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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 05/02/2025, n. 61 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 61 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 52 /2024
TRIBUNALE DI PRATO
Sezione Civile - Ufficio del Giudice del Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA N. 52 /2024
TRA
Parte_1
Parte ricorrente
E
Controparte_1
Parte resistente
Oggi, 05/02/2025 ore 11.05, innanzi alla dr.ssa Cristina Mancini, sono comparsi:
- per parte ricorrente l'Avv. Michela De Luca;
- per parte convenuta l'Avv. Simone Ferradini.
L'Avv. De Luca rappresenta la volontà di conciliare la controversia mediante abbandono delle spese del giudizio a spese compensate. L'Avv. Ferradini rappresenta che il proprio cliente non ha dato indicazioni in tal senso.
I difensori discutono riportandosi al contenuto dei propri atti difensivi.
Il giudice, autorizzate le parti ad allontanarsi, si ritira in camera di consiglio per deliberare.
All'esito, pronuncia sentenza depositando il dispositivo, con riserva del deposito delle motivazioni in sessanta giorni.
Camera di consiglio conclusa alle ore 19.50
Il Giudice
Dr.ssa Cristina Mancini REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO
Sezione Unica Civile – Ufficio del Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, nella persona del Giudice dr.ssa
Cristina Mancini, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al n. 52 / 2024 r.g. promossa da:
con il patrocinio dell'avv. Michela De Luca;
Parte_1
Parte ricorrente contro in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 con il patrocinio dell'avv. Simone Ferradini;
Parte resistente
P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, disattesa e reietta o assorbita ogni diversa e/o ulteriore domanda, deduzione ed eccezione,
1) dichiara inammissibile il ricorso;
2) condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite sostenute dalla convenuta, che liquida in €. 2.109,00, oltre spese generali, I.V.A. e C.A.P., se dovute come per legge.
Così deciso in Prato, il 5 febbraio 2025
Il Giudice del Lavoro dr.ssa Cristina Mancini
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TRIBUNALE DI PRATO
Sezione Civile - Ufficio del Giudice del Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA N. 52 /2024
TRA
Parte_1
Parte ricorrente
E
Controparte_1
Parte resistente
Oggi, 05/02/2025 ore 11.05, innanzi alla dr.ssa Cristina Mancini, sono comparsi:
- per parte ricorrente l'Avv. Michela De Luca;
- per parte convenuta l'Avv. Simone Ferradini.
L'Avv. De Luca rappresenta la volontà di conciliare la controversia mediante abbandono delle spese del giudizio a spese compensate. L'Avv. Ferradini rappresenta che il proprio cliente non ha dato indicazioni in tal senso.
I difensori discutono riportandosi al contenuto dei propri atti difensivi.
Il giudice, autorizzate le parti ad allontanarsi, si ritira in camera di consiglio per deliberare.
All'esito, pronuncia sentenza depositando il dispositivo, con riserva del deposito delle motivazioni in sessanta giorni.
Camera di consiglio conclusa alle ore 19.50
Il Giudice
Dr.ssa Cristina Mancini REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO
Sezione Unica Civile – Ufficio del Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, nella persona del Giudice dr.ssa
Cristina Mancini, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al n. 52 / 2024 r.g. promossa da:
con il patrocinio dell'avv. Michela De Luca;
Parte_1
Parte ricorrente contro in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 con il patrocinio dell'avv. Simone Ferradini;
Parte resistente
P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, disattesa e reietta o assorbita ogni diversa e/o ulteriore domanda, deduzione ed eccezione,
1) dichiara inammissibile il ricorso;
2) condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite sostenute dalla convenuta, che liquida in €. 2.109,00, oltre spese generali, I.V.A. e C.A.P., se dovute come per legge.
Così deciso in Prato, il 5 febbraio 2025
Il Giudice del Lavoro dr.ssa Cristina Mancini
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