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Ordinanza 18 aprile 2025
Ordinanza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, ordinanza 18/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
R.G.N. 162/2025
TRIBUNALE DI MASSA
IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori magistrati:
Dott. Giulio Lino Maria Giuntoli Presidente
Dott.ssa Rossella Soffio Giudice relatore
Dott.ssa Valentina Prudente Giudice ha emesso la presente
ORDINANZA
Letti gli atti relativi al procedimento cautelare promosso ante causam, nonché il reclamo proposto, da avverso l'ordinanza ex art. 669 sexies secondo Parte_1 comma, 669 octies e 700 c.p.c. con la quale il giudice del lavoro, dottoressa Erminia
Agostini, in data 24.2.2025, ha rigettato l'istanza cautelare, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 15.4.2025;
premesso che il ricorrente promuoveva ricorso ex art. 414 cpc (proc. n. 841/2024) e contestualmente istanza ex art. 669quater c.p.c. con cui chiedeva, previa adozione di idonea misura in via cautelare, accertare e dichiarare se medesimo in possesso di un titolo valido all'accesso in graduatoria per la classe di concorso AI56 nelle graduatorie provinciali di seconda fascia per la supplenze del personale docente nella scuola secondaria della provincia di Massa Carrara e per l'effetto ordinare all'Amministrazione resistente, di reinserire il ricorrente nelle vigenti graduatorie provinciali di supplenze per l'insegnamento della classe di concorso AI56 nella scuola secondaria di primo grado della
1 provincia di Massa Carrara per il biennio 2024-2026 nella posizione e secondo il punteggio spettante;
che l'istanza cautelare, discussa all'udienza del 24.2.2025, veniva respinta con ordinanza pronunciata e comunicata in pari data;
rilevato che parte ricorrente proponeva reclamo per i seguenti motivi:
1)contestava l'asserita insussistenza del fumus boni iuris come argomentato in sede di ordinanza cautelare emessa dal Tribunale di Massa in composizione monocratica in funzione del giudice del lavoro, ritenendo erronea l'esclusione del ricorrente dalla GPS in quanto in possesso dei titoli utili alla collocazione nelle rispettive graduatorie e, in particolare, dei diplomi di I e II livello conseguiti presso il Conservatorio G. Puccini della
Spezia.
Evidenziava, anzitutto, che le classi di concorso AI55 e AI56, corrispondenti rispettivamente ai licei musicali e alle scuole medie ad indirizzo musicale, prevedono titoli di accesso differenti e che soltanto relativamente all'AI55 è richiesto il possesso del diploma di conservatorio o accademico relativo allo specifico strumento.
Ciò premesso, sosteneva che la tabella A allegata al DM 259/2017, che definisce i titoli di accesso per le singole classi di insegnamento, prevede per la classe di concorso AI56 un qualsiasi diploma di Conservatorio del vecchio ordinamento relativo ad uno degli strumenti previsti nella scuola media ad indirizzo musicale -tra cui, per quanto di specifico interesse, strumenti a percussione- e prevede pure il diploma di secondo livello relativo a, per quanto di specifico interesse, strumenti a percussione o, in alternativa, uno dei D.A. (diploma accademico) indicati in tabella, purchè congiunto a diploma di conservatorio o accademico di I livello per uno degli strumenti musicali previsti nella scuola secondaria di I grado.
Sosteneva quindi, conclusivamente, che il ricorrente, rientrante nella seconda ipotesi, aveva i titoli di accesso idonei alla graduatoria in quanto titolare di diploma di secondo livello in “Batteria e Percussioni Jazz” e che, dunque, non vi erano motivi fondati per escluderlo dalle GPS relative alla classe di concorso in discussione;
2 2)contestava che l'ordinanza impugnata finisse in buona sostanza per negare che, per l'insegnamento delle percussioni nella scuola media, potessero valere tutti i diplomi afferenti alle percussioni, sia che si trattasse di percussioni jazz che di altro tipo, evidenziando che il titolo specifico era tuttavia richiesto solo per la classe di insegnamento A 55, come si doveva invece dedurre dalla diversa terminologia usata dal legislatore nella TABELLA A allegata al Dm 259/2017 nell'indicare i titoli di accesso alle due classi di insegnamento;
3)criticava l'ordinanza nella parte in cui si discostava dalle pronunce rese dal Tribunale di Pistoia, sez. L, n. 189/2024, dal Tribunale di Bari, sez. L, n. 2843/2023 e Tribunale
Sez. L n. 3583/2020, che avevano tutte accolto le ragioni dei ricorrenti condannando i resistenti al reinserimento dei medesimi nelle GPS.
Cont Il si costituiva in data 4.4.2025, evidenziando preliminarmente che, avendo il ricorrente conseguito i titoli di I e II livello rispettivamente nel 2019 e nel 2023 -e, dunque, dopo l'entrata in vigore del DM 270/04-, era alla terza colonna che doveva aversi riguardo per verificare i titoli necessari richiesti per l'accesso a tale classe di concorso.
Ebbene, secondo la Tabella A, terza colonna il titolo richiesto era un diploma di secondo livello relativo ad uno degli strumenti elencati oppure uno dei diplomi accademici specificatamente elencati. Poiché, tuttavia, il riferimento contenuto in tabella afferiva a
“strumenti a percussioni” e non a “strumenti a percussioni jazz”, il ricorrente possedeva un titolo non equiparabile a quello previsto dalla tabella: si trattava, infatti, di titoli diversi, con percorsi accademici diversi, a cui risultavano assegnati codici differenti e non esisteva un provvedimento ministeriale che operasse una equipollenza tra i titoli.
Quanto all'elencazione di cui alla tabella, evidenziava il che trattavasi di elencazione CP_2 chiusa, specifica, non interpretabile estensivamente.
Rappresentava, infine, che la sentenza resa dal Tribunale di Pistoia era stata impugnata dal e che si era in attesa della fissazione dell'udienza in sede di appello. CP_2
Concludeva, pertanto, chiedendo dichiararsi l'infondatezza del reclamo con vittoria di spese.
3 Tutto ciò premesso, il Tribunale osserva, in fatto e in diritto, quanto segue.
Anzitutto parte ricorrente evidenzia di possedere (fatto documentato e, comunque, non contestato) i diplomi, entrambi conseguiti presso il Conservatorio di musica “G. Puccini” della Spezia, di I livello e di II livello in “Batteria e Percussioni Jazz” e sostiene che essi siano abilitativi per l'accesso alle graduatorie provinciali (di seguito GPS) per le supplenze per la classe di concorso AI56 corrispondente all'insegnamento dello strumento musicale nella scuola secondaria di I grado ad indirizzo musicale.
La procedura per l'aggiornamento delle GPS è regolata attualmente dall'ordinanza ministeriale n.88/2024, che infatti recita: “La presente ordinanza disciplina, per il biennio relativo agli anni scolastici 2024/2025 e 2025/2026, l'aggiornamento, il trasferimento e il nuovo inserimento nelle graduatorie provinciali per le supplenze e nelle graduatorie di istituto su posto comune
e di sostegno nonché l'attribuzione degli incarichi a tempo determinato del personale docente nelle istituzioni scolastiche statali, su posto comune e di sostegno”.
Detta ordinanza prevede, infatti, che, all'uopo, in ciascuna provincia sono costituite le
GPS finalizzate all'attribuzione delle supplenze che, distinte in prima e seconda fascia a seconda che siano in possesso della specifica abilitazione o per le classi di concorso di cui alla tabella A dell'Ordinamento classi di concorso, dal possesso del titolo di studio, comprensivo dei CFU/CFA o esami aggiuntivi ed eventuali titoli aggiuntivi previsti dalla normativa vigente per la specifica classe di concorso.
Dunque, per la specifica classe di concorso A-56 la terza colonna della tabella A allegata al DM 259/2017 prevede, relativamente ai titoli di accesso, il possesso di un diploma di secondo livello in uno degli strumenti specificatamente indicati (flauto, oboe, clarinetto, sassofono, fagotto, corno, tromba, arpa, chitarra, strumenti a percussione, pianoforte, violino, violoncello e fisarmonica) oppure, in alternativa, uno dei diplomi accademici indicati “purchè congiunto al diploma di Conservatorio o accademico di primo livello per uno degli strumenti musicali previsti nella scuola secondaria di primo grado”.
Come già si è detto, l'odierno ricorrente possiede il diploma accademico di I° e II° livello in batteria e percussioni jazz.
Tuttavia il ritiene tale titolo non idoneo in quanto l'elenco si riferisce, per la CP_2 parte qui di interesse, unicamente a “strumenti a percussione” diversi sia per percorso
4 accademico sia per nomenclatura essendo stata assegnata ai due titoli una classificazione diversa e mancando, al contrario, qualunque provvedimento ministeriale che affermi l'equipollenza tra i titoli.
Deve tuttavia osservarsi che il riferimento contenuto nella tabella A, terza colonna, indica tra i titoli di accesso alla specifica classe di concorso A56 il “diploma di secondo livello relativo ad uno degli strumenti sottoelencati”, senza altra specificazione e indicazione, lasciando così intendere che, relativamente all'insegnamento nelle scuole secondarie di I grado il Ministro, con il DM 259/2017 a cui è allegata la relativa tabella, abbia ritenuto necessario ma anche sufficiente un Diploma di secondo livello relativo ad uno di questi strumenti, fossero essi classici o jazz. Ciò porta, dunque, a ritenere che, non avendo introdotto specificazioni né espresse indicazioni, non abbia voluto, né ritenuto opportuno, escludere la musica jazz.
Depone in questo senso, d'altra parte, la circostanza che nella tabella A, nella medesima terza colonna, siano indicati, quali titoli di accesso alla classe di concorso, diplomi accademici dettagliatamente indicati.
Non si può non ritenere che tale elencazione sia esaustiva e tassativa e non meramente esemplificativo, perché estremamente dettagliata e precisa, tanto da doversi ritenere che, se si fosse voluto formare una mera elencazione aperta, si sarebbe certamente utilizzato un richiamo generico alle discipline musicali.
Ebbene, tale elencazione comprende non solo diplomi accademici afferenti a settori non specificatamente musicali (es. DA Biblioteconomia e filologia moderna, DA discipline letterarie, DA Management dell'impresa culturale e dello spettacolo, DA Maestro collaboratore per la danza), ma comprende anche -specificatamente- il Jazz (DA Jazz,
DA Musica Jazz, DA Composizione a Arrangiamento Jazz).
È vero che questi diplomi indicati in elenco, per essere titoli idonei, debbono essere congiunti a diploma di I livello per uno degli strumenti musicali previsti dalla scuola secondaria di I grado, ma ciò non esclude la possibilità di annoverare il diploma in
“batteria e percussioni jazz” tra i titoli di accesso alla classe di concorso.
Ciò in quanto, se è vero che circa l' individuazione degli strumenti musicali previsti per la scuola media deve farsi riferimento al DM 201/1999, tuttora vigente, che enumera - nell'allegato A- gli strumenti musicali previsti e tra le percussioni indica specificatamente tamburo, timpani, xilofono e vibrafono, tuttavia l'indicazione in questione, così
5 comprensiva, è prevista dalla Tabella solo con riferimento ai diplomi accademici: il che, oltre ad essere scelta discrezionale insindacabile perché esercizio della discrezionalità amministrativa (e, in quanto tale, non sindacata), appare in concreto del tutto logica tenendo presente la tipologia così variegata dei diplomi accademici, che consentono l'accesso alla classe di concorso (si ponga mente a quanto sopra ricordato). In altre parole: se per insegnare lo strumento musicale nella scuola media viene reputato idoneo anche, ad esempio, un DA in discipline letterarie, purché si affianchi ad un diploma di I livello negli strumenti musicali specificatamente previsti per le scuole secondarie di I grado, deve a fortiori essere ritenuto idoneo un diploma di II livello in batteria e percussioni jazz, del tipo di quello posseduto dal ricorrente.
Solo ad colorandum, si aggiunga la seguente considerazione.
Parte ricorrente allega e documenta (cfr. doc. 11) che, per la stessa classe di concorso
AI56, per l'a.s. 2023/2024 il ricorrente era stato chiamato a svolgere una supplenza -e aveva sottoscritto il relativo contratto a tempo determinato- fino al termine delle attività didattiche nella scuola secondaria di I grado TALIERCIO di Carrara.
Orbene, ritiene questo Tribunale che tale fatto, al di là di ogni altra possibile considerazione, valga quantomeno ad escludere, in termini di certezza, l'esistenza di cause ostative, a parere dello stesso , all'esercizio dell'insegnamento della CP_2 musica nella scuola media musicale relativamente alla classe concorso di cui si discute.
Trattandosi di impugnazione di ordinanza su istanza cautelare in corso di causa, e di dunque di fase endoprocessuale, la liquidazione delle spese è rimessa al merito (Cass. n.
12898 del 2021).
P.Q.M.
Il Tribunale di Massa, in composizione collegiale, accoglie il reclamo di cui trattasi e per l'effetto, in riforma dell'ordinanza reclamata, ordina all'Amministrazione resistente di inserire il dottor nelle vigenti graduatorie provinciali delle supplenze per Parte_1
l'insegnamento della classe di concorso AI56 “strumento musicale nella scuola secondaria di primo grado percussioni” nelle scuole secondarie di primo grado della
6 provincia di Massa Carrara per il biennio 2024 2026, nella posizione e secondo il punteggio allo stesso spettante.
Spese al merito.
Così deciso in Massa, nella Camera di Consiglio del 15 aprile 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Rossella Soffio Dott. Giulio Lino Maria Giuntoli
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TRIBUNALE DI MASSA
IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori magistrati:
Dott. Giulio Lino Maria Giuntoli Presidente
Dott.ssa Rossella Soffio Giudice relatore
Dott.ssa Valentina Prudente Giudice ha emesso la presente
ORDINANZA
Letti gli atti relativi al procedimento cautelare promosso ante causam, nonché il reclamo proposto, da avverso l'ordinanza ex art. 669 sexies secondo Parte_1 comma, 669 octies e 700 c.p.c. con la quale il giudice del lavoro, dottoressa Erminia
Agostini, in data 24.2.2025, ha rigettato l'istanza cautelare, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 15.4.2025;
premesso che il ricorrente promuoveva ricorso ex art. 414 cpc (proc. n. 841/2024) e contestualmente istanza ex art. 669quater c.p.c. con cui chiedeva, previa adozione di idonea misura in via cautelare, accertare e dichiarare se medesimo in possesso di un titolo valido all'accesso in graduatoria per la classe di concorso AI56 nelle graduatorie provinciali di seconda fascia per la supplenze del personale docente nella scuola secondaria della provincia di Massa Carrara e per l'effetto ordinare all'Amministrazione resistente, di reinserire il ricorrente nelle vigenti graduatorie provinciali di supplenze per l'insegnamento della classe di concorso AI56 nella scuola secondaria di primo grado della
1 provincia di Massa Carrara per il biennio 2024-2026 nella posizione e secondo il punteggio spettante;
che l'istanza cautelare, discussa all'udienza del 24.2.2025, veniva respinta con ordinanza pronunciata e comunicata in pari data;
rilevato che parte ricorrente proponeva reclamo per i seguenti motivi:
1)contestava l'asserita insussistenza del fumus boni iuris come argomentato in sede di ordinanza cautelare emessa dal Tribunale di Massa in composizione monocratica in funzione del giudice del lavoro, ritenendo erronea l'esclusione del ricorrente dalla GPS in quanto in possesso dei titoli utili alla collocazione nelle rispettive graduatorie e, in particolare, dei diplomi di I e II livello conseguiti presso il Conservatorio G. Puccini della
Spezia.
Evidenziava, anzitutto, che le classi di concorso AI55 e AI56, corrispondenti rispettivamente ai licei musicali e alle scuole medie ad indirizzo musicale, prevedono titoli di accesso differenti e che soltanto relativamente all'AI55 è richiesto il possesso del diploma di conservatorio o accademico relativo allo specifico strumento.
Ciò premesso, sosteneva che la tabella A allegata al DM 259/2017, che definisce i titoli di accesso per le singole classi di insegnamento, prevede per la classe di concorso AI56 un qualsiasi diploma di Conservatorio del vecchio ordinamento relativo ad uno degli strumenti previsti nella scuola media ad indirizzo musicale -tra cui, per quanto di specifico interesse, strumenti a percussione- e prevede pure il diploma di secondo livello relativo a, per quanto di specifico interesse, strumenti a percussione o, in alternativa, uno dei D.A. (diploma accademico) indicati in tabella, purchè congiunto a diploma di conservatorio o accademico di I livello per uno degli strumenti musicali previsti nella scuola secondaria di I grado.
Sosteneva quindi, conclusivamente, che il ricorrente, rientrante nella seconda ipotesi, aveva i titoli di accesso idonei alla graduatoria in quanto titolare di diploma di secondo livello in “Batteria e Percussioni Jazz” e che, dunque, non vi erano motivi fondati per escluderlo dalle GPS relative alla classe di concorso in discussione;
2 2)contestava che l'ordinanza impugnata finisse in buona sostanza per negare che, per l'insegnamento delle percussioni nella scuola media, potessero valere tutti i diplomi afferenti alle percussioni, sia che si trattasse di percussioni jazz che di altro tipo, evidenziando che il titolo specifico era tuttavia richiesto solo per la classe di insegnamento A 55, come si doveva invece dedurre dalla diversa terminologia usata dal legislatore nella TABELLA A allegata al Dm 259/2017 nell'indicare i titoli di accesso alle due classi di insegnamento;
3)criticava l'ordinanza nella parte in cui si discostava dalle pronunce rese dal Tribunale di Pistoia, sez. L, n. 189/2024, dal Tribunale di Bari, sez. L, n. 2843/2023 e Tribunale
Sez. L n. 3583/2020, che avevano tutte accolto le ragioni dei ricorrenti condannando i resistenti al reinserimento dei medesimi nelle GPS.
Cont Il si costituiva in data 4.4.2025, evidenziando preliminarmente che, avendo il ricorrente conseguito i titoli di I e II livello rispettivamente nel 2019 e nel 2023 -e, dunque, dopo l'entrata in vigore del DM 270/04-, era alla terza colonna che doveva aversi riguardo per verificare i titoli necessari richiesti per l'accesso a tale classe di concorso.
Ebbene, secondo la Tabella A, terza colonna il titolo richiesto era un diploma di secondo livello relativo ad uno degli strumenti elencati oppure uno dei diplomi accademici specificatamente elencati. Poiché, tuttavia, il riferimento contenuto in tabella afferiva a
“strumenti a percussioni” e non a “strumenti a percussioni jazz”, il ricorrente possedeva un titolo non equiparabile a quello previsto dalla tabella: si trattava, infatti, di titoli diversi, con percorsi accademici diversi, a cui risultavano assegnati codici differenti e non esisteva un provvedimento ministeriale che operasse una equipollenza tra i titoli.
Quanto all'elencazione di cui alla tabella, evidenziava il che trattavasi di elencazione CP_2 chiusa, specifica, non interpretabile estensivamente.
Rappresentava, infine, che la sentenza resa dal Tribunale di Pistoia era stata impugnata dal e che si era in attesa della fissazione dell'udienza in sede di appello. CP_2
Concludeva, pertanto, chiedendo dichiararsi l'infondatezza del reclamo con vittoria di spese.
3 Tutto ciò premesso, il Tribunale osserva, in fatto e in diritto, quanto segue.
Anzitutto parte ricorrente evidenzia di possedere (fatto documentato e, comunque, non contestato) i diplomi, entrambi conseguiti presso il Conservatorio di musica “G. Puccini” della Spezia, di I livello e di II livello in “Batteria e Percussioni Jazz” e sostiene che essi siano abilitativi per l'accesso alle graduatorie provinciali (di seguito GPS) per le supplenze per la classe di concorso AI56 corrispondente all'insegnamento dello strumento musicale nella scuola secondaria di I grado ad indirizzo musicale.
La procedura per l'aggiornamento delle GPS è regolata attualmente dall'ordinanza ministeriale n.88/2024, che infatti recita: “La presente ordinanza disciplina, per il biennio relativo agli anni scolastici 2024/2025 e 2025/2026, l'aggiornamento, il trasferimento e il nuovo inserimento nelle graduatorie provinciali per le supplenze e nelle graduatorie di istituto su posto comune
e di sostegno nonché l'attribuzione degli incarichi a tempo determinato del personale docente nelle istituzioni scolastiche statali, su posto comune e di sostegno”.
Detta ordinanza prevede, infatti, che, all'uopo, in ciascuna provincia sono costituite le
GPS finalizzate all'attribuzione delle supplenze che, distinte in prima e seconda fascia a seconda che siano in possesso della specifica abilitazione o per le classi di concorso di cui alla tabella A dell'Ordinamento classi di concorso, dal possesso del titolo di studio, comprensivo dei CFU/CFA o esami aggiuntivi ed eventuali titoli aggiuntivi previsti dalla normativa vigente per la specifica classe di concorso.
Dunque, per la specifica classe di concorso A-56 la terza colonna della tabella A allegata al DM 259/2017 prevede, relativamente ai titoli di accesso, il possesso di un diploma di secondo livello in uno degli strumenti specificatamente indicati (flauto, oboe, clarinetto, sassofono, fagotto, corno, tromba, arpa, chitarra, strumenti a percussione, pianoforte, violino, violoncello e fisarmonica) oppure, in alternativa, uno dei diplomi accademici indicati “purchè congiunto al diploma di Conservatorio o accademico di primo livello per uno degli strumenti musicali previsti nella scuola secondaria di primo grado”.
Come già si è detto, l'odierno ricorrente possiede il diploma accademico di I° e II° livello in batteria e percussioni jazz.
Tuttavia il ritiene tale titolo non idoneo in quanto l'elenco si riferisce, per la CP_2 parte qui di interesse, unicamente a “strumenti a percussione” diversi sia per percorso
4 accademico sia per nomenclatura essendo stata assegnata ai due titoli una classificazione diversa e mancando, al contrario, qualunque provvedimento ministeriale che affermi l'equipollenza tra i titoli.
Deve tuttavia osservarsi che il riferimento contenuto nella tabella A, terza colonna, indica tra i titoli di accesso alla specifica classe di concorso A56 il “diploma di secondo livello relativo ad uno degli strumenti sottoelencati”, senza altra specificazione e indicazione, lasciando così intendere che, relativamente all'insegnamento nelle scuole secondarie di I grado il Ministro, con il DM 259/2017 a cui è allegata la relativa tabella, abbia ritenuto necessario ma anche sufficiente un Diploma di secondo livello relativo ad uno di questi strumenti, fossero essi classici o jazz. Ciò porta, dunque, a ritenere che, non avendo introdotto specificazioni né espresse indicazioni, non abbia voluto, né ritenuto opportuno, escludere la musica jazz.
Depone in questo senso, d'altra parte, la circostanza che nella tabella A, nella medesima terza colonna, siano indicati, quali titoli di accesso alla classe di concorso, diplomi accademici dettagliatamente indicati.
Non si può non ritenere che tale elencazione sia esaustiva e tassativa e non meramente esemplificativo, perché estremamente dettagliata e precisa, tanto da doversi ritenere che, se si fosse voluto formare una mera elencazione aperta, si sarebbe certamente utilizzato un richiamo generico alle discipline musicali.
Ebbene, tale elencazione comprende non solo diplomi accademici afferenti a settori non specificatamente musicali (es. DA Biblioteconomia e filologia moderna, DA discipline letterarie, DA Management dell'impresa culturale e dello spettacolo, DA Maestro collaboratore per la danza), ma comprende anche -specificatamente- il Jazz (DA Jazz,
DA Musica Jazz, DA Composizione a Arrangiamento Jazz).
È vero che questi diplomi indicati in elenco, per essere titoli idonei, debbono essere congiunti a diploma di I livello per uno degli strumenti musicali previsti dalla scuola secondaria di I grado, ma ciò non esclude la possibilità di annoverare il diploma in
“batteria e percussioni jazz” tra i titoli di accesso alla classe di concorso.
Ciò in quanto, se è vero che circa l' individuazione degli strumenti musicali previsti per la scuola media deve farsi riferimento al DM 201/1999, tuttora vigente, che enumera - nell'allegato A- gli strumenti musicali previsti e tra le percussioni indica specificatamente tamburo, timpani, xilofono e vibrafono, tuttavia l'indicazione in questione, così
5 comprensiva, è prevista dalla Tabella solo con riferimento ai diplomi accademici: il che, oltre ad essere scelta discrezionale insindacabile perché esercizio della discrezionalità amministrativa (e, in quanto tale, non sindacata), appare in concreto del tutto logica tenendo presente la tipologia così variegata dei diplomi accademici, che consentono l'accesso alla classe di concorso (si ponga mente a quanto sopra ricordato). In altre parole: se per insegnare lo strumento musicale nella scuola media viene reputato idoneo anche, ad esempio, un DA in discipline letterarie, purché si affianchi ad un diploma di I livello negli strumenti musicali specificatamente previsti per le scuole secondarie di I grado, deve a fortiori essere ritenuto idoneo un diploma di II livello in batteria e percussioni jazz, del tipo di quello posseduto dal ricorrente.
Solo ad colorandum, si aggiunga la seguente considerazione.
Parte ricorrente allega e documenta (cfr. doc. 11) che, per la stessa classe di concorso
AI56, per l'a.s. 2023/2024 il ricorrente era stato chiamato a svolgere una supplenza -e aveva sottoscritto il relativo contratto a tempo determinato- fino al termine delle attività didattiche nella scuola secondaria di I grado TALIERCIO di Carrara.
Orbene, ritiene questo Tribunale che tale fatto, al di là di ogni altra possibile considerazione, valga quantomeno ad escludere, in termini di certezza, l'esistenza di cause ostative, a parere dello stesso , all'esercizio dell'insegnamento della CP_2 musica nella scuola media musicale relativamente alla classe concorso di cui si discute.
Trattandosi di impugnazione di ordinanza su istanza cautelare in corso di causa, e di dunque di fase endoprocessuale, la liquidazione delle spese è rimessa al merito (Cass. n.
12898 del 2021).
P.Q.M.
Il Tribunale di Massa, in composizione collegiale, accoglie il reclamo di cui trattasi e per l'effetto, in riforma dell'ordinanza reclamata, ordina all'Amministrazione resistente di inserire il dottor nelle vigenti graduatorie provinciali delle supplenze per Parte_1
l'insegnamento della classe di concorso AI56 “strumento musicale nella scuola secondaria di primo grado percussioni” nelle scuole secondarie di primo grado della
6 provincia di Massa Carrara per il biennio 2024 2026, nella posizione e secondo il punteggio allo stesso spettante.
Spese al merito.
Così deciso in Massa, nella Camera di Consiglio del 15 aprile 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Rossella Soffio Dott. Giulio Lino Maria Giuntoli
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