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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 15/01/2025, n. 37 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 37 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Seconda Sezione Civile riunita in camera di consiglio da remoto e composta dai Signori Magistrati:
Dott.ssa Carmela Ruberto Presidente
Dott.ssa Silvana Ferriero Consigliere
Dott.ssa Anna Maria Raschellà Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1547/2021 R.G.A.C., vertente
TRA
e , in proprio e in qualità di esercenti la Parte_1 Parte_2
responsabilità genitoriale sulla figlia minore elettivamente Persona_1
domiciliati in Corigliano Rossano (CS) alla Via Dei Bizantini Pal. Raggio di Sole presso lo studio dell'Avv. Marco Graziano, dal quale sono rappresentati e difesi giusta procura speciale alla lite depositata all'interno del fascicolo telematico;
APPELLANTE
E
, in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, elettivamente domiciliata in alla Via Ambrogio Arabia n. 14, presso lo CP_1 studio dell'Avv. Francesca Stancati, che la rappresenta e difende giusta procura speciale alla lite depositata all'interno del fascicolo telematico;
APPELLATA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
I. Con sentenza n. 495/2021, resa il 30 aprile 2021 e pubblicata in data 3 maggio 2021, il Tribunale di Castrovillari ha rigettato la domanda proposta da e , in Parte_1 Parte_2
proprio e in qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sulla figlia minore Persona_1
per essere risarciti dei danni loro derivati dal parto distocico subìto da
[...] CP_2
nel dare alla luce la figlia , presso il presidio ospedaliero di Corigliano
[...] Persona_1
Calabro la mattina del 12 marzo 2012, ove si era ricoverata il giorno prima.
1 II. Avverso suddetta sentenza hanno interposto appello e , in Parte_1 Parte_2
proprio e in qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sulla figlia minore Persona_1
[...]
III. Si è costituita in giudizio l' , in persona del legale Controparte_3
rappresentante pro tempore, resistendo al gravame, del quale ha chiesto il rigetto.
IV. Con ordinanza del 4 marzo 2022, la Corte ha disposto consulenza tecnica d'ufficio sulle persone di e di . Parte_2 Persona_1
V. Acquisita la relazione peritale a firma del C.t.u., Dott. la causa è stata rinviata Persona_2 per la precisazione delle conclusioni all'udienza dell'11 dicembre 2024.
Con decreto del Presidente di sezione del 25 novembre 2024, l'udienza dell'11 dicembre 2024 è stata sostituita con il deposito telematico di note di trattazione scritta, secondo le modalità indicate nell'art. 127 ter c.p.c..
Le parti non hanno depositato note e la Corte – con ordinanza di data 13 dicembre 2024 – ha assegnato alle parti nuovo termine perentorio fino all'8 gennaio 2025, per il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Le parti non hanno depositato le note.
III. L'art. 127 ter comma 4 c.p.c. (introdotto dall'art. 3, comma 10 lett. b) del d.lgs. 10 ottobre
2022, n. 149 ed applicabile, a decorrere dall'1 gennaio 2023, ai procedimenti pendenti a quella data) dispone che «Se nessuna delle parti deposita le note nel termine assegnato il giudice assegna un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fissa udienza. Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo».
Nel caso di specie deve ritenersi integrata la fattispecie estintiva prevista dalla norma testé citata, atteso che le parti non hanno depositato le note scritte nel termine loro assegnato col decreto di sostituzione dell'udienza dell'11 dicembre 2024, né nel successivo termine assegnato con la ordinanza del 13 dicembre 2024.
Orbene, posto che il giudizio innanzi alla Corte ha natura collegiale e che ai sensi dell'art. 307, quarto comma, c.p.c. «L'estinzione opera di diritto ed è dichiarata, anche d'ufficio, con ordinanza del giudice istruttore ovvero con sentenza del collegio», s'impone l'emissione di sentenza in termini.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da e , in proprio e in qualità di Parte_1 Parte_2
2 esercenti la responsabilità genitoriale sulla figlia minore nei Persona_1 confronti dell' , e avverso la sentenza del Controparte_3
Tribunale di Castrovillari n. 495/2021, resa il 30 aprile 2021 e pubblicata in data 3 maggio 2021, così provvede:
Ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo.
Cosi deciso, nella camera di consiglio della Corte di Appello di Catanzaro, Seconda Sezione
Civile, tenuta da remoto il 10 gennaio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Anna Maria Raschellà dott.ssa Carmela Ruberto
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