Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Campobasso, sez. I, sentenza 22/12/2025, n. 393 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Campobasso |
| Numero : | 393 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00393/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00208/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 208 del 2025, proposto dalla sig.ra ER AR, rappresentata e difesa dall'avvocato Sara Salviani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Campobasso, via Insorti D'Ungheria, n.74;
per l'ottemperanza
del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Larino n. 20/2024 dell’11.01.2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;
Vista la memoria del 15.12.2025 con la quale la parte ricorrente ha dichiarato, per parte sua, l'intervenuta cessazione della materia del contendere;
Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 il dott. GI LA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che:
- l’odierno ricorso è stato proposto dalla sig.ra ER AR per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Larino n. 20/2024 dell’11.01.2024, che aveva condannato l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Direzione Interregionale Puglia Basilicata e Molise al pagamento, a titolo di risarcimento del danno, in favore della stessa interessata, della somma di € 4.009,62 oltre interessi, nonché alla refusione delle spese di quel giudizio, liquidate complessivamente in € 3264,00;
- in resistenza al ricorso in epigrafe si è costituita in giudizio l’Avvocatura Distrettuale dello Stato, la quale ha allegato l’avvenuto pagamento da parte dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di quanto dovuto, instando quindi per la compensazione delle nuove spese di lite;
Rilevato, altresì, che:
- con ulteriore memoria la parte ricorrente ha riconosciuto da ultimo la cessazione della materia del contendere, rappresentando che, nelle more del giudizio, l’Agenzia debitrice aveva provveduto al pagamento di quanto dovuto; la parte ricorrente ha però insistito per il favore delle spese, evidenziando che il pagamento era intervenuto solo dopo la proposizione del ricorso;
- la difesa erariale, con la produzione da ultimo depositata in giudizio, ha comprovato l’avvenuta integrale ottemperanza del giudicato con il pagamento di quanto dovuto (cfr. la produzione della difesa erariale del 15.12.2025);
- alla camera di consiglio del 17.12.2025 i difensori delle parti convergevano sul punto della cessata materia del contendere: la parte ricorrente insisteva tuttavia per il favore delle spese, delle quali la difesa erariale chiedeva invece la compensazione; la causa è stata infine trattenuta in decisione;
Considerato che il ricorso risulta ammissibile quanto ai presupposti dell’intrapresa azione di ottemperanza, avuto riguardo sia al passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Larino qui azionata (come da attestazione della cancelleria del 7.01.2025), sia alla ricomprensione del provvedimento ottemperando, una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, fra i provvedimenti le cui statuizioni rimaste ineseguite possono trovare attuazione con il rimedio dell’ottemperanza ai sensi dell’art. 112, c. 1, lett. c) cod. proc. amm. (difatti, quest’ultimo è previsto proprio “ al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato ”);
Reputato, altresì, che la produzione intervenuta nel corso del giudizio, così come le convergenti conclusioni delle parti in udienza, rendono effettivamente doverosa la conclusione della sopraggiunta cessazione della materia del contendere tra le parti, ai sensi dell’art. 34, comma 5, del cod. proc. amm., essendo emerso come la pretesa che era stata azionata nel presente giudizio ha trovato, nel frattempo, spontanea e completa esecuzione;
Ritenuto, ciò nondimeno, che le spese processuali debbano essere poste a carico della parte resistente, tenuto conto del fatto che l’ottemperanza dovuta ha avuto luogo solo dopo la -e a seguito della- proposizione dell’odierno ricorso;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna l’Agenzia delle Entrate e dei Monopoli al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese di giudizio, che liquida in complessivi € 1.000,00, oltre agli altri accessori dovuti per legge e al rimborso del contributo unificato versato, somme tutte da distrarsi in favore dell’antescritto difensore dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Campobasso nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IC Gaviano, Presidente
GI LA, Referendario, Estensore
Sergio Occhionero, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| GI LA | IC Gaviano |
IL SEGRETARIO