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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 06/06/2025, n. 418 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 418 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
Il Tribunale di Nola, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Paola Del Giudice Presidente estensore
Federica Girfatti Giudice
Federica Peluso Giudice, riunito in camera di conIGlio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile ex art. 4, comma 16, della legge dell'1.12.1970 n. 898 iscritta al n. 711 del Ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, posta in deliberazione a seguito di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., proposta con ricorso congiunto
DA
, nata a [...] il [...], parte Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. DONNARUMMA MARIANNINA, come da procura in atti;
e
, nato a [...] il [...], parte rappresentata e Parte_2 difesa dall'avv. GALLUCCI PATRIZIA, come da procura in atti;
ricorrenti
NONCHÉ
P.M. in sede, interventore per legge
OGGETTO: domanda congiunta di separazione coniugale consensuale.
CONCLUSIONI Le parti hanno congiuntamente richiesto l'omologa della separazione consensuale alle condizioni indicate in ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi e con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c., anche Parte_1 Parte_2 da loro sottoscritto, in data 14/03/2025, hanno proposto domanda di separazione consensuale in relazione al matrimonio contratto in data 30/10/2010, regolarmente trascritto nei registri di stato civile del Comune di AC (NA) (al N. 191, Parte II, Serie
A, Anno 2010). Hanno dichiarato che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. Premesso che dal matrimonio sono nati due figli, il 09/12/2010 ad TA (Na) e il 18/03/2013 in Per_1 Per_2
ON (CE), le parti hanno indicato compiutamente nel ricorso le intese raggiunte per addivenire alla separazione consensuale. Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, ed hanno dichiarato di non volersi riconciliare. Con le successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate. È stato richiesto al Pubblico Ministero il parere previsto dall'art. 473-bis.51 c.p.c.
(comunicazione del 17/03/2025).
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta, sussistendo le condizioni di legge.
Le parti, in particolare, hanno congiuntamente richiesto l'omologa delle condizioni che di seguito si riportano testualmente:
“1) i figli (nato a [...] il [...]- C.F.: e Per_1 C.F._1
(nato a [...] il [...], C.F.: ), al fine Per_2 C.F._2 di consentire la piena realizzazione del diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascun genitore, di ricevere cura, istruzione ed educazione da questi ultimi, saranno affidati congiuntamente ad entrambi. La responsabilità genitoriale sarà esercitata da ambedue i genitori, con esercizio separato riguardo alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione. Le decisioni di maggiore interesse per la prole minore relative all'istruzione, all'educazione e alla salute saranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei minori, fermo restando quanto stabilito, per il caso di disaccordo, dall'art. 337 ter c.c.; 2) i minori e saranno collocati in modo prevalente presso il domicilio Per_1 Per_2 materno che, a partire dal 1maggio 2025, sarà in AC, alla via Muro di Piombo, Parco Nunzia, in un'abitazione condotta in locazione;
il padre potrà prelevarli e tenerli con sé ogni qualvolta lo desideri, previo accordo con la madre e tenendo conto delle eIGenze e degli impegni dei minori. Qualora, comunque, insorgessero incomprensioni e/o difficoltà nel regolamentare le frequentazioni de quibus, sarà osservato il calendario di cui di seguito. Il IG. potrà prelevare e tenere con sé i figli minori tre volte a settimana, Pt_2 il lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 17.00 p.m. alle ore 21.00 p.m. e due weekend alternati con pernotto al mese. Quanto alle ferie estive, i piccoli trascorreranno con il padre almeno sette giorni consecutivi, periodo che su accordo dei genitori dovrà essere definito entro il 31 maggio di ciascun anno. I giorni di Natale e Capodanno e le relative vigilie saranno trascorsi dai minori alternativamente con il padre e la madre. Così sarà per il giorno di Pasqua ed il lunedì d'Albis. Il giorno del compleanno e dell'onomastico dei minori saranno trascorsi preferibilmente con ambedue i genitori, altrimenti varrà l'accordo diversamente preso da quest'ultimi o in subordine il principio dell'alternanza. La festività di San US sarà trascorsa con il IG. mentre la Festa della Pt_2
Mamma con la IG.ra . I minori staranno con il IG. anche il giorno del Pt_1 Pt_2 compleanno e dell'onomastico dello stesso e, viceversa, trascorreranno con la madre il giorno del compleanno e dell'onomastico di quest'ultima. I coniugi si impegnano reciprocamente a comunicare le eventuali variazioni del o dei rispettivi recapiti telefonici. Ciascun genitore, inoltre, dovrà essere sempre informato degli eventuali spostamenti fuori regione o comunque per più di un giorno, quando questi ha con sé la prole minore. La coppia genitoriale, infine, si impegna a far mantenere buoni e frequenti i rapporti tra i figli ed i nonni sia paterni che materni;
la IG.ra , unitamente alla Pt_1 prole, risiederà presso la casa familiare fino al momento in cui non rinverrà un'idonea abitazione da locare, presso la quale si trasferirà insieme ai piccoli e Per_1 Per_2
3) Il Sig. sino al momento in cui la IG.ra , unitamente alla prole, non Pt_2 Pt_1 si trasferirà presso l'abitazione locata in AC e cioè sino al 1° maggio 2025, provvederà in via diretta al mantenimento della prole. A partire dal 1° maggio 2025, il IG. corrisponderà alla IG.ra , a titolo di contributo al mantenimento Pt_2 Pt_1 per i figli minori € 700,00 al mese (di cui € 250,00 per figlio, nonché ulteriori € 200,00 mensili al fine di contribuire alle occorrende spese locative). 4) L'ammontare de quo sarà corrisposto alla percipiente a mezzo di bonifico bancario, entro il giorno 5 di ogni mese. Tale importo sarà annualmente aggiornato, secondo gli indici ISTAT, sul costo della vita a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente ricorso.
5) Le spese straordinarie relative alla prole minore saranno sopportate da entrambi i genitori nella misura del 50%, così come definite, individuate e regolamentate dal protocollo dell'Intestato Tribunale e il COA del medesimo Tribunale Anno 2021.
6) L'assegno unico per i figli sarà percepito da entrambi i genitori, come per legge, nella misura del 50% ciascuno;
7) Le parti dichiarano che con il presente accordo di separazione, ad eccezione di quanto previsto sopra, non hanno più nulla a pretendere l'uno dall'altro.
8) I coniugi dichiarano, altresì, di rinunciare all'impugnazione della emananda sentenza.” L'assetto di interessi così come configurato dalle parti appare conforme agli interessi della prole sicché deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) l'ascolto della prole. Il Tribunale, dunque, preso atto delle intese raggiunte dalle parti, sopra testualmente riportate, ritiene che non vi siano motivi ostativi all'omologa della separazione. Il pieno accordo delle parti in ordine alla separazione alle condizioni accessorie giustifica, altresì, l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente decidendo in primo grado nella causa civile iscritta al R.G. n. 711 /2025, così provvede:
1. Dichiara la separazione dei coniugi;
2. omologa le condizioni concordate dalle parti riportate in motivazione, qui da intendersi integralmente trascritte;
3. ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di AC (NA) (al N. 191, Parte II,
Serie A, Anno 2010) di procedere all'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenze di legge;
4. compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'ufficiale dello stato civile del Comune di AC (NA) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 49, lett. g), e 69, lett. d), del D.P.R. 3.11. 2000 n. 396, in conformità a quanto previsto dall'art. 10 della legge dell'1.12.1970 n. 898 e tenuto conto del dettato dell'art. 110 del citato D.P.R. Nola, 28/05/2025
Il Presidente estensore
Paola Del Giudice