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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 14/03/2025, n. 890 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 890 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
QUARTA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Bari, Quarta Sezione Civile, dott. Michele De Palma, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 13021/2023 R.G. vertente tra:
(Avv. Andrea D'Ambrosio) Parte_1
- OPPONENTE -
E
, già (Avv. Gaetano Biocca) CP_1 Controparte_2
- OPPOSTA -
- FATTO E DIRITTO -
1. Con l'atto di citazione introduttivo del giudizio l'opponente in epigrafe ha proposto opposizione avverso il d.i. n. 2641/2023, provvisoriamente esecutivo, emesso da questo Tribunale in data 02.08.2023 per la somma di € 5.332.670,94, oltre interessi e spese come liquidati, al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “in via preliminare, provvedere ai sensi dell'art. 274 cpc, affinché venga disposta la riunione della presente opposizione a quella previamente incardinata dagli altri ingiunti avverso il medesimo DI (RG n. 11612/2023), onde consentirne la trattazione congiunta, attesa l'evidente connessione oggettiva e soggettiva;
- in via preliminare ed urgente, sospendere anche inaudita altera parte, e prima dell'udienza di comparizione delle parti, la provvisoria esecuzione del Decreto Ingiuntivo telematico provvisoriamente esecutivo (RG n. 2426/2023) reso dal Tribunale di Bari in data
02.08.2023 qui opposto, sussistendo i presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora, per tutti i motivi sopra esposti;
- in via pregiudiziale di rito, dichiarare la nullità del Decreto Ingiuntivo telematico provvisoriamente esecutivo (RG n. 2426/2023) reso dal Tribunale di Bari in data 02.08.2023 qui opposto, in quanto emesso da Giudice territorialmente incompetente, per tutti i motivi sopra esposti;
- nel merito, revocare il Decreto Ingiuntivo telematico provvisoriamente esecutivo (RG n.
2426/2023) reso dal Tribunale di Bari in data 02.08.2023 qui opposto, in quanto nullo e/o illegittimo e comunque infondato, per tutti i motivi sopra esposti.”, con vittoria delle spese di lite ed onorari di giudizio, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.
Costituendosi, parte opposta impugnava e contestava quanto dedotto in sede di opposizione e chiedeva il rigetto delle domande ivi svolte, con conferma del DI.
Con ordinanza del 7.5.2024 è stata sospesa l'esecutorietà del d.i. opposto.
La causa è stata istruita con la sola produzione documentale delle parti.
2. L'eccezione preliminare di incompetenza territoriale va accolta in quanto fondata.
L'opponente ha eccepito l'incompetenza territoriale del Tribunale di Bari, sostenendo di rivestire la qualifica di “consumatore” ex art. 3 D. Lgs. 06.09.2005 n. 206 ed invocando a tal fine la competenza del foro del consumatore, identificato in Roma, quale luogo di residenza.
In particolare, il sig. nella sua qualità di socio della società Think Eco s.r.l., detenendo Pt_1 una quota pari al 25%, risulta essere estraneo alla TEAG (THINK ECO AGRI SOCIETA' AGRICOLA
S.r.l.), debitrice principale. La Think Eco s.r.l. infatti, è, a sua volta, socia della società debitrice principale,
TEAG, per una percentuale pari al 95%, rendendo, di fatto, solo indiretto il collegamento tra l'opponente e la debitrice principale (si noti che l'opponente non è titolare neppure nella società partecipata di una quota che gli consente il raggiungimento autonomo delle maggioranze, cfr. art. 2479 e 2479-bis c.c.).
A ciò si aggiunga che il sig. non svolge alcuna attività riconducibile alla gestione Pt_1 dell'attività imprenditoriale della TEAG (come si evince dall'esame della visura camerale in atti), avendo esclusivamente prestato garanzia all'originale finanziamento concesso in favore della garantita (TEAG).
Da qui deriva la valutazione secondo cui l'opponente, nel prestare l'anzidetta garanzia, abbia agito per scopi estranei all'attività imprenditoriale e/o professionale, riconducibili esclusivamente alla qualità di
“consumatore” ex art. 3 D. Lgs. 06.09.2005 n. 206.
In tal senso si esprime la giurisprudenza di legittimità e la giurisprudenza di matrice sovranazionale a rigore delle quali la qualità di “consumatore” “deve essere determinata alla luce di un criterio funzionale consistente nel valutare se il rapporto contrattuale in esame rientri nell'ambito di attività estranee all'esercizio di una professione" e che “spetta al giudice nazionale, (…), verificare, (…), se il contraente in questione possa essere qualificato come consumatore (…)”; ne deriva che: “nel caso di una persona fisica che si sia fatta garante dell'adempimento delle obbligazioni di una società commerciale, spetta quindi al giudice nazionale determinare se tale persona abbia agito nell'ambito della sua attività professionale o sulla base dei collegamenti funzionali che la legano a tale società, quali l'amministrazione di quest'ultima
o una partecipazione non trascurabile al suo capitale sociale, o se abbia agito per scopi di natura privata”
( Cfr. Corte di Giustizia Europea, Ordinanza n. 534/2016 del 14.09.2016; Cass. Civ., SSUU, Ord. n. 5868. del 27.02.2023; Cass. civ., Sez. VI - 1, Ordinanza, 16.01.2020, n. 742).
Giova, infatti, evidenziare che ai fini della determinazione del foro competente in materia di tutela del consumatore, tale qualifica deve essere valutata con riferimento alla qualità delle parti nel contratto di fideiussione. Più nel dettaglio, è necessario che il contratto di fideiussione sia stato stipulato per finalità estranee all'attività professionale del fideiussore, e che questi non abbia una partecipazione rilevante nel capitale sociale né qualità gestorie nella società garantita (in tal senso si esprime ex multis Cass. civ., Sez.
III, Ord. n. 19516 del 16.07.2024).
L'opponente, sig. risulta oggettivamente estraneo sia alla gestione della società debitrice Pt_1 principale, sia alla compagine societaria della stessa, escludendo che lo stesso possa aver agito, nel concludere il contratto di fideiussione, perseguendo interessi economici legati alla gestione della società e/o comunque di natura professionale. A conforto di quanto innanzi esposto si esprime la giurisprudenza di legittimità a mente della quale “I requisiti soggettivi di applicabilità della disciplina legislativa consumeristica in relazione ad un contratto di fideiussione stipulato da un socio in favore della società devono essere valutati con riferimento alle parti dello stesso (e non già del distinto contratto principale), dando rilievo - alla stregua della giurisprudenza comunitaria - all'entità della partecipazione al capitale sociale nonché all'eventuale qualità di amministratore della società garantita assunto dal fideiussore”
(Cfr. ex multis Cass. sez. 3, ord. del 13 dicembre 2018 n.32225, Cass. n. 28162 del 2019, Cass. n. 25914 del
2019).
Poiché l'odierno opponente, nella sua qualità di garante-consumatore, risulta avere la propria residenza in Roma (come confermato dalla stessa notifica del DI eseguita nei sui confronti da parte opposta) deve considerarsi applicabile il Foro del Consumatore e, conseguentemente, ritenersi competente il Tribunale di Roma, quale Foro esclusivo e inderogabile ex art. 33, comma 2, lett. u) del Codice del CP_ consumo1, e non quello di adito dalla Banca opposta.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate così come in dispositivo. Le competenze legali vengono liquidate sulla base dei parametri medi per le prime due fasi e minimi per le altre due, previsti dal D.M. n. 55/2014 per lo scaglione da € 4.000.000 a € 8.000.000 con maggiorazione del
5% ex art. 6 DM n. 55/2014 per ciascuno degli scaglioni superiori a quello di € 520.000.
P. Q. M.
Il Tribunale di Bari, Quarta Sezione Civile, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, definitivamente decidendo, in composizione monocratica, così provvede:
1) dichiara l'incompetenza territoriale del Tribunale di Bari in favore della competenza del Tribunale di Roma (in quanto Foro del consumatore);
2) revoca il Decreto Ingiuntivo telematico provvisoriamente esecutivo (RG 2426/2023) reso in data 02.08.2023 in quanto nullo perché emesso da Giudice territorialmente incompetente;
3) assegna il termine di mesi 3 per la riassunzione del giudizio ordinario innanzi al Tribunale territorialmente competente;
4) condanna , già al pagamento delle spese CP_1 Controparte_2
processuali in favore dell'Avv. Andrea D'Ambrosio che si liquidano in euro 16.400,00 per compenso professionale, oltre IVA e CAP come per legge, nonché rimborso forfettario delle spese generali in ragione del 15% sull'importo del compenso.
Così deciso in Bari, il 14.3.2025.
IL GIUDICE
dott. Michele De Palma
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Marialetizia CP_3
Modugno.