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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 07/11/2025, n. 262 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 262 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
SEZIONE CIVILE
Il Giudice dott.ssa Claudia Gentili in funzione di Giudice Unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 543/2025 di R.G. promossa da:
(C.F.: ) con il patrocinio dell'avv. MEDA Parte_1 C.F._1
MAURIZIO presso il cui studio in Casale Monferrato via Roma 116 è elettivamente domiciliato ricorrente contro
(C.F.: ) Controparte_1 P.IVA_1
Resistente contumace
*** *** ***
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente:
NEL MERITO previo accertamento dell'inadempimento di in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, corrente in Padova, Galleria Borromeo n. 3, codice fiscale e partita iva , in relazione alle obbligazioni assunte nella scrittura privata di P.IVA_1 transazione sottoscritta in data 25/09/2023, dichiarare la risoluzione della predetta scrittura privata di transazione sottoscritta in data 25/09/2023; per l'effetto, previo accertamento dell'inadempimento di in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, corrente in Padova, Galleria Borromeo n. 3, codice fiscale e partita iva in relazione alle obbligazioni contrattuali nascenti dalla P.IVA_1 proposta di adesione n. 4552 e 4601 sottoscritta da in data 08/01/2019, Parte_1 dichiarare la risoluzione del rapporto contrattuale intercorso e, per l'effetto, condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, corrente in Padova, Controparte_1 Galleria Borromeo n. 3, codice fiscale e partita iva , a restituire all'esponente P.IVA_1 la somma di € 19.900,00 ricevuta in esecuzione del contratto
1 oltre al risarcimento dei danni da quantificare in via equitativa dal Giudice adito;
il tutto da contenere entro la somma complessiva di € 25.999,00. Con le competenze e spese del presente giudizio, oltre oneri accessori di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato alla controparte, deduceva che in Parte_1 data 08/01/2019 lo stesso sottoscriveva con la proposta di adesione Controparte_1
n. 4552 e 4601 (doc. 1) per la fornitura di beni e servizi relativi alla realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica mediante generatore fotovoltaico nonché per la fornitura di un sistema di accumulo dell'energia; che il ricorrente si impegnava a corrispondere il costo di acquisto – pari a complessivi € 19.900,00 – mediante acconto di € 1.100,00 alla sottoscrizione ed il saldo mediante finanziamento ad hoc stipulato in data 11/01/2019 con Findomestic S.p.a. (doc. 2); che con pec del 12-
15/07/2019 (doc. 4), il ricorrente contestava a l'inadempimento delle Controparte_1 obbligazioni contrattuali (non avendo realizzato ed ultimato le opere a regola d'arte) e contestualmente sospendeva il pagamento delle rate del finanziamento;
che nelle more, Findomestic S.p.a. cedeva il proprio credito a (doc. 5) Controparte_2 la quale, atteso il mancato pagamento delle rate, chiedeva ed otteneva l'ingiunzione n. 356/2021 emessa dal Tribunale di Vercelli in data 28/05/2021, contro la quale il ricorrente proponeva opposizione evocando il giudizio il fornitore Controparte_1
(doc. 6); che con scrittura privata di transazione del 25/09/2023 (doc. 7A e 7B),
[...]
e pattuivano che la resistente a mero titolo transattivo “si Pt_1 Controparte_1 impegna ad eseguire entro il 31.12.2023 presso la proprietà del dott. sita in Pt_1
Odalengo Grande, Via Pozzo n. 2 le opere necessarie alla messa in esercizio dell'impianto dalla stessa installato con ciò dovendosi intendere l'esecuzione delle opere eventualmente mancati nonché di tutte le attività prodromiche ivi comprese la predisposizione e l'invio – previa sottoscrizione del dott. – delle pratiche per Pt_1
l'allaccio dell'impianto alla rete elettrica nonché al GSE”; che, tuttavia, CP_1 non aveva posto in essere alcuna delle obbligazioni nascenti dalla scrittura
[...] privata sottoscritta;
che, per vero, in data 17/01/2024 , responsabile CP_3 tecnico di Elelectric S.r.l., accertava che l'impianto fotovoltaico del ricorrente è risultato “… non terminato e non funzionante …” (doc. 10); che, pertanto, CP_1 non solo è inadempiente in relazione all'obbligazione contrattuale nascente
[...] dalla proposta di adesione n. 4552 e 4601 sottoscritta da in data Parte_1
08/01/2019 ma risulta altresì inadempiente in ordine alle obbligazioni assunte con la scrittura privata di transazione sottoscritta in data 25/09/2023; che l'istante, atteso
2 l'inadempimento di controparte, aveva diritto di richiedere, ai sensi dell'art. 1976 c.c., la risoluzione della transazione per inadempimento e conseguentemente la risoluzione del contratto.
Alla prima udienza del 22.10.2025, la resistente non si costituiva in giudizio nonostante la ritualità della notifica, e la causa veniva discussa e decisa ex art. 281 sexies c.p.c ultimo comma, riservando il deposito della sentenza nei 30 giorni.
Il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento nei limiti di cui in motivazione.
Con la scrittura privata di transazione del 25.09.22023, e Parte_1 CP_1 ponevano fine alla lite oggetto del giudizio di opposizione (RG 1264/2021) al
[...] decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Vercelli per l'importo capitale di euro
22.352,00, relativi al contratto di finanziamento per l'impianto fotovoltaico, oggetto della proposta di adesione sottoscritta con il fornitore (terza chiamata Controparte_1 nel giudizio), la quale si impegnava con la predetta scrittura transattiva ad eseguire entro la data del 31.12.2023 tutte le opere necessarie alla messa in esercizio dell'impianto.
Si tratta di transazione non novativa, in quanto l'accordo non contiene alcuna volontà di estinguere il rapporto preesistente, al quale invece si vuole dare esecuzione e che costituisce premessa e parte integrante dell'accordo stesso.
Ciò premesso, dalla relazione tecnica sull'impianto fotovoltaico del 17.01.2024 emerge che l'impianto in questione non è terminato e non è funzionante, come comprovato dalla documentazione fotografica allegata;
i componenti non sono collegati elettricamente e correttamente connessi ed il cablaggio elettrico non effettuato.
, non costituendosi in giudizio, non ha dimostrato l'esatto Controparte_1 adempimento delle obbligazioni assunte, come era suo onere.
Consegue che deve ritenersi accertato l'inadempimento della resistente non solo alla scrittura privata transattiva ma anche al contratto nascente dalla proposta di adesione in atti, con cui era stato pattuito un prezzo di euro 19.900,00, di cui euro
1.100,00 sono stati versati con bonifico alla firma della proposta di adesione ed euro
18.800,00 tramite il collegato contratto di finanziamento sottoscritto dal ricorrente con
Findomestic (vedi contabile di bonifico doc 3).
Deve essere, dunque, pronunciata la risoluzione della transazione e del preesistente rapporto per inadempimento.
3 A seguito dell'effetto restitutorio della risoluzione, deve essere Controparte_1 condannata alla restituzione dell'importo pagato da per le prestazioni Parte_1 rimaste inadempiute pari ad euro 19.900,00, oltre interessi dalla domanda giudiziale;
a fronte di ciò, dovrà restituire l'impianto fotovoltaico, con spese di Parte_1 smontaggio, trasporto e relativi oneri di ripristino che si renderanno necessari a carico della parte inadempiente.
La domanda di risarcimento danni non può trovare accoglimento, in quanto non sono allegati e provati ulteriori pregiudizi, tenuto conto che in base all'accordo sottoscritto tra il ricorrente e la finanziaria quest'ultimo ha restituito il minore di euro 15.000,00 ed il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è stato estinto.
Le spese di lite seguono il principio di soccombenza e sono liquidate in dispositivo tenuto conto del valore della lite di bassa complessità (fasi studio, introduttiva e decisionale).
PQM
Tribunale di Vercelli in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa,
-dichiara risolta la scrittura privata di transazione sottoscritta tra le parti in data
25.09.2023 e per l'effetto il contratto di cui alla proposta di adesione n. 4552 e 4601;
-condanna alla restituzione della somma di euro 19.900,00 oltre Controparte_1 interessi legali dalla domanda giudiziale;
-condanna la resistente alla refusione delle spese di lite in favore di Parte_1 spese che si liquidano in complessivi € 2.500,00 a titolo di compenso professionale e in € 264,00 per anticipazioni, oltre rimborso forfetario 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Vercelli, il 7.11.2025
Il Giudice Unico dott.ssa Claudia Gentili
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
SEZIONE CIVILE
Il Giudice dott.ssa Claudia Gentili in funzione di Giudice Unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 543/2025 di R.G. promossa da:
(C.F.: ) con il patrocinio dell'avv. MEDA Parte_1 C.F._1
MAURIZIO presso il cui studio in Casale Monferrato via Roma 116 è elettivamente domiciliato ricorrente contro
(C.F.: ) Controparte_1 P.IVA_1
Resistente contumace
*** *** ***
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente:
NEL MERITO previo accertamento dell'inadempimento di in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, corrente in Padova, Galleria Borromeo n. 3, codice fiscale e partita iva , in relazione alle obbligazioni assunte nella scrittura privata di P.IVA_1 transazione sottoscritta in data 25/09/2023, dichiarare la risoluzione della predetta scrittura privata di transazione sottoscritta in data 25/09/2023; per l'effetto, previo accertamento dell'inadempimento di in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, corrente in Padova, Galleria Borromeo n. 3, codice fiscale e partita iva in relazione alle obbligazioni contrattuali nascenti dalla P.IVA_1 proposta di adesione n. 4552 e 4601 sottoscritta da in data 08/01/2019, Parte_1 dichiarare la risoluzione del rapporto contrattuale intercorso e, per l'effetto, condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, corrente in Padova, Controparte_1 Galleria Borromeo n. 3, codice fiscale e partita iva , a restituire all'esponente P.IVA_1 la somma di € 19.900,00 ricevuta in esecuzione del contratto
1 oltre al risarcimento dei danni da quantificare in via equitativa dal Giudice adito;
il tutto da contenere entro la somma complessiva di € 25.999,00. Con le competenze e spese del presente giudizio, oltre oneri accessori di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato alla controparte, deduceva che in Parte_1 data 08/01/2019 lo stesso sottoscriveva con la proposta di adesione Controparte_1
n. 4552 e 4601 (doc. 1) per la fornitura di beni e servizi relativi alla realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica mediante generatore fotovoltaico nonché per la fornitura di un sistema di accumulo dell'energia; che il ricorrente si impegnava a corrispondere il costo di acquisto – pari a complessivi € 19.900,00 – mediante acconto di € 1.100,00 alla sottoscrizione ed il saldo mediante finanziamento ad hoc stipulato in data 11/01/2019 con Findomestic S.p.a. (doc. 2); che con pec del 12-
15/07/2019 (doc. 4), il ricorrente contestava a l'inadempimento delle Controparte_1 obbligazioni contrattuali (non avendo realizzato ed ultimato le opere a regola d'arte) e contestualmente sospendeva il pagamento delle rate del finanziamento;
che nelle more, Findomestic S.p.a. cedeva il proprio credito a (doc. 5) Controparte_2 la quale, atteso il mancato pagamento delle rate, chiedeva ed otteneva l'ingiunzione n. 356/2021 emessa dal Tribunale di Vercelli in data 28/05/2021, contro la quale il ricorrente proponeva opposizione evocando il giudizio il fornitore Controparte_1
(doc. 6); che con scrittura privata di transazione del 25/09/2023 (doc. 7A e 7B),
[...]
e pattuivano che la resistente a mero titolo transattivo “si Pt_1 Controparte_1 impegna ad eseguire entro il 31.12.2023 presso la proprietà del dott. sita in Pt_1
Odalengo Grande, Via Pozzo n. 2 le opere necessarie alla messa in esercizio dell'impianto dalla stessa installato con ciò dovendosi intendere l'esecuzione delle opere eventualmente mancati nonché di tutte le attività prodromiche ivi comprese la predisposizione e l'invio – previa sottoscrizione del dott. – delle pratiche per Pt_1
l'allaccio dell'impianto alla rete elettrica nonché al GSE”; che, tuttavia, CP_1 non aveva posto in essere alcuna delle obbligazioni nascenti dalla scrittura
[...] privata sottoscritta;
che, per vero, in data 17/01/2024 , responsabile CP_3 tecnico di Elelectric S.r.l., accertava che l'impianto fotovoltaico del ricorrente è risultato “… non terminato e non funzionante …” (doc. 10); che, pertanto, CP_1 non solo è inadempiente in relazione all'obbligazione contrattuale nascente
[...] dalla proposta di adesione n. 4552 e 4601 sottoscritta da in data Parte_1
08/01/2019 ma risulta altresì inadempiente in ordine alle obbligazioni assunte con la scrittura privata di transazione sottoscritta in data 25/09/2023; che l'istante, atteso
2 l'inadempimento di controparte, aveva diritto di richiedere, ai sensi dell'art. 1976 c.c., la risoluzione della transazione per inadempimento e conseguentemente la risoluzione del contratto.
Alla prima udienza del 22.10.2025, la resistente non si costituiva in giudizio nonostante la ritualità della notifica, e la causa veniva discussa e decisa ex art. 281 sexies c.p.c ultimo comma, riservando il deposito della sentenza nei 30 giorni.
Il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento nei limiti di cui in motivazione.
Con la scrittura privata di transazione del 25.09.22023, e Parte_1 CP_1 ponevano fine alla lite oggetto del giudizio di opposizione (RG 1264/2021) al
[...] decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Vercelli per l'importo capitale di euro
22.352,00, relativi al contratto di finanziamento per l'impianto fotovoltaico, oggetto della proposta di adesione sottoscritta con il fornitore (terza chiamata Controparte_1 nel giudizio), la quale si impegnava con la predetta scrittura transattiva ad eseguire entro la data del 31.12.2023 tutte le opere necessarie alla messa in esercizio dell'impianto.
Si tratta di transazione non novativa, in quanto l'accordo non contiene alcuna volontà di estinguere il rapporto preesistente, al quale invece si vuole dare esecuzione e che costituisce premessa e parte integrante dell'accordo stesso.
Ciò premesso, dalla relazione tecnica sull'impianto fotovoltaico del 17.01.2024 emerge che l'impianto in questione non è terminato e non è funzionante, come comprovato dalla documentazione fotografica allegata;
i componenti non sono collegati elettricamente e correttamente connessi ed il cablaggio elettrico non effettuato.
, non costituendosi in giudizio, non ha dimostrato l'esatto Controparte_1 adempimento delle obbligazioni assunte, come era suo onere.
Consegue che deve ritenersi accertato l'inadempimento della resistente non solo alla scrittura privata transattiva ma anche al contratto nascente dalla proposta di adesione in atti, con cui era stato pattuito un prezzo di euro 19.900,00, di cui euro
1.100,00 sono stati versati con bonifico alla firma della proposta di adesione ed euro
18.800,00 tramite il collegato contratto di finanziamento sottoscritto dal ricorrente con
Findomestic (vedi contabile di bonifico doc 3).
Deve essere, dunque, pronunciata la risoluzione della transazione e del preesistente rapporto per inadempimento.
3 A seguito dell'effetto restitutorio della risoluzione, deve essere Controparte_1 condannata alla restituzione dell'importo pagato da per le prestazioni Parte_1 rimaste inadempiute pari ad euro 19.900,00, oltre interessi dalla domanda giudiziale;
a fronte di ciò, dovrà restituire l'impianto fotovoltaico, con spese di Parte_1 smontaggio, trasporto e relativi oneri di ripristino che si renderanno necessari a carico della parte inadempiente.
La domanda di risarcimento danni non può trovare accoglimento, in quanto non sono allegati e provati ulteriori pregiudizi, tenuto conto che in base all'accordo sottoscritto tra il ricorrente e la finanziaria quest'ultimo ha restituito il minore di euro 15.000,00 ed il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è stato estinto.
Le spese di lite seguono il principio di soccombenza e sono liquidate in dispositivo tenuto conto del valore della lite di bassa complessità (fasi studio, introduttiva e decisionale).
PQM
Tribunale di Vercelli in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa,
-dichiara risolta la scrittura privata di transazione sottoscritta tra le parti in data
25.09.2023 e per l'effetto il contratto di cui alla proposta di adesione n. 4552 e 4601;
-condanna alla restituzione della somma di euro 19.900,00 oltre Controparte_1 interessi legali dalla domanda giudiziale;
-condanna la resistente alla refusione delle spese di lite in favore di Parte_1 spese che si liquidano in complessivi € 2.500,00 a titolo di compenso professionale e in € 264,00 per anticipazioni, oltre rimborso forfetario 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Vercelli, il 7.11.2025
Il Giudice Unico dott.ssa Claudia Gentili
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