Ordinanza collegiale 18 giugno 2018
Sentenza 11 dicembre 2018
Accoglimento
Sentenza 28 maggio 2019
Parere interlocutorio 26 luglio 2019
Parere definitivo 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. I, parere definitivo 03/03/2025, n. 156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 156 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Numero 00156/2025 e data 03/03/2025 Spedizione
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Prima
Adunanza di Sezione del 22 gennaio 2025
NUMERO AFFARE 01098/2019
OGGETTO:
Ministero dell’interno.
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto con presentazione diretta, ex art. 11 d.P.R. n. 1199/1971, dal signor ON LU contro il Ministero dell’interno e nei confronti del signor RE AN Di OL, per l’annullamento:
- del decreto del Capo della Polizia del 13 marzo 2019 n. 333-b/12d.3.19/5429, con il quale è stato avviato il procedimento finalizzato all’assunzione di 1.851 allievi agenti della Polizia di Stato mediante scorrimento della graduatoria della prova scritta di esame del concorso pubblico per l’assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato, di cui all’art. 1, comma 1, lett. a), del decreto del Capo della Polizia del 18 maggio 2017, pubblicato nella G.U.R.I. del 26 maggio 2017, n. 40;
- del decreto del Capo della Polizia n. 333-b/12d.3.19/9691 del 19 aprile 2019, con il quale è stata disposta la convocazione agli accertamenti dell'efficienza fisica e dell'idoneità fisica, psichica ed attitudinale dei soggetti interessati al predetto procedimento finalizzato all’assunzione di 1.851 allievi agenti della Polizia di Stato nonché, specificamente, degli elenchi di cui agli allegati 1 e 2 al predetto decreto;
- ove occorra, del decreto ministeriale del 13 luglio 2018 n. 103, recante le norme per l'individuazione dei limiti di età per la partecipazione ai concorsi pubblici per l'accesso a ruoli e carriere del personale della polizia pubblicato nella g.u.r.i. del 07.09.2018 n. 208, nella parte in cui prevede, quale requisito di partecipazione al concorso pubblico per il molo di agente, il non aver compiuto il ventiseiesimo anno di età;
- di ogni altro atto ad essi presupposto, preordinato, connesso, consequenziale ed esecutivo, anche se ignoto, che comunque incida sui diritti e/o interessi legittimi dei ricorrenti ivi compresa, nonché per il risarcimento del danno che il ricorrente asserisce di aver sofferto;
LA SEZIONE
Visto il ricorso straordinario;
vista la relazione prot. n. 333-A/U.C./LU+1/1851.A.A.3079/C del 22 luglio 2019, con la quale il Ministero dell’interno ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull’affare consultivo in oggetto;
visto il parere n. 2180 del 26 luglio 2019;
esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Carla Ciuffetti.
Premesso e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
1. L’oggetto della controversia è costituito dai decreti del Capo della Polizia n. 333-B/12D.3.19/5429 del 13 marzo 2019, concernente l’assunzione di 1851 allievi agenti della Polizia di Stato mediante scorrimento della graduatoria della prova scritta di esame del concorso pubblico per l’assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato, di cui all’art. 1, co. 1, lett. a), del decreto del Capo della Polizia del 18 maggio 2017, e n. 333-B/12D.3.19/9691 del 19 aprile 2019, con cui è stata disposta la convocazione degli aventi diritto agli accertamenti dell’efficienza fisica e dell’idoneità fisica, psichica ed attitudinale.
Il ricorrente ha chiesto l’annullamento di tali atti, nonché “ ove occorra ”, anche del decreto ministeriale 13 luglio 2018 n. 103, recante le norme per l’individuazione dei limiti di età per la partecipazione ai concorsi pubblici per l’accesso ai ruoli e alle carriere del personale della Polizia di Stato, nella parte in cui prevede, quale requisito di partecipazione al concorso pubblico per il ruolo di agente, il non aver compiuto il ventiseiesimo anno di età.
Egli ha chiesto inoltre l’accertamento della qualità di idoneo e il risarcimento del danno che asserisce di aver subito per non aver potuto partecipare al suddetto scorrimento.
2. Il ricorso è affidato ai seguenti motivi di censura:
a) “ illegittimità per travisamento dei presupposti di fatto -carenza/infondatezza dei presupposti - difetto di istruttoria - contraddittorietà, illogicità e irrazionalità manifesta -ingiustizia manifesta - eccesso di potere per disparità di trattamento e violazione del favor partecipationis ”;
b) “ eccezione di illegittimità costituzionale per contrasto con gli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione dell’art. 11, comma 2-bis, d.l. n. 135/2018 convertito con modificazioni dalla l. n. 12/2019 -violazione del principio di uguaglianza - disparità di trattamento e discriminazione anagrafica - violazione del principio meritocratico - violazione del principio di ragionevolezza - violazione del principio di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione - violazione del principio del legittimo affidamento - violazione del principio della certezza del diritto ”;
c) “ violazione dell’art. 11 delle preleggi ”;
d) “ violazione del principio del legittimo affidamento e contestuale diritto del ricorrente ex art. 30 c.p.a al risarcimento del danno in forma specifica e, ove occorra e comunque in via subordinata, al risarcimento del danno per perdita di chance ”.
3. Con relazione depositata il 23 luglio 2019 e trasmessa al ricorrente, che non ha replicato, il Ministero dell’interno si è espresso per il rigetto della domanda cautelare.
4. Con il parere n. 2180 del 26 luglio 2019 la Sezione ha ritenuto che tale domanda non potesse essere accolta, poiché il concorso originariamente indetto con decreto n. 333-B/12D.2.17/6686 del 18 maggio 2017 del Capo della Polizia per l’assunzione di 893 allievi agenti doveva ritenersi concluso con la pubblicazione della graduatoria (decreto n. 333-B/12D.2.17/12217 in data 28 maggio 2018), mentre gli atti impugnati dal ricorrente dovevano essere considerati afferenti ad un diverso e autonomo procedimento concorsuale. Quest’ultimo procedimento era stato previsto dall’art. 11, comma 2- bis , del d.l. n. 135/2018, attraverso lo scorrimento della graduatoria della prova scritta di esame al concorso per l’assunzione di 893 allievi agenti, secondo l’ordine decrescente del voto conseguito dai candidati “ in possesso, alla data del 1° gennaio 2019, dei requisiti di cui all’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, nel testo vigente alla data di entrata in vigore della legge 30 dicembre 2018, n. 145, fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 2049 del citato codice dell’ordinamento militare ”, tra i quali, non aver compiuto alla data del 1° gennaio 2019 il 26° anno di età e aver conseguito alla stessa data il diploma di scuola superiore di secondo grado. Secondo la Sezione, l’autonomia tra le due procedure concorsuali “ non viene meno per effetto dell’utilizzo della graduatoria relativa al concorso ormai esaurito ”.
Il medesimo parere n. 2180 del 26 luglio 2019 ha disposto che il ricorrente procedesse all’integrazione del contraddittorio attraverso la notifica del gravame per pubblici proclami e che l’Amministrazione depositasse la relazione ministeriale sul merito del ricorso, previa trasmissione al ricorrente.
5. Risulta in atti che quest’ultimo abbia adempiuto all’onere di richiedere la notifica per pubblici proclami sul sito web della Polizia di Stato.
Inoltre egli ha impugnato con motivi aggiunti il decreto del Capo della Polizia pubblicato il 13 agosto 2019, recante l’approvazione degli elenchi dei candidati risultati in possesso dei requisiti e da avviare al corso di formazione.
6. Con relazione depositata il 14 agosto 2023 il Ministero ha reso noto che la questione di legittimità costituzionale prospettata nel gravame è stata rimessa alla Corte costituzionale nell’ambito di analoghi contenziosi e che con l’art. 260- bis , introdotto con la legge n. 77/2020, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n. 34/2020, è stata autorizzata l’assunzione di allievi agenti della Polizia di Stato mediante scorrimento della graduatoria della prova scritta di esame del concorso pubblico per l’assunzione di 893 allievi agenti bandito con decreto del 18 maggio 2017 con riguardo ai soggetti:
a) risultati idonei alla relativa prova scritta d’esame, secondo l’ordine decrescente del voto conseguito, purché con voto pari o superiore a quello minimo (8,250/decimi) previsto dall’art. 11, comma 2- bis , del d.l. n. 135/2018 convertito, con modificazioni, dalla 1. n. 12/2019;
b) ammessi con riserva alla fase successiva della suddetta procedura concorsuale in forza di provvedimenti del giudice amministrativo o che avessero tempestivamente impugnato gli atti di non ammissione con ricorso giurisdizionale ovvero con ricorso straordinario al Capo dello Stato, purché i relativi procedimenti fossero ancora pendenti;
c) risultati idonei all’esito degli accertamenti dell’efficienza fisica, psicofisici e attitudinali previsti dalla disciplina vigente, ove non già espletati.
Poiché il ricorrente rientrava in tale platea, il Ministero ha chiesto la declaratoria della cessazione della materia del contendere.
7. Nell’adunanza del 22 gennaio 2025 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
8. Il gravame deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Alla luce della circostanza esposta dal Ministero e non contestata dal ricorrente, che questi rientra tra i soggetti aventi i requisiti di cui all’art. 260- bis , introdotto con la legge 17 luglio 2020, n. 77, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 ed è risultato idoneo agli accertamenti dell’efficienza fisica, psicofisici e attitudinali, deve ritenersi che egli non può trarre alcuna utilità da un eventuale accoglimento del gravame (cfr. Cons. Stato, sez. I, pareri 17 novembre 2021 n. 1766 e 18 luglio 2022, n. 1280).
P.Q.M.
La Sezione esprime il parere che il ricorso debba essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Carla Ciuffetti | Carlo Saltelli |
IL SEGRETARIO
Maria Grazia Salamone