Cass. civ., sez. III, sentenza 22/03/2001, n. 4111
CASS
Sentenza 22 marzo 2001

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In tema di contratto di mediazione, il diritto del mediatore alla provvigione resta insensibile alle vicende successive alla stipula, riguardanti sia lo stesso contratto, sia il rapporto da esso generato, salvo che le parti, nell'ambito della loro autonomia, non abbiano subordinato il diritto alla provvigione al buon andamento dell'affare. Ne deriva che, qualora dopo la stipula del contratto preliminare il curatore del fallimento di una delle parti eserciti la facoltà discrezionale di sciogliere il contratto (art. 72 legge fall.), non viene meno il diritto alla provvigione dal mediatore acquistato per effetto della stipula, posto che l'esercizio di quella facoltà del curatore costituisce un fatto successivo, inidoneo ad incidere sul diritto medesimo.

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    Redazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 14 gennaio 2017
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 22/03/2001, n. 4111
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 4111
Data del deposito : 22 marzo 2001

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