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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 30/04/2025, n. 783 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 783 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cosenza
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Silvana Ferrentino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 632/2023 R.G.
TRA rappresentato e difeso dall'avv. RIZZUTI Parte_1
LUCA PAOLO;
Ricorrente
E
rappresentato e difeso dall'avv.AVENA GILDA;
CP_1
Resistente
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 16.2.2023 e ritaulmente notificato proponeva opposizione avverso Parte_1
l'Avviso di addebito n. 334 20220003689039000, notificato il
18.1.2023,con il quale veniva intimato il pagamento dei contributi previdenziali dovuti in favore della CP_1 [...]
per gli anni 2019(limitatamente al periodo Parte_2 agosto dicembre)-2020-2021,
Eccepiva l'illegittimità dell'avviso di addebito,nella sola parte relativa alle sanzioni irrogate Deduceva di essere un artigiano (pizzaiolo), socio di una cooperativa sociale iscritta, a sua volta, all'Albo delle imprese artigiane presso la CCIA di Cosenza e che l' CP_1 recependo le indicazioni del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, e mutando conseguentemente il proprio precedente indirizzo, solo con la circolare n.29 del 17.2.2021 , ha chiarito che il socio prestatore d'opera di una cooperativa artigiana va iscritto alla gestione speciale Artigiani dell' sicchè per il periodo precedente a detta CP_2 circolare era sta preclusa l'iscrizione alla gestione artigiani dell' . CP_1
Rilevava che nonostante la società cooperativa con cui opera quale socio artigiano sia stata iscritta all'Albo delle imprese artigiane dal 30 giugno 2016, la corrispondente iscrizione del suo socio lavoratore rilevante ai fini previdenziali è stata possibile soltanto in seguito alle citate vicende, atteso che l precedentemente al suo CP_1 citato mutamento di indirizzo aveva denegato ai soci di cooperative artigiane sia la iscrizione ala gestione
Artigiani, sia la facoltà di provvedere ai relativi versamenti.
Rilevava pertanto l'illegittimità delle sanzioni associate alla omissione contributiva del ricorrente, essendo essa ascrivibile alla oggettiva impossibilità suesposta, piuttosto che a fatto colposo o a volontà elusiva dell'obbligato.
Concludeva chiedendo di annullare l'Avviso di addebito n.33420220003689039000 , nella parte relativa alla irrogazione di sanzioni, interessi e spese per supposta morosità ed evasione dell'obbligo contributivo in oggetto.
L' si costituiva chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
All'esito del deposito delle note ex art.127 ter la causa è stata decisa. Le ragioni di doglianza con riferimento al merito della pretesa contributiva portata dall'avviso di addebito oggetto di reazione giudiziale, risultano infondate.
Ed invero è pacifico che il ricorrente è stato iscritto in qualità di artigiano su domanda del 30.06.2016, con imposizione 09/2019 e cessazione dell'attività 31.12.2022.
L'avviso oggi impugnato opposto afferisce alle rate 1-2-3-4- dell'emissione 2021 ( annualità 2019/2020/2021).
Le argomentazioni sollevate in ricorso si appalesano del tutto generiche e prive di riscontro .
Il ricorso va dunque rigettato mentre si ravvisano giusti motivi per compensare le spese.
PQM
Rigetta il ricorso.
Compensa le spese.
Cosenza,30.4.2025
Il giudice
Dott.ssa Silvana D.Ferrentino