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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 26/09/2025, n. 947 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 947 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
N. 6100/2025 V.G.
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I° Civile, composto dai signori
Magistrati:
dott. Alina Rossato Presidente rel. dott. Barbara De Munari Giudice dott. Luisa Bettio Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al R.G. al n° 6100/2025, promosso congiuntamente da:
, con l'avv. CARBONE DAVIDE, come da mandato in atti;
Parte_1
e
, con l'avv. CARBONE DAVIDE, come da mandato in atti;
Controparte_1
con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero
oggetto: scioglimento del matrimonio
Conclusioni congiunte dei coniugi in ordine al divorzio, per l'udienza cartolare del
16.09.2025:
1. dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_2 CP_1
celebrato il 01.07.2006 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
[...]
TO (PD), n. 5, parte I, anno 2006 – Ufficio I, e disporre altresì:
2. l'obbligo in capo al sig. di corrispondere alla sig.ra a titolo Controparte_1 Parte_1 di contributo al mantenimento della figlia attualmente convivente Persona_1 2
con la madre, entro il giorno 10 di ogni mese e a mezzo di bonifico bancario, la somma di euro
250,00 (duecentocinquanta/00) mensili, importo annualmente rivalutabile secondo l'indice istat;
3. il diritto del sig. a vedere la figlia, regolando autonomamente con essa i giorni CP_1
e gli orari, compatibilmente con gli impegni di quest'ultima;
4. che la casa familiare, sita in TO (PD), via Nicolò Tommaseo 1/2, di proprietà della sig.ra venga definitivamente assegnata alla stessa con tutti i mobili e gli arredi in essa Parte_1 attualmente contenuti;
5. che i coniugi rinunciano all'assegno di mantenimento e/o di alimenti eventualmente loro spettante dichiarando di essere, allo stato attuale, economicamente autosufficienti e di avere già regolato ogni loro rapporto economico;
6. ordinare che la emananda sentenza venga trasmessa a cura della Cancelleria per la trascrizione, l'annotazione e ogni altra incombenza di legge;
7. ciascun coniuge provvederà al pagamento dei propri oneri di difesa;
8. ai fini della definitività della sentenza i coniugi fanno acquiescenza alla stessa, rinunciando ad impugnarla.
FATTO E DIRITTO
I sigg. e hanno contratto matrimonio civile Parte_1 Controparte_1 in TO (PD), in data 01/07/2006 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 5, parte I, anno 2006 – Ufficio I, optando per il regime patrimoniale della comunione dei beni.
Dalla loro unione nasceva la figlia il 25.07.2006, maggiorenne ma non Per_1 economicamente autosufficiente.
Successivamente, cessata l'affectio coniugalis e divenuta intollerabile la prosecuzione della convivenza, i sig.ri e consensualmente adivano l'intestato Pt_1 CP_1
Tribunale al fine di sentir pronunciare la loro separazione personale. In seguito alla comparizione personale dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale di Padova, avvenuta in data 14.09.2017, la separazione consensuale veniva omologata con Decreto n. 7994/2017 del 26.09.2017, depositato il 02.10.2017, alle condizioni indicate a verbale di udienza riportate. 3
Le parti con note depositate in data 02.09.2025 hanno dichiarato di non volersi riconciliare e confermato le condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio, sopra riportate.
Preliminarmente, si ritiene sussistente la giurisdizione del giudice italiano in ordine alla domanda di scioglimento del matrimonio secondo il Regolamento (UE) n. 1111/2019 del
Consiglio, del 25/06/2019, che si applica a prescindere dalla cittadinanza extraeuropea delle parti ed indipendentemente dalle norme sulla giurisdizione previste dal diritto nazionale, e quindi a prescindere anche dall'articolo 32 della legge 31.5.1995 n. 218, le quali si applicano soltanto in via residuale ai sensi dell'articolo 6 del regolamento, laddove nessun giudice di uno Stato membro sia competente in base agli articoli 3-5 del Regolamento stesso;
nel caso concreto in esame, la giurisdizione italiana deve essere affermata ai sensi dell'articolo 3 lettera a) del Reg. n. 1111/2019, che indica, fra le varie ipotesi la residenza abituale dei coniugi.
Si ritiene applicabile la legge italiana ai sensi dell'art. 8 lett. a) del regolamento
1259/2010 pertanto la domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono, infatti, nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 1, 2 e 3 n. 2, lett. b), L. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla data di comparizione personale dei coniugi avanti al Presidente del Tribunale, avvenuta in data 14.09.2017.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Quanto all'ulteriore domanda relativa all'obbligo di contribuzione al mantenimento in favore della figlia maggiorenne ma non autosufficiente, trova applicazione il regolamento
(CE) n. 4/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, "relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari", in vigore dal 30 gennaio 2009 ed applicabile dal 18 giugno 2011.
Il regolamento trova applicazione a prescindere dalla nazionalità europea delle parti ed alle norme sulla giurisdizione previste dal diritto interno e individua quale criterio generale di competenza giurisdizionale, ai sensi dell'articolo 3 lettera b, la residenza del creditore della prestazione alimentare.
Si ritiene applicabile in merito la legge italiana ai sensi dell'art. 3 Protocollo dell'Aja del
23.11.2007 (richiamato dall'art. 15 Regolamento 4/2009).
Dal momento che le condizioni concordate dai coniugi sono prive di profili d'illegittimità,
e conformi all'interesse della figlia , delle stesse va preso atto e va statuito in Per_1 conformità.
Nulla sulle spese, stante la natura del presente procedimento. 4
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Padova, I^ sez. civ., definitivamente pronunciando, così decide:
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato tra e Parte_1
in TO (PD), in data 01/07/2006 e trascritto nel Controparte_1 registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 5, parte I, anno 2006 –
Ufficio I;
2) Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la Sentenza nei relativi registri;
3) Prende atto delle condizioni di divorzio congiuntamente presentate dalle parti come sopra riportate;
4) Nulla sulle spese.
Padova, 23.09.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Alina Rossato
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I° Civile, composto dai signori
Magistrati:
dott. Alina Rossato Presidente rel. dott. Barbara De Munari Giudice dott. Luisa Bettio Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al R.G. al n° 6100/2025, promosso congiuntamente da:
, con l'avv. CARBONE DAVIDE, come da mandato in atti;
Parte_1
e
, con l'avv. CARBONE DAVIDE, come da mandato in atti;
Controparte_1
con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero
oggetto: scioglimento del matrimonio
Conclusioni congiunte dei coniugi in ordine al divorzio, per l'udienza cartolare del
16.09.2025:
1. dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_2 CP_1
celebrato il 01.07.2006 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
[...]
TO (PD), n. 5, parte I, anno 2006 – Ufficio I, e disporre altresì:
2. l'obbligo in capo al sig. di corrispondere alla sig.ra a titolo Controparte_1 Parte_1 di contributo al mantenimento della figlia attualmente convivente Persona_1 2
con la madre, entro il giorno 10 di ogni mese e a mezzo di bonifico bancario, la somma di euro
250,00 (duecentocinquanta/00) mensili, importo annualmente rivalutabile secondo l'indice istat;
3. il diritto del sig. a vedere la figlia, regolando autonomamente con essa i giorni CP_1
e gli orari, compatibilmente con gli impegni di quest'ultima;
4. che la casa familiare, sita in TO (PD), via Nicolò Tommaseo 1/2, di proprietà della sig.ra venga definitivamente assegnata alla stessa con tutti i mobili e gli arredi in essa Parte_1 attualmente contenuti;
5. che i coniugi rinunciano all'assegno di mantenimento e/o di alimenti eventualmente loro spettante dichiarando di essere, allo stato attuale, economicamente autosufficienti e di avere già regolato ogni loro rapporto economico;
6. ordinare che la emananda sentenza venga trasmessa a cura della Cancelleria per la trascrizione, l'annotazione e ogni altra incombenza di legge;
7. ciascun coniuge provvederà al pagamento dei propri oneri di difesa;
8. ai fini della definitività della sentenza i coniugi fanno acquiescenza alla stessa, rinunciando ad impugnarla.
FATTO E DIRITTO
I sigg. e hanno contratto matrimonio civile Parte_1 Controparte_1 in TO (PD), in data 01/07/2006 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 5, parte I, anno 2006 – Ufficio I, optando per il regime patrimoniale della comunione dei beni.
Dalla loro unione nasceva la figlia il 25.07.2006, maggiorenne ma non Per_1 economicamente autosufficiente.
Successivamente, cessata l'affectio coniugalis e divenuta intollerabile la prosecuzione della convivenza, i sig.ri e consensualmente adivano l'intestato Pt_1 CP_1
Tribunale al fine di sentir pronunciare la loro separazione personale. In seguito alla comparizione personale dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale di Padova, avvenuta in data 14.09.2017, la separazione consensuale veniva omologata con Decreto n. 7994/2017 del 26.09.2017, depositato il 02.10.2017, alle condizioni indicate a verbale di udienza riportate. 3
Le parti con note depositate in data 02.09.2025 hanno dichiarato di non volersi riconciliare e confermato le condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio, sopra riportate.
Preliminarmente, si ritiene sussistente la giurisdizione del giudice italiano in ordine alla domanda di scioglimento del matrimonio secondo il Regolamento (UE) n. 1111/2019 del
Consiglio, del 25/06/2019, che si applica a prescindere dalla cittadinanza extraeuropea delle parti ed indipendentemente dalle norme sulla giurisdizione previste dal diritto nazionale, e quindi a prescindere anche dall'articolo 32 della legge 31.5.1995 n. 218, le quali si applicano soltanto in via residuale ai sensi dell'articolo 6 del regolamento, laddove nessun giudice di uno Stato membro sia competente in base agli articoli 3-5 del Regolamento stesso;
nel caso concreto in esame, la giurisdizione italiana deve essere affermata ai sensi dell'articolo 3 lettera a) del Reg. n. 1111/2019, che indica, fra le varie ipotesi la residenza abituale dei coniugi.
Si ritiene applicabile la legge italiana ai sensi dell'art. 8 lett. a) del regolamento
1259/2010 pertanto la domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono, infatti, nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 1, 2 e 3 n. 2, lett. b), L. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla data di comparizione personale dei coniugi avanti al Presidente del Tribunale, avvenuta in data 14.09.2017.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Quanto all'ulteriore domanda relativa all'obbligo di contribuzione al mantenimento in favore della figlia maggiorenne ma non autosufficiente, trova applicazione il regolamento
(CE) n. 4/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, "relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari", in vigore dal 30 gennaio 2009 ed applicabile dal 18 giugno 2011.
Il regolamento trova applicazione a prescindere dalla nazionalità europea delle parti ed alle norme sulla giurisdizione previste dal diritto interno e individua quale criterio generale di competenza giurisdizionale, ai sensi dell'articolo 3 lettera b, la residenza del creditore della prestazione alimentare.
Si ritiene applicabile in merito la legge italiana ai sensi dell'art. 3 Protocollo dell'Aja del
23.11.2007 (richiamato dall'art. 15 Regolamento 4/2009).
Dal momento che le condizioni concordate dai coniugi sono prive di profili d'illegittimità,
e conformi all'interesse della figlia , delle stesse va preso atto e va statuito in Per_1 conformità.
Nulla sulle spese, stante la natura del presente procedimento. 4
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Padova, I^ sez. civ., definitivamente pronunciando, così decide:
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato tra e Parte_1
in TO (PD), in data 01/07/2006 e trascritto nel Controparte_1 registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 5, parte I, anno 2006 –
Ufficio I;
2) Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la Sentenza nei relativi registri;
3) Prende atto delle condizioni di divorzio congiuntamente presentate dalle parti come sopra riportate;
4) Nulla sulle spese.
Padova, 23.09.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Alina Rossato