Ordinanza cautelare 20 ottobre 2023
Accoglimento
Sentenza 31 gennaio 2025
Decreto collegiale 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 31/01/2025, n. 788 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 788 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00788/2025REG.PROV.COLL.
N. 07237/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7237 del 2023, proposto dal sig. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Ragnoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ufficio Territoriale del Governo RE, Ministero dell'Interno, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di RE (Sezione Prima) n. 00668/2023, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Ufficio Territoriale del Governo RE e del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 gennaio 2025 il Cons. Giovanni Pescatore e viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Nell'ambito dell'emersione di cui al D.L. 34 del 19 maggio 2020, il Sig. -OMISSIS- presentava domanda di emersione a favore del Sig. -OMISSIS-.
2. La domanda veniva respinta in ragione:
a) della presenza di un secondo lavoratore assunto dal medesimo datore di lavoro con la precedente procedura di emersione e non ancora licenziato alla data di presentazione della nuova domanda;
b) della carenza reddituale del datore di lavoro;
c) della mancata indicazione dell'inquadramento contrattuale.
3. Avverso il succitato provvedimento di rigetto veniva proposto ricorso in sede giurisdizionale nel quale si evidenziava, nell’ordine:
i) che il precedente lavoratore aveva cessato di fatto il rapporto di lavoro nel 2015, sebbene la comunicazione all'I.N.P.S. di tale interruzione fosse avvenuta solo in data 30 giugno 2021. Veniva nondimeno prodotto l'estratto conto I.N.P.S. del precedente lavoratore dal quale risultava che questi sin dal 5 settembre 2014 era alle dipendenze di un altro datore di lavoro e non più alle dipendenze del Sig. -OMISSIS-, anche perché non risultavano versamenti contributivi a decorrere da quella data;
ii) che nel preavviso di rigetto lo stesso Ispettorato del Lavoro aveva evidenziato l’avvenuta percezione da parte del datore di lavoro, nell'anno di imposta 2019, di un reddito pari ad € 34.997,80, quindi ben al di sopra della soglia massima di 27.000 euro;
iii) che vi era stata un'omissione sull'inquadramento contrattuale e che comunque il lavoratore era assunto come collaboratore di livello B con un reddito mensile di € 550,00.
4. Con ordinanza n. 736/2022 (confermata in sede di appello cautelare con provvedimento n. 5718/2022) il T.A.R. RE rigettava l'istanza cautelare sposando le argomentazioni dello S.U.I. in ordine alla carenza reddituale a fronte di due rapporti di lavoro ancora in essere al momento della presentazione della domanda di emersione.
5. Una volta informato dell'esito del giudizio cautelare, il datore di lavoro comunicava che nel suo nucleo familiare vi erano due figli percettori di reddito e che dunque, per questa ragione, il reddito complessivo del nucleo familiare era idoneo a sostenere i costi, retributivi e contributivi, di due dipendenti.
In particolare, nel 2019 il reddito complessivo del nucleo familiare risultava pari ad € 60.953,03, quindi superiore al doppio della soglia di reddito di 27.000,00 euro fissata per l'assunzione di un unico dipendente, ed era così determinato:
CUD 2020 -OMISSIS- (All. 3) € 34.997.80
CUD 2020 -OMISSIS- -OMISSIS-” (All. 4) € 14.951,99
CUD 2020 -OMISSIS- -OMISSIS-(All. 5) € 2.530,86
CUD 2020 -OMISSIS- -OMISSIS-(All. 6) € 6.379,29
CUD 2020 -OMISSIS- -OMISSIS- (All. 7) € 1.153,28
CUD 2020 -OMISSIS- -OMISSIS- (All. 8) € 939,81.
6. Alla luce della nuova situazione sopra descritta in data 21 dicembre 2022 veniva prima presentata una richiesta di riesame allo S.U.I. e successivamente veniva presentata una nuova richiesta cautelare ex 4 art. 58 c.p.a., richiesta quest’ultima che veniva dapprima respinta dal T.A.R. di RE con l'ordinanza 68/2023, quindi accolta in sede di appello cautelare con l'ordinanza -OMISSIS-/2023, così motivata: “..diversamente da quanto rilevato dal giudice di primo grado, l’appellante ha prodotto elementi di fatto nuovi come consentito dal citato art. 58 c.p.a. in relazione ad una questione dedotta con l’atto introduttivo del giudizio...” .
7. Il giudizio di merito di primo grado si concludeva tuttavia con la pronuncia reiettiva n. -OMISSIS-del 2023 così motivata:
“...13. Il Collegio ritiene che il ricorso sia infondato e debba essere respinto, anche considerando - secondo l’autorevole indicazione del giudice di appello – gli elementi di fatto nuovi dedotti dal ricorrente nella domanda di riesame ex art. 58 c.p.a. dell’ordinanza cautelare n. 736 del 2022 ...”; “...13.4 … tali elementi reddituali non possano essere presi in considerazione ai fini dell’integrazione del reddito del datore di lavoro, e, quindi, dell’accoglimento della domanda di emersione. Va infatti osservato che in atti sono state allegate le dichiarazioni con cui i due figli conviventi del datore di lavoro dichiarano di essere disponibili ad integrare con il proprio reddito quello del proprio genitore relativamente alla domanda di emersione presentata da quest’ultimo in favore dell’odierno ricorrente. Tali dichiarazioni, tuttavia, sono state sottoscritte in data 19 dicembre 2022, quindi in data successiva, non soltanto alla domanda di emersione, ma allo stesso provvedimento impugnato (adottato in data 17 marzo 2022 e notificato il 4 aprile 2022). In sostanza, le dichiarazioni sono state rese soltanto dopo il rigetto da parte del giudice di appello della domanda cautelare del ricorrente (ordinanza Consiglio di Stato n. 5718 del 7 dicembre 2022), all’evidente fine, meramente strumentale, di sanare in corso di causa l’accertata carenza del requisito reddituale del datore di lavoro richiesto dalla normativa di emersione. 13.5. I requisiti di legge per l’accoglimento della domanda di emersione devono sussistere al momento della presentazione della domanda e persistere alla data di adozione del provvedimento conclusivo; nel caso di specie, alla data di presentazione della domanda di emersione e a quelle di adozione e notifica del provvedimento conclusivo, è documentato che il datore di lavoro richiedente non possedesse la capacità reddituale richiesta per l’assunzione di un secondo lavoratore straniero, essendo il suo reddito (pari a circa 35.000 euro) inferiore alla soglia di legge di € 54.000,00 (€ 27.000,00 x 2) e non potendo computarsi nel reddito del nucleo familiare quello dei suo figli, in assenza - a quelle date - delle dichiarazioni formali di impegno dei medesimi a contribuire al reddito del proprio genitore ai fini di tale (seconda) emersione; dichiarazioni rese soltanto in data successiva al provvedimento di diniego, e che come tali vanno ritenute giuridicamente inconferenti ai fini del sindacato di legittimità dell’atto impugnato, da condursi alla stregua del principio tempus regit actum...” .
8. In questa sede l’appellante -OMISSIS- censura l’erroneità della pronuncia impugnata osservando che:
-- la necessità di allegazione della dichiarazione di consenso dei familiari all'integrazione del reddito non trova nessun fondamento normativo, né nell'art. 103 del D.L. 34/2020, né tanto meno nel decreto interministeriale di attuazione, poiché in nessuna di queste fonti se ne fa menzione;
-- il comma 2° del decreto attuativo del D.L. 34/2020 fa riferimento al reddito complessivo del nucleo familiare, da intendersi come famiglia anagrafica, prevedendo poi l'ulteriore possibilità di un’integrazione del reddito al di fuori della famiglia anagrafica limitatamente però ai familiari entro il secondo grado; dunque, era dovere dell'Amministrazione prendere in considerazione motu proprio , tramite le verifiche dell'Ispettorato del Lavoro, l'intero reddito del nucleo familiare anagrafico, trattandosi peraltro di dato preesistente alla presentazione della domanda di emersione e persistente alla data di conclusione del procedimento;
-- in ogni caso la tardività della allegazione documentale, anche laddove dovesse ritenersi rilevante, è giustificata dalle parziali informazioni rese al lavoratore dal datore di lavoro e quindi dalla necessità, insorta solo nel corso del procedimento, di integrare gli elementi reddituali alla luce della sopravvenuta (e precedentemente non conosciuta) esistenza di altro rapporto di lavoro, la cui interruzione non era stata ancora formalmente comunicata.
9. L’istanza cautelare è stata accolta con ordinanza n. -OMISSIS-del 2023 che ha motivatamente sollecitato un riesame da parte dell’Amministrazione della richiesta di emersione. Il riesame è stato declinato con provvedimento del 13 novembre 2023 recante la seguente motivazione: “ la stessa non può trovare accoglimento in quanto non risultano essere state prodotte ulteriori e diverse argomentazioni rispetto a quelle già prodotte in sede di giudizio ed oggetto della Sentenza del TAR di RE datata 12 Luglio 2023 ”.
10. La causa è infine giunta in decisione all’udienza pubblica del 30 gennaio 2025.
11. L’appello è fondato.
Come già rilevato da questa Sezione in fase cautelare, “da una piana lettura del provvedimento impugnato in prime cure emerge con evidenza che l’Amministrazione ha fatto tamquam non esset degli elementi e della documentazione prodotti dall’odierno appellante a seguito del preavviso di rigetto, i quali facevano riferimento a fatti - la cessazione del rapporto di lavoro con l’altro dipendente e il dato reddituale del nucleo familiare del richiedente - certamente anteriori alla domanda di emersione, fornendo anche una spiegazione dell’anomalo andamento subito dall’iter procedimentale (sul che l’Amministrazione non risulta essersi mai pronunciata) ”.
Dunque, lo straniero per un verso ha motivatamente giustificato la ritardata allegazione degli elementi istruttori innanzi rappresentati e, per altro verso, ha tracciato un quadro di dati fattuali e reddituali certamente valutabili sotto il profilo della loro coerenza temporale con la domanda di emersione e contenutisticamente idonei alla integrazione dei presupposti necessari al buon esito del procedimento.
12. Per quanto esposto, l’appello va accolto e, in riforma della sentenza impugnata, va annullato il diniego gravato in primo grado, dal che consegue l’obbligo conformativo dell’Amministrazione di dare seguito all’istanza prendendo in esame la totalità degli elementi istruttori allegati dal ricorrente, in stretta aderenza alle indicazioni di questa pronuncia.
13. Sussistono giusti motivi per compensare le spese del doppio grado di giudizio, tenuto conto della peculiarità della vicenda.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, in riforma della sentenza impugnata, annulla il diniego gravato in primo grado ai sensi e per gli effetti di cui in motivazione.
Spese del doppio grado di giudizio compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Stefania Santoleri, Presidente FF
Giovanni Pescatore, Consigliere, Estensore
Nicola D'Angelo, Consigliere
Ezio Fedullo, Consigliere
Antonio Massimo Marra, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Pescatore | Stefania Santoleri |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.