attesa la dimostrazione di una pur esigua attività di assistenza ante causam, ma deve essere liquidata nel ben inferiore e più congruo importo di
5.000 euro, oltre interessi al tasso legale dalla sentenza al saldo, in assenza di prova del momento dell'esborso.
5. Spese di lite
Per la particolarità della vicenda e per l'incertezza della questione, anche alla luce dell'esito del procedimento penale, che aveva escluso la legittimazione passiva del Fondo di Garanzia ipotizzando invece (quantomeno in primo grado) una legittimazione di sussistono gravi ed eccezionali CP_1 ragioni per compensare integralmente le spese di lite tra attori e litisconsorti intervenuti, da un lato, e
, dall'altro lato, assorbita naturalmente la domanda ex art. 96 c.p.c. proposta dai Controparte_1 litisconsorti intervenuti, alla luce della reiezione di tutte le domande nei confronti di CP_1
Tra attori/intervenuti e le spese sono invece compensate per un quarto in Controparte_13 ragione del rigetto di talune voci di danno e dell'accoglimento della domanda in misura sensibilmente inferiore al petitum, con a carico dei predetti convenuti i residui tre quarti, liquidati, in applicazione degli importi e dei parametri generali previsti dal D.M. 55/2014 (e succ. mod.) per le cause di valore compreso tra 520.000 e 1.000.000 di euro (in relazione al decisum sia per gli attori che per gli intervenuti), nella misura di cui al dispositivo, compresa nella fase istruttoria l'assunzione della prova delegata a Foggia ed esclusa detta fase istruttoria per i litisconsorti, che si sono costituiti ad istruttoria ormai conclusa;
distrazione a favore dei difensori, dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis,
DICHIARA il difetto di legittimazione passiva di a resistere a tutte le domande Controparte_1 formulate da e Parte_1 Parte_2 Controparte_4 Controparte_5 CP_6 nei suoi confronti e per l'effetto, CP_7
DICHIARA tutte tali domande improponibili nei confronti di;
Controparte_1
pagina 13 di 15 preso atto del giudicato penale di condanna ai sensi dell'art. 651 c.p.p. (sent. Trib. Velletri del
17.02.2014, confermata nei successivi gradi),
DICHIARA responsabile del sinistro occorso in Pomezia in data 25.05.2009, che ha CP_9 causato il decesso di e per l'effetto, Parte_4
ritenuta l'operatività dell'articolo 283 comma 1 lett. b) d.lgs. 209/2005, visti gli articoli 2054 c.c. e 286 d.lgs. 209/2005,
CO , (quale impresa designata a CP_9 Parte_3 Controparte_3 liquidare i sinistri per il Fondo di Garanzia per le vittime della strada), in solido tra loro, a pagare le seguenti somme:
- a titolo di danno non patrimoniale, a: la somma di 293.325 euro; Parte_1 la somma di 348.079 euro;
Parte_2 la somma di 207.283 euro; Controparte_4 la somma di 207.283 euro; Controparte_5 la somma di 79.806 euro;
CP_6
la somma di 83.202 euro;
CP_7 oltre rivalutazione e interessi come da motivazione e previa sottrazione di quanto eventualmente già pagato da a titolo di provvisionale in esecuzione del giudicato penale;
CP_9
- a titolo di danno patrimoniale, a: la somma di
7.150 euro, oltre rivalutazione e interessi come da motivazione;
Parte_2
e in solido tra loro, la somma di
5.000 euro, oltre interessi al Parte_1 Parte_2 tasso legale (art. 1284 comma 1 c.c.), dalla sentenza al saldo;
RIGETTA le ulteriori domande proposte da parte attrice e dai litisconsorti intervenuti;
COMPENSA integralmente le spese di lite tra attori e intervenuti, da un lato, e , Controparte_1 dall'altro lato;
COMPENSA per un quarto le spese di lite tra attori e intervenuti, da un lato, e CP_9
e , dall'altro lato;
Parte_3 Controparte_3
CO e , in solido tra loro, a CP_9 Parte_3 Controparte_3 rimborsare a e in solido, i residui tre quarti delle spese, che si liquidano Parte_1 Parte_2 in euro 18.000 per compensi (euro 3.500 per fase di studio;
euro 2.500 per fase introduttiva;
euro 6.000 per fase istruttoria ed euro 6.000 per fase decisionale) – oltre 15% per spese generali forfetarie, imposte e contributi previdenziali di legge – ed euro 1.285 per esborsi (3/4 C.U. e marca), con distrazione a favore dei difensori, dichiaratisi antistatari, ciascuno per quanto di ragione in relazione alla durata del mandato;
CO e , in solido tra loro, a CP_9 Parte_3 Controparte_3 rimborsare a e in solido, i residui Controparte_4 Controparte_5 CP_6 CP_7
pagina 14 di 15 tre quarti delle spese, che si liquidano in euro 12.000 per compensi (euro 3.500 per fase di studio;
euro
2.500 per fase introduttiva ed euro 6.000 per fase decisionale), oltre 15% per spese generali forfetarie, imposte e contributi previdenziali di legge, con distrazione a favore dell'avv. Mauro Longo, dichiaratosi antistatario;
Così deciso in Milano, il 13 maggio 2025
Il Giudice
Marco Carbonaro
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