Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 24/01/2025, n. 330 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 330 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli, seconda sezione civile, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati: dott.ssa Alessandra Piscitiello Presidente dott.ssa Maria Teresa Onorato Consigliere relatore dott.ssa Paola Martorana Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n.r.g. 2937/2023 vertente
TRA
p.i. , in persona del suo legale rappresentante pro tempore Parte_1 P.IVA_1 [...]
, c.f. , e p.i. , in persona del Parte_2 CodiceFiscale_1 Controparte_1 P.IVA_2 suo legale rappresentante pro tempore , c.f. , Parte_2 CodiceFiscale_1
entrambe rappresentate e difese dall' Avvocato Paolo Di Gravio, c.f. CodiceFiscale_2
presso il cui studio in Avezzano alla via Benedetto Croce n. 4 elettivamente domiciliano giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta nel primo grado del giudizio, indirizzo di posta elettronica certificata – domicilio digitale Email_1
APPELLANTI
CONTRO
n. 179/2003 del Tribunale di Napoli, c.f. , in persona Controparte_2 P.IVA_3
del curatore pro tempore dott.ssa rappresentato e difeso dall'Avvocato Luigi CP_3
Mastursi, c.f. nel cui studio in Napoli, alla via Alessandro Scarlatti CodiceFiscale_3
n. 88 elettivamente domicilia, giusta procura su foglio separato contenuto nella busta telematica resa in forza dei decreti del giudice delegato del 1° luglio 2023 e del 6 settembre
2023, indirizzo di posta elettronica certificata – domicilio digitale Email_2
APPELLATO
OGGETTO: appello alla sentenza del Tribunale di Napoli Nord n. 1575 /2023 del 13 aprile
2023, pubblicata il 14 aprile 2023, non notificata, in materia di azione revocatoria ordinaria.
CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza che si abbia per integralmente riprodotto.
- 1 -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con appello notificato tramite p.e.c. in data 22 giugno 2023 ed iscritto a ruolo lo stesso giorno, le società e entrambe in persona dello stesso legale Parte_1 Controparte_1
rappresentante hanno impugnato la sentenza n. 1575/2023, Parte_2
pubblicata in data 14 aprile 2023, con cui il Tribunale di Napoli Nord ha accolto la domanda proposta dalla curatela del e ha dichiarato inefficace nei suoi Controparte_2
confronti l'atto per notar del 9 maggio 2019, rep. n. 18393, racc. n. 12799, Persona_1 con cui ha trasferito a alcune consistenze immobiliari (un Parte_1 Controparte_1
terreno della superficie di 586 mq nel Comune di Avezzano, in zona D1, foglio 54, particella
1426 e un locale seminterrato nel Comune di Rocca di Cambio in corso di costruzione, della superficie di circa 280 mq, al foglio 4, particella n. 547 sub 94), con condanna delle parti convenute in solido al pagamento delle spese di lite per la somma di € 786,00 per esborsi e
€ 7.052,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge.
1.1. L'appello è stato affidato a due motivi, oggetto della disamina a seguire, all'esito dei quali le due società hanno all'unisono chiesto la riforma della sentenza impugnata e, per l'effetto, che venga dichiarata inammissibile, improcedibile ed infondata la pretesa attrice e comunque rigettata, con vittoria sulle spese, diritti ed onorari.
2. In data 22 novembre 2023 si è costituito la curatela del Controparte_2 chiedendo che sia dichiarata la manifesta infondatezza dell'appello e, in ogni caso, confermata la sentenza di primo grado, con condanna degli appellanti al risarcimento del danno ai sensi del I o del III comma dell'art. 96 c.p.c. e al pagamento delle spese di lite.
3. In grado di appello non è stata svolta attività istruttoria.
Alla prima udienza parte appellante non ha depositato note di trattazione scritta ed è stato provveduto ai sensi dell'art. 348 II comma c.p.c..
Verificata la consultabilità del fascicolo telematico del primo grado del giudizio, dopo uno scardinamento da altro ruolo rimasto scoperto, motivato con la solerzia che meritano le controversie in cui è parte un fallimento, in base all'art. 43 della legge fallimentare, è stata fissata udienza di discussione. All'esito della sua celebrazione in presenza, partecipata dalla sola difesa appellata, in data 22 gennaio 2025, il Collegio ha assunto la causa a sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. come richiamato dall'art. 350 bis c.p.c..
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4. Per rendere meglio comprensibili le questioni su cui tuttora si disputa è opportuno ripercorrere i passaggi salienti dei rispettivi atti processuali e di quanto accaduto nel corso del primo grado del giudizio.
4.1. Con atto di citazione notificato in data 4 novembre 2019 la curatela del
[...]
ha citato in giudizio le società e riferendo i Controparte_2 Parte_1 Controparte_1
seguenti antefatti.
In data 24 gennaio 2002 la in bonis ha venduto alla un immobile in CP_2 Parte_1
Melito di Napoli, ma il contratto è stato revocato e dichiarato inefficace dal Tribunale di
Napoli con sentenza n. 6175/2012 del 23 maggio 2012 che ha condannato l'acquirente al pagamento di un'indennità per indebita occupazione dell'immobile da determinare in un separato giudizio. Essa è stata riformata parzialmente – limitatamente al capo relativo alla condanna al pagamento dell'indennità d'occupazione - dalla sentenza n. 1620/2018 della
Corte di Appello, non definitiva per essere stata impugnata sia ai sensi dell'art. 395 n. 4 c.p.c. sia con ricorso per Cassazione. La misura dell'indennità è stata stabilita in € 103.849,00 dalla sentenza n. 3011/2017 pubblicata il 13 marzo 2017 del Tribunale di Napoli.
Premesso che il credito cautelando è tuttora sub judice, la curatela ha osservato come il contratto di compravendita impugnato sia stato concluso da in Parte_2
rappresentanza di entrambe le parti contraenti, nonostante la sua qualificata conoscenza degli eventi pregressi, essendo egli amministratore della anche al tempo Parte_1 dell'acquisto dalla tanto da essere stato condannato per concorso in Controparte_2
bancarotta fraudolenta della prefata società.
La curatela ha evidenziato che il prezzo pattuito per la compravendita impugnata, indicato in € 92.000,00 oltre IVA, di cui € 12.000,00 per il terreno di Avezzano ed € 80.000,00 per il locale di Rocca di Cambio, sia stato convenuto con modalità anomale: € 20.240,00 tramite assegno bancario non trasferibile della banca UniCredit, emesso nella stessa data del rogito, senza prova dell'incasso; € 8.000,00 mediante accollo non liberatorio del debito della società venditrice nei confronti del Condominio Monte oggetto di un precedente CP_4 pignoramento trascritto a L'Aquila il 28 aprile 2008 (n. 6673) tuttavia estinto già ad aprile
2014; € 84.000,00 mediante dodici rate mensili di € 7.000,00 da saldare in futuro tra il 1° giugno 2019 e il 1° maggio 2020 senza alcuna prova del reale pagamento.
Ha stigmatizzato il fatto che non deposita bilanci dal 2011 e che nel bilancio Parte_1
ultimo disponibile, nella voce “immobilizzazioni materiali”, è esposto il valore del
- 3 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda capannone oggetto della compravendita dichiarata inefficace con sentenza passata in giudicato, mentre le ulteriori immobilizzazioni, indicate in € 144.500,00, non trovano alcuna conferma nelle visure ipotecarie da cui risulta, invece, che non sia proprietaria Parte_1
d'altri immobili.
La curatela attrice ha quindi ritenuto esistenti i requisiti per la proposizione dell'azione revocatoria, essendo l'amministratore della società acquirente certamente edotto del pregiudizio recato alla massa di creditori della Controparte_2
I rapporti interpersonali tra le parti sono stati ritenuti dimostrativi del consilium fraudis, mentre l'eventus damni è stato riconosciuto nella modificazione quantitativa e qualitativa del patrimonio della Parte_1
Ha così concluso chiedendo al Tribunale di accogliere la domanda proposta ai sensi dell'art. 2901 c.c. dichiarandolo inefficace nei suoi confronti l'atto di compravendita del 9 maggio
2019 con il quale la ha venduto alla il terreno nel Comune di Parte_1 Controparte_1
Avezzano e il locale in corso di costruzione nel Comune di Rocca di Cambio, con accertamento del carattere fittizio del pagamento del pagamento e ordine di restituzione dei beni, ordinando al dirigente dell' di annotare e trascrivere la Parte_3 sentenza a margine della nota di trascrizione della citazione nonché della nota di trascrizione dell'atto impugnato, vinte le spese di lite.
4.2. In data 25 febbraio 2020 si sono costituite in giudizio le società e Parte_1 CP_1
chiedendo al Tribunale di dichiarare la domanda inammissibile perché non corredata
[...]
da valida autorizzazione alla proposizione dell'azione dal giudice delegato al fallimento;
di pronunciare la propria incompetenza territoriale e, in subordine, di rigettare la domanda avversaria in quanto infondata in fatto e in diritto, il tutto con vittoria sulle spese, diritti ed onorari di giudizio.
Nello specifico, a parere delle società convenute l'autorizzazione ad iniziare l'azione del giudice delegato sarebbe nulla in quanto genericamente riferita ad un'azione ai sensi dell'art. 2901 c.c. priva però di riferimenti all'atto da impugnare e ai presupposti minimi a sostegno dell'azione.
È stata dubitata la competenza territoriale del Tribunale di Napoli, radicandosi essa in via alternativa nel foro di Roma ove hanno sede entrambe le convenute o in quello di Avezzano, ove sono ubicati gli immobili oggetto dell'azione revocatoria.
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Hanno anche opinato l'insussistenza del credito cautelando, presupposto imprescindibile per la proposizione dell'azione revocatoria ex art. 2901 c.c., osservando come al tempo del rogito impugnato esso non era ancora sorto verso la Parte_1
Ulteriore contestazione ha riguardato l'esistenza di elementi di prova dei requisiti per accogliere la domanda, non constando alcuna consapevolezza dalla del Parte_1
pregiudizio eventualmente inferto alle ragioni attoree.
5. Il Tribunale di Napoli Nord con sentenza n. 1575 del 2023 ha accolto la domanda attrice e ha dichiarato inefficace nei confronti del fallimento l'atto di alienazione Controparte_2 immobiliare da a del 9 maggio 2019, con ordine al Conservatore Parte_1 Controparte_1
dei Registri Immobiliari competente per territorio di annotare la sentenza e condanna delle convenute in solido al pagamento delle spese di lite.
5.1. Preliminarmente il Tribunale ha respinto l'eccezione di inammissibilità dell'azione per asserito difetto di autorizzazione dal giudice delegato al fallimento, essendo essa allegata a margine dell'istanza del curatore che ha perfettamente descritto l'azione da intentare.
5.2. Altrettanto infondata è parsa l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalle convenute per non avere confutato tutti i criteri di possibile collegamento ai sensi dell'art. 20 c.p.c., essendosi limitate ad individuare alternativamente la competenza del Tribunale di
Roma quale luogo in cui hanno sede le convenute e del Tribunale di Avezzano quale luogo in cui si trova l'immobile oggetto di revocatoria, senza escludere possibili altri, con esiziale incompletezza.
5.3. Nel merito, il giudice di prime cure ha esaminato gli indici presuntivi indicati dall'attrice per dimostrare la natura fittizia dell'alienazione, stigmatizzando l'esiguità del prezzo, stante il valore di mercato di € 120.400,00 del magazzino, per il quale è stato invece pattuito il prezzo di vendita assai inferiore non giustificato neanche dallo stato di consistenza ancora a grezzo.
Ha anche osservato anomalie nelle modalità di pagamento del prezzo, insolite per il tipo d'operazione tra società commerciali, senza che di esso sia stato neanche dimostrato il reale versamento, inferendone la natura gratuita e la simulazione relativa della clausola di pattuizione del prezzo.
5.4. Dopo ampia rassegna dei requisiti per l'ammissibilità dell'azione revocatoria ai sensi dell'art. 2901 c.c., il Tribunale ha concluso che la curatela abbia adempiuto l'onere di provare la sussistenza di un credito, avendo allegato la documentazione processuale attestante il
- 5 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda diritto verso per indennità di indebita occupazione, passibile di essere tutelato Parte_1
con l'odierna iniziativa nonostante la natura tuttora litigiosa, per essere ancora sub judice.
Il carattere pregiudizievole dell'atto dispositivo è stato individuato esistente nello stato passivo del fallimento per € 1.550.000,00 e nella natura dispositiva dell'atto impugnato con cui si è privata dei diritti reali su due cespiti immobiliari, peggiorativo del suo Parte_1
assetto patrimoniale.
Altrettanto provato è parso al primo giudice l'elemento soggettivo sotteso al riconoscimento dell'azione revocatoria, per il dato cronologico della contestualità tra le vicende giudiziarie di accertamento del credito azionato e l'atto di compravendita impugnato, da cui traspare che la abbia voluto precostituirsi una condizione di insolvenza, e per il rapporto Parte_1
soggettivo che lega la società disponente alla società acquirente, entrambe amministrate da ed entrambe rappresentate da costui nell'atto di vendita, elementi Parte_2
altamente significativi della finalità distrattiva del rogito.
Ulteriore elemento sintomatico della natura fraudolenta dell'atto si è riconosciuto nel rapporto di parentela che lega tra loro le persone fisiche dei soci delle società coinvolte nell'operazione dismissiva e nelle peculiari modalità del trasferimento, tramite il quale la società venditrice si è spogliata di un bene ad un prezzo considerevolmente più basso rispetto al valore di mercato.
5.5. Il giudice di prime cure, riconosciuti esistenti i requisiti sottesi all'azione revocatoria, ha poi rilevato carenza d'interesse nella condotta processuale della convenuta che ha disertato i termini degli artt. 183 VI comma c.p.c. e 190 c.p.c. non avendo prodotto memorie e per avere articolato difese generiche, nulla confutando alle deduzioni di parte attrice.
6. Va dichiarata la tempestività dell'appello, in quanto proposto con atto di citazione notificata in data 22 giugno 2023, a fronte della sentenza pubblicata in data 14 aprile 2023.
7. Con il primo motivo d'impugnazione le società hanno chiesto la riforma della sentenza di primo grado nella parte in cui ha rigettato l'eccezione di incompetenza territoriale del
Tribunale di Napoli, ritenendo che, contrariamente a quanto creduto dal giudice di prime cure, l'incompetenza territoriale del Tribunale di Napoli sia stata eccepita tempestivamente e in maniera completa, essendo stato dedotto in comparsa di costituzione e risposta che la competenza territoriale vada individuata in via alternativa nel Tribunale di Roma o nel
Tribunale di Avezzano, rispettivamente luogo in cui hanno sede le convenute e luogo in cui
è situato l'immobile oggetto di controversia.
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7.1. Il motivo è infondato.
Il Tribunale ha applicato il principio in base al quale nelle cause relative a diritti di obbligazioni, qual è il giudizio revocatorio ai sensi dell'art. 2901 c.c. (qualificazione espressamente riconosciuta da Cassazione civile, sez. III, 05.03.1988, n. 2307), il convenuto che intenda eccepire l'incompetenza per territorio, ha l'onere non solo di indicare nella comparsa di risposta, secondo quanto è dato desumere dall'art. 38, comma 2, c.p.c. , il giudice che ritiene competente, così come hanno fatto le società oggi appellanti, ma anche di contestare la competenza di quello concretamente adito in relazione a tutti i singoli profili di competenza ipotizzabili con riferimento ai criteri facoltativi di collegamento rinvenibili negli artt. 18, 19, 20 c.p.c.. A contrario, l'attore non ha alcun onere di specificare il criterio di competenza scelto e le ragioni per le quali ha ritenuto di dover incardinare la controversia presso il giudice adito (in argomento, ex multis, Cassazione civile, sez. II, 05.03.2024, n. 5817;
Cassazione civile, sez. III, 07.05.2021, n. 12156; Cassazione civile, sez. VI, 20.08.2020, n. 17374;
Cassazione civile, sez. III, 18.06.2019, n. 16284, quest'ultima citata anche dal Tribunale, unitamente ad altre conformi d'epoca precedente).
È dunque finanche superfluo indagare se la curatela fallimentare, adendo il Tribunale di
Napoli Nord, abbia con ragione o meno valorizzato il credito tutelato con l'azione revocatoria promossa che, in conseguenza dell'occupazione dichiarata illegittima, ha riguardato un immobile ubicato a Melito, nel circondario di quel foro.
È invece sufficiente osservare, così come ha fatto il primo giudice, che la parte convenuta che eccepisca l'incompetenza territoriale, al fine di evitare che la causa resti radicata presso il giudice scelto dall'attore, ha l'onere di eccepire l'incompetenza di quest'ultimo sotto tutti i profili ipotizzabili sin dal primo atto difensivo con motivazione articolata ed esaustiva e come non sia possibile aggiungere, né durante il corso del giudizio né a maggior ragione nel grado d'appello, nuovi motivi rispetto a quelli prospettati in limine, né ad essi apportare qualsiasi mutamento (sul fatto che l'eccezione di incompetenza territoriale del convenuto non introduce nel processo un tema sul quale è possibile lo svolgimento di un'istruzione secondo le regole della ridetta fase in funzione della decisione nel merito, di modo che il giudice non può procedere alla sua delibazione sulla base di prove costituende o documentali introdotte nel giudizio all'esito del suo svolgimento di detta fase e che essa va invece decisa per quanto emerge dagli atti introduttivi e dalle produzioni documentali effettuate con essi, Cassazione civile, sez. II, 28.07.2023, n. 23099).
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Ne consegue che, in mancanza di una tempestiva e completa contestazione, correttamente l'eccezione di incompetenza del giudice adito è stata valutata come non proposta e, pertanto, definitivamente radicata la competenza.
Tale osservazione di giustappone all'ulteriore, in sé decisiva, che nell'impugnare l'affermazione sulla competenza, le società appellanti si sono limitate a rieditare la questione nei medesimi termini prospettati in comparsa di costituzione dinanzi al primo giudice, senza affatto misurarsi con gli argomenti spesi dal Tribunale nella sentenza e senza contrapporre alla motivazione di essa alcuna ragionata critica, ambendo soltanto alla sua riforma.
8. Con il secondo motivo di impugnazione le parti appellanti hanno chiesto il rigetto della domanda avversaria in quanto, a loro parere, non supportata da validi elementi probatori.
In particolare hanno opinato che la congruità del prezzo d'acquisto dell'immobile e il suo effettivo pagamento risultino documentalmente dagli atti prodotti in giudizio, senza che a riguardo sia stata sollevata alcuna contestazione dalla controparte.
Hanno inoltre affermato l'insussistenza dell'eventus damni, del consilium fraudis e della scientia damni, in quanto all'epoca delle conclusioni dell'atto impugnato non vi era alcun sentore dello stato di insolvenza della né il curatore fallimentare avrebbe Parte_1
provato l'effettiva sproporzione tra le prestazioni oggetto del contratto di compravendita.
A tale vuoto probatorio neppure potrebbe sopperire, a parere delle appellanti, una consulenza tecnica d'ufficio che non esonera la parte dal fornire la prova della sua pretesa.
8.1. Il motivo è infondato.
Il motivo non attinge l'affermazione che si legge in sentenza secondo cui dagli atti e documenti di causa emerge la prova della simulazione della clausola di pattuizione del prezzo e, per l'effetto, della natura se non fittizia quanto meno gratuita del trasferimento immobiliare (§ 6 della sentenza, pagine 6 e 7).
Nessuna obiezione è stata infatti mossa alla decisione che ha non solo riscontrato modalità assolutamente anomale nel regolamento del corrispettivo della vendita, ma anche evidenziato come non sia stata fornita alcuna prova dell'assegno bancario dato in pagamento e della sua negoziazione, del debito verso il Condominio oggetto dell'accollo e del pagamento delle rate in cui è stato dilazionato il residuo più cospicuo.
Di conseguenza, tutte le generiche doglianze che si leggono in appello sono inidonee a sovvertire la decisione. Si osserva che alcun riferimento all'insolvenza della è Parte_1
- 8 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda stato fatto dal Tribunale per cui la contestazione in merito delle appellanti rasenta l'inammissibilità.
Nel suo ragionamento il Tribunale, con ampi riferimenti giurisprudenziali perfettamente attuali, ha compiutamente espresso le ragioni del suo giudizio che è perfettamente condivisibile in quanto coerente con le disposizioni normative come interpretate dalla granitica giurisprudenza nomofilattica.
Il primo giudice ha appurato in maniera esauriente e non attinta dalla censura che si legge in appello:
− che esista un diritto di credito, tale essendo anche una semplice ragione di credito, ancorché non certo, liquido ed esigibile né necessariamente accertato in sede giudiziale;
− che l'atto dispositivo posto in essere dal debitore pregiudichi le ragioni del creditore, anche senza necessità di un danno effettivo e senza che sia dirimente la capacità del residuo patrimonio del debitore di assolvere al debito, purché l'operazione economica impugnata presenti profili di dannosità o pericolosità per le ragioni del creditore che non deve dunque occuparsi di provare entità e altre caratteristiche del complessivo patrimonio del suo debitore dopo la disposizione e che può dimostrare il pregiudizio finanche ricorrendo alle presunzioni;
è piuttosto onere del debitore, unico edotto della sua condizione economica, provare eventualmente che la disposizione non ha sensibilmente inciso il suo patrimonio che, dunque, conserva intatte le sue caratteristiche qualitative e quantitative;
− che il debitore - e il terzo, in caso di atto a titolo oneroso – sia stato consapevole di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore quante volte l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito (scientia damni), ovvero che il debitore - e il terzo, in caso di atto a titolo oneroso – sia stato consapevole di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore nel caso di atto dispositivo anteriore (consilium fraudis), con la specificazione che nel caso della revocatoria di atti dispositivi a titolo oneroso successivi al sorgere del credito è sufficiente che il debitore sia a conoscenza del pregiudizio per le ragioni del creditore e che di detto pregiudizio sia consapevole anche il terzo, ancora una volta con il possibile ricorso alle presunzioni (tra cui il vincolo di parentela tra debitore ed il terzo quando esso renda estremamente inverosimile che il terzo non abbia conoscenza della situazione debitoria del disponente;
le relazioni soggettive tra debitore e terzo;
la
- 9 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda tempistica del negozio rispetto alla nascita del credito;
la sperequazione del prezzo convenuto rispetto a quello di mercato).
Ebbene, nella fattispecie:
⎯ il credito cautelato deriva dalla pretesa giudiziale che ha trovato accoglimento dal
Tribunale di Napoli con sentenza n. 6175/2012 che ha condannato l'acquirente al pagamento di un'indennità per indebita occupazione dell'immobile da determinare in un separato giudizio, misura successivamente stabilita in € 103.849,00 dalla sentenza n.
3011/2017 del Tribunale di Napoli;
la prima statuizione è stata riformata parzialmente dalla sentenza n. 1620/2018 della Corte di Appello, al tempo dell'instaurazione del presente giudizio sub judice essendo pendente ricorso per Cassazione;
si è osservato in sentenza, con motivazione condivisibile, che l'annullamento dalla Corte distrettuale della condanna al pagamento dell'indennità non avrebbe comunque costituito impedimento all'azione, data la sufficienza per essa anche del credito litigioso e non accertato giudizialmente con statuizione definitiva;
allo stato va - però - detto che la sentenza d'appello, cassata in sede di legittimità con la sentenza n. 40757 del 20 dicembre
2021, è stata sostituita dalla sopravvenuta decisione della Corte partenopea n. 3129/2024 pubblicata il 10 luglio 2024 che, come ha documentato la curatela nelle note di trattazione scritta depositate il giorno successivo, ha rigettato in toto l'appello di alla Parte_1
sentenza n. 6175/2012, confermandone il capo 3 che l'ha condannata al pagamento dell'indennità d'occupazione;
⎯ l'atto dispositivo traslativo ha indubbiamente aggravato la posizione dei creditori concorsuali in quanto ha sottratto i beni alla garanzia patrimoniale e alla possibilità di trovare in essi quanto meno parziale soddisfazione, per di più senza alcun vantaggio per parte venditrice che nulla ha provato d'avere ricevuto in corrispettivo;
⎯ la conoscenza del pregiudizio è dimostrata sia dalla coincidenza della rappresentanza legale delle due società coinvolte dal negozio traslativo, sia dal fatto che la stessa persona fisica rispondente al nome di ha rappresentato la debitrice anche Parte_2
quando ne è nato il debito, sia dalla composizione delle compagini societarie che il primo giudice ha ricostruito dalle visure camerali da cui ha inferito il rapporto di stretta parentela tra soci.
L'obiezione sulla congruità del prezzo, oltre ad essere ampiamente superata dalla dichiarata fittizietà dello stesso, lo è dall'indimostrato suo versamento. In ciò si assorbe il rilievo della
- 10 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda curatela quanto al fatto che i valori OMI del tempo ne attestano anche una evidente distanza dalla realtà dei mercati immobiliari. Il riferimento che si legge in appello quanto all'impossibilità di utilizzare per la decisione gli esiti di una consulenza tecnica d'Ufficio è di difficile comprensione e verosimilmente non riferibile alla fattispecie sub judice.
9. Al rigetto dell'appello consegue la condanna di chi lo ha proposto al pagamento delle spese del giudizio. Il valore della controversia quale dichiarato e verificato rende applicabile il IV scaglione per le cause dal valore indeterminato.
10. Non si ravvisano elementi per ritenere integrata la fattispecie dell'art. 96 c.p.c. in nessuno dei due commi I e III) in base al quale è stata chiesta la condanna in ragione del fatto che dalle condotte processuali osservate non traspaiono gravi motivi - che il giudice deve enunciare in modo specifico (Cassazione civile, sez. I 02.03.2022 n. 6866 la cui motivazione richiama propri precedenti: Cass. n. 9203/2020; Cass. n. 27475/2019; Cass. n. 20878/2010) – sub specie di trasgressione del dovere di lealtà e probità di cui all'art. 88 c.p.c., ovvero di mancanza della normale prudenza tipica della responsabilità processuale aggravata.
11. Trattandosi di causa di impugnazione iscritta a ruolo a giugno 2023, va dato atto che sussistono i presupposti per il versamento, dall'appellante soccombente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma
17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Napoli, II sezione civile, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così definitivamente provvede:
⎯ rigetta l'appello proposto dalle società e entrambe in Parte_1 Controparte_1
persona dello stesso legale rappresentante alla sentenza del Parte_2
Tribunale di Napoli Nord n. 1575 /2023 del 13 aprile 2023, pubblicata il 14 aprile 2023, non notificata;
⎯ condanna parte appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che liquida in favore di parte appellata in € 6.946,00 per compensi professionali, oltre indennizzo forfettario, IVA e CPA come per legge;
⎯ dà atto, attesa l'infondatezza dell'appello, che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 quanto alla parte appellante.
Così deciso in Napoli il 22 gennaio 2025
- 11 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
Il consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Maria Teresa Onorato dott.ssa Alessandra Piscitiello
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