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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 20/01/2025, n. 95 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 95 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 15029/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione cittadini UE
All'esito della discussione all'udienza all'uopo fissata sostituita col consenso delle parti con trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., decide come da sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.:
SENTENZA
nella causa civile di I Grado promossa da:
con l'avv. ORRU' MASSIMILIANO Parte_1
RICORRENTE contro
, con l'avv. Controparte_1
AVVOCATURA DELLO STATO DI BOLOGNA
RESISTENTE/I
Motivi della decisione
1.
Il ricorrente, cittadino albanese nato nel 1989, ha chiesto l'annullamento del provvedimento del Questore di Rimini del 22 gennaio 2024, con il quale è stata respinta la domanda di rilascio della Carta di soggiorno per motivi familiari essendo coniugato con cittadina dell'Unione europea, deducendo l'erroneità del giudizio di pericolosità sociale espresso nel provvedimento impugnato.
Fissata l'udienza, si costituiva tardivamente in data 25 novembre 2024 la resistente con comparsa di risposta in cui non lamentava la violazione del termine per comparire, svolgeva difese nel merito e chiedeva la reiezione del ricorso.
All'udienza del 27 novembre 2024, tenuta da remoto su richiesta del difensore del ricorrente, la resistente non compariva e il ricorrente precisava le conclusioni e chiedeva che la causa fosse decisa con sentenza.
Con ordinanza riservata, rilevato che la causa era matura per la decisione e che tuttavia si doveva dare atto della tardiva costituzione della parte resistente, non visibile al momento dell'udienza, la causa veniva rinviata all'udienza del 7 gennaio 2025 al fine di consentire al ricorrente di interloquire con le argomentazioni svolte dalla resistente e i documenti prodotti, e di consentire ad entrambe le parti la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
Pagina 1 A tale udienza di discussione, sostituita con trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., cui nessuna delle parti si opponeva, la sola parte ricorrente depositava note scritte, sicché la causa può essere definita con la presente sentenza.
2.
La domanda proposta dal ricorrente ha ad oggetto il rilascio di una «Carta di soggiorno UE per congiunti di cittadini dell'Unione», a norma del primo comma dell'art. 10 D.lgs 30/2007 (Carta di soggiorno per i familiari del cittadino comunitario non aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea) per cui «i familiari del cittadino dell'Unione non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, di cui all'articolo 2, trascorsi tre mesi dall'ingresso nel territorio nazionale, richiedono alla questura competente per territorio di residenza la "Carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione"»).
Il ricorrente ha presentato in data 22 marzo 2022 istanza tesa al rilascio Parte_1 di tale Carta di soggiorno in quanto coniuge sin dal 2019 di , nata Persona_1 il 3 maggio 1985 in Craiova (Romania), cittadina dell'Unione. Tale domanda è successiva ad un primo permesso di soggiorno per motivi familiari scadente il 30 marzo
2022.
Come si evince dal provvedimento impugnato e dalle difese della parte resistente, il rapporto di coniugio (peraltro documentato da estratto di atto di matrimonio in atti, doc n. 4 ricorrente) e la cittadinanza della moglie (desumibile dalla documentata cittadinanza del padre, doc. n. 8 ricorrente) sono pacifici.
Nel provvedimento impugnato la parte resistente, riguardo al presupposto del matrimonio con cittadina dell'Unione, ha tuttavia osservato che «dagli atti presenti in questo Ufficio è emerso che il matrimonio è stato celebrato al solo fine di poter garantire il soggiorno in Italia e che la coniuge ha manifestato la volontà di proporre divorzio».
A tale riguardo, avendo la parte ricorrente contestato nel ricorso sia l'affermazione di pretesa strumentalità del matrimonio che la volontà della moglie di divorziare, la resistente nella propria comparsa di risposta non ha svolto alcuna difesa sul punto, limitandosi a rappresentare che «a carico del ricorrente è stato formulato un giudizio di pericolosità sociale attuale, ostativo al rilascio del titolo richiesto».
Ne consegue che, incombendo sulle parti l'onere di allegare e provare le circostanze su cui fondano le proprie difese, e non emergendo nel giudizio alcun elemento in ordine ad un preteso carattere simulato del matrimonio e ad una pretesa celebrazione del matrimonio nel 2019 in frode alla legge, né ad un suo scioglimento, già pronunciato o in itinere, il presente giudizio è evidentemente circoscritto alla sussistenza o meno della pericolosità sociale ritenuta dalla Questura resistente.
3.
Com'è noto, l'art. 20 del D. Lgs. 6 febbraio 2007, n. 30 dispone che «il diritto di ingresso e soggiorno dei cittadini dell'Unione o dei loro familiari, qualsiasi sia la loro cittadinanza, può essere limitato con apposito provvedimento solo per motivi di sicurezza dello Stato;
motivi imperativi di pubblica sicurezza;
altri motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza».
Com'è altresì noto, il requisito in negativo dell'assenza di pericolosità è indispensabile anche per la concessione e/o il rinnovo del titolo di soggiorno (e non
Pagina 2 soltanto per l'allontanamento dello straniero, come sembrerebbe dal tenore letterale dell'art. 20).
La Corte di cassazione ha chiarito difatti che «sulla base di un esame sistematico del regime giuridico del diritto al soggiorno per i cittadini stranieri familiari di cittadini italiani o dell'Unione europea» «il quadro normativo … consente di verificare al momento dell'ingresso o nel corso dell'esercizio del diritto di soggiorno se il cittadino straniero costituisca una minaccia per l'ordine pubblico e la sicurezza pubblica, dovendosi procedere, in caso di riscontro positivo, al suo allontanamento» sicché «in conclusione, deve affermarsi che la verifica della pericolosità sociale del cittadino straniero costituisce una condizione ostativa del rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari richiesto dal familiare straniero di cittadino italiano o dell'Unione Europea e che l'assenza di tale ostacolo può essere valutata dall'autorità competente al rilascio del titolo, ovvero al mantenimento di quello preesistente» (Corte di cassazione Sez. 1, Sentenza n. 12071 del 17/05/2013).
Come si è detto, il menzionato art. 20 prevede dunque che sono di impedimento alla concessione della Carta di soggiorno «motivi di sicurezza dello Stato;
motivi imperativi di pubblica sicurezza;
altri motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza».
Il terzo comma dell'art. 20 cit., prevede che «i motivi imperativi di pubblica sicurezza sussistono quando la persona da allontanare abbia tenuto comportamenti che costituiscono una minaccia concreta, effettiva e sufficientemente grave ai diritti fondamentali della persona ovvero all'incolumità pubblica. Ai fini dell'adozione del provvedimento, si tiene conto, quando ricorrono i comportamenti di cui al primo periodo del presente comma, anche di eventuali condanne, pronunciate da un giudice italiano o straniero, per uno o più delitti non colposi, consumati o tentati, contro la vita
o l'incolumità della persona, ovvero di eventuali condanne per uno o più delitti corrispondenti alle fattispecie indicate nell'articolo 8 della legge 22 aprile 2005, n. 69,
o di eventuali ipotesi di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per i medesimi delitti o dell'appartenenza a taluna delle categorie di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, o di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, nonché di misure di prevenzione o di provvedimenti di allontanamento disposti da autorità straniere».
Lo stesso articolo, ai commi quarto e quinto, dispone infine che «i provvedimenti di allontanamento sono adottati nel rispetto del principio di proporzionalità e non possono essere motivati da ragioni di ordine economico, né da ragioni estranee ai comportamenti individuali dell'interessato che rappresentino una minaccia concreta, effettiva e sufficientemente grave all'ordine pubblico o alla pubblica sicurezza.
L'esistenza di condanne penali non giustifica di per sé l'adozione di tali provvedimenti»; dispone inoltre che «nell'adottare un provvedimento di allontanamento, si tiene conto della durata del soggiorno in Italia dell'interessato, della sua età, della sua situazione familiare e economica, del suo stato di salute, della sua integrazione sociale e culturale nel territorio nazionale e dell'importanza dei suoi legami con il Paese di origine».
3.1.
Pagina 3 Nel caso di specie la parte resistente negli atti allegati alla propria comparsa di risposta ha rammentato quanto già segnalato nel provvedimento impugnato, osservando che il ricorrente presenta gravi pregiudizi penali.
In particolare, dalla relazione in atti della Questura di si rileva che;
_1
«il ricorrente, in maniera specifica, in data 30.09.2022, a conclusione di un'attività di p.g., condotta dalla Squadra Mobile di Pesaro, veniva tratto in arresto per la detenzione ai fini di spaccio dello stupefacente ex art.73 comma 1 bis D.P.R. 309/90
e ristretto, su disposizione del P.M. di turno presso la casa circondariale di Pesaro, poiché a seguito di perquisizione personale sul soggetto, venivano rinvenuti nr.8 involucri/dosi contenenti sostanza stupefacente, del tipo cocaina, del peso complessivo di grammi 23 circa. In seguito a perquisizione domiciliare, venivano rinvenuti, inoltre, grammi 270 di sostanza stupefacente del tipo cocaina, di cui parte già suddivisa in dosi, nonché materiale per la suddivisione e il confezionamento. Successivamente il
Tribunale di Rimini lo condanna alla pena di anni due e mesi nove di reclusione
(condanna per patteggiamento)».
Dalla stessa relazione della resistente si rileva inoltre che: _1
«lo stesso era stato già condannato alla pena di anni 1 e mesi 8 di reclusione per la violazione dell'art.73 c.5 D.P.R. 309/90, in data 30.05.2022, ed era stato destinatario della misura del divieto di dimora nella provincia di nell'anno 2020, a causa di _1 un procedimento penale a suo carico ex art. 73 c.1 D.P.R. 309/90».
La difesa di parte ricorrente, pur ammettendo la commissione di tali delitti, ha rappresentato con forza l'esclusione di ogni automatismo nella valutazione della pericolosità anche in conseguenza di condanne penali, rilevando come con la sentenza n. 218/2022 sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, sicché «il
Giudice del Tribunale di Rimini evidentemente non riteneva il ricorrente quale soggetto pericoloso», e come in relazione al secondo reato commesso nel 2022 «in data 29 agosto 2023 è stata presentata istanza di affidamento in prova ai servizi sociali, altro elemento che determina nel ricorrente la sua volontà ad integrarsi e l'assenza di pericolosità sociale».
A tale riguardo si deve osservare, tuttavia, come pur dovendosi escludere in modo netto qualsiasi automatismo, dalla lettura degli atti emergano evidenti indici che inducono ad assumere la perdurante pericolosità sociale del ricorrente.
Come rilevato dalla S.C., «in tema di immigrazione, costituisce una condizione ostativa al rinnovo del permesso di soggiorno, richiesto per motivi familiari, la verifica della pericolosità sociale - intesa come pericolosità non solo per l'ordine pubblico, ma anche solo per la sicurezza pubblica - del familiare straniero di cittadino italiano o dell'Unione europea e, pertanto, la sua sussistenza deve essere valutata dall'autorità competente al rilascio o al rinnovo del titolo, in conformità con l'art. 20 del d.lgs. n. 30 del 2007, in forza del quale la "pericolosità sociale" costituisce, conformemente alla direttiva 2004/38/CEE, una limitazione al mantenimento del diritto di soggiorno»
(Corte di cassazione Sez. 1, Ordinanza n. 17289 del 2019).
Nell'attuale quadro normativo, deve escludersi qualsiasi automatismo tanto in caso di procedimenti penali pendenti quanto in caso di condanna con sentenza passata in giudicato, essendo rimesso all'attenta valutazione dell'Autorità amministrativa e quindi del giudice il bilanciamento fra le esigenze di tutela dell'unità familiare cui il cittadino
Pagina 4 del paese non aderente all'Unione partecipa e le esigenze di protezione dell'ordine e della sicurezza pubblici.
Fra i delitti richiamati dal terzo comma dell'art. 20 cit., in quanto possono dare luogo a un giudizio fondato su motivi imperativi di pubblica sicurezza, rientrano quelli di traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope.
Nel caso di specie non è contestato che il ricorrente sia stato condannato per violazione dell'art. 73, primo comma D.P.R. n. 309 del 1990, commessa nel 2019 e che nel 2022 abbia commesso un nuovo delitto della stessa indole, essendo stati rinvenuti nella sua abitazione ben 270 grammi di tipo cocaina, in parte già suddivisa in dosi.
Si tratta di reati che appaiono di particolare gravità, anche perché evidenziano, in ragione del quantitativo, indubbi collegamenti con esponenti della criminalità organizzata dedita allo spaccio e in quanto commessi dopo la concessione di un permesso di soggiorno per motivi familiari in ragione del rapporto di coniugio con la cittadina rumena, dunque in una situazione analoga a quella che, secondo le allegazioni del ricorrente, legittimerebbe oggi la concessione della Carta di soggiorno.
La reiterazione, a distanza di pochi anni, di analoga condotta criminale, induce ad assumere che il ricorrente sia dedito a tale attività di spaccio, traendo dalla stessa i propri mezzi di sussistenza. La difesa, infatti, al fine di provare il suo corretto insediamento non ha allegato né provato alcuna regolare e lecita attività lavorativa, ma ha prodotto esclusivamente una dichiarazione relativa ai redditi nell'anno 2022 pari a soltanto € 4.756,65 e una proposta di futura assunzione da parte di . Né Parte_2 appare rilevante al fine di dimostrare un corretto radicamento del ricorrente e la sussistenza di leciti mezzi di sussistenza, che con il ricorrente viva anche il suocero, attualmente gravemente ammalato e che avrebbe un qualche reddito in patria come parrebbe attestato da estratti conto in lingua rumena (da quali sembrerebbe desumersi la titolarità di circa 12.000 euro). Appare invero evidente come il ricorrente, persona di 36 anni, nonostante sia da diversi anni in Italia non abbia dedotto né provato in alcun modo d'avere intrapreso lecite attività da cui trarre il proprio sostentamento.
La circostanza che il primo giudice abbia concesso la sospensione condizionale è evidentemente del tutto irrilevante, atteso che il giudizio prognostico favorevole è stato manifestamente smentito dal ricorrente con la commissione del secondo delitto.
Anche la circostanza che il ricorrente abbia chiesto al tribunale di sorveglianza di valutare una misura alternativa alla detenzione è, allo stato, del tutto neutra, atteso che una prognosi favorevole potrebbe formularsi, eventualmente, soltanto all'esito di un affidamento in prova, sempre che avesse avuto buon esito, avendo consentito al ricorrente di modificare radicalmente il pregresso stile di vita.
Né pare che la circostanza che il ricorrente prima della commissione dei reati abbia contratto matrimonio con una cittadina dell'Unione, ottenendo un permesso di soggiorno per motivi familiari, possa fondare, oggi e alla luce di quanto detto, un giudizio favorevole in ordine alla sua condotta futura.
La concessione dell'ampio titolo di soggiorno richiesto - più ampio dello stesso permesso di soggiorno in suo possesso al momento della commissione di gravi delitti - richiede invero la radicale assenza di «comportamenti che costituiscono una minaccia concreta, effettiva e sufficientemente grave ai diritti fondamentali della persona ovvero
Pagina 5 all'incolumità pubblica» e «che rappresentino una minaccia concreta, effettiva e sufficientemente grave all'ordine pubblico o alla pubblica sicurezza».
Nel caso di specie, dato atto che la disposizione citata impone una valutazione che abbia riguardo alla condotta attuale del ricorrente, tale da motivare un giudizio prognostico in ordine alla sua pericolosità effettiva e in concreto, emergono dunque elementi specifici che debbono indurre a formulare un giudizio prognostico sfavorevole, sicché la domanda va respinta.
5.
La condanna alla rifusione delle spese di lite segue secondo il principio di soccombenza, tenendo conto del valore della causa e della ridotta attività di trattazione.
P.Q.M.
Visti gli artt. 702 bis e ss. c.p.c., ogni altra istanza o eccezione disattesa,
RIGETTA il ricorso;
CONDANNA il ricorrente alla rifusione delle spese di lite della resistente che liquida in € 3.250,00 per comensi, € 0.,0 per spese e oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Bologna, 20 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Marco Gattuso
Pagina 6
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione cittadini UE
All'esito della discussione all'udienza all'uopo fissata sostituita col consenso delle parti con trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., decide come da sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.:
SENTENZA
nella causa civile di I Grado promossa da:
con l'avv. ORRU' MASSIMILIANO Parte_1
RICORRENTE contro
, con l'avv. Controparte_1
AVVOCATURA DELLO STATO DI BOLOGNA
RESISTENTE/I
Motivi della decisione
1.
Il ricorrente, cittadino albanese nato nel 1989, ha chiesto l'annullamento del provvedimento del Questore di Rimini del 22 gennaio 2024, con il quale è stata respinta la domanda di rilascio della Carta di soggiorno per motivi familiari essendo coniugato con cittadina dell'Unione europea, deducendo l'erroneità del giudizio di pericolosità sociale espresso nel provvedimento impugnato.
Fissata l'udienza, si costituiva tardivamente in data 25 novembre 2024 la resistente con comparsa di risposta in cui non lamentava la violazione del termine per comparire, svolgeva difese nel merito e chiedeva la reiezione del ricorso.
All'udienza del 27 novembre 2024, tenuta da remoto su richiesta del difensore del ricorrente, la resistente non compariva e il ricorrente precisava le conclusioni e chiedeva che la causa fosse decisa con sentenza.
Con ordinanza riservata, rilevato che la causa era matura per la decisione e che tuttavia si doveva dare atto della tardiva costituzione della parte resistente, non visibile al momento dell'udienza, la causa veniva rinviata all'udienza del 7 gennaio 2025 al fine di consentire al ricorrente di interloquire con le argomentazioni svolte dalla resistente e i documenti prodotti, e di consentire ad entrambe le parti la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
Pagina 1 A tale udienza di discussione, sostituita con trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., cui nessuna delle parti si opponeva, la sola parte ricorrente depositava note scritte, sicché la causa può essere definita con la presente sentenza.
2.
La domanda proposta dal ricorrente ha ad oggetto il rilascio di una «Carta di soggiorno UE per congiunti di cittadini dell'Unione», a norma del primo comma dell'art. 10 D.lgs 30/2007 (Carta di soggiorno per i familiari del cittadino comunitario non aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea) per cui «i familiari del cittadino dell'Unione non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, di cui all'articolo 2, trascorsi tre mesi dall'ingresso nel territorio nazionale, richiedono alla questura competente per territorio di residenza la "Carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione"»).
Il ricorrente ha presentato in data 22 marzo 2022 istanza tesa al rilascio Parte_1 di tale Carta di soggiorno in quanto coniuge sin dal 2019 di , nata Persona_1 il 3 maggio 1985 in Craiova (Romania), cittadina dell'Unione. Tale domanda è successiva ad un primo permesso di soggiorno per motivi familiari scadente il 30 marzo
2022.
Come si evince dal provvedimento impugnato e dalle difese della parte resistente, il rapporto di coniugio (peraltro documentato da estratto di atto di matrimonio in atti, doc n. 4 ricorrente) e la cittadinanza della moglie (desumibile dalla documentata cittadinanza del padre, doc. n. 8 ricorrente) sono pacifici.
Nel provvedimento impugnato la parte resistente, riguardo al presupposto del matrimonio con cittadina dell'Unione, ha tuttavia osservato che «dagli atti presenti in questo Ufficio è emerso che il matrimonio è stato celebrato al solo fine di poter garantire il soggiorno in Italia e che la coniuge ha manifestato la volontà di proporre divorzio».
A tale riguardo, avendo la parte ricorrente contestato nel ricorso sia l'affermazione di pretesa strumentalità del matrimonio che la volontà della moglie di divorziare, la resistente nella propria comparsa di risposta non ha svolto alcuna difesa sul punto, limitandosi a rappresentare che «a carico del ricorrente è stato formulato un giudizio di pericolosità sociale attuale, ostativo al rilascio del titolo richiesto».
Ne consegue che, incombendo sulle parti l'onere di allegare e provare le circostanze su cui fondano le proprie difese, e non emergendo nel giudizio alcun elemento in ordine ad un preteso carattere simulato del matrimonio e ad una pretesa celebrazione del matrimonio nel 2019 in frode alla legge, né ad un suo scioglimento, già pronunciato o in itinere, il presente giudizio è evidentemente circoscritto alla sussistenza o meno della pericolosità sociale ritenuta dalla Questura resistente.
3.
Com'è noto, l'art. 20 del D. Lgs. 6 febbraio 2007, n. 30 dispone che «il diritto di ingresso e soggiorno dei cittadini dell'Unione o dei loro familiari, qualsiasi sia la loro cittadinanza, può essere limitato con apposito provvedimento solo per motivi di sicurezza dello Stato;
motivi imperativi di pubblica sicurezza;
altri motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza».
Com'è altresì noto, il requisito in negativo dell'assenza di pericolosità è indispensabile anche per la concessione e/o il rinnovo del titolo di soggiorno (e non
Pagina 2 soltanto per l'allontanamento dello straniero, come sembrerebbe dal tenore letterale dell'art. 20).
La Corte di cassazione ha chiarito difatti che «sulla base di un esame sistematico del regime giuridico del diritto al soggiorno per i cittadini stranieri familiari di cittadini italiani o dell'Unione europea» «il quadro normativo … consente di verificare al momento dell'ingresso o nel corso dell'esercizio del diritto di soggiorno se il cittadino straniero costituisca una minaccia per l'ordine pubblico e la sicurezza pubblica, dovendosi procedere, in caso di riscontro positivo, al suo allontanamento» sicché «in conclusione, deve affermarsi che la verifica della pericolosità sociale del cittadino straniero costituisce una condizione ostativa del rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari richiesto dal familiare straniero di cittadino italiano o dell'Unione Europea e che l'assenza di tale ostacolo può essere valutata dall'autorità competente al rilascio del titolo, ovvero al mantenimento di quello preesistente» (Corte di cassazione Sez. 1, Sentenza n. 12071 del 17/05/2013).
Come si è detto, il menzionato art. 20 prevede dunque che sono di impedimento alla concessione della Carta di soggiorno «motivi di sicurezza dello Stato;
motivi imperativi di pubblica sicurezza;
altri motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza».
Il terzo comma dell'art. 20 cit., prevede che «i motivi imperativi di pubblica sicurezza sussistono quando la persona da allontanare abbia tenuto comportamenti che costituiscono una minaccia concreta, effettiva e sufficientemente grave ai diritti fondamentali della persona ovvero all'incolumità pubblica. Ai fini dell'adozione del provvedimento, si tiene conto, quando ricorrono i comportamenti di cui al primo periodo del presente comma, anche di eventuali condanne, pronunciate da un giudice italiano o straniero, per uno o più delitti non colposi, consumati o tentati, contro la vita
o l'incolumità della persona, ovvero di eventuali condanne per uno o più delitti corrispondenti alle fattispecie indicate nell'articolo 8 della legge 22 aprile 2005, n. 69,
o di eventuali ipotesi di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per i medesimi delitti o dell'appartenenza a taluna delle categorie di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, o di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, nonché di misure di prevenzione o di provvedimenti di allontanamento disposti da autorità straniere».
Lo stesso articolo, ai commi quarto e quinto, dispone infine che «i provvedimenti di allontanamento sono adottati nel rispetto del principio di proporzionalità e non possono essere motivati da ragioni di ordine economico, né da ragioni estranee ai comportamenti individuali dell'interessato che rappresentino una minaccia concreta, effettiva e sufficientemente grave all'ordine pubblico o alla pubblica sicurezza.
L'esistenza di condanne penali non giustifica di per sé l'adozione di tali provvedimenti»; dispone inoltre che «nell'adottare un provvedimento di allontanamento, si tiene conto della durata del soggiorno in Italia dell'interessato, della sua età, della sua situazione familiare e economica, del suo stato di salute, della sua integrazione sociale e culturale nel territorio nazionale e dell'importanza dei suoi legami con il Paese di origine».
3.1.
Pagina 3 Nel caso di specie la parte resistente negli atti allegati alla propria comparsa di risposta ha rammentato quanto già segnalato nel provvedimento impugnato, osservando che il ricorrente presenta gravi pregiudizi penali.
In particolare, dalla relazione in atti della Questura di si rileva che;
_1
«il ricorrente, in maniera specifica, in data 30.09.2022, a conclusione di un'attività di p.g., condotta dalla Squadra Mobile di Pesaro, veniva tratto in arresto per la detenzione ai fini di spaccio dello stupefacente ex art.73 comma 1 bis D.P.R. 309/90
e ristretto, su disposizione del P.M. di turno presso la casa circondariale di Pesaro, poiché a seguito di perquisizione personale sul soggetto, venivano rinvenuti nr.8 involucri/dosi contenenti sostanza stupefacente, del tipo cocaina, del peso complessivo di grammi 23 circa. In seguito a perquisizione domiciliare, venivano rinvenuti, inoltre, grammi 270 di sostanza stupefacente del tipo cocaina, di cui parte già suddivisa in dosi, nonché materiale per la suddivisione e il confezionamento. Successivamente il
Tribunale di Rimini lo condanna alla pena di anni due e mesi nove di reclusione
(condanna per patteggiamento)».
Dalla stessa relazione della resistente si rileva inoltre che: _1
«lo stesso era stato già condannato alla pena di anni 1 e mesi 8 di reclusione per la violazione dell'art.73 c.5 D.P.R. 309/90, in data 30.05.2022, ed era stato destinatario della misura del divieto di dimora nella provincia di nell'anno 2020, a causa di _1 un procedimento penale a suo carico ex art. 73 c.1 D.P.R. 309/90».
La difesa di parte ricorrente, pur ammettendo la commissione di tali delitti, ha rappresentato con forza l'esclusione di ogni automatismo nella valutazione della pericolosità anche in conseguenza di condanne penali, rilevando come con la sentenza n. 218/2022 sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, sicché «il
Giudice del Tribunale di Rimini evidentemente non riteneva il ricorrente quale soggetto pericoloso», e come in relazione al secondo reato commesso nel 2022 «in data 29 agosto 2023 è stata presentata istanza di affidamento in prova ai servizi sociali, altro elemento che determina nel ricorrente la sua volontà ad integrarsi e l'assenza di pericolosità sociale».
A tale riguardo si deve osservare, tuttavia, come pur dovendosi escludere in modo netto qualsiasi automatismo, dalla lettura degli atti emergano evidenti indici che inducono ad assumere la perdurante pericolosità sociale del ricorrente.
Come rilevato dalla S.C., «in tema di immigrazione, costituisce una condizione ostativa al rinnovo del permesso di soggiorno, richiesto per motivi familiari, la verifica della pericolosità sociale - intesa come pericolosità non solo per l'ordine pubblico, ma anche solo per la sicurezza pubblica - del familiare straniero di cittadino italiano o dell'Unione europea e, pertanto, la sua sussistenza deve essere valutata dall'autorità competente al rilascio o al rinnovo del titolo, in conformità con l'art. 20 del d.lgs. n. 30 del 2007, in forza del quale la "pericolosità sociale" costituisce, conformemente alla direttiva 2004/38/CEE, una limitazione al mantenimento del diritto di soggiorno»
(Corte di cassazione Sez. 1, Ordinanza n. 17289 del 2019).
Nell'attuale quadro normativo, deve escludersi qualsiasi automatismo tanto in caso di procedimenti penali pendenti quanto in caso di condanna con sentenza passata in giudicato, essendo rimesso all'attenta valutazione dell'Autorità amministrativa e quindi del giudice il bilanciamento fra le esigenze di tutela dell'unità familiare cui il cittadino
Pagina 4 del paese non aderente all'Unione partecipa e le esigenze di protezione dell'ordine e della sicurezza pubblici.
Fra i delitti richiamati dal terzo comma dell'art. 20 cit., in quanto possono dare luogo a un giudizio fondato su motivi imperativi di pubblica sicurezza, rientrano quelli di traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope.
Nel caso di specie non è contestato che il ricorrente sia stato condannato per violazione dell'art. 73, primo comma D.P.R. n. 309 del 1990, commessa nel 2019 e che nel 2022 abbia commesso un nuovo delitto della stessa indole, essendo stati rinvenuti nella sua abitazione ben 270 grammi di tipo cocaina, in parte già suddivisa in dosi.
Si tratta di reati che appaiono di particolare gravità, anche perché evidenziano, in ragione del quantitativo, indubbi collegamenti con esponenti della criminalità organizzata dedita allo spaccio e in quanto commessi dopo la concessione di un permesso di soggiorno per motivi familiari in ragione del rapporto di coniugio con la cittadina rumena, dunque in una situazione analoga a quella che, secondo le allegazioni del ricorrente, legittimerebbe oggi la concessione della Carta di soggiorno.
La reiterazione, a distanza di pochi anni, di analoga condotta criminale, induce ad assumere che il ricorrente sia dedito a tale attività di spaccio, traendo dalla stessa i propri mezzi di sussistenza. La difesa, infatti, al fine di provare il suo corretto insediamento non ha allegato né provato alcuna regolare e lecita attività lavorativa, ma ha prodotto esclusivamente una dichiarazione relativa ai redditi nell'anno 2022 pari a soltanto € 4.756,65 e una proposta di futura assunzione da parte di . Né Parte_2 appare rilevante al fine di dimostrare un corretto radicamento del ricorrente e la sussistenza di leciti mezzi di sussistenza, che con il ricorrente viva anche il suocero, attualmente gravemente ammalato e che avrebbe un qualche reddito in patria come parrebbe attestato da estratti conto in lingua rumena (da quali sembrerebbe desumersi la titolarità di circa 12.000 euro). Appare invero evidente come il ricorrente, persona di 36 anni, nonostante sia da diversi anni in Italia non abbia dedotto né provato in alcun modo d'avere intrapreso lecite attività da cui trarre il proprio sostentamento.
La circostanza che il primo giudice abbia concesso la sospensione condizionale è evidentemente del tutto irrilevante, atteso che il giudizio prognostico favorevole è stato manifestamente smentito dal ricorrente con la commissione del secondo delitto.
Anche la circostanza che il ricorrente abbia chiesto al tribunale di sorveglianza di valutare una misura alternativa alla detenzione è, allo stato, del tutto neutra, atteso che una prognosi favorevole potrebbe formularsi, eventualmente, soltanto all'esito di un affidamento in prova, sempre che avesse avuto buon esito, avendo consentito al ricorrente di modificare radicalmente il pregresso stile di vita.
Né pare che la circostanza che il ricorrente prima della commissione dei reati abbia contratto matrimonio con una cittadina dell'Unione, ottenendo un permesso di soggiorno per motivi familiari, possa fondare, oggi e alla luce di quanto detto, un giudizio favorevole in ordine alla sua condotta futura.
La concessione dell'ampio titolo di soggiorno richiesto - più ampio dello stesso permesso di soggiorno in suo possesso al momento della commissione di gravi delitti - richiede invero la radicale assenza di «comportamenti che costituiscono una minaccia concreta, effettiva e sufficientemente grave ai diritti fondamentali della persona ovvero
Pagina 5 all'incolumità pubblica» e «che rappresentino una minaccia concreta, effettiva e sufficientemente grave all'ordine pubblico o alla pubblica sicurezza».
Nel caso di specie, dato atto che la disposizione citata impone una valutazione che abbia riguardo alla condotta attuale del ricorrente, tale da motivare un giudizio prognostico in ordine alla sua pericolosità effettiva e in concreto, emergono dunque elementi specifici che debbono indurre a formulare un giudizio prognostico sfavorevole, sicché la domanda va respinta.
5.
La condanna alla rifusione delle spese di lite segue secondo il principio di soccombenza, tenendo conto del valore della causa e della ridotta attività di trattazione.
P.Q.M.
Visti gli artt. 702 bis e ss. c.p.c., ogni altra istanza o eccezione disattesa,
RIGETTA il ricorso;
CONDANNA il ricorrente alla rifusione delle spese di lite della resistente che liquida in € 3.250,00 per comensi, € 0.,0 per spese e oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Bologna, 20 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Marco Gattuso
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