Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 31/03/2025, n. 680 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 680 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata in funzione di giudice del lavoro ed in persona del giudice Antonella Paparo all'esito dell'udienza del 31.3.2025, ha pronunciato, ai sensi dell'art 429 comma 1 cpc, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4524/2023 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi, vertente
TRA rappresentata e difesa per mandato in atti Parte_1
dall'avv.to Luigi Gattuso;
ricorrente
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, in CP_1
persona del l. r. p.t. rappresentato e difeso come in atti;
resistente
OGGETTO: indebito conclusioni delle parti: come in atti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 17.7.2023 Parte_1
conveniva in giudizio l onde ottenere l'annullamento del CP_1
provvedimento di indebito del 14.04.2023 con cui l' aveva CP_1
richiesto la restituzione di somme per complessivi € 14.588,54 sulla pensione INV CIV n. 07399834 e per l'effetto condannare l' alla restituzione di quanto eventualmente trattenuto . CP_1
L' , si costituiva chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
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La domanda è infondata e va rigettata .
La Suprema Corte con una recente pronuncia ha chiarito che
"l'indebito assistenziale che si è determinato per il venire meno del requisito sanitario, a seguito di visita di revisione, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento con cui
l'esito del detto accertamento sia comunicato al percipiente, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile all'assistito e non sussistano le condizioni di legittimo affidamento" (cfr. Cass.
n. 24180 del 2022)
Nella specie l'indebito nasce da verbale di revisione negativo per l'accompagnamento del 31.1.2022, comunicato all'istante il
12.2.2022. (cfr. relata in atti)
Ne deriva che deve ritenersi legittima la richiesta dell' della CP_1
restituzione delle prestazioni indebitamente erogate a decorrere dal febbraio 2022, ovvero dalla comunicazione dell'esito negativo della visita di verifica.
Né può condurre a contrarie conclusioni il disconoscimento della firma, peraltro ad opera del difensore all'odierna udienza, nè la deduzione circa l'estraneità del ricevente al nucleo familiare dell'istante.
Ed invero, secondo la Cassazione qualora l'atto sia consegnato all'indirizzo del destinatario anche a persona che abbia sottoscritto l'avviso di ricevimento con grafia illegibile nello spazio relativo “alla firma del destinatario o di persona delegata”
e non risulti che il piego sia stato consegnato dall'agente postale
2 a persona diversa dal destinatario tra quelle indicate dall'art 7 co.
2 della legge 890 del 1982, la consegna deve ritenersi validamente effettuata a mani proprie del destinatario, fino a querela di falso. (cfr. Cass. 34400 del 2023)
Nella specie, l'attestazione di consegna risulta firmata nello spazio destinato al ricevente all'indirizzo dell'istante mentre parte ricorrente si limita a riservarsi di proporre querela di falso.
Pertanto, alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato.
Nulla sulle spese di lite ai sensi dell'art 152 disp. Att cpc
P.Q.M.
- rigetta il ricorso;
- nulla sulle spese di lite .
Torre Annunziata, 31.3.2025
IL GIUDICE
Antonella Paparo
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