TRIB
Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 24/11/2025, n. 10864 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 10864 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 27153/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Napoli – decima sezione civile, in persona del Giudice unico Francesco Pastore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 27153/23 riservata in decisione all'udienza del 13.11.2025 vertente TRA (C.F. ) rapp.ta e difesa in virtù di mandato in atti dall'Avv. Parte_1 C.F._1 Francesco Battaglia, presso il cui studio elett.te domicilia in Napoli alla Via Vittoria Colonna n.14; APPELLANTE e
(p.iva ); Controparte_1 P.IVA_1 APPELLATA CONTUMACE e
; Controparte_2 APPELLATA CONTUMACE FATTO Con atto di citazione ritualmente notificato innanzi al Giudice di Pace di Napoli, citò in Parte_1 giudizio e la sig.ra , chiedendo il risarcimento di tutti i Controparte_1 Controparte_2 danni patiti in seguito a sinistro stradale verificatosi in Napoli, alla via G. Salvati in data 21.02.2015, per esclusiva responsabilità del veicolo di proprietà di , assicurato per la rca con la Controparte_2
Controparte_1 Non si costituiva la sig. ra . CP_2 La costituita chiese il rigetto della domanda.
Controparte_1 Con la sentenza n. 40656/2023 pubblicata in data 14.11.2023, il Giudice di Pace di Napoli accoglieva la domanda e condannava al risarcimento dei danni quantificati in €
Controparte_1 3.991,69, di cui € 2.439,29 per danno biologico (3%), € 959,70 per gg. 21 di ITT, € 228,50 per gg. 10 di ITP al 50% ed € 114,20 per gg.10 di ITP al 25%, ed € 250,00 per spese odontoiatriche, mancando agli atti fatture di pagamento e le ricette odontoiatriche. Avverso tale decisione ha proposto appello Parte_1 Non si sono costituiti e .
Controparte_1 Controparte_2
MOTIVI DELLA DECISIONE Va dichiarata la contumacia di e , ritualmente Controparte_1 Controparte_2 citati e non costituitisi. Con il primo motivo di appello, l'appellante censura la sentenza di primo grado perché il GdP avrebbe errato nel liquidare a titolo di spese odontoiatriche la sola somma di € 250,00, perché documentata in atti, in luogo di quella di € 2.100,00 determinata dal CTU. L'appellante fa rilevare che tale somma è stata calcolata con riferimento alle spese future che dovrà necessariamente affrontare. Pertanto, essa non può essere provata con fatture, come erroneamente preteso dal GdP. Per quanto detto, l'appellante chiede che le venga liquidata la restante somma di € 1.850,00. Il motivo è fondato. Il danno odontoiatrico derivato dal trauma facciale con frattura degli incisivi centrali superiori trova pagina 1 di 4 riscontro oggettivo della documentazione sanitaria in atti, oltre che nella relazione di CTU redatta dall'ausiliare dott. , depositata il 29.3.2019. Questi quantificò in € 2.100,00 il costo per Persona_1 gli interventi, anche futuri, di ricostruzione dei denti. Ovviamente, trattandosi di spesa futura, la Pt_1 non può esibire le relative ricevute di pagamento. Di conseguenza, questa posta di danno le può essere riconosciuta, trattandosi di una quantificazione congrua, in relazione alla natura delle lesioni riportate, e considerato che il CTP di non sollevò nessuna obiezione sul punto. CP_1
***** Con il secondo motivo di appello, l'appellante censura la sentenza di primo grado perché il GdP avrebbe ridotto, senza fornire una adeguata motivazione, la percentuale di danno biologico permanente al 3% rispetto al 4% riconosciuto dal CTU. Inoltre, evidenzia che il danno biologico nella misura del 3%, tenuto conto della età dell'appellante all'epoca del sinistro (anni 37 – Sinistro 2015 – Anno nascita 1978) sarebbe pari ad € 2.926,47 e non ad € 2.439,29 come liquidato dal GdP. L'appellante chiede, quindi, che le venga riconosciuto il danno biologico al 4% per una somma di € 4.227,13. In subordine, qualora il giudice dovesse ritenere congrua la percentuale di danno biologico determinata in primo grado, che le venga liquidata la esatta somma di € 2.926,47. Il motivo è fondato nella parte in cui lamenta la errata quantificazione monetaria del danno da inabilità permanente riconosciuto nella misura del 3%. Infatti, applicando il decreto ministeriale del 16 ottobre 2023 (la sentenza di primo grado fu pubblicata il 14.11.2023), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 21 ottobre 2023, che indica gli importi per il risarcimento del danno biologico per lesioni di lieve entità, come previsto dall'art. 139 del Codice delle Assicurazioni, il danno biologico nella misura del 3%, subito da soggetto che aveva 37 anni al momento del sinistro (come nella fattispecie di causa), ammonta ad € 2.926,47 e non ad € 2.439,29 come liquidato dal GdP. Per il resto, ferma restando una evidente insufficienza della motivazione, la quantificazione dei postumi permanenti al 3%, piuttosto che al 4%, appare corretta alla stregua di quanto si legge nella relazione di CTU e dei rilievi critici mossi da sulla base delle considerazioni svolte dal proprio CTP. CP_1 Il CTU dott. , nella relazione depositata il 29.3.2019, indicò e quantificò nella misura del 4% i Per_1 seguenti postumi invalidanti permanenti, esitati a seguito di trauma facciale con frattura degli incisivi centrali superiori e trauma contusivo-distorsivo con emartro ginocchio dx e trauma contusivo- distorsivo spalla dx: A) Sindrome algico-disfunzionale post-traumatica a livello del ginocchio dx da pregressa sinovite reattiva e lesione del corno posteriore del menisco mediale strumentalmente documentata;
B) Sindrome algico-disfunzionale a livello della spalla dx da pregressa sofferenza post-traumatica della cuffia dei rotatori ecograficamente documentata;
C) Assenza del margine mesiale da pregressa avulsione post traumatica a livello degli elementi dentari 11 e 21. Sennonchè, come contestato da non è vero che le lesioni sub A) e B) risultano documentate, CP_1 rispettivamente, strumentalmente ed ecograficamente. Infatti, l'ausiliare fece riferimento ad una TC del ginocchio e ad una ecografia della spalla (asseritamente) eseguite il 25 marzo 2015, presso il Centro Augusto, di cui egli stesso ammise (nella relazione) non aver visto le relative immagini, perché la parte non gliele consegnò, dichiarando di non esserne più in possesso. Viceversa, il CTU utilizzò i due referti rilasciati dal Centro Augusto che, tuttavia, come osservò il CTP di non sono firmati da un medico. CP_1 L'ausiliare ha ritenuto di superare questa fondamentale obiezione, ritenendo che la circostanza che i due referti condizione necessaria e sufficiente a renderne il contenuto medico legalmente non rilevante: quante volte sarà successo di vedere un medico firmare un certificato, da lui stesso redatto, in maniera veloce e, quindi, assai poco leggibile, ma non per questo il certificato non aveva valore>> (così testualmente pagina 2 di 4 si legge nella relazione depositata il 29.3.2019). In contrario, va osservato che in calce ai due referti c'è un timbro con la seguente dicitura: “CENTRO AUGUSTO di DIAGNOSTICA per IMMAGINI e MEDICINA FISICA e di RIABILITAZIONE … di … via … tel… partita iva …”. Sul timbro c'è uno scippo grafico assolutamente illeggibile. Di conseguenza, la convinzione del CTU che il referto sia stato firmato da un medico, sia pure con grafia illeggibile, è smentito dall'esame del documento, perché il timbro avrebbe dovuto indicare il nome del medico refertante. Solo in questo caso, sarebbe stato possibile sostenere che la firma illeggibile fu apposta da un medico. In mancanza, non può presumersi che le immagini TC e ecografiche furono realmente visionate da un medico che, poi, le refertò. In considerazione di quanto evidenziato, va escluso che possano ritenersi documentalmente dimostrate le lesioni di cui si discute. E poiché la inabilità residuata appare fondamentalmente di natura algica, la quantificazione complessiva dei postumi al 4% non appare suffragata in modo adeguato, considerato che il DECRETO DEL 3 LUGLIO 2003, contenente la Tabella delle menomazioni alla integrità psicofisica comprese tra 1 e 9 punti di invalidità, stabilisce che gli esiti dolorosi di lesioni anatomiche articolari documentate della spalla, in assenza di deficit della escursione articolare, possono valere fino al 4%, e fino al 3% per il ginocchio. Una così ampia forbice avrebbe richiesto da parte del CTU un maggiore approfondimento diagnostico che non fece, ancorchè suggeritogli dal CTP di CP_1
***** In accoglimento dei primi due motivi di appello, gli appellati vanno condannati al pagamento della ulteriore somma di € 2.337,18 [€ 1.850,00 (€ 2.100,00 - € 250,00 differenza dovuta per spese odontoiatriche) + € 487,18 (€ 2.926,47 - € 2.439,29 differenza dovuta per danno biologico permanente)], per cui l'importo complessivo del danno risarcibile, comprensivo di quanto già liquidato dal primo giudice, è pari ad € 6.328,87 (€ 3.991,69 + € 2.337,18), oltre interessi legali dal deposito della sentenza di primo grado, come stabilito dal GdP con una statuizione non oggetto di specifica impugnazione.
***** Con il terzo motivo di appello, l'appellante censura la sentenza di primo grado perché il GdP avrebbe errato nella liquidazione del compenso professionale dell'avvocato di parte attrice. In particolare, l'appellante sostiene che il GdP avrebbe violato i parametri medi del D.M. 55/2014, liquidando la somma complessiva di € 900,00, comprensiva di spese. Infatti, sottraendo da tale somma le spese pari ad € 125,00, il compenso spettante all'avvocato sarebbe di € 775,00, somma non corrispondente a quanto sancito dal predetto decreto. L'appellante sostiene che in conformità ai parametri medi del D.M. 55/2014, il compenso che sarebbe stato giusto ed equo liquidare era di € 1.265,00, oltre rimborso spese generali, iva e cpa. Il motivo è fondato negli esatti termini in cui è stato proposto. Pertanto, gli appellati vanno condannati al pagamento delle spese del giudizio di primo grado nella misura di € 125,00 per spese ed € 1.265,00, per compensi, oltre rimborso spese generali, iva e cpa.
***** Le spese del presente grado del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in considerazione delle questioni trattate e del valore della causa, calcolato sulla somma (aggiuntiva di € 2.337,18) riconosciuta nel presente grado del giudizio, facendo applicazione del D.M. 20 marzo 2014 n. 55. Le spese di CTU restano definitivamente a carico dei soccombenti.
P.Q.M.
il Tribunale di Napoli - X sezione civile, così provvede:
-accoglie l'appello proposto da avverso la sentenza del Giudice di Pace di Napoli n. Parte_1 40656/2023 pubblicata in data 14.11.2023 e per l'effetto condanna Controparte_1 e al pagamento in solido in favore di della somma di € 6.328,87 (che Controparte_2 Parte_1
pagina 3 di 4 sostituisce integralmente quella di primo grado e detratto quanto eventualmente già ricevuto in esecuzione della sentenza appellata), oltre interessi come in motivazione;
-condanna e al pagamento delle spese del Controparte_1 Controparte_2 giudizio liquidate:
1) per il primo grado, in € 125,00 per spese ed € 1.265,00, per compensi professionali, oltre 15% per rimborso spese forfettarie, Iva e CPA come per legge;
2) per il presente grado di appello, in € 174,00 per spese ed € 2.252,00 per compensi professionali, oltre 15% per rimborso spese forfettarie, Iva e CPA come per legge, con attribuzione per entrambi i gradi all'Avv. Francesco Battaglia dichiaratosi anticipatario;
-pone le spese di CTU restano definitivamente a carico dei soccombenti Così deciso in Napoli il 21.11.2025. Il Giudice Francesco Pastore
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Napoli – decima sezione civile, in persona del Giudice unico Francesco Pastore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 27153/23 riservata in decisione all'udienza del 13.11.2025 vertente TRA (C.F. ) rapp.ta e difesa in virtù di mandato in atti dall'Avv. Parte_1 C.F._1 Francesco Battaglia, presso il cui studio elett.te domicilia in Napoli alla Via Vittoria Colonna n.14; APPELLANTE e
(p.iva ); Controparte_1 P.IVA_1 APPELLATA CONTUMACE e
; Controparte_2 APPELLATA CONTUMACE FATTO Con atto di citazione ritualmente notificato innanzi al Giudice di Pace di Napoli, citò in Parte_1 giudizio e la sig.ra , chiedendo il risarcimento di tutti i Controparte_1 Controparte_2 danni patiti in seguito a sinistro stradale verificatosi in Napoli, alla via G. Salvati in data 21.02.2015, per esclusiva responsabilità del veicolo di proprietà di , assicurato per la rca con la Controparte_2
Controparte_1 Non si costituiva la sig. ra . CP_2 La costituita chiese il rigetto della domanda.
Controparte_1 Con la sentenza n. 40656/2023 pubblicata in data 14.11.2023, il Giudice di Pace di Napoli accoglieva la domanda e condannava al risarcimento dei danni quantificati in €
Controparte_1 3.991,69, di cui € 2.439,29 per danno biologico (3%), € 959,70 per gg. 21 di ITT, € 228,50 per gg. 10 di ITP al 50% ed € 114,20 per gg.10 di ITP al 25%, ed € 250,00 per spese odontoiatriche, mancando agli atti fatture di pagamento e le ricette odontoiatriche. Avverso tale decisione ha proposto appello Parte_1 Non si sono costituiti e .
Controparte_1 Controparte_2
MOTIVI DELLA DECISIONE Va dichiarata la contumacia di e , ritualmente Controparte_1 Controparte_2 citati e non costituitisi. Con il primo motivo di appello, l'appellante censura la sentenza di primo grado perché il GdP avrebbe errato nel liquidare a titolo di spese odontoiatriche la sola somma di € 250,00, perché documentata in atti, in luogo di quella di € 2.100,00 determinata dal CTU. L'appellante fa rilevare che tale somma è stata calcolata con riferimento alle spese future che dovrà necessariamente affrontare. Pertanto, essa non può essere provata con fatture, come erroneamente preteso dal GdP. Per quanto detto, l'appellante chiede che le venga liquidata la restante somma di € 1.850,00. Il motivo è fondato. Il danno odontoiatrico derivato dal trauma facciale con frattura degli incisivi centrali superiori trova pagina 1 di 4 riscontro oggettivo della documentazione sanitaria in atti, oltre che nella relazione di CTU redatta dall'ausiliare dott. , depositata il 29.3.2019. Questi quantificò in € 2.100,00 il costo per Persona_1 gli interventi, anche futuri, di ricostruzione dei denti. Ovviamente, trattandosi di spesa futura, la Pt_1 non può esibire le relative ricevute di pagamento. Di conseguenza, questa posta di danno le può essere riconosciuta, trattandosi di una quantificazione congrua, in relazione alla natura delle lesioni riportate, e considerato che il CTP di non sollevò nessuna obiezione sul punto. CP_1
***** Con il secondo motivo di appello, l'appellante censura la sentenza di primo grado perché il GdP avrebbe ridotto, senza fornire una adeguata motivazione, la percentuale di danno biologico permanente al 3% rispetto al 4% riconosciuto dal CTU. Inoltre, evidenzia che il danno biologico nella misura del 3%, tenuto conto della età dell'appellante all'epoca del sinistro (anni 37 – Sinistro 2015 – Anno nascita 1978) sarebbe pari ad € 2.926,47 e non ad € 2.439,29 come liquidato dal GdP. L'appellante chiede, quindi, che le venga riconosciuto il danno biologico al 4% per una somma di € 4.227,13. In subordine, qualora il giudice dovesse ritenere congrua la percentuale di danno biologico determinata in primo grado, che le venga liquidata la esatta somma di € 2.926,47. Il motivo è fondato nella parte in cui lamenta la errata quantificazione monetaria del danno da inabilità permanente riconosciuto nella misura del 3%. Infatti, applicando il decreto ministeriale del 16 ottobre 2023 (la sentenza di primo grado fu pubblicata il 14.11.2023), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 21 ottobre 2023, che indica gli importi per il risarcimento del danno biologico per lesioni di lieve entità, come previsto dall'art. 139 del Codice delle Assicurazioni, il danno biologico nella misura del 3%, subito da soggetto che aveva 37 anni al momento del sinistro (come nella fattispecie di causa), ammonta ad € 2.926,47 e non ad € 2.439,29 come liquidato dal GdP. Per il resto, ferma restando una evidente insufficienza della motivazione, la quantificazione dei postumi permanenti al 3%, piuttosto che al 4%, appare corretta alla stregua di quanto si legge nella relazione di CTU e dei rilievi critici mossi da sulla base delle considerazioni svolte dal proprio CTP. CP_1 Il CTU dott. , nella relazione depositata il 29.3.2019, indicò e quantificò nella misura del 4% i Per_1 seguenti postumi invalidanti permanenti, esitati a seguito di trauma facciale con frattura degli incisivi centrali superiori e trauma contusivo-distorsivo con emartro ginocchio dx e trauma contusivo- distorsivo spalla dx: A) Sindrome algico-disfunzionale post-traumatica a livello del ginocchio dx da pregressa sinovite reattiva e lesione del corno posteriore del menisco mediale strumentalmente documentata;
B) Sindrome algico-disfunzionale a livello della spalla dx da pregressa sofferenza post-traumatica della cuffia dei rotatori ecograficamente documentata;
C) Assenza del margine mesiale da pregressa avulsione post traumatica a livello degli elementi dentari 11 e 21. Sennonchè, come contestato da non è vero che le lesioni sub A) e B) risultano documentate, CP_1 rispettivamente, strumentalmente ed ecograficamente. Infatti, l'ausiliare fece riferimento ad una TC del ginocchio e ad una ecografia della spalla (asseritamente) eseguite il 25 marzo 2015, presso il Centro Augusto, di cui egli stesso ammise (nella relazione) non aver visto le relative immagini, perché la parte non gliele consegnò, dichiarando di non esserne più in possesso. Viceversa, il CTU utilizzò i due referti rilasciati dal Centro Augusto che, tuttavia, come osservò il CTP di non sono firmati da un medico. CP_1 L'ausiliare ha ritenuto di superare questa fondamentale obiezione, ritenendo che la circostanza che i due referti condizione necessaria e sufficiente a renderne il contenuto medico legalmente non rilevante: quante volte sarà successo di vedere un medico firmare un certificato, da lui stesso redatto, in maniera veloce e, quindi, assai poco leggibile, ma non per questo il certificato non aveva valore>> (così testualmente pagina 2 di 4 si legge nella relazione depositata il 29.3.2019). In contrario, va osservato che in calce ai due referti c'è un timbro con la seguente dicitura: “CENTRO AUGUSTO di DIAGNOSTICA per IMMAGINI e MEDICINA FISICA e di RIABILITAZIONE … di … via … tel… partita iva …”. Sul timbro c'è uno scippo grafico assolutamente illeggibile. Di conseguenza, la convinzione del CTU che il referto sia stato firmato da un medico, sia pure con grafia illeggibile, è smentito dall'esame del documento, perché il timbro avrebbe dovuto indicare il nome del medico refertante. Solo in questo caso, sarebbe stato possibile sostenere che la firma illeggibile fu apposta da un medico. In mancanza, non può presumersi che le immagini TC e ecografiche furono realmente visionate da un medico che, poi, le refertò. In considerazione di quanto evidenziato, va escluso che possano ritenersi documentalmente dimostrate le lesioni di cui si discute. E poiché la inabilità residuata appare fondamentalmente di natura algica, la quantificazione complessiva dei postumi al 4% non appare suffragata in modo adeguato, considerato che il DECRETO DEL 3 LUGLIO 2003, contenente la Tabella delle menomazioni alla integrità psicofisica comprese tra 1 e 9 punti di invalidità, stabilisce che gli esiti dolorosi di lesioni anatomiche articolari documentate della spalla, in assenza di deficit della escursione articolare, possono valere fino al 4%, e fino al 3% per il ginocchio. Una così ampia forbice avrebbe richiesto da parte del CTU un maggiore approfondimento diagnostico che non fece, ancorchè suggeritogli dal CTP di CP_1
***** In accoglimento dei primi due motivi di appello, gli appellati vanno condannati al pagamento della ulteriore somma di € 2.337,18 [€ 1.850,00 (€ 2.100,00 - € 250,00 differenza dovuta per spese odontoiatriche) + € 487,18 (€ 2.926,47 - € 2.439,29 differenza dovuta per danno biologico permanente)], per cui l'importo complessivo del danno risarcibile, comprensivo di quanto già liquidato dal primo giudice, è pari ad € 6.328,87 (€ 3.991,69 + € 2.337,18), oltre interessi legali dal deposito della sentenza di primo grado, come stabilito dal GdP con una statuizione non oggetto di specifica impugnazione.
***** Con il terzo motivo di appello, l'appellante censura la sentenza di primo grado perché il GdP avrebbe errato nella liquidazione del compenso professionale dell'avvocato di parte attrice. In particolare, l'appellante sostiene che il GdP avrebbe violato i parametri medi del D.M. 55/2014, liquidando la somma complessiva di € 900,00, comprensiva di spese. Infatti, sottraendo da tale somma le spese pari ad € 125,00, il compenso spettante all'avvocato sarebbe di € 775,00, somma non corrispondente a quanto sancito dal predetto decreto. L'appellante sostiene che in conformità ai parametri medi del D.M. 55/2014, il compenso che sarebbe stato giusto ed equo liquidare era di € 1.265,00, oltre rimborso spese generali, iva e cpa. Il motivo è fondato negli esatti termini in cui è stato proposto. Pertanto, gli appellati vanno condannati al pagamento delle spese del giudizio di primo grado nella misura di € 125,00 per spese ed € 1.265,00, per compensi, oltre rimborso spese generali, iva e cpa.
***** Le spese del presente grado del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in considerazione delle questioni trattate e del valore della causa, calcolato sulla somma (aggiuntiva di € 2.337,18) riconosciuta nel presente grado del giudizio, facendo applicazione del D.M. 20 marzo 2014 n. 55. Le spese di CTU restano definitivamente a carico dei soccombenti.
P.Q.M.
il Tribunale di Napoli - X sezione civile, così provvede:
-accoglie l'appello proposto da avverso la sentenza del Giudice di Pace di Napoli n. Parte_1 40656/2023 pubblicata in data 14.11.2023 e per l'effetto condanna Controparte_1 e al pagamento in solido in favore di della somma di € 6.328,87 (che Controparte_2 Parte_1
pagina 3 di 4 sostituisce integralmente quella di primo grado e detratto quanto eventualmente già ricevuto in esecuzione della sentenza appellata), oltre interessi come in motivazione;
-condanna e al pagamento delle spese del Controparte_1 Controparte_2 giudizio liquidate:
1) per il primo grado, in € 125,00 per spese ed € 1.265,00, per compensi professionali, oltre 15% per rimborso spese forfettarie, Iva e CPA come per legge;
2) per il presente grado di appello, in € 174,00 per spese ed € 2.252,00 per compensi professionali, oltre 15% per rimborso spese forfettarie, Iva e CPA come per legge, con attribuzione per entrambi i gradi all'Avv. Francesco Battaglia dichiaratosi anticipatario;
-pone le spese di CTU restano definitivamente a carico dei soccombenti Così deciso in Napoli il 21.11.2025. Il Giudice Francesco Pastore
pagina 4 di 4