Articolo 8 della Legge 25 gennaio 2006, n. 29
Articolo 7Articolo 9
Versione
23 febbraio 2006
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Versione
21 marzo 2008
Art. 8. (Delega al Governo per il riordino normativo
nelle materie interessate dalle direttive comunitarie) 1. Il Governo e' delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con le modalita' di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 1, entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, testi unici delle disposizioni dettate in attuazione delle deleghe conferite per il recepimento di direttive comunitarie, al fine di coordinare le medesime con le norme legislative vigenti nelle stesse materie, apportando le sole modificazioni necessarie a garantire la semplificazione e la coerenza logica, sistematica e lessicale della normativa. ((2)) 2. I testi unici di cui al comma 1 riguardano materie o settori omogenei. Fermo restando quanto disposto al comma 3, le disposizioni contenute nei testi unici non possono essere abrogate, derogate, sospese o comunque modificate, se non in modo esplicito mediante l'indicazione puntuale delle disposizioni da abrogare, derogare, sospendere o modificare.
3. Per le disposizioni adottate ai sensi del presente articolo si applica quanto previsto al comma 7 dell'articolo 1.
--------------- AGGIORNAMENTO (2) La L. 25 febbraio 2008, n.34 ha disposto che "Il termine di cui all' articolo 8, comma 1, della legge 25 gennaio 2006, n. 29 , per l'adozione di un testo unico di coordinamento delle disposizioni attuative della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005 , con le norme legislative vigenti nella stessa materia, e' prorogato al 30 giugno 2008."
Entrata in vigore il 21 marzo 2008
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