Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 27/05/2025, n. 1769 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1769 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
TERZA SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del giudice onorario dott.ssa Carmela Sorgente, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 6058/2019 R.G.A.C., avente ad oggetto: “Fideiussione – Polizza fideiussoria”
TRA
C.F.: e C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
, rappresentati e difesi dall'avv. Giovanni Mele, elettivamente domiciliati C.F._2
presso lo studio del difensore sito in S. Maria C.V. (CE) al Viale J. F. Kennedy n. 50, Palazzo Zibella.
- Opponenti -
E
in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, C.F.: rappresentata e difesa dall'avv. Maria Rosaria P.IVA_1
della Valle, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore sito in S. Maria C.V. (CE) al
Corso Ugo de Carolis n. 15;
- Opposta -
NONCHE'
e per essa, la mandataria in persona del legale Controparte_2 CP_3 rappresentante pro tempore, C.F.: , rappresentata e difesa dall'Avv. Fabio Forino, P.IVA_2
elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore sito in Nocera Inferiore (SA).
- Interventore –
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
La sentenza viene redatta in conformità al nuovo testo degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., immediatamente applicabile anche nei giudizi in corso alla data di entrata in vigore della riforma, ai sensi dall'art. 58 della legge n. 69/09.
Ai fini della decisione è sufficiente rappresentare che, con decreto ingiuntivo n. 1015/2019, rubricato al R.G. n. 3498/2019, pubblicato dall'Intestato Tribunale il 25.04.2019, la
[...]
in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, ingiungeva ai sig. e il pagamento Parte_1 Parte_2
dell'importo di euro 13.817,14 – relativamente all'esposizione debitoria inerente al rapporto di conto corrente di corrispondenza n. 02/32745/03, aperto il 01.07.2009 dalla società di CP
, assistito da fideiussione del 13.11.2009, pari ad euro 15.000,00 ed elevata Parte_1
ad euro 37.500,00 con atto integrativo del 21.02.2011, costituita dalla sig.ra al decesso Per_1
della quale, avvenuto il 19.10.2011, subentravano, quali garanti, i figli e Parte_1
– oltre interessi e spese della procedura esecutiva. Parte_2
Avverso il decreto ingiuntivo, ritualmente notificato, proponevano opposizione gli intimati, a fondamento della quale lamentavano l'illegittima applicazione degli interessi usurari applicati in costanza dell'intercorso contratto di conto corrente, la carenza di prova scritta del credito ingiunto, la violazione delle norme di correttezza e buona fede e la nullità della fideiussione prestata, instando per la revoca dell'opposto decreto di ingiunzione, nonché per il risarcimento dei danni per violazione dell'art. 1957 c.c. e per lite temeraria, il tutto con vittoria di spese ed onorari di causa.
Con regolare comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio l'ingiungente, il quale insisteva per il rigetto dell'opposizione, con conferma dell'opposto decreto ingiuntivo, il tutto con vittoria delle spese processuali.
A scioglimento della riserva del 19.11.2019 veniva formulata proposta conciliativa, ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c., che aveva esito negativo.
Con provvedimento del 29.09.2020 veniva denegata la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e, contestualmente, le parti venivano onerate ad attivare il tentativo obbligatorio di mediazione ai sensi dell'art. 11 d. lgs. n. 28/2010, esperito infruttuosamente.
All'udienza del 13.04.2021, venivano concessi i termini di cui all'art. 183 comma VI c.p.c.
Con memoria del 15.03.2022 si costituiva in giudizio la società e per essa, Controparte_2
la mandataria in persona del legale rappresentante pro tempore, quale successore a CP_3
titolo particolare dei diritti di credito della banca opposta, la quale spiegava sostanzialmente un intervento volontario e adesivo dipendente rispetto alla cedente, richiamando e facendo proprie le difese di quest'ultima.
All'udienza del 25.02.2025 la causa, istruita documentalmente, veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni dei procuratori delle parti, come in atti rassegnate, con attribuzione dei termini ex art. 190
c.p.c. per il deposito degli scritti difensivi conclusionali.
In limine litis va dato atto dell'intervento, in corso di causa, ex art. 111 c.p.c., della società
[...]
e per essa, la mandataria che subentrava nel diritto di credito Controparte_2 CP_3
inizialmente rivendicato dalla Controparte_1
[...]
Come noto, l'art. 111 c.p.c. stabilisce che “Se nel corso del processo si trasferisce il diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare, il processo prosegue tra le parti originarie. Se il trasferimento a titolo particolare avviene a causa di morte, il processo è proseguito dal successore universale o in suo confronto. In ogni caso il successore a titolo particolare può intervenire o essere chiamato nel processo e, se le altre parti vi consentono, l'alienante o il successore universale può esserne estromesso. La sentenza pronunciata contro questi ultimi spiega sempre i suoi effetti anche contro il successore a titolo particolare ed è impugnabile anche da lui, salve le norme sull'acquisto in buona fede dei mobili e sulla trascrizione”.
Il cessionario può dunque intervenire (terzo comma), mantenendo la detta veste processuale, salvo che nel caso di espressa estromissione del cedente (Cfr. Cass. civ. Sez. II Sent., 24/04/2012, n. 6471), che, qualora non estromesso, conserva la piena legittimazione in qualità di sostituto processuale del cessionario, quand'anche quest'ultimo sia intervenuto in giudizio (Cfr. Cass. civ. Sez. I Sent.,
22/10/2009, n. 22424).
Perché si abbia l'estromissione del cedente è necessario un formale provvedimento del Giudice ed il consenso di tutte le altre parti, non potendo di per sé l'intervento volontario del cessionario determinare l'automatica estromissione del cedente (ex multis: Cass. civ. Sez. III, 26/01/2010, n.
1535; Cass. civ. Sez. III, 24/02/2010, n. 4486; Cass. civ. Sez. I Ord., 15/06/2018, n. 15905).
Nel caso in esame non è stata presentata alcuna richiesta di estromissione dell'originaria opposta, per cui la pronuncia non potrà che essere resa tra le parti originarie, ferma naturalmente la possibilità, per l'interventore ex art. 111 c.p.c, di farne propri gli effetti (Cfr. Cass., Sez. Un., 3 novembre 2011, n.
22727 secondo cui “In caso di successione a titolo particolare nel diritto controverso, il processo prosegue fra le parti originarie e, anche quando non vi sia estromissione del convenuto ai sensi dell'art. 111, terzo comma, cod. proc. civ., la sentenza ha comunque effetto contro il successore a titolo particolare, il quale può intervenire o essere chiamato nel giudizio, divenendone parte a tutti gli effetti;
né, peraltro, la circostanza per cui, contro tale successore, detta sentenza, pur se pronunciata in confronto del solo originario convenuto, abbia efficacia anche come titolo esecutivo, elimina l'attualità dell'interesse dell'attore ad agire contro l'originario convenuto”.
Nel merito, l'opposizione è infondata per le ragioni appresso esplicitate.
In primo luogo, va osservato che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (Cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2421 del 03/02/2006; Sentenza n. 6091 del 04/03/2020).
Tali enunciati riflettono i consolidati criteri di ripartizione dell'onere probatorio in base ai quali il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento (Cfr. Cass. S.U.
n. 13533/2001).
Tanto premesso, l'opposto istituto di credito, a sostegno delle proprie pretese monitorie, allegava l'estratto-conto certificato (art. 50 T.U.B.) aggiornato al 18.02.2019, conforme alle scritture contabili, sottoscritto da un dirigente della banca, dal quale emerge che il credito è certo, liquido ed esigibile.
La certificazione in parola è per legge idonea all'ottenimento del decreto di ingiunzione (Cfr. Cass.
n. 25857/2011) - giacché in essa sono annotate le rimesse effettuate, i rispettivi interessi, il saldo attivo e passivo, ovvero, il saldo finale sulla base delle operazioni concluse fino ad una certa data – rivestendo efficacia probatoria, ove supportata da ulteriori elementi, anche nel successivo procedimento a cognizione piena.
Orbene, sia nella procedura monitoria che nel presente giudizio di opposizione, unitamente all'estratto-conto certificato, la banca opposta depositava: lettera-contratto di apertura c.c.; documento di sintesi;
lettera-contratto di fideiussione;
lettera-contratto di apertura credito;
dichiarazione aumento massimale fideiussione;
lettera di revoca 27.08.2018; estratti conto conformi dal momento dell'apertura (30/09/2009) al passaggio a sofferenza (30.11.2018).
Siffatta documentazione soddisfa compiutamente la prova sia dell'ammontare del credito ingiunto che della sussistenza dell'obbligazione inter – partes che ne rappresenta la fonte.
Ne deriva che la banca opposta ha assolto positivamente all'onere di provare, sia nell'an che nel quantum, i fatti costitutivi del proprio diritto di credito. Di contro, gli opponenti inferivano la non debenza delle somme ingiunte, stante il carattere usurario degli interessi praticati durante il rapporto bancario, come pure la violazione delle regole di diligenza da parte dell'istituto di credito e la nullità della fideiussione prestata dalla loro avente causa.
Beninteso, risultano indimostrate le censure attinenti all'invalidità degli interessi ultra-legali, nella specie approvati per iscritto, che richiedono una rigorosa e puntuale dimostrazione degli addebiti asseritamente non dovuti, sia sotto il profilo dell'an che del quantum debeatur.
Sotto tale aspetto, va ravvisata la genericità e la vaghezza delle doglianze sollevate poiché prive dell'indicazione degli importi che sarebbero stati illegittimamente contabilizzati;
altrettanto, gli opponenti non hanno congruamente documentato l'entità usuraria degli interessi applicati, non corredando le proprie allegazioni con il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la percentuale di sconfinamento e la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato (Cfr. Cass. SS.UU. n. 19597/2020; Tribunale Ragusa sez. I,
01/07/2020, n. 526).
Né può assumere valenza probatoria la perizia econometrica di parte, dacché basata sulla rielaborazione con la metodologia c.d. "sintetica", ossia sugli scalari, e comunque sottoposta
"all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, che non è in nessun caso obbligato a tenerne conto o analizzarne ed eventualmente confutarne il contenuto, né a disporre sulla base della stessa una consulenza tecnica d'ufficio” (Cfr. Cassazione civile sez. I, n. 25930/2022).
Parimenti, in ordine alle denunciate condotte, ascrivibili alla banca opposta, lesive dei doveri di buona fede e correttezza, attesa l'inderogabilità dell'art. 1956 c.c., va rilevato che “il fideiussore che chieda la liberazione della garanzia prestata invocando l'applicazione dell'art. 1956 c.c. ha l'onere di provare, ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'esistenza degli elementi richiesti a tal fine, e cioè che, successivamente alla prestazione della fideiussione per obbligazioni future, il creditore, senza la sua autorizzazione, abbia fatto credito al terzo pur essendo consapevole dell'intervenuto peggioramento delle sue condizioni economiche” (Cfr. Cass. N. 23442/2016; App. Trento n. 55/2020; Trib. Grosseto
n. 314/2020; Trib. Ragusa n. 93/2020).
Tale onere va adempiuto mediante il raffronto della consistenza patrimoniale e della solvibilità del debitore esistente al momento della prestazione della fideiussione con la situazione verificatasi al momento della concessione del credito al terzo.
Nell'ipotesi scrutinata, gli opponenti non hanno fornito la prova né del peggioramento delle condizioni economiche della società debitrice all'epoca della concessione dell'affidamento
(01.07.2009) rispetto alla data del rilascio della fideiussione (13.11.2009) né della consapevolezza di tale peggioramento in capo alla banca (levata di protesti, procedure esecutive pendenti, etc…). Inoltre, non va trascurato che la fideiussione veniva prestata, ab origine, dalla sig.ra Per_1
deceduta il 19.10.2011, madre degli opponenti.
Tale circostanza va reputata come una possibile comunione di interessi tra debitore e fideiussore,
o, comunque, come una situazione di contiguità che consente al garante di avere costante contezza della esposizione debitoria e che, pertanto, esclude l'applicazione dell'art. 1956 c.c.
A tal proposito, “La banca che, pur conoscendone le difficoltà economiche, concede finanziamenti al debitore principale confidando nella solvibilità del fideiussore, senza informare quest'ultimo dell'aumentato rischio e senza chiederne la preventiva autorizzazione, incorre in violazione degli obblighi generici e specifici di correttezza e di buona fede contrattuale. La mancata richiesta di autorizzazione non può tuttavia configurare una violazione contrattuale liberatoria se la conoscenza delle difficoltà economiche in cui versa il debitore principale è comune o può presumersi tale” (Cfr.
Cass. Civ. Sez. 3 Ord. n. 20713/2023).
Alla stregua dei riportati principi, va esclusa la sussistenza dei presupposti per la liberazione del fideiussore ex art. 1956 c.c.
Similmente, va affermato che il credito vantato dall'opposta si attaglia alla morosità maturata in esecuzione di un rapporto di conto corrente bancario specificamente determinato sia relativamente alla somma da versare che al termine di scadenza del pagamento.
Pertanto, si verte nell'ipotesi contemplata dall'art. 1219 c.c., n. 3, a mente del quale non è necessaria la costituzione in mora del debitore qualora sia scaduto il termine di pagamento e la prestazione debba essere eseguita al domicilio del creditore.
Ad ogni buon conto, la banca opposta ha esibito in giudizio lettera di revoca degli affidamenti del
27.08.2018 - inoltrata alla società debitrice, al socio accomandatario ed al fideiussore - tramite la quale si sollecitava il pagamento del debito contratto.
Il contegno tenuto dall'istituto di credito, dunque, va valutato conformemente ai principi di correttezza e buona fede imposte dalla normativa bancaria in materia.
Per quel che concerne l'eccepita nullità della fideiussione, va preliminarmente indagata la qualificazione giuridica della garanzia medesima.
Al riguardo, va rammentato che il contratto autonomo di garanzia è un contratto atipico, con la funzione di sollevare il creditore dalle conseguenze del mancato adempimento della prestazione gravante sul debitore principale, che va distinto, per oggetto e scopo, dalla fideiussione.
Quanto all'oggetto, "l'obbligazione del garante autonomo si pone in via del tutto autonoma rispetto all'obbligo primario di prestazione, essendo qualitativamente diversa da quella garantita, perché non necessariamente sovrapponibile ad essa e non rivolta all'adempimento del debito principale, bensì ad indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione del debitore". La causa in concreto, invece, "è quella di trasferire da un soggetto ad un altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale, sia essa dipesa da inadempimento colpevole oppure no, mentre con la fideiussione, nella quale solamente ricorre l'elemento dell'accessorietà, è tutelato l'interesse all'esatto adempimento della medesima prestazione principale" (Cfr. Cass., sez. un., 18 febbraio 2010 n. 3947).
Nella pratica, è ricorrente la difficoltà di discernere tra fideiussioni e contratti autonomi di garanzia,
a causa della frequente inserzione tra le condizioni generali di contratto di clausole dal contenuto atipico, come quella che attribuisce alla banca la facoltà di esigere il pagamento "a prima richiesta" e che può essere rinvenuta tanto in un contratto autonomo, quanto in una fideiussione.
Quest'ultima, infatti, è notoriamente caratterizzata dalla accessorietà della garanzia e quindi dalla possibilità per il garante di opporre al creditore le stesse eccezioni che sono in facoltà del debitore principale, per paralizzare la pretesa creditoria, per cui la clausola avrebbe la funzione di differire soltanto la proponibilità delle eccezioni, ma non di inibirle del tutto (cd. clausola solve et repete).
Diversamente, nel contratto autonomo, il rapporto di garanzia si astrae dal rapporto garantito, in modo da assicurare al creditore un pronto soddisfacimento, con immediata disponibilità dell'indennizzo, e da inibire la proponibilità di eccezioni relative al rapporto garantito (Cfr. Trib. Napoli Nord n.
3553/2022).
Le uniche eccezioni opponibili dal garante autonomo sono state individuate nella nullità del rapporto di provvista per contrarietà a norme imperative, nella inesistenza del rapporto garantito, nella nullità del contratto di garanzia stesso e nella c.d. "exceptio doli generalis", per il caso di escussione fraudolenta della garanzia da parte del creditore (Cfr. Tribunale Salerno, 05/03/2020, n. 893).
In particolare (Cfr. Cass. civ., sez. I, n. 1186/2020), “il contratto autonomo di garanzia (cd.
Garantievertrag), espressione dell'autonomia negoziale ex art. 1322 cod. civ., ha la funzione di tenere indenne il creditore dalle conseguenze del mancato adempimento della prestazione gravante sul debitore principale, che può riguardare anche un fare infungibile (qual è l'obbligazione dell'appaltatore), contrariamente al contratto del fideiussore, il quale garantisce l'adempimento della medesima obbligazione principale altrui (attesa l'identità tra prestazione del debitore principale e prestazione dovuta dal garante); inoltre, la causa concreta del contratto autonomo è quella di trasferire da un soggetto ad un altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale, sia essa dipesa da inadempimento colpevole oppure no, mentre con la fideiussione, nella quale solamente ricorre l'elemento dell'accessorietà, è tutelato l'interesse all'esatto adempimento della medesima prestazione principale.” In effetti, “Mentre il fideiussore è un “vicario” del debitore, l'obbligazione del garante autonomo si pone in via del tutto autonoma rispetto all'obbligo primario di prestazione, essendo qualitativamente diversa da quella garantita, perché non necessariamente sovrapponibile ad essa e non rivolta all'adempimento del debito principale, bensì ad indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione del debitore” (Cfr. Cassazione civile, sez. III, n. 30181/2018).
Ciò posto, il contratto di garanzia in questione prevede, in tutte le sue clausole, il richiamo al tipo
“fideiussione”, per procedere alle deroghe alla relativa disciplina, sottoscritte espressamente: non viene, invece, prevista la clausola di pagamento “senza eccezioni”, sicché non può operare il summenzionato principio giurisprudenziale secondo il quale l'inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento “a prima richiesta e senza eccezioni” vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia in quanto incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione, salvo quando vi sia un'evidente discrasia rispetto all'intero contenuto della convenzione negoziale.
Deve allora, ai fini dell'inquadramento della fattispecie, procedersi ad un'interpretazione del contratto
(ai sensi dell'art. 1362 c.c.) in cui si colga la reale intenzione delle parti e si verifichi se, attraverso l'uso del nomen juris ma anche delle varie clausole apposte, la prima richiesta rilevi in termini processuali – a garanzia dell'adempimento dell'obbligazione principale, di cui costituisce accessorio
– ovvero se rimuove ogni tipo di vincolo con suddetta obbligazione.
Non va sottaciuto che la garanzia per la quale si controverte contempla proprio quelle clausole, esaminate nella sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 41994/2021 (art. 2, art. 6, ed art. 8), che costituiscono pedissequa applicazione degli articoli dello schema ABI: art.
2 - clausola di reviviscenza della fideiussione ("il fideiussore è tenuto a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo"); art.
6 - clausola di deroga all'art. 1957 c.c. ("i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall'art. 1957 cod. civ., che si intende derogato"); art.
8 - clausola di permanenza del vincolo fideiussorio, in ipotesi di vicende estintive e di nullità dell'obbligazione principale ("qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate").
Del pari, dalla lettura delle clausole contrattuali, si evince che il rapporto di garanzia non si limita a garantire specificatamente il solo rapporto derivante dall'apertura del conto corrente n. 02/32745/03, ma anche “l'adempimento di qualsiasi obbligazione…dipendente da operazioni bancarie di qualunque natura, già consentite o che venissero in seguito consentite…”.
In sintesi, va riconosciuto carattere “omnibus” alla fideiussione in contesa atteso che per fideiussione omnibus si intende quella fideiussione che è “estesa a tutte le obbligazioni del debitore garantito derivante da future operazioni”, la cui validità è subordinata, ex art. 1938 c.c., al fatto che vi sia la
“precisazione dell'importo massimo garantito” (Cfr. Cass. Civ. n. 2492/2017), laddove per converso le fideiussioni specifiche sono quelle che “si riferiscono alla garanzia di debiti originati da specifici rapporti negoziali, cui le parti hanno fatto puntuale riferimento nel contratto di fideiussione, e non da ipotetiche e indeterminate operazioni del soggetto garantito che possono cagionare una oscillazione della misura della garanzia” (Cfr. Trib. Milano, sez. VI, n. 7015/2022).
Tale fideiussione, pertanto, soggiace al vaglio della nullità totale, predicata dagli opponenti per essere riproduttiva dello schema predisposto dall'ABI ed avversato dal provvedimento n. 55/2005 della
Banca d'Italia quale intesa anticoncorrenziale.
Sul punto, va evidenziato che “i contratti di fideiussione "a valle" di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett.
a) della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza
-, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti”
(Cfr. Cass. S.U. sentenza n. 41994/2021).
La nullità del contratto a monte determina, dunque, la "nullità derivata" del contratto di fideiussione a valle, limitatamente però alle clausole che costituiscono pedissequa applicazione degli articoli dello schema ABI, dichiarati nulli dal provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005 (nr. 2, 6 e 8) che, peraltro, ha espressamente fatto salve le altre clausole.
Tutte le altre clausole del contratto di fideiussione - in quanto finalizzate, attraverso l'obbligazione di garanzia assunta dal fideiussore, ad agevolare l'accesso al credito bancario - sono immuni da rilievi di invalidità, come ha stabilito la Banca d'Italia nel citato provvedimento, nel quale ha espressamente fatte salve tutte le altre clausole dell'intesa ABI.
Per quanto già esposto in parte motiva, va rilevata l'effettiva applicazione, al controverso rapporto di garanzia, delle clausole dell'intesa anticoncorrenziale lamentata.
Ciò non importa, tuttavia, che l'eccezione di nullità dell'intera fideiussione possa trovare accoglimento: gli opponenti, infatti, non hanno allegato alcuna tangibile circostanza idonea a determinare, ai sensi dell'art. 1419 c.c., l'estensione della nullità all'intero negozio, né appare desumibile dal contratto una diversa volontà delle parti. Invero, gli opponenti si sono limitati a descrivere i passaggi fattuali e motivazionali che hanno condotto la Banca d'Italia, nel 2005, a sancire la anti concorrenzialità dell'intesa attraverso cui le banche, mediante l'ABI, applicavano gli articoli 2, 6 ed 8 dello schema contrattuale predisposto dalla medesima associazione per la fideiussione omnibus, senza però nulla aggiungere e allegare in merito al rapporto bancario dedotto in lite, e neanche allegando il provvedimento della Banca d'Italia
55/2005 né lo schema ABI.
Peraltro, anche a volere ritenere fatto notorio l'adozione del provvedimento della Banca d'Italia e lo schema ABI, in virtù del generale principio di cui all'art. 1419 c.c., affinché la nullità delle singole clausole comporti nullità dell'intero contratto, occorre dimostrare che il contraente non lo avrebbe concluso, senza le clausole oggetto della censura di anti-concorrenzialità: è onere della parte interessata allegare, prima, e provare, poi, che senza le clausole attinte da nullità relativa il contratto non sarebbe stato concluso, perché quelle clausole erano determinanti ai fini della formazione del consenso (Cass. S.U. sentenza n. 41994/2021 cit.).
Dunque, agli opponenti incombeva l'onere di allegare e provare che il fideiussore non avrebbe, in ogni caso, prestato le garanzie senza le clausole sopra indicate.
Nel caso di specie, i fideiussori non hanno allegato, né provato, che l'assenza delle clausole attinte da nullità avrebbe indotto la loro avente causa a non stipulare la fideiussione.
Va aggiunto che, a prescindere dalla completa mancanza di allegazione e prova, è poco verosimile ritenere che l'originario garante, sig.ra al momento della stipula dei contratti, essendo Per_1
comunque persona legata alla società debitrice principale – in quanto, come già precisato, madre dei soci - tanto da costituirsi fideiussore, e quindi indirettamente portatore di un interesse economico al finanziamento bancario, non avrebbe stipulato la fideiussione;
d'altro canto, la banca avrebbe comunque del tutto verosimilmente concluso il contratto, posto che per essa l'alternativa sarebbe stata quella dell'assenza completa di fideiussioni, con minor garanzia dei propri crediti.
Ne discende la validità del contratto fideiussorio, il quale assurge a titolo legittimante la pretesa creditoria vantata da parte opposta.
In argomento, va precisato che il giudice innanzi al quale sia stata proposta domanda di nullità integrale del contratto deve rilevarne d'ufficio la sua nullità solo parziale. E tuttavia, qualora le parti, all'esito di tale indicazione officiosa, omettano un'espressa istanza di accertamento in tal senso, deve rigettare l'originaria pretesa non potendo inammissibilmente sovrapporsi alla loro valutazione ed alle loro determinazioni espresse nel processo (Cfr. Cass. S.U. 12.12.2014, n. 26242 e 26243; Cass.,
18.06.2018, n. 16501).
Di talché, avendo l'opponente invocato soltanto la declaratoria di nullità “totale” della fideiussione, resta precluso ogni ulteriore accertamento. Analogamente, destituita di fondamento appare l'eccezione di decadenza dall'azione recuperatoria nei confronti dei fideiussori, ex art. 1957 c.c., per mancanza di preventiva istanza contro il debitore principale nei termini di legge.
In tale ottica, va affermato che la previsione afferente all'obbligo per il fideiussore di pagare immediatamente alla Banca, a semplice richiesta, va interpretata quale legittima deroga parziale all'art. 1957 c.c., con conseguente possibilità di ritenere sufficiente ad evitare la decadenza la semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento, senza che occorra che il termine sia osservato mediante la proposizione di una domanda giudiziale (Cfr. Trib. Livorno n. 190/2022).
Di guisa, rinunciando all'applicazione dell'art. 1957 c.c., il fideiussore accetta di restare obbligato sino a quando l'obbligazione principale non sia totalmente adempiuta e, del resto, una espressa strutturazione dell'obbligo del fideiussore nel senso che potrà estinguersi solo per effetto dell'estinzione dell'obbligazione principale è, altresì, costantemente considerata nella giurisprudenza della Corte come tale da sottrarre la fideiussione all'applicazione dall'art. 1957 c.c. (Trib. S. Maria
C.V., dottoressa Bernardel, sentenza n. 3079/2022 del 11.08.2022).
In definitiva, l'opposizione non merita accoglimento e, pertanto, il decreto ingiuntivo opposto va confermato, con assorbimento delle domande risarcitorie spiegate dagli opponenti, in ossequio al c.d.
“criterio della ragione più liquida”, in forza del quale la pronuncia viene emessa sulla base di un'unica ragione, a carattere assorbente, che da sola è idonea a regolare la lite (Cfr. Cass. Civ. del 03.07.2013,
n. 16630; Cass. Civ. del 16.05.2006, n. 11356).
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidiate come da dispositivo
P.Q.M.
il Tribunale di S. Maria C.V., definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 1015/2019, rubricato al R.G.
n. 3498/2019, pubblicato dall'Intestato Tribunale il 25.04.2019;
2) condanna gli opponenti al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in complessivi euro
2.540,00, oltre spese vive per euro 145,50, spese generali, IVA e CPA, come per legge.
Così deciso in S. Maria C.V., in data 24.05.2025
IL GIUDICE
GOP dott.ssa Carmela Sorgente