Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza 18/02/2026, n. 321 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 321 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00321/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00637/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di SA (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 637 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da Maria EG, rappresentata e difesa dagli avvocati Marco Giustiniani, Antonello Frasca e Alessandro Paccione, con domicilio eletto presso lo studio Marco Giustiniani in Roma, via Bocca di Leone 78;
contro
Ministero della Cultura, Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per Le Province di SA e Avellino, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale SA, domiciliataria ex lege in SA, c.so Vittorio Emanuele, 58;
Comune di Cetara, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Vitolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Provincia di SA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Marina Tosini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Parco Regionale dei Monti Lattari, Comunità Montana dei Monti Lattari, Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, Regione Campania, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
della delibera del Consiglio Comunale di Cetara n. 7 del 17 febbraio 2025, avente ad oggetto “Adozione, ai sensi dell’art.19, comma 2, d.P.R. n. 327/01, della variante al P.U.C. per il suo adeguamento al P.U.T. della Penisola Sorrentino-Amalfitana - Approvazione del Progetto Definitivo dei “Nuovi alloggi per l’edilizia residenziale e sociale (ERS) nel Comune di Cetara – alloggi sociali nel nucleo urbano”, dichiarazione di pubblica utilità dell’opera di interesse pubblico e apposizione del vincolo preordinato all’esproprio; della comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell’art. 7 della legge n. 241/1990 e dell’art. 11 del d.P.R. n. 327/2001, finalizzato all’adozione della variante al P.U.C. per il suo adeguamento al P.U.T. della Penisola Sorrentino – Amalfitana, nonché all’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio per la realizzazione dell’opera pubblica “Nuovi alloggi per l’edilizia residenziale e sociale (ERS) nel Comune di Cetara – Alloggi sociali nel nucleo urbano”, prot. n. 10956 del 4 dicembre 2024, notificata il 12 dicembre 2024
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da LE MA il 21\11\2025:
per l’annullamento (i) della deliberazione del Consiglio Comunale di Cetara n. 39 dell’8 settembre 2025, pubblicata – mediante avviso – il 9 settembre 2025 sul sito del Comune di Cetara, avente ad oggetto “Nuovi alloggi per l’edilizia residenziale e sociale (ERS) Perfezionamento Variante al PUC a seguito di Variante al PUT (L.R. Campania n.37/85)”. Adozione ex Artt. 10, c.2, e 19 D.P.R. N. 327/2001 e ART. 3 c1 R.R. 5/01” e di tutti gli atti da essa richiamati, in particolare il Rapporto Ambientale e Relazione di Incidenza Integrata alla Vas;
(ii) di tutti i verbali e delle conclusioni della fase finale di consultazione dei Soggetti Competenti; (iii) dell’avviso di adozione di variante al PUC di Cetara pubblicato sul BURC n. 64 del 22 settembre 2025; (iv) della proposta di decreto del Presidente della Provincia di SA n. 32 del 17 ottobre 2025; (v) del decreto del Presidente della Provincia di SA n. 137 del 17 ottobre 2025 (ancorché non conosciuto); (vi) della delibera del Consiglio Comunale di Cetara n. 54 del 23 ottobre 2025, avente ad oggetto “Presa d’atto del parere favorevole della Provincia di SA in relazione alla variante al PUC adottata per la realizzazione degli alloggi di edilizia residenziale. Dichiarazione di efficacia della medesima variante al PUC”; (vii) ove occorrer possa, della determinazione Rcg n. 123/2025 del 9 aprile 2025 del Responsabile dell’Area Tecnica e Tecnico Manutentiva e successivo decreto sindacale n. 0259 del 15 maggio 2025 (ancorché non conosciuti); (viii) ove occorrer possa, della relazione del Dirigente del Settore Urbanistica della Provincia di SA prot. n. 58037 del 20 maggio 2025 (ancorché non conosciuta); (ix) ove occorrer possa, della nota della Regione Campania – Ufficio Speciale Valutazioni Ambientali prot. n. 0406845 del 18 agosto 2025 (ancorché non conosciuta); (x) di tutti gli atti presupposti, connessi, collegati e/o conseguenziali, antecedenti e/o successivi, ancorché non conosciuti; richieste che si aggiungono alle domande di annullamento contenute nel ricorso introduttivo del giudizio relative (a) alla delibera del Consiglio Comunale di Cetara n. 7 del 17 febbraio 2025, avente ad oggetto “Adozione, ai sensi dell’art.19, comma 2, d.P.R. n. 327/01, della variante al P.U.C. per il suo adeguamento al P.U.T. della Penisola Sorrentino-Amalfitana - Approvazione del Progetto Definitivo dei “Nuovi alloggi per l’edilizia residenziale e sociale (ERS) nel Comune di Cetara – alloggi sociali nel nucleo urbano”, dichiarazione di pubblica utilità dell’opera di interesse pubblico e apposizione del vincolo preordinato all’esproprio”; (b) alla comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell’art. 7 della legge n. 241/1990 e dell’art. 11 del d.P.R. n. 327/2001, finalizzato all’adozione della variante al P.U.C. per il suo adeguamento al P.U.T. della Penisola Sorrentino – Amalfitana, nonché all’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio per la realizzazione dell’opera pubblica “Nuovi alloggi per l’edilizia residenziale e sociale (ERS) nel Comune di Cetara – Alloggi sociali nel nucleo urbano”, prot. n. 10956 del 4 dicembre 2024, notificata il 12 dicembre 2024; (c) a tutti gli atti presupposti, connessi, collegati e/o conseguenziali, antecedenti e/o successivi, ancorché non conosciuti.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da LE MA il 22\12\2025:
per l’annullamento
(i) del decreto del Presidente della Provincia di SA n. 137 del 17 ottobre 2025;
(ii) della proposta di decreto del Presidente della Provincia di SA n. 32 del 17 ottobre 2025;
(iii) della “RELAZIONE TECNICA prot. n. 202500107720 del 14/10/2025”;
(iv) della nota prot. n. 8855 del 15 settembre 2025; prot. Gen. PSA 202500101054 del 23 settembre 2025, della nota prot. Gen. PSA n. 202500103050 del 30 settembre 2025, della nota prot. Gen. PSA n. 202500106866 del 13 ottobre 2025, citate nel corpo del suddetto decreto (ancorché non conosciute);
(v) ove occorrer possa, della delibera del Consiglio Comunale di Cetara n. 54 del 23 ottobre 2025, avente ad oggetto “Presa d’atto del parere favorevole della Provincia di SA in relazione alla variante al PUC adottata per la realizzazione degli alloggi di edilizia residenziale. Dichiarazione di efficacia della medesima variante al PUC”;
(vi) ove occorrer possa, in parte qua, del Regolamento di attuazione per il governo del territorio del 4 agosto 2011, n. 5 della Giunta regionale della Regione Campania;
(vii) ove occorrer possa, in parte qua, del Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di SA, approvato con delibera del Consiglio Provinciale n. 15 del 30 marzo 2012 e relativi allegati;
(viii) di tutti gli atti presupposti, connessi, collegati e/o conseguenziali, antecedenti e/o successivi, ancorché non conosciuti;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Cultura, del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per Le Province di SA e Avellino e del Comune di Cetara e di Provincia di SA;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 febbraio 2026 il dott. MI Di TI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, la ricorrente ha impugnato:
i) la delibera del Consiglio Comunale di Cetara n. 7 del 17 febbraio 2025, avente ad oggetto “Adozione, ai sensi dell’art.19, comma 2, d.P.R. n. 327/01, della variante al P.U.C. per il suo adeguamento al P.U.T. della Penisola Sorrentino-Amalfitana - Approvazione del Progetto Definitivo dei “Nuovi alloggi per l’edilizia residenziale e sociale (ERS) nel Comune di Cetara – alloggi sociali nel nucleo urbano”, dichiarazione di pubblica utilità dell’opera di interesse pub-blico e apposizione del vincolo preordinato all’esproprio” (doc. 1);
(ii) la comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell’art. 7 della legge n. 241/1990 e dell’art. 11 del d.P.R. n. 327/2001, finalizzato all’adozione della variante al P.U.C. per il suo adeguamento al P.U.T. della Penisola Sorrentino – Amalfitana, nonché all’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio per la realizzazione dell’opera pubblica “Nuovi alloggi per l’edilizia residenziale e sociale (ERS) nel Comune di Cetara – Al-loggi sociali nel nucleo urbano”, prot. n. 10956 del 4 dicembre 2024, notificata il 12 dicem-bre 2024 (doc. 2);
(iii) tutti gli atti presupposti, connessi, collegati e/o conseguenziali, antecedenti e/o successivi, ancorché non conosciuti.
2. A fondamento della domanda impugnatoria, ha allegato e dedotto che: la vicenda al centro del presente giudizio, già nota all’adìto Tribunale, si colla nell’ambito dell’intervento di edilizia residenziale e sociale (Ers) denominato “Nuovi alloggi per l’edilizia residenziale e sociale nel Comune di Cetara – Alloggi sociali nel nucleo urbano”; dal punto di vista procedurale, il Progetto di Ers si inserisce nell’ambito di un complesso procedimento amministrativo, che consiste nell’approvazione di una variante ‘puntuale’ al Piano Urbanistico Territoriale dell'Area Sorrentino – Amalfitana, (in quanto ad esso non conforme), a cura della Regione Campania e nell’ulteriore successiva approvazione di una variante ‘puntuale’ al Piano Urbanistico Comunale; la fase relativa all’approvazione del PUT è stata oggetto della sentenza n. 1445/2024 di questo Tribunale, che ha dichiarato inammissibili (per tardività) e, comunque, infondate le impugnazioni proposte dalla ricorrente e dall’Associazione ItaliItalia Nostra Onlus; ha impugnato la pronuncia dinanzi al Consiglio di Stato (R.G. n. 8841/2024); da ultimo, il Comune ha provveduto alla fase di approvazione della variante ‘puntuale’ al PUC.; l’intervento andrà a incidere direttamente su parte della sua proprietà, ubicata a Cetara, censito in catasto al foglio 6, particelle 1089, 1090, 1092, 1093; invero, sulle particelle 1090, 1092, 1093, il Progetto di ERS per cui è causa prevede l’allargamento di una strada a servizio dei corpi di fabbrica; inoltre, tutte le particelle dove saranno costruiti i corpi di fabbrica sono interamente gravate dal vincolo zona 1a (“Tutela dell’ambiente naturale – Primo grado”) del PUT (che prevede inedificabilità totale), mentre le particelle di interesse per la Sig.ra EG non sono oggetto del predetto vincolo.
3. Tanto premesso in fatto, ha lamentato l’erroneità e l’illegittimità dell’atto gravato in quanto affetto dai seguenti profili di illegittimità convergenti.
In primo luogo, il provvedimento impugnato sarebbe viziato – in via derivata – dalla mancanza della comunicazione di avvio del procedimento preliminare all’adozione del progetto definitivo ed alla dichiarazione di pubblica utilità dell'opera.
Invero, a dire di parte ricorrente, nel caso di specie, il progetto definitivo di ‘variante puntuale’ è stato approvato già con la delibera della Giunta comunale di Cetara n. 168 del 23 dicembre 2021, che già recava come allegato il particellare di esproprio.
In seguito, con deliberazione del Consiglio comunale Comune n. 26 del 28 luglio 2022 è stato (ri)approvato e dichiarato di pubblico interesse e di pubblica utilità il Progetto di Ers.
La delibera impugnata con il presente ricorso costituirebbe, dunque, una ‘terza approvazione’ del progetto definitivo, esclusivamente finalizzata a un tentativo di sanare ex post il difetto di contraddittorio endoprocedimentale (vd. primo motivo di ricorso).
Con il secondo motivo di ricorso, la ricorrente ha lamentato che il provvedimento impugnato sarebbe, altresì, illegittimo in quanto il Comune avrebbe – di fatto – omesso di pronunciarsi sulle osservazioni presentate dalla ricorrente in risposta alla comunicazione di avvio del procedimento di variante al PUC.
Invero, le controdeduzioni del Comune, lungi dall’essere adeguatamente motivate, si risolverebbero in clausole ‘di stile’ che riducono il dialogo endoprocedimentale a un mero ‘simulacro’.
Con il terzo motivo di ricorso, la ricorrente ha eccepito l’illegittimità della variante al PUC poiché con essa si prevederebbe la realizzazione di un intervento in zona non edificabile.
Invero, il Progetto di ERS, come ideato dal Comune, ricadrebbe in parte in ‘Zona B’ dichiarata ‘satura’.
Con il quarto motivo di ricorso, ha eccepito che il provvedimento impugnato sarebbe inficiato dal difetto di istruttoria: rispetto alla collocazione in parte qua dell’Intervento in area classificata a rischio idraulico elevato R3; rispetto alla collocazione, per la restante parte dell’Intervento, nelle aree caratterizzate da rischio R2.
Con il quinto motivo di ricorso, ha dedotto che la variante al PUC (come anche la variante al PUT) non sarebbe stata preceduta dall’espletamento della valutazione ambientale strategica (VAS) e della valutazione di incidenza (VINCA).
Al contempo, secondo la prospettazione ricorsuale, il piano sarebbe stato approvato in assenza del parere di coerenza al piano territoriale di coordinamento provinciale (PT) da parte della Provincia di SA.
Ancora, il procedimento sarebbe viziato dalla mancata redazione del rapporto ambientale e dall’assenza della fase di consultazione e valutazione del rapporto ambientale medesimo.
Con ultimo motivo di ricorso, ha denunciato che l’approvazione della variante al PUC senza l’attualizzazione del fabbisogno demografico si porrebbe in violazione degli artt. 9, 10 e 11 della l.r. Campania n. 35/1987, che prevedono che il proporzionamento dell’eventuale fabbisogno di nuove residenze debba essere sempre commisurato all’incremento demografico.
Invero, i dati ISTAT testimonierebbero un progressivo spopolamento che smentirebbe drasticamente la necessità di costruire nuove abitazioni.
4. Sulla scorta delle descritte causali, ha invocato l’integrale accoglimento della domanda.
5. In data 21.11.2025, ha presentato un primo ricorso per motivi aggiunti, con il quale ha, altresì, impugnato anche la deliberazione del Consiglio Comunale di Cetara n. 39 dell’8 settembre 2025, nonché la delibera del Consiglio Comunale di Cetara n. 54 del 23 ottobre 2025, versata agli atti del presente giudizio dalla difesa del Comune con il deposito del 29 ottobre 2025, con cui l’Amministrazione comunale ha preso atto delle conclusioni della fase di consultazione del Soggetti Competenti in materia Ambientale (SCA) di VAS in esito alla Verifica di Assoggettabilità; ha dato atto degli elaborati integrativi trasmessi dal Dr. Forestale Ambientale Giovanni Fornataro il 3 settembre 2025, “VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA DELLA VARIANTE AL P.U.C. DEL COMUNE DI CETARA (SA) – RAPPORTO AM-BIENTALE” e “RELAZIONE DI INCIDENZA integrata alla VAS inerente la VARIANTE AL P.U.C. DEL COMUNE DI CETARA (SA)”, in recepimento della nota della Regione Campania – Ufficio Speciale Valutazioni Ambientali prot. n. 0406845 del 18 agosto 2025, acquisita agli atti del Comune di Cetara al prot. n. 8086 del 25 agosto 2025; ha riadottato (per l’ennesima volta) la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera.
6. A fondamento del ricorso per motivi aggiunti, la parte ricorrente ha articolato due ‘blocchi’ di censure.
6.1. Con il primo blocco, ha eccepito e lamentato i vizi propri dei nuovi provvedimenti emanati dal Comune.
In primo luogo, a dire di parte ricorrente, l’approvazione definitiva della variante sarebbe viziata dall’omessa valutazione del rischio idrogeologico di buona parte del Progetto di ERS perché quell’area è classificata area R3, dove è possibile realizzare solo interventi di ristrutturazione edilizia che non comportino aumento del carico urbanistico.
In secondo luogo, ha lamentato che la delibera di approvazione, in via definitiva, del Progetto di Ers sarebbe illegittima sotto distinti profili, come evidenziato dalla consulenza tecnica di parte a firma dell’Ing. Umberto Abagnale.
In terzo luogo, ha eccepito che la VAS (postuma) effettuata dal Comune sarebbe affetta da plurimi profili di violazione di legge ed eccesso di istruttoria.
In particolare: (i) sarebbe assente di una reale valutazione ambientale del Progetto di Ers, ma sono presenti considerazioni sul PUC di Cetara (in generale) prima e dopo la sua approvazione (e non sulla variante puntuale); (ii) non sarebbero stati considerati i contributi pervenuti dai soggetti competenti in materia ambientale (SCA) e le prescrizioni dell’Autorità e del MIC sono state disattese; (iii) mancherebbero la sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e una descrizione di come è stata effettuata la valutazione e la sintesi non tecnica; (iv) sussisterebbe un difetto di istruttoria sulla tutela paesaggistica e valore ambientale (terzo motivo aggiunto).
6.2. Con il secondo blocco, la parte ricorrente ha dedotto vizi derivati dall’illegittimità degli atti im-pugnati con il ricorso introduttivo, relativi a:
- l’illegittimità del tentativo di sanare ex post il difetto di contraddittorio endoprocedimentale (quarto motivo aggiunto); l’omesso esame sulle osservazioni presentate dalla ricorrente in risposta alla co-municazione di avvio del procedimento di variante al PUC (quinto motivo aggiunto); l’illegittimità della variante al PUC, poiché con essa si prevederebbe la realizzazione di un intervento in zona non edificabile, in quanto ricadente in parte in ‘Zona B’ dichiarata ‘satura’; nonché per incompatibilità con l’attuale assetto viario e con il conseguente aumento del carico urbanistico (sesto motivo aggiunto); il difetto di istruttoria: (i) rispetto alla collocazione in parte qua dell’Intervento in area classificata a rischio idraulico elevato R3; (ii) rispetto alla collocazione, per la re-stante parte dell’Intervento, nelle aree caratterizzate da rischio R2 (settimo motivo aggiunto); l’omesso espletamento della valutazione ambientale strategica (VAS) e della valutazione di incidenza (VINCA); vizio che non può essere sanato con l’escamotage attuato con gli atti impugnati con i presenti motivi aggiunti: ossia l’ennesima ri-approvazione della variante (ottavo motivo aggiunto); la violazione degli artt. 9, 10 e 11 della l.r. Campania n. 35/1987, che prevedono che il proporzionamento dell’eventuale fabbisogno di nuove residenze debba essere sempre commisurato all’incremento demografico (nono motivo aggiunto).
7. Con il secondo ricorso per motivi aggiunti, presentato in data 22.12.2025, ha impugnato il decreto del Presidente della Provincia di SA n. 137 del 17 ottobre 2025, nonché la sua successiva presa d’atto da parte del Comune, lamentando che, dalla lettura del provvedimento, non sarebbe in alcun modo percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dall’Amministrazione per la formazione del proprio convincimento nonché il mancato rispetto delle prescrizioni fatte dalle Autorità tutorie.
8. In via subordinata, ha impugnato il Piano per violazione degli art. 2 quinquies e 18 della legge regionale n. 16/2004.
9. Infine, con memoria del 16.01.2026, ha denunciato ulteriori profili di illegittimità degli atti gravati, a seguito dell’accesso agli atti della VAS del PUC.
10. Inoltre, a fondamento del ricorso, ha rappresentato che il 14 gennaio 2026, ha proposto ricorso per revocazione avverso la sentenza del Consiglio di Stato, sez. IV, 4 agosto 2025, n. 6883 (R.G. n. 380/2026), ovvero avverso la pronuncia che ha definito il giudizio di appello relativo al procedimento di variante al Piano Urbanistico Territoriale dell’Area Sorrentino – Amalfitana.
A fronte di ciò, ha proposto l’istanza di sospensione necessaria del processo in calce al presente atto, ai sensi degli artt. 79 del c.p.a. e 295 c.p.c..
11. Sulla scorta delle descritte causali, ha invocato l’integrale accoglimento della domanda.
12. Si sono costituiti il Comune di Cetara, il Ministero della Cultura – Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio di Avellino e SA, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica nonché la Provincia di SA.
13. All’udienza pubblica del 18 febbraio 2026, all’esito di discussione, la causa è stata assegnata a sentenza.
DIRITTO
14. Il ricorso principale è infondato e, pertanto, deve essere respinto.
15. In via preliminare, va detto che la sospensione del procedimento di legittimità, in pendenza del giudizio di revocazione, non può esser disposta ai sensi dell'art. 295 c.p.c. non ricorrendone i presupposti, dato che la sospensione necessaria del processo, quando non sia imposta da una specifica disposizione di legge, presuppone l'esistenza di una relazione sia di pregiudizialità logica (nel senso che la definizione di una controversia rappresenti un momento ineliminabile del processo logico relativo alla decisione della causa dipendente) sia di pregiudizialiltà giuridica (nel senso che la controversia pregiudiziale sia diretta alla formazione di un giudicato che, in difetto di coordinamento tra i due procedimenti, possa porsi in conflitto con la decisione adottata nell'altro giudizio), e dato che nel giudizio di revocazione la fase rescindente ha per oggetto l'accertamento del denunciato vizio della sentenza impugnata e non l'esistenza o il contenuto del rapporto giuridico in ordine al quale la sentenza stessa abbia giudicato, mentre solo l'eventuale fase rescissoria viene a rinnovare il giudizio su tali punti.
Né il sistema delineato dal codice di procedura civile appare non rispettoso delle esigenze di tutela dei diritti di cui agli artt. 24 Cost. e 6 CEDU, posto che l'art. 398, comma 4, c.p.c. collega la facoltà di sospensione del giudizio di cassazione e del relativo termine per impugnare al mero requisito della "non manifesta infondatezza" della revocazione proposta (Cass. civ., sez. un., 22 marzo 2019, n. 8226; n. 20469 del 02/08/2018).
16. Tanto doverosamente premesso, il ricorso principale deve essere dichiarato inammissibile.
17. Come già rilevato dal T.A.R. e confermato dal Consiglio di Stato, le impugnazioni proposte dalla sig.ra EG sono inammissibili, perché tardive.
Del resto, anche il ricorso all’esame si innesta nell’ambito di una più generale impugnativa proposta dalla stessa ricorrente e che interessa tutti atti prodromici adottati dalle Amministrazioni intimate.
Sul punto il T.A.R., giusta la richiamata sentenza n. 1445/2024, ha statuito che: “Sia il contenuto del progetto controverso sia le forme della relativa approvazione (tramite variante puntuale al PUT dell’Area Sorrentino-Amalfitana, deliberata dal Consiglio regionale previo parere della Giunta regionale della Campania) si erano già compiutamente delineati ed erano già stati resi ritualmente conoscibili: - attraverso la DGC di Cetara n. 81 del 26giugno 2020 (pubblicata sull’Albo Pretorio comunale il 27 giugno 2020),recante l’approvazione dello Studio preliminare di accordo di programma(con la localizzazione dei comparti 4C ERS.l, 5C ERS.2 e 6C ERS.3, da destinare alla realizzazione del programma di ERS) e l’avvio del procedimento di modifica del PUC e del PUT; - attraverso la DGC di Cetara n. 22 del 18febbraio 2021 (pubblicata sull’Albo Pretorio comunale il 19 febbraio 2021),recante l’atto di indirizzo per la progettazione di nuovi alloggi di edilizia residenziale e sociale nel territorio comunale di Cetara, ove erano recepiti gli esiti della CdS preliminare, convocata con nota del 2 luglio 2020, prot. n.4376, e della CdS decisoria, convocata con nota del 21 ottobre 2020, prot. n.7378, e le indicazioni impartite con la nota della Regione Campania prot. n.557236/2020 circa l’iter da seguire ai fini dell’approvazione della variante al PUT; - attraverso la DGC di Cetara n. 168 del 23 dicembre 2021 (pubblicata sull’Albo Pretorio comunale il 23 dicembre 2021), recante l’adozione del progetto definitivo, col dettaglio di tutti gli elaborati tecnici costitutivi di quest’ultimo e della localizzazione dell’intervento nel comparto 4C ERS.l, in prevalenza classificato in zona classificata 1a (“Tutela dell’ambiente naturale –Primo grado”) dal PUT dell’Area Sorrentino-Amalfitana ed avente superficie pari a circa mq 6.700; - in sede di CdS convocata con nota del 23 marzo 2022,prot. n. 2677 (trasmessa anche alla Sezione di SA dell’associazione ambientalista proponente) e conclusasi positivamente giusta determina del Responsabile dell’Area Tecnica Manutentiva del Comune di Cetara prot. n.226 del 18 luglio 2022.
In particolare, I. N., in quanto destinataria della nota del 23 marzo 2022, prot.n. 267, recante la convocazione della CdS decisoria, era da reputarsi in condizioni di avvedersi appieno della natura e della portata dell’ormai definito progetto di insediamento di ERS e, quindi, della lesione già arrecabile dai suindicati atti agli interessi paesaggistico-ambientali dalla stessa statutariamente presidiati, onde agire direttamente e tempestivamente per la relativa tutela giurisdizionale.
Ed è, pertanto, evidente che essa non avrebbe potuto differire la contestazione giudiziale del progetto in parola al momento dell’adozione della DCC di Cetara n. 26 del 28 luglio 2022, DGRC n. 73 del 21 febbraio 2023 e della DCRC del 18 aprile 2023, senza incorrere irrimediabilmente nell’effetto decadenziale prodottosi in relazione agli atti presupposti, tardivamente impugnati, e nella conseguente inammissibilità del gravame rivolto a quelli successivi”.
Ebbene, la tardiva contestazione degli atti presupposti determina, quale effetto, anche l’inammissibilità anche dell’impugnazione proposta dalla sig.ra EG, con il presente ricorso, avverso la delibera di C.C. n.7 del 17.02.2025.
Invero, nel processo amministrativo, ove sussista un rapporto di presupposizione tra atti, l’omessa o tardiva impugnazione dell’atto presupposto rende inammissibile il ricorso giurisdizionale proposto contro l’atto conseguenziale, ove non emerga la deduzione di vizi propri che possano connotare un’autonoma illegittimità della singola fase procedimentale di attuazione (Cons. Stato, sez. V, 25 marzo 2016, n. 1242).
18. Quanto ai vizi autonomi degli atti impugnati, il Collegio reputa utile svolgere alcune preliminari considerazioni sul procedimento di approvazione del PUC oggetto di controversia.
19. Com’è noto, difatti, le determinazioni di adozione e, per quanto qui rileva, di approvazione di un piano urbanistico costituiscono l’esito di un complesso procedimento nel quale esercitano la propria competenza tutti i soggetti istituzionali investiti dei compiti pianificatori.
In particolare “Nell'ambito della Regione Campania, all'ente provinciale è riservato...il compito di vagliare la coerenza di questo con il piano territoriale di coordinamento provinciale e di promuovere quindi, secondo un determinato iter, gli eventuali adeguamenti a ciò necessari. L'intero procedimento, per come disciplinato da queste norme è finalizzato ad attuare, nel quadro del principio di leale cooperazione, un coordinamento tra i vari attori istituzionali deputati al governo del territorio, in un'ottica di ordinato assetto di formazione del piano” (T.A.R. Campania, Napoli, sez. VIII, 31/07/2017, n.4015).
Nel procedimento, in disparte la previsione di forme di consultazione di “tutti i soggetti pubblici e privati” (art. 7 reg. regionale n. 5/2011, cit.), assumono un valore fondamentale i pareri di coerenza resi dalla Provincia e dalla Regione.
Cosicché, sebbene la competenza primaria resti quella del Comune (cfr. art. 3 Reg. Reg. n. 5/2011 su cui infra) “quest'ultima, tuttavia, risulta subordinata all'acquisizione delle dichiarazioni di coerenza da parte della Provincia e della Regione (art. 3 co. 4 reg. reg. 5/2011, cit.)” (TAR Campania, Napoli sez. VIII, n. 7928/2022).
20. Ebbene, facendo applicazione dei principi legislativi e giurisprudenziali testè enunciati, i lamentati vizi propri non si rivelano meritevoli di positiva valutazione da parte del Collegio.
21. Anzitutto, va detto che, a dispetto delle proposizioni attoree, le emergenze istruttorie documentali, acquisite agli atti di causa, hanno consentito di rilevare che, in realtà, il Comune e gli altri Enti interessati hanno ampiamente notiziato gli interessati del procedimento in corso, in ogni sua fase, nei modi e termini di legge.
In particolare, alla ricorrente, da ultimo, è stata inviata comunicazione (prot. n.10956 del 04.12.2024) di avvio del procedimento di adozione della variante di cui all’impugnata deliberazione di C.C. n.7/2025, dalla stessa ricevuta in data 12.12.2024).
È, altresì, emerso che, in data 10.01.2025, la ricorrente ha presentato le proprie osservazioni, in merito alle quali l’amministrazione ha puntualmente controdedotto, come emerge dalla deliberazione di C.C. n.7/2025 (pag.11).
22. Peraltro, contrariamente a quanto eccepito e lamentato, l’approvazione della variante al PUT, secondo le forme all’uopo perspicuamente declinate dal legislatore regionale, del tutto logicamente è stata preceduta, a monte, dall’elaborazione del progetto (definitivo) di opera pubblica necessitante la stessa: sia il pronunciamento propositivo della Giunta regionale, di cui alla DGRC n. 73 del 21 febbraio 2023, sia il pronunciamento decisorio del Consiglio regionale, di cui alla DCRC del 18 aprile 2023, non avrebbero potuto, infatti, che fondarsi sui contenuti concreti ed essenziali del progetto anzidetto, in quanto previamente ed adeguatamente vagliati e definiti nei profili di fattibilità paesaggistica, naturalistica, ambientale e idrogeologica.
23. Il Comune di Cetara, dunque, nel rispetto della vigente normativa nazionale e regionale, ha proposto e ottenuto una variante specifica al predetto piano territoriale al fine di poter realizzare, in ossequio alle prescrizioni variate, l’opera di interesse pubblico in questione.
24. Come già rilevato con la richiamata sentenza n. 1445/2024, contro le stesse considerazioni reiettive dianzi svolte si infrangono anche le censure di omesso espletamento della VINCA-VAS e di omessa verifica di coerenza col PT di SA (cfr. retro, in narrativa, sub n. 5.d, 5.h e 5.n).
Ciò, perché, a norma degli artt. 6, commi 2, lett. a, 3 e 3 bis, 10, comma 3, e12 del d.lgs. n. 152/2006, 5 del d.p.r. n. 357/1997, nonché a norma dell’art. 5, comma 3, del r. r. Campania n. 5/2011, le valutazioni invocate da parte ricorrente erano da intendersi propedeutiche e funzionali all’approvazione della variante al PUC, ossia alla modifica dello strumento urbanistico in rapporto al quale i profili di impatto ambientale e di raccordo con la pianificazione sovracomunale avessero conseguito il livello di definizione necessario al relativo scrutinio tecnico da parte delle autorità competenti. E non si imponevano, quindi, fintantoché la procedura di variante non fosse stata avviata, nelle more della pregiudiziale approvazione della variante al PUT, giusta DCRC del 18 aprile 2023.
In tale prospettiva, la Provincia di SA, nella nota del 14 aprile 2022, prot.n. 7084, si è riservata «di esprimere parere successivamente sia al procedimento di valutazione ambientale strategica (VAS) sia al procedimento di valutazione di incidenza ambientale (VINCA)». Ed il Comune di Cetaranella delibera consiliare n. 26 del 28 luglio 2022 ha precisato che, «a valle dell’eventuale intervenuta approvazione della variante al PUT, determinata dalla previsione progettuale dell’opera pubblica suddetta, questa amministrazione comunale procedente, provvederà a conseguire l’eventuale variazione urbanistica puntuale, attraverso le procedure di cui al regolamento regionale n. 5/2011, o anche attraverso l’art. 19 del d.p.r. n. 327/2001 pe ropere pubbliche o di pubblica utilità, tenuto conto, in ogni caso, delle disposizioni previste dalle norme di settore».
A sua volta, la Regione Campania, nella DGRC n. 73 del 21 febbraio 2023, ha stabilito di «subordinare l’esecutività degli interventi di cui alla variante al Piano urbanistico territoriale dell’Area Sorrentino-Amalfitana all’acquisizione dei “pareri, nulla osta, sentito” da parte degli enti con competenze ambientali e all’espressione favorevole sulla VI – valutazione di incidenza – da sottoporre all’autorità competente».
In altri termini, il momento di valutazione di compatibilità ambientale e di coerenza con la pianificazione provinciale è stato ragionevolmente differito al recepimento nel PUC, a guisa di variante puntuale, del divisato progetto di ERS.
25. Ferme le considerazioni assorbenti di cui sopra, a confutazione delle ulteriori censure contenute in ricorso, va detto che la deliberazione di C.C. n.7/2025 è stata trasmessa alla Provincia di SA, che con decreto del 14.10.2025 ha espresso il proprio parere favorevole.
26. La valutazione del fabbisogno abitativo è stata, invece, operata nella fase preliminare del procedimento, come emerge dagli atti endoprocedimentali in possesso delle amministrazioni coinvolte.
27. Inoltre, inammissibile, in quanto riconducibile già all’impianto originario del PUC di Cetara, approvato DCC n. 7 del 4 aprile 2018, si rivela la censura di incongruenza del progetto controverso rispetto all’andamento demografico ed al corrispondente fabbisogno abitativo del Comune di Cetara.
28. Infine, si osserva che, come condivisibilmente rimarcato dal Comune di Cetara, quest’ultimo aspira a realizzare l’opera di interesse pubblico consistente nella costruzione di alloggi di ERS nel proprio territorio.
E per fare ciò, considerata la particolarità dei luoghi, ha individuato l’area più idonea e ha previsto di richiedere, alla stregua dell’art.13 L. reg. n.1/2007, una variante specifica al P.U.I., per poi variare il proprio P.U.C..
A tale scopo, ha commissionato indagini tecniche e ambientali, indetto conferenze di servizi preliminari per valutare la fattibilità dell'intervento e predisposto, infine, il progetto definitivo che ha approvato con propria deliberazione consiliare n.26/2022 e inviato alla Regione per il prosieguo del procedimento.
Su tale progetto, contenente proposta di variante, la Regione, con delibera deliberazione di G.R. n.73 del 21.02.2023, ha espresso parere favorevole.
Il Consiglio Comunale, infine, nella seduta del 18.04.2023, ha approvato la delibera di Giunta n.73/2023, rendendo così efficace la variante al PUT.
29. Alla stregua delle osservazioni che precedono, il ricorso principale deve essere respinto.
30. Anche i ricorsi per motivi aggiunti, che per la loro stretta connessione possono essere esaminati congiuntamente, si rivelano prive di pregio.
31. Invero, i profili di doglianza denunciati dalla parte ricorrente non colgono nel segno solo se si considera che l'atto comunale di definitiva approvazione della variante al puc è un atto obbligatorio, per effetto della variante al put (che il Comune deve recepire).
In altri termini, in omaggio al rapporto di sovraordinazione del Piano Territoriale Paesaggistico sul piano di fabbricazione comunale, la variante del PUC è certamente un atto dovuto, laddove si adegua alla variante del PUT, che peraltro, nella specie, è stata confermata dal TAR e dal CdS e lo stesso dicasi per il parere provinciale, che non può non tenere conto del nuovo scenario che si è determinato a seguito della variante del PUT.
Del resto, è noto che i piani paesistici o piani territoriali paesistici (strumenti di pianificazione equipollenti sul piano giuridico) prevalgono su tutti gli strumenti di pianificazione di tipo urbanistico (P.U.C., P.R.G., ecc.) e possono imporre limiti di carattere generale e puntuali prescrizioni immediatamente precettive per la tutela di valori ambientali e paesaggistici del territorio interessato.
Lo prevede il combinato disposto dall’art. 143, comma 9°, del decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i. (“A far data dall’adozione del piano paesaggistico non sono consentiti, sugli immobili e nelle aree di cui all’articolo 134, interventi in contrasto con le prescrizioni di tutela previste nel piano stesso. A far data dalla approvazione del piano le relative previsioni e prescrizioni sono immediatamente cogenti e prevalenti sulle previsioni dei piani territoriali ed urbanistici.”) e dall’art. 145, comma 3°, del decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i. (“Le previsioni dei piani paesaggistici di cui agli articoli 143 e 156 non sono derogabili da parte di piani, programmi e progetti nazionali o regionali di sviluppo economico, sono cogenti per gli strumenti urbanistici dei comuni, delle città metropolitane e delle province, sono immediatamente prevalenti sulle disposizioni difformi eventualmente contenute negli strumenti urbanistici, stabiliscono norme di salvaguardia applicabili in attesa dell’adeguamento degli strumenti urbanistici e sono altresì vincolanti per gli interventi settoriali. Per quanto attiene alla tutela del paesaggio, le disposizioni dei piani paesaggistici sono comunque prevalenti sulle disposizioni contenute negli atti di pianificazione ad incidenza territoriale previsti dalle normative di settore, ivi compresi quelli degli enti gestori delle aree naturali protette.”) (sentenza Cons. Stato, Sez. IV, 18 maggio 2021, n. 3864; Cons. Stato, sez. IV, 8 luglio 2019, n. 4778; Cons. Stato, sez. IV, 3 gennaio 2018, n. 32).
32. Infine, può essere esaminata la doglianza con cui la parte ricorrente si è doluta dell’illegittimità della presa d’atto del parere favorevole della Provincia di SA per inosservanza delle prescrizioni impartite dall’Autorità e della Soprintendenza.
33. Sul punto, osserva il Collegio come l’atto comunale si riveli privo dei vizi di mancato adeguamento alle presunte prescrizioni delle autorità tutorie.
34. Invero, dalla piana lettura degli atti, emerge inequivocamente come l’Autorità del Bacino non abbia dato alcuna prescrizione in ordine all’approvazione della variante, quanto piuttosto solo ed esclusivamente in ordine al prosieguo dell’intervento (con particolare riferimento alla progettazione degli alloggi), laddove, invece, la Soprintendenza, a puro titolo collaborativo e non prescrittivo, si è limitata sic et simpliciter a rilevare poca chiarezza del contenuto della variante al PUT nonché la pendenza di ricorsi (ad oggi definiti) avverso gli atti del Comune inerenti il progetto in oggetto, di cui sarebbe (stato) opportuno, a suo dire, attendere l’esito.
35. Va da sé che, stante la legittimità degli atti gravati, anche i vizi lamentati in via derivata devono essere respinti.
36. In conclusione, stanti i profili di ravvisata tardività, inammissibilità e infondatezza, i ricorsi in epigrafe, vanno, nel complesso, respinti.
37. La particolare delicatezza delle questioni trattate giustifica l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di SA (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, così provvede:
dichiara inammissibile e rigetta il ricorso principale, nei sensi specificati in parte motiva;
rigetta i ricorsi per motivi aggiunti.
Compensa interamente le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in SA nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente
MI Di TI, Primo Referendario, Estensore
RA Zoppo, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| MI Di TI | Nicola Durante |
IL SEGRETARIO