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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 28/01/2025, n. 88 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 88 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1570/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Gianmarco Marinai Presidente dott. Azzurra Fodra Giudice Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1570/2023 promossa da:
, C.F. , con l'avvocato Bruna Parte_1 C.F._1
ATTORE/I contro
, C.F. con l'Avv. Controparte_1 C.F._2
Cecilia Gradassi,
CONVENUTO/I
Con intervento del PM sede
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 25.05.2023 ha Parte_1 convenuto in giudizio tato Controparte_1
Tribunale per sentire dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio da essi contratto in Rondissone (TO) il 01.04.1985 e l'insussistenza dei presupposti per la concessione dell'assegno divorzile a carico del ricorrente.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 26.09.2023 si è costituita in giudizio , la quale non si è opposta alla Controparte_1 pronuncia enti accessori ha chiesto, in via pagina 1 di 5 provvisoria ed urgente, di stabilire un assegno di mantenimento mensile in proprio favore pari ad € 1.200,00 e ha chiesto altresì di condannare Pt_1
alla corresponsione di un assegno divorzile pari ad
[...] ovvero in misura maggiore o minore che risulterà di giustizia, con rivalutazione Istat, previo accertamento e declaratoria della sussistenza del proprio diritto all'assegno divorzile.
2. Con sentenza non definitiva emessa in data 27.10.2023, l'intestato Tribunale, in accoglimento della domanda, ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data 01/04/1985 in RONDISSONE, trascritto nel registro degli atti di matrimonio di quel Comune al n.1 parte 1 serie anno 1985, e ha rimesso la causa sul ruolo come da separata ordinanza.
3. Venendo a trattare delle domande relative ai provvedimenti accessori, va deciso in ordine al riconoscimento dell'assegno divorziale in favore della resistente.
Le Sez. Unite della Cassazione con la sentenza n. 18287 del 2018 hanno affermato che ai sensi dell'art. 5, comma 6, della I. n. 898 del 1970, dopo le modifiche di cui alla I. n. 74 del 1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi, o comunque dell'impossibilita di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma, che costituiscono il parametro di cui si deve tenere canto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personate di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alia durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto.
In sintesi, l'assegno divorzile può essere riconosciuto quando le condizioni di disparità reddituale trovano la loro causa in scelte prese dalla coppia, durante la vita familiare, e in forza delle quali uno dei due coniugi ha perso, a vantaggio dell'altro, l'opportunità di guadagnarsi una condizione reddituale di autosufficienza o, comunque, una condizione reddituale migliore di quella goduta al momento della fine del vincolo coniugale. L'assegno di divorzio, quindi, è posto a tutelare l'affidamento e l'investimento che il coniuge più debole ha riposto nella vita di coppia e nelle connesse scelte familiari.
Nel caso di specie, la domanda di riconoscimento dell'assegno divorziale avanzata dalla resistente merita accoglimento, in ragione delle motivazioni di seguito esplicate.
pagina 2 di 5 Dalla disamina della documentazione versata in atti si evince la sussistenza di una rilevante disparità reddituale tra le parti, la cui prova è stata raggiunta anche attraverso indagini tributarie svolte dalla Guardia di Finanza, disposte con l'ordinanza emessa da codesto Tribunale in data 23.02.2024.
In particolare, percepisce redditi di entità Controparte_1 inferiore rispett € 21.444,00, con un reddito quindi netto mensile per dodici mensilità di circa € 1500,00, nell'anno 2022 per € 20.614,99, mentre nell'anno 2021 per € 35.101,33 oltre ad un TFR per € 7.862,13 (cfr. relazione Guardia di Finanza depositata il 15.05.2024).
, invece, quale appartenente alle Forze Armate, Parte_1 anente per sopraggiunti limiti di età, ha percepito nell'anno 2021 un reddito complessivo pari ad € 45.230,17, mentre nell'anno 2022 un reddito imponibile pari a circa € 50.000,00 con un reddito quindi netto mensile per dodici mensilità di circa 2650,00 (cfr. pag. 8 relazione Guardia di Finanza depositata in data 12.03.2024).
Ciò detto, deve anche ritenersi che tale disparità reddituale trovi fondamento nelle scelte di vita effettuate dalle parti nei trentasette anni di matrimonio.
si è occupata sin da subito della crescita e Controparte_1 iato a lavorare soltanto dopo aver conseguito il titolo di tecnico ortopedico con un corso frequentato tra l'autunno 1991 e il giugno 1992. , invece, ha sempre lavorato, trascorreva Parte_1 anche lunghi o, lontano dalla casa familiare, lasciando quindi alla moglie la gestione della casa e dei figli.
Pertanto, l'impegno profuso dalla resistente per garantire il buon andamento della vita familiare ha di certo avvantaggiato il ricorrente, il quale ha avuto un progressivo avanzamento della carriera militare e ha effettuato numerose missioni all'Estero, incrementando i propri redditi, anche ai fini pensionistici.
Ritenuto sussistente l'an del diritto all'assegno divorzile in favore della resistente per le ragioni sopra esplicate, occorre determinarne il quantum.
Oltre agli aspetti reddituali e patrimoniali già esaminati, ai fini della determinazione della entità dell'assegno, è necessario considerare i seguenti elementi di fatto:
può contare ogni mese su un reddito da pensione di € Parte_1 zione dei redditi prima indicata e cedolini anno 2023 del ricorrente depositati in data 08.07.2024) e vive in Roma nell'appartamento dell'attuale compagna, che lavora come agente di polizia, e non risulta che sopporti spese di alloggio (cfr. verbale di udienza del 26.10.2023).
Lo stesso, però, ha sostenuto che il suo reddito sarebbe gravato da numerose spese pagina 3 di 5 fisse. Tuttavia, tale allegazione è risultava vera solo in parte.
Infatti, quanto al prestito stipulato in data 19.11.2018, ossia in costanza di matrimonio - da restituire in 120 rate mensili di € 429,00 mediante cessione del quinto della pensione - allo stato risulta estinto;
quanto al secondo prestito, in corso alla data del 19.03.2024 - da restituire in 120 rate mensili di € 550,00 mediante cessione del quinto della pensione, stipulato in data 17.01.2023 per estinguere anticipatamente il precedente finanziamento (cfr. pag 321 allegati alla relazione Guardia di Finanza depositata il 04.04.2024) - risulta dalla nota del 18.03.2024 della Cassa di Ravenna spa indirizzata alla Guardia di Finanza, parimenti estinto in via anticipata in data 29.03.2023 (pag. 73 allegati alla relazione Guardia di Finanza depositata il 04.04.2024). Anche il terzo finanziamento acceso in costanza di matrimonio - specificatamente un prestito Compass contratto in data 02.12.2021 con rata mensile di € 478,3 - risulta già estinto in data 15.03.2024 (cfr. pag 79 allegati alla relazione Guardia di Finanza depositata il 04.04.2024).
Ad oggi permane solo un esborso di circa € 320,00 al mese sopportato dal ricorrente: in data 08.03.2024 il ricorrente, infatti, ha contratto un altro finanziamento con Compass da 120 rate mensili di € 318,97 ad estinzione del precedente prestito personale (cfr. pag 80 allegati alla relazione Guardia di Finanza depositata il 04.04.2024).
, invece, ha dovuto lasciare l'abitazione Controparte_1 one e utenze avrebbe dovuto essere pagate dal ricorrente, nella misura di € 600 al mese (cfr. doc. 5 comparsa di costituzione) e si è trasferita in un altro immobile in locazione per il quale sostiene un canone mensile di € 500,00 oltre oneri condominiali (cfr. doc. 25 resistente depositato il 22.02.2024).
Tenuto conto delle suddette circostanze, della differenza reddituale esistente tra le parti, delle spese che effettivamente sopporta il ricorrente e quelle che sopporta la resistente, risulta congruo quantificare l'assegno divorzile in favore di per l'importo di € 650,00, anche al fine di Controparte_1
spese per il nuovo immobile condotto in locazione.
Le spese di lite, stante la natura della causa e la parziale soccombenza in punto di quantum della resistente, vanno compensate per metà e per la restante parte poste a carico del ricorrente.
P.Q.M
Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunciando, in accoglimento della pagina 4 di 5 domanda, in accoglimento della domanda accessoria di assegno divorzile avanzata dalla resistente,
1. pone a carico di l'obbligo di versare a Parte_1
l'importo pari ad € 650,00 mensili a titolo Controparte_2
annualmente in base agli indici Istat, con decorrenza dalla data di pronuncia della sentenza di divorzio;
compensa per metà le spese di lite liquidate per intero in € 6713,00, oltre accessori come per legge, ponendo la residua metà a carico del ricorrente;
Livorno, 27 gennaio 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Azzurra Fodra dott. Gianmarco Marinai
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Gianmarco Marinai Presidente dott. Azzurra Fodra Giudice Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1570/2023 promossa da:
, C.F. , con l'avvocato Bruna Parte_1 C.F._1
ATTORE/I contro
, C.F. con l'Avv. Controparte_1 C.F._2
Cecilia Gradassi,
CONVENUTO/I
Con intervento del PM sede
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 25.05.2023 ha Parte_1 convenuto in giudizio tato Controparte_1
Tribunale per sentire dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio da essi contratto in Rondissone (TO) il 01.04.1985 e l'insussistenza dei presupposti per la concessione dell'assegno divorzile a carico del ricorrente.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 26.09.2023 si è costituita in giudizio , la quale non si è opposta alla Controparte_1 pronuncia enti accessori ha chiesto, in via pagina 1 di 5 provvisoria ed urgente, di stabilire un assegno di mantenimento mensile in proprio favore pari ad € 1.200,00 e ha chiesto altresì di condannare Pt_1
alla corresponsione di un assegno divorzile pari ad
[...] ovvero in misura maggiore o minore che risulterà di giustizia, con rivalutazione Istat, previo accertamento e declaratoria della sussistenza del proprio diritto all'assegno divorzile.
2. Con sentenza non definitiva emessa in data 27.10.2023, l'intestato Tribunale, in accoglimento della domanda, ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data 01/04/1985 in RONDISSONE, trascritto nel registro degli atti di matrimonio di quel Comune al n.1 parte 1 serie anno 1985, e ha rimesso la causa sul ruolo come da separata ordinanza.
3. Venendo a trattare delle domande relative ai provvedimenti accessori, va deciso in ordine al riconoscimento dell'assegno divorziale in favore della resistente.
Le Sez. Unite della Cassazione con la sentenza n. 18287 del 2018 hanno affermato che ai sensi dell'art. 5, comma 6, della I. n. 898 del 1970, dopo le modifiche di cui alla I. n. 74 del 1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi, o comunque dell'impossibilita di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma, che costituiscono il parametro di cui si deve tenere canto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personate di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alia durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto.
In sintesi, l'assegno divorzile può essere riconosciuto quando le condizioni di disparità reddituale trovano la loro causa in scelte prese dalla coppia, durante la vita familiare, e in forza delle quali uno dei due coniugi ha perso, a vantaggio dell'altro, l'opportunità di guadagnarsi una condizione reddituale di autosufficienza o, comunque, una condizione reddituale migliore di quella goduta al momento della fine del vincolo coniugale. L'assegno di divorzio, quindi, è posto a tutelare l'affidamento e l'investimento che il coniuge più debole ha riposto nella vita di coppia e nelle connesse scelte familiari.
Nel caso di specie, la domanda di riconoscimento dell'assegno divorziale avanzata dalla resistente merita accoglimento, in ragione delle motivazioni di seguito esplicate.
pagina 2 di 5 Dalla disamina della documentazione versata in atti si evince la sussistenza di una rilevante disparità reddituale tra le parti, la cui prova è stata raggiunta anche attraverso indagini tributarie svolte dalla Guardia di Finanza, disposte con l'ordinanza emessa da codesto Tribunale in data 23.02.2024.
In particolare, percepisce redditi di entità Controparte_1 inferiore rispett € 21.444,00, con un reddito quindi netto mensile per dodici mensilità di circa € 1500,00, nell'anno 2022 per € 20.614,99, mentre nell'anno 2021 per € 35.101,33 oltre ad un TFR per € 7.862,13 (cfr. relazione Guardia di Finanza depositata il 15.05.2024).
, invece, quale appartenente alle Forze Armate, Parte_1 anente per sopraggiunti limiti di età, ha percepito nell'anno 2021 un reddito complessivo pari ad € 45.230,17, mentre nell'anno 2022 un reddito imponibile pari a circa € 50.000,00 con un reddito quindi netto mensile per dodici mensilità di circa 2650,00 (cfr. pag. 8 relazione Guardia di Finanza depositata in data 12.03.2024).
Ciò detto, deve anche ritenersi che tale disparità reddituale trovi fondamento nelle scelte di vita effettuate dalle parti nei trentasette anni di matrimonio.
si è occupata sin da subito della crescita e Controparte_1 iato a lavorare soltanto dopo aver conseguito il titolo di tecnico ortopedico con un corso frequentato tra l'autunno 1991 e il giugno 1992. , invece, ha sempre lavorato, trascorreva Parte_1 anche lunghi o, lontano dalla casa familiare, lasciando quindi alla moglie la gestione della casa e dei figli.
Pertanto, l'impegno profuso dalla resistente per garantire il buon andamento della vita familiare ha di certo avvantaggiato il ricorrente, il quale ha avuto un progressivo avanzamento della carriera militare e ha effettuato numerose missioni all'Estero, incrementando i propri redditi, anche ai fini pensionistici.
Ritenuto sussistente l'an del diritto all'assegno divorzile in favore della resistente per le ragioni sopra esplicate, occorre determinarne il quantum.
Oltre agli aspetti reddituali e patrimoniali già esaminati, ai fini della determinazione della entità dell'assegno, è necessario considerare i seguenti elementi di fatto:
può contare ogni mese su un reddito da pensione di € Parte_1 zione dei redditi prima indicata e cedolini anno 2023 del ricorrente depositati in data 08.07.2024) e vive in Roma nell'appartamento dell'attuale compagna, che lavora come agente di polizia, e non risulta che sopporti spese di alloggio (cfr. verbale di udienza del 26.10.2023).
Lo stesso, però, ha sostenuto che il suo reddito sarebbe gravato da numerose spese pagina 3 di 5 fisse. Tuttavia, tale allegazione è risultava vera solo in parte.
Infatti, quanto al prestito stipulato in data 19.11.2018, ossia in costanza di matrimonio - da restituire in 120 rate mensili di € 429,00 mediante cessione del quinto della pensione - allo stato risulta estinto;
quanto al secondo prestito, in corso alla data del 19.03.2024 - da restituire in 120 rate mensili di € 550,00 mediante cessione del quinto della pensione, stipulato in data 17.01.2023 per estinguere anticipatamente il precedente finanziamento (cfr. pag 321 allegati alla relazione Guardia di Finanza depositata il 04.04.2024) - risulta dalla nota del 18.03.2024 della Cassa di Ravenna spa indirizzata alla Guardia di Finanza, parimenti estinto in via anticipata in data 29.03.2023 (pag. 73 allegati alla relazione Guardia di Finanza depositata il 04.04.2024). Anche il terzo finanziamento acceso in costanza di matrimonio - specificatamente un prestito Compass contratto in data 02.12.2021 con rata mensile di € 478,3 - risulta già estinto in data 15.03.2024 (cfr. pag 79 allegati alla relazione Guardia di Finanza depositata il 04.04.2024).
Ad oggi permane solo un esborso di circa € 320,00 al mese sopportato dal ricorrente: in data 08.03.2024 il ricorrente, infatti, ha contratto un altro finanziamento con Compass da 120 rate mensili di € 318,97 ad estinzione del precedente prestito personale (cfr. pag 80 allegati alla relazione Guardia di Finanza depositata il 04.04.2024).
, invece, ha dovuto lasciare l'abitazione Controparte_1 one e utenze avrebbe dovuto essere pagate dal ricorrente, nella misura di € 600 al mese (cfr. doc. 5 comparsa di costituzione) e si è trasferita in un altro immobile in locazione per il quale sostiene un canone mensile di € 500,00 oltre oneri condominiali (cfr. doc. 25 resistente depositato il 22.02.2024).
Tenuto conto delle suddette circostanze, della differenza reddituale esistente tra le parti, delle spese che effettivamente sopporta il ricorrente e quelle che sopporta la resistente, risulta congruo quantificare l'assegno divorzile in favore di per l'importo di € 650,00, anche al fine di Controparte_1
spese per il nuovo immobile condotto in locazione.
Le spese di lite, stante la natura della causa e la parziale soccombenza in punto di quantum della resistente, vanno compensate per metà e per la restante parte poste a carico del ricorrente.
P.Q.M
Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunciando, in accoglimento della pagina 4 di 5 domanda, in accoglimento della domanda accessoria di assegno divorzile avanzata dalla resistente,
1. pone a carico di l'obbligo di versare a Parte_1
l'importo pari ad € 650,00 mensili a titolo Controparte_2
annualmente in base agli indici Istat, con decorrenza dalla data di pronuncia della sentenza di divorzio;
compensa per metà le spese di lite liquidate per intero in € 6713,00, oltre accessori come per legge, ponendo la residua metà a carico del ricorrente;
Livorno, 27 gennaio 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Azzurra Fodra dott. Gianmarco Marinai
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