Ordinanza cautelare 15 novembre 2021
Decreto cautelare 17 dicembre 2021
Decreto cautelare 28 dicembre 2021
Ordinanza cautelare 17 gennaio 2022
Ordinanza cautelare 24 gennaio 2022
Sentenza 24 maggio 2022
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, sentenza 24/05/2022, n. 821 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 821 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 24/05/2022
N. 00821/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01436/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1436 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Giovanni Matera, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno, Questura di Brindisi, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, via Rubichi n. 39;
per l’annullamento
- per quanto riguarda il ricorso introduttivo :
del decreto di trasferimento del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza n. -OMISSIS- del 28.7.2021 e del telegramma di trasferimento n. -OMISSIS- - PERID n. -OMISSIS-, emesso in data 3.8.2021 dal Ministero dell’Interno (Direzione Centrale per gli Affari Generali e per le Politiche del Personale della Polizia di Stato - Servizio Sovrintendenti Assistenti e Agenti), entrambi notificati in data 13.8.2021 e con i quali è stato disposto il trasferimento immediato del ricorrente dalla Questura di Brindisi alla Questura di Potenza;
di ogni ulteriore atto, connesso, collegato, presupposto, consequenziale a quelli sopra impugnati ed in ogni caso lesivo dell’interesse del ricorrente, ancorché non conosciuti;
- per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 16.12.2021:
del nuovo decreto di trasferimento del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza n. -OMISSIS- del 29.11.2021, prot. -OMISSIS-, e del contestuale telegramma di trasferimento emesso in data 29.11.2021 dal Ministero dell’Interno (Direzione Centrale per gli Affari Generali e per le Politiche del Personale della Polizia di Stato - Servizio Sovrintendenti Assistenti e Agenti), notificato in data 01.12.2021 e con il quale è stato nuovamente disposto il trasferimento immediato del ricorrente dalla Questura di Brindisi alla Questura di Potenza;
di ogni ulteriore atto, connesso, collegato, presupposto, consequenziale a quelli sopra impugnati ed in ogni caso lesivo dell’interesse del ricorrente, ancorché non conosciuti;
- per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 28.12.2021 :
dell’ulteriore nuovo decreto di trasferimento del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza n. -OMISSIS- prot.-OMISSIS- del 24.12.2021 e del contestuale telegramma di trasferimento emesso in data 24.12.2021 dal Ministero dell’Interno (Direzione Centrale per gli Affari Generali e per le Politiche del Personale della Polizia di Stato - Servizio Sovrintendenti Assistenti e Agenti), notificato in data 27.12.2021 e con il quale è stato disposto il trasferimento immediato del ricorrente dalla Questura di Brindisi alla Questura di Bari;
di ogni ulteriore atto, connesso, collegato, presupposto, consequenziale a quelli sopra impugnati ed in ogni caso lesivo dell’interesse del ricorrente, ancorché non conosciuti.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’Interno e di Questura Brindisi;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 28 aprile 2022 il dott. Nino Dello Preite;
Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato il 18.10.2021 e depositato il 26.10.2021 il ricorrente – Vice Sovrintendente della Polizia di Stato – impugnava il provvedimento del Capo della Polizia n. -OMISSIS-, notificatogli in data 13.8.2021, con il quale veniva disposto il suo trasferimento dalla Questura di Brindisi alla Questura di Potenza per motivi di opportunità ed incompatibilità ambientale, in relazione ad un procedimento penale avviato nei suoi confronti della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brindisi per rilevazione di segreto d’ufficio.
1.1. Il gravame era affidato ad unico e articolato motivo di ricorso, con il quale il ricorrente deduceva le seguenti censure: “Violazione e/o falsa applicazione dell ’ art. 55, comma 3°, 4° e 5° del D.P.R. 335/1982, dell ’ art. 33, comma 5°, della Legge n. 104/1992 e degli artt. 3 e 24, comma 7° della L. 241/90 : eccesso di potere, sotto il profilo dello sviamento del potere, carente attività istruttoria, irragionevolezza, illogicità, contraddittorietà tra più atti, disparità di trattamento, assenza di proporzionalità, difetto di motivazione ed ingiustizia manifesta” .
In sostanza, il ricorrente sosteneva nelle proprie difese che attraverso il provvedimento di trasferimento per cui vi è causa l’Amministrazione avrebbe perseguito un intento sanzionatorio, omettendo peraltro di tenere in debita considerazione quanto rappresentato nelle sue memorie difensive; sosteneva, altresì, che non fosse stata data prova del nocumento arrecato all’immagine dell’Amministrazione, giacché la notizia del procedimento penale sarebbe rimasta avulsa da qualsiasi risonanza mediatica.
Stigmatizzava, dipoi, il difetto di motivazione e di ragionevolezza del provvedimento impugnato in relazione alla distanza della sede di destinazione prescelta dalla P.A. (Potenza), anche alla stregua della circostanza che l’Amministrazione aveva disatteso la proposta del Questore di Brindisi di trasferirlo presso una sede limitrofa, non tenendo nel debito conto che egli è fruitore dei benefici di cui alla legge 104/92 per assistere la sorella portatrice di handicap .
Si doleva, infine, di aver già subito per i medesimi fatti un trasferimento interno (dalla Squadra mobile all’Ufficio di Gabinetto della stessa Questura di Brindisi), oltreché della mancata ostensione da parte della P.A. resistente delle piante organiche degli uffici della Questura di Brindisi e degli uffici al di fuori della Questura, ricadenti nelle province di Brindisi, Lecce, Bari e Taranto.
1.2. Si costituivano in giudizio, per resistere, il Ministero dell’Interno e la Questura di Brindisi, depositando successivamente relazione informativa con annessa documentazione.
2. Con ordinanza n. 645 del 2021 il Collegio – avendo ritenuto che “sia apprezzabile il fumus di fondatezza della domanda sotto il profilo del difetto di proporzionalità del rimedio adottato per rimuovere l ’ accertata situazione di incompatibilità ambientale del ricorrente … ” – concedeva l’invocata tutela cautelare ai fini di un riesame da parte dell’Amministrazione, la quale si rideterminava con l’adozione del provvedimento impugnato dal ricorrente con primo atto di motivi aggiunti, confermando il trasferimento del ricorrente per incompatibilità ambientale nella stessa sede di Potenza.
2.1. A sostegno del ricorso per motivi aggiunti, depositato in data 16.12.2021, parte ricorrente, oltre a ribadire i medesimi motivi di doglianza già formulati nell’atto introduttivo rivolgendoli anche al nuovo provvedimento, deduceva ulteriormente che il provvedimento confermativo del trasferimento nella sede di Potenza, oltre a non tenere in debito conto le sue esigenze personali e familiari, era stato assunto in violazione delle indicazioni contenute nella predetta ordinanza cautelare.
Al detto atto di motivi aggiunti accedeva un’istanza di misure cautelari monocratiche ex art. 56 c.p.a., da cui scaturiva il decreto presidenziale di accoglimento n. 711/2021, con fissazione della camera di consiglio del 13 gennaio 2022 per la trattazione collegiale.
2.2. L’Amministrazione – al dichiarato fine “di dover dare esecuzione al decreto cautelare del T.A.R. per la Puglia Sezione di Lecce n. 711/2021” – con nuovo ed ulteriore provvedimento trasmesso via telex del 24.12.2021 sospendeva il proprio provvedimento del 29.11.2021 “limitatamente alla parte relativa alla sede di assegnazione, trasferendo il -OMISSIS- alla Questura di Bari, con espressa riserva di revoca o rettifica all ’ esito della fase cautelare, al contraddittorio pieno e alla successiva udienza di merito” .
2.3. Tale nuovo provvedimento di trasferimento veniva impugnato dal Sig. -OMISSIS- con secondo atto di motivi aggiunti, depositato in data 28.12.2021, e veniva sospeso in via d’urgenza con decreto presidenziale n. 742 del 2021, con contestuale ordine all’Amministrazione di produrre documentazione afferente le piante organiche degli Uffici di Polizia ricadenti nelle Province di Brindisi e di Lecce, al fine - in particolare - di verificare il rispetto o meno del principio di proporzionalità.
Il ricorrente deduceva l’illegittimità dell’ennesimo provvedimento di trasferimento adottato nei suoi confronti per assoluto difetto di motivazione, in quanto l’Amministrazione – distorcendo il contenuto del decreto presidenziale n. 711/2021, reso ex art. 56 c.p.a. del Presidente della Seconda Sezione del T.A.R. Lecce – aveva decretato il suo trasferimento alla Questura di Bari, richiamando gli stessi motivi del provvedimento già sospeso.
La difesa attorea sosteneva, inoltre, l’assenza di ragionevolezza nella scelta di trasferire il ricorrente a Bari e la disparità di trattamento attuata dalla P.A. in casi consimili, in cui altri colleghi sarebbero stati lasciati nella stessa sede di servizio “provvedendo al massimo ad un cambio d ’ ufficio interno” .
3. Con ordinanza n. 48 del 2022, il Tribunale accoglieva la nuova domanda cautelare del ricorrente, sospendendo l’efficacia del provvedimento impugnato e reiterando nei confronti dell’Amministrazione l’ordine di produrre documentazione afferente le piante organiche degli Uffici di Polizia ricadenti nelle Province di Brindisi e di Lecce, ordine cui l’Amministrazione infine adempieva con deposito documentale del 16.2.2022.
4. Alla pubblica udienza del 28 aprile 2022, la causa veniva trattenuta in decisione.
5. Preliminarmente, va dichiarata l’improcedibilità del ricorso introduttivo, atteso che il provvedimento n. -OMISSIS- di trasferimento presso la sede di Potenza, individuata in prima battuta dall’Amministrazione quale sede di destinazione del dipendente, è stato annullato in autotutela all’esito del riesame disposto dal TAR.
In sede di riesame della posizione del ricorrente, conseguente all’accoglimento dell’istanza cautelare da questi presentata, l’Amministrazione ha infatti adottato dapprima il provvedimento n. -OMISSIS- del 29.11.2021 – gravato con primo atto di motivi aggiunti –, con cui è stato confermato il trasferimento del ricorrente nella sede di Potenza, e successivamente l’ulteriore provvedimento prot. n.-OMISSIS- del 24.12.2021 – gravato con secondo ricorso per motivi aggiunti –, con cui è stato confermato il trasferimento del ricorrente per le stesse motivazioni del prefato decreto del 29.11.2021, ma nella diversa sede di Bari.
5.1. Reputa il Collegio che il rinvio per relationem – contenuto nel provvedimento, da ultimo impugnato, di trasferimento presso la sede di Bari – alle motivazioni contenute nel secondo provvedimento di trasferimento del Sovr. -OMISSIS- presso la sede di Potenza, essendo tuttora idoneo a recare un vulnus all’interesse fatto valere in questa sede dal ricorrente, determini la permanenza dell’interesse dello stesso alla decisione del primo atto di motivi aggiunti.
Per tale ragione e per l’evidente comunanza delle questioni trattate, devono essere congiuntamente esaminati i primi e i secondi motivi aggiunti, i quali si appalesano meritevoli di accoglimento nei sensi e nei limiti che si vanno a precisare.
5.2. Infondate si rivelano anzitutto le censure con cui parte ricorrente contesta la legittimità della scelta di provvedere al trasferimento del dipendente, in assenza del presupposto del detrimento arrecato all’immagine dell’Amministrazione ex art. 55, comma 4, del DPR n. 335 del 1982 ( “ Il trasferimento ad altra sede può essere disposto anche in soprannumero all ’ organico dell ’ ufficio o reparto quando la permanenza del dipendente nella sede nuoccia al prestigio dell ’ Amministrazione o si sia determinata una situazione oggettiva di rilevante pericolo per il dipendente stesso, o per gravissime ed eccezionali situazioni personali” ).
Invero, come più volte affermato dalla giurisprudenza amministrativa (cfr., ex multis , le sentenze del Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 118 del 7 gennaio 2020 e n. 507 del 21 gennaio 2019), costituisce principio consolidato quello secondo cui il trasferimento per motivi di opportunità ed incompatibilità ambientale ai sensi dell’art. 55, comma 4, del d.P.R. 24 aprile 1982, n. 335 è condizionato solo alla valutazione del suo presupposto essenziale, costituito dalla sussistenza oggettiva di una situazione di fatto lesiva del prestigio, decoro o funzionalità dell’Amministrazione, la quale sia, da un lato, riferibile alla presenza del dipendente in una determinata sede e, dall’altro lato, suscettibile di rimozione attraverso l’assegnazione del medesimo ad altra sede.
La finalità della disposizione è infatti quella di tutelare il prestigio e il corretto funzionamento degli uffici pubblici e di garantire la regolarità e continuità dell’azione amministrativa, eliminando la causa obiettiva dei disagi che derivano dalla presenza del dipendente presso un determinato ufficio, a prescindere dall’imputabilità al dipendente stesso di eventuali profili soggettivi di colpa nelle vicende che hanno determinato tali disagi.
Di conseguenza, ai fini dell’adozione di un provvedimento di trasferimento per incompatibilità ambientale, non è significativa l’origine della situazione venutasi a creare, nel senso che questa può prescindere da ogni giudizio di rimproverabilità della condotta all’interessato, essendo sufficiente che il prestigio dell’Amministrazione sia messo in pericolo.
D’altra parte, costituisce principio altrettanto pacifico quello secondo cui, nella materia in argomento, l’Amministrazione gode di ampi poteri discrezionali, sindacabili da parte del Giudice Amministrativo unicamente ab externo , in relazione ai noti vizi di grave e manifesta illogicità, travisamento dei fatti ed incompletezza della motivazione e rimanendo esclusa ogni indagine sul merito dell’effettuata valutazione (in senso conforme, vedi anche TAR Marche, 20 ottobre 2020, n. 593).
Ciò posto, può affermarsi che, nella fattispecie in esame, l’Amministrazione abbia compiutamente individuato le circostanze di fatto suscettibili di mettere anche solo in pericolo il proprio prestigio, considerata l’esistenza di un’indagine penale, avviata a carico del ricorrente per fatti attinenti all’attività dallo stesso espletata presso la Questura di Brindisi e caratterizzata, tra l’altro, dall’esecuzione di una perquisizione sul luogo di lavoro.
Non sussiste, dunque, alcuna violazione dell’art. 55, comma 4, del d.P.R. n. 335 del 1982, avendo l’Amministrazione stabilito il trasferimento del ricorrente sulla base di una corretta valutazione dei presupposti indicati dalla norma, secondo i principi enucleati dalla citata giurisprudenza.
5.3. Deve pure essere disattesa la doglianza, contenuta nel secondo atto di motivi aggiunti, circa la pretesa disparità di trattamento.
In proposito, va ricordata la costante giurisprudenza del Consiglio di Stato per cui “la censura di eccesso di potere per disparità di trattamento a fronte di scelte discrezionali dell ’ Amministrazione è riscontrabile soltanto in caso di assoluta identità di situazioni di fatto e di conseguente assoluta irragionevole diversità del trattamento riservato, situazioni la cui prova rigorosa deve essere fornita dall ’ interessato, con la precisazione che la legittimità dell ’ operato della p.a. non può comunque essere inficiata dall ’ eventuale illegittimità compiuta in altra situazione” (Cons. Stato, sez. VI, 5 marzo 2013 n. 1323; cfr. Cons. Stato, sez. VI, 11 giugno 2012 n. 3401, 20 maggio 2011, n. 3013, 11 gennaio 2011, n. 79).
D’altronde, il vizio di eccesso di potere non “può essere dedotto quando viene rivendicata l ’ eventuale applicazione in proprio favore di posizioni giuridiche riconosciute ad altri soggetti in modo illegittimo” (Cons. Stato, sez. V, 17 gennaio 2020, n. 433, che richiama Cons. Stato, sez. VI, 30 maggio 2018, n. 3249), perché i soggetti illegittimamente esclusi da un determinato beneficio non possono pretendere che l’eventuale illegittimità commessa in favore di altri venga compiuta anche in loro favore.
6. Quanto alle censure con cui il ricorrente lamenta che nel disporre il trasferimento e, soprattutto, nell’individuare la sede di destinazione, l’Amministrazione non avrebbe svolto un giusto contemperamento tra le proprie esigenze e quelle personali e familiari del dipendente e non avrebbe sostenuto la propria scelta con un’adeguata motivazione, con conseguente violazione del principio di proporzionalità, esse sono fondate nei termini di seguito esplicitati.
Nelle sentenze del Consiglio di Stato n. 118/2020 e n. 507/2019, innanzi menzionate, è stato affermato che l’art. 55 del d.P.R. n. 335 del 1982 è inequivocabile nel riferire la valutazione delle esigenze di servizio e delle situazioni personali e familiari al solo trasferimento d’ufficio disciplinato dal comma 3, mentre nessun rilievo è dato a queste ultime nella regolamentazione del trasferimento per incompatibilità ambientale.
Tuttavia, con argomentazioni che il Collegio ritiene condivisibili, la stessa giurisprudenza sopra richiamata (cfr., in particolare, sentenza del Consiglio di Stato n. 118/2020) ammette un’attenuazione di tale lettura restrittiva della norma, affermando che “l ’ amministrazione, nell ’ individuare la sede ad quem, incontra un limite concettuale interno, derivante dalla funzione dell ’ istituto, che è costituito dal non poter assumere, il trasferimento disposto, connotazioni sanzionatorie, essendo le stesse estranee alla sua ratio. In definitiva, le ragioni personali e familiari possono assumere indirettamente rilievo solo se la sede di destinazione è così lontana dal luogo di residenza da non trovare alcun collegamento con l ’ oggettiva incompatibilità ambientale dando corso ad un trasferimento vessatorio (in tal direzione, cfr. Cons. Stato, Sez. IV, n. 3512 del 2009)” .
In particolare, è stato altrettanto condivisibilmente affermato che “…se è vero che le esigenze personali e familiari dell ’ interessato, di regola, non possono essere oggetto di specifica comparazione (ex ceteris, C.d.S., sez. IV, 28 luglio 2017, n. 3771), tuttavia il trasferimento per incompatibilità ambientale non può assumere connotazioni sanzionatorie per il destinatario, di tal ché le ragioni personali e familiari di costui possono acquisire indirettamente rilievo quando la sede di destinazione è così lontana dal suo luogo di residenza da non trovare alcun collegamento con l ’ oggettiva incompatibilità ambientale” (cfr., ex multis , Cons. Stato, Sez. II, n. 4993/2021; Sez. II, n. 7238/2021).
Ed ancora: “poiché la funzione del trasferimento per incompatibilità ambientale è soltanto quella di ripristinare il corretto funzionamento dell ’ ufficio e di tutelarne il prestigio sia interno sia esterno, occorre che l ’ Amministrazione, nell ’ adozione del provvedimento, osservi un canone di proporzionalità del rimedio adottato per rimuoverla” (C.d.S., Sez. IV, n. 5560/2021; Sez. II, 30 giugno 2021, n. 4993 cit.).
6.1. Applicando i suesposti principi al caso in esame, il Collegio reputa illegittimi i provvedimenti di trasferimento oggetto di gravame per motivi aggiunti, nella parte in cui individuano dapprima Potenza e poi Bari quali nuove sedi di assegnazione del ricorrente, dal momento che dette sedi sono considerevolmente distanti dal suo luogo di residenza (in particolare, Brindisi dista più di 200 Km. da Potenza e più di 100 Km. da Bari), concretando, dunque, una violazione del principio di proporzionalità del rimedio adottato per rimuovere l’accertata situazione di incompatibilità ambientale del ricorrente.
Come chiarito dalla prefata giurisprudenza, nella vicenda all’esame assumono rilievo anche le ragioni familiari e personali del dipendente - specie se aggravate, come nella specie, dalla necessità di prestare assistenza alla parente disabile grave ex art. 33 della legge n. 104/1992 - a fronte di un trasferimento per il quale la scelta operata non si appalesa proporzionata alla situazione di incompatibilità ambientale che si intende eliminare, non potendosi escludere che le esigenze dell’Amministrazione avrebbero potuto ugualmente trovare tutela mediante l’individuazione di una sede più vicina.
A tal riguardo, va inoltre considerato che, all’esito dell’istruttoria disposta dal Collegio, è emerso che alcuni uffici registrano – proprio con riferimento al profilo professionale di “ Sovrintendente ” , rivestito dal ricorrente – talune carenze nell’ambito dell’organico delle province di Lecce e di Brindisi (in particolare, risultano disponibili n. 2 posti presso il Distaccamento della Polizia Stradale di Fasano e n. 1 posto presso la Sezione della Polizia Postale di Lecce – All. n. 2 produzione documentale Avv. Stato del 16.2.2022).
E peraltro, come evidenziato già in sede cautelare, lo stesso Questore di Brindisi, con nota prot. -OMISSIS- del 5.3.2021, aveva segnalato che “Per quel che concerne i rappresentati disagi di un trasferimento in altra provincia, lo scrivente ritiene che le esigenze dell ’ Amministrazione possano essere soddisfatte anche con uno spostamento in una sede limitrofa” (cfr. All. n. 5 produzione Avv. Stato dell’8.11.2021).
6.2. I sopra rilevati vizi di difetto di motivazione e di difetto di proporzionalità connotano anche la determinazione successiva di trasferire il ricorrente presso la sede di Bari, giacché essa risulta adottata “per gli stessi motivi” di cui al provvedimento prot. -OMISSIS- del 29.11.2021, con cui la P.A. aveva invece confermato il trasferimento del ricorrente nella sede di Potenza.
7. Per le tutte considerazioni esposte, il ricorso principale va dichiarato improcedibile, mentre il primo ed il secondo atto di motivi aggiunti vanno accolti nei termini di cui in motivazione e, per l’effetto, i provvedimenti di trasferimento vanno annullati nella parte in cui individuano dapprima Potenza e poi Bari quali sedi di assegnazione del dipendente, ferma restando la riedizione del potere, nell’esercizio della quale l’Amministrazione dovrà attenersi ai principi sopra esplicitati.
Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Lecce, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, così provvede:
- dichiara improcedibile il ricorso principale;
- accoglie nei sensi e nei termini di cui in motivazione il primo ed il secondo dei ricorsi per motivi aggiunti e, per l’effetto, annulla i provvedimenti di trasferimento impugnati nella parte in cui individuano dapprima Potenza e poi Bari quali sedi di assegnazione del dipendente;
- condanna l’Amministrazione resistente alla refusione delle spese di lite sostenute dal ricorrente, che liquida nella complessiva somma di € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2022 con l’intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Andrea Vitucci, Primo Referendario
Nino Dello Preite, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nino Dello Preite | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.