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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 23/06/2025, n. 3258 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3258 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
TERZA SEZIONE CIVILE composta dai seguenti Magistrati:
Dott. Giulio Cataldi Presidente
Dott. Michele Caccese Consigliere
Dott. Stefano Celentano Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi al n. 3766 dell'anno 2022, vertente tra
(C.F. , P.I. ), in persona del Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
Procuratore Dott. , rappresentata e difesa dagli Avv.ti Marco Turci e Antea Fedi, Parte_2 giusta procura in atti.
CP_1
e
(P.I. ), in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2 P.IVA_3 rappresentata e difesa dall'Avv. Angelo Parisi, giusta delega in atti.
-APPELLATA-
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 302/2022 emessa dal Tribunale di Nola.
CONCLUSIONI:
Per l'appellante: “in integrale riforma della sentenza impugnata, respingere ogni domanda comunque proposta dalla e dichiarare che nulla è dovuto da Controparte_2 [...] nei confronti di a titolo di indennizzo assicurativo, Parte_1 Controparte_2 condannando per l'effetto a restituire a le somme Controparte_2 Parte_1 da questa corrisposte in virtù della provvisoria esecuzione della sentenza impugnata, maggiorate di rivalutazione e interessi. Con vittoria di spese, diritti e onorari di entrambi i gradi di giudizio”.
Per l'appellata: “Voglia l'Eccellentissima Corte adita, rigettare l'appello proposto. Con vittoria di spese da distrarsi al sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.”.
Ragioni della decisione
1. Il giudizio di primo grado.
Con atto di citazione ritualmente notificato, la conveniva in giudizio la Controparte_2 [...]
esponendo: 1) di essere una società operante nel settore della lavorazione e Controparte_3 commercializzazione di frutta secca in guscio;
2) di essere assicurata contro il rischio rapina con la convenuta compagnia assicurativa, in virtù del contratto di polizza n. 00100117776; 3) che, in data
18/09/2010, aveva predisposto la spedizione di 24000 kg di nocciole sgusciate del valore di euro
127.200,00, destinate alla Torronalba S.r.l., commissionando il trasporto alla società di spedizionieri
“Gruppo Simonetti S.r.l.”; 4) che, in data 20/09/2011, si verificava una rapina in danno del conducente del mezzo, con contestuale sottrazione dell'intero carico di merce;
5) che quanto accaduto veniva dettagliatamente descritto nelle denunce presentate dallo stesso conducente rapinato e da , l.r.p.t. della 6) che, edotta tempestivamente la Persona_1 CP_2 compagnia assicurativa dell'evento occorso, questa conferiva mandato ad un proprio perito, al fine di accertare i fatti e i danni lamentati dall'assicurata; 7) che, a distanza di mesi, i risultati della perizia non venivano comunicati alla 8) che, nonostante il comportamento CP_2 collaborativo e diligente della e la validità ed efficacia della polizza assicurativa, la CP_2 non provvedeva al pagamento dell'indennizzo dovuto;
9) che, in conseguenza di quanto CP_3 esposto, la compagnia assicurativa doveva essere condannata al pagamento dell'indennizzo di cui al contratto con polizza n. 00100117776 per la sottrazione dell'intero carico di nocciole sgusciate per un valore di euro 127.200,00, oltre che al risarcimento del danno sofferto.
Costituitasi, la convenuta eccepiva la carenza di legittimazione attiva Controparte_3 di parte attrice a richiedere l'indennizzo, nonché l'inoperatività della polizza. Concludeva per il rigetto delle domande avverse in quanto infondate, con vittoria delle spese di lite.
Con sentenza n. 302/2022, pubblicata il 08.02.2022, il Tribunale di Nola accoglieva la domanda. In via preliminare, veniva disattesa l'eccezione della convenuta, relativa al difetto di legittimazione attiva di parte attrice, secondo cui legittimata ad agire sarebbe stata la sola società acquirente- destinataria della merce, e non la società venditrice-mittente Il Giudice, invero, CP_2 rilevato quanto stabilito dall'art. 1689 c.c., - secondo cui la legittimazione del destinatario sussiste solo dal momento in cui, arrivate le cose a destinazione o scaduto il termine in cui sarebbero dovute arrivare, lo stesso ne abbia richiesto la riconsegna al vettore- riteneva esistente la legittimazione attiva in capo alla venditrice-mittente “ , dal momento che risultavano accertati sia Controparte_2 il mancato arrivo a destinazione della merce, che l'assenza di una richiesta di riconsegna della stessa da parte della destinataria. Nel merito, il Tribunale riteneva provato quanto accaduto e denunciato alla luce della sentenza n. 12/1116, - resa dal Tribunale di Terni nei confronti dell'autista dell'autoarticolato trasportante il carico di nocciole, - con la Controparte_4 quale era stata accertata sia la simulazione di reato da parte di quest'ultimo (avendo denunciato di essere stato vittima di una falsa rapina) sia l'appropriazione indebita del carico di nocciole. Il giudice di prime cure, infine, riteneva pienamente operante la polizza assicurativa anche nelle ipotesi di appropriazione indebita, facendo riferimento l'art. 5 delle condizioni particolari dell'assicurazione, non solo alle specifiche ipotesi di “furto” e “rapina”, ma anche alla generica ed omnicomprensiva “mancata riconsegna delle merci” e alla “sottrazione dell'intero autocarro”.
Pertanto, il Tribunale accoglieva la domanda e, per l'effetto, condannava la al CP_3 pagamento in favore della dell'indennità di assicurazione (decurtata del 10%) Controparte_2 della somma di euro 114.480,00, oltre interessi legali dalla data della pronuncia al soddisfo.
Rigettava, poi, la domanda tesa al risarcimento del danno, attesa la mancanza di prova del danno medesimo. Condannava altresì il convenuto al pagamento delle spese di lite.
2. Il giudizio di appello
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 08.09.2022, la ha Parte_1 proposto appello avverso la predetta sentenza, deducendo in sintesi - secondo quanto sarà successivamente analizzato – la violazione di legge circa i principi in materia di legittimazione a ricevere l'indennizzo assicurativo e l'erroneità della motivazione in ordine all'omesso riconoscimento dell'inoperatività della polizza.
Sulla base di tali elementi, la parte appellante ha richiesto, in integrale riforma della sentenza impugnata, il rigetto di ogni domanda comunque proposta dalla con vittoria di Controparte_2 spese, diritti e onorari di entrambi i gradi di giudizio.
Costituitasi, l'appellata si è opposta alle argomentazioni proposte in appello Controparte_2 chiedendone il rigetto.
Alla udienza del 26.02.2025, la Corte ha trattenuto la causa in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
3. Analisi dei motivi di appello Con i due motivi proposti, l'appellante ha dedotto:
1) L'errata motivazione e la violazione di legge circa l'individuazione della legittimazione attiva a ricevere l'indennizzo: il Giudice di primo grado avrebbe errato nel riconoscere alla l'indennizzo assicurativo, difettando nel caso di specie la legittimazione attiva CP_2
a richiederlo in capo alla stessa. Invero, secondo quanto sostenuto da parte appellante, il
Tribunale avrebbe errato nell'applicare al caso de quo, le norme disciplinanti il contratto di trasporto, estranee alle vicende assicurative di cui è causa, anziché le pertinenti norme relative al contratto di assicurazione. Infatti, secondo la tesi proposta, il Giudice avrebbe dovuto applicare l'art. 1891, co.2 c.c. relativo all'assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta, a norma del quale “I diritti derivanti dal contratto spettano all'assicurato, e il contraente, anche se in possesso della polizza, non può farli valere senza espresso consenso dell'assicurato medesimo”. Secondo la giurisprudenza richiamata da parte appellante, nel contratto di assicurazione per conto di chi spetta l'identificazione del soggetto assicurato andrebbe compiuta alla stregua dell'art. 1510 c.c., comma 2. , con la conseguente affermazione per cui, in tale ipotesi, il mittente-venditore, rimettendo al vettore o allo spedizioniere le cose (specificate nella loro individualità) oggetto della vendita, non solo si libera dell'obbligazione della loro consegna e dei rischi connessi al loro perimento, ma trasferisce all'acquirente, salvo patto contrario, anche la loro proprietà, con l'effetto che la qualità di assicurato, con detta consegna, si trasferisce dal venditore all'acquirente (Cass. sentenza 8 luglio 1994, n. 6455 del 1994, confermata dalla sentenza 9 luglio 2003, n. 10770,
e dall'ordinanza 29 maggio 2018, n. 13377). Pertanto, il Giudice avrebbe dovuto rilevare il difetto di legittimazione della venditrice a richiedere l'indennizzo, essendo CP_2 invece legittimata a tale azione la sola società destinataria-acquirente, perché unica assicurata nel caso de quo.
2) L'erroneità della motivazione in ordine all'omesso riconoscimento dell'inoperatività della polizza: il Giudice di primo grado avrebbe, altresì, errato nel ritenere operante la polizza assicurativa nella concreta fattispecie di cui è causa, connessa ad una ipotesi di appropriazione indebita del carico da parte dell'autista, statuendo che l'art. 5 delle condizioni particolari di assicurazione farebbe un onnicomprensivo e generico riferimento alla “mancata riconsegna delle merci” e, con significato ancor più esplicito e pertinente, alla
“sottrazione dell'intero autocarro”. Invero, secondo quanto sostenuto da parte appellante, la polizza coprirebbe solo la mancata riconsegna di singoli colli (“mancata riconsegna di colli interi”) e non dell'intero carico. Infine, secondo l'istante, nella fattispecie in esame non si sarebbe neppure verificata una sottrazione dell'autocarro laddove questa presupporrebbe l'atto di un terzo (che sottrae il mezzo col suo carico), mentre nella specie l'autista aveva sottratto solo il carico e non anche il mezzo.
Il primo motivo di appello presuppone, in via preliminare, il corretto inquadramento giuridico del contratto per cui è causa come contratto di assicurazione stipulato in nome e nell'interesse proprio e non, come preteso dalla società assicuratrice, di un contratto stipulato per conto di chi spetta ex art. 1891 c.c. Da un'attenta analisi del contratto in oggetto, infatti, non può che rilevarsi l'assenza di specifiche clausole o espressioni che possano far desumere che il contratto sia stato stipulato “per conto altrui o per conto di chi spetta”. Al contrario, a pagina 7 della scheda di polizza n. 00100117776 si evidenzia il chiaro utilizzo dell'espressione “Per conto: Proprio”. Tali considerazioni, al netto della totale mancanza di deduzioni di parte appellante al riguardo, confermano il corretto inquadramento effettuato dal giudice di prime cure, del contratto di assicurazione fatto valere dall'attrice, come negozio stipulato in conto proprio. Di conseguenza, deve rilevarsi l'evidente impossibilità di fare applicazione, nel caso de quo, della giurisprudenza richiamata dalla società appellante, in quanto relativa ad ipotesi di contratti di assicurazione stipulati per conto di chi spetta, e non inerenti pertanto al caso in esame (Cass. sentenza 8 luglio 1994, n. 6455 del 1994, confermata dalla sentenza
9 luglio 2003, n. 10770, e dall'ordinanza 29 maggio 2018, n. 13377).
Tanto premesso, occorre esaminare il problema della individuazione dell'avente diritto ad agire nei confronti dell'assicuratore per il risarcimento del danno derivante dalla perdita o avaria della merce trasportata, in ipotesi di contratti di assicurazione in conto proprio. Nel merito, secondo l'appellante, il Tribunale avrebbe errato nel considerare legittimata la società mittente-venditrice, a ricevere l'indennizzo assicurativo, avendo errato nel ritenere applicabile al caso di specie la normativa inerente al contratto di trasporto ex art. 1689 c.c., in luogo di quella relativa al contratto di assicurazione.
Tale tesi non può essere condivisa. Invero nell'ipotesi in esame, deve rilevarsi la coesistenza di tre diversi contratti: quello di compravendita, quello di trasporto e quello di assicurazione, le cui discipline vengono a convergere, pur conservando la loro autonomia. La giurisprudenza in casi del tutto sovrapponibili a quello in esame, ha da tempo stabilito, che “nella vendita con spedizione il contratto di trasporto mantiene una sua autonomia, ed è soggetto alla disciplina degli artt. 1683 c.c. e ss. Ciò comporta che, anche dopo la consegna della merce al vettore, il mittente-venditore conserva
i diritti nascenti dal contratto di trasporto, compreso quello al risarcimento del danno da inadempimento, fino a quando, giunta la merce a destinazione o scaduto il termine entro il quale essa sarebbe dovuta arrivare, il destinatario non ne chieda la consegna al vettore (art. 1689 c.c., comma 1; v. in tal senso la sentenza 18 giugno 2001, n. 8212, confermata dalla più recente sentenza 17 gennaio 2012, n. 553), e che : “La consegna della merce al vettore, pertanto, mentre libera il mittente-venditore dall'obbligo di consegna, non trasferisce al compratore-destinatario i diritti derivanti dal trasporto, come quello di richiamo della merce (art. 1685 c.c.); per cui il destinatario può esercitare tali diritti, anche ai fini di esigere il pagamento dell'indennizzo da parte dell'assicuratore, solo dopo che la merce è arrivata a destinazione o dopo che è scaduto il termine entro cui la stessa sarebbe dovuta arrivare (in tal senso v. pure la sentenza 30 gennaio 2008, n.
2094)” (Cass. n. 31067/2019). In considerazione di quanto esposto, è evidente che il Tribunale abbia in maniera corretta applicato al caso di specie, la disciplina del contratto di trasporto ai sensi dell'art. 1689 c.c., secondo cui la legittimazione del destinatario a richiedere l'indennizzo, sussiste solo dal momento in cui, arrivate le cose a destinazione o scaduto il termine in cui sarebbero dovute arrivare, lo stesso ne abbia richiesto la riconsegna al vettore, dovendo ritenersi altrimenti che il diritto all'indennizzo spetti ancora in capo al mittente- venditore. Di conseguenza, il Giudice di prime cure ha correttamente ritenuto esistente la legittimazione attiva in capo alla mittente- venditrice , dal momento che risultavano oggettivamente accertati tanto il Controparte_2 mancato arrivo a destinazione del carico di nocciole, quanto l'assenza di una richiesta di riconsegna della merce da parte della destinataria.
Il motivo di appello è dunque infondato.
Risulta parimenti infondato il motivo di appello sub 2). L'errore del Giudice di prime cure, come già evidenziato in precedenza, consisterebbe - secondo la tesi dell'appellante - nell'aver ritenuto la verificata fattispecie di appropriazione indebita coperta da assicurazione sul presupposto che la polizza farebbe un onnicomprensivo e generico riferimento alla “mancata riconsegna delle merci”
e, con significato ancor più esplicito e pertinente, alla “sottrazione dell'intero autocarro”. Invero, secondo quanto sostenuto dalla compagnia assicurativa, la polizza coprirebbe solo la mancata riconsegna di singoli colli e non quanto invece verificatosi nel caso di specie, ossia la mancata riconsegna dell'intero carico;
nella fattispecie di cui è causa, inoltre, non si sarebbe verificata neppure l'ipotesi di “sottrazione dell'intero autocarro”, avendo l'autista sottratto solo il carico e non anche il mezzo. Tanto premesso, si rende necessario richiamare l'art. 5 delle condizioni della polizza in oggetto, rubricato “Furto, rapina e mancata riconsegna nei trasporti a mezzo autocarro”,
a norma del quale: “Il furto, la rapina e la mancata riconsegna delle merci assicurate sono garantiti soltanto in conseguenza di furto o mancata riconsegna di colli interi, di rapina o sottrazione dell'intero autocarrо о rimorchio e di furto parziale o manomissione di colli che presentino tracce non dubbie di effrazione”. Risulta evidente, da una semplice lettura del suindicato articolo, che la copertura assicurativa valga a tenere indenne l'assicurato anche nelle ipotesi, come nel caso de quo, di appropriazione indebita, prevedendo le condizioni della polizza, espressamente ed in maniera del tutto generica, la “mancata riconsegna delle merci assicurate”, non facendo riferimento in nessuna parte alla sola mancata riconsegna di singoli colli, come invece sostenuto da parte appellante. Ciò che piuttosto l'art. 5 specifica è che la garanzia opererà solo nel caso di mancata riconsegna di colli interi, ipotesi invero verificatasi nel caso in oggetto, con la sottrazione dell'intero carico, che per sua natura si compone della sommatoria dei colli interi oggetto di appropriazione. Tanto premesso, il Tribunale ha correttamente ritenuto operante la polizza nella fattispecie di cui è causa, in quanto la sottrazione verificatasi in conseguenza dell'appropriazione indebita è ipotesi ricompresa nelle condizioni della polizza, di “mancata riconsegna delle merci assicurate”, per quanto specificato.
In considerazione di quanto esposto, il motivo di appello è infondato.
Le spese di lite
Le spese di lite del secondo grado di giudizio seguono la soccombenza, ex art. 91 c.p.c.
In particolare, i compensi professionali spettanti al difensore vengono liquidati, come in dispositivo, tenuto conto dell'attività difensiva complessivamente svolta in rapporto alla natura, alla difficoltà e al valore della controversia, nonché considerate le questioni giuridiche e di fatto trattate, in base ai parametri medi, per le fasi di studio, introduttiva e decisoria (cfr. Cass. civ., Sez. 6 - 2, Ord. n.
34575 del 16/11/2021; cfr. anche Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord., 29/09/2022, n. 28325) di cui al D.M.
n. 55/2014 (nella formulazione, applicabile ratione temporis al caso di specie, successiva alle modifiche operate dal DM 147/2022) per i giudizi innanzi alla Corte d'Appello (tab. n.12), con riferimento allo scaglione per le cause di valore compreso tra € 52.000,01 ed € 260.000,00.
Sussistono, infine, quanto all'appello proposto, i presupposti di cui all'art 13, coma 1 quater del
DPR n. 115/2002, secondo cui “Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo pari a quello dovuto per la stessa impugnazione principale o incidentale, a norma del comma 1 bis. Il Giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli - 3^ sezione civile - definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 3766/2022 R.G.A.C., così provvede:
1. Rigetta l'appello proposto avverso la sentenza n. 302/2022 emessa dal Tribunale di Nola. 2. Condanna l'appellante, al pagamento in favore della parte appellata dei compensi professionali del secondo grado di giudizio, liquidati complessivamente in euro 12.250,00, il tutto oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge.
3. Dà atto della sussistenza dei presupposti di ci all'art. 13, comma 1 quater DPR 115/2002, per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato per l'appello proposto.
Napoli, 18.06.2025
Il Presidente
Dott. Giulio Cataldi
Il Consigliere est.
Dott. Stefano Celentano