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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. XIII, sentenza 10/02/2026, n. 706 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 706 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 706/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 13, riunita in udienza il 16/04/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
FINI OSCAR, Giudice monocratico in data 16/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 28/2025 depositato il 03/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Salerno - Via Roma 1 84100 Salerno SA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
Difensore_5 - CF_Difensore_5
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Municipia Spa - 01973900838
Difeso da
Difensore_5 - CF_Difensore_5
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. . 20240006052210037041030 I.C.I. 2008
contro
Municipia Spa - 01973900838
Difeso da
Difensore_5 - CF_Difensore_5
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INGIUNZIONE n. 2016/388740 I.C.I. 2008
- INGIUNZIONE n. 2016/388740 I.C.I. 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2407/2025 depositato il
13/05/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente,come in atti rappresentato e difeso, impugna l'avviso di intimazione per omesso versamento ICI
a.i. 2008 notificato il 7.10.2024 ,riportato in epigrafe.
Il sig. Ricorrente_1 eccepisce la inesigibilità del credito azionato nonchè l' inesistenza ed invalidità del titolo esecutivo per violazione del giudicato ex art. 2909 c.c., nullità assoluta e derivata dell'atto impugnato, vale a dire l'intimazione ad adempiere n. 20240006052210037041030, notificata il 07/10/2024, per intervenuta prescrizione del credito azionato.
Detta prescrizione ,il ricorrente informa,è stata dichiarata con sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di
Salerno, Sez. VII, n. 756/2024, pronunciata il 29/01/2024, depositata il 16/02/2024, notificata il 04/03/2024
e passata in giudicato.
Il provvedimento di discarico/annullamento adottato dal Comune di Salerno il 3.01.2025,come riportato dall'Agente della Riscossione sarebbe,per quanto detto nel ricorso introduttivo e nelle note illustrative del
25.03.2025 ,del tutto tardivo e giustificherebbe la condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c., dell'Agente della riscossione e del Comune di Salerno, per colpa grave e temerarietà della richiesta di pagamento,
Viene chiesto altresì il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, da liquidarsi in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., "nella somma di € 500,00 o in diversa misura che l'Ill.mo Giudicante riterrà equa."
Si costituisce ritualmente in giudizio l'Agente della Riscossione per conto del Comune di Salerno ,R.T.I.
Municipia S.p.a. che spiega le sue ragioni in opposizione. Successivamente con sua nota indirizzata al ricorrente, comunica che con provvedimento n. 5323 del
03.01.2025 il Comune di Salerno ,esaminata la documentazione prodotta dal sig. Ricorrente_1,con riferimento all'atto impugnato,ha provveduto a dare discarico della somma in esso contenuta pari a € 1.867,63, determinando così le condizioni per la dichiarazione di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
Alla pubblica udienza del 16 aprile 2025,sentite le parti cotituite,la causa viene trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I fatti di causa sono documentati e pacifici.
Si prende atto del passaggio in giudicato della sentenza n.756/2024 depositata il 16.02.2024 con la quale la Sez. VII della Corte di giustizia tributaria di 1° grado di Salerno ha accolto il ricorso presentato dall'odierno ricorrente annullando l'avviso di accertamento,prodromico all'atto impugnato in questa sede, per intervenuta prescrizione del credito impositivo,sempre con riferimento all'I.C.I. 2008.
Si prende atto altresì del provvedimento di discarico dell'importo contenuto nell'intimazione impugnata, emessso dal Comune di Salerno il 03.01.2025.
Per quanto riguarda,infine, la richiesta di condanna della resistente per lite temeraria, essa ,come da univoca giurisprudenza della Suprema Corte, presuppone la evidente consapevolezza dell'infondatezza della domanda e delle tesi sostenute o nel difetto della normale diligenza per l'acquisizione di detta consapevolezza;
ciò non è dato riscontrare nel caso di specie.
Occorre procedere,pertanto, a dichiarare l'estinzione del giudizio ,per cessata materia del contendere,ai sensi dell'art. 46 D.Lgs. 546/92.
Taluni aspetti particolari della questione costituiscono giusto motivo per disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il G. monocratico dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
Compensa fra le parti le spese del giudizio.
Salerno 16 aprile 2025
Il Giudice monocratico
CA FI
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 13, riunita in udienza il 16/04/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
FINI OSCAR, Giudice monocratico in data 16/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 28/2025 depositato il 03/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Salerno - Via Roma 1 84100 Salerno SA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
Difensore_5 - CF_Difensore_5
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Municipia Spa - 01973900838
Difeso da
Difensore_5 - CF_Difensore_5
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. . 20240006052210037041030 I.C.I. 2008
contro
Municipia Spa - 01973900838
Difeso da
Difensore_5 - CF_Difensore_5
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INGIUNZIONE n. 2016/388740 I.C.I. 2008
- INGIUNZIONE n. 2016/388740 I.C.I. 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2407/2025 depositato il
13/05/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente,come in atti rappresentato e difeso, impugna l'avviso di intimazione per omesso versamento ICI
a.i. 2008 notificato il 7.10.2024 ,riportato in epigrafe.
Il sig. Ricorrente_1 eccepisce la inesigibilità del credito azionato nonchè l' inesistenza ed invalidità del titolo esecutivo per violazione del giudicato ex art. 2909 c.c., nullità assoluta e derivata dell'atto impugnato, vale a dire l'intimazione ad adempiere n. 20240006052210037041030, notificata il 07/10/2024, per intervenuta prescrizione del credito azionato.
Detta prescrizione ,il ricorrente informa,è stata dichiarata con sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di
Salerno, Sez. VII, n. 756/2024, pronunciata il 29/01/2024, depositata il 16/02/2024, notificata il 04/03/2024
e passata in giudicato.
Il provvedimento di discarico/annullamento adottato dal Comune di Salerno il 3.01.2025,come riportato dall'Agente della Riscossione sarebbe,per quanto detto nel ricorso introduttivo e nelle note illustrative del
25.03.2025 ,del tutto tardivo e giustificherebbe la condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c., dell'Agente della riscossione e del Comune di Salerno, per colpa grave e temerarietà della richiesta di pagamento,
Viene chiesto altresì il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, da liquidarsi in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., "nella somma di € 500,00 o in diversa misura che l'Ill.mo Giudicante riterrà equa."
Si costituisce ritualmente in giudizio l'Agente della Riscossione per conto del Comune di Salerno ,R.T.I.
Municipia S.p.a. che spiega le sue ragioni in opposizione. Successivamente con sua nota indirizzata al ricorrente, comunica che con provvedimento n. 5323 del
03.01.2025 il Comune di Salerno ,esaminata la documentazione prodotta dal sig. Ricorrente_1,con riferimento all'atto impugnato,ha provveduto a dare discarico della somma in esso contenuta pari a € 1.867,63, determinando così le condizioni per la dichiarazione di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
Alla pubblica udienza del 16 aprile 2025,sentite le parti cotituite,la causa viene trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I fatti di causa sono documentati e pacifici.
Si prende atto del passaggio in giudicato della sentenza n.756/2024 depositata il 16.02.2024 con la quale la Sez. VII della Corte di giustizia tributaria di 1° grado di Salerno ha accolto il ricorso presentato dall'odierno ricorrente annullando l'avviso di accertamento,prodromico all'atto impugnato in questa sede, per intervenuta prescrizione del credito impositivo,sempre con riferimento all'I.C.I. 2008.
Si prende atto altresì del provvedimento di discarico dell'importo contenuto nell'intimazione impugnata, emessso dal Comune di Salerno il 03.01.2025.
Per quanto riguarda,infine, la richiesta di condanna della resistente per lite temeraria, essa ,come da univoca giurisprudenza della Suprema Corte, presuppone la evidente consapevolezza dell'infondatezza della domanda e delle tesi sostenute o nel difetto della normale diligenza per l'acquisizione di detta consapevolezza;
ciò non è dato riscontrare nel caso di specie.
Occorre procedere,pertanto, a dichiarare l'estinzione del giudizio ,per cessata materia del contendere,ai sensi dell'art. 46 D.Lgs. 546/92.
Taluni aspetti particolari della questione costituiscono giusto motivo per disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il G. monocratico dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
Compensa fra le parti le spese del giudizio.
Salerno 16 aprile 2025
Il Giudice monocratico
CA FI