Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sez. distaccata di Sassari, sentenza 20/06/2025, n. 225 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 225 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI
La Corte, composta dai sigg. Magistrati
Dott.ssa Maria Grixoni Presidente
Dott.ssa Cinzia Caleffi Consigliere
Dott.ssa Cristina Fois Consigliere – rel. all'esito della discussione orale, all'udienza del 20 giugno 2025, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente:
SENTENZA nella causa civile di 2° grado iscritta al n. 413 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2024 vertente tra:
(P. IVA , in persona dei legali Parte_1 P.IVA_1 rappresentanti pro tempore, rappresentata dall'Avv. Salvatore Faedda. appellante
e
(c.f. ) rappresentato e difeso dagli Avv.ti Filippo Controparte_1 C.F._1
Bassu e Carlo De Cesaro appellata
MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art 702 bis c.p.c. e ss, depositato il 6 aprile 2017, il Sig. conveniva Controparte_1 dinanzi al Tribunale Civile di Sassari (R.G. 1490/2017) la e Parte_1 Pt_1
chiedendo che fosse dichiarata la risoluzione del contratto di compravendita stipulato con la
[...] convenuta in data 27 ottobre 2015 e avente ad oggetto un'imbarcazione “Cranchi Clipper 760”, munita di motore;
chiedeva, altresì, la condanna alla restituzione del prezzo versatole in virtù della stipula di tale contratto, pari ad euro 8000,00, unitamente al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali.
In particolare, parte ricorrente lamentava che, in prossimità del termine pattuito per la consegna dell'imbarcazione fissato al 31 maggio 2016, il motore presentava dei malfunzionamenti tali da
Alla scadenza di tale ultimo termine, parte convenuta comunicava un'ulteriore dilazione del termine di consegna dal momento che l'imbarcazione presentava un malfunzionamento dell'elica.
Al momento della consegna del natante, avvenuta in data 30 luglio 2016, il ricorrente riscontrava una serie di criticità relative a diverse componenti dell'imbarcazione (motore, plancia comandi, impianto elettrico) e comunicava la propria volontà di risolvere il contratto di compravendita per inadempimento con conseguente ripetizione di quanto versato (euro 10.000,00, oltre interessi), unitamente al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali.
Il resistente, pur avendo ritirato l'imbarcazione, con conseguente esposizione a futura vendita, ometteva di restituire quanto versato dal ricorrente.
Si costituiva eccependo l'incompetenza territoriale del Tribunale Civile di Sassari Parte_1 sotto un duplice profilo: in primo luogo, la avrebbe sede in Quartu Sant'Elena Parte_1
(CA) e per tale ragione la competenza sarebbe attratta alla disciplina prevista dall'art. 19 c.p.c.; in secondo luogo ed in via subordinata, qualora si dovesse accedere al foro facoltativo per le cause relative ai diritti di obbligazione, ai sensi dell'art. 20 c.p.c., andrebbe comunque rilevata l'incompetenza dal momento che il Sig. avrebbe acquistato il natante, in data 27 ottobre CP_1
2015, presso il cantiere nautico della parte resistente.
Nel merito, la società resistente, nel contestare la ricostruzione fattuale operata dalla ricorrente, eccepiva che l'imbarcazione risultava essere datata e che la sostituzione del motore benzina a diesel era giustificata dal fatto che tale ultima tipologia di motore fosse più confacente alle esigenze del ricorrente. In relazione a tale profilo, la società resistente, una volta pattuita la cifra pari ad euro
4.500,00 per l'acquisto del motore diesel, lamentava che il ricorrente non avesse provveduto al pagamento di euro 3.200,00 a saldo sul complessivo prezzo di vendita, formulando quindi apposita domanda riconvenzionale. Eccepiva, altresì, che i vizi lamentati dal oltre che essere CP_1 tardivamente denunciati, fossero comunque da imputarsi allo scorretto utilizzo dell'imbarcazione da parte del ricorrente.
Disposto il mutamento del rito, la causa veniva istruita con ulteriori produzioni documentali, interrogatorio formale e assunzione delle prove testimoniali.
Con sentenza n. 507/2024, pubblicata in data 22 aprile 2024, il Tribunale Civile di Sassari accoglieva il ricorso sulla base delle seguenti motivazioni. Preliminarmente, il giudice di primo grado rigettava l'eccezione di incompetenza territoriale formulata dalla parte resistente, atteso che essa non aveva riportato tale eccezione nel corpo delle proprie conclusioni;
in aggiunta, il giudice di primo grado osservava che al Sig. fosse CP_1 comunque riconosciuta la qualità di consumatore con conseguente applicazione della disciplina speciale prevista per tali contratti.
Quanto ai profili di merito, dalle risultanze probatorie documentali e testimoniali del processo di primo grado emergeva che: 1) il prezzo dell'imbarcazione, pari ad euro 10.000,00, era stato dal ricorrente interamente versato;
2) tale importo era più elevato rispetto a quello pattuito in sede di stipula del contratto di compravendita, pari ad euro 8.000,00, stante la necessità di sostituire il motore a benzina con uno diesel proprio in virtù del malfunzionamento del primo;
3) il significativo ritardo nella consegna del bene era da imputarsi alla condotta tenuta dalla società resistente;
4) il
Sig. aveva tempestivamente segnalato i vizi e i difetti inficianti il corretto e normale CP_1 utilizzo dell'imbarcazione e che, al fine di ripristinare le normali funzionalità, il ricorrente aveva dovuto sostenere taluni costi (cfr. doc. 9 parte ricorrente).
Sulla scorta dell'accertato inadempimento, la sentenza di primo grado condannava la Parte_1 alla ripetizione di quanto corrisposto dal Sig. per un importo pari ad euro 10.000,00, oltre CP_1 interessi legali decorrenti dal 27 agosto 2016, unitamente agli interessi determinati ai sensi dell'art. 1284, comma 4, c.c. dalla domanda di saldo.
Rigettava le richieste risarcitorie dei danni patrimoniali lamentati dal ricorrente poiché non provati.
Rigettava la domanda riconvenzionale della resistente poiché sfornita totalmente di prova e la condannava al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell'art. 96, comma 1, c.p.c., irrogando una sanzione pari ad euro 1000,00 in relazione al comportamento processuale dilatorio e caratterizzato da colpa grave.
La proponeva appello avverso la sentenza. Parte_1
In particolare, la società appellante deduce: I) un'erronea ricostruzione fattuale operata dalla sentenza di primo grado;
II) un travisamento delle risultanze istruttorie tanto in relazione alle circostanze afferenti alla consegna dell'imbarcazione quanto al contenuto delle dichiarazioni ricavate dalla messaggistica WhatsApp intercorsa fra le parti (motivi 2 e 3); III) un'erronea ammissione delle prove testimoniali rubricando il motivo 4: “Violazione art. 244 c.p.c Erronea ammissione delle prove testimoniali in quanto vertenti su circostanza valutative ed apprezzamenti tecnici. Omessa nomina di CTU risultanze istruttorie sotto ulteriore profilo - prova a Persona_1 mare”. Tuttavia, è opportuno rilevare, per maggior chiarezza espositiva, che a tale rubrica non è seguita una coerente trattazione degli argomenti in fatto e in diritto, atteso che tutti i profili enucleati nel corpo dell'evocato motivo sono stati, in realtà, rappresentati in quello successivo che ha ad oggetto la violazione del principio di corrispondenza fra il chiesto e pronunciato (art.112
c.p.c.). In questo senso, gli argomenti che caratterizzano il motivo di cui al numero 5 sono stati inseriti, al contrario, in quello precedente. In buona sostanza, i motivi 4 e 5 sono stati scambiati nel loro contenuto;
IV) violazione ed errata applicazione degli artt. 128 e 130 Cod. del Cons. (motivo
6); V) assenza dei presupposti per la condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Con comparsa di costituzione, ha resistito in appello il Sig. formulando un'eccezione in CP_1 rito e contestando, nel merito, quanto dedotto dalla controparte.
A seguito della costituzione della parte appellata, si costituivano i soci della società Parte_1
stante la sopravvenuta estinzione di quest'ultima avvenuta, come anticipato, in data 23
[...] maggio 2024 mediante cancellazione dal registro delle imprese.
La causa è stata decisa all'odierna udienza nelle forme dell'art. 281 sexies c.p.c. previa concessione di termini per il deposito di note conclusionali.
*****
La Corte, letto l'atto introduttivo, la comparsa di costituzione e le successive note/memorie autorizzate, non può che dichiarare l'inammissibilità dell'appello e della successiva costituzione dei soci sulla base delle seguenti motivazioni.
Sul punto, è fondata l'eccezione in rito formulata dall'appellata nel corpo della comparsa di costituzione e ribadita nelle successive note/memorie autorizzate.
È infatti dimostrato, tanto a livello documentale quanto per espressa ammissione dell'appellante, che la società risulta essere estinta dal 23 maggio Parte_1
2024 (doc. c fascicolo parte appellante) a seguito della sua cancellazione dal registro delle imprese.
Per tale ragione, la specifica questione sulla quale questa Corte d'Appello è chiamata a pronunciarsi ha ad oggetto la sanabilità ex post di una carenza di legittimazione processuale afferente alla proposizione dell'appello principale. Tale questione si pone proprio in virtù dell'atto di costituzione dei soci, successivo, per l'appunto, all'appello principale della società appellante estinta.
In relazione a tale profilo, è opportuno partire dalla disciplina che si occupa del fenomeno successorio derivante dall'estinzione della società.
La giurisprudenza di legittimità, con costante orientamento (cfr. Cass. Civ, sez. trib., del 9 agosto
2024, n. 22650 che richiama testualmente tre sentenze rese dalle Sezioni Unite del 12 marzo 2013, nn. 6070, 6071, 6072) afferma ritiene che successivamente alla cancellazione della società di persone o di capitali dal registro delle imprese si determina un fenomeno di tipo successorio in virtù del quale: 1) le obbligazioni facenti capo alla società non si estinguono ma si trasferiscono in capo ai soci, i quali ne rispondono nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione ovvero illimitatamente;
2) tutti i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta si trasferiscono ai soci in regime di contitolarità ovvero di comunione indivisa.
Se sotto il profilo sostanziale si ha una persistenza in capo ai soci dei rapporti obbligatori facenti capo alla società estinta, sotto un profilo processuale vi è, al contrario, un trasferimento della capacità di stare in giudizio dalla società estinta ai soci, secondo quanto previsto dall'art. 110 c.p.c.
Pertanto, non si pongono dubbi interpretativi sul fatto che la legittimazione processuale, sia nel lato attivo che su quello passivo, ricada solo ed esclusivamente in capo ai soci.
Operata tale doverosa premessa, questa Corte d'Appello non condivide le argomentazioni espresse dall'appellante, secondo cui l'atto di costituzione sarebbe ammissibile in virtù dell'ultrattività del mandato conferito dalla società al difensore in data 30 aprile 2024, quando ancora non era avvenuto l'evento estintivo, verificatosi in data 23 maggio 2024.
Il vizio che inficia l'appello, e che ne provoca la conseguente inammissibilità, non riguarda tanto gli effetti della procura rilasciata da parte della società in un momento in cui era attiva, bensì la vera e propria proposizione dell'appello. Sul punto, è dimostrato (vedasi le date apposte nella relata di notifica dell'atto appello, unitamente alla data di accettazione e avvenuta consegna della p.e.c.) che la notificazione dell'atto appello, avvenuta in data 21 novembre 2024, è stata effettuata da un soggetto oramai inesistente. Proprio su tale specifico profilo, la giurisprudenza di legittimità (a titolo meramente esemplificativo: Cass. Civ., sez. II, del 11 maggio 2022, n. 14859 che riprende un orientamento costante espresso da SS UU n. 6070 del 12.3.2013), nell'occuparsi di un caso analogo a quello in specie, ha affermato testualmente che: “Qualora, dunque, come nella fattispecie,
l'appello sia stato proposto dalla società estinta e non dai soci, "si è in presenza di un giudizio (o grado di giudizio) che, per l'inesistenza di uno dei soggetti del rapporto processuale che si vorrebbe instaurare, si rivela strutturalmente inidoneo a realizzare il proprio scopo. Di qui
l'inammissibilità dell'atto che lo promuove”.
Emerge quindi l'inammissibilità dell'appello, il quale non può essere soggetto ad una “sanatoria postuma” da parte dell'appellante atteso che il vizio de qua, proprio perché presidiato da interessi di carattere generale, non è nella disponibilità delle parti (sul punto si rinvia: Cass., sez. un.,
5/04/2005, n. 6983; Cass. 22/06/2007, n. 14591, Cass. 5/06/2015, n. 11666).
Per tali ragioni l'appello è dichiarato inammissibile.
Le spese di lite, liquidate nei minimi del relativo scaglione per la soluzione in rito della controversia, seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico dell'appellante, dandosi anche atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento del doppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 commi 1 bis e 1 quater T.U. Spese di giustizia.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente decidendo, ogni ulteriore domanda ed eccezione disattesa,
1) dichiara inammissibile l'appello proposto dalla Parte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Sassari n. 507/2024 pubblicata il 22 aprile 2024;
[...]
2) condanna e , soci subentrati alla Parte_1 Parte_1 Parte_1
alla rifusione delle spese processuali, che liquida in € 2.906,00 per
[...] compensi professionali, oltre spese esenti, spese generali, Iva e Cpa.
Dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento del doppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 commi 1 bis e 1 quater T.U. Spese di giustizia
Così deciso in Sassari all'udienza del 20 giugno 2025
Il Consigliere est.
Dott.ssa Cristina Fois
Il Presidente
Dott.ssa Maria Grixoni