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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 10/06/2025, n. 526 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 526 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3370/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trieste
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Monica Pacilio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3370/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DEPONTI LIVIO;
Parte_1 C.F._1
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CATAVELLO Controparte_1 P.IVA_1
GIANCARLO;
CONVENUTO
avente ad oggetto: risoluzione del contratto,
CONCLUSIONI:
PER PARTE ATTRICE: come da note del 17/01/2025
“Ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, previe le declaratorie del caso, rifiutandosi ogni allargamento o mutamento del contraddittorio, voglia il Tribunale
In via principale e di merito Accertare e dichiarare la risoluzione del Contratto “Prestito
Finalizzato del 31.03.2017 (finanziamento n. 228216301) concluso tra Parte_2
pagina 1 di 7 l'attrice e la e ciò in virtù dell'art. 125 quinquies T.U.B. e dell'art. 9 Controparte_1
delle “Condizioni generali di finanziamento ” e così, Parte_3 per l'effetto
Condannare la al pagamento in favore della sig.ra Controparte_1 Parte_1 dell'importo di € 14.745,59.-, o altro maggiore o minore che sarà ritenuto, oltre agli interessi di legge al tasso convenzionale del 9,38% dal dì del dovuto al saldo.
In via subordinata di merito
Nel denegato e non creduto caso si ritenesse che non ricorrano le condizioni di accoglimento della domanda principale,
Accertare e dichiarare l'inadempimento della agli impegni contrattuali Controparte_1
assunti con il Contratto “Prestito Finalizzato del 31.03.2017 e così, per Parte_2
l'effetto
Accertarne e dichiararne la risoluzione per inadempimento della convenuta e conseguentemente Condannare la al risarcimento in favore della sig.ra Controparte_1
di tutti i danni, patiti e patendi, conseguenti al denunciato inadempimento, Parte_1
liquidando gli stessi nella somma di € 14.745,59.-, o altra maggiore o minore che sarà ritenuta, anche con valutazione equitativa ex art. 1226 c.c., dovuta e di giustizia, oltre agli interessi di legge al tasso convenzionale del 9,38% dal dì del dovuto al saldo.
Con vittoria di competenze e spese, anche generali, per la presente fase e, nell'accertamento della colpa grave ravvisabile nella resistenza della convenuta,
Condannare la ex artt. 91 e 96 c.p.c. al risarcimento e/o all'indennizzo, Controparte_1 in misura di equità, del pregiudizio causato all'attrice”.
PER PARTE CONVENUTA: come da note del 20/01/2025
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, domanda, eccezione disattesa,
Nel merito:
-Rigettare tutte le domande formulate da parte attrice in quanto infondate in fatto e in diritto per i motivi esposti in atto;
- in caso di accoglimento delle domande formulate da parte attrice, dichiarare la terza chiamata e in concordato preventivo (c.f. Controparte_2
pagina 2 di 7 , in persona del legale rappresentante pro tempore, IG , con P.IVA_2 CP_3
sede legale in Roma, Via Antonio Salandra n. 18, tenuta a tenere indenne a manlevare da ogni avversa pretesa e conseguenza pregiudizievole che dovesse Controparte_1
discendere dall'accoglimento delle domande formulate da parte attrice, condannando, pertanto , in persona del liquidatore e Controparte_2
legale rappresentante pro tempore, al pagamento di quanto eventualmente CP_1
fosse tenuta a pagare a parte attrice.
[...]
Con vittoria di spese e competenze di causa e condanna di parte attrice al pagamento di una somma ex art. 96, 3 comma c.p.c.”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I fatti di causa.
I. ha convenuto in giudizio deducendo che nel marzo del Parte_1 Controparte_1
2017, il coniuge defunto, aveva sottoscritto un contratto di fornitura e Parte_4 installazione di un impianto fotovoltaico presso la propria abitazione, affidando l'opera alla
Il relativo corrispettivo, pari a € 12.980,00 oltre € 300,00 Controparte_2 per spese d'istruttoria, era stato interamente finanziato tramite un contratto di “Prestito
Finalizzato ”, stipulato con la convenuta il 31.03.2017, per un importo Parte_2 complessivo di € 13.280,00.
La aveva erogato la somma direttamente alla società fornitrice, con obbligo di rimborso CP_4
rateale a carico dei coniugi;
tuttavia, la non avrebbe adempiuto alle obbligazioni CP_2
contrattuali, circostanza che aveva condotto al giudizio definito con sentenza n. 295/2021 del
Tribunale di Trieste, che ha dichiarato la risoluzione del contratto per inadempimento del fornitore, condannandolo alla restituzione delle somme percepite.
Poiché ogni tentativo di recuperare l'importo per via coattiva si era rivelato infruttuoso a causa della messa in liquidazione della , l'attrice, anche quale erede del marito defunto, CP_2
ha invocato nei confronti della banca l'art. 125-quinquies del T.U.B., affermando che il contratto di finanziamento dovesse qualificarsi come “credito collegato” ai sensi dell'art. 121, lett. d), del medesimo testo normativo, con conseguente diritto alla risoluzione anche del contratto di credito e al rimborso integrale delle somme già versate alla banca, pari a €
pagina 3 di 7 14.745,59, oltre interessi al tasso convenzionale.
In via subordinata, ha dedotto l'inadempimento della agli obblighi derivanti dal contratto CP_4
e dai principi di correttezza e buona fede, chiedendo la condanna al risarcimento del danno per l'equivalente importo.
II. La convenuta si è costituita in giudizio, contestando integralmente la Controparte_1
fondatezza delle domande attoree.
Ha in primo luogo eccepito l'inopponibilità della sentenza n. 295/2021 del Tribunale di Trieste, rilevando come tale decisione sia stata resa in un giudizio cui la banca non ha partecipato e che ha avuto ad oggetto esclusivamente il rapporto contrattuale intercorso tra l'attrice e
[...]
Richiamando l'art. 2909 c.c., la convenuta ha sostenuto che gli effetti Controparte_2
di detta pronuncia non possono estendersi a soggetti terzi rispetto al giudizio, quale essa è, in mancanza di specifiche ipotesi normative di efficacia ultra partes, insussistenti nella fattispecie.
Sotto altro profilo, la banca ha contestato la qualificazione del contratto stipulato tra (e Pt_1
e quale contratto di fornitura collegato, ai sensi degli artt. 121 e 125- Pt_4 CP_2
quinquies del T.U.B., sostenendo, sulla base della medesima sentenza n. 295/2021, che il rapporto intercorso con sia stato piuttosto qualificato dal giudice come contratto CP_2
d'appalto “chiavi in mano”, caratterizzato non solo dalla fornitura e posa in opera dell'impianto fotovoltaico, ma anche dalla gestione degli adempimenti amministrativi connessi all'attivazione e all'allacciamento alla rete. Tale qualificazione, ad avviso della convenuta, escluderebbe l'applicabilità della disciplina sul credito ai consumatori, posto che l'art. 122
T.U.B. esclude espressamente l'applicazione della relativa disciplina ai contratti di appalto.
La banca ha inoltre rilevato l'infondatezza della domanda subordinata di risarcimento danni per presunto inadempimento proprio, evidenziando come l'unica obbligazione assunta nel contratto di finanziamento fosse l'erogazione della somma – pacificamente eseguita – senza alcun obbligo ulteriore rispetto al regolare pagamento del corrispettivo a favore del fornitore.
Infine, in via subordinata e nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande attoree, la convenuta ha chiesto di essere manlevata da in forza di Controparte_2
un contratto di convenzionamento, ai sensi del quale il fornitore si è impegnato a rimborsare alla banca ogni somma erogata, oltre interessi, spese e oneri, nell'ipotesi in cui il consumatore pagina 4 di 7 si avvalga del rimedio della risoluzione del contratto di credito ai sensi dell'art. 125-quinquies
T.U.B. A tal fine, la convenuta ha chiesto ed ottenuto, ex art. 269 c.p.c., di essere autorizzata a chiamare in causa . Controparte_2
III. La terza chiamata, nonostante la regolarità della notifica, non si è costituita in giudizio, quindi è stata dichiarata contumace.
Decisione della causa.
I. Ai fini della decisione della causa occorre premettere alcune considerazioni in tema di collegamento negoziale, richiamato dall'attrice con riferimento ai contratti di credito collegati disciplinati dal TUB.
Il collegamento negoziale costituisce uno strumento mediante il quale le parti realizzano un risultato economico unitario attraverso più contratti tra loro coordinati. Ciascuno di essi mantiene una propria causa autonoma, ma è strutturato in modo tale da risultare funzionalmente e teleologicamente connesso agli altri, con la conseguenza che gli eventi che incidono su uno dei contratti possono produrre effetti anche sugli altri, conseguenza espressa mediante il brocardo latino “simul stabunt, simul cadent”. Con il collegamento negoziale si realizza, in definitiva, non solo l'effetto tipico proprio di ciascuno dei singoli negozi in concreto posti in essere, ma, attraverso il loro coordinamento, un fine ulteriore, che ne trascende gli effetti tipici e che assume una propria autonomia anche dal punto di vista causale
(v., tra le tante, Cass. 10.7.2008 n. 18884, Cass. 17.5.2010 n. 11974, Cass. 16.3.2006 n. 5851).
Nel caso di specie il collegamento negoziale tra i due contratti, quello di fornitura e posa in opera dell'impianto fotovoltaico (doc. 1 attrice), e di finanziamento da parte della convenuta specie (doc. 2 attrice), è evidente e desumibile sia dalla clausola 3.3 del contratto di fornitura stipulato con , ove era espressamente previsto che il prezzo potesse essere pagato CP_2 anche avvalendosi di “prodotti finanziari, sviluppati da alcuni primari istituti bancari”, dalla destinazione immediata della somma mutuata alla , che appare nel contratto della CP_2
banca come “intermediario del credito”; la circostanza che esistesse tra il fornitore dell'impianto e la banca un apposito contratto di “convenzionamento”.
Tali circostanze, complessivamente considerate, consente di affermare con certezza che il contratto di mutuo concluso dai coniugi era finalizzato soltanto alla fornitura dell'impianto fotovoltaico, come traspare pure dalla denominazione data al contratto stipulato su modulo pagina 5 di 7 predisposto dalla banca: “Prestito Finalizzato Deutsche Bank Easy”.
Nessun rilievo riveste la circostanza che i singoli contratti fossero stati stipulati tra soggetti diversi, posto che la fattispecie del collegamento negoziale è configurabile anche in questo caso, a patto che gli stessi risultino concepiti e voluti come funzionalmente connessi e tra loro interdipendenti, onde consentire il raggiungimento dello scopo voluto dalle parti (Cass.
16.9.2004 n. 18655; Cass.
5.6.2007 n. 13164). Né, ai fini dell'accoglimento della domanda principale dell'attrice, può assumere decisiva rilevanza la qualificazione del contratto di finanziamento come di credito al consumo, secondo le disposizioni del T.U.B. Infatti, il mutuo di scopo si configura anche al di fuori dei casi strettamente riconducibili al credito al consumo ogni qual volta le parti abbiano realizzato uno stretto collegamento negoziale (oggettivo e soggettivo) tra il finanziamento e il contratto di acquisto di bene o servizio in ordine alla destinazione della somma finanziata, che viene erogata direttamente al venditore o fornitore di beni e servizi. La Corte di legittimità si è già pronunciata in analoghe circostanze (v. da ultimo
Cass. 16.2.2010 n. 3589) affermando che la risoluzione del contratto collegato al mutuo importa il venir meno dello stesso scopo del contratto di mutuo e legittima il mutuante a richiedere la restituzione della somma mutuata, non al mutuatario, ma direttamente ed esclusivamente al venditore (Cass. 19.5.2003 n. 7773; Cass. 23.4.2001 n. 5966; Cass.
21.7.1998 n. 7116; Cass. 20.1.1994 n. 474), il che importa altresì che il mutuatario ha diritto alla restituzione delle rate pagate in forza del mutuo. In dottrina e in giurisprudenza si ritiene infatti comunemente che una volta travolto il contratto principale, ne viene travolto anche il contratto di finanziamento, anche se non c'è uniformità di vedute circa la qualificazione: si afferma che il secondo contratto rimarrebbe improduttivo di effetti per impossibilità sopravvenuta o per inutilità o per difetto di causa del contratto collegato, oppure che si verifichi una caducazione automatica.
Sulle somme da restituire devono essere applicati gli interessi nella misura legale ai sensi dell'art. 2033 c.c. dalla costituzione in mora al saldo (cfr. Cass. Sez. U - , Sentenza n. 15895 del 13/06/2019). Non vi è evidenza della previsione a favore del mutuatario di un tasso maggiore a quello legale nel contratto di finanziamento per l'ipotesi della restituzione di rate.
Poiché se ne fa discussione, deve rilevarsi che la sentenza che ha pronunciato la risoluzione del contratto di fornitura dell'impianto fotovoltaico rileva qui come fatto storico che ha pagina 6 di 7 determinato la caducazione di quel contratto.
II. Tutto quanto affermato sul collegamento negoziale e sulla interferenza delle sorti dei contratti collegati giustifica l'accoglimento della domanda svolta dalla convenuta nei confronti di per la rifusione di quanto sarà condannata a pagare a favore dell'attrice. CP_2
- Spese di lite -
Le spese di lite seguono la soccombenza, secondo la regola generale dettata dall'art. 91 c.p.c., e sono liquidate come da dispositivo secondo i parametri previsti dal D.M. 55/2014, in base allo scaglione della causa (da € 5.201 a € 26.000), applicando i valori medi.
La terza chiamata dovrà a sua volta rifondere alla convenuta le spese di lite, determinate nella misura minima in considerazione della mancata partecipazione al giudizio.
P.Q.M.
ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunziando, il Tribunale di Trieste così provvede:
1. condanna alla restituzione delle rate fino ad ora rimborsate da Controparte_1
e oltre interessi nella misura legale dalla costituzione Parte_1 Parte_4
in mora al saldo;
2. condanna al pagamento delle spese processuali a favore di Controparte_1 Pt_1
liquidate in € 5.077,00 per competenze di avvocato ed € 264,00 per esborsi,
[...]
oltre a spese generali nella misura del 15%, IVA e CNAP come per legge;
3. condanna a rifondere alla convenuta le somme di Controparte_2
cui al capo precedente;
4. condanna al pagamento delle spese processuali, Controparte_2
liquidate in € 2.540,00 per compensi di avvocato, oltre al 15% del compenso a titolo di rimborso delle spese forfettarie (art. 2 D.M. 55/2014), IVA e CNAP come per legge.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Trieste, 10/06/2025.
Il Giudice
dott.ssa Monica Pacilio
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trieste
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Monica Pacilio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3370/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DEPONTI LIVIO;
Parte_1 C.F._1
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CATAVELLO Controparte_1 P.IVA_1
GIANCARLO;
CONVENUTO
avente ad oggetto: risoluzione del contratto,
CONCLUSIONI:
PER PARTE ATTRICE: come da note del 17/01/2025
“Ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, previe le declaratorie del caso, rifiutandosi ogni allargamento o mutamento del contraddittorio, voglia il Tribunale
In via principale e di merito Accertare e dichiarare la risoluzione del Contratto “Prestito
Finalizzato del 31.03.2017 (finanziamento n. 228216301) concluso tra Parte_2
pagina 1 di 7 l'attrice e la e ciò in virtù dell'art. 125 quinquies T.U.B. e dell'art. 9 Controparte_1
delle “Condizioni generali di finanziamento ” e così, Parte_3 per l'effetto
Condannare la al pagamento in favore della sig.ra Controparte_1 Parte_1 dell'importo di € 14.745,59.-, o altro maggiore o minore che sarà ritenuto, oltre agli interessi di legge al tasso convenzionale del 9,38% dal dì del dovuto al saldo.
In via subordinata di merito
Nel denegato e non creduto caso si ritenesse che non ricorrano le condizioni di accoglimento della domanda principale,
Accertare e dichiarare l'inadempimento della agli impegni contrattuali Controparte_1
assunti con il Contratto “Prestito Finalizzato del 31.03.2017 e così, per Parte_2
l'effetto
Accertarne e dichiararne la risoluzione per inadempimento della convenuta e conseguentemente Condannare la al risarcimento in favore della sig.ra Controparte_1
di tutti i danni, patiti e patendi, conseguenti al denunciato inadempimento, Parte_1
liquidando gli stessi nella somma di € 14.745,59.-, o altra maggiore o minore che sarà ritenuta, anche con valutazione equitativa ex art. 1226 c.c., dovuta e di giustizia, oltre agli interessi di legge al tasso convenzionale del 9,38% dal dì del dovuto al saldo.
Con vittoria di competenze e spese, anche generali, per la presente fase e, nell'accertamento della colpa grave ravvisabile nella resistenza della convenuta,
Condannare la ex artt. 91 e 96 c.p.c. al risarcimento e/o all'indennizzo, Controparte_1 in misura di equità, del pregiudizio causato all'attrice”.
PER PARTE CONVENUTA: come da note del 20/01/2025
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, domanda, eccezione disattesa,
Nel merito:
-Rigettare tutte le domande formulate da parte attrice in quanto infondate in fatto e in diritto per i motivi esposti in atto;
- in caso di accoglimento delle domande formulate da parte attrice, dichiarare la terza chiamata e in concordato preventivo (c.f. Controparte_2
pagina 2 di 7 , in persona del legale rappresentante pro tempore, IG , con P.IVA_2 CP_3
sede legale in Roma, Via Antonio Salandra n. 18, tenuta a tenere indenne a manlevare da ogni avversa pretesa e conseguenza pregiudizievole che dovesse Controparte_1
discendere dall'accoglimento delle domande formulate da parte attrice, condannando, pertanto , in persona del liquidatore e Controparte_2
legale rappresentante pro tempore, al pagamento di quanto eventualmente CP_1
fosse tenuta a pagare a parte attrice.
[...]
Con vittoria di spese e competenze di causa e condanna di parte attrice al pagamento di una somma ex art. 96, 3 comma c.p.c.”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I fatti di causa.
I. ha convenuto in giudizio deducendo che nel marzo del Parte_1 Controparte_1
2017, il coniuge defunto, aveva sottoscritto un contratto di fornitura e Parte_4 installazione di un impianto fotovoltaico presso la propria abitazione, affidando l'opera alla
Il relativo corrispettivo, pari a € 12.980,00 oltre € 300,00 Controparte_2 per spese d'istruttoria, era stato interamente finanziato tramite un contratto di “Prestito
Finalizzato ”, stipulato con la convenuta il 31.03.2017, per un importo Parte_2 complessivo di € 13.280,00.
La aveva erogato la somma direttamente alla società fornitrice, con obbligo di rimborso CP_4
rateale a carico dei coniugi;
tuttavia, la non avrebbe adempiuto alle obbligazioni CP_2
contrattuali, circostanza che aveva condotto al giudizio definito con sentenza n. 295/2021 del
Tribunale di Trieste, che ha dichiarato la risoluzione del contratto per inadempimento del fornitore, condannandolo alla restituzione delle somme percepite.
Poiché ogni tentativo di recuperare l'importo per via coattiva si era rivelato infruttuoso a causa della messa in liquidazione della , l'attrice, anche quale erede del marito defunto, CP_2
ha invocato nei confronti della banca l'art. 125-quinquies del T.U.B., affermando che il contratto di finanziamento dovesse qualificarsi come “credito collegato” ai sensi dell'art. 121, lett. d), del medesimo testo normativo, con conseguente diritto alla risoluzione anche del contratto di credito e al rimborso integrale delle somme già versate alla banca, pari a €
pagina 3 di 7 14.745,59, oltre interessi al tasso convenzionale.
In via subordinata, ha dedotto l'inadempimento della agli obblighi derivanti dal contratto CP_4
e dai principi di correttezza e buona fede, chiedendo la condanna al risarcimento del danno per l'equivalente importo.
II. La convenuta si è costituita in giudizio, contestando integralmente la Controparte_1
fondatezza delle domande attoree.
Ha in primo luogo eccepito l'inopponibilità della sentenza n. 295/2021 del Tribunale di Trieste, rilevando come tale decisione sia stata resa in un giudizio cui la banca non ha partecipato e che ha avuto ad oggetto esclusivamente il rapporto contrattuale intercorso tra l'attrice e
[...]
Richiamando l'art. 2909 c.c., la convenuta ha sostenuto che gli effetti Controparte_2
di detta pronuncia non possono estendersi a soggetti terzi rispetto al giudizio, quale essa è, in mancanza di specifiche ipotesi normative di efficacia ultra partes, insussistenti nella fattispecie.
Sotto altro profilo, la banca ha contestato la qualificazione del contratto stipulato tra (e Pt_1
e quale contratto di fornitura collegato, ai sensi degli artt. 121 e 125- Pt_4 CP_2
quinquies del T.U.B., sostenendo, sulla base della medesima sentenza n. 295/2021, che il rapporto intercorso con sia stato piuttosto qualificato dal giudice come contratto CP_2
d'appalto “chiavi in mano”, caratterizzato non solo dalla fornitura e posa in opera dell'impianto fotovoltaico, ma anche dalla gestione degli adempimenti amministrativi connessi all'attivazione e all'allacciamento alla rete. Tale qualificazione, ad avviso della convenuta, escluderebbe l'applicabilità della disciplina sul credito ai consumatori, posto che l'art. 122
T.U.B. esclude espressamente l'applicazione della relativa disciplina ai contratti di appalto.
La banca ha inoltre rilevato l'infondatezza della domanda subordinata di risarcimento danni per presunto inadempimento proprio, evidenziando come l'unica obbligazione assunta nel contratto di finanziamento fosse l'erogazione della somma – pacificamente eseguita – senza alcun obbligo ulteriore rispetto al regolare pagamento del corrispettivo a favore del fornitore.
Infine, in via subordinata e nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande attoree, la convenuta ha chiesto di essere manlevata da in forza di Controparte_2
un contratto di convenzionamento, ai sensi del quale il fornitore si è impegnato a rimborsare alla banca ogni somma erogata, oltre interessi, spese e oneri, nell'ipotesi in cui il consumatore pagina 4 di 7 si avvalga del rimedio della risoluzione del contratto di credito ai sensi dell'art. 125-quinquies
T.U.B. A tal fine, la convenuta ha chiesto ed ottenuto, ex art. 269 c.p.c., di essere autorizzata a chiamare in causa . Controparte_2
III. La terza chiamata, nonostante la regolarità della notifica, non si è costituita in giudizio, quindi è stata dichiarata contumace.
Decisione della causa.
I. Ai fini della decisione della causa occorre premettere alcune considerazioni in tema di collegamento negoziale, richiamato dall'attrice con riferimento ai contratti di credito collegati disciplinati dal TUB.
Il collegamento negoziale costituisce uno strumento mediante il quale le parti realizzano un risultato economico unitario attraverso più contratti tra loro coordinati. Ciascuno di essi mantiene una propria causa autonoma, ma è strutturato in modo tale da risultare funzionalmente e teleologicamente connesso agli altri, con la conseguenza che gli eventi che incidono su uno dei contratti possono produrre effetti anche sugli altri, conseguenza espressa mediante il brocardo latino “simul stabunt, simul cadent”. Con il collegamento negoziale si realizza, in definitiva, non solo l'effetto tipico proprio di ciascuno dei singoli negozi in concreto posti in essere, ma, attraverso il loro coordinamento, un fine ulteriore, che ne trascende gli effetti tipici e che assume una propria autonomia anche dal punto di vista causale
(v., tra le tante, Cass. 10.7.2008 n. 18884, Cass. 17.5.2010 n. 11974, Cass. 16.3.2006 n. 5851).
Nel caso di specie il collegamento negoziale tra i due contratti, quello di fornitura e posa in opera dell'impianto fotovoltaico (doc. 1 attrice), e di finanziamento da parte della convenuta specie (doc. 2 attrice), è evidente e desumibile sia dalla clausola 3.3 del contratto di fornitura stipulato con , ove era espressamente previsto che il prezzo potesse essere pagato CP_2 anche avvalendosi di “prodotti finanziari, sviluppati da alcuni primari istituti bancari”, dalla destinazione immediata della somma mutuata alla , che appare nel contratto della CP_2
banca come “intermediario del credito”; la circostanza che esistesse tra il fornitore dell'impianto e la banca un apposito contratto di “convenzionamento”.
Tali circostanze, complessivamente considerate, consente di affermare con certezza che il contratto di mutuo concluso dai coniugi era finalizzato soltanto alla fornitura dell'impianto fotovoltaico, come traspare pure dalla denominazione data al contratto stipulato su modulo pagina 5 di 7 predisposto dalla banca: “Prestito Finalizzato Deutsche Bank Easy”.
Nessun rilievo riveste la circostanza che i singoli contratti fossero stati stipulati tra soggetti diversi, posto che la fattispecie del collegamento negoziale è configurabile anche in questo caso, a patto che gli stessi risultino concepiti e voluti come funzionalmente connessi e tra loro interdipendenti, onde consentire il raggiungimento dello scopo voluto dalle parti (Cass.
16.9.2004 n. 18655; Cass.
5.6.2007 n. 13164). Né, ai fini dell'accoglimento della domanda principale dell'attrice, può assumere decisiva rilevanza la qualificazione del contratto di finanziamento come di credito al consumo, secondo le disposizioni del T.U.B. Infatti, il mutuo di scopo si configura anche al di fuori dei casi strettamente riconducibili al credito al consumo ogni qual volta le parti abbiano realizzato uno stretto collegamento negoziale (oggettivo e soggettivo) tra il finanziamento e il contratto di acquisto di bene o servizio in ordine alla destinazione della somma finanziata, che viene erogata direttamente al venditore o fornitore di beni e servizi. La Corte di legittimità si è già pronunciata in analoghe circostanze (v. da ultimo
Cass. 16.2.2010 n. 3589) affermando che la risoluzione del contratto collegato al mutuo importa il venir meno dello stesso scopo del contratto di mutuo e legittima il mutuante a richiedere la restituzione della somma mutuata, non al mutuatario, ma direttamente ed esclusivamente al venditore (Cass. 19.5.2003 n. 7773; Cass. 23.4.2001 n. 5966; Cass.
21.7.1998 n. 7116; Cass. 20.1.1994 n. 474), il che importa altresì che il mutuatario ha diritto alla restituzione delle rate pagate in forza del mutuo. In dottrina e in giurisprudenza si ritiene infatti comunemente che una volta travolto il contratto principale, ne viene travolto anche il contratto di finanziamento, anche se non c'è uniformità di vedute circa la qualificazione: si afferma che il secondo contratto rimarrebbe improduttivo di effetti per impossibilità sopravvenuta o per inutilità o per difetto di causa del contratto collegato, oppure che si verifichi una caducazione automatica.
Sulle somme da restituire devono essere applicati gli interessi nella misura legale ai sensi dell'art. 2033 c.c. dalla costituzione in mora al saldo (cfr. Cass. Sez. U - , Sentenza n. 15895 del 13/06/2019). Non vi è evidenza della previsione a favore del mutuatario di un tasso maggiore a quello legale nel contratto di finanziamento per l'ipotesi della restituzione di rate.
Poiché se ne fa discussione, deve rilevarsi che la sentenza che ha pronunciato la risoluzione del contratto di fornitura dell'impianto fotovoltaico rileva qui come fatto storico che ha pagina 6 di 7 determinato la caducazione di quel contratto.
II. Tutto quanto affermato sul collegamento negoziale e sulla interferenza delle sorti dei contratti collegati giustifica l'accoglimento della domanda svolta dalla convenuta nei confronti di per la rifusione di quanto sarà condannata a pagare a favore dell'attrice. CP_2
- Spese di lite -
Le spese di lite seguono la soccombenza, secondo la regola generale dettata dall'art. 91 c.p.c., e sono liquidate come da dispositivo secondo i parametri previsti dal D.M. 55/2014, in base allo scaglione della causa (da € 5.201 a € 26.000), applicando i valori medi.
La terza chiamata dovrà a sua volta rifondere alla convenuta le spese di lite, determinate nella misura minima in considerazione della mancata partecipazione al giudizio.
P.Q.M.
ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunziando, il Tribunale di Trieste così provvede:
1. condanna alla restituzione delle rate fino ad ora rimborsate da Controparte_1
e oltre interessi nella misura legale dalla costituzione Parte_1 Parte_4
in mora al saldo;
2. condanna al pagamento delle spese processuali a favore di Controparte_1 Pt_1
liquidate in € 5.077,00 per competenze di avvocato ed € 264,00 per esborsi,
[...]
oltre a spese generali nella misura del 15%, IVA e CNAP come per legge;
3. condanna a rifondere alla convenuta le somme di Controparte_2
cui al capo precedente;
4. condanna al pagamento delle spese processuali, Controparte_2
liquidate in € 2.540,00 per compensi di avvocato, oltre al 15% del compenso a titolo di rimborso delle spese forfettarie (art. 2 D.M. 55/2014), IVA e CNAP come per legge.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Trieste, 10/06/2025.
Il Giudice
dott.ssa Monica Pacilio
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