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Sentenza 12 marzo 2024
Sentenza 12 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 12/03/2024, n. 126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 126 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2024 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VITERBO Sezione Lavoro
R. Gen. N. 496/2020
Il Giudice designato, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 12.3.2024, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa
TRA
, elettivamente domiciliata in Viterbo, alla via Sandro Pertini Parte_1
n. 14, presso lo studio dell'Avv. Cipriana Contu (PEC
, che la rappresenta e difende in virtù Email_1 di procura allegata al ricorso introduttivo telematico;
RICORRENTE
E
(P.I./C.F. = , in persona del legala rappresentante pro CP_1 P.IVA_1 tempore, elettivamente domiciliata in Viterbo, via Augusto Gargana n. 40, presso lo studio dell'Avv. Simone Negro, che la rappresenta e difende in virtù di procura allegata alla memoria difensiva telematica;
RESISTENTE
Oggetto: differenze retributive
Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 8.4.2020 ha adito questo Parte_1
Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro formulando le seguenti conclusioni:
“Accertare e dichiarare che dal 19.01.2017 al 31.07.2018 la ricorrente ha svolto mansioni di addetta alle vendite con qualifica di operaia, Livello Retributivo 5,
[...]
Confcommercio, secondo gli orari indicati in premessa, e per l'effetto - Org_1
Accertare e dichiarare il mancato integrale pagamento delle spettanze relative a paga oraria, tredicesima ratei, quattordicesima ratei, permessi, srt. Diurno 15%, ferie, festività ore, ferie non godute e TFR;
- Accertare e dichiarare, che dal 19.01.2017 al 31.07.2018 e secondo il CCNL Commercio – Confcommercio applicabile alla fattispecie, per la quantità e qualità del lavoro svolto, alla ricorrente spettano somme superiori rispetto a quelle percepite, e riconoscere pertanto alla stessa il diritto a percepire la somma di € 21.136,69 (di cui € 2.438,20 per TFR) o la maggiore
o minore somma accertata in corso di causa, e per l'effetto - condannare parte resistente, al pagamento della somma complessiva di € 21.136,69 (di cui € 2.438,20 per TFR) così come risulta dai conteggi sindacali e secondo la qualifica dagli stessi attribuita alla ricorrente, oltre interessi e liquidazione del maggior danno ex art. 429 co. 3 c.p.c. dalla maturazione al saldo o alla diversa somma accertata in corso di causa;
- In ogni caso condannare parte resistente alla ricostituzione della posizione previdenziale della ricorrente e al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore antistatario”.
La ricorrente ha esposto di aver lavorato alle dipendenze di con contratto CP_1 di lavoro subordinato a tempo determinato, part-time (30 ore settimanali), come operaia addetta alle vendite, livello V, Ccnl Commercio-Confcommercio, dal 119.1.2017 al 31.7.2018; di aver osservato un orario di lavoro dalle 9.30 alle 19.30, con un'ora circa di pausa pranzo, per 5 giorni a settimana e di 5 ore la mattina o il pomeriggio il sesto giorno, per un totale di 50 ore a settimana;
di non aver integramente percepito le spettanze relative a paga oraria, ratei 13°, ratei 14°, permessi, straordinario diurno, ferie, festività e TFR;
di aver percepito durante tutto il rapporto complessivi € 24.570,14 a fronte di un importo dovuto pari ad € 45.706,83, rimanendo creditrice di € 21.136,69, di cui € 2.438,20 per TFR.
Si è costituita in giudizio la società convenuto formulando le seguenti conclusioni:
“- accertare l'infondatezza, pretestuosità e genericità delle deduzione ed allegazioni ci controparte e per l'effetto dichiarare improcedibile e comunque inammissibile il ricorso nella parte de quo, nel merito - rigettare integralmente le domande di parte ricorrente in quanto infondate in fatto ed in diritto;
- accertare la validità efficacia e sussistenza unicamente del contratto di lavoro sottoscritto tra le parti e per l'effetto dichiarare non dovuta alcuna somma in favore del lavoratore”. ha eccepito preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per CP_1 indeterminatezza del petitum e della causa petendi ex art. 414 c.p.c. e, nel merito, ha negato l'articolazione della prestazione lavorativa per un orario maggiore rispetto a quello contrattualizzato.
Pag. 2 di 7 La causa, istruita con prove documentali e testimoniali, è stata discussa e decisa all'odierna udienza mediante lettura della presente sentenza con motivazione contestuale.
Va preliminarmente evidenziato che il ricorso non può ritenersi nullo per indeterminatezza del petitum o della causa petendi ex art. 414, nn. 3) e 4), c.p.c.
Come noto l'art. 414 c.p.c., nell'indicare i requisiti formali del ricorso, nell'accezione, ormai comunemente accolta, di forma-contenuto, espressamente prevede, ai nn. 3) e 4), che nell'atto introduttivo del giudizio sia determinato l'oggetto della domanda e siano esposti i fatti e gli elementi di diritto su cui la stessa si fonda.
Il rispetto del precetto di cui ai numeri 3 e 4 dell'art. 414 c.p.c. non è adempimento di un vuoto onere formale, ma risponde ad una duplice indispensabile esigenza, nella cui prospettiva deve essere valutata in concreto l'osservanza della disposizione.
Da un canto vi è la necessità di salvaguardare i diritti di difesa del convenuto: senza una specifica determinazione dell'oggetto della domanda e senza una completa esposizione dei fatti allegati come costitutivi del diritto fatto valere in giudizio, il convenuto non è posto in grado di assolvere all'onere, che l'art. 416 c.p.c. gli impone, di contestare in modo specifico le domande ed i fatti addotti a fondamento di esse;
né può efficacemente avvalersi di mezzi istruttori, da proporre tempestivamente all'atto della costituzione, volti a confutare le deduzioni della controparte ovvero a provare fatti estintivi, impeditivi o modificativi di quelli costitutivi assunti dal ricorrente.
D'altro canto, l'insufficiente determinazione di causa petendi e petitum pregiudica la possibilità per lo stesso Giudice di individuare sin dall'inizio i profili di rilevanza della lite, anche in funzione di un consapevole esercizio dei suoi poteri ufficiosi ed in particolare dell'attività istruttoria che eventualmente dovesse rendersi necessaria.
La violazione della suddetta prescrizione, configurabile ogni qualvolta, all'esito di un esame complessivo del ricorso e dei documenti ad esso allegati, non sia possibile identificare il petitum, ovvero i fatti costitutivi del diritto risultino completamente omessi o siano individuati in maniera del tutto generica o parziale, si presta ad essere sanzionata, giusta previsione di cui all'art. 156, comma 2, c.p.c., in termini di nullità dell'atto, rilevabile d'ufficio (cfr. ex plurimis Cass. n. 17102/2009; Cass. n. 2732/2008; Cass n. 13005/2006; Cass. n. 7089/1999; Cass., SS.UU., n. 6140/1993; Cass. n. 13066/1997; Cass. n. 4296/1998), con conseguente inammissibilità della domanda, in relazione alla quale non solo si rende impossibile il concreto esercizio del diritto di difesa del convenuto, ma appare
Pag. 3 di 7 anche sostanzialmente preclusa l'adozione di qualsivoglia provvedimento giurisdizionale.
Con l'ulteriore precisazione fornita dalla giurisprudenza secondo la quale per aversi nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui si fonda la domanda, non è sufficiente la mancata indicazione dei corrispondenti elementi in modo formale, ma è necessario che ne sia impossibile l'individuazione attraverso l'esame complessivo dell'atto ed i riferimenti ai documenti contenuti nella domanda introduttiva (così, da ultimo, Cass. n. 615/2022; Cass. n. 14379/2020).
Nel caso di specie la lettura complessiva del ricorso consente di individuare sia il petitum (la condanna della società datrice di lavoro al pagamento di € 21.136,69a titolo di paga oraria, ratei 13°, ratei 14°, festività, indennità sostitutiva ferie e permessi non goduti, straordinario diurno e TFR) che la causa petendi (l'esecuzione della prestazione per un orario di lavoro maggiore rispetto a quello formalizzato e la mancata percezione del TFR, nonché della retribuzione per lavoro ordinario e straordinario corrispondente all'orario effettivamente prestato).
Nel merito il ricorso è parzialmente fondato e va pertanto accolto per quanto di ragione.
Dalla documentazione in atti risulta che la ricorrente è stata formalmente assunta dalla società resistente con contratto di lavoro subordinato part-time (30 ore settimanali) dal 19.1.2017 al 18.4.2017, prorogato fino al 17.1.2018, con qualifica di “operaio addetto alle vendite”, livello V, del Ccnl Commercio-Terziario.
A fronte di tale formalizzazione del rapporto, la ricorrente ha dedotto l'articolazione della prestazione lavorativa su 50 ore settimanali (dalle 9.30 alle 19.30 per 5 giorni a settimana e per 5 ore, la mattina o il pomeriggio, il sesto giorno), anziché su 30 ore.
In merito all'onere della prova, costituisce inoltre ius receptum nella giurisprudenza di legittimità il principio secondo il quale il lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro e, ove riconosca di aver ricevuto una retribuzione ma ne deduca l'insufficienza, è altresì tenuto a provare il numero di ore effettivamente svolto (cfr., ex plurimis, Cass. 3714/2009; Cass. 12434/2006; Cass. 2144/2005; Cass. 1389/2003).
Inoltre, secondo il costante insegnamento della Suprema Corte in tema di lavoro straordinario, grava in capo al lavoratore un onere probatorio rigoroso, che esige in via preliminare l'adempimento dell'onere di una specifica allegazione del fatto costitutivo (cfr., ex multis, Cass. n. 16150 del 2018). Al Giudice, infatti, deve essere
Pag. 4 di 7 fornita non già genericamente la prova dell'an e cioè dell'effettivo svolgimento della prestazione lavorativa oltre i limiti, legalmente o contrattualmente, previsti, bensì anche la prova, sia pure in termini minimali, della sua esatta collocazione cronologica ovvero l'indicazione del quantum di ore per le quali si è protratta la prestazione lavorativa oltre il normale orario di lavoro pattuito e cioè del quando i limiti di orario, di fatto, siano stati superati. Si è inoltre affermato che, circa il diritto al compenso per lavoro straordinario, è ammissibile il ricorso alla valutazione equitativa del giudice soltanto per determinare la somma spettante per le prestazioni lavorative straordinarie di cui, tuttavia, sia stata accertata l'esecuzione e non anche per colmare le deficienze della prova concernente l'esecuzione di tali prestazioni (cfr., ex multis, Cass. n. 6023/2009).
Nella specie la prova testi espletata consente di ritenere raggiunta la prova dello svolgimento dell'attività lavorativa secondo l'articolazione dell'orario di lavoro dedotta dalla ricorrente.
Le testi e , entrambe colleghe di lavoro della Testimone_1 Parte_1 ricorrente nel periodo in questione, hanno affermato che l'attività lavorativa si è articolata su 5 giorni a settimana dalle 9.30 alle 19.30 ed il sesto giorno dalle 9.30 alle 14.30 o dalle 14.30 alle 19.30, come dedotto dalla ricorrente. La teste , Tes_2 anch'essa commessa alle dipendenze della ha affermato di aver svolto CP_1 attività lavorativa per 40 ore settimanali, ma al contempo ha precisato che la ricorrente svolgeva qualche ora di lavoro in più.
Alla luce dell'istruttoria orale espletata è possibile affermare che tra le parti è intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e determinato dal 19.1.2017 al 17.1.2018, con inquadramento della ricorrente nel livello V del Ccnl Commercio-Terziario e svolgimento di 10 ore di lavoro straordinario diurno a settimana.
Circa le differenze retributive, per orientamento pacifico della Suprema Corte il lavoratore che agisca in giudizio per conseguire le retribuzioni allo stesso spettanti ha l'onere di provare l'esistenza del rapporto di lavoro quale fatto costitutivo del diritto azionato, mentre incombe sul datore di lavoro che eccepisce l'avvenuta corresponsione delle somme richieste, l'onere di fornire la prova di siffatta corresponsione (cfr., ex multis, Cass. 26985/2009).
Tale principio vale per la retribuzione mensile, per le mensilità aggiuntive e per la corresponsione del trattamento di fine rapporto.
Quanto agli importi richiesti a titolo di indennità sostitutiva ferie e permessi non goduti, secondo la giurisprudenza di legittimità, in relazione alla richiesta di pagamento dell'indennità sostitutiva delle ferie, dei permessi e delle festività non godute, il lavoratore che agisca in giudizio ha l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, atteso che
Pag. 5 di 7 l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta, risultando irrilevante la circostanza che il datore di lavoro abbia maggior facilità nel provare l'avvenuta fruizione delle ferie da parte del lavoratore (cfr. Cass. 8521/2015). Il principio è da intendere nel senso che il datore di lavoro non è sottratto a qualsiasi onere probatorio, dovendo pur tuttavia dimostrare (verosimilmente mediante le buste paga) di aver riservato al lavoratore taluni giorni di ferie retribuite;
ove tale circostanza risulti dimostrata, la prova del lavoratore dovrà avere ad oggetto lo svolgimento di attività lavorativa in corrispondenza dei giorni imputati a ferie dal datore di lavoro. Identici principi devono essere applicati alle festività e ai permessi.
Nella specie la ricorrente ha dedotto di non aver percepito la retribuzione per le ore lavorate in più rispetto a quelle risultanti dal contratto di lavoro e di non ricevuto alcunché a titolo di TFR, non ha invece affermato la percezione di somme inferiori rispetto a quelle risultanti dai cedolini paga in atti a titolo di retribuzione, ratei 13°, ratei 14°, festività ed indennità sostitutiva delle ferie e dei permessi.
Dal proprio canto la società, sulla quale grava il relativo onere probatorio, non ha documentato di aver corrisposto somme maggiori rispetto a quelle risultanti dalle buste paga e non ha provato di aver corrisposto l'importo per TFR quantificato nella busta paga di luglio 2018.
Ne deriva che dalla complessiva somma quantificata nei conteggi di parte ricorrente come dovuta (€ 45.706,83), da considerarsi corretta in quanto determinata sulla base dei criteri risultanti dalla contrattazione collettiva in relazione all'orario ed al livello retributivo accertati, va detratto l'importo lordo risultante dai cedolini paga, con esclusione di quello per TFR, per un totale di € 28.704,98. La società resistente va pertanto condannata alla corresponsione in favore della ricorrente della somma lorda pari ad € 17.001,85 a titolo di differenze retributive per lavoro ordinario, lavoro straordinario, ratei 13°, ratei 14°, festività, indennità sostitutiva ferie e permessi, TFR, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo e distratte ex art. 93 c.p.c., seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico della società resistente.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede: in parziale accoglimento del ricorso proposto da nei Parte_1 confronti di , accerta e dichiara che tra le parti è intercorso un rapporto di CP_1
Pag. 6 di 7 lavoro subordinato a tempo pieno dal 19.1.2017 al 17.1.2018, con inquadramento della ricorrente nel livello V del Ccnl Commercio-Terziario; condanna la società convenuta al pagamento in favore della ricorrente della somma di € 17.001,85 per i titoli di cui in motivazione, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione delle singole poste al saldo;
condanna la società resistente, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore del procuratore antistatario della ricorrente delle spese di lite, che liquida in € 1.800,00, oltre rimb. forf. spese generali, IVA e CPA come per legge.
Viterbo, 12.3.2024
Il giudice del lavoro
dott.ssa Angela Damiani
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