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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 11/06/2025, n. 164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 164 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVIGO
SEZIONE CIVILE - Controversie del lavoro
n. 169/2025 R.G.
VERBALE DI CAUSA
Oggi 11 giugno 2025, innanzi al Giudice, dott. Pier Francesco Bazzega, nessuno personalmente compare.
Il Giudice dà atto:
- che con provvedimento del 31.3.2025 è stato disposto che l'odierna udienza si svolgesse nelle forme dell'art. 127 cpc, senza contestazioni delle parti;
- che parte ricorrente ha depositato proprie note di udienza in data 6.6.2025, il cui contenuto è qui richiamato;
- che parte resistente ha depositato proprie note di udienza in data 11.4.2025, il cui contenuto è qui richiamato.
Il Giudice, preso atto del contenuto delle note di udienza, decide la causa con sentenza a norma degli artt. 429 e 127ter cpc, allegata al presente verbale.
Il Giudice
dott. Pier Francesco Bazzega
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE CIVILE DI ROVIGO
Il Giudice, dott. Pier Francesco Bazzega, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO nella causa civile iscritta al n. 169/2025 R.G. promossa da:
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
- ricorrente -
con il patrocinio degli avv.ti ZEFFIN ALBERTO e NOLA MARTINA contro
(C.F. ), in persona del l.r., CP_1 P.IVA_1
- convenuto - con il patrocinio dell'avv. SICA SERGIO,
Conclusioni delle parti: come da note per l'udienza del 11.6.2025.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 25.3.2025 ha convenuto in giudizio l' Parte_1 CP_1
rappresentando di essersi trovata nelle condizioni personali descritte dall'art. 1, comma
179, L. 232/16, a seguito della cessazione in data 31.5.2024 di entrambi i rapporti di lavoro di cui era parte (quello domestico a tempo indeterminato per intervenuto licenziamento e quello a tempo determinato presso la Cooperativa Morelli per scadenza del termine), e di aver perciò presentato all' in data 27/8/2024 sia la domanda di verifica del requisito CP_2
contributivo per APE sociale sia la domanda di anticipo pensionistico per APE sociale.
Ottenuto il rigetto dell' in data 18.9.2024 e proposta la richiesta di riesame al CP_1
Comitato provinciale, ha esposto di non aver sinora ricevuto risposta da parte dell'ente adìto, ed ha pertanto instaurato questo giudizio per ottenere la prestazione richiesta, formulando le seguenti conclusioni:
“1) Accertarsi e dichiararsi, per le ragioni esposte in premessa, che la ricorrente è in possesso dei requisiti di legge per usufruire dell'anticipo pensionistico - APE SOCIALE con decorrenza 1/9/2024, così come richiesto con domanda presentata il 27/8/2024, con
pagina 2 di 5 ogni conseguenza di legge.
2) Per l'effetto condannarsi l' a provvedere all'erogazione dell'indennità di cui CP_1 all'art. 1, commi 179 e ss., L. 232/2016 (c.d. APE SOCIALE) in favore della ricorrente, a far data dall'1.9.2024, ovvero dalla diversa data che sarà ritenuta di giustizia.
3) Spese e compensi di lite rifusi, con distrazione in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari”.
L' si è costituito in data 10.4.2025 “rappresentando che è stato riconosciuto in CP_1 autotutela il diritto alla verificazione delle condizioni previste per l'erogazione dell'indennità ed al conseguente riconoscimento della prestazione”, e chiedendo pertanto la dichiarazione di cessata materia del contendere con compensazione delle spese.
Per l'udienza di discussione del 11.6.2025 la ricorrente nelle proprie note ha confermato di aver ottenuto dall' la provvidenza richiesta, in via di autotutela, a far data dal CP_1
8.5.2025 (doc. 22 di parte attrice allegato alle predette note di udienza) ed ha pertanto chiesto la dichiarazione di cessata materia del contendere, con liquidazione delle spese in proprio favore giusta soccombenza virtuale.
***
Non sussiste ragione per non accogliere le conclusioni congiuntamente precisate dalle parti, quanto alla dichiarazione di cessata materia del contendere, dal momento che l' CP_1
ha allegato e la ricorrente confermato il fatto che la prestazione richiesta dalla ricorrente
(APE sociale) è stata effettivamente liquidata dall' in data 8.5.2025, dunque in data CP_2
successiva tanto rispetto alla domanda amministrativa quanto rispetto al ricorso giudiziale introduttivo di questo giudizio, facendo venir meno l'interesse della parte a proseguire il giudizio.
Con la sentenza n. 5607/2005, la Cassazione ha avuto modo di chiarire che: "In particolare, la cessazione della materia del contendere, che costituisce il riflesso processuale del venir meno della ragion d'essere sostanziale della lite, per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, in tanto può essere dichiarata, in quanto i contendenti si diano reciprocamente atto dell'intervenuto mutamento della situazione revocata in controversia e sottopongano al giudice conclusioni conformi, intese a sollecitare l'adozione di una declaratoria della cessazione cennata, dovendosi escludere, quindi, che il giudice, senza far luogo a pronuncia extra petita, possa dichiarare cessata la materia del contendere per avere una delle parti allegato, ed eventualmente provato, l'insorgenza di fatti astrattamente idonei a
pagina 3 di 5 privare essa e il contraddittore di interesse e titolo all'esperimento della coltivata pretesa, quando, nelle rispettive conclusioni, ciascuno dei contendenti abbia insistito sulle domande originarie, così manifestando la determinazione di ottenere una decisione sul merito della vertenza (cfr., ex plurimis, Cass. Civ. n. 6395/2004, Cass. n. 8607/2000)”
(analogamente, Cass. sez. III, 08/07/2010, n. 16150).
Infine, è rilevante ribadire che “la cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definzione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio, perché altrimenti non vi sarebbero neppure i presupposti per procedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese che, invece, costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamene la compensazione delle spese”
(Cass. Ordinanza n. 30251 del 31/10/2023).
Ai fini della regolazione delle spese, rammentato che il perdurare del contrasto tra le parti in punto di spese non osta alla dichiarazione di cessazione della materia del contendere, stante il fatto che le stesse vanno regolate secondo il noto criterio della c.d. soccombenza virtuale (tra le molte, Cass. 7687/2000), non sussistono i presupposti per l'invocata compensazione delle stesse.
Il fatto che abbia riconosciuto la integrale fondatezza della pretesa della ricorrente in CP_1
data successiva alla proposizione del ricorso impone che sullo stesso istituto, secondo il principio di causalità, gravino le spese di lite, che appare congruo liquidare applicando il
DM 55/2014 per le soli fasi di studio ed introduttiva, scaglione di valore corrispondente alla domanda, secondo valori compresi tra i minimi ed i medi, ritenuti adeguati alla complessità della lite ed all'attività svolta.
p.q.m.
Il Giudice, pronunciando in maniera definitiva sulla presente controversia, disattesa ogni diversa istanza:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) condanna l' convenuto a rifondere alla ricorrente le spese di lite, che liquida in € CP_1
1.950,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA, con distrazione ex art. 93 cpc pagina 4 di 5 in favore degli avv.ti Alberto Zeffin e Martina Nola, dichiaratisi antistatari.
Sentenza emessa a norma dell'art. 429 cpc.
Rovigo, 11 giugno 2025
Il Giudice
dott. Pier Francesco Bazzega
pagina 5 di 5
SEZIONE CIVILE - Controversie del lavoro
n. 169/2025 R.G.
VERBALE DI CAUSA
Oggi 11 giugno 2025, innanzi al Giudice, dott. Pier Francesco Bazzega, nessuno personalmente compare.
Il Giudice dà atto:
- che con provvedimento del 31.3.2025 è stato disposto che l'odierna udienza si svolgesse nelle forme dell'art. 127 cpc, senza contestazioni delle parti;
- che parte ricorrente ha depositato proprie note di udienza in data 6.6.2025, il cui contenuto è qui richiamato;
- che parte resistente ha depositato proprie note di udienza in data 11.4.2025, il cui contenuto è qui richiamato.
Il Giudice, preso atto del contenuto delle note di udienza, decide la causa con sentenza a norma degli artt. 429 e 127ter cpc, allegata al presente verbale.
Il Giudice
dott. Pier Francesco Bazzega
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE CIVILE DI ROVIGO
Il Giudice, dott. Pier Francesco Bazzega, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO nella causa civile iscritta al n. 169/2025 R.G. promossa da:
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
- ricorrente -
con il patrocinio degli avv.ti ZEFFIN ALBERTO e NOLA MARTINA contro
(C.F. ), in persona del l.r., CP_1 P.IVA_1
- convenuto - con il patrocinio dell'avv. SICA SERGIO,
Conclusioni delle parti: come da note per l'udienza del 11.6.2025.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 25.3.2025 ha convenuto in giudizio l' Parte_1 CP_1
rappresentando di essersi trovata nelle condizioni personali descritte dall'art. 1, comma
179, L. 232/16, a seguito della cessazione in data 31.5.2024 di entrambi i rapporti di lavoro di cui era parte (quello domestico a tempo indeterminato per intervenuto licenziamento e quello a tempo determinato presso la Cooperativa Morelli per scadenza del termine), e di aver perciò presentato all' in data 27/8/2024 sia la domanda di verifica del requisito CP_2
contributivo per APE sociale sia la domanda di anticipo pensionistico per APE sociale.
Ottenuto il rigetto dell' in data 18.9.2024 e proposta la richiesta di riesame al CP_1
Comitato provinciale, ha esposto di non aver sinora ricevuto risposta da parte dell'ente adìto, ed ha pertanto instaurato questo giudizio per ottenere la prestazione richiesta, formulando le seguenti conclusioni:
“1) Accertarsi e dichiararsi, per le ragioni esposte in premessa, che la ricorrente è in possesso dei requisiti di legge per usufruire dell'anticipo pensionistico - APE SOCIALE con decorrenza 1/9/2024, così come richiesto con domanda presentata il 27/8/2024, con
pagina 2 di 5 ogni conseguenza di legge.
2) Per l'effetto condannarsi l' a provvedere all'erogazione dell'indennità di cui CP_1 all'art. 1, commi 179 e ss., L. 232/2016 (c.d. APE SOCIALE) in favore della ricorrente, a far data dall'1.9.2024, ovvero dalla diversa data che sarà ritenuta di giustizia.
3) Spese e compensi di lite rifusi, con distrazione in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari”.
L' si è costituito in data 10.4.2025 “rappresentando che è stato riconosciuto in CP_1 autotutela il diritto alla verificazione delle condizioni previste per l'erogazione dell'indennità ed al conseguente riconoscimento della prestazione”, e chiedendo pertanto la dichiarazione di cessata materia del contendere con compensazione delle spese.
Per l'udienza di discussione del 11.6.2025 la ricorrente nelle proprie note ha confermato di aver ottenuto dall' la provvidenza richiesta, in via di autotutela, a far data dal CP_1
8.5.2025 (doc. 22 di parte attrice allegato alle predette note di udienza) ed ha pertanto chiesto la dichiarazione di cessata materia del contendere, con liquidazione delle spese in proprio favore giusta soccombenza virtuale.
***
Non sussiste ragione per non accogliere le conclusioni congiuntamente precisate dalle parti, quanto alla dichiarazione di cessata materia del contendere, dal momento che l' CP_1
ha allegato e la ricorrente confermato il fatto che la prestazione richiesta dalla ricorrente
(APE sociale) è stata effettivamente liquidata dall' in data 8.5.2025, dunque in data CP_2
successiva tanto rispetto alla domanda amministrativa quanto rispetto al ricorso giudiziale introduttivo di questo giudizio, facendo venir meno l'interesse della parte a proseguire il giudizio.
Con la sentenza n. 5607/2005, la Cassazione ha avuto modo di chiarire che: "In particolare, la cessazione della materia del contendere, che costituisce il riflesso processuale del venir meno della ragion d'essere sostanziale della lite, per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, in tanto può essere dichiarata, in quanto i contendenti si diano reciprocamente atto dell'intervenuto mutamento della situazione revocata in controversia e sottopongano al giudice conclusioni conformi, intese a sollecitare l'adozione di una declaratoria della cessazione cennata, dovendosi escludere, quindi, che il giudice, senza far luogo a pronuncia extra petita, possa dichiarare cessata la materia del contendere per avere una delle parti allegato, ed eventualmente provato, l'insorgenza di fatti astrattamente idonei a
pagina 3 di 5 privare essa e il contraddittore di interesse e titolo all'esperimento della coltivata pretesa, quando, nelle rispettive conclusioni, ciascuno dei contendenti abbia insistito sulle domande originarie, così manifestando la determinazione di ottenere una decisione sul merito della vertenza (cfr., ex plurimis, Cass. Civ. n. 6395/2004, Cass. n. 8607/2000)”
(analogamente, Cass. sez. III, 08/07/2010, n. 16150).
Infine, è rilevante ribadire che “la cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definzione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio, perché altrimenti non vi sarebbero neppure i presupposti per procedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese che, invece, costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamene la compensazione delle spese”
(Cass. Ordinanza n. 30251 del 31/10/2023).
Ai fini della regolazione delle spese, rammentato che il perdurare del contrasto tra le parti in punto di spese non osta alla dichiarazione di cessazione della materia del contendere, stante il fatto che le stesse vanno regolate secondo il noto criterio della c.d. soccombenza virtuale (tra le molte, Cass. 7687/2000), non sussistono i presupposti per l'invocata compensazione delle stesse.
Il fatto che abbia riconosciuto la integrale fondatezza della pretesa della ricorrente in CP_1
data successiva alla proposizione del ricorso impone che sullo stesso istituto, secondo il principio di causalità, gravino le spese di lite, che appare congruo liquidare applicando il
DM 55/2014 per le soli fasi di studio ed introduttiva, scaglione di valore corrispondente alla domanda, secondo valori compresi tra i minimi ed i medi, ritenuti adeguati alla complessità della lite ed all'attività svolta.
p.q.m.
Il Giudice, pronunciando in maniera definitiva sulla presente controversia, disattesa ogni diversa istanza:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) condanna l' convenuto a rifondere alla ricorrente le spese di lite, che liquida in € CP_1
1.950,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA, con distrazione ex art. 93 cpc pagina 4 di 5 in favore degli avv.ti Alberto Zeffin e Martina Nola, dichiaratisi antistatari.
Sentenza emessa a norma dell'art. 429 cpc.
Rovigo, 11 giugno 2025
Il Giudice
dott. Pier Francesco Bazzega
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