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Sentenza 5 luglio 2025
Sentenza 5 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 05/07/2025, n. 1217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1217 |
| Data del deposito : | 5 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Sezione II Civile
Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati
- dott. Giampiero Fiore Presidente
- dott. Anna Maria Rossi Consigliere
- dott. Nicola Bellotti Giudice Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. R.G. 307/2023 trattenuta in decisione all'udienza collegiale del 21.11.2024
promossa da:
con l'avvocato TASSONI FRANCO con domicilio eletto in Parte_1
VIA DEI MONTI PARIOLI 40 ROMA
- appellante –
contro con l'avvocato CANDINI ALESSANDRO e con domicilio eletto CP_1 in VIA GALLERIA DEL TORO 3 40121 BOLOGNA
- appellata –
Contro
- appellato contumace - Controparte_2
Contro
con Avv. PERRELLA CLAUDIO e PACI ALESSANDRO con CP_3 domicilio eletto presso il loro studio a BOLOGNA IN VIA D'AZEGLIO 19.
-appellata e appellante –
1 contro e con Avv. PERRELLA Controparte_4 CP_5
CLAUDIO e PACI ALESSANDRO con domicilio eletto presso il loro studio a BOLOGNA IN VIA D'AZEGLIO 19.
-appellata e appellante -
in punto di: appello avverso la sentenza del Tribunale di Bologna n. 62/2023 pubblicata il
20/01/2023
CONCLUSIONI
Conclusioni delle parti come in atti.
LA CORTE udita la relazione della causa riferita dal relatore G.A. dott. Nicola Bellotti;
udita la lettura delle conclusioni prese dai procuratori delle parti;
letti ed esaminati gli atti e i documenti del processo, ha così deciso:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
conveniva in giudizio , CP_1 Parte_1 [...]
, chiedendo l'accertamento della Controparte_4 Controparte_2
responsabilità del ed in via concorrente di e CP_2 Pt_1 [...]
, per presunti illeciti commessi dal in qualità di sub-agente CP_4 CP_2
assicurativo nel periodo 2017-2019, e la condanna dei convenuti in solido al risarcimento del danno pari ad € 65.000,00 oltre rivalutazione ed interessi e del danno non patrimoniale da liquidarsi in via equitativa.
Si costituiva chiedendo il rigetto della domanda attrice Parte_1
siccome integralmente infondata in fatto e in diritto nonché, in subordine, per la denegata e non creduta ipotesi di soccombenza, spiegava azione di regresso/manleva nei confronti del convenuto Controparte_2
Si costituiva contestando la domanda attorea, Controparte_4
eccependo la propria estraneità alle condotte del ed attribuendo a CP_2 [...]
la culpa in eligendo, essendo stato subagente a Controparte_6 CP_2
partire dal 2003.
2 Eccepiva comunque il concorso del danneggiato ex art. 1227 c.c. in quanto il danno non si sarebbe verificato con l'utilizzo di una normale diligenza ed attenzione da parte del contraente.
In via subordinata ha svolto domanda di manleva nei confronti di la CP_7
in virtù di polizza multirischi dell'agente di assicurazione sottoscritta dal Sig.
[...]
nel 2015. CP_5
Previa autorizzazione alla chiamata in giudizio, si costituiva , CP_7 preliminarmente eccependo l'inoperatività della garanzia nel caso di specie;
nel merito, chiedeva il rigetto della domanda attorea siccome infondata;
in subordine, in ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda di parte attrice, chiedeva l'accertamento dell'obbligo della terza chiamata entro i limiti di polizza previsti nella sezione “Infedeltà”
e comunque nei limiti di copertura e franchigie di cui alla scheda di polizza.
è rimasto contumace. Controparte_2
Disattese le istanze istruttorie delle parti, la causa veniva decisa su base documentale.
Con sentenza n. 62/2023 il Tribunale di Bologna, in accoglimento della domanda attrice ha condannato , in solido, al pagamento Controparte_2 Pt_1 CP_4
a favore di della somma di € 65.000,00 oltre rivalutazione monetaria CP_1
e interessi al tasso legale dal giorno di traenza al saldo effettivo, nonché della somma di
€7.000,00 a titolo di risarcimento del danno morale, oltre interessi dalla presente sentenza al saldo, nonché delle spese processuali..
La sentenza del Tribunale di Bologna che ha deciso nei termini di cui sopra, è stata impugnata da , che ha chiesto la riforma della pronuncia e il Parte_1
rigetto della domanda attorea sulla base dei seguenti motivi:
1- Violazione e omessa applicazione dell'art. 119 codice delle assicurazioni private;
2- Mancata e/o insufficiente motivazione in tema di sussistenza di profili di responsabilità ex art. 2029 c.c. in capo a;
Parte_1
3- Erronea, illogica e apodittica motivazione in tema di mancata predisposizione da parte di di idonee misure idonee a prevenire condotte devianti del Pt_1 preposto. Violazione e falsa applicazione dell'art. 2049 cc nonché dell'art. 46 regolamento Ivass n. 40/2018.
4- Violazione e falsa applicazione art. 1227 c.c., 2049 c.c. - violazione e falsa applicazione dei principi dell'apparenza di diritto e di affidamento incolpevole.
5- Violazione degli artt. 2049 e 2059 c.c., art. 185 c.p.c. e 'art. 2697 c.c. in tema di onere della prova della ricorrenza del danno morale.
3 proponeva appello avverso la medesima sentenza rubricato R.G. CP_7
392/2023, affidato ai seguenti motivi
1 - Erroneità e contraddittorietà della sentenza impugnata in relazione all'accoglimento della domanda di parte attrice nei confronti di Controparte_8
nella presente vicenda della convenuta , Controparte_4
2 - Erroneità e contraddittorietà della sentenza in punto all'esclusione di responsabilità o quantomeno al concorso ex art. 1227 c.c. della danneggiata.
In data 26.09.2023 veniva riunito al presente il fascicolo R.G. 392/2023.
Nelle more del giudizio, a seguito di accordo tra le parti, ha rinunciato alle CP_7
eccezioni di inoperatività della garanzia sollevate nella propria comparsa di costituzione, assumendo quindi la difesa di e della CP_5 Controparte_4
[...]
Relativamente all'appello promosso da nel procedimento R.G. CP_7
392/2023 concludevano per il rigetto delle domande svolte da on vittoria di CP_1
spese.
Relativamente all'appello promosso da nel procedimento R.G. Parte_1
307/2023chi3devano il rigetto dei primi tre motivi di appello proposto da
[...]
ovvero, laddove ha chiesto la riforma della sentenza appellata nella Parte_1
parte in cui ha affermato la responsabilità solidale di per i Parte_1
fatti illeciti commessi dal subagente, in quanto infondate in fatto e in diritto;
con vittoria di spese..
Si costituiva chiedendo il rigetto delle impugnazioni e la conferma CP_1
della sentenza impugnata.
è rimasto contumace. Controparte_2
Veniva integrato il contradditorio con la notifica dell'appello nei confronti del contumace CP_2
La causa è stata decisa sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 21.11.2024 con assegnazione di termini per comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo o motivo censura l'assenza ed insufficiente motivazione ex Pt_1
art. 115 c.p.c, violazione e omessa applicazione dell'art. 119 Codice delle Assicurazioni;
4 Con il secondo motivo denuncia la mancata e/o insufficiente motivazione in tema di sussistenza di profili di responsabilità ex art. 2029 c.c. in capo a Parte_1
[...]
I motivi, strettamente connessi, sono trattati congiuntamente. nello specifico, lamenta la violazione dell'art. 119. C. Ass. secondo cui Pt_1 soltanto l'agente risponde dell'attività illecita del subagente e non anche l'impresa di assicurazioni, la quale risponde dell'attività del suo diretto preposto, agente, broker, produttori diretti, che siano.
La giurisprudenza di legittimità è intervenuta sul tema enucleando le ipotesi in cui tale principio non è applicabile - Cass. n. n. 23448 del 04/11/2014, secondo cui “L'agente di un'impresa di assicurazioni è responsabile, ai sensi dell'art. 2049 cod. civ., dei danni arrecati a terzi dalle condotte illecite del subagente - suo diretto preposto - quando tali condotte siano riconducibili alle incombenze a lui attribuite;
se invece le condotte del subagente esorbitano dalle predette incombenze, l'agente è responsabile in applicazione del principio dell'apparenza del diritto, purché sussista la buona fede incolpevole del terzo danneggiato e l'atteggiamento colposo del preponente, desumibile dalla mancata adozione delle misure ragionevolmente idonee, in rapporto alla peculiarità del caso, a prevenire le condotte devianti del preposto” - Cass. Ord. n. 31675 del 14/11/2023,
secondo cui: “La responsabilità indiretta della compagnia assicuratrice per il fatto illecito del sub-agente, fondata, ai sensi dell'art. 2049 c.c., sul nesso di occasionalità necessaria tra le incombenze di quest'ultimo e il danno subìto dal terzo, postula che le funzioni esercitate abbiano determinato, agevolato o reso possibile la realizzazione del fatto lesivo, nel qual caso è irrilevante che il preposto abbia superato i limiti delle mansioni affidategli o abbia agito con dolo e per finalità strettamente personali, a condizione, però che la sua condotta abbia costituito il non imprevedibile sviluppo dello scorretto esercizio delle mansioni” .
Si osserva che le risultanze istruttorie hanno evidenziato la struttura organizzativa di la quale, come esplicitato dal primo giudice, all'art. 9 del capitolato per la Pt_1
5 concessione delle Agenzie prevede espressamente che “La Pt_1 Parte_2
ha, in ogni tempo, assoluto diritto di vigilanza e di controllo su tutto il funzionamento dell'organizzazione di Agenzia, come pure ha il diritto di far eseguire verifiche di cassa tanto presso l' quanto presso le Sub – Agenzie. Per il raggiungimento di Parte_3
tali fini, la Direzione Generale potrà sempre disporre dei locali e del personale appartenente alle Agenzie Generali e alle Sub – Agenzie. La Direzione Generale, in attesa che le eventuali contestazioni sollevate dagli Agenti siano risolte, ha facoltà di ordinare agli Agenti suddetti l'immediato addebitamento delle somme che la stessa ritenga dovute all' . Parte_4
Partendo da tale assunto, militano a favore dell'inquadramento del CP_2 nell'apparato organizzativo della Compagnia le ulteriori previsioni normative, dalle quali si deduce la conoscenza del medesimo da parte di in quanto formalmente Pt_1 inserito nell'apparato organizzativo dell'Assicurazione, (iscrizione RUI, successiva cancellazione ecc), secondo la previsione normativa di cui all'art 7, che recita: “Spetta normalmente agli Agenti Generali la nomina di tutti i suoi collaboratori, compresi gli
Agenti viaggianti. Per questi ultimi, nonché per gli Agenti locali ed i produttori, la nomina deve farsi in base ad un capitolato approvato dalla Direzione Generale. Tutte indistintamente le nomine di cui sopra diverranno definitive soltanto dopo il benestare della Direzione Generale, alla quale si dovranno comunicare i relativi contratti”.
Nella fattispecie risulta accertata la ricorrenza del nesso di occasionalità necessaria tra l'attività del l'illecito, come attestano l' abilitazione pubblica del medesimo a CP_2 stipulare contratti relativi a prodotti assicurativi riferibili a l'uso da Parte_1
parte del subagente degli identificativi della Compagnia mediante uso dei locali dell'Agenzia Generale, della carta intestata di , il rilascio di Controparte_9
quietanze riferibili alla stessa compagnia, la ricezione degli assegni tutti intestati a doc. 6,7, 8, 9, 10 fasc. attore). Parte_1
Alla stregua di tali argomentazioni, condivisibilmente il giudice di prime cure ha affermato la responsabilità ex art. 2049 c.c . della convenuta e come tale tenuta al risarcimento del danno.
Entrambi i motivi non sono meritevoli di accoglimento e sono rigettati.
Con il terzo motivo amenta l'erroneità della motivazione della sentenza nella Pt_1
parte in cui afferma che la compagnia non avrebbe predisposto misure idonee a prevenire condotte devianti del proposto.
6 Deduce che la condotta truffaldine del subaegente si è realizzata in ambito esterno alla sfera di controllo di in quanto i “contratti” venivano tutti sottoscritti presso Pt_1
l'abitazione della iceveva assegni circolari intestati alla medesima, CP_1 Pt_1 che confluivano nel conto dell'agenzia a copertura di polizza intestati ad altri soggetti.
Tali circostanze costituiscono ad avviso di questo Collegio, gli elementi integranti della responsabilità ex art 2049 c.c. ravvista dal primo giudice, atteso che proprio il sistema del conferimento del denaro in modo “anonimo” tramite assegni circolare, seppure non vietato dalle previsioni IVAS, si presta, con evidenza alla portata di quivis de populo, a costituire nelle mani del subagente una provvista di denaro, la cui destinazione è rimessa alla sua discrezione e sottratto ad ogni verifica.
Il motivo è infondato e d è rigettato.
Con il quarto motivo si duole della violazione e falsa applicazione art. 1227 Pt_1
c.c., 2049 c.c. - violazione e falsa applicazione dei principi dell'apparenza di diritto e di affidamento incolpevole.
Deduce che le modalità di svolgimento del rapporto con il come la CP_2 sottoscrizione delle “polizze”, la dazione degli assegni circolari, avvenute tutte presso l'abitazione della vrebbero dovuto quantomeno ingenerare nell'attrice il dubbio CP_1
circa la regolarità delle operazioni condotte dal CP_2
Le emergenze istruttorie evidenziano la limitata formazione culturale della attrice
(licenza di terza media), l'affidamento che la stessa riponeva nell'operato del CP_2
già consulente della defunta madre e del fratello di questa.
Su tali presupposti, peraltro, si osserva come le convenute non siano state in grado di provare la consapevolezza da parte dell'attrice del grado dei rischi e dei vantaggi del prodotto assicurativo proposto, andando così inevaso l'onere della prova incombente alle stesse, della sussistenza di profili di responsabilità ex art. 1227 c.c. della danneggiata.
Il motivo non è meritevole di accoglimento e va respinto.
Con il quinto motivo si duole della violazione degli artt. 2049 e 2059 c.c., Pt_1
art. 185 c.p.c. e 'art. 2697 c.c. in tema di onere della prova della ricorrenza del danno morale, rilevando come questa tipologia di danno non possa considerarsi in re ipsa, ma debba essere provato.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, la prova del danno non patrimoniale può essere fornita con ricorso al notorio e tramite presunzioni.
Nel caso di specie, può assumersi quale parametro, di comune esperienza, il patimento interiore dell'attrice dal momento in cui ha appreso della perdita dei propri risparmi in
7 conseguenza della condotta truffaldina del patimento che trova riscontro CP_2
anche a livello sociale, accresciuto dal diniego di ogni ristoro risarcitorio ad opera da parte delle convenute. E ciò in considerazione delle modeste condizioni reddituali della stessa, come documentate.
Ad ogni modo, parte attrice ha prodotto documentazione attestante la persistenza di stati d'ansia e di insonnia a partire dal dicembre 2019, in conseguenza dei fatti per cui è causa, cui si associano anche un rialzo pressorio e l'aumento degli episodi di tachicardia (doc.
21).
Quanto sopra, ad avviso del Collegio, rende condivisibile il riconoscimento del danno non patrimoniale come liquidato in prime cure.
Il motivo è infondato ed è rigettato.
con autonomo appello riunito alla presente causa., ha Controparte_4
impugnato la sentenza sotto il profilo della erroneità e contraddittorietà della sentenza impugnata in relazione all'accoglimento della domanda di parte attrice nei confronti di
Controparte_4
Deduce l'estraneità nella presente vicenda della convenuta , Controparte_4
assumendo che non sarebbe stato assunto dalla medesima, ma che il CP_2
quando la divenne agente, era già in forza dell'agenzia generale CP_2 CP_4 come subagente, e fu “assegnato” all'agenzia direttamente da CP_4 Pt_1
Le argomentazioni svolte da dirette a confutare la propria responsabilità per CP_4
l'operato del on colgono nel segno. CP_2
Risulta agli atti che dal 21.03.2019 l'incarico agenziale di , oggi Parte_4 Parte_1
, per la medesima agenzia di Bologna Levante., veniva trasferito in continuità di
[...]
mandato alla società ed in particolare nel contratto di Controparte_4 cessione, all'art. 5, rubricato “CONTINUITÀ AMMINISTRATIVA”, si legge “L'agente cessionario prosegue con effetto dal 21.03.2019 nell'incarico in piena continuità amministrativa, con assunzione dunque di tutte le partite debitorie/creditorie esistenti, anche non conosciute e/o determinate al momento della cessione.
All'atto dell'assunzione dell'incarico gestionale agenziale da parte di , il CP_5 nella qualità di subagente, veniva incluso tra i collaboratori dell'Agenzia CP_2
generale, giusta comunicazione inviata al RUI (Registro Unico degli Intermediari
Assicurativi) dall'agente . CP_5
Di conseguenza tridente non può andare esente fa responsabilità per l'operato del subagente CP_2
8 Il motivo non meritevole di accoglimento, con assorbimento di ogni ulteriore profilo di censura della decisone impugnata.
Entrambi gli appelli sono respinti, le spese seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 [...]
avverso la sentenza del Tribunale di Bologna n. Controparte_4 CP_5
62/2023, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
- Condanna Parte_1 Controparte_4 [...]
in solido alla refusione a favore dell'appellata delle spese del presente CP_5 CP_1 grado di giudizio, liquidate in € 8.433,00, oltre accessori, Iva e cpa come per legge.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1quater DPR n. 115/2002, come introdotto dalla L. n. 228/2012, per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione nel caso di integrale rigetto dell'impugnazione per la parte che l'ha proposta.
Così deciso dalla seconda sezione della Corte di Appello di Bologna nella Camera di
Consiglio del 8 aprile 2025
Il Giudice Ausiliario Relatore Il Presidente
dott. Nicola Bellotti dott. Giampiero Fiore
9