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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 09/07/2025, n. 1022 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1022 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
Corte d'Appello di Catania
Sezione Seconda Civile
_________ composta dai magistrati dr Maria Stella Arena Presidente dr Massimo Lo Truglio Consigliere dr Francesco Billè Giudice Ausiliario rel. ha emesso la seguente
Sentenza nella causa civile iscritta al n. 773/2024 R.G.,
Promossa da
, nata a [...] il [...] (c.f. ), rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Elia Amore;
APPELLANTE
Contro
, nato in [...] il [...] (c.f. ), Controparte_1 CodiceFiscale_2 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Giovanni Avveduto;
APPELLATO
*****
La causa, sulle conclusioni delle parti come in atti precisate, è stata posta in decisione all'esito dell'udienza cartolare ex art. 127 ter cpc del 15 aprile 2025.
La Corte ha osservato:
Svolgimento del processo
Con sentenza n. 747, pubblicata il 23 aprile 2024, il giudice unico del Tribunale di
Ragusa, sulla domanda proposta da ei confronti di volta Controparte_1 Parte_1 ad ottenere una sentenza che produca l'effetto traslativo del diritto reale di proprietà sul bene promesso in vendita da essa convenuta, così statuiva: “ACCOGLIE la domanda principale formulata dall'attore e per l'effetto DICHIARA che a mezzo della Parte_1 scrittura privata autenticata del 20.7.2009 ha venduto a Controparte_1
l'immobile, edificato anteriormente al 1.9.1967, sito in Ispica tra le vie S. Pellico e la via G.
Leopardi, con ingresso dal numero civico 7 di quest'ultima via, censito al Catasto Urbano del Comune di Ispica al foglio 92, mappale: 784; piani T,1 e 2; ORDINA alla Conservatoria del Registri di effettuare le trascrizioni di rito;
CONDANNA parte convenuta Parte_1 al pagamento delle spese di lite in favore dell'Erario ......”.
A sostegno di tale pronuncia, veniva rilevato che “Nel caso di specie, a fronte della stipula del preliminare del 15.11.2006 le parti successivamente, e in particolare con la scrittura privata del 20.7.2009, davano atto dell'avvenuto pagamento integrale del prezzo di vendita (il promissario acquirente era già stato immesso nel possesso alla stipula del preliminare del 15.11.2006) della separata sottoscrizione (con autentica delle firme da parte del notaio) di un mandato irrevocabile e con dispensa di rendiconto a vendere a favore del che nella scrittura del 20.7.2009 veniva esplicitamente considerato quale CP_1 proprietario. Orbene pare evidente che il contratto preliminare del 2006 sia stato poi sostituito dall'accordo del 20.7.2009 alla stregua del quale devono ritenersi già prodotti gli effetti traslativi del contratto di vendita asseritamente mancante e pertanto superati gli obblighi sanciti nel preliminare di vendita ...... Sebbene nel caso di specie le parti non abbiano stipulato un atto di vendita dopo la sottoscrizione del preliminare, deve tuttavia osservarsi che il mandato a vendere con dispensa di rendiconto può equipararsi, quoad effectum alla stipula del contratto di vendita definitivo .... deve ritenersi che le parti siano pervenute alla vendita definitiva dell'immobile mercé il mandato a vendere con dispensa di rendiconto che equivale all'atto di vendita a fronte dell'integrale pagamento del prezzo da parte dell'odierno attore. La domanda di parte attrice, pertanto, deve essere qualificata quale domanda di accertamento dell'avvenuto trasferimento del bene con conseguente emissione di una sentenza che, tenendo luogo del consenso mancante in capo alla parte venditrice di ripetere l'atto di vendita nelle forme di legge, possa consentire la trascrizione dell'acquisto”.
Avverso tale decisione ha interposto appello con atto di citazione Parte_1 notificato in data 6 giugno 2024, sulla base di tre ragioni di censura.
Si è costituito in giudizio resistendo al gravame e chiedendone il Controparte_1 rigetto.
La causa è stata posta in decisione all'esito dell'udienza cartolare ex art. 127 ter del
15 aprile 2025.
Motivi della decisione Va anzitutto disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello, sollevata da ul presupposto che l'atto di citazione in appello è stato notificato in data Controparte_1
7 giugno 2024, ben oltre il termine breve di trenta giorni per l'impugnazione, il cui decorso,
a suo dire, è iniziato in data 29 aprile 2024, essendo la in tale data venuta a Pt_1 conoscenza della sentenza che ha definito il giudizio di primo grado, a seguito della consultazione del fascicolo in esito alla presentata istanza di visibilità.
Giova, al riguardo, rilevare che ai sensi dell'art. 326 cpc il termine breve per l'impugnazione della sentenza decorre dalla notifica della stessa. La conoscenza della sentenza attraverso l'accesso al fascicolo telematico non è idonea a fare decorrere il termine breve per la proposizione dell'impugnazione, non sussistendo equipollenti alla notificazione della sentenza.
Ciò debitamente posto, col primo motivo dell'impugnazione, l'appellante eccepisce il difetto di vocatio in ius.
Sostiene che con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado è stata citata
[...]
, soggetto diverso da , del quale è stata chiesta la condanna;
che in CP_2 Parte_1 tutto il corpo dell'atto di citazione non viene mai indicato il codice fiscale della convenuta, nonostante il disposto dell'art. 163 II comma n° 2 c.p.c..
I profili di nullità su cui si articola il motivo sono entrambi infondati.
Giova, al riguardo che, sebbene con l'atto introduttivo del giudizio sia stata chiesta la condanna di anziché di , è palese che parte del giudizio era CP_2 Parte_1 quest'ultima come è dato desumere dalla documentazione in atti e dalla circostanza che l'atto risulta regolarmente notificato alla stessa . Parte_1
Altrettanto infondato è il dedotto difetto di vocatio in ius sul rilievo della mancanza di indicazione del codice fiscale di , non sussistendo incertezza sulla identità Parte_1 della parte.
Col secondo motivo, deduce l'appellante la violazione dell'art. 112 c.p.c.
Sostiene che nel giudizio di primo grado ha chiesto l'emissione di Controparte_1 sentenza “che produca l'effetto traslativo del diritto reale di proprietà sul bene promesso in vendita in favore dell'attore”; che il giudice di primo grado ha, però, ritenuto superato il contratto preliminare ed ha emesso sentenza con la quale ha dichiarato che il bene era stato già venduto a mezzo della scrittura del 20.07.2009, pronunciandosi senza che fosse stata proposta domanda dall'attore neanche in via subordinata.
Col terzo motivo, deduce l'appellante l'errata qualificazione della scrittura privata ed eccepisce l'intervenuta prescrizione. Sostiene che la procura irrevocabile a vendere non è stata mai prodotta in giudizio ed anzi l'attore ne ha lamentato lo smarrimento;
che l'esistenza ed il contenuto della procura
è stato desunto dal tribunale da un estratto dell'archivio notarile che ne riportava una stringata sintesi, nonché dalla scrittura del 20.07.2009 nella quale vi si fa riferimento;
che però il contenuto della procura irrevocabile a vendere non può essere desunto per relationem ma deve essere individuato solo dal tenore letterale dell'atto stesso, per come redatto dal notaio;
che trattandosi di una procura finalizzata alla compravendita di un bene immobile, per essa è richiesta necessariamente la stessa forma dell'atto cui è preordinata, ai sensi dell'art.1392 c.c. ed in tale forma deve essere prodotta in giudizio;
che, pertanto, in assenza di forma scritta, tale procura è da considerarsi tamquam non esset;
che alla luce della eccezione di nullità della vocatio in jus sopra formulata e della conseguente richiesta di rimessione in termini, considerato che il non ha richiesto, dopo il 2009 e prima CP_1 del decorrere del termine decennale di prescrizione, l'esecuzione del contratto preliminare, va ritenuto prescritto il suo diritto di chiederne l'adempimento.
I motivi, che possono trattarsi congiuntamente, siccome connessi, sono entrambi infondati.
Giova premettere che in data 15.11.2006, tra le parti è intervenuto un contratto preliminare di vendita con il quale ha promesso di vendere a Parte_1 CP_1
n immobile in Ragusa al prezzo di € 39.570,00, di cui € 14.570,00 venivano versate
[...]
a titolo di acconto e di caparra cofirmataria contestualmente alla sottoscrizione del preliminare di vendita, ed il residuo prezzo da versarsi alla stipula del rogito di vendita entro il 30.9.2008. A tale contratto ha fatto seguito la scrittura privata del 5.6.2008 da cui risultava che il promissario acquirente aveva versato l'ulteriore acconto di € 20.000,00 e che le parti prorogavano al 31 gennaio 2009 la data di stipula del contratto definitivo. Con successiva scrittura privata del 20.7.2009 la promittente venditrice rilasciava quietanza Parte_1 della somma di € 2.500,00 a titolo di saldo prezzo e nella medesima scrittura dichiarava di avere, con separato atto e in luogo dell'atto di vendita, sottoscritto un mandato irrevocabile con dispensa di rendiconto a vendere con firme autenticate dal notaio di Persona_1
Ispica onde consentire all'acquirente di trasferire il bene “a chi vorrà e quando vorrà”.
A parere del primo giudice, il cui approccio ermeneutico ed il conseguente percorso argomentativo, non censurato dall'appellante, si condivide, “.... pare evidente che il contratto preliminare del 2006 sia stato poi sostituito dall'accordo del 20.7.2009 alla stregua del quale devono ritenersi già prodotti gli effetti traslativi del contratto di vendita asseritamente mancante e pertanto superati gli obblighi sanciti nel preliminare di vendita”, osservandosi “... che il mandato a vendere con dispensa di rendiconto può equipararsi, quoad effectum alla stipula del contratto di vendita definitivo”.
Depone in tal senso, d'altro canto, il principio richiamato dal primo giudice secondo cui se in un contratto preliminare bilaterale di compravendita, per sè o per persona da nominare, il promittente venditore si obbliga altresì, a tal fine - con interpretazione insindacabile in sede di legittimità, se congruamente motivata - a conferire al promissario acquirente procura irrevocabile a vendere, con dispensa dal rendiconto - pur se all'atto del rilascio di essa l'obbligo del rendiconto è invece contemplato, verosimilmente per evitare la doppia imposizione fiscale - il secondo negozio, autonomo e indipendente dal mandato, e idoneo a consentire al promissario acquirente la definitiva e piena disponibilità del bene, costituisce adempimento del primo, essendo sostanzialmente traslativo della proprietà
(Cass. Sentenza n. 2967 del 07/04/1997).
Devesi, quindi, escludere che il primo giudice sia incorso nel dedotto vizio di mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato, di cui all'art. 112 c.p.c., noto essendo che in tema di interpretazione della domanda giudiziale, il giudice non è condizionato dalle formali parole utilizzate dalla parte, ma deve tener conto della situazione dedotta in causa e della volontà effettiva, nonché delle finalità che la parte intende perseguire (Cass.Sentenza n. 6226 del
18/03/2014, Cass. Ordinanza n. 13602 del 21/05/2019).
Devesi, altresì, escludere che l'assenza in atti della formale procura a vendere (che il a dichiarato di avere smarrito) non consentiva al primo giudice di dichiarare che CP_1
aveva venduto a 'immobile già oggetto del preliminare del Parte_1 Controparte_1
15 novembre 2006, atteso che l'esistenza di tale procura, oltre a non essere negata dalla
, è stata accertata, anche nel contenuto, dall'estratto dell'archivio notarile in cui si Pt_1 riscontra la registrazione del mandato irrevocabile con l'annotazione sintetica del suo contenuto, ove si riporta: “La signora nomina e costituisce suo mandatario Parte_1 con rappresentanza il signor affinché, in nome e per conto del Controparte_1 mandante, venda a chi vorrà, al prezzo ed alle condizioni che riterrà più opportuni, la piena proprietà del seguente immobile sito in Comune di Ispica e precisamente: Fabbricato per civile abitazione sito tra le vie S. Pellico e la via G. Leopardi, con ingresso dal n. 7 di quest'ultima via”.
Dovendosi, quindi, ritenere perfezionato l'atto traslativo della proprietà dell'immobile summenzionato, va disattesa l'eccezione di prescrizione relativa a diritti nascenti dal pregresso preliminare di vendita, avendo esaurito i propri effetti con il conferimento del mandato irrevocabile a vendere da parte della promissaria acquirente in favore di CP_1
[...]
L'appello va, in definitiva, rigettato, discendendone la conferma della sentenza gravata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, siccome in dispositivo, in base al d.m. n. 55/2014, come integrato dal D.M. Giustizia 13.08.2022 n. 147, tenuto conto del valore della controversia (fascia euro 26.000,01-52.0000) e dell'attività difensiva effettivamente svolta. A tal ultimo riguardo, ritiene la Corte di liquidare le spese in prossimità dei minimi di tariffa, avuto riguardo alla modesta complessità delle questioni trattate.
Tali spese vanno liquidate in favore dell'Erario, essendo stato ammesso CP_1
l patrocinio gratuito a spese dello Stato.
[...]
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente decidendo sul gravame proposto da Parte_1 avverso la sentenza n. 747, pubblicata il 23 aprile 2024, del giudice unico del Tribunale di
Ragusa, rigetta l'appello e condanna a rifondere, in favore dell'Erario, le spese Parte_1 del grado, che liquida in complessivi € 5100,00 (ivi compresi €. 1050,00 per la fase di studio,
€. 750,00 per la fase introduttiva, € 1550,00 per la fase di trattazione e istruttoria e € 1750,00 per la fase decisoria), oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie nella misura del 15%.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR n. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Catania, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte, il 25 giugno 2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott. Francesco Billè Dott. Maria Stella Arena