TAR Perugia, sez. I, sentenza 03/01/2026, n. 3
TAR
Sentenza 3 gennaio 2026

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  • Inammissibile
    Mancata impugnazione della deliberazione della Giunta regionale n. 510 del 25 maggio 2022

    La scelta di ricorrere a procedure ad evidenza pubblica centralizzate, come indicato dalle deliberazioni della Giunta regionale, preclude il ricorso agli istituti di cui agli articoli 56 e 57 del Codice del terzo settore. Poiché tali deliberazioni non sono state impugnate, il ricorso è inammissibile per contestare una scelta effettuata a monte dalla Regione.

  • Inammissibile
    Mancata impugnazione della deliberazione della Giunta regionale n. 510 del 25 maggio 2022

    La scelta di ricorrere a procedure ad evidenza pubblica centralizzate, come indicato dalle deliberazioni della Giunta regionale, preclude il ricorso agli istituti di cui agli articoli 56 e 57 del Codice del terzo settore. Poiché tali deliberazioni non sono state impugnate, il ricorso è inammissibile per contestare una scelta effettuata a monte dalla Regione.

  • Inammissibile
    Mancata impugnazione della deliberazione della Giunta regionale n. 510 del 25 maggio 2022

    La scelta di ricorrere a procedure ad evidenza pubblica centralizzate, come indicato dalle deliberazioni della Giunta regionale, preclude il ricorso agli istituti di cui agli articoli 56 e 57 del Codice del terzo settore. Poiché tali deliberazioni non sono state impugnate, il ricorso è inammissibile per contestare una scelta effettuata a monte dalla Regione.

  • Accolto
    Requisito di iscrizione all’albo degli autotrasportatori incompatibile con la natura giuridica delle organizzazioni di volontariato

    L'iscrizione all'albo degli autotrasportatori di cose per conto terzi è richiesta solo per l'attività imprenditoriale svolta verso un determinato corrispettivo. La lex specialis, richiedendo tale iscrizione anche agli enti del terzo settore, senza esenzioni per chi opera al di fuori di tale ambito, risulta illegittima e sproporzionata. La legge n. 298/1974 prevede esenzioni oggettive legate agli autoveicoli in dotazione fissa, ma non una esenzione soggettiva generale per gli enti del terzo settore. Pertanto, la previsione è annullata nei limiti in cui impone tale requisito anche a enti del terzo settore che agiscano al di fuori dei casi contemplati dall'art. 40 della legge n. 298/1974.

  • Rigettato
    Servizio non qualificabile come trasporto sanitario di emergenza e urgenza

    Il servizio oggetto della gara riguarda il trasporto di campioni biologici, farmaci e altri materiali, qualificato come 'non sanitario' nel capitolato tecnico. Tale servizio non rientra nella definizione di 'trasporto sanitario in emergenza urgenza' della legge regionale n. 11/2015, che si riferisce al trasporto di persone. Pertanto, non sussiste l'obbligo di affidamento prioritario in convenzione alle organizzazioni di volontariato ai sensi dell'art. 57 del Codice del terzo settore.

  • Rigettato
    Presunta illegittimità costituzionale delle previsioni regionali

    La definizione di 'trasporto sanitario in emergenza urgenza' contenuta nella legge regionale n. 11/2015 è coerente con la disciplina nazionale e europea, in particolare con il D.P.C.M. 12/01/2017 e con l'interpretazione restrittiva dell'art. 10, lett. h) della direttiva 2014/24/UE da parte della Corte di giustizia. Le previsioni regionali non operano un'indebita restrizione della nozione di servizi di emergenza e urgenza, ma si pongono in linea con il diritto eurounitario. Pertanto, non sussistono profili di illegittimità costituzionale.

  • Rigettato
    Omessa verifica della convenienza dell'affidamento in convenzione ai sensi dell'art. 56 del Codice del terzo settore

    Il servizio oggetto della gara non è riconducibile a un 'servizio sociale di interesse generale' ai sensi degli artt. 5 e 56 del Codice del terzo settore, in quanto consiste nella mera movimentazione di campioni biologici, farmaci e altri materiali, senza un'attività rivolta direttamente alle persone. La regola generale è l'affidamento mediante procedure di evidenza pubblica; solo in deroga a tale regola, con apposita motivazione, si può ricorrere all'affidamento in convenzione. La scelta di indire una gara è conforme ai principi di proporzionalità, ragionevolezza e buon andamento.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Perugia, sez. I, sentenza 03/01/2026, n. 3
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Perugia
    Numero : 3
    Data del deposito : 3 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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