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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 13/10/2025, n. 830 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 830 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
Il Tribunale di Lamezia Terme, in composizione monocratica, in persona del Giudice designato,
Dr. IN RE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1125 del R.G. del 2020, trattenuta in decisione all'udienza del 13.10.25, vertente
TRA
C.F. con l'Avv. Renato Fusto;
Parte_1 C.F._1
Parte opponente
CONTRO
in p.l.r.p.t., P.I.: , con l'Avv. Marco Pesenti;
Controparte_1 P.IVA_1
Parte opposta
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n. 308\20.
CONCLUSIONI: Come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si dà atto di redigere la presente sentenza conformemente al disposto degli artt.
132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. come novellati dalla l. n. 69/2009, alla cui stregua la sentenza contiene “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione” in luogo della “concisa esposizione dello svolgimento del processo e dei motivi in fatto e in diritto della decisione”.
4 Con atto di citazione, ritualmente notificato, il Sig. proponeva opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 308\20, emesso dal Tribunale di Lamezia Terme, con il quale veniva ingiunto il pagamento, in favore dell'opposta, della somma di € 30.407,46, oltre interessi e spese, eccependo la nullità del decreto ingiuntivo, la mancata comunicazione di decadenza dal beneficio del termine, l'invalidità ed inefficacia del contratto e di pattuizioni per la determinazione di interessi convenzionali di natura usuraria.
Resisteva parte opposta.
Nel merito, l'opposizione non può trovare accoglimento per le ragioni che seguono.
In via del tutto preliminare, si ricorda che la Suprema Corte, con sentenza a Sezioni Unite n.
13533/2001, ha definitivamente chiarito che “il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento”, al cui riguardo si rileva che parte opposta ha fornito la prova sia dell'esistenza del contratto di finanziamento (v. doc. fascic. monitorio) che della successiva comunicazione di decadenza dal beneficio dal termine (v. doc. allegati al fascicolo del decreto ingiuntivo).
Pertanto, premesso il contratto di finanziamento sottoscritto dalle parti, non disconosciuto e rimasto inadempiuto, si rileva come la conseguente erogazione delle somme in favore dell'opponente non sia stata neppure contestata dallo stesso, al cui riguardo, pertanto, si osserva come per costante giurisprudenza, in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, costituisce un'eccezione meramente apparente quella sollevata in relazione alla mancata prova del credito ingiunto, laddove l'opponente ometta di prendere puntuale posizione sulle circostanze allegate dall'opposto in sede monitoria. Ne discende che in mancanza di specifica contestazione, il fatto dedotto nella domanda deve considerarsi ammesso ai sensi dell'art. 115 c.p.c. e quindi provato sia l'an che il quantum del credito (Tribunale Milano, 05/02/2013 ex multis).
Ciò detto, ha provato il proprio credito, versando in atti il contratto di finanziamento, CP_1
l'estratto conto integrale ed analitico, oltre il piano di ammortamento, assolvendo così al proprio
4 onere probatorio conformemente a quello che è in materia il principio sancito dalle sezioni unite con sentenza n. 13533/2001.
Per altro verso, parte opponente non ha fornito la prova dell'adempimento, né ha addotto alcuna prova liberatoria idonea ad estinguere l'obbligazione. In atti non vi è alcuna prova del pagamento.
Quanto all'usurarietà del tasso applicato al rapporto, l'opponente non ha fornito alcuna prova documentale a sostegno. Parte opponente, in sede istruttoria, ha insistito nella richiesta di esperimento di una c.t.u. al fine di accertare l'avvenuto o meno superamento del Tasso Soglia.
Sul punto, si è recentemente espressa la Suprema Corte - sezione III, Ord. n. 19631/2020 - affermando che “le parti, infatti, non possono sottrarsi all'onere probatorio di cui all'art. 2697 cod. civ., e pensare di poter rimettere l'accertamento dei propri diritti all'attività del consulente. Il ricorso al consulente deve essere disposto non per supplire alle carenze istruttorie delle parti o per svolgere una indagine esplorativa alla ricerca di fatti o circostanze non provati, ma per valutare tecnicamente i dati già acquisiti agli atti di causa come risultato dei mezzi di prova ammessi sulle richieste delle parti”.
Resta assorbita ogni diversa questione in forza del criterio della ragione più liquida, che permette di limitare la motivazione all'esame del motivo dirimente ed assorbente rispetto ad ogni altro (v.
Cass. 8 marzo 2017, n. 5805).
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, sezione unica civile, nella persona del Giudice monocratico Dr.
IN RE, definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta da nei Parte_1 confronti della avverso il decreto ingiuntivo n. 308/2020, assorbita, disattesa Controparte_1 ogni altra istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. Rigetta l'opposizione spiegata e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto e dichiara la definitiva esecutorietà.
2. Condanna parte opponente al pagamento delle spese del presente procedimento che liquida in €
1.500,00.
4 Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Lamezia Terme, 13 ottobre 2025
Il Giudice
Dr. IN RE
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
Il Tribunale di Lamezia Terme, in composizione monocratica, in persona del Giudice designato,
Dr. IN RE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1125 del R.G. del 2020, trattenuta in decisione all'udienza del 13.10.25, vertente
TRA
C.F. con l'Avv. Renato Fusto;
Parte_1 C.F._1
Parte opponente
CONTRO
in p.l.r.p.t., P.I.: , con l'Avv. Marco Pesenti;
Controparte_1 P.IVA_1
Parte opposta
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n. 308\20.
CONCLUSIONI: Come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si dà atto di redigere la presente sentenza conformemente al disposto degli artt.
132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. come novellati dalla l. n. 69/2009, alla cui stregua la sentenza contiene “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione” in luogo della “concisa esposizione dello svolgimento del processo e dei motivi in fatto e in diritto della decisione”.
4 Con atto di citazione, ritualmente notificato, il Sig. proponeva opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 308\20, emesso dal Tribunale di Lamezia Terme, con il quale veniva ingiunto il pagamento, in favore dell'opposta, della somma di € 30.407,46, oltre interessi e spese, eccependo la nullità del decreto ingiuntivo, la mancata comunicazione di decadenza dal beneficio del termine, l'invalidità ed inefficacia del contratto e di pattuizioni per la determinazione di interessi convenzionali di natura usuraria.
Resisteva parte opposta.
Nel merito, l'opposizione non può trovare accoglimento per le ragioni che seguono.
In via del tutto preliminare, si ricorda che la Suprema Corte, con sentenza a Sezioni Unite n.
13533/2001, ha definitivamente chiarito che “il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento”, al cui riguardo si rileva che parte opposta ha fornito la prova sia dell'esistenza del contratto di finanziamento (v. doc. fascic. monitorio) che della successiva comunicazione di decadenza dal beneficio dal termine (v. doc. allegati al fascicolo del decreto ingiuntivo).
Pertanto, premesso il contratto di finanziamento sottoscritto dalle parti, non disconosciuto e rimasto inadempiuto, si rileva come la conseguente erogazione delle somme in favore dell'opponente non sia stata neppure contestata dallo stesso, al cui riguardo, pertanto, si osserva come per costante giurisprudenza, in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, costituisce un'eccezione meramente apparente quella sollevata in relazione alla mancata prova del credito ingiunto, laddove l'opponente ometta di prendere puntuale posizione sulle circostanze allegate dall'opposto in sede monitoria. Ne discende che in mancanza di specifica contestazione, il fatto dedotto nella domanda deve considerarsi ammesso ai sensi dell'art. 115 c.p.c. e quindi provato sia l'an che il quantum del credito (Tribunale Milano, 05/02/2013 ex multis).
Ciò detto, ha provato il proprio credito, versando in atti il contratto di finanziamento, CP_1
l'estratto conto integrale ed analitico, oltre il piano di ammortamento, assolvendo così al proprio
4 onere probatorio conformemente a quello che è in materia il principio sancito dalle sezioni unite con sentenza n. 13533/2001.
Per altro verso, parte opponente non ha fornito la prova dell'adempimento, né ha addotto alcuna prova liberatoria idonea ad estinguere l'obbligazione. In atti non vi è alcuna prova del pagamento.
Quanto all'usurarietà del tasso applicato al rapporto, l'opponente non ha fornito alcuna prova documentale a sostegno. Parte opponente, in sede istruttoria, ha insistito nella richiesta di esperimento di una c.t.u. al fine di accertare l'avvenuto o meno superamento del Tasso Soglia.
Sul punto, si è recentemente espressa la Suprema Corte - sezione III, Ord. n. 19631/2020 - affermando che “le parti, infatti, non possono sottrarsi all'onere probatorio di cui all'art. 2697 cod. civ., e pensare di poter rimettere l'accertamento dei propri diritti all'attività del consulente. Il ricorso al consulente deve essere disposto non per supplire alle carenze istruttorie delle parti o per svolgere una indagine esplorativa alla ricerca di fatti o circostanze non provati, ma per valutare tecnicamente i dati già acquisiti agli atti di causa come risultato dei mezzi di prova ammessi sulle richieste delle parti”.
Resta assorbita ogni diversa questione in forza del criterio della ragione più liquida, che permette di limitare la motivazione all'esame del motivo dirimente ed assorbente rispetto ad ogni altro (v.
Cass. 8 marzo 2017, n. 5805).
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, sezione unica civile, nella persona del Giudice monocratico Dr.
IN RE, definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta da nei Parte_1 confronti della avverso il decreto ingiuntivo n. 308/2020, assorbita, disattesa Controparte_1 ogni altra istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. Rigetta l'opposizione spiegata e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto e dichiara la definitiva esecutorietà.
2. Condanna parte opponente al pagamento delle spese del presente procedimento che liquida in €
1.500,00.
4 Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Lamezia Terme, 13 ottobre 2025
Il Giudice
Dr. IN RE
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