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Sentenza 19 novembre 2024
Sentenza 19 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 19/11/2024, n. 1274 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1274 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2024 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LATINA Sezione Lavoro
Il Tribunale di Latina, in persona del giudice dott.ssa Angela Orecchio, viste le note di trattazione scritta della causa depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al numero R.G. 347 dell'anno 2023 vertente
TRA
difesa dall'Avv. FONTANA GIOVANNI, Parte_1
ricorrente
E
difesa dall'Avv. VALLERIANI Controparte_1
MASSIMO, convenuto
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 31.01.2023, la parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio dinanzi all'intestato Tribunale l' deducendo: Parte_2
- di prestare attività lavorativa alle dipendenze dell'azienda resistente quale Dirigente
Medico Radiologo presso l'Ospedale di Formia;
- di aver svolto, per il periodo compreso dal 04.02.2021 al 31.12.2022, n. 110 turni di guardia notturni a servizio del pronto soccorso e di aver ricevuto per essi la retribuzione di euro 100,00 per turno;
1 - che, per la medesima tipologia di turni di guardia notturni prestati al pronto soccorso,
l'azienda sanitaria convenuta aveva però riconosciuto ai radiologi operanti presso il nosocomio di una remunerazione maggiore, pari ad euro 120,00, facendo solo per CP_1 questi ultimi corretta applicazione dell'art. 26, comma 5, del CCNL Area Sanità 19.12.2019, entrato in vigore dal 1.01.2020;
- che la prestazione lavorativa disimpegnata dai radiologi di nei turni di guardia CP_1
notturna era la medesima di quella svolta dai radiologi di Formia, i quali infatti avevano sempre operato in misura prevalente al servizio del pronto soccorso e, per la restante parte, per altre emergenze comunque segnalate dai reparti;
- che il servizio di radiologia doveva ritenersi connesso ed indispensabile al pronto soccorso, infatti presso l'ospedale di Formia il servizio di radiologia, logisticamente contiguo al pronto soccorso, operava 24 ore su 24.
Censurata la disparità di trattamento tra dipendenti o comunque l'errata interpretazione dell'art. 26, comma 5, del CCNL applicato al rapporto, rassegnava infine le seguenti conclusioni:
“dichiarare che al ricorrente spetta, per ogni turno di guardia notturno un compenso parti ad euro
120,00; condannare la a corrispondere tale compenso sia per i turni effettuati (pari fino a Parte_3 dicembre 2022 ad un totale di euro 2.200,00 oltre eventuali trattenute ed oneri di legge) sia per quelli futuri;
”
Il tutto con vittoria delle spese di lite.
Si costituiva in giudizio l' , chiedendo preliminarmente la riunione Parte_2
con altri giudizi pendenti innanzi all'intestato tribunale e nel merito sostenendo che l'erogazione della remunerazione maggiorata di euro 120,00 rivendicata dalla parte ricorrente richiedeva a ben vedere lo svolgimento e la collocazione dell'intero turno di guardia notturno nel servizio di Pronto Soccorso, requisito però non sussistente nel caso di specie, nel quale l'istante “svolge principalmente l'attività nel proprio reparto e solo all'occorrenza a supporto del Pronto Soccorso”. Argomentata la propria impostazione interpretativa mediante richiamo di alcuni orientamenti applicativi dell' , CP_2
concludeva per l'integrale reiezione del ricorso, con il favore delle spese.
2 All'udienza del 07.11.2023 veniva disposta l'acquisizione del verbale di udienza del
17.10.2023 r.g. 2733/2022 avente ad oggetto le dichiarazioni rese dal teste Tes_1
di cui è stata chiesta l'escussione anche nel presente giudizio relativamente alle
[...] medesime circostanze ivi dedotte.
Istruita documentalmente, la causa veniva decisa con sentenza depositata telematicamente.
La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nonché sulla scorta del criterio della “ragione più liquida”, in forza del quale la causa può essere definita sulla base di una questione ritenuta di più agevole soluzione – anche se logicamente subordinata – senza che sia necessario esaminare previamente le altre (v.
Cass. sez. VI-L ord. 28/05/2014, n. 12002), persino qualora si tratti di questioni aventi natura pregiudiziale (v. in questo senso Cass. sez. un. 9936/14).
Preliminarmente, si osserva che non si è ritenuto di dare corso alla richiesta di riunione dei diversi procedimenti pendenti innanzi all'intestato Tribunale in quanto ritenuta ostativa rispetto alla celerità dell'iter processuale che ha invece seguito autonomamente ciascuna causa.
Nel merito, ritiene il giudicante di prestare piena adesione alle valutazioni spese da altro
Giudice della Sezione precedentemente pronunciatosi su analoga questione (Dott.
Costume, Sentenze n. 1166/2024 e n. 1165/2024 del 29.10.2024) e le cui motivazioni devono qui intendersi integralmente richiamate ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.
1.Ed invero, il ricorso è meritevole di accoglimento nei limiti di seguito esposti.
2. La controversia in esame non può esimere il Tribunale dalla preliminare analisi del comma 5 dell'art. 26 del CCNL Area Sanità del 19.12.2019 per poi vagliare, conseguentemente, in quale delle due tipologie di servizio di guardia notturno ivi previste debba sussumersi la concreta fattispecie dedotta in giudizio, da ciò derivando l'individuazione del parametro remunerativo da applicare.
2.1. Giova quindi richiamare il testo della previsione convenzionale collettiva in esame:
3 “la remunerazione delle guardie notturne e/o festive svolte in Azienda o Ente dopo aver detratto da quelle fuori dell'orario di lavoro il numero, non superiore al 12%, delle guardie complessive retribuibili ai sensi dell'art. 115 comma 2 bis (Tipologie di attività libero professionale intramuraria) è stabilita in € 100,00 per ogni turno di guardia notturno e /o festivo in orario e fuori dell'orario di lavoro e in € 120,00 per i medesimi turni nei servizi di pronto soccorso”.
Ebbene, non v'è dubbio che per maturare il diritto a percepire la retribuzione maggiorata di euro 120,00 il radiologo debba prestare il turno di guardia notturno in favore del Pronto
Soccorso.
Essendo, poi, la remunerazione in questo caso parametrata su base turno e non su base oraria, appare ragionevole sostenere che il servizio di guardia notturno debba essere prestato per intero in favore del Pronto Soccorso.
Facendo, infine, la disposizione riferimento ai servizi e non ai reparti di P.S. sembra potersi prescindere dalla collocazione logistica del turno di guardia, essendo stato adottato un lemma che suggerisce l'utilizzo di un criterio selettivo di tipo funzionale e non topografico della prestazione eseguita dal radiologo di turno.
3. Ciò posto, il punto nodale della controversia concerne l'interrogativo se possa ritenersi prestato “nei servizi di pronto soccorso” anche il turno notturno disimpegnato dal radiologo che, come l'odierna parte ricorrente, “svolge principalmente l'attività nel proprio reparto e solo all'occorrenza a supporto del Pronto Soccorso” (utilizzando le stesse parole spese dalla parte Parte convenuta, p. 6 della memoria .
4. Ebbene, ritiene il Tribunale che per rispondere all'interrogativo si possa anche prescindere dalla complessa ricostruzione del rapporto percentuale di esami svolti dal radiologo a favore del reparto ovvero del P.S., essendo sufficiente la valorizzazione -sul piano logico prima ancora che giuridico- delle stesse deduzioni delle parti in causa.
Se, infatti, è vero che la parte ricorrente, nei turni notturni indicati in ricorso, era tenuta
(come è pacifico) ad operare all'occorrenza per il Pronto Soccorso e se è vero che in quei medesimi turni di guardia non vi erano altri radiologi assegnati in via esclusiva al servizio di Pronto Soccorso (come è agevolmente deducibile dal fatto che presso il nosocomio di
Formia manca un Servizio di Radiologia di Pronto Soccorso dedicato, si veda ancora p. 6 Parte memoria , allora vuol dire che quei turni notturni la parte ricorrente li stava
4 prestando sia in reparto sia nei servizi di Pronto Soccorso, in una prospettiva -insomma- cumulativa e non alternativa reciprocamente escludente.
L'impostazione ermeneutica offerta dall' , che nega la remunerazione Controparte_1 maggiorata alla parte ricorrente sol perché questa non era formalmente assegnata in via esclusiva ad un Servizio di Radiologia di Pronto Soccorso, finisce per introdurre un elemento costitutivo della fattispecie ulteriore, appunto quello dell'esclusività dell'assegnazione al servizio di P.S., che però non risulta espressamente contemplato dalla disposizione convenzionale e che, anzi, sembra porsi addirittura in contrasto con la linea interpretativa 'deformalizzata' offerta dalla stessa nell'orientamento applicativo CP_2
Parte ASAN 34 del 4.02.2021 (accluso alla memoria , laddove l' suggerisce una CP_3
lettura sostanziale e funzionale della previsione, ritenendo che “il compenso di € 120,00 debba essere erogato, allorché ricorrano le condizioni previste dall'art. 26, comma 5, in esame, anche aidirigenti di altri reparti e discipline sebbene non formalmente assegnati al pronto soccorso che abbiano svolto turni di guardia nei servizi di pronto soccorso”.
5. Del resto, ove si accedesse alla tesi propugnata dalla resistente si perverrebbe anche all'irragionevole conclusione secondo cui la remunerazione maggiorata andrebbe esclusa alla parte ricorrente sol perché questa, tra un intervento e l'altro prestato all'occorrenza nei servizi di pronto soccorso, anziché rimanere in inerte attesa nel reparto di P.S., si sia resa disponibile per ulteriori interventi nel proprio reparto di formale assegnazione.
6. Sulla base delle superiori brevi considerazioni, rilevato che la circostanza fattuale relativa al numero di turni notturni disimpegnati dalla parte ricorrente nel periodo compreso tra febbraio 2021 e dicembre 2022, così come il prospetto contabile delle remunerazioni differenziali per essi maturate, non sono stati oggetto di alcuna contestazione da parte dell' convenuta, il ricorso deve trovare Controparte_1
accoglimento, seppur limitatamente alle domande aventi ad oggetto i crediti già maturati al momento del deposito dell'atto introduttivo.
7. Per quanto concerne, invece, l'azione di condanna cd. 'in futuro', per i turni successivi all'introduzione del giudizio, se ne deve rilevare l'inammissibilità in quanto trattasi di ipotesi non rientrante tra quelle eccezionali tassativamente previste dall'ordinamento a
5 tutela dell'interesse del creditore all'ottenimento di un provvedimento nei confronti del debitore prima ancora che si verifichi l'inadempimento.
8. In considerazione dell'accoglimento parziale del ricorso, si ritiene opportuno Parte compensare le spese di lite per 1/3 ponendo a carico dell' i restanti 2/3 liquidati come da dispositivo sulla base dei parametri del D.M. n. 147 del 2022 per controversie di valore compreso tra euro 1.100,00 ed euro 5.200,00. Può farsi riferimento ai valori medi delle dette tabelle ridotti di un ulteriore 50% in considerazione della serialità e non complessità della controversia ai sensi dell'art. 4 del D.M. n. 55/2014, con esclusione della fase istruttoria stante l'assenza di alcuna attività istruttoria ulteriore alla produzione di documenti (cfr. Cass. 16 aprile 2021, n. 10206).
P.Q.M.
ogni contraria istanza, deduzione, eccezione e difesa disattesa, così decide:
- accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente alla remunerazione pari ad euro
120,00 per ogni turno notturno espletato nel periodo compreso tra febbraio 2021 e dicembre 2022;
- per l'effetto, condanna l' al pagamento in favore di parte Parte_4
ricorrente dell'importo di euro 2.200,00 oltre accessori di legge
- dichiara inammissibile il ricorso nel resto;
- condanna l' al pagamento in favore del ricorrente delle Parte_4
spese di lite che si liquidano in complessivi € 686,00 oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge,
Latina, 19/11/2024
Il Giudice
Dott.ssa Angela Orecchio
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