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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 26/11/2025, n. 11017 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11017 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 15887/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Manuela Morrone ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 15887/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ERRA LUCIO Parte_1 C.F._1
(C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. ERRA LUCIO
OPPONENTI contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_2 P.IVA_2 dell'avv. TREZZA GIUSEPPE
OPPOSTA
OGGETTO: contratti bancari
Conclusioni
Per gli opponenti:
1) In via istruttoria disporsi la chiamata a chiarimenti del CTU sulle doglianze di cui alle note tecniche di parte depositate;
2) In via principale, dichiarare nullo, inammissibile ed improcedibile il ricorso introduttivo per insussistenza dei presupposti di cui all'articolo 633 c.p.c., con conseguenziale revoca del decreto ingiuntivo;
pagina 1 di 12 3) in via subordinata, nel merito, accogliere la presente opposizione e per l'effetto, in accoglimento dell'eccezioni sollevate, accertata e dichiarata la nullità del contratto di finanziamento, nonché la illegittimità degli interessi applicati e la necessaria rideterminazione del saldo finale per ciascun rapporto in essere tra correntista e revocare il d.i. opposto in tutte CP_2 le sue statuizioni, in quanto del tutto infondato in fatto ed in diritto;
4) in via di riconvenzione, accertare e dichiarare la sussistenza del credito vantato dalla opponente per indebito pagamento sia con riferimento al conto anticipi (ed ai conti correnti ordinari ad esso collegati) che con riferimento al contratto di finanziamento, nella misura che sarà determinata a seguito di CTU contabile e, comunque, a seguito della ricostruzione dell'esatto saldo dare/avere dei suddetti rapporti, e dichiarare la compensazione tra detto credito e quello eventualmente riconosciuto alla Banca opposta;
5) respingere, siccome inammissibili, improcedibili ed infondate in fatto ed in diritto, le avverse domande di conversione del contratto nullo e di condanna alla restituzione della sorta capitale così come individuata nel decreto ingiuntivo:
6) Vittoria di spese, diritti ed onorari.
Per l'opposta: IN VIA ISTRUTTORIA: accogliere le richieste articolate nelle note di trattazione scritta per l'udienza del giorno 11/03/2025 (depositate il 10/03/2025) e, per l'effetto, disporre l'integrazione della consulenza tecnica di ufficio, a firma della c.t.u., dott.ssa , Persona_1 onerando la professionista di: 1) ricalcolare correttamente gli interessi di mora del contratto di mutuo dalla data di risoluzione del contratto alla data del d.i. del 21.03.2023 applicando, in luogo del tasso legale, quello contrattuale del 6,331% come stabilito all'art. 4 del contratto di finanziamento del 17.03.2015 e all' art. 10 del “Capitolato di patto e condizioni for-manti parte integrante del contratto di finanziamento”; 2) accogliere, per il c.c. 280400, il risultato con la corretta quantificazione delle competenze addebitate dalla di cui al Conteggio B, di € CP_2
39.034,23 a debito alla data del 31.12.2023;
NEL MERITO: rigettare tutti i motivi di opposizione palesemente inammissibili, improcedibili, nonché infondati e confermare il provvedimento monitorio, malamente opposto, ovvero condannare le controparti al pagamento della somma ingiunta;
in via del tutto subordinata, per il solo caso in cui il Tribunale qualifichi il contratto stipulato con rogito per notar come Per_2
“mutuo di scopo” e ne dichiari la nullità, convertire, ai sensi dell'art. 1424 c.c. quel contratto in pagina 2 di 12 mutuo fondiario ex artt. 10, 38 e ss. d. lgs. 385/1993; in via ulteriormente subordinata e gradata, e per la denegata ipotesi in cui il Tribunale dichiari radicalmente nullo il contratto di mutuo, condannare le controparti al pagamento della sorte capitale finanziata, che risulti non restituita alla data indicata nel ricorso per decreto ingiuntivo con permanenza della garanzia reale;
condannare, in ogni caso, gli opponenti al pagamento delle spese di causa e del compenso legale.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.La (di seguito ) e si Controparte_1 Parte_2 Parte_1 oppongono al DI n. 3591/2023 con il quale veniva ingiunto alla società opponente (debitore principale) ed alla garante il pagamento della somma di € 167.078,03 oltre interessi e spese, quale saldo debitorio del contratto di mutuo del 17.3.2015 e del conto anticipi e sconto del 25.7.2018, notificato solo nei confronti di lamentando: Parte_1
1. la carenza di prova scritta, in difetto di certificazione ex art. 50 TUB;
2. nullità della fideiussione rilasciata da perché redatta su schema ABI, Parte_1 violativo della normativa antitrust, garanzia da ritenere generica e contenente clausole nulle (quale la deroga dell'art. 1957 c.c.), tenendo conto della qualità di consumatrice della garante;
3. la nullità del contratto di finanziamento perché:
3.1. “mutuo di scopo” concesso per l'acquisto di beni strumentali, acquisto non verificato dalla concedente;
3.2. per carenza di informazioni preventive, avendo la banca subordinato il rilascio del contratto integrale e del foglio informativo solo nel caso di pagamento delle spese di istruttoria;
Par
3.3. Per omessa indicazione dell' ;
4. L'applicazione di interessi usurai per il conto anticipi e per il mutuo.
5. La carenza di prova degli importi dovuti per il conto anticipi;
6. La nullità del mutuo per applicazione del sistema di ammortamento alla francese, non previsto in contratto;
pagina 3 di 12 7. La violazione del divieto di anatocismo e l'applicazione di interessi capitalizzati trimestralmente, nonché l'applicazione di commissioni di massimo scoperto illegittime;
8. La esistenza di un credito da ripetizione di indebito derivante dalla applicazione di clausole nulle ai rapporti oggetto del credito ingiuntivo ed ai rapporti ordinari.
L'opponente conclude “1) In via principale, nel merito, dichiarare nullo, inammissibile ed improcedibile il ricorso introduttivo per insussistenza dei presupposti di cui all'articolo 633
c.p.c., con conseguenziale revoca del decreto ingiuntivo;
2) in via subordinata, nel merito, accogliere la presente opposizione e per l'effetto, in accoglimento dell'eccezioni sollevate, accertata e dichiarata la nullità del contratto di finanziamento, nonché la illegittimità degli interessi applicati e la necessaria rideterminazione del saldo finale per ciascun rapporto in essere tra correntista e revocare il d.i. opposto in tutte le sue statuizioni, in quanto del CP_2 tutto infondato in fatto ed in diritto;
3) in via di riconvenzione, accertare e dichiarare la sussistenza del credito vantato dalla opponente per indebito pagamento sia con riferimento al conto anticipi (ed ai conti correnti ordinari ad esso collegati) che con riferimento al contratto di finanziamento, nella misura che sarà determinata a seguito di CTU contabile e, comunque,
a seguito della ricostruzione dell'esatto saldo dare/avere dei suddetti rapporti, e dichiarare la compensazione tra detto credito e quello eventualmente riconosciuto alla Banca opposta”.
La si è costituita, chiedendo il rigetto dell'opposizione ed affermando: CP_3
- di aver prodotto contratti ed estratti conto integrali dei rapporti oggetto del ricorso per decreto ingiuntivo;
- che la fideiussione è stata rilasciata in occasione del contratto di mutuo e non vi è prova dell'esistenza di una intesa illecita al momento della stipula del contratto, né sussiste la nullità della deroga al disposto dell'art. 1957 c.c.;
- che il finanziamento non è un mutuo di scopo, che non vi è prova della mancata destinazione del finanziamento agli investimenti dichiarati, che la documentazione informativa è stata consegnata e la copia del contratto viene rilasciata dal notaio rogante;
- che tutti i movimenti del conto anticipi sono stati documentati e non sono mai state contestate le singole rimesse;
pagina 4 di 12 - che l'eccezione di nullità del piano di ammortamento alla francese è generica ed inammissibile;
- che il tasso di interesse è stato correttamente indicato e comunque la mancata indicazione dell'Isc non determina nullità ex art. 117 tub;
- che non è stato applicato alcun anatocismo o altre commissioni al conto anticipi.
Rigettata la richiesta ex art. 648 c.p.c. richiesta dall'opposta e l'istanza di esibizione ex art. 210
c.p.c. avanzata dall'opponente, veniva svolta la ctu ed all'esito del deposito delle memorie ex art. 281 quinquies c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione.
2.Come noto, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, dal punto di vista sostanziale, è
l'opposto che assume la posizione processuale di attore, con relativo onere di dimostrare la sussistenza degli elementi costitutivi della propria pretesa, mentre l'opponente, malgrado la vocatio in ius, assume la posizione di convenuto, con conseguente legittimazione anche alla proposizione di domande riconvenzionali (cfr., tra le tante, Cass., 3 febbraio 2006, n. 2421).
L'opposto poi, in quanto parte creditrice che agisce per l'adempimento, deve provare la fonte
(legale o negoziale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre è il debitore ad essere gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento o, comunque, di un'altra fattispecie idonea a provare tale effetto (così Cassazione civile, SS.UU., 30 ottobre 2001 n. 13533). Compito del giudice dell'opposizione non è, quindi, quello di stabilire se il decreto ingiuntivo sia stato correttamente emesso in fase monitoria, bensì quello di stabilire se sussistano, nel giudizio a cognizione piena, i presupposti per l'accoglimento della domanda sottesa al ricorso per ingiunzione. L'opposizione a decreto ingiuntivo, infatti, introduce un procedimento ordinario a cognizione piena nel quale il giudice, anche se abbia accertato la mancanza delle condizioni richieste dagli artt. 633 e ss. c.p.c., deve comunque pronunciare sul merito del diritto fatto valere dal creditore, tenuto conto degli elementi probatori esibiti nel corso del giudizio. È pertanto irrilevante il primo motivo di opposizione, peraltro smentito dalla documentazione presente nel fascicolo monitorio.
3. Non vi è prova che le fideiussioni rilasciate da siano conformi al modello ABI Parte_1
pagina 5 di 12 oggetto di sanzione per violazione della disciplina antitrust, visto che le due garanzie sono specifiche e non fideiussioni omnibus, e non appaiono coerenti con il modello Abi indicato.
Anche gli altri due motivi di nullità della fideiussione sono privi di pregio, posto che l'eventuale nullità della clausola di esonero dal rispetto dell'art. 1957 c.c. non poterebbe alla dichiarazione della nullità dell'intera garanzia, ma solo della clausola in esame, e l'opponente non ha mai lamentato che la garanzia sarebbe venuta meno per decorso del termine semestrale ex art. 1957
c.c.
Contr La violazione dell'art. 1956 c.c. non è dimostrata, in quanto la garante non ha provato che la ha concesso nuovo credito alla società quando le sue condizioni patrimoniali erano divenute tali da rendere difficile il soddisfacimento del credito. Peraltro, l'unica circostanza menzionata dalla garante, ossia la vendita delle quote della società di persone, non è circostanza che assimilabile a quella richiesta dall'art. 1956 c.c. e di certo detta modifica era più agevolmente conoscibile dalla garante (che asserisce si essere coniugata con il legale rappresentante della società) e non dalla creditrice.
4.1 Il mutuo contratto non è un mutuo di scopo, in quanto la causa indicata nel contratto non è quella di restituire il mutuo e realizzare lo scopo concordato, ma solo la restituzione della somma concessa. La causa del mutuo di scopo è più di ampia di quella del normale contratto di mutuo, in quanto il mutuatario si obbliga non solo a restituire la somma mutuata e a corrispondere gli interessi, ma anche a realizzare lo scopo concordato, mediante l'attuazione in concreto del programma negoziale. Tale mutuo va inquadrato nell'ambito dei contratti di durata, poiché le parti sono avvinte dal rilievo causale che il raggiungimento dello scopo assume nell'economia del rapporto (Cass. Sez. 1, 19/09/2024, n. 25193). Nel caso in esame, invece, la destinazione delle somme ha come effetto la concessione di benefici (quali l'applicazione di un tasso di interesse di favore e la garanzia sussidiaria del Consorzio API FIDI), per cui l'eventuale inadempimento per mancato raggiungimento dello scopo comporterebbe come effetto solo la risoluzione del contratto e la revoca delle agevolazioni, e di certo non la nullità del mutuo.
Il mutuo di scopo convenzionale, che rappresenta una deviazione rispetto al tipo contrattuale dell'art. 1813 c.c., può essere così definito solo allorché contenga una clausola con cui il mutuatario abbia assunto un obbligo specifico nei confronti del mutuante, in ragione pagina 6 di 12 dell'interesse di quest'ultimo – diretto o indiretto – ad una specifica modalità di utilizzazione delle somme per un determinato scopo, rivelandosi insufficiente a tal fine la mera indicazione dei motivi per i quali il finanziamento viene erogato;
conseguentemente, solo nel primo caso la clausola di destinazione della somma mutuata incide sulla causa del contratto e la sua mancata realizzazione può dare luogo a nullità negoziale. (Cass. Sez. 1, 05/06/2024, n. 15695, Rv. 671533
- 01). Nel caso in esame, il mutuante non aveva certamente alcun interesse alla realizzazione degli investimenti da parte della società mutuataria, ed in ogni caso la prova della mancata destinazione delle somme agli investimenti dichiarati doveva essere fornita dalla parte mutuataria. (cfr. Cass. n. 22965/2025)
4.2. Nel contratto di mutuo è previsto, all'art. 9 punto 6, che alla debitrice viene consegnata una copia autentica del contratto e degli allegati a cura del notaio, mentre in alcun punto si afferma che le parti non sono state informate delle condizioni della stipula (avvenuta per tatto pubblico) o che non sono state rilasciate le copie integrali delle condizioni contrattuali, o che detto rilascio era subordinato al pagamento delle spese di istruttoria. Solo nel caso di richiesta del rilascio di una copia esatta del contratto e di tutti i documenti di sintesi è prima della firma è previsto il pagamenti di un importo “non superiore” alle spese di istruttoria, ma gratuitamente la banca avrebbe fornito lo schema del contratto ed il preventivo contenente le condizioni economiche, ossia tutte le informazioni necessarie alla stipula.
4.3. La questione relativa alla invalidità del piano di ammortamento in quanto “alla francese”, articolata in modo estremamente generico dagli opponenti, non è comprensibile. Nel contratto esaminato, in cui è previsto un tasso di interesse fisso (4,331%, Taeg 4,50%) e rate mensili costanti di capitali ed interessi, ciascuna di € 1.933,12. Al contratto di mutuo è allegato anche il piano di ammortamento, da quale si ricava il metodo di ammortamento utilizzato. Sul punto, pertaltro, si è di recente pronunciata la giurisprudenza di legittimità, precisando che “In tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento "alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non
è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e pagina 7 di 12 dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti”. (Cass. Sez. U., 29/05/2024, n. 15130, Rv. 671092
- 02)
Par
4.4. Quanto alla errata o carente indicazione dell' , quale violazione suscettibile di giustificare la declaratoria di nullità della relative clausole contrattuali, si deve precisare che nel contratto è indicato correttamente il TAEG, e che comunque la indicazione di questo elemento non è prevista a pena di nullità ex art. 117 TUB, e che non si verte nell'ipotesi disciplinata dall'art. 125 bis
TUB.
Orbene, l'art. 125 bis TUB configura, nei contratti di credito al consumo, la nullità delle clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore non inclusi o inclusi in modo non corretto nel TAEG pubblicizzato nella documentazione predisposta secondo quanto previsto dall'articolo
124. La norma, tuttavia, non appare idonea a generare la nullità dei contratti nel caso di specie, in quanto non sottoscritti da consumatore.
Il T.A.E.G. ha finalità prettamente informativa del contraente - avendo lo scopo di mettere il cliente in grado di conoscere il costo totale effettivo del credito che gli viene erogato mediante il mutuo - e non è oggetto di autonoma pattuizione tra le parti, né rientra nella nozione di “tassi d'interesse e ogni altro prezzo e condizioni praticate che devono essere correttamente indicati nel contratto per la validità delle corrispondenti clausole”, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 117, comma 4, TUB. Ne consegue che la sua eventuale errata indicazione – fuori dal campo di applicazione dell'art. 125 bis – non incide sugli elementi strutturali del contratto e non è, conseguentemente, suscettibile di determinarne la nullità, anche parziale, potendo al più determinare una violazione degli obblighi di trasparenza e informazione legislativamente imposti all'operatore bancario a tutela del contraente debole e, quindi, un'eventuale tutela risarcitoria ove si dimostri che il contratto non sarebbe stato stipulato ove si fosse conosciuto il costo effettivo del credito erogato (fattispecie estranea alla causa petendi della domanda proposta dagli opponenti).
5. Quanto alla usurarietà dei tassi di interesse applicati per il contratto di finanziamento, si deve ritenere che il ctu abbia correttamente valutato la corrispondenza dei tassi di interesse indicati nel contratto con quelli effettivi, escludendo l'usurarietà degli interessi corrispettivi e moratori.
Le contrarie conclusioni degli opponenti si fondano sulla valutaizone della penale per estinzione pagina 8 di 12 anticipata, elemento del tutto estraneo al calcolo dell'usurarietà dei tassi di interesse in quanto corrispettivo specifico per il venir meno della prestazione anticipatamente. In tema di usura bancaria, ai fini del superamento del "tasso soglia" previsto dalla disciplina antiusura, non è possibile procedere alla sommatoria degli interessi moratori con la commissione di estinzione anticipata del finanziamento, non costituendo quest'ultima una remunerazione, a favore della banca, dipendente dalla durata dell'effettiva utilizzazione del denaro da parte del cliente, bensì un corrispettivo previsto per lo scioglimento anticipato degli impegni a quella connessi. (Cass. Sez.
3, 07/03/2022, n. 7352, Rv. 664250 - 01).
Il credito derivante dal finanziamento è stato ricalcolato dal ctu escludendo il tasso moratorio dalla data del passaggio a sofferenza, per cui al 27.1.2023 era pari ad € 124.081,80. Siffatto ricalcolo operato dal ctu non può essere condiviso, trattandosi di una errata interpretazione di una pronuncia della Corte di Cassazione (sentenza n. 24181 del 2021) riferita a tutt'altra fattispecie.
Leggendo per esteso la motivazione, infatti, si ricava che l'ipotesi sottoposta al vaglio della corte era di un mutuo a tasso variabile, per il quale pertanto non poteva essere individuato il tasso di mora convenzionale da applicare dopo la risoluzione del contratto, rendendo inoperante il meccanismo previsto dall'art. 1224 c.c. secondo comma: “Quando, come nel caso di specie, il tasso di interesse moratorio convenzionale previsto contrattualmente sia variabile, in funzione di elementi di oscillazione esterni al negozio e di differenziali fissi prestabiliti dai paciscenti, non è concretamente possibile individuare un tasso unitario per l'intera durata del rapporto giuridico, essendo la variabilità dell'interesse moratorio convenzionale proprio uno degli elementi caratterizzanti il rapporto stesso. In tale eventualità, quando le parti non abbiano espressamente stabilito che, in ipotesi di costituzione in mora del debitore inadempiente, o di risoluzione del contratto per inadempimento del medesimo, si debba applicare al periodo successivo a detti eventi un tasso convenzionale prestabilito, anche da individuarsi nell'ultimo tasso variabile applicabile in base alla regola negoziale, ovvero nella misura del saggio tendenziale risultante dalla media tra tutti i tassi variabili applicati al rapporto, non è possibile fare applicazione del secondo comma dell'art. 1224 c.c., a causa dell'impossibilità pratica di stabilire in che misura fossero stati stabiliti gli interessi convenzionali "prima della mora". In tale ipotesi, dunque, per il periodo successivo alla risoluzione sono dovuti gli interessi moratori al saggio legale, in applicazione della regola generale di cui al primo comma dell'art. 1224 c.c.”.
pagina 9 di 12 Ne deriva la conferma del credito vantato dalla banca alla data del ricorso per decreto ingiuntivo, pari ad € 127.895,03, oltre interessi al tasso di mora al soddisfo.
6. Anche il tasso di interesse applicato al conto anticipi n. 280400 non è usurario, visto che le condizioni contrattuali del 25.7.2018 prevedono un tasso di interesse del 7,60% ed una c.a.p.c. dello 0,500% trimestrale. Non risultano applicate commissioni di massimo scoperto o altre clausole nulle.
Mancando, tuttavia, le pattuizioni in merito alla periodicità degli interessi, si deve escludere ogni forma di anatocismo, applicando la capitalizzazione semplice. Il credito vantato dalla banca deve, pertanto, essere ricalcolato applicando il tasso di interesse indicato in contratto, ovvero quello più favorevole di volta in volta utilizzato dalla banca, con capitalizzazione semplice. Si deve pertanto recepire, in quanto del tutto condivisibile e corretto sotto il profilo tecnico giuridico, il ricalcolo in € 38.973,22 a credito dell'opposta (ipotesi conteggio B, dovendosi ritenere fondata l'osservazione del ctp dell'opposta sulle competenze realmente addebitate).
7 . La domanda riconvenzionale, o meglio l'eccezione di compensazione con il credito derivante dalla ripetizione di indebito, deve essere rigettata, in difetto di produzione dei documenti contrattuali relativi al conto corrente oggetto della domanda.
Al riguardo, si deve ribadire la impossibilità di dare corso all'ordine di esibizione ex art. 210
c.p.c., vista l'estrema genericità della richiesta, così come della domanda ex art. 119 tub. La richiesta ex art. 119 Tub avanzata dal correntista prima della introduzione del giudizio consente al cliente di ottenere, ex art. 210 c.p.c., nel corso del giudizio i medesimi documenti che avrebbe potuto ricevere ex art. 119 Tub, ossia la documentazione relativa al decennio precedente alla richiesta e non quella esistente sin dalla costituzione del rapporto. La richiesta svolta in corso di giudizio, infatti, non consente la produzione in tempo utile per evitare le preclusioni processuali, attesi i tempi previsti per il rilascio della stessa.
In tema di rapporti bancari, il diritto del cliente ad ottenere copia della documentazione relativa alle operazioni effettuate, previsto dall'art. 119, comma 4, d.lgs. n. 385 del 1993, ha natura di diritto sostanziale ed ha fondamento negli obblighi di buona fede "in executivis". La richiesta non deve riguardare specifiche operazioni, ma individuare il contratto oggetto di esibizione ed il lasso pagina 10 di 12 temporale delle operazioni richieste.
Ne discende che il correntista avrebbe dovuto produrre indicare i rapporti in relazione era stata effettuata la richiesta e la documentazione richiesta, vista la completezza della documentazione prodotta in fase monitoria rispetto al credito richiesto.
9 . La rideterminazione del credito derivante dal conto anticipi impone la revoca del Decreto ingiuntivo opposto, con conseguente assorbimento della questione della validità della notifica effettuata nei confronti della società opponente.
In accoglimento della domanda avanzata con il deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, gli opponenti devono essere condannati al pagamento della somma di € 127.895,03, oltre interessi al tasso di mora dal 27.1.2023 al soddisfo per il mutuo ed al pagamento della somma di € 39.034,23 oltre interessi legali dal 31.12.2023 al soddisfo per il saldo del conto anticipi.
10 . Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate utilizzando le tariffe medie previste dal D.M. 55/2014, come aggiornate dal D.M. 147 del 2022, per tenere conto della istruttoria svolta e del numero di questioni di diritto affrontate, applicando lo scaglione di valore relativo alla somma accertata (da € 52.000,00 a € 260.000,00): € 2552,00 per la fase di studio, €
1.628,00 per la fase introduttiva, € 5670,00 per la fase istruttoria, € 4.253,00 per la fase decisionale, per un totale di € 14.103,00.
Le spese di ctu sono definitivamente poste a carico della parte opponente nella misura già liquidata in separato provvedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. Accoglie l'opposizione, per quanto di ragione, e revoca il D.I n. 3591/2023;
2. AN la , debitore principale, e Controparte_1 Pt_1
in qualità di fideiussore, al pagamento della somma di € 127.895,03, oltre interessi
[...] al tasso di mora dal 27.1.2023 al soddisfo per il mutuo ed al pagamento della somma di €
39.034,23 oltre interessi legali dal 31.12.2023 al soddisfo per il saldo del conto anticipi, in favore di CP_3
pagina 11 di 12 3. AN la parte opponente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in €
14.103,00 per compensi, oltre rimborso forfetario, i.v.a., c.p.a.
4. Pone definitivamente a carico di parte opponente le spese di ctu, nella misura già liquidata in separato provvedimento.
Napoli, 26 novembre 2025
La Giudice dott.ssa Manuela Morrone
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Manuela Morrone ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 15887/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ERRA LUCIO Parte_1 C.F._1
(C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. ERRA LUCIO
OPPONENTI contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_2 P.IVA_2 dell'avv. TREZZA GIUSEPPE
OPPOSTA
OGGETTO: contratti bancari
Conclusioni
Per gli opponenti:
1) In via istruttoria disporsi la chiamata a chiarimenti del CTU sulle doglianze di cui alle note tecniche di parte depositate;
2) In via principale, dichiarare nullo, inammissibile ed improcedibile il ricorso introduttivo per insussistenza dei presupposti di cui all'articolo 633 c.p.c., con conseguenziale revoca del decreto ingiuntivo;
pagina 1 di 12 3) in via subordinata, nel merito, accogliere la presente opposizione e per l'effetto, in accoglimento dell'eccezioni sollevate, accertata e dichiarata la nullità del contratto di finanziamento, nonché la illegittimità degli interessi applicati e la necessaria rideterminazione del saldo finale per ciascun rapporto in essere tra correntista e revocare il d.i. opposto in tutte CP_2 le sue statuizioni, in quanto del tutto infondato in fatto ed in diritto;
4) in via di riconvenzione, accertare e dichiarare la sussistenza del credito vantato dalla opponente per indebito pagamento sia con riferimento al conto anticipi (ed ai conti correnti ordinari ad esso collegati) che con riferimento al contratto di finanziamento, nella misura che sarà determinata a seguito di CTU contabile e, comunque, a seguito della ricostruzione dell'esatto saldo dare/avere dei suddetti rapporti, e dichiarare la compensazione tra detto credito e quello eventualmente riconosciuto alla Banca opposta;
5) respingere, siccome inammissibili, improcedibili ed infondate in fatto ed in diritto, le avverse domande di conversione del contratto nullo e di condanna alla restituzione della sorta capitale così come individuata nel decreto ingiuntivo:
6) Vittoria di spese, diritti ed onorari.
Per l'opposta: IN VIA ISTRUTTORIA: accogliere le richieste articolate nelle note di trattazione scritta per l'udienza del giorno 11/03/2025 (depositate il 10/03/2025) e, per l'effetto, disporre l'integrazione della consulenza tecnica di ufficio, a firma della c.t.u., dott.ssa , Persona_1 onerando la professionista di: 1) ricalcolare correttamente gli interessi di mora del contratto di mutuo dalla data di risoluzione del contratto alla data del d.i. del 21.03.2023 applicando, in luogo del tasso legale, quello contrattuale del 6,331% come stabilito all'art. 4 del contratto di finanziamento del 17.03.2015 e all' art. 10 del “Capitolato di patto e condizioni for-manti parte integrante del contratto di finanziamento”; 2) accogliere, per il c.c. 280400, il risultato con la corretta quantificazione delle competenze addebitate dalla di cui al Conteggio B, di € CP_2
39.034,23 a debito alla data del 31.12.2023;
NEL MERITO: rigettare tutti i motivi di opposizione palesemente inammissibili, improcedibili, nonché infondati e confermare il provvedimento monitorio, malamente opposto, ovvero condannare le controparti al pagamento della somma ingiunta;
in via del tutto subordinata, per il solo caso in cui il Tribunale qualifichi il contratto stipulato con rogito per notar come Per_2
“mutuo di scopo” e ne dichiari la nullità, convertire, ai sensi dell'art. 1424 c.c. quel contratto in pagina 2 di 12 mutuo fondiario ex artt. 10, 38 e ss. d. lgs. 385/1993; in via ulteriormente subordinata e gradata, e per la denegata ipotesi in cui il Tribunale dichiari radicalmente nullo il contratto di mutuo, condannare le controparti al pagamento della sorte capitale finanziata, che risulti non restituita alla data indicata nel ricorso per decreto ingiuntivo con permanenza della garanzia reale;
condannare, in ogni caso, gli opponenti al pagamento delle spese di causa e del compenso legale.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.La (di seguito ) e si Controparte_1 Parte_2 Parte_1 oppongono al DI n. 3591/2023 con il quale veniva ingiunto alla società opponente (debitore principale) ed alla garante il pagamento della somma di € 167.078,03 oltre interessi e spese, quale saldo debitorio del contratto di mutuo del 17.3.2015 e del conto anticipi e sconto del 25.7.2018, notificato solo nei confronti di lamentando: Parte_1
1. la carenza di prova scritta, in difetto di certificazione ex art. 50 TUB;
2. nullità della fideiussione rilasciata da perché redatta su schema ABI, Parte_1 violativo della normativa antitrust, garanzia da ritenere generica e contenente clausole nulle (quale la deroga dell'art. 1957 c.c.), tenendo conto della qualità di consumatrice della garante;
3. la nullità del contratto di finanziamento perché:
3.1. “mutuo di scopo” concesso per l'acquisto di beni strumentali, acquisto non verificato dalla concedente;
3.2. per carenza di informazioni preventive, avendo la banca subordinato il rilascio del contratto integrale e del foglio informativo solo nel caso di pagamento delle spese di istruttoria;
Par
3.3. Per omessa indicazione dell' ;
4. L'applicazione di interessi usurai per il conto anticipi e per il mutuo.
5. La carenza di prova degli importi dovuti per il conto anticipi;
6. La nullità del mutuo per applicazione del sistema di ammortamento alla francese, non previsto in contratto;
pagina 3 di 12 7. La violazione del divieto di anatocismo e l'applicazione di interessi capitalizzati trimestralmente, nonché l'applicazione di commissioni di massimo scoperto illegittime;
8. La esistenza di un credito da ripetizione di indebito derivante dalla applicazione di clausole nulle ai rapporti oggetto del credito ingiuntivo ed ai rapporti ordinari.
L'opponente conclude “1) In via principale, nel merito, dichiarare nullo, inammissibile ed improcedibile il ricorso introduttivo per insussistenza dei presupposti di cui all'articolo 633
c.p.c., con conseguenziale revoca del decreto ingiuntivo;
2) in via subordinata, nel merito, accogliere la presente opposizione e per l'effetto, in accoglimento dell'eccezioni sollevate, accertata e dichiarata la nullità del contratto di finanziamento, nonché la illegittimità degli interessi applicati e la necessaria rideterminazione del saldo finale per ciascun rapporto in essere tra correntista e revocare il d.i. opposto in tutte le sue statuizioni, in quanto del CP_2 tutto infondato in fatto ed in diritto;
3) in via di riconvenzione, accertare e dichiarare la sussistenza del credito vantato dalla opponente per indebito pagamento sia con riferimento al conto anticipi (ed ai conti correnti ordinari ad esso collegati) che con riferimento al contratto di finanziamento, nella misura che sarà determinata a seguito di CTU contabile e, comunque,
a seguito della ricostruzione dell'esatto saldo dare/avere dei suddetti rapporti, e dichiarare la compensazione tra detto credito e quello eventualmente riconosciuto alla Banca opposta”.
La si è costituita, chiedendo il rigetto dell'opposizione ed affermando: CP_3
- di aver prodotto contratti ed estratti conto integrali dei rapporti oggetto del ricorso per decreto ingiuntivo;
- che la fideiussione è stata rilasciata in occasione del contratto di mutuo e non vi è prova dell'esistenza di una intesa illecita al momento della stipula del contratto, né sussiste la nullità della deroga al disposto dell'art. 1957 c.c.;
- che il finanziamento non è un mutuo di scopo, che non vi è prova della mancata destinazione del finanziamento agli investimenti dichiarati, che la documentazione informativa è stata consegnata e la copia del contratto viene rilasciata dal notaio rogante;
- che tutti i movimenti del conto anticipi sono stati documentati e non sono mai state contestate le singole rimesse;
pagina 4 di 12 - che l'eccezione di nullità del piano di ammortamento alla francese è generica ed inammissibile;
- che il tasso di interesse è stato correttamente indicato e comunque la mancata indicazione dell'Isc non determina nullità ex art. 117 tub;
- che non è stato applicato alcun anatocismo o altre commissioni al conto anticipi.
Rigettata la richiesta ex art. 648 c.p.c. richiesta dall'opposta e l'istanza di esibizione ex art. 210
c.p.c. avanzata dall'opponente, veniva svolta la ctu ed all'esito del deposito delle memorie ex art. 281 quinquies c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione.
2.Come noto, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, dal punto di vista sostanziale, è
l'opposto che assume la posizione processuale di attore, con relativo onere di dimostrare la sussistenza degli elementi costitutivi della propria pretesa, mentre l'opponente, malgrado la vocatio in ius, assume la posizione di convenuto, con conseguente legittimazione anche alla proposizione di domande riconvenzionali (cfr., tra le tante, Cass., 3 febbraio 2006, n. 2421).
L'opposto poi, in quanto parte creditrice che agisce per l'adempimento, deve provare la fonte
(legale o negoziale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre è il debitore ad essere gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento o, comunque, di un'altra fattispecie idonea a provare tale effetto (così Cassazione civile, SS.UU., 30 ottobre 2001 n. 13533). Compito del giudice dell'opposizione non è, quindi, quello di stabilire se il decreto ingiuntivo sia stato correttamente emesso in fase monitoria, bensì quello di stabilire se sussistano, nel giudizio a cognizione piena, i presupposti per l'accoglimento della domanda sottesa al ricorso per ingiunzione. L'opposizione a decreto ingiuntivo, infatti, introduce un procedimento ordinario a cognizione piena nel quale il giudice, anche se abbia accertato la mancanza delle condizioni richieste dagli artt. 633 e ss. c.p.c., deve comunque pronunciare sul merito del diritto fatto valere dal creditore, tenuto conto degli elementi probatori esibiti nel corso del giudizio. È pertanto irrilevante il primo motivo di opposizione, peraltro smentito dalla documentazione presente nel fascicolo monitorio.
3. Non vi è prova che le fideiussioni rilasciate da siano conformi al modello ABI Parte_1
pagina 5 di 12 oggetto di sanzione per violazione della disciplina antitrust, visto che le due garanzie sono specifiche e non fideiussioni omnibus, e non appaiono coerenti con il modello Abi indicato.
Anche gli altri due motivi di nullità della fideiussione sono privi di pregio, posto che l'eventuale nullità della clausola di esonero dal rispetto dell'art. 1957 c.c. non poterebbe alla dichiarazione della nullità dell'intera garanzia, ma solo della clausola in esame, e l'opponente non ha mai lamentato che la garanzia sarebbe venuta meno per decorso del termine semestrale ex art. 1957
c.c.
Contr La violazione dell'art. 1956 c.c. non è dimostrata, in quanto la garante non ha provato che la ha concesso nuovo credito alla società quando le sue condizioni patrimoniali erano divenute tali da rendere difficile il soddisfacimento del credito. Peraltro, l'unica circostanza menzionata dalla garante, ossia la vendita delle quote della società di persone, non è circostanza che assimilabile a quella richiesta dall'art. 1956 c.c. e di certo detta modifica era più agevolmente conoscibile dalla garante (che asserisce si essere coniugata con il legale rappresentante della società) e non dalla creditrice.
4.1 Il mutuo contratto non è un mutuo di scopo, in quanto la causa indicata nel contratto non è quella di restituire il mutuo e realizzare lo scopo concordato, ma solo la restituzione della somma concessa. La causa del mutuo di scopo è più di ampia di quella del normale contratto di mutuo, in quanto il mutuatario si obbliga non solo a restituire la somma mutuata e a corrispondere gli interessi, ma anche a realizzare lo scopo concordato, mediante l'attuazione in concreto del programma negoziale. Tale mutuo va inquadrato nell'ambito dei contratti di durata, poiché le parti sono avvinte dal rilievo causale che il raggiungimento dello scopo assume nell'economia del rapporto (Cass. Sez. 1, 19/09/2024, n. 25193). Nel caso in esame, invece, la destinazione delle somme ha come effetto la concessione di benefici (quali l'applicazione di un tasso di interesse di favore e la garanzia sussidiaria del Consorzio API FIDI), per cui l'eventuale inadempimento per mancato raggiungimento dello scopo comporterebbe come effetto solo la risoluzione del contratto e la revoca delle agevolazioni, e di certo non la nullità del mutuo.
Il mutuo di scopo convenzionale, che rappresenta una deviazione rispetto al tipo contrattuale dell'art. 1813 c.c., può essere così definito solo allorché contenga una clausola con cui il mutuatario abbia assunto un obbligo specifico nei confronti del mutuante, in ragione pagina 6 di 12 dell'interesse di quest'ultimo – diretto o indiretto – ad una specifica modalità di utilizzazione delle somme per un determinato scopo, rivelandosi insufficiente a tal fine la mera indicazione dei motivi per i quali il finanziamento viene erogato;
conseguentemente, solo nel primo caso la clausola di destinazione della somma mutuata incide sulla causa del contratto e la sua mancata realizzazione può dare luogo a nullità negoziale. (Cass. Sez. 1, 05/06/2024, n. 15695, Rv. 671533
- 01). Nel caso in esame, il mutuante non aveva certamente alcun interesse alla realizzazione degli investimenti da parte della società mutuataria, ed in ogni caso la prova della mancata destinazione delle somme agli investimenti dichiarati doveva essere fornita dalla parte mutuataria. (cfr. Cass. n. 22965/2025)
4.2. Nel contratto di mutuo è previsto, all'art. 9 punto 6, che alla debitrice viene consegnata una copia autentica del contratto e degli allegati a cura del notaio, mentre in alcun punto si afferma che le parti non sono state informate delle condizioni della stipula (avvenuta per tatto pubblico) o che non sono state rilasciate le copie integrali delle condizioni contrattuali, o che detto rilascio era subordinato al pagamento delle spese di istruttoria. Solo nel caso di richiesta del rilascio di una copia esatta del contratto e di tutti i documenti di sintesi è prima della firma è previsto il pagamenti di un importo “non superiore” alle spese di istruttoria, ma gratuitamente la banca avrebbe fornito lo schema del contratto ed il preventivo contenente le condizioni economiche, ossia tutte le informazioni necessarie alla stipula.
4.3. La questione relativa alla invalidità del piano di ammortamento in quanto “alla francese”, articolata in modo estremamente generico dagli opponenti, non è comprensibile. Nel contratto esaminato, in cui è previsto un tasso di interesse fisso (4,331%, Taeg 4,50%) e rate mensili costanti di capitali ed interessi, ciascuna di € 1.933,12. Al contratto di mutuo è allegato anche il piano di ammortamento, da quale si ricava il metodo di ammortamento utilizzato. Sul punto, pertaltro, si è di recente pronunciata la giurisprudenza di legittimità, precisando che “In tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento "alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non
è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e pagina 7 di 12 dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti”. (Cass. Sez. U., 29/05/2024, n. 15130, Rv. 671092
- 02)
Par
4.4. Quanto alla errata o carente indicazione dell' , quale violazione suscettibile di giustificare la declaratoria di nullità della relative clausole contrattuali, si deve precisare che nel contratto è indicato correttamente il TAEG, e che comunque la indicazione di questo elemento non è prevista a pena di nullità ex art. 117 TUB, e che non si verte nell'ipotesi disciplinata dall'art. 125 bis
TUB.
Orbene, l'art. 125 bis TUB configura, nei contratti di credito al consumo, la nullità delle clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore non inclusi o inclusi in modo non corretto nel TAEG pubblicizzato nella documentazione predisposta secondo quanto previsto dall'articolo
124. La norma, tuttavia, non appare idonea a generare la nullità dei contratti nel caso di specie, in quanto non sottoscritti da consumatore.
Il T.A.E.G. ha finalità prettamente informativa del contraente - avendo lo scopo di mettere il cliente in grado di conoscere il costo totale effettivo del credito che gli viene erogato mediante il mutuo - e non è oggetto di autonoma pattuizione tra le parti, né rientra nella nozione di “tassi d'interesse e ogni altro prezzo e condizioni praticate che devono essere correttamente indicati nel contratto per la validità delle corrispondenti clausole”, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 117, comma 4, TUB. Ne consegue che la sua eventuale errata indicazione – fuori dal campo di applicazione dell'art. 125 bis – non incide sugli elementi strutturali del contratto e non è, conseguentemente, suscettibile di determinarne la nullità, anche parziale, potendo al più determinare una violazione degli obblighi di trasparenza e informazione legislativamente imposti all'operatore bancario a tutela del contraente debole e, quindi, un'eventuale tutela risarcitoria ove si dimostri che il contratto non sarebbe stato stipulato ove si fosse conosciuto il costo effettivo del credito erogato (fattispecie estranea alla causa petendi della domanda proposta dagli opponenti).
5. Quanto alla usurarietà dei tassi di interesse applicati per il contratto di finanziamento, si deve ritenere che il ctu abbia correttamente valutato la corrispondenza dei tassi di interesse indicati nel contratto con quelli effettivi, escludendo l'usurarietà degli interessi corrispettivi e moratori.
Le contrarie conclusioni degli opponenti si fondano sulla valutaizone della penale per estinzione pagina 8 di 12 anticipata, elemento del tutto estraneo al calcolo dell'usurarietà dei tassi di interesse in quanto corrispettivo specifico per il venir meno della prestazione anticipatamente. In tema di usura bancaria, ai fini del superamento del "tasso soglia" previsto dalla disciplina antiusura, non è possibile procedere alla sommatoria degli interessi moratori con la commissione di estinzione anticipata del finanziamento, non costituendo quest'ultima una remunerazione, a favore della banca, dipendente dalla durata dell'effettiva utilizzazione del denaro da parte del cliente, bensì un corrispettivo previsto per lo scioglimento anticipato degli impegni a quella connessi. (Cass. Sez.
3, 07/03/2022, n. 7352, Rv. 664250 - 01).
Il credito derivante dal finanziamento è stato ricalcolato dal ctu escludendo il tasso moratorio dalla data del passaggio a sofferenza, per cui al 27.1.2023 era pari ad € 124.081,80. Siffatto ricalcolo operato dal ctu non può essere condiviso, trattandosi di una errata interpretazione di una pronuncia della Corte di Cassazione (sentenza n. 24181 del 2021) riferita a tutt'altra fattispecie.
Leggendo per esteso la motivazione, infatti, si ricava che l'ipotesi sottoposta al vaglio della corte era di un mutuo a tasso variabile, per il quale pertanto non poteva essere individuato il tasso di mora convenzionale da applicare dopo la risoluzione del contratto, rendendo inoperante il meccanismo previsto dall'art. 1224 c.c. secondo comma: “Quando, come nel caso di specie, il tasso di interesse moratorio convenzionale previsto contrattualmente sia variabile, in funzione di elementi di oscillazione esterni al negozio e di differenziali fissi prestabiliti dai paciscenti, non è concretamente possibile individuare un tasso unitario per l'intera durata del rapporto giuridico, essendo la variabilità dell'interesse moratorio convenzionale proprio uno degli elementi caratterizzanti il rapporto stesso. In tale eventualità, quando le parti non abbiano espressamente stabilito che, in ipotesi di costituzione in mora del debitore inadempiente, o di risoluzione del contratto per inadempimento del medesimo, si debba applicare al periodo successivo a detti eventi un tasso convenzionale prestabilito, anche da individuarsi nell'ultimo tasso variabile applicabile in base alla regola negoziale, ovvero nella misura del saggio tendenziale risultante dalla media tra tutti i tassi variabili applicati al rapporto, non è possibile fare applicazione del secondo comma dell'art. 1224 c.c., a causa dell'impossibilità pratica di stabilire in che misura fossero stati stabiliti gli interessi convenzionali "prima della mora". In tale ipotesi, dunque, per il periodo successivo alla risoluzione sono dovuti gli interessi moratori al saggio legale, in applicazione della regola generale di cui al primo comma dell'art. 1224 c.c.”.
pagina 9 di 12 Ne deriva la conferma del credito vantato dalla banca alla data del ricorso per decreto ingiuntivo, pari ad € 127.895,03, oltre interessi al tasso di mora al soddisfo.
6. Anche il tasso di interesse applicato al conto anticipi n. 280400 non è usurario, visto che le condizioni contrattuali del 25.7.2018 prevedono un tasso di interesse del 7,60% ed una c.a.p.c. dello 0,500% trimestrale. Non risultano applicate commissioni di massimo scoperto o altre clausole nulle.
Mancando, tuttavia, le pattuizioni in merito alla periodicità degli interessi, si deve escludere ogni forma di anatocismo, applicando la capitalizzazione semplice. Il credito vantato dalla banca deve, pertanto, essere ricalcolato applicando il tasso di interesse indicato in contratto, ovvero quello più favorevole di volta in volta utilizzato dalla banca, con capitalizzazione semplice. Si deve pertanto recepire, in quanto del tutto condivisibile e corretto sotto il profilo tecnico giuridico, il ricalcolo in € 38.973,22 a credito dell'opposta (ipotesi conteggio B, dovendosi ritenere fondata l'osservazione del ctp dell'opposta sulle competenze realmente addebitate).
7 . La domanda riconvenzionale, o meglio l'eccezione di compensazione con il credito derivante dalla ripetizione di indebito, deve essere rigettata, in difetto di produzione dei documenti contrattuali relativi al conto corrente oggetto della domanda.
Al riguardo, si deve ribadire la impossibilità di dare corso all'ordine di esibizione ex art. 210
c.p.c., vista l'estrema genericità della richiesta, così come della domanda ex art. 119 tub. La richiesta ex art. 119 Tub avanzata dal correntista prima della introduzione del giudizio consente al cliente di ottenere, ex art. 210 c.p.c., nel corso del giudizio i medesimi documenti che avrebbe potuto ricevere ex art. 119 Tub, ossia la documentazione relativa al decennio precedente alla richiesta e non quella esistente sin dalla costituzione del rapporto. La richiesta svolta in corso di giudizio, infatti, non consente la produzione in tempo utile per evitare le preclusioni processuali, attesi i tempi previsti per il rilascio della stessa.
In tema di rapporti bancari, il diritto del cliente ad ottenere copia della documentazione relativa alle operazioni effettuate, previsto dall'art. 119, comma 4, d.lgs. n. 385 del 1993, ha natura di diritto sostanziale ed ha fondamento negli obblighi di buona fede "in executivis". La richiesta non deve riguardare specifiche operazioni, ma individuare il contratto oggetto di esibizione ed il lasso pagina 10 di 12 temporale delle operazioni richieste.
Ne discende che il correntista avrebbe dovuto produrre indicare i rapporti in relazione era stata effettuata la richiesta e la documentazione richiesta, vista la completezza della documentazione prodotta in fase monitoria rispetto al credito richiesto.
9 . La rideterminazione del credito derivante dal conto anticipi impone la revoca del Decreto ingiuntivo opposto, con conseguente assorbimento della questione della validità della notifica effettuata nei confronti della società opponente.
In accoglimento della domanda avanzata con il deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, gli opponenti devono essere condannati al pagamento della somma di € 127.895,03, oltre interessi al tasso di mora dal 27.1.2023 al soddisfo per il mutuo ed al pagamento della somma di € 39.034,23 oltre interessi legali dal 31.12.2023 al soddisfo per il saldo del conto anticipi.
10 . Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate utilizzando le tariffe medie previste dal D.M. 55/2014, come aggiornate dal D.M. 147 del 2022, per tenere conto della istruttoria svolta e del numero di questioni di diritto affrontate, applicando lo scaglione di valore relativo alla somma accertata (da € 52.000,00 a € 260.000,00): € 2552,00 per la fase di studio, €
1.628,00 per la fase introduttiva, € 5670,00 per la fase istruttoria, € 4.253,00 per la fase decisionale, per un totale di € 14.103,00.
Le spese di ctu sono definitivamente poste a carico della parte opponente nella misura già liquidata in separato provvedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. Accoglie l'opposizione, per quanto di ragione, e revoca il D.I n. 3591/2023;
2. AN la , debitore principale, e Controparte_1 Pt_1
in qualità di fideiussore, al pagamento della somma di € 127.895,03, oltre interessi
[...] al tasso di mora dal 27.1.2023 al soddisfo per il mutuo ed al pagamento della somma di €
39.034,23 oltre interessi legali dal 31.12.2023 al soddisfo per il saldo del conto anticipi, in favore di CP_3
pagina 11 di 12 3. AN la parte opponente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in €
14.103,00 per compensi, oltre rimborso forfetario, i.v.a., c.p.a.
4. Pone definitivamente a carico di parte opponente le spese di ctu, nella misura già liquidata in separato provvedimento.
Napoli, 26 novembre 2025
La Giudice dott.ssa Manuela Morrone
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