TRIB
Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 27/11/2025, n. 2439 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2439 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Torino Sezione lavoro
Il Giudice dott. Gian Luca Robaldo all'esito della discussione ha pronunciato la seguente
Sentenza contestuale ai sensi dell'art. 429 c. 1, c.p.c.
nella causa iscritta al n. 4199 /2025 R.G.L. promossa da:
Parte_1
(avv. SPOSITO) RICORRENTE
contro
Controparte_1
(avv. CIARIMBOLI)
RESISTENTE OGGETTO: Retribuzione
I Con ricorso depositato il 13/05/2025, il sig. , premesso di Parte_1 essere stato assunto da in data 30.12.2015 e di svolgere Controparte_1 mansioni di operaio della nettezza urbana (addetto alla raccolta rifiuti), con inquadramento al 1 A livello del C.C.N.L. per i servizi ambientali ha CP_2 convenuto in giudizio la predetta società datrice di lavoro lamentando l'errato calcolo della retribuzione relativamente agli scatti periodici d'anzianità; chiede, pertanto, la condanna di al pagamento in suo Controparte_1 favore di € 1.880,70.
II Resiste in giudizio eccependo in via preliminare Controparte_1
l'intervenuta cessazione della materia del contendere, per avere le parti stipulato il
22/05/2025 un verbale di conciliazione sindacale (documento 6 memoria difensiva), in forza del quale l'odierno ricorrente ha ricevuto la somma di complessivi 2.000 €, di cui € 1200,00 a titolo di liberalità ed € 800,00 a titolo di transazione generale novativa.
II.1 La convenuta eccepisce, altresì, la prescrizione quinquennale del credito e, nel merito, l'erronea individuazione della declaratoria contrattuale applicabile al rapporto, gli effettivi periodi di lavoro, la rilevanza degli accordi integrativi e territoriali, l'inattendibilità del conteggio delle somme rivendicate.
III All'udienza odierna è comparso il procuratore speciale della società convenuta, assistita dal difensore;
nessuno invece è comparso per la parte ricorrente.
IV E' fondata, ed assorbente rispetto a tutte le ulteriori questioni, l'eccezione preliminare sollevata da Controparte_1
IV.1 A distanza di soli 9 giorni dal deposito del ricorso, il signor e la società Pt_1 datrice di lavoro hanno sottoscritto un verbale di conciliazione sindacale, versato in atti dalla società (doc. 6): con esso, i paciscenti hanno convenuto il pagamento di complessivi € 2000,00 in favore del lavoratore, a fronte della rinunzia da parte di quest'ultimo di far valere qualunque pretesa «per qualsiasi diritto, causa o ragione relativamente all'intercorrente rapporto di lavoro e fino alla data del 30/04/2025».
L'odierno ricorrente ha, poi, esplicitamente rinunziato a qualunque pretesa a titolo di aumenti periodici di anzianità (pagina 2, rigo 12 del verbale di conciliazione).
IV.2 Ricorrono, dunque, i presupposti per dichiarare ormai cessata la materia del contendere fra le parti.
V Le spese di lite (liquidate in dispositivo e distratte in favore del procuratore antistatario, tenendo conto del valore e della ridotta complessità della causa), debbono essere poste a carico del ricorrente, atteso che la notificazione del ricorso in data 21/05/2025 ha costretto la società a costituirsi in giudizio, sopportandone i relativi costi.
P.Q.M.
visto l'art. 429 c.p.c., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione respinta,
rigetta il ricorso proposto da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
per essere cessata la materia del contendere;
[...]
dichiara tenuto e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in € 1.030,00 oltre rimborso forfetario spese generali, c.u., C.p.a. ed IVA come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Torino, il 27 novembre 2025
Il Giudice del Lavoro dott. Gian Luca Robaldo
Tribunale Ordinario di Torino Sezione lavoro
Il Giudice dott. Gian Luca Robaldo all'esito della discussione ha pronunciato la seguente
Sentenza contestuale ai sensi dell'art. 429 c. 1, c.p.c.
nella causa iscritta al n. 4199 /2025 R.G.L. promossa da:
Parte_1
(avv. SPOSITO) RICORRENTE
contro
Controparte_1
(avv. CIARIMBOLI)
RESISTENTE OGGETTO: Retribuzione
I Con ricorso depositato il 13/05/2025, il sig. , premesso di Parte_1 essere stato assunto da in data 30.12.2015 e di svolgere Controparte_1 mansioni di operaio della nettezza urbana (addetto alla raccolta rifiuti), con inquadramento al 1 A livello del C.C.N.L. per i servizi ambientali ha CP_2 convenuto in giudizio la predetta società datrice di lavoro lamentando l'errato calcolo della retribuzione relativamente agli scatti periodici d'anzianità; chiede, pertanto, la condanna di al pagamento in suo Controparte_1 favore di € 1.880,70.
II Resiste in giudizio eccependo in via preliminare Controparte_1
l'intervenuta cessazione della materia del contendere, per avere le parti stipulato il
22/05/2025 un verbale di conciliazione sindacale (documento 6 memoria difensiva), in forza del quale l'odierno ricorrente ha ricevuto la somma di complessivi 2.000 €, di cui € 1200,00 a titolo di liberalità ed € 800,00 a titolo di transazione generale novativa.
II.1 La convenuta eccepisce, altresì, la prescrizione quinquennale del credito e, nel merito, l'erronea individuazione della declaratoria contrattuale applicabile al rapporto, gli effettivi periodi di lavoro, la rilevanza degli accordi integrativi e territoriali, l'inattendibilità del conteggio delle somme rivendicate.
III All'udienza odierna è comparso il procuratore speciale della società convenuta, assistita dal difensore;
nessuno invece è comparso per la parte ricorrente.
IV E' fondata, ed assorbente rispetto a tutte le ulteriori questioni, l'eccezione preliminare sollevata da Controparte_1
IV.1 A distanza di soli 9 giorni dal deposito del ricorso, il signor e la società Pt_1 datrice di lavoro hanno sottoscritto un verbale di conciliazione sindacale, versato in atti dalla società (doc. 6): con esso, i paciscenti hanno convenuto il pagamento di complessivi € 2000,00 in favore del lavoratore, a fronte della rinunzia da parte di quest'ultimo di far valere qualunque pretesa «per qualsiasi diritto, causa o ragione relativamente all'intercorrente rapporto di lavoro e fino alla data del 30/04/2025».
L'odierno ricorrente ha, poi, esplicitamente rinunziato a qualunque pretesa a titolo di aumenti periodici di anzianità (pagina 2, rigo 12 del verbale di conciliazione).
IV.2 Ricorrono, dunque, i presupposti per dichiarare ormai cessata la materia del contendere fra le parti.
V Le spese di lite (liquidate in dispositivo e distratte in favore del procuratore antistatario, tenendo conto del valore e della ridotta complessità della causa), debbono essere poste a carico del ricorrente, atteso che la notificazione del ricorso in data 21/05/2025 ha costretto la società a costituirsi in giudizio, sopportandone i relativi costi.
P.Q.M.
visto l'art. 429 c.p.c., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione respinta,
rigetta il ricorso proposto da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
per essere cessata la materia del contendere;
[...]
dichiara tenuto e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in € 1.030,00 oltre rimborso forfetario spese generali, c.u., C.p.a. ed IVA come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Torino, il 27 novembre 2025
Il Giudice del Lavoro dott. Gian Luca Robaldo