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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 09/01/2025, n. 3 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 3 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FERMO – SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro dott. Alberto Pavan all'esito dell'udienza del 09/01/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa avente R.G. n. 182/2024 promossa
DA
C.F. , nato il [...] a Sant'Elpidio a [...] Parte_1 C.F._1
(FM), rappresentato e difeso, giusta procura speciale alle liti allegata al ricorso, dall'avv. Bellabarba
Luca, presso il cui studio è elettivamente domiciliato
RICORRENTE
CONTRO con sede legale a Fermo in viale Trieste 1, P. IVA e C.F. CP_1 P.IVA_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura P.IVA_1
speciale alle liti allegata alla memoria difensiva, dall'avv. Liberati David, presso il cui studio è elettivamente domiciliata
RESISTENTE
in persona del Presidente pro tempore, con sede a Roma, rappresentato e difeso, giusta CP_2
procura generale alle liti a rogito del notaio di Roma del 22/03/2024 – rep. n. 37875 e racc. n. Per_1
7313, dall'avv. Valeria Salvati ed elettivamente domiciliato presso la Direzione Provinciale di Fermo
CHIAMATA IN CAUSA avente ad oggetto qualificazione
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale d'udienza del 9 gennaio 2025
***
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato l'11marzo 2024 premettendo di aver prestato dal 19 luglio Parte_1
2023, senza formalizzazione di contratto, attività di lavoro subordinato alle dipendenze della società operante nel segmento della panificazione e della produzione di pizza, dolciumi, CP_1
pasticceria e cibi cotti, esponeva di esser stato addetto al laboratorio sottostante la rivendita al pubblico ed essersi occupato della preparazione e pulitura delle lastre di alluminio per gli impasti, della preparazione di pizzette, pizza forno, pizze rotonde, panini-rosetta, di insacchettare prodotti, di pesare ed insacchettare il pane grattugiato sulla base degli ordinativi, di farcitura dei prodotti di pasticceria, del confezionamento, della preparazione dei prodotti da forno per il giorno seguente e del carico merce in vista della consegna.
Specificava di aver osservato un orario di lavoro dalle 2,00 alle 9,00 da lunedì a sabato e dalle 2,00 alle 6,00 di domenica a luglio e di aver patito il licenziamento orale il 24 agosto 2023, a seguito del quale, con missiva 15settembre 2023, aveva contestato l'illegittimo contegno datoriale e messo a disposizione le proprie energie lavorative.
Lamentava di non aver percepito alcuna retribuzione per l'attività svolta e, nel ritenere di aver svolto mansioni inquadrabili al livello A4, quale operaio comune addetto alla produzione, del c.c.n.l.
Panificatori ed domandava l'accertamento dell'inefficacia del licenziamento Parte_2
comminato in forma orale e la condanna diparte datoriale al ripristino del rapporto, alla regolarizzazione contributiva ed al pagamento degli emolumenti retributivi pari ad € 2.143,63
In via subordinata chiedeva la condanna della convenuta al pagamento di € 2.714,87.
Con memoria difensiva deposita il 29 aprile 2024 si costituiva la società CP_1
deducendo che il ricorrente tra luglio ed agosto del 2023 aveva svolto attività di lavoro autonomo di consegna dei prodotti del laboratorio per dieci giorni complessivi, a fronte di un corrispettivo di €
600,00 consegnato allo Pt_1
Insisteva, alla stregua di tali rilievi, nella reiezione del ricorso e, in via subordinata, chiedeva l'accertamento di un rapporto di lavoro subordinato limitato al periodo luglio-agosto 2023.
Su ordine giudiziale, al cospetto della domanda di regolarizzazione contributiva presso l' era CP_2
chiamato in causa l'ente previdenziale che, nel costituirsi in giudizio con memoria depositata il 30 dicembre 2024, chiedeva la condanna del datore di lavoro al versamento dei contributi, in caso di accertamento di rapporto di lavoro subordinato,
La causa, istruita con le produzioni di parte e le prove testimoniali sui capitoli ammessi, è stata discussa in forma orale all'udienza del 9 gennaio 2025 e, all'esito della camera di consiglio, viene decisa con lettura di sentenza corredata da dispositivo e ragioni a sostegno della decisione a termini dell'art.429 c.p.c..
L'istruttoria della causa, in particolare i testi escussi, ha consentito di accertare che lo Pt_1
aveva lavorato presso per un mese, a cavallo tra luglio ed agosto del 2023, come addetto, CP_1 presso il laboratorio, alla preparazione dei prodotti ma non degli impasti, all'inscatolamento ed al carico del mezzo aziendale per le consegne e talvolta in via occasionale anche delle consegne.
Il ricorrente era accompagnato dal fratello o dalla moglie in vista dell'inizio della prestazione Per_2
lavorativa alle 2,00 e del termine della stessa alle 9,00 dal lunedì al sabato e per due domeniche a luglio dalle 2,00 alle 6,00.
Nel rendere la prestazione, il ricorrente non godeva di autonomia, ma era pienamente inserito nell'organizzazione datoriale ed assoggettato al potere direttivo ed organizzativo datoriale nell'ambito di un rapporto di lavoro subordinato inquadrabile, sulla base del c.c.n.l. per le aziende di panificazione applicabile al caso in esame in virtù del settore merceologico della società datoriale, con qualifica di operaio comune addetto a panificazione ed inquadramento al livello A-4.
Il rapporto di lavoro non si è concluso con licenziamento scritto, forma imposta dall'art. 2 della l. n.
604/1966, ma con allontanamento esplicitato in forma orale dal datore di lavoro, comunicazione che risulta affetta da inefficacia ed inidoneità ad estinguere il rapporto di lavoro.
La violazione risulta assoggettata alla sanzione di cui all'art.2 del d.lgs. n. 15/2015, secondo cui il datore di lavoro va condannato alla reintegrazione nel rapporto di lavoro ed al risarcimento del danno, in favore del lavoratore, mediante versamento di un'indennità, commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del t.f.r. (€1.569,84), dall'estromissione dal rapporto di lavoro all'effettiva reintegrazione e non inferiore a cinque mensilità, dedotto quanto medio tempore percepito, nonché al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali per tale periodo.
Non risulta che il lavoratore abbia percepito somme a seguito del licenziamento orale, sicché nulla può esser dedotto a titolo di aliunde perceptum.
In ordine alla quantificazione delle differenze retributive, va riconosciuto allo in adesione ai Pt_1
conteggi analitici prodotti dal ricorrente il cui metodo di calcolo non è stato specificamente contestato dalla resistente, il diritto di percepire, al lordo di ritenute, gli importi di € 809,25 per il mese di luglio del 2023, di € 1.334,38 per quello di agosto del 2023, di € 141,50 per indennità di ferie non godute, di €141,50 per rateo di tredicesima e di € 141,50 per rateo di quattordicesima.
Non risultando il rapporto di lavoro interrotto, ma continuato non può riconoscersi il t.f.r..
Da tale importo va dedotto l'acconto di € 600,00 percepito dal ricorrente, come da quietanza prodotta dalla resistente che non è stata contestata dallo Pt_1
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo in base a natura giuslavoristica della controversia ed al suo valore, seguono la soccombenza, con conseguente condanna della società datoriale resistente alla rifusione allo ed all Pt_1 CP_2
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando ed ogni contraria istanza disattesa, in accoglimento del ricorso, così provvede: accerta l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato di alle dipendenze della Parte_1
società dal 19 luglio 2023 con orario dalle 2,00 alle 9,00 da lunedì a sabato, CP_1
inquadramento al livello A.4 del c.c.n.l. per le aziende di Panificazione e qualifica di operaio comune addetto a panificazione;
dichiara l'inefficacia del licenziamento comunicato in forma orale al ricorrente il 24 agosto 2023 e, per l'effetto, condanna la società resistente alla reintegrazione dello Sfredda nel rapporto di lavoro ed a risarcirgli il danno, mediante corresponsione di un'indennità, commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del t.f.r. (€ 1.569,84), dall'estromissione dal rapporto di lavoro all'effettiva reintegrazione e non inferiore a cinque mensilità, oltre a rivalutazione monetaria secondo gli indici I.S.T.A.T. ed interessi legali sino al saldo, ed al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali per tale periodo maggiorati di interessi legali sino al saldo;
condanna altresì la società a versare al lavoratore la retribuzione, pari, al lordo di CP_1
ritenute, ad € 2.568,13, detraendo l'importo netto di € 600,00, oltre a rivalutazione monetaria secondo gli indici I.S.T.A.T. ed agli interessi legali dal 19 settembre 2023 al saldo ed alla regolarizzazione contributiva del rapporto di lavoro presso l' CP_2
condanna alla rifusione a ed all delle spese di lite, liquidate CP_1 Parte_1 CP_2
rispettivamente in complessivi € 3.120,00, oltre al rimborso spese generali del 15%, c.p.a. ed i.v.a. ed in € 2.950,00, oltre al rimborso spese generali del 15% ed oneri riflessi.
Fermo, 09/01/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Alberto Pavan