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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 17/12/2025, n. 2745 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 2745 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di VERONA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. UD DA MA Presidente rel/est. dott. Stefania Caparello Giudice dott. Veronica Zanin Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 3538/2025, avente ad oggetto: Modifica condizioni regolamentaz. esercizio responsabilità genitoriale (contenzioso), regolamentazione figli nati fuori dal matrimonio, promossa ex artt. 337 bis, 337 ter e 473 bis 29 con ricorso depositato in data 04/06/2025, da
) Parte_1 C.F._1
-RICORRENTE contro
) Controparte_1 C.F._2
Rappresentati e difesi il primo dall'Avv. ZATACHETTO DANIELA e la seconda dall'Avv. FAINELLO MONICA, come da mandato in atti presso il cui studio eleggono domicilio.
- CONVENUTA con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica. CONCLUSIONI: Le parti con note scritte depositate in data 11.12.2025 hanno chiesto l'accoglimento delle seguenti conformi CONCLUSIONI:
“1) Darsi atto del venir meno dell'obbligo di contributo a carico dell' per quanto riguarda la Pt_1 figlia maggiore;
Per_1
2) Porsi a carico di l'obbligo di corrispondere a la somma mensile di Parte_1 Controparte_1
€. 700,00= a titolo di contributo al mantenimento per i figli e da corrispondersi entro il Per_2 Per_3 giorno 25 di ogni mese (termine in essere da tempo e richiesto dall' stesso) e da rivalutarsi Pt_1 annualmente secondo gli indici Istat;
3) Darsi atto che la già menzionata somma mensile di €. 700,00= è comprensiva della forfettizzazione delle spese accessorie/straordinarie fatta eccezione per le spese universitarie dei figli (incluso l'alloggio per il figlio e le spese di trasporto da intendersi percorse in treno – treni regionali\interregionali Per_3 pagina 1 di 2 ad esclusione dei treni ad alta velocità - ossia i relativi biglietti di andata e ritorno, nei limiti di un viaggio andata e ritorno a settimana – se effettuati - come da provvedimento del 27.11.2025) e le spese mediche/sanitarie, che restano ripartite al 50% tra le parti come da Protocollo di Famiglia in vigore presso l'intestato Tribunale da aversi qui per richiamato;
4) Spese di lite compensate.” CONCLUSIONI DEL P.M.: “Nulla si oppone”. MOTIVI DELLA DECISIONE visti il ricorso ex art. 473 bis 29 c.p.c. depositato in data 04/06/2025 da gli atti ed Parte_1
i documenti di causa;
rilevato che dalla relazione tra le parti sono nati i figli nata il [...], Persona_4 nata il [...], e nato il [...]; Persona_5 Persona_6 ritenuto che le conclusioni riportate in epigrafe, recettive della proposta conciliativa del Tribunale, che danno atto di conformi determinazioni relativamente al mantenimento dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti possano essere recepito, apparendo eque, legittime e rispondenti agli interessi dei figli medesimi;
ritenuto di compensare integralmente le spese di lite, visto che le parti stesse ne hanno fatto richiesta;
P.Q.M.
- Dispone, a modifica parziale della regolamentazione di cui al decreto n. 3663\20 del 03.06.20 (n. 7261\18 rg Tribunale di Verona) e di cui al decreto n. 7261\18 (n. 2152\23 rg Tribunale di Verona), in punto mantenimento dei figli, recependo le conclusioni riportate in epigrafe;
- Compensa integralmente le spese del procedimento. Così deciso. in Verona. nella camera di consiglio del 16 dicembre 2025.
La Presidente est.
UD DA MA
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di VERONA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. UD DA MA Presidente rel/est. dott. Stefania Caparello Giudice dott. Veronica Zanin Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 3538/2025, avente ad oggetto: Modifica condizioni regolamentaz. esercizio responsabilità genitoriale (contenzioso), regolamentazione figli nati fuori dal matrimonio, promossa ex artt. 337 bis, 337 ter e 473 bis 29 con ricorso depositato in data 04/06/2025, da
) Parte_1 C.F._1
-RICORRENTE contro
) Controparte_1 C.F._2
Rappresentati e difesi il primo dall'Avv. ZATACHETTO DANIELA e la seconda dall'Avv. FAINELLO MONICA, come da mandato in atti presso il cui studio eleggono domicilio.
- CONVENUTA con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica. CONCLUSIONI: Le parti con note scritte depositate in data 11.12.2025 hanno chiesto l'accoglimento delle seguenti conformi CONCLUSIONI:
“1) Darsi atto del venir meno dell'obbligo di contributo a carico dell' per quanto riguarda la Pt_1 figlia maggiore;
Per_1
2) Porsi a carico di l'obbligo di corrispondere a la somma mensile di Parte_1 Controparte_1
€. 700,00= a titolo di contributo al mantenimento per i figli e da corrispondersi entro il Per_2 Per_3 giorno 25 di ogni mese (termine in essere da tempo e richiesto dall' stesso) e da rivalutarsi Pt_1 annualmente secondo gli indici Istat;
3) Darsi atto che la già menzionata somma mensile di €. 700,00= è comprensiva della forfettizzazione delle spese accessorie/straordinarie fatta eccezione per le spese universitarie dei figli (incluso l'alloggio per il figlio e le spese di trasporto da intendersi percorse in treno – treni regionali\interregionali Per_3 pagina 1 di 2 ad esclusione dei treni ad alta velocità - ossia i relativi biglietti di andata e ritorno, nei limiti di un viaggio andata e ritorno a settimana – se effettuati - come da provvedimento del 27.11.2025) e le spese mediche/sanitarie, che restano ripartite al 50% tra le parti come da Protocollo di Famiglia in vigore presso l'intestato Tribunale da aversi qui per richiamato;
4) Spese di lite compensate.” CONCLUSIONI DEL P.M.: “Nulla si oppone”. MOTIVI DELLA DECISIONE visti il ricorso ex art. 473 bis 29 c.p.c. depositato in data 04/06/2025 da gli atti ed Parte_1
i documenti di causa;
rilevato che dalla relazione tra le parti sono nati i figli nata il [...], Persona_4 nata il [...], e nato il [...]; Persona_5 Persona_6 ritenuto che le conclusioni riportate in epigrafe, recettive della proposta conciliativa del Tribunale, che danno atto di conformi determinazioni relativamente al mantenimento dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti possano essere recepito, apparendo eque, legittime e rispondenti agli interessi dei figli medesimi;
ritenuto di compensare integralmente le spese di lite, visto che le parti stesse ne hanno fatto richiesta;
P.Q.M.
- Dispone, a modifica parziale della regolamentazione di cui al decreto n. 3663\20 del 03.06.20 (n. 7261\18 rg Tribunale di Verona) e di cui al decreto n. 7261\18 (n. 2152\23 rg Tribunale di Verona), in punto mantenimento dei figli, recependo le conclusioni riportate in epigrafe;
- Compensa integralmente le spese del procedimento. Così deciso. in Verona. nella camera di consiglio del 16 dicembre 2025.
La Presidente est.
UD DA MA
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