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Sentenza 12 dicembre 2024
Sentenza 12 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 12/12/2024, n. 907 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 907 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 714/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ALESSANDRIA
Prima CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. ssa Antonella Dragotto Presidente dott. Giuseppe Bersani Giudice Relatore dott. Marco Bonci Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 714/2024 promossa da:
.f. nata MILANO (MI) 13/11/1979 difesa da avv. Parte_1 C.F._1
TEMPESTA DAVIDE e avv. RAFFAELLA GIUBILEO, elettivamente domiciliato presso lo studio del primo ricorrente contro nato il [...] a [...] c.f. Controparte_1 C.F._2 difesa dall'avv. FERRACANE PATRIZIA presso il cui studio è domiciliata resistente
con l'intervento del Pubblico Ministero – Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Alessandria;
CONCLUSIONI
Le parti hanno depositato conclusioni congiunte come di seguito riportato pagina 1 di 8 RICORRENTE e RESISTENTE.
“Il figlio minore viene affidato ad entrambi i genitori che continueranno ad esercitare Per_1
congiuntamente la potestà genitoriale con collocamento prevalente presso la madre. I genitori eserciteranno separatamente la responsabilità genitoriale relativamente alle questioni di ordinaria amministrazione ciascuno in via esclusiva nei periodi di permanenza del figlio presso di sé mentre eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale per tutte le decisioni di maggiore interesse per il figlio relative all'istruzione (a titolo esemplificativo la scelta degli istituti scolastici) all'educazione alla salute alla scelta della residenza abituale del minore nell'interesse esclusivo dello stesso tenendo conto delle capacità dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni di . Per_1
Il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio secondo il calendario di frequentazione i tempi e le Per_1
modalità di permanenza di seguito indicati: i) a fine settimana alternati dal sabato mattina 11:00 alla domenica pomeriggio 17:00 salvo condizioni meteorologiche che impediscono gli spostamenti (neve e pioggia intensa) con trasferimento del minore a carico della madre che permetterà a causa del padre.
ii) A fine settimana alternati rispetto al punto i) il padre si recherà alla residenza del minore il sabato o la domenica trascorrendo con lo stesso almeno tre ore;
iii) ogni 8 settimane regolamentate come sopra il minore trascorrerà un fine settimana da solo con la madre;
iv) trascorrerà il giorno di Natale Per_1
con la madre e il giorno 26 dicembre di ogni anno con il padre insieme alla madre;
v) per gli altri periodi di ferie estive ed ulteriori ponti i genitori si accorderanno di volta in volta per la gestione del figlio;
i genitori si impegnano nell'interesse esclusivo di a dialogare in maniera civile e collaborativa Per_1
tra di loro a scambiarsi con regolarità notizie sul figlio a consultarci sui problemi medici attività sportive attività scolastiche e a tutto quanto riguardi la vita la salute e l'educazione del minore;
il padre contribuirà al mantenimento del figlio corrispondendo alla madre entro il giorno 5 di Per_1
ogni mese tramite bonifico bancario un importo mensile di euro 200 per 12 mensilità (come per legge) da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat costo della vita oltre al pagamento di ragione del
50% delle spese extra assegno secondo le linee guida del tribunale di Alessandria oltre al 50% delle spese per il solo vestiario.
L'assegno unico universale per il figlio verrà trattenuto integralmente dalla madre. Per_1
I genitori si impegnano a dare il consenso ai rispettivi espatri apponendo le loro sottoscrizioni sui relativi documenti al fine di consentire ad entrambi di effettuare viaggi all'estero per qualsiasi voglia motivo con o senza il minore al seguito. Ogni viaggio che una parte farà con il figlio verrà comunicato all'altro con indicazione dei recapiti.”
pagina 2 di 8 Svolgimento del processo
Con ricorso ritualmente notificato per la regolamentazione dei rapporti del figlio nato da coppia non coniugata l'odierno ricorrente signor esponeva quanto segue: - lo stesso IGnor Parte_1
e la GN avevano avuto una relazione affettiva iniziata nel Parte_1 Controparte_1
2019, senza mai contrarre matrimonio, dalla quale era nato a [...], in data [...], il figlio , riconosciuto alla nascita dal padre;
la convivenza era cessata all'inizio del 2021 mentre Per_1 la relazione affettiva si è interrotta nel 2023; dalla nascita sino all'inizio del 2024 il IG. si Parte_1
recava a Alessandria durante i fine settimana per stare con il proprio figlio;
lo stesso pernottava presso l'abitazione dei genitori della IG.ra , ove vive la resistente ed il figlio;
il ricorrente aveva CP_1 Per_1
sempre provveduto a versare il contributo al mantenimento per;
evidenziava parte ricorrente che Per_1
era divenuto impossibile continuare con la frequentazione sopra descritta in quanto il pernottamento presso l'abitazione dei genitori della resistente non è più conciliabile con una civile convivenza con gli stessi;
esponeva di frequentare il figlio quattro/cinque ore il sabato o la domenica, in luoghi pubblici confidando nelle condizioni climatiche favorevoli;
il ricorrente riferiva di svolgere attività di barman a
Milano con un reddito di circa 1.400,00 euro mensili ed è proprietario dell'immobile in cui vive su cui è stato acceso un mutuo ipotecario con rateo mensile di Euro 346,71 con spese condominiali pari a circa euro 100,00 mensili.
Sulla scorta di tali premesse il ricorrente rassegnava la seguenti conclusioni: “CONDIZIONI 1- Il figlio minore viene affidato ad entrambi i genitori, che continueranno ad esercitare Per_1
congiuntamente la potestà genitoriale, con collocamento prevalente presso la madre. I genitori eserciteranno separatamente la responsabilità genitoriale relativamente alle questioni di ordinaria amministrazione, ciascuno in via esclusiva nei periodi di permanenza del figlio presso di sé, mentre eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale per tutte le decisioni di maggiore interesse per il figlio relative all'istruzione (a titolo esemplificativo, la scelta degli istituti scolastici), all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale del minore, nell'interesse esclusivo dello stesso, tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni di;
Per_1
2- Il padre, che svolge l'attività di barman, potrà vedere e tenere con sé il figlio , al termine del Per_1 periodo di inserimento e con l'ausilio dei professionisti che il Tribunale Vorrà indicare, secondo il calendario di frequentazione, i tempi e le modalità di permanenza di seguito indicati:
pagina 3 di 8 i- tutti i fine settimana, dal sabato mattina ore 10.00 alla domenica sera ore 20.00, con accompagnamento della madre al domicilio del padre al sabato e riaccompagnamento presso l'abitazione della madre alla domenica.
iii- durante le vacanze scolastiche natalizie ad anni alterni trascorrerà con ciascun genitore, un Per_1
periodo che va dal giorno di chiusura del nido/materna/istituto scolastico (indicativamente il giorno di chiusura degli istituti scolastici per le festività natalizie è il 23 dicembre) al 30 dicembre con l'uno e dal
31 dicembre al 6 gennaio compreso con l'altro; iv- durante le vacanze scolastiche pasquali trascorrerà il periodo intero delle vacanze con Per_1
ciascun genitore ad anni alterni;
v- durante le vacanze scolastiche estive trascorrerà due settimane di vacanza con il padre, Per_1
anche non consecutive, nel periodo estivo (indicativamente corrispondente alle vacanze scolastiche); i periodi di vacanza dovranno essere concordati tra i genitori entro il mese di aprile di ogni anno.
I genitori si impegnano ad essere telefonicamente reperibili nei giorni in cui avranno con sé al Per_1
fine di consentirgli di comunicare con l'altro genitore in qualsiasi momento e per qualsiasi necessità.
I genitori si impegnano a comunicarsi preventivamente e tempestivamente indirizzi e recapiti telefonici dei luoghi nei quali il figlio soggiornerà con ognuno di loro durante i periodi di vacanza.
3- I genitori si impegnano, nell'interesse esclusivo di , a dialogare, in maniera civile e Per_1
collaborativa, tra di loro, a scambiarsi con regolarità notizie sul figlio, a consultarsi su problemi medici, attività sportive, attività scolastiche e a tutto quanto riguardi la vita, la salute e l'educazione della minore.
4- Il padre contribuirà al mantenimento del figlio corrispondendo alla madre, entro il giorno 5 di Per_1 ogni mese, tramite bonifico bancario, un importo mensile di € 200,00, per dodici mensilità (come per legge), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat-costo della vita, oltre al pagamento in ragione del 50% delle spese extra assegno, secondo le linee guida del Tribunale di Alessandria.
5- L'assegno unico universale per il figlio verrà trattenuto integralmente dalla madre. Per_1
6- I genitori si impegnano a dare il consenso ai rispettivi espatri apponendo le loro sottoscrizioni sui relativi documenti, al fine di consentire ad entrambi di effettuare viaggi all'estero per qualsivoglia motivo con o senza il minore al seguito. Ogni viaggio che una parte farà con il figlio verrà comunicato all'altro con l'indicazione dei recapiti”.
Si costituiva nel giudizio la resistente rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis rejectis, all'esito della CTU nel caso in cui non si ravvisino cause ostative e/o limitative per pagina 4 di 8 l'esercizio del diritto di visita del padre affidare ad entrambi i genitori, che eserciteranno in Per_1
modo condiviso la responsabilità genitoriale sul medesimo, con collocazione presso la madre ove manterrà la residenza disporre che veda il papà secondo le modalità che saranno indicate all'esito della CTU previo un Per_1
percorso di incontri in luogo neutro con la presenza di educatori specializzati in sindrome da spettro autistico per la verifica della corretta instaurazione di un rapporto sereno e stabile tra minore e papà e minore e nonni paterni disporre che il padre versi alla madre, entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento del figlio la somma mensile di € 450,00, rivalutabile annualmente secondo l'indice Istat;
Disporre che le spese straordinarie necessarie ai figli minori siano sostenute in ragione del 50/100 da ciascun genitore secondo quanto disposto nel Protocollo 20/7/2016 in uso presso il Tribunale di
Alessandria (di cui si richiamano le disposizioni riguardanti gli oneri di concertazione, documentazione, modalità e termini di corresponsione ecc.), e segnatamente:
- spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo:
a) tasse, rette e assicurazioni scolastiche imposte da istituti ed università pubbliche;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico indicato dalla scuola ad inizio anno e riferiti al corso di studio seguito, anche nel caso di scuola privata;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) abbonamento trasporto pubblico;
- spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche, rette ed assicurazioni imposte da istituti privati;
b) tasse universitarie delle università private e università pubbliche, dopo il primo anno fuori corso;
c) corsi di specializzazione e master;
d) gite scolastiche con pernottamento;
e) corsi di recupero e lezioni private;
f) alloggio e relative utenze presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo:
a) un corso per attività extrascolastica (sportiva o di istruzione) all'anno e relativi accessori;
b) pre-scuola e doposcuola se necessitati da esigenze lavorative del genitore collocatario;
c) spese per la cura degli animali domestici presenti nel nucleo familiare e che restino presso il genitore collocatario dei figli, in ragione di preesistenti rapporti affettivi con i medesimi;
d) spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo;
pagina 5 di 8 e) spese per la patente;
- spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo:
a) corsi di istruzione, attività sportive, ludico-ricreative e pertinenti attrezzature ed abbigliamento oltre uno all'anno;
b) spese di custodia (babysitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia dei minori o del genitore;
c) viaggi e vacanze, trascorsi autonomamente dal figlio;
d) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
e) soggiorno estivo, di studio, sportivo, stage sportivi;
f) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione;
- spese medico-sanitarie, specificandosi che tutte le spese connotate dai caratteri della necessarietà o urgenza, non richiedono mai il preventivo accordo tra i genitori, altresì non richiedono il preventivo accordo i trattamenti sanitari, gli esami e le visite specialistiche prescritti del pediatra e/o dal medico di base, né i relativi tickets sanitari e spese farmaceutiche, in quanto prescritte e quindi con esclusione dei farmaci da banco. In ogni caso, tali spese verranno rimborsate a fronte di esibizione della relativa documentazione.
Vinte le spese lite”.
Con ordinanza del 2 luglio 2024 Il giudice disponeva CTU assegnando il seguente quesito: “descriva il CTU, previa acquisizione della documentazione prodotta dalle parti, nonché quella medica, sentite le terapiste che seguono il minore, previa osservazione e valutazione psicodiagnostica della struttura e della personalità del piccolo , del padre e all'osservazione psicologica della relazione del Per_1 minore col padre e con gli altri componenti della famiglia paterna: a) l'attuale condizione psicologica del minore le risorse di entrambi i genitori nello svolgimento delle funzioni genitoriali e di accudimento del minore in relazione alle esigenze di sviluppo psicofisico e affettivo del minore stesso, tenuto conto del suo stato di bimbo disabile, evidenziando eventuali ragioni di pregiudizio, le cause e i possibili rimedi;
indichi il percorso terapeutico che i genitori dovranno intraprendere, indicando le modalità e le tempistiche di svolgimento dello stesso sempre avendo quale priorità l'equilibrio psicofisico del minore;
indichi il CTU le modalità e le tempistiche con cui il padre potrà gradualmente entrare a far parte della vita del minore come figura di riferimento in aggiunta a quelle esistenti;
indichi il CTU le modalità con cui il padre potrà esercitare il diritto di visita tenuto conto dello stato di disabilità del minore avendo quale priorità l'equilibrio psicofisico dello stesso”.
pagina 6 di 8 Nel corso dell'udienza del 26 novembre 2024 le parti depositavano conclusioni congiunte ed il
Giudice riservava la causa per la decisone collegiale.
Motivi della decisione
Le parti sono giunte ad una regolamentazione condivisa in ordine all'affidamento, alla collocazione prevalente ed all'importo che il genitore non collocatario dovrà versare all'altro genitore a titolo di contributo al mantenimento del minore.
La somma stabilità dalle parti appare congrua al reddito ed alla situazione patrimoniale di entrambi anche in considerazione del fatto che il padre rinuncia in favore della madre alla quota del proprio assegno unico.
Le modalità di frequentazione del genitore collocatario appaiono inoltre adeguate a garantire in modo piena la bigenitorialità e possono, pertanto, essere ratificate dal Tribunale
Le spese devono essere compensate fra le parti come da accordi fra le stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede: dispone che
Il figlio minore venga affidato ad entrambi i genitori che continueranno ad esercitare Per_1
congiuntamente la potestà genitoriale con collocamento prevalente presso la madre. I genitori eserciteranno separatamente la responsabilità genitoriale relativamente alle questioni di ordinaria amministrazione ciascuno in via esclusiva nei periodi di permanenza del figlio presso di sé mentre eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale per tutte le decisioni di maggiore interesse per il figlio relative all'istruzione (a titolo esemplificativo la scelta degli istituti scolastici) all'educazione alla salute alla scelta della residenza abituale del minore nell'interesse esclusivo dello stesso tenendo conto delle capacità dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni di . Per_1
Dispone che
Il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio secondo il calendario di frequentazione i tempi e le Per_1
modalità di permanenza di seguito indicati: i) a fine settimana alternati dal sabato mattina 11:00 alla domenica pomeriggio 17:00 salvo condizioni meteorologiche che impediscono gli spostamenti (neve e pioggia intensa) con trasferimento del minore a carico della madre che permetterà a causa del padre.
pagina 7 di 8 ii) A fine settimana alternati rispetto al punto i) il padre si recherà alla residenza del minore il sabato o la domenica trascorrendo con lo stesso almeno tre ore;
iii) ogni 8 settimane regolamentate come sopra il minore trascorrerà un fine settimana da solo con la madre;
iv) trascorrerà il giorno di Natale Per_1
con la madre e il giorno 26 dicembre di ogni anno con il padre insieme alla madre;
v) per gli altri periodi di ferie estive ed ulteriori ponti i genitori si accorderanno di volta in volta per la gestione del figlio.
Il Tribunale prende atto che:
genitori si impegnano nell'interesse esclusivo di a dialogare in maniera civile e collaborativa tra Per_1
di loro a scambiarsi con regolarità notizie sul figlio a consultarci sui problemi medici attività sportive attività scolastiche e a tutto quanto riguardi la vita la salute e l'educazione del minore;
dispone che il padre contribuirà al mantenimento del figlio corrispondendo alla madre entro il giorno 5 di Per_1
ogni mese tramite bonifico bancario un importo mensile di euro 200 per 12 mensilità (come per legge) da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat costo della vita oltre al pagamento di ragione del
50% delle spese extra assegno secondo le linee guida del tribunale di Alessandria oltre al 50% delle spese per il solo vestiario. L'assegno unico universale per il figlio verrà trattenuto integralmente Per_1
dalla madre.
Il Tribunale prende atto che:
I genitori si impegnano a dare il consenso ai rispettivi espatri apponendo le loro sottoscrizioni sui relativi documenti al fine di consentire ad entrambi di effettuare viaggi all'estero per qualsiasi voglia motivo con o senza il minore al seguito. Ogni viaggio che una parte farà con il figlio verrà comunicato all'altro con indicazione dei recapiti.”
Spese compensate
Così deciso in Alessandria, lì 4 dicembre 2024
Il Giudice relatore
Dott. Giuseppe Bersani
Il Presidente
Dott. ssa Antonella Dragotto
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ALESSANDRIA
Prima CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. ssa Antonella Dragotto Presidente dott. Giuseppe Bersani Giudice Relatore dott. Marco Bonci Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 714/2024 promossa da:
.f. nata MILANO (MI) 13/11/1979 difesa da avv. Parte_1 C.F._1
TEMPESTA DAVIDE e avv. RAFFAELLA GIUBILEO, elettivamente domiciliato presso lo studio del primo ricorrente contro nato il [...] a [...] c.f. Controparte_1 C.F._2 difesa dall'avv. FERRACANE PATRIZIA presso il cui studio è domiciliata resistente
con l'intervento del Pubblico Ministero – Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Alessandria;
CONCLUSIONI
Le parti hanno depositato conclusioni congiunte come di seguito riportato pagina 1 di 8 RICORRENTE e RESISTENTE.
“Il figlio minore viene affidato ad entrambi i genitori che continueranno ad esercitare Per_1
congiuntamente la potestà genitoriale con collocamento prevalente presso la madre. I genitori eserciteranno separatamente la responsabilità genitoriale relativamente alle questioni di ordinaria amministrazione ciascuno in via esclusiva nei periodi di permanenza del figlio presso di sé mentre eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale per tutte le decisioni di maggiore interesse per il figlio relative all'istruzione (a titolo esemplificativo la scelta degli istituti scolastici) all'educazione alla salute alla scelta della residenza abituale del minore nell'interesse esclusivo dello stesso tenendo conto delle capacità dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni di . Per_1
Il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio secondo il calendario di frequentazione i tempi e le Per_1
modalità di permanenza di seguito indicati: i) a fine settimana alternati dal sabato mattina 11:00 alla domenica pomeriggio 17:00 salvo condizioni meteorologiche che impediscono gli spostamenti (neve e pioggia intensa) con trasferimento del minore a carico della madre che permetterà a causa del padre.
ii) A fine settimana alternati rispetto al punto i) il padre si recherà alla residenza del minore il sabato o la domenica trascorrendo con lo stesso almeno tre ore;
iii) ogni 8 settimane regolamentate come sopra il minore trascorrerà un fine settimana da solo con la madre;
iv) trascorrerà il giorno di Natale Per_1
con la madre e il giorno 26 dicembre di ogni anno con il padre insieme alla madre;
v) per gli altri periodi di ferie estive ed ulteriori ponti i genitori si accorderanno di volta in volta per la gestione del figlio;
i genitori si impegnano nell'interesse esclusivo di a dialogare in maniera civile e collaborativa Per_1
tra di loro a scambiarsi con regolarità notizie sul figlio a consultarci sui problemi medici attività sportive attività scolastiche e a tutto quanto riguardi la vita la salute e l'educazione del minore;
il padre contribuirà al mantenimento del figlio corrispondendo alla madre entro il giorno 5 di Per_1
ogni mese tramite bonifico bancario un importo mensile di euro 200 per 12 mensilità (come per legge) da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat costo della vita oltre al pagamento di ragione del
50% delle spese extra assegno secondo le linee guida del tribunale di Alessandria oltre al 50% delle spese per il solo vestiario.
L'assegno unico universale per il figlio verrà trattenuto integralmente dalla madre. Per_1
I genitori si impegnano a dare il consenso ai rispettivi espatri apponendo le loro sottoscrizioni sui relativi documenti al fine di consentire ad entrambi di effettuare viaggi all'estero per qualsiasi voglia motivo con o senza il minore al seguito. Ogni viaggio che una parte farà con il figlio verrà comunicato all'altro con indicazione dei recapiti.”
pagina 2 di 8 Svolgimento del processo
Con ricorso ritualmente notificato per la regolamentazione dei rapporti del figlio nato da coppia non coniugata l'odierno ricorrente signor esponeva quanto segue: - lo stesso IGnor Parte_1
e la GN avevano avuto una relazione affettiva iniziata nel Parte_1 Controparte_1
2019, senza mai contrarre matrimonio, dalla quale era nato a [...], in data [...], il figlio , riconosciuto alla nascita dal padre;
la convivenza era cessata all'inizio del 2021 mentre Per_1 la relazione affettiva si è interrotta nel 2023; dalla nascita sino all'inizio del 2024 il IG. si Parte_1
recava a Alessandria durante i fine settimana per stare con il proprio figlio;
lo stesso pernottava presso l'abitazione dei genitori della IG.ra , ove vive la resistente ed il figlio;
il ricorrente aveva CP_1 Per_1
sempre provveduto a versare il contributo al mantenimento per;
evidenziava parte ricorrente che Per_1
era divenuto impossibile continuare con la frequentazione sopra descritta in quanto il pernottamento presso l'abitazione dei genitori della resistente non è più conciliabile con una civile convivenza con gli stessi;
esponeva di frequentare il figlio quattro/cinque ore il sabato o la domenica, in luoghi pubblici confidando nelle condizioni climatiche favorevoli;
il ricorrente riferiva di svolgere attività di barman a
Milano con un reddito di circa 1.400,00 euro mensili ed è proprietario dell'immobile in cui vive su cui è stato acceso un mutuo ipotecario con rateo mensile di Euro 346,71 con spese condominiali pari a circa euro 100,00 mensili.
Sulla scorta di tali premesse il ricorrente rassegnava la seguenti conclusioni: “CONDIZIONI 1- Il figlio minore viene affidato ad entrambi i genitori, che continueranno ad esercitare Per_1
congiuntamente la potestà genitoriale, con collocamento prevalente presso la madre. I genitori eserciteranno separatamente la responsabilità genitoriale relativamente alle questioni di ordinaria amministrazione, ciascuno in via esclusiva nei periodi di permanenza del figlio presso di sé, mentre eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale per tutte le decisioni di maggiore interesse per il figlio relative all'istruzione (a titolo esemplificativo, la scelta degli istituti scolastici), all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale del minore, nell'interesse esclusivo dello stesso, tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni di;
Per_1
2- Il padre, che svolge l'attività di barman, potrà vedere e tenere con sé il figlio , al termine del Per_1 periodo di inserimento e con l'ausilio dei professionisti che il Tribunale Vorrà indicare, secondo il calendario di frequentazione, i tempi e le modalità di permanenza di seguito indicati:
pagina 3 di 8 i- tutti i fine settimana, dal sabato mattina ore 10.00 alla domenica sera ore 20.00, con accompagnamento della madre al domicilio del padre al sabato e riaccompagnamento presso l'abitazione della madre alla domenica.
iii- durante le vacanze scolastiche natalizie ad anni alterni trascorrerà con ciascun genitore, un Per_1
periodo che va dal giorno di chiusura del nido/materna/istituto scolastico (indicativamente il giorno di chiusura degli istituti scolastici per le festività natalizie è il 23 dicembre) al 30 dicembre con l'uno e dal
31 dicembre al 6 gennaio compreso con l'altro; iv- durante le vacanze scolastiche pasquali trascorrerà il periodo intero delle vacanze con Per_1
ciascun genitore ad anni alterni;
v- durante le vacanze scolastiche estive trascorrerà due settimane di vacanza con il padre, Per_1
anche non consecutive, nel periodo estivo (indicativamente corrispondente alle vacanze scolastiche); i periodi di vacanza dovranno essere concordati tra i genitori entro il mese di aprile di ogni anno.
I genitori si impegnano ad essere telefonicamente reperibili nei giorni in cui avranno con sé al Per_1
fine di consentirgli di comunicare con l'altro genitore in qualsiasi momento e per qualsiasi necessità.
I genitori si impegnano a comunicarsi preventivamente e tempestivamente indirizzi e recapiti telefonici dei luoghi nei quali il figlio soggiornerà con ognuno di loro durante i periodi di vacanza.
3- I genitori si impegnano, nell'interesse esclusivo di , a dialogare, in maniera civile e Per_1
collaborativa, tra di loro, a scambiarsi con regolarità notizie sul figlio, a consultarsi su problemi medici, attività sportive, attività scolastiche e a tutto quanto riguardi la vita, la salute e l'educazione della minore.
4- Il padre contribuirà al mantenimento del figlio corrispondendo alla madre, entro il giorno 5 di Per_1 ogni mese, tramite bonifico bancario, un importo mensile di € 200,00, per dodici mensilità (come per legge), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat-costo della vita, oltre al pagamento in ragione del 50% delle spese extra assegno, secondo le linee guida del Tribunale di Alessandria.
5- L'assegno unico universale per il figlio verrà trattenuto integralmente dalla madre. Per_1
6- I genitori si impegnano a dare il consenso ai rispettivi espatri apponendo le loro sottoscrizioni sui relativi documenti, al fine di consentire ad entrambi di effettuare viaggi all'estero per qualsivoglia motivo con o senza il minore al seguito. Ogni viaggio che una parte farà con il figlio verrà comunicato all'altro con l'indicazione dei recapiti”.
Si costituiva nel giudizio la resistente rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis rejectis, all'esito della CTU nel caso in cui non si ravvisino cause ostative e/o limitative per pagina 4 di 8 l'esercizio del diritto di visita del padre affidare ad entrambi i genitori, che eserciteranno in Per_1
modo condiviso la responsabilità genitoriale sul medesimo, con collocazione presso la madre ove manterrà la residenza disporre che veda il papà secondo le modalità che saranno indicate all'esito della CTU previo un Per_1
percorso di incontri in luogo neutro con la presenza di educatori specializzati in sindrome da spettro autistico per la verifica della corretta instaurazione di un rapporto sereno e stabile tra minore e papà e minore e nonni paterni disporre che il padre versi alla madre, entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento del figlio la somma mensile di € 450,00, rivalutabile annualmente secondo l'indice Istat;
Disporre che le spese straordinarie necessarie ai figli minori siano sostenute in ragione del 50/100 da ciascun genitore secondo quanto disposto nel Protocollo 20/7/2016 in uso presso il Tribunale di
Alessandria (di cui si richiamano le disposizioni riguardanti gli oneri di concertazione, documentazione, modalità e termini di corresponsione ecc.), e segnatamente:
- spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo:
a) tasse, rette e assicurazioni scolastiche imposte da istituti ed università pubbliche;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico indicato dalla scuola ad inizio anno e riferiti al corso di studio seguito, anche nel caso di scuola privata;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) abbonamento trasporto pubblico;
- spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche, rette ed assicurazioni imposte da istituti privati;
b) tasse universitarie delle università private e università pubbliche, dopo il primo anno fuori corso;
c) corsi di specializzazione e master;
d) gite scolastiche con pernottamento;
e) corsi di recupero e lezioni private;
f) alloggio e relative utenze presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo:
a) un corso per attività extrascolastica (sportiva o di istruzione) all'anno e relativi accessori;
b) pre-scuola e doposcuola se necessitati da esigenze lavorative del genitore collocatario;
c) spese per la cura degli animali domestici presenti nel nucleo familiare e che restino presso il genitore collocatario dei figli, in ragione di preesistenti rapporti affettivi con i medesimi;
d) spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo;
pagina 5 di 8 e) spese per la patente;
- spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo:
a) corsi di istruzione, attività sportive, ludico-ricreative e pertinenti attrezzature ed abbigliamento oltre uno all'anno;
b) spese di custodia (babysitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia dei minori o del genitore;
c) viaggi e vacanze, trascorsi autonomamente dal figlio;
d) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
e) soggiorno estivo, di studio, sportivo, stage sportivi;
f) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione;
- spese medico-sanitarie, specificandosi che tutte le spese connotate dai caratteri della necessarietà o urgenza, non richiedono mai il preventivo accordo tra i genitori, altresì non richiedono il preventivo accordo i trattamenti sanitari, gli esami e le visite specialistiche prescritti del pediatra e/o dal medico di base, né i relativi tickets sanitari e spese farmaceutiche, in quanto prescritte e quindi con esclusione dei farmaci da banco. In ogni caso, tali spese verranno rimborsate a fronte di esibizione della relativa documentazione.
Vinte le spese lite”.
Con ordinanza del 2 luglio 2024 Il giudice disponeva CTU assegnando il seguente quesito: “descriva il CTU, previa acquisizione della documentazione prodotta dalle parti, nonché quella medica, sentite le terapiste che seguono il minore, previa osservazione e valutazione psicodiagnostica della struttura e della personalità del piccolo , del padre e all'osservazione psicologica della relazione del Per_1 minore col padre e con gli altri componenti della famiglia paterna: a) l'attuale condizione psicologica del minore le risorse di entrambi i genitori nello svolgimento delle funzioni genitoriali e di accudimento del minore in relazione alle esigenze di sviluppo psicofisico e affettivo del minore stesso, tenuto conto del suo stato di bimbo disabile, evidenziando eventuali ragioni di pregiudizio, le cause e i possibili rimedi;
indichi il percorso terapeutico che i genitori dovranno intraprendere, indicando le modalità e le tempistiche di svolgimento dello stesso sempre avendo quale priorità l'equilibrio psicofisico del minore;
indichi il CTU le modalità e le tempistiche con cui il padre potrà gradualmente entrare a far parte della vita del minore come figura di riferimento in aggiunta a quelle esistenti;
indichi il CTU le modalità con cui il padre potrà esercitare il diritto di visita tenuto conto dello stato di disabilità del minore avendo quale priorità l'equilibrio psicofisico dello stesso”.
pagina 6 di 8 Nel corso dell'udienza del 26 novembre 2024 le parti depositavano conclusioni congiunte ed il
Giudice riservava la causa per la decisone collegiale.
Motivi della decisione
Le parti sono giunte ad una regolamentazione condivisa in ordine all'affidamento, alla collocazione prevalente ed all'importo che il genitore non collocatario dovrà versare all'altro genitore a titolo di contributo al mantenimento del minore.
La somma stabilità dalle parti appare congrua al reddito ed alla situazione patrimoniale di entrambi anche in considerazione del fatto che il padre rinuncia in favore della madre alla quota del proprio assegno unico.
Le modalità di frequentazione del genitore collocatario appaiono inoltre adeguate a garantire in modo piena la bigenitorialità e possono, pertanto, essere ratificate dal Tribunale
Le spese devono essere compensate fra le parti come da accordi fra le stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede: dispone che
Il figlio minore venga affidato ad entrambi i genitori che continueranno ad esercitare Per_1
congiuntamente la potestà genitoriale con collocamento prevalente presso la madre. I genitori eserciteranno separatamente la responsabilità genitoriale relativamente alle questioni di ordinaria amministrazione ciascuno in via esclusiva nei periodi di permanenza del figlio presso di sé mentre eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale per tutte le decisioni di maggiore interesse per il figlio relative all'istruzione (a titolo esemplificativo la scelta degli istituti scolastici) all'educazione alla salute alla scelta della residenza abituale del minore nell'interesse esclusivo dello stesso tenendo conto delle capacità dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni di . Per_1
Dispone che
Il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio secondo il calendario di frequentazione i tempi e le Per_1
modalità di permanenza di seguito indicati: i) a fine settimana alternati dal sabato mattina 11:00 alla domenica pomeriggio 17:00 salvo condizioni meteorologiche che impediscono gli spostamenti (neve e pioggia intensa) con trasferimento del minore a carico della madre che permetterà a causa del padre.
pagina 7 di 8 ii) A fine settimana alternati rispetto al punto i) il padre si recherà alla residenza del minore il sabato o la domenica trascorrendo con lo stesso almeno tre ore;
iii) ogni 8 settimane regolamentate come sopra il minore trascorrerà un fine settimana da solo con la madre;
iv) trascorrerà il giorno di Natale Per_1
con la madre e il giorno 26 dicembre di ogni anno con il padre insieme alla madre;
v) per gli altri periodi di ferie estive ed ulteriori ponti i genitori si accorderanno di volta in volta per la gestione del figlio.
Il Tribunale prende atto che:
genitori si impegnano nell'interesse esclusivo di a dialogare in maniera civile e collaborativa tra Per_1
di loro a scambiarsi con regolarità notizie sul figlio a consultarci sui problemi medici attività sportive attività scolastiche e a tutto quanto riguardi la vita la salute e l'educazione del minore;
dispone che il padre contribuirà al mantenimento del figlio corrispondendo alla madre entro il giorno 5 di Per_1
ogni mese tramite bonifico bancario un importo mensile di euro 200 per 12 mensilità (come per legge) da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat costo della vita oltre al pagamento di ragione del
50% delle spese extra assegno secondo le linee guida del tribunale di Alessandria oltre al 50% delle spese per il solo vestiario. L'assegno unico universale per il figlio verrà trattenuto integralmente Per_1
dalla madre.
Il Tribunale prende atto che:
I genitori si impegnano a dare il consenso ai rispettivi espatri apponendo le loro sottoscrizioni sui relativi documenti al fine di consentire ad entrambi di effettuare viaggi all'estero per qualsiasi voglia motivo con o senza il minore al seguito. Ogni viaggio che una parte farà con il figlio verrà comunicato all'altro con indicazione dei recapiti.”
Spese compensate
Così deciso in Alessandria, lì 4 dicembre 2024
Il Giudice relatore
Dott. Giuseppe Bersani
Il Presidente
Dott. ssa Antonella Dragotto
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