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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 17/10/2025, n. 1857 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1857 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott. Corrado Bonanzinga Presidente est. dott. Simona Monforte Giudice dott. Viviana Scaramuzza Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al N. 1553 del Registro Generale Contenzioso 2025
TRA
nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
) e residente in contrada Andreana n.1 sc.5/A, int.2, C.F._1
ET (ME), elettivamente domiciliato in Messina, Via XXIV Maggio
n. 107, presso lo Studio dell'Avv. Filippo Chindemi (C.F.:
– Fax. che lo rappresenta e difende in C.F._2 P.IVA_1
virtù di procura in atti;
PARTE RICORRENTE
E
nata a [...] il [...], codice fiscale Controparte_1
, residente a [...]
n. 49, elettivamente domiciliata a Mascali (CT), Viale Immacolata n. 43, presso e nello studio dell'Avv. Walter Sebastiano Dario Lattuca, codice fiscale , che la rappresenta e difende giusta procura C.F._4
in atti e che ha dichiarato di voler ricevere, ai sensi degli artt. 133, 134 e
176 c.p.c. le comunicazioni di rito presso il seguente indirizzo di posta
1 elettronica certificata PARTE Email_1
RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ex artt. 473 bis .12 e 473 bis .47 c.p.c. depositato in cancelleria il 18.04.2025, premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio concordatario con in data 28 settembre Controparte_1
2011 a Taormina (atto trascritto nei registri dello Stato Civile di detto
Comune al N. 171 parte 2 serie A - anno 2011); che dal matrimonio erano nati due figli, in data 14.05.2014, e in data 28.06.2016; che a Per_1 Per_2
seguito di una crisi coniugale protratta e irreversibile, la aveva CP_1
proposto ricorso per separazione giudiziale ed il relativo giudizio si era concluso con sentenza n. 1473/2024 del Tribunale di Messina, pubblicata il
07.06.2024, che aveva rigettato le reciproche domande di addebito e confermato le condizioni già stabilite in sede presidenziale;
che la separazione personale tra i coniugi perdurava ininterrottamente da oltre un anno dalla pubblicazione della sentenza non definitiva n. 616/2022, senza che fosse intervenuta alcuna riconciliazione o ripresa della convivenza;
tutto ciò premesso, chiedeva che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera b), n. 2, della legge n. 898/1970, come modificata dalla legge n. 55/2015; chiedeva, inoltre, che fossero confermate le condizioni già sancite in sede di separazione, con la sola eccezione della ripartizione delle spese straordinarie relative alla prole, per le quali domandava una divisione paritaria tra gli ex coniugi, anziché una ripartizione al 70 % a carico del deducente e del 30 % a carico della Con riferimento a CP_1
2 quest'ultima domanda, evidenziava che la aveva costituito un CP_1
nuovo nucleo familiare con tale dal quale aveva avuto Persona_3
due figli gemelli, circostanza che incideva sull'equilibrio economico e gestionale delle spese straordinarie. Quanto alla propria situazione patrimoniale, dichiarava di essere impiegato part-time a tempo indeterminato presso la società con qualifica di Controparte_2
operaio e retribuzione mensile netta pari a circa 846,00 euro, e di non possedere beni immobili.
Il ricorso veniva trasmesso al Pubblico Ministero che rendeva il proprio parere in data 12/13.05.2025.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta depositata il 01.09.2025, aderiva alla domanda di Controparte_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio, riconoscendo la sussistenza dei presupposti di legge ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera b), della legge n. 898/1970, in quanto era intervenuta separazione giudiziale con sentenza passata in giudicato ed erano ampiamente decorsi i termini previsti per la proposizione della domanda di divorzio. Chiedeva, poi, che fossero confermate le condizioni relative ai rapporti personali tra genitori e figli, già stabilite in sede di separazione, in particolare l'affidamento condiviso dei figli minori e , con collocamento prevalente presso la Per_1 Per_2
madre, e la regolamentazione dei tempi di permanenza con il padre, come da ordinanza presidenziale del 10 settembre 2021 e sentenza n. 1473/2024.
Contestava, invece, la richiesta del ricorrente di modificare la ripartizione delle spese straordinarie, sostenendo che la propria condizione economica giustificava il mantenimento della quota del 70% a carico del padre. In particolare, rappresentava una situazione di grave difficoltà economica, derivante dalla propria disoccupazione e dall'assenza di redditi da lavoro, aggravata dalla presenza di due figli minori nati in data 11.02.2025 da una
3 successiva relazione, e dal fatto che il compagno non conviveva con lei né svolgeva attività lavorativa. Osservava, poi, che il canone di locazione dell'abitazione veniva pagato con l'assegno di inclusione, misura temporanea e incerta, e che ella viveva grazie al sostegno economico dei genitori. Sottolineava che, al contrario, il ricorrente risultava impiegato con contratto part-time presso la società anche se in Controparte_2
realtà continuava a svolgere attività lavorativa con orario pieno, percependo redditi superiori a quelli formalmente dichiarati;
inoltre, lo stesso aveva intrapreso una nuova convivenza stabile con una persona che esercitava attività lavorativa autonoma, circostanza che aveva migliorato la sua condizione economica e patrimoniale. Alla luce dell'incremento delle esigenze dei figli, legate alla loro crescita e al generale aumento del costo della vita, chiedeva che l'assegno a carico dell a titolo di Pt_1
contributo al mantenimento della prole già fissato nella misura complessiva mensile di € 250,00 da rivalutare annualmente, fosse adeguato ed aumentato a € 400,00 mensili complessivi, pari a € 200,00 per ciascun figlio, con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT. Rinunciava, invece, espressamente alla domanda di assegnazione della casa familiare e all'assegno divorzile, pur riconoscendo la funzione assistenziale, compensativa e perequativa di quest'ultimo. In via istruttoria, chiedeva l'ammissione di una consulenza tecnica d'ufficio e indagini patrimoniali al fine di accertare la reale situazione economica del ricorrente.
Con memoria ex art. 473 bis .17 comma 1 c.p.c. depositata il
15.09.2025 evidenziava che la si era Parte_1 CP_1
limitata a depositare attestazione ISEE che non costituiva prova sufficiente per dimostrare l'assenza di redditi e lamentava che la documentazione reddituale allegata dalla controparte era incompleta. Osservava, in ogni caso, che anche in sede di separazione la aveva dichiarato che CP_1
4 non aveva alcuna occupazione lavorativa stabile, sicché la sua situazione reddituale era rimasta immutata, mentre l'unico elemento di novità era la nascita di due gemelli da una sua successiva unione con altro uomo, circostanza che di per sé non poteva giustificare un aumento dell'assegno a carico del deducente per i figli nati dal matrimonio. Negava, poi, che egli svolgesse attività lavorativa a tempo pieno anziché a tempo parziale, rilevando che la medesima circostanza era stata allegata in sede di giudizio di separazione ed era rimasta priva di prova.
All'udienza del 09.10.2025 fissata ai sensi dell'art. 473 bis .21 c.p.c. il Giudice delegato esperiva il tentativo di conciliazione, che non riusciva.
In tale sede la dichiarava che l'assegno di inclusione, cui aveva CP_1
fatto riferimento in comparsa, era dell'importo di € 900,00 circa, mentre l'assegno unico per i due figli avuti con l' era pari a € 200,00 Pt_1
mensili, ma sottolineava che analoga somma percepiva anche l' , Pt_1
sempre a titolo di assegno unico, sicché lo stesso in sostanza pagava di tasca sua a titolo di mantenimento dei figli solo € 50,00; dichiarava che era disponibile a raggiungere un accordo di divorzio congiunto mediante la previsione di un assegno mensile di mantenimento per i due figli dell'importo complessivo di € 350,00 ed il 50 % delle spese straordinarie.
Il procuratore del ricorrente osservava che i minori vivevano per lungo tempo con il padre, sicché gli oneri di mantenimento diretto dei figli erano particolarmente elevati. L dichiarava che, in via transattiva, Pt_1
avrebbe potuto versare la somma di € 300,00 mensili oltre al 50 % delle spese straordinarie, mentre la dichiarava che l'assegno proposto CP_1
dalla controparte era eccessivamente esiguo.
Il Giudice delegato, ritenendo, quindi, che non vi fosse la necessità di provvedimenti provvisori e che la causa fosse matura per la decisione senza bisogno di assunzione di mezzi di prova, invitava i procuratori delle parti a
5 precisare le conclusioni e disponeva, quindi, la discussione orale della causa, all'esito della quale riservava di riferire al collegio per la decisione.
Ritiene il Collegio che la domanda proposta dal ricorrente, diretta ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da lui contratto con meriti accoglimento. Controparte_1
Come è noto, ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. b) legge n. 898/70, così come modificato dalla legge 55/2015 e successivamente dal D. Lgs.
149/2022, presupposto per la procedibilità della domanda di divorzio è che i coniugi abbiano già conseguito lo "status" di separati, il che, nell'ipotesi della separazione giudiziale, si realizza con il passaggio in giudicato della sentenza che contiene la pronuncia della separazione, mentre nella ipotesi della separazione consensuale è sufficiente l'emissione del provvedimento di omologa degli accordi di separazione, e che lo stato di separazione dei coniugi duri da un anno nel caso di separazione giudiziale o da sei mesi in caso di separazione consensuale e sia ininterrotto sin dall'udienza presidenziale nella quale il presidente del Tribunale, preso atto della impossibilità di una riconciliazione, abbia autorizzato i coniugi stessi a vivere separati.
Orbene, nel caso in esame è documentalmente provato che tra i coniugi è intervenuta separazione personale giudiziale con sentenza non definitiva n. 616/2022 del Tribunale di Messina, pubblicata l'08.04.2022 ed ormai irrevocabile e che dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento alla data di deposito del ricorso per divorzio è trascorso il periodo minimo per la procedibilità dell'azione. Il ricorrente ha, poi, dichiarato di non essersi riconciliato con la moglie dopo la separazione e, in ogni caso, va sottolineato che nei giudizi di divorzio, l'eccezione di sopravvenuta riconciliazione costituisce una eccezione “propria” che deve essere proposta ad istanza di parte (Cass. civ. 19/11/2010 n. 23510), mentre
6 nel caso in esame la resistente ha aderito alla domanda di divorzio, senza sollevare alcuna eccezione. Di fronte alle suddette risultanze processuali e stante che la comunione di vita materiale e spirituale fra i coniugi in questione non ha più nessuna possibilità di essere ricostituita, per non avere gli stessi manifestato alcuna intenzione in tal senso, la domanda va accolta e va dichiarata la cessazione degli effettui civili del matrimonio concordatario contratto in data 28 settembre 2011 a Taormina con atto trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al N. 171 parte 2 serie A - anno 2011.
Quanto ai provvedimenti relativi alla prole occorre tenere presente che quando, come nel caso in esame, vi sia già un provvedimento giurisdizionale definitivo che disciplina i rapporti tra i genitori con riferimento ai figli, la modifica delle precedenti statuizioni è consentita solamente nel caso in cui vi siano fatti sopravvenuti che giustifichino una revisione delle disposizioni vigenti. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito, infatti, che la disposizione contenuta nell'art. 337 quinquies c.c., secondo cui la revisione dei provvedimenti relativi alla prole è ammessa “in ogni tempo”, non incide sui presupposti della revisione stessa e l'esistenza di circostanze nuove costituisce, per principio generale, condizione implicita ma necessaria per procedere alla modifica delle statuizioni vigenti
(Cass. civ. 08.05.2013 n. 10720).
Nel caso in esame entrambe le parti non hanno allegato circostanze idonee a giustificare una revisione delle statuizioni vigenti relative ai rapporti di natura personale tra i genitori ed i due figli minori, due figli,
nata in data [...], e nato in data [...], che in Per_1 Per_2
sede di separazione sono stati affidati ad entrambi i genitori in maniera condivisa, prevedendo che gli stessi continuassero a convivere con la
7 madre, con facoltà del padre di vederli e tenerli con sé secondo quanto meglio specificato nella ordinanza presidenziale emessa in detto giudizio.
Riguardo, viceversa, ai rapporti patrimoniali concernenti il mantenimento della prole, entrambe le parti hanno chiesto una modifica delle statuizioni vigenti, in quanto ha affermato che le Parte_1
sperse straordinarie avrebbero dovuto essere ripartire tra i genitori in misura paritaria, anziché 30 % - 70 % come stabilito in sede di separazione, in ragione della nuova organizzazione di vita della resistente, che aveva instaurato relazione sentimentale con altro uomo, mentre CP_1
ha chiesto l'aumento dell'asse per il mantenimento ordinario della
[...]
prole, evidenziando che, da un lato, le esigenze dei figli erano aumentate e, dall'altro lato, che avendo lei avuto altri due figli dal una successiva unione, erano aumentati gli oneri che su dui lei gravavano per il mantenimento della prole e lei si trovava nella impossibilità di assicurare ai figli nati dalla unione con l , le essenziali esigenze di vita. Pt_1
L non ha, tuttavia, allegato circostanze idonee a Pt_1
giustificare una revisione delle statuizioni vigenti relative al riparto delle spese straordinarie tra i genitori. Si deve premettere che il legislatore, sia nella ipotesi in cui sia stato adottato il modello bigenitoriale di affidamento condiviso, sia nella ipotesi in cui sia stato adottato il modello monogenitoriale di affidamento esclusivo, ha stabilito nell'articolo 337 ter c.c., che il Giudice determina ''la misura e il modo con cui ciascuno [dei genitori] deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli' ed inoltre ''stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità''. Il legislatore non ha, invece, dato una definizione normativa di “spese straordinarie” che possono, però, essere individuate a contrario come tutte quelle spese non incluse nell'assegno periodico e la
8 cui inclusione in detto assegno si porrebbe in contrasto con il principio di proporzionalità indicato dal menzionato art. 337 c.c., introducendo nell'individuazione del contributo in favore della prole, una sorta di alea incompatibile con i principi che regolano la materia (Cass. civ. 08 giugno
2012, n. 9372; Cass. civ. 08.09.2014 n. 18869). In tema di riparto delle spese straordinarie per i figli è pacifico, poi, che il concorso dei genitori, separati o divorziati, o della cui responsabilità si discuta in procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio, non deve essere necessariamente fissato in misura pari alla metà per ciascuno, secondo il principio generale vigente in materia di debito solidale, ma in misura proporzionale al reddito di ognuno di essi, tenendo conto delle risorse di entrambi e della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti (Cass. civ. 19.11.2021 n. 35710).
Invero, l'unico elemento nuovo allegato dal ricorrente consiste nella costituzione da parte della di un nuovo nucleo familiare a CP_1
seguito della relazione sentimentale con tale dalla cui Persona_3
unione erano nati in data 11 febbraio 2025 due figli gemelli,
[...]
e Sennonché, la superiore circostanza non Per_4 Persona_5
incide in alcun modo sulla proporzionalità del contributo alle spese straordinarie da parte dei genitori, poiché non determina né una diminuzione delle risorse economiche dell , il quale ha Pt_1
affermato di continuare “a svolgere la medesima attività lavorativa con il medesimo inquadramento e percependo il medesimo reddito accertato nel periodo della separazione”, né un aumento delle risorse economiche della poiché, a prescindere dalla contestata circostanza se la stessa CP_1
abbia instaurato una vera e propria convivenza con il è Per_3
evidente che quest'ultimo non può essere chiamato a provvedere alle esigenze straordinarie relative ai figli nati da una precedente unione della
9 donna. Va osservato che la ha dichiarato nella comparsa di CP_1
costituzione ed ha ribadito all'udienza di comparizione di percepire l'assegno di inclusione, ma tale circostanza non può certamente essere considerata un elemento sopravvenuto idoneo ad incidere sulla proporzionalità del contributo a carico dei genitori per il mantenimento dei figli. Infatti, non solo l non ne ha fatto menzione nel ricorso Pt_1
introduttivo a fondamento della sua domanda, ma va anche osservato che non vi sono elementi di alcun tipo per potere affermare che la CP_1
non potesse contare su tale misura di sostegno del reddito anche alla data della pronuncia della sentenza di separazione (pubblicata il 07.06.2024), a nulla rilevando che di essa non si fa menzione in detta sentenza, operando comunque il principio secondo cui il giudicato copre sia il dedotto che il deducibile.
Alla stregua delle superiori considerazioni, la domanda avanzata dall di modifica della misura del riparto delle spese Pt_1
straordinarie va rigettata.
Viceversa, va accolta, per quanto di ragione, la domanda riconvenzionale avanzata dalla volta all'aumento dell'assegno CP_1
ordinario di mantenimenti per i figli.
E' pacifico che la ha avuto altri due figli, nati in data CP_1
11.02.2025 da una successiva unione. Tale fatto inevitabilmente incide sull'equilibrio economico delle parti, riducendo sotto diversi profili la possibilità per la di provvedere con proprie risorse al CP_1
mantenimento della prole. In primo luogo, va osservato che la formazione di una nuova famiglia, pur non legittimando di per sé una diminuzione del contributo per il mantenimento dei figli nati in precedenza, in quanto costituisce espressione di una scelta e non di una necessità e pur lasciando inalterata la consistenza degli obblighi nei confronti della prole (Cass. Sez.
10 I, 22.11.2000 n. 15065), nondimeno, incide sulle risorse del genitore tenuto al mantenimento dei figli nati da una nuova unione, soprattutto quando tale genitore abbia, come nel caso in esame, modeste capacità economiche, in quanto l'art. 316 bis c.c. pone il principio di parità di trattamento dei figli e ciò significa che la possibilità di provvedere alle esigenze dei figli nati in precedenza si riduce quando la sopravvenienza di ulteriori obblighi di mantenimento a seguito della nascita di nuovi figli non consenta di assicurare un uguale tenore di vita a tutti i figli (Cass. civ. 11.04.2011 n.
8227). In secondo luogo, va sottolineato che nella quantificazione del contributo a carico di entrambi i genitori per il mantenimento della prole si
è certamente tenuto conto, in applicazione del principio di proporzionalità sancito dall'art. 337 ter c.c., tanto dei redditi di Parte_1
quanto della capacità di produrre reddito di in quanto Controparte_1
l'art. 316 bis c.c., facendo riferimento alle capacità di lavoro professionale o casalingo tende a valorizzare le potenzialità reddituali dei genitori imponendo al Giudice di non fermarsi ad esaminare il reddito attuale (Cass.
8.11.1997 n. 11025). D'altronde, ciò emerge anche dall'esame della sentenza di separazione n. 1473/2024 pubbl. il 07/06/2024 dove si dava atto che la benché disoccupata, svolgeva “attività occasionale”. CP_1
Orbene, è evidente che, a seguito della nascita di due figli, ancora verosimilmente non svezzati, la possibilità per la di svolgere CP_1
anche solo in modo saltuario attività lavorativa occasionale si è drasticamente ridotta e di ciò bisogna tenere conto per assicurare ai figli il soddisfacimento dei loro bisogni primari.
Tenuto conto, allora, dei redditi delle parti e della circostanza che, comunque, l beneficia dell'assegno unico per i figli che va, Pt_1
pertanto, destinato al soddisfacimento delle esigenze dei minori, appare congruo rideterminare l'assegno posto a suo carico ed a favore di
11 a titolo di contributo al mantenimento della prole, con Controparte_1
decorrenza dal mese di settembre 2025 (data della domanda, coincidente con quella del deposito della comparsa di costituzione della resistente), in
€ 350,00 mensili, da rivalutare annualmente in base agli indici ISTAT e da corrispondere entro i primi cinque giorni di ogni mese.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno poste, pertanto, a carico di parte ricorrente. Le stesse, avuto riguardo alla natura ed entità della causa ed alla complessità delle questioni trattate, possono liquidarsi, sulla base dei parametri previsti dal D.M. 55/2014, così come modificati dal D.M. 147/2022 in complessivi € 3.809,00 per compensi, di cui € 851,00 per fase studio, € 602,00 per fase introduttiva, € 903,00 per fase istruttoria, ed € 1.453,00 per fase decisoria, oltre spese generali nella misura del 15 % sui compensi, I.V.A. e c.p.a.. Essendo parte resistente ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, il pagamento dette spese andrà effettuato in favore dell'Erario.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso da nei confronti di Parte_1
depositato presso la cancelleria di questo ufficio Controparte_1
giudiziario in data 18.04.2025, acquisito il parere del Pubblico Ministero, provvede come segue:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 28 settembre 2011 a Taormina con atto trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al N. 171 parte 2 serie A - anno 2011, tra nato a [...] il Parte_1
14/12/1984 e nata a [...] il [...]; Controparte_1
12 2) conferma le statuizioni vigenti relative all'affidamento della prole ed ai tempi di permanenza con entrambi i genitori;
3) rigetta la domanda avanzata da volta alla modifica Parte_1
della misura della partecipazione dei genitori alle spese straordinarie per i figli minori;
4) ridetermina, con decorrenza dal mese di settembre 2025, in € 350,00 mensili, l'assegno a carico di ed a favore di Parte_1
a titolo di contributo al mantenimento della prole, da Controparte_1
rivalutare annualmente in base agli indici ISTAT e da corrispondere entro i primi cinque giorni di ogni mese;
5) condanna al pagamento delle spese processuali, Parte_1
che liquida in complessivi € 3.809,00 per compensi, di cui € 851,00 per fase studio, € 602,00 per fase introduttiva, € 903,00 per fase istruttoria, ed € 1.453,00 per fase decisoria, oltre spese generali nella misura del 15
% sui compensi, I.V.A. e c.p.a.. Dispone che il pagamento delle suddette spese sia effettuato in favore dell'Erario;
6) ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di Taormina di procedere alla prescritta annotazione della sentenza e dispone che quest'ultima, al suo passaggio in giudicato, venga trasmessa in copia autentica al predetto Ufficiale di Stato Civile a cura della Cancelleria;
Così deciso in Messina nella camera di consiglio del 14/10/2025.
Il Presidente est. dott. Corrado Bonanzinga
13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott. Corrado Bonanzinga Presidente est. dott. Simona Monforte Giudice dott. Viviana Scaramuzza Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al N. 1553 del Registro Generale Contenzioso 2025
TRA
nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
) e residente in contrada Andreana n.1 sc.5/A, int.2, C.F._1
ET (ME), elettivamente domiciliato in Messina, Via XXIV Maggio
n. 107, presso lo Studio dell'Avv. Filippo Chindemi (C.F.:
– Fax. che lo rappresenta e difende in C.F._2 P.IVA_1
virtù di procura in atti;
PARTE RICORRENTE
E
nata a [...] il [...], codice fiscale Controparte_1
, residente a [...]
n. 49, elettivamente domiciliata a Mascali (CT), Viale Immacolata n. 43, presso e nello studio dell'Avv. Walter Sebastiano Dario Lattuca, codice fiscale , che la rappresenta e difende giusta procura C.F._4
in atti e che ha dichiarato di voler ricevere, ai sensi degli artt. 133, 134 e
176 c.p.c. le comunicazioni di rito presso il seguente indirizzo di posta
1 elettronica certificata PARTE Email_1
RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ex artt. 473 bis .12 e 473 bis .47 c.p.c. depositato in cancelleria il 18.04.2025, premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio concordatario con in data 28 settembre Controparte_1
2011 a Taormina (atto trascritto nei registri dello Stato Civile di detto
Comune al N. 171 parte 2 serie A - anno 2011); che dal matrimonio erano nati due figli, in data 14.05.2014, e in data 28.06.2016; che a Per_1 Per_2
seguito di una crisi coniugale protratta e irreversibile, la aveva CP_1
proposto ricorso per separazione giudiziale ed il relativo giudizio si era concluso con sentenza n. 1473/2024 del Tribunale di Messina, pubblicata il
07.06.2024, che aveva rigettato le reciproche domande di addebito e confermato le condizioni già stabilite in sede presidenziale;
che la separazione personale tra i coniugi perdurava ininterrottamente da oltre un anno dalla pubblicazione della sentenza non definitiva n. 616/2022, senza che fosse intervenuta alcuna riconciliazione o ripresa della convivenza;
tutto ciò premesso, chiedeva che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera b), n. 2, della legge n. 898/1970, come modificata dalla legge n. 55/2015; chiedeva, inoltre, che fossero confermate le condizioni già sancite in sede di separazione, con la sola eccezione della ripartizione delle spese straordinarie relative alla prole, per le quali domandava una divisione paritaria tra gli ex coniugi, anziché una ripartizione al 70 % a carico del deducente e del 30 % a carico della Con riferimento a CP_1
2 quest'ultima domanda, evidenziava che la aveva costituito un CP_1
nuovo nucleo familiare con tale dal quale aveva avuto Persona_3
due figli gemelli, circostanza che incideva sull'equilibrio economico e gestionale delle spese straordinarie. Quanto alla propria situazione patrimoniale, dichiarava di essere impiegato part-time a tempo indeterminato presso la società con qualifica di Controparte_2
operaio e retribuzione mensile netta pari a circa 846,00 euro, e di non possedere beni immobili.
Il ricorso veniva trasmesso al Pubblico Ministero che rendeva il proprio parere in data 12/13.05.2025.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta depositata il 01.09.2025, aderiva alla domanda di Controparte_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio, riconoscendo la sussistenza dei presupposti di legge ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera b), della legge n. 898/1970, in quanto era intervenuta separazione giudiziale con sentenza passata in giudicato ed erano ampiamente decorsi i termini previsti per la proposizione della domanda di divorzio. Chiedeva, poi, che fossero confermate le condizioni relative ai rapporti personali tra genitori e figli, già stabilite in sede di separazione, in particolare l'affidamento condiviso dei figli minori e , con collocamento prevalente presso la Per_1 Per_2
madre, e la regolamentazione dei tempi di permanenza con il padre, come da ordinanza presidenziale del 10 settembre 2021 e sentenza n. 1473/2024.
Contestava, invece, la richiesta del ricorrente di modificare la ripartizione delle spese straordinarie, sostenendo che la propria condizione economica giustificava il mantenimento della quota del 70% a carico del padre. In particolare, rappresentava una situazione di grave difficoltà economica, derivante dalla propria disoccupazione e dall'assenza di redditi da lavoro, aggravata dalla presenza di due figli minori nati in data 11.02.2025 da una
3 successiva relazione, e dal fatto che il compagno non conviveva con lei né svolgeva attività lavorativa. Osservava, poi, che il canone di locazione dell'abitazione veniva pagato con l'assegno di inclusione, misura temporanea e incerta, e che ella viveva grazie al sostegno economico dei genitori. Sottolineava che, al contrario, il ricorrente risultava impiegato con contratto part-time presso la società anche se in Controparte_2
realtà continuava a svolgere attività lavorativa con orario pieno, percependo redditi superiori a quelli formalmente dichiarati;
inoltre, lo stesso aveva intrapreso una nuova convivenza stabile con una persona che esercitava attività lavorativa autonoma, circostanza che aveva migliorato la sua condizione economica e patrimoniale. Alla luce dell'incremento delle esigenze dei figli, legate alla loro crescita e al generale aumento del costo della vita, chiedeva che l'assegno a carico dell a titolo di Pt_1
contributo al mantenimento della prole già fissato nella misura complessiva mensile di € 250,00 da rivalutare annualmente, fosse adeguato ed aumentato a € 400,00 mensili complessivi, pari a € 200,00 per ciascun figlio, con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT. Rinunciava, invece, espressamente alla domanda di assegnazione della casa familiare e all'assegno divorzile, pur riconoscendo la funzione assistenziale, compensativa e perequativa di quest'ultimo. In via istruttoria, chiedeva l'ammissione di una consulenza tecnica d'ufficio e indagini patrimoniali al fine di accertare la reale situazione economica del ricorrente.
Con memoria ex art. 473 bis .17 comma 1 c.p.c. depositata il
15.09.2025 evidenziava che la si era Parte_1 CP_1
limitata a depositare attestazione ISEE che non costituiva prova sufficiente per dimostrare l'assenza di redditi e lamentava che la documentazione reddituale allegata dalla controparte era incompleta. Osservava, in ogni caso, che anche in sede di separazione la aveva dichiarato che CP_1
4 non aveva alcuna occupazione lavorativa stabile, sicché la sua situazione reddituale era rimasta immutata, mentre l'unico elemento di novità era la nascita di due gemelli da una sua successiva unione con altro uomo, circostanza che di per sé non poteva giustificare un aumento dell'assegno a carico del deducente per i figli nati dal matrimonio. Negava, poi, che egli svolgesse attività lavorativa a tempo pieno anziché a tempo parziale, rilevando che la medesima circostanza era stata allegata in sede di giudizio di separazione ed era rimasta priva di prova.
All'udienza del 09.10.2025 fissata ai sensi dell'art. 473 bis .21 c.p.c. il Giudice delegato esperiva il tentativo di conciliazione, che non riusciva.
In tale sede la dichiarava che l'assegno di inclusione, cui aveva CP_1
fatto riferimento in comparsa, era dell'importo di € 900,00 circa, mentre l'assegno unico per i due figli avuti con l' era pari a € 200,00 Pt_1
mensili, ma sottolineava che analoga somma percepiva anche l' , Pt_1
sempre a titolo di assegno unico, sicché lo stesso in sostanza pagava di tasca sua a titolo di mantenimento dei figli solo € 50,00; dichiarava che era disponibile a raggiungere un accordo di divorzio congiunto mediante la previsione di un assegno mensile di mantenimento per i due figli dell'importo complessivo di € 350,00 ed il 50 % delle spese straordinarie.
Il procuratore del ricorrente osservava che i minori vivevano per lungo tempo con il padre, sicché gli oneri di mantenimento diretto dei figli erano particolarmente elevati. L dichiarava che, in via transattiva, Pt_1
avrebbe potuto versare la somma di € 300,00 mensili oltre al 50 % delle spese straordinarie, mentre la dichiarava che l'assegno proposto CP_1
dalla controparte era eccessivamente esiguo.
Il Giudice delegato, ritenendo, quindi, che non vi fosse la necessità di provvedimenti provvisori e che la causa fosse matura per la decisione senza bisogno di assunzione di mezzi di prova, invitava i procuratori delle parti a
5 precisare le conclusioni e disponeva, quindi, la discussione orale della causa, all'esito della quale riservava di riferire al collegio per la decisione.
Ritiene il Collegio che la domanda proposta dal ricorrente, diretta ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da lui contratto con meriti accoglimento. Controparte_1
Come è noto, ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. b) legge n. 898/70, così come modificato dalla legge 55/2015 e successivamente dal D. Lgs.
149/2022, presupposto per la procedibilità della domanda di divorzio è che i coniugi abbiano già conseguito lo "status" di separati, il che, nell'ipotesi della separazione giudiziale, si realizza con il passaggio in giudicato della sentenza che contiene la pronuncia della separazione, mentre nella ipotesi della separazione consensuale è sufficiente l'emissione del provvedimento di omologa degli accordi di separazione, e che lo stato di separazione dei coniugi duri da un anno nel caso di separazione giudiziale o da sei mesi in caso di separazione consensuale e sia ininterrotto sin dall'udienza presidenziale nella quale il presidente del Tribunale, preso atto della impossibilità di una riconciliazione, abbia autorizzato i coniugi stessi a vivere separati.
Orbene, nel caso in esame è documentalmente provato che tra i coniugi è intervenuta separazione personale giudiziale con sentenza non definitiva n. 616/2022 del Tribunale di Messina, pubblicata l'08.04.2022 ed ormai irrevocabile e che dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento alla data di deposito del ricorso per divorzio è trascorso il periodo minimo per la procedibilità dell'azione. Il ricorrente ha, poi, dichiarato di non essersi riconciliato con la moglie dopo la separazione e, in ogni caso, va sottolineato che nei giudizi di divorzio, l'eccezione di sopravvenuta riconciliazione costituisce una eccezione “propria” che deve essere proposta ad istanza di parte (Cass. civ. 19/11/2010 n. 23510), mentre
6 nel caso in esame la resistente ha aderito alla domanda di divorzio, senza sollevare alcuna eccezione. Di fronte alle suddette risultanze processuali e stante che la comunione di vita materiale e spirituale fra i coniugi in questione non ha più nessuna possibilità di essere ricostituita, per non avere gli stessi manifestato alcuna intenzione in tal senso, la domanda va accolta e va dichiarata la cessazione degli effettui civili del matrimonio concordatario contratto in data 28 settembre 2011 a Taormina con atto trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al N. 171 parte 2 serie A - anno 2011.
Quanto ai provvedimenti relativi alla prole occorre tenere presente che quando, come nel caso in esame, vi sia già un provvedimento giurisdizionale definitivo che disciplina i rapporti tra i genitori con riferimento ai figli, la modifica delle precedenti statuizioni è consentita solamente nel caso in cui vi siano fatti sopravvenuti che giustifichino una revisione delle disposizioni vigenti. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito, infatti, che la disposizione contenuta nell'art. 337 quinquies c.c., secondo cui la revisione dei provvedimenti relativi alla prole è ammessa “in ogni tempo”, non incide sui presupposti della revisione stessa e l'esistenza di circostanze nuove costituisce, per principio generale, condizione implicita ma necessaria per procedere alla modifica delle statuizioni vigenti
(Cass. civ. 08.05.2013 n. 10720).
Nel caso in esame entrambe le parti non hanno allegato circostanze idonee a giustificare una revisione delle statuizioni vigenti relative ai rapporti di natura personale tra i genitori ed i due figli minori, due figli,
nata in data [...], e nato in data [...], che in Per_1 Per_2
sede di separazione sono stati affidati ad entrambi i genitori in maniera condivisa, prevedendo che gli stessi continuassero a convivere con la
7 madre, con facoltà del padre di vederli e tenerli con sé secondo quanto meglio specificato nella ordinanza presidenziale emessa in detto giudizio.
Riguardo, viceversa, ai rapporti patrimoniali concernenti il mantenimento della prole, entrambe le parti hanno chiesto una modifica delle statuizioni vigenti, in quanto ha affermato che le Parte_1
sperse straordinarie avrebbero dovuto essere ripartire tra i genitori in misura paritaria, anziché 30 % - 70 % come stabilito in sede di separazione, in ragione della nuova organizzazione di vita della resistente, che aveva instaurato relazione sentimentale con altro uomo, mentre CP_1
ha chiesto l'aumento dell'asse per il mantenimento ordinario della
[...]
prole, evidenziando che, da un lato, le esigenze dei figli erano aumentate e, dall'altro lato, che avendo lei avuto altri due figli dal una successiva unione, erano aumentati gli oneri che su dui lei gravavano per il mantenimento della prole e lei si trovava nella impossibilità di assicurare ai figli nati dalla unione con l , le essenziali esigenze di vita. Pt_1
L non ha, tuttavia, allegato circostanze idonee a Pt_1
giustificare una revisione delle statuizioni vigenti relative al riparto delle spese straordinarie tra i genitori. Si deve premettere che il legislatore, sia nella ipotesi in cui sia stato adottato il modello bigenitoriale di affidamento condiviso, sia nella ipotesi in cui sia stato adottato il modello monogenitoriale di affidamento esclusivo, ha stabilito nell'articolo 337 ter c.c., che il Giudice determina ''la misura e il modo con cui ciascuno [dei genitori] deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli' ed inoltre ''stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità''. Il legislatore non ha, invece, dato una definizione normativa di “spese straordinarie” che possono, però, essere individuate a contrario come tutte quelle spese non incluse nell'assegno periodico e la
8 cui inclusione in detto assegno si porrebbe in contrasto con il principio di proporzionalità indicato dal menzionato art. 337 c.c., introducendo nell'individuazione del contributo in favore della prole, una sorta di alea incompatibile con i principi che regolano la materia (Cass. civ. 08 giugno
2012, n. 9372; Cass. civ. 08.09.2014 n. 18869). In tema di riparto delle spese straordinarie per i figli è pacifico, poi, che il concorso dei genitori, separati o divorziati, o della cui responsabilità si discuta in procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio, non deve essere necessariamente fissato in misura pari alla metà per ciascuno, secondo il principio generale vigente in materia di debito solidale, ma in misura proporzionale al reddito di ognuno di essi, tenendo conto delle risorse di entrambi e della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti (Cass. civ. 19.11.2021 n. 35710).
Invero, l'unico elemento nuovo allegato dal ricorrente consiste nella costituzione da parte della di un nuovo nucleo familiare a CP_1
seguito della relazione sentimentale con tale dalla cui Persona_3
unione erano nati in data 11 febbraio 2025 due figli gemelli,
[...]
e Sennonché, la superiore circostanza non Per_4 Persona_5
incide in alcun modo sulla proporzionalità del contributo alle spese straordinarie da parte dei genitori, poiché non determina né una diminuzione delle risorse economiche dell , il quale ha Pt_1
affermato di continuare “a svolgere la medesima attività lavorativa con il medesimo inquadramento e percependo il medesimo reddito accertato nel periodo della separazione”, né un aumento delle risorse economiche della poiché, a prescindere dalla contestata circostanza se la stessa CP_1
abbia instaurato una vera e propria convivenza con il è Per_3
evidente che quest'ultimo non può essere chiamato a provvedere alle esigenze straordinarie relative ai figli nati da una precedente unione della
9 donna. Va osservato che la ha dichiarato nella comparsa di CP_1
costituzione ed ha ribadito all'udienza di comparizione di percepire l'assegno di inclusione, ma tale circostanza non può certamente essere considerata un elemento sopravvenuto idoneo ad incidere sulla proporzionalità del contributo a carico dei genitori per il mantenimento dei figli. Infatti, non solo l non ne ha fatto menzione nel ricorso Pt_1
introduttivo a fondamento della sua domanda, ma va anche osservato che non vi sono elementi di alcun tipo per potere affermare che la CP_1
non potesse contare su tale misura di sostegno del reddito anche alla data della pronuncia della sentenza di separazione (pubblicata il 07.06.2024), a nulla rilevando che di essa non si fa menzione in detta sentenza, operando comunque il principio secondo cui il giudicato copre sia il dedotto che il deducibile.
Alla stregua delle superiori considerazioni, la domanda avanzata dall di modifica della misura del riparto delle spese Pt_1
straordinarie va rigettata.
Viceversa, va accolta, per quanto di ragione, la domanda riconvenzionale avanzata dalla volta all'aumento dell'assegno CP_1
ordinario di mantenimenti per i figli.
E' pacifico che la ha avuto altri due figli, nati in data CP_1
11.02.2025 da una successiva unione. Tale fatto inevitabilmente incide sull'equilibrio economico delle parti, riducendo sotto diversi profili la possibilità per la di provvedere con proprie risorse al CP_1
mantenimento della prole. In primo luogo, va osservato che la formazione di una nuova famiglia, pur non legittimando di per sé una diminuzione del contributo per il mantenimento dei figli nati in precedenza, in quanto costituisce espressione di una scelta e non di una necessità e pur lasciando inalterata la consistenza degli obblighi nei confronti della prole (Cass. Sez.
10 I, 22.11.2000 n. 15065), nondimeno, incide sulle risorse del genitore tenuto al mantenimento dei figli nati da una nuova unione, soprattutto quando tale genitore abbia, come nel caso in esame, modeste capacità economiche, in quanto l'art. 316 bis c.c. pone il principio di parità di trattamento dei figli e ciò significa che la possibilità di provvedere alle esigenze dei figli nati in precedenza si riduce quando la sopravvenienza di ulteriori obblighi di mantenimento a seguito della nascita di nuovi figli non consenta di assicurare un uguale tenore di vita a tutti i figli (Cass. civ. 11.04.2011 n.
8227). In secondo luogo, va sottolineato che nella quantificazione del contributo a carico di entrambi i genitori per il mantenimento della prole si
è certamente tenuto conto, in applicazione del principio di proporzionalità sancito dall'art. 337 ter c.c., tanto dei redditi di Parte_1
quanto della capacità di produrre reddito di in quanto Controparte_1
l'art. 316 bis c.c., facendo riferimento alle capacità di lavoro professionale o casalingo tende a valorizzare le potenzialità reddituali dei genitori imponendo al Giudice di non fermarsi ad esaminare il reddito attuale (Cass.
8.11.1997 n. 11025). D'altronde, ciò emerge anche dall'esame della sentenza di separazione n. 1473/2024 pubbl. il 07/06/2024 dove si dava atto che la benché disoccupata, svolgeva “attività occasionale”. CP_1
Orbene, è evidente che, a seguito della nascita di due figli, ancora verosimilmente non svezzati, la possibilità per la di svolgere CP_1
anche solo in modo saltuario attività lavorativa occasionale si è drasticamente ridotta e di ciò bisogna tenere conto per assicurare ai figli il soddisfacimento dei loro bisogni primari.
Tenuto conto, allora, dei redditi delle parti e della circostanza che, comunque, l beneficia dell'assegno unico per i figli che va, Pt_1
pertanto, destinato al soddisfacimento delle esigenze dei minori, appare congruo rideterminare l'assegno posto a suo carico ed a favore di
11 a titolo di contributo al mantenimento della prole, con Controparte_1
decorrenza dal mese di settembre 2025 (data della domanda, coincidente con quella del deposito della comparsa di costituzione della resistente), in
€ 350,00 mensili, da rivalutare annualmente in base agli indici ISTAT e da corrispondere entro i primi cinque giorni di ogni mese.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno poste, pertanto, a carico di parte ricorrente. Le stesse, avuto riguardo alla natura ed entità della causa ed alla complessità delle questioni trattate, possono liquidarsi, sulla base dei parametri previsti dal D.M. 55/2014, così come modificati dal D.M. 147/2022 in complessivi € 3.809,00 per compensi, di cui € 851,00 per fase studio, € 602,00 per fase introduttiva, € 903,00 per fase istruttoria, ed € 1.453,00 per fase decisoria, oltre spese generali nella misura del 15 % sui compensi, I.V.A. e c.p.a.. Essendo parte resistente ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, il pagamento dette spese andrà effettuato in favore dell'Erario.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso da nei confronti di Parte_1
depositato presso la cancelleria di questo ufficio Controparte_1
giudiziario in data 18.04.2025, acquisito il parere del Pubblico Ministero, provvede come segue:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 28 settembre 2011 a Taormina con atto trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al N. 171 parte 2 serie A - anno 2011, tra nato a [...] il Parte_1
14/12/1984 e nata a [...] il [...]; Controparte_1
12 2) conferma le statuizioni vigenti relative all'affidamento della prole ed ai tempi di permanenza con entrambi i genitori;
3) rigetta la domanda avanzata da volta alla modifica Parte_1
della misura della partecipazione dei genitori alle spese straordinarie per i figli minori;
4) ridetermina, con decorrenza dal mese di settembre 2025, in € 350,00 mensili, l'assegno a carico di ed a favore di Parte_1
a titolo di contributo al mantenimento della prole, da Controparte_1
rivalutare annualmente in base agli indici ISTAT e da corrispondere entro i primi cinque giorni di ogni mese;
5) condanna al pagamento delle spese processuali, Parte_1
che liquida in complessivi € 3.809,00 per compensi, di cui € 851,00 per fase studio, € 602,00 per fase introduttiva, € 903,00 per fase istruttoria, ed € 1.453,00 per fase decisoria, oltre spese generali nella misura del 15
% sui compensi, I.V.A. e c.p.a.. Dispone che il pagamento delle suddette spese sia effettuato in favore dell'Erario;
6) ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di Taormina di procedere alla prescritta annotazione della sentenza e dispone che quest'ultima, al suo passaggio in giudicato, venga trasmessa in copia autentica al predetto Ufficiale di Stato Civile a cura della Cancelleria;
Così deciso in Messina nella camera di consiglio del 14/10/2025.
Il Presidente est. dott. Corrado Bonanzinga
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