Articolo 1 della Legge 13 dicembre 1986, n. 912
Versione
14 gennaio 1987
Art. 1. 1. L'articolo 12, ultimo comma, della legge 30 marzo 1971, n. 118 , deve intendersi nel senso che gli eredi del mutilato o invalido civile, deceduto successivamente al riconoscimento della inabilita', hanno diritto a percepire le quote di pensione gia' maturate dall'interessato alla data del decesso, anche se il decesso stesso sia intervenuto prima della deliberazione concessiva del comitato provinciale di assistenza e beneficenza pubblica, ferma restando la necessita' della deliberazione stessa.
2. Nello stesso senso deve intendersi l'articolo 7, ultimo comma, della legge 26 maggio 1970, n. 381 , relativamente ai soggetti affetti da sordomutismo.

NOTE

Nota all'art. 1, comma 1:
L'ultimo comma dell' art. 12 della legge n. 118/1971 (Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5 , e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili), stabilisce che: "In caso di decesso dell'interessato, successivo al riconoscimento dell'inabilita', la pensione non puo' essere corrisposta agli eredi, salvo il diritto di questi a percepire le quote gia' maturate alla data della morte".

Nota all'art. 1, comma 2:
L'ultimo comma dell' art. 7 della legge n. 381/1970 (Aumento del contributo ordinario dello Stato a favore dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti e delle misure dell'assegno di assistenza ai sordomuti), dispone che: "In caso di decesso dell'interessato l'assegno, non puo' essere corrisposto agli eredi, salvo il diritto di questi a percepire le quote gia' maturate".
Entrata in vigore il 14 gennaio 1987
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